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Diritto privato - fabiana, Prove d'esame di Diritto Privato

Istituzioni di Diritto privato Unitelma

Tipologia: Prove d'esame

2011/2012

Caricato il 27/06/2012

fabiana.m
fabiana.m 🇮🇹

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Nozioni introduttive
Il diritto in senso oggettivo è la norma giuridica, ovvero la regola socialmente garantita della vita di relazione.
In senso soggettivo il diritto è una posizione di vantaggio tutelata dalla norma giuridica.
La complessità dei rapporti sociali esige una molteplicità di norme di diritto. L’insieme di tali norme
costituiscono un ordinamento. L’ordinamento giuridico può perciò essere definito come l’insieme delle norme
giuridiche che governano una società.
La società garantisce l’osservanza ed il rispetto delle norme giuridiche attraverso sanzioni esterne di vario tipo
Momento essenziale della norma giuridica è quello della sua garanzia sociale, che è data dalla sanzionabilità.
Le sanzioni possono essere di diverso tipo. Essenzialmente possono distinguersi in:
1. Penali – puniscono il trasgressore mediante una punizione personale o patrimoniale;
2. Esecutorie attuano l’interesse leso dalla violazione della norma (restituzione coatta del bene al
proprietario);
3. Risarcitorie – reintegrano il danno provocato (risarcimento del danno);
4. Invalidatorie – privano di efficacia l’atto compiuto.
Altra caratteristica della norma giuridica è l’imperatività che consiste nella sua necessaria cogenza o
inderogabilità. La norma giuridica è generale in quanto si rivolge ad una generalità di persone, e astratta in
quanto detta regole valevoli per una serie indefinita di casi basandosi su ipotesi astratte.
Le norme giuridiche, secondo una prima distinzione, si ripartiscono in norme di diritto privato e norme di
diritto pubblico. Il diritto privato regola i rapporti tra i consociati, ovvero il diritto comune delle persone e
dell’economia. Il diritto pubblico è invece il diritto dei rapporti autoritari speciali, in cui si esprimono cioè
speciali posizioni di supremazia. Poteri autoritari sono riconosciuti in primis allo Stato, in ragione dei fini di
interesse generale perseguiti. La distinzione tra diritto privato e diritto pubblico è già presente nella dottrina
romana, in base alla quale il diritto privato è quello che concerne l’utilità dei singoli mentre il diritto pubblico è
quello che attiene allo Stato.
Un’importante deroga al principio dell’esclusivismo statale è ora rappresentato dal diritto comunitario, cioè dal
complesso di norme emanate dalle autorità sovrannazionali che formano l’UE.
Le Fonti del Diritto
Le fonti del diritto sono i fatti dai quali traggono esistenza le norme giuridiche. Le fonti del diritto si distinguono
in fonti di cognizione e fonti di produzione.
Per fonti di cognizione, s'intende l'insieme dei documenti che forniscono la conoscibilità legale della norma e
sono, quindi, i documenti che raccolgono i testi delle norme giuridiche, come la Gazzetta Ufficiale, i codici.[1]
Per "fonti di produzione", s'intendono gli atti e i fatti idonei a produrre norme giuridiche. Le fonti di produzione
si distinguono a loro volta in fonti-atto e fonti-fatto.
Le fonti del diritto si distinguono in diverse categorie avente una differente efficacia normativa in quanto le une
prevalgono gerarchicamente le une sulle altre. Fonti formali del diritto sono:
1. la Costituzione e le leggi costituzionali;
2. le leggi ordinarie;
3. i regolamenti;
4. gli usi.
La legge è un precetto normativo emanato dallo Stato nell’esercizio della sua potestà legislativa . La
Costituzione (emanata il 27 Dicembre 1947) è la fonte fondamentale dello Stato, è la legge che enuncia le
basilari scelte politiche del nostro ordinamento e stabilisce la fondamentale organizzazione dei pubblici poteri.
Le leggi ordinarie sono in generale le leggi dello Stato, escluse quelle avente carattere costituzionale. Le leggi
ordinarie si distingue in codici e leggi speciali.
Il codice è una legge che disciplina organicamente un’intera materia. Il codice civile vigente è stato emanato nel
1942. Il testo del codice di divide in sei libri preceduti da un gruppo di disposizioni preliminari sulla legge in
generale e sull’interpretazione e l’applicazione della legge ne tempo.
1. Il primo è il libro delle persone e della famiglia;
2. libro delle successioni;
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Nozioni introduttive

Il diritto in senso oggettivo è la norma giuridica, ovvero la regola socialmente garantita della vita di relazione. In senso soggettivo il diritto è una posizione di vantaggio tutelata dalla norma giuridica. La complessità dei rapporti sociali esige una molteplicità di norme di diritto. L’insieme di tali norme costituiscono un ordinamento. L’ordinamento giuridico può perciò essere definito come l’insieme delle norme giuridiche che governano una società. La società garantisce l’osservanza ed il rispetto delle norme giuridiche attraverso sanzioni esterne di vario tipo Momento essenziale della norma giuridica è quello della sua garanzia sociale , che è data dalla sanzionabilità. Le sanzioni possono essere di diverso tipo. Essenzialmente possono distinguersi in:

  1. Penali – puniscono il trasgressore mediante una punizione personale o patrimoniale;
  2. Esecutorie – attuano l’interesse leso dalla violazione della norma (restituzione coatta del bene al proprietario);
  3. Risarcitorie – reintegrano il danno provocato (risarcimento del danno);
  4. Invalidatorie – privano di efficacia l’atto compiuto. Altra caratteristica della norma giuridica è l’imperatività che consiste nella sua necessaria cogenza o inderogabilità. La norma giuridica è generale in quanto si rivolge ad una generalità di persone, e astratta in quanto detta regole valevoli per una serie indefinita di casi basandosi su ipotesi astratte. Le norme giuridiche, secondo una prima distinzione, si ripartiscono in norme di diritto privato e norme di diritto pubblico. Il diritto privato regola i rapporti tra i consociati, ovvero il diritto comune delle persone e dell’economia. Il diritto pubblico è invece il diritto dei rapporti autoritari speciali, in cui si esprimono cioè speciali posizioni di supremazia. Poteri autoritari sono riconosciuti in primis allo Stato, in ragione dei fini di interesse generale perseguiti. La distinzione tra diritto privato e diritto pubblico è già presente nella dottrina romana, in base alla quale il diritto privato è quello che concerne l’utilità dei singoli mentre il diritto pubblico è quello che attiene allo Stato. Un’importante deroga al principio dell’esclusivismo statale è ora rappresentato dal diritto comunitario, cioè dal complesso di norme emanate dalle autorità sovrannazionali che formano l’UE.

Le Fonti del Diritto

Le fonti del diritto sono i fatti dai quali traggono esistenza le norme giuridiche. Le fonti del diritto si distinguono in fonti di cognizione e fonti di produzione. Per fonti di cognizione , s'intende l'insieme dei documenti che forniscono la conoscibilità legale della norma e sono, quindi, i documenti che raccolgono i testi delle norme giuridiche, come la Gazzetta Ufficiale, i codici.[1] Per " fonti di produzione ", s'intendono gli atti e i fatti idonei a produrre norme giuridiche. Le fonti di produzione si distinguono a loro volta in fonti-atto e fonti-fatto. Le fonti del diritto si distinguono in diverse categorie avente una differente efficacia normativa in quanto le une prevalgono gerarchicamente le une sulle altre. Fonti formali del diritto sono:

  1. la Costituzione e le leggi costituzionali;
  2. le leggi ordinarie;
  3. (^) i regolamenti;
  4. gli usi. La legge è un precetto normativo emanato dallo Stato nell’esercizio della sua potestà legislativa. La Costituzione (emanata il 27 Dicembre 1947) è la fonte fondamentale dello Stato, è la legge che enuncia le basilari scelte politiche del nostro ordinamento e stabilisce la fondamentale organizzazione dei pubblici poteri. Le leggi ordinarie sono in generale le leggi dello Stato, escluse quelle avente carattere costituzionale. Le leggi ordinarie si distingue in codici e leggi speciali. Il codice è una legge che disciplina organicamente un’intera materia. Il codice civile vigente è stato emanato nel
  5. Il testo del codice di divide in sei libri preceduti da un gruppo di disposizioni preliminari sulla legge in generale e sull’interpretazione e l’applicazione della legge ne tempo.
  6. (^) Il primo è il libro delle persone e della famiglia;
  7. libro delle successioni;
  1. Libro della proprietà;
  2. libro delle obbligazioni;
  3. libro del lavoro;
  4. Libro sulla tutela dei diritti. Il codice civile si compone di articoli numerati (2969), ogni articolo ha una propria articolazione detta rubrica, e può dividersi in più periodi, detti commi. Pur offrendo il codice una disciplina compiuta della materia, sarebbe inesatto pensare che esaurisca la legislazione del diritto del privato. Il codice e le leggi statali sono integrati dalle leggi speciali. Le leggi che lo Stato emana nel corso del tempo sono numerose e poiché la legge successiva abroga interamente la legge precedente, può talvolta risultare difficile stabilire quali norme, relative ad un dato istituto, siano ancora vigenti e quali abrogate. Tale inconveniente è ovviato dai cosiddetti testi unici, che sono raccolte di norme vigenti realizzate da organi pubblici. Le Regioni hanno potestà legislativa nelle materie non riservate alla legislazione statale. Il regolamento è un precetto normativo di grado inferiore alla legge, emanato dallo Stato o da altri enti pubblici nell’esercizio della loro potestà regolamentare. Si distingue tra regolamenti indipendenti, quelli adottati dal Governo per regolamentare materie che non sono disciplinate da una fonte primaria (generalmente sono di minore importanza); regolamenti esecutivi sono quelli di norma previsti dalla legge al fine di dettare norme specifiche per la sua corretta esecuzione. Il diritto comunitario ha la sua fonte principale nei regolamenti. Il regolamento comunitario è un atto normativo di portata generale applicabile all’interno degli Stati membri. Gli usi – detti anche consuetudine – sono quelle norme non scritte che una società osserva costantemente nel tempo come norme giuridicamente vincolanti. Leggi e regolamenti per conseguire efficacia devono essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale.

L’interpretazione della legge

L’interpretazione della norma giuridica è l’atto che ne determina il significato, l’interpretazione è un onere che incombe su ciascun destinatario della norma e deve essere coerente con la Costituzione. I criteri di interpretazione della legge sono il criterio letterale che impone all’interprete di attribuire alla legge il significato manifestato dalle parole e il criterio funzionale (alla legge bisogna attribuire il significato dell’intenzione del legislatore). In mancanza di una specifica previsione normativa si rende necessario il ricorso all’analogia (casi simili). L’analogia è il criterio in base al quale alla fattispecie non regolata da alcuna norma si applicano le norme regolatrici di fattispecie simili.

Il diritto intertemporale

La legge (così come anche i regolamenti) entra in vigore , ovvero inizia ad esplicare la sua efficacia normativa, il 15 giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, salvo che la legge stessa non stabilisca un diverso termine. Il periodo intercorrente tra pubblicazione ed entrata in vigore prende il nome di vacatio legis. La legge cessa di avere efficacia a seguito di determinati fatti estintivi (abrogazione). La principale forma di estinzione della norma è l’abrogazione per norma successiva. Leggi e regolamenti possono essere abrogati anche da sentenze della corte costituzionale, dai referendum… L’abrogazione può essere totale o parziale , esplicita (quando la legge successiva dichiara esplicitamente la cessazione di efficacia di quella precedente) o tacita (quando la norma successiva è incompatibile con quella precedente). La norma può essere abrogata solo da una norma di pari grado o di grado superiore. La norma giuridica è irretroattiva , le regole non sono valevoli per un tempo anteriore a quello della sua entrata in vigore.

Capacità giuridica e capacità di agire

La capacità giuridica è l’idoneità del soggetto ad essere titolare di posizioni giuridiche. E’generale in quanto compete a tutte le persone fisiche, si acquista con la nascita e si estingue con la morte. La nozione di capacità giuridica si distingue rispetto a quella di capacità di agire. La mancanza o la limitazione della capacità di agire non incide sulla capacità giuridica poiché il soggetto rimane per sempre idoneo ad essere

La fondazione

La fondazione è un ente amministrativo con personalità giuridica dotato di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non lucrativo. Presupposti della fondazione sono l’atto costitutivo e l’atto di riconoscimento della pubblica Amministrazione. L’atto costitutivo è il negozio giuridico unilaterale avente ad oggetto la costituzione della fondazione. Deve essere stipulato in forma pubblica a pena di nullità. L’atto costitutivo deve indicare a) la denominazione, b) lo scopo, c) il patrimonio, d) i modi e i criteri di utilizzazione delle rendite, e) la sede, f) l’organizzazione dell’ente. La parte normativa dell’atto costitutivo prende il nome di statuto. Necessario presupposto della fondazione è l’atto di riconoscimento della P.A. Competente ad emanare l’atto di riconoscimento è il Prefetto. L’atto di riconoscimento implica: a) l’adeguatezza del patrimonio allo scopo, b)utilità sociale del fine perseguito. La fondazione deve avere un fine non lucrativo, soddisfare interessi ideali o bisogni fondamentali di una collettività di destinatari. Non può esercitare in via esclusiva o principale un’impresa commerciale. Un regime speciale disciplina le fondazioni bancarie e quelle musicali. La fondazione è gestita da un organo amministrativo, composto da uno o più amministratori, che ha il potere di decidere gli atti di ordinaria amministrazione. Generalmente l’organo amministrativo è collegiale e prende il nome di consiglio di amministrazione. Lo statuto può prevedere oltre all’organo amministrativo anche organi vari di controllo e vigilanza. Gli amministratori sono responsabili verso la fondazione per i danni derivanti dalla loro negligente gestione. L’autorità governativa può sciogliere il consiglio di amministrazione e nominare un commissario straordinario quando gli amministratori violino sistematicamente lo statuto. La fondazione esiste in ragione dello scopo perseguito. Se lo scopo perde l’originaria utilità la fondazione dovrebbe estinguersi. La legge tende tuttavia alla conservazione dell’ente, prevedendo la possibilità che l’autorità governativa anziché estinguere la fondazione ne disponga la trasformazione (art. 28 c.c.). La trasformazione comporta che l’assunzione dello scopo nuovo sia analogo a quello originario.La dichiarazione di estinzione non comporta l’immediata fine dell’ente, ma apre una fase di liquidazione finalizzata al pagamento dei debiti dell’ente. Conclusa la liquidazione la fondazione cessa di esistere. Fondazione di fatto: il nostro ordinamento non prevede le fondazioni di fatto in quanto è previsto il requisito fondamentale da parte dell’autorità pubblica.

Associazioni e comitati

L’associazione è un’organizzazione stabile di persone per il perseguimento di uno scopo non lucrativo. Il nostro ordinamento distingue tra associazioni riconosciute con personalità giuridica e associazioni non riconosciute prive di personalità giuridica. Presupposto dell’ associazione è l’atto costitutivo, che è una convenzione plurilaterale che deve essere stipulata per atto pubblico a pena di nullità. Deve contenere la denominazione della società, il patrimonio, le modalità di gestione e la sede. Esso deve inoltre indicare i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione. La parte normativa dell’atto costitutivo rappresenta lo statuto dell’associazione. Per l’acquisto della capacità giuridica è necessario il riconoscimento da parte dell’autorità governativa. In attesa del riconoscimento l’associazione può comunque iniziare la sua attività come associazione non riconosciuta. Organo fondamentale dell’’associazione è l’assemblea che è data dalla riunione degli associati in funzione deliberante. All’assemblea spettano tutte le decisioni concernenti l’esistenza, la disciplina e l’attività dell’ente. L’associato è membro dell’associazione attraverso un rapporto associativo che lo rende partecipe degli interessi e dei poteri del gruppo e che lo impegna all’osservanza dello statuto. La legge prevede il diritto di recesso dell’associato (art. 24 c.c.). Al potere di libero recesso dell’associato non corrisponde un libero potere di esclusione da parte del gruppo. L’espulsione può essere deliberata dall’assemblea solo per gravi motivi o nei casi espressamente stabiliti dallo statuto. Anche l’associazione, come la fondazione, si estingue per impossibilità o esaurimento dello scopo. La delibera di scioglimento richiede il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. A differenza di quanto previsto per la fondazione, l’autorità governativa non ha il potere di decidere la trasformazione dell’associazione. L’associazione non riconosciuta è un’associazione priva di personalità giuridica, ciò comporta soltanto la mancanza di autonomia patrimoniale perfetta ma può comunque assumere obbligazioni. Trovano applicazione le stesse norme dell’associazione riconosciuta.. Ne sono esempi i partiti politici ei sindacati.

Il comitato è un’organizzazione di persone che persegue uno scopo altruistico mediante la raccolta pubblica di fondi. Il comitato non è governato al vertice da un organo amministrativo.

La proprietà

I diritti reali sono i diritti che conferiscono un potere immediato ed assoluto ad una cosa. I diritti reali si distinguono in: diritti reali di garanzia e diritti reali di godimento. I diritti reali di garanzia sono il pegno e l’ipoteca. Diritti reali di godimento per eccellenza è la proprietà , a fronte della quale si collocano i diritti reali su cosa altrui, che sono: l’enfiteusi, l’usufrutto, l’abitazione, l’uso e le servitù. Caratteristiche dei diritti reali sono: l’immediatezza, l’assolutezza e l’inerenza. Il diritto di proprietà : la proprietà è il diritto reale che ha per contenuto la facoltà di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Caratteri della proprietà sono: 1) la realità (è un diritto reale) , 2) la pienezza (il proprietario può fare del suo bene tutto ciò che non è vietato) , 3) l’elasticità idoneità del diritto a riespandersi nel suo normale contenuto a seguito del venir meno dei limiti che lo comprimevano – a seguito dell’estinzione del diritto di usufrutto la nuda proprietà diventa proprietà piena) , 4) l’esclusività ( il proprietario può escludere altri dal godimento della cosa) _,

  1. l’indipendenza , l’imprescrittibilità, la perpetuità._ Divieto degli atti emulativi: il proprietario non può compiere atti che abbiano come scopo quello di nuocere o recare molestia ad altri: il codice ha sancito in tal modo il divieto degli atti di emulazione. Caratteri costitutivi degli atti emulativi sono: l’esercizio del diritto, la finalità pregiudizievole, l’inutilità dell’atto. Proprietà e impresa: l’art 2082 definisce la figura dell’imprenditore come colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. La costituzione all’art. 41 stabilisce: “l’iniziativa economica privata è libera”. Non può rivolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

La proprietà fondiaria

Confini orizzontali e verticali : la proprietà fondiaria comprende la proprietà di immobili e quella terriera. Il problema principale è quello di stabilire dei confini sia verticali che orizzontali.. La proprietà si estende infatti all’area sovrastante e al sottosuolo con tutto ciò che contiene, il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera purché non rechi danno al vicino (tale norma non si applica a quanto forma oggetto di cave e torbiere). Ma il diritto del proprietario non è illimitato., esso non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante (c.d. confini verticali). La chiusura del fondo è la sua recinzione mediante un muro o opere analoghe, atte ad impedirne l’accesso agli estranei. La chiusura del fondo è rimessa all’arbitrio del proprietario. Il proprietario che non abbia chiuso il proprio fondo, non può opporsi all’accesso di terzi. Così ad es. a chi esercita la caccia non può essere impedito l’accesso al fondo salvo che questi non sia stato chiuso o sia coltivato. Tale facoltà è riconosciuta anche a chiunque voglia riprendere una cosa propria che si trovi accidentalmente nel fondo o un animale sfuggito alla sua custodia. I rapporti di vicinato : sono i rapporti che regolano il godimento di fondi in relazione ai fondi vicini.. Una generale norma di vicinato è quella che vieta gli atti emulativi. Le immissioni : sono propagazioni di fattori disturbanti ad opera dell’uomo. Hanno per oggetto le entità idonee a recare molestie, come fumo, gas, rumori…. Il codice vieta le immissioni che eccedono la normale tollerabilità. Esse possono essere impedite mediante un’azione intesa ad ottenere una condanna di contenuto inibitorio. Le distanze delle costruzioni : il codice stabilisce in 3 metri la distanza minima intercorrente tra le costruzioni che non siano unite o aderenti. Leggi speciali e regolamenti possono stabilire una distanza maggiore. Il proprietario che costruisce per primo gode del diritto di prevenzione.

Modi di acquisto della proprietà

I modi di acquisto della proprietà e in genere dei diritti si distinguono in modi di acquisto a titolo derivativo e modi di acquisto a titolo originario. Modi di acquisto a titolo derivativo sono quelli che presuppongono la precedente titolarità del diritto in capo ad un determinato soggetto, come ad es. la vendita. Nei modi di acquisto a titolo derivativo il diritto del precedente

Il partecipante può liberarsi dai suoi obblighi mediante la rinuncia della quota. Il cessionario è tenuto in solido a pagare i contributi non versati del cedente. L’amministrazione: tutti i partecipanti hanno il diritto di concorrere all’amministrazione della cosa comune. Tra gli atti possiamo distinguere:

  1. atti di ordinaria amministrazione - sono gli atti di normale godimento e manutenzione della cosa comune; sono deliberati a maggioranza semplice.
  2. atti di straordinaria amministrazione - vi rientrano le innovazioni della cosa comune. Le decisioni vengono prese a maggioranza qualificata, non devono pregiudicare il godimento dei singoli compartecipi e non devono essere troppo onerose. Il regolamento : Per l’amministrazione della cosa comune può essere formato un regolamento e nominato un amministratore. Lo scioglimento della comunione è l’atto mediante il quale cessa il regime di contitolarità. Può essere volontario, può essere richiesto da ciascuno dei partecipanti all’autorità giudiziaria, la quale può stabilire una dilazione non superiore ai 5 anni. Il condominio è la comunione degli edifici composti da più unità abitative in proprietà esclusiva. Sono parti comuni ad es. le scale, i tetti, il locale del portiere, e in generale tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune. Su tali parti comuni ciascun partecipante vanta un diritto che è proporzionato al piano su cui vanta una proprietà esclusiva. Il condominio deve contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni e non può sottrarsi a tale obbligo attraverso la rinuncia. L’assemblea ha come compiti quelli di: nominare l’amministratore, approvare il regolamento, confermare l’amministratore, approvare il preventivo annuale delle spese e il rendiconto annuale dell’amministratore. Approva inoltre le opere di manutenzione straordinaria costituendo se necessario un fondo speciale.. L’amministratore è l’organo preposto alla gestione ordinaria del condominio. La nomina è facoltativa, diventa obbligatoria nel caso di condomini con più di 4 condomini. Svolge funzioni di gestione e contabilità. All’amministratore spetta un potere di rappresentanza dei condomini; in particolare egli può agire in giudizio sia contro i singoli condomini sia contro terzi. Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a 10, deve essere formato un regolamento.

Diritti reali su cosa altrui

I diritti reali su cosa altrui sono i diritti reali aventi ad oggetto un bene che è di proprietà di un soggetto diverso dal titolare del diritto. la superficie – è il diritto che attribuisce al titolare la facoltà di costruire un’opera sopra un suolo di proprietà altrui: l’enfiteusi, - è il diritto che attribuisce al titolare la facoltà di utilizzazione e disposizione del fondo, con l’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone al proprietario. Il termine minimo dell’enfiteusi è di 20 anni e può essere perpetua. l’usufrutto – è il diritto che attribuisce al titolare la facoltà di godere della cosa e di trarne ogni utilità economica, salvo l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. L’usufrutto si costituisce: per legge, per volontà dell’uomo, per usucapione. La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario. Obblighi dell’usufruttuario sono: il dovere di usare la diligenza del buon padre di famiglia nella gestione del bene; non modificare la destinazione economica del bene. L’usufrutto si estingue per: scadenza del termine o morte dell’usufruttuario, prescrizione per non uso durato per 20 anni, per abuso dell’usufruttuario. l’uso, è il diritto che attribuisce al titolare il diritto di servirsi di un bene e, se è fruttifero di raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia l’abitazione – è il diritto che attribuisce al titolare la facoltà di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. Ad esso si applicano le norme dell’usufrutto. le servitù – consiste nel peso imposto sopra un fondo (fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (fondo dominante), appartenente ad un diverso proprietario. Relativamente ai modi di costituzione, le servitù si distinguono in coattive, volontarie, per contratto, per testamento.

Il possesso

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta nell’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Il possesso non è un diritto ma una situazione di fatto. Possessore è anche ad es. colui che possiede la cosa illegittimamente come il ladro. Elemento costitutivo del possesso è il potere di fatto sulla cosa. Possiede la cosa colui che la tiene nella sua sfera di controllo e ne ha completa disponibilità. Un secondo elemento costitutivo, pur in assenza di un riferimento normativo, è la volontà del soggetto di possedere la cosa come se fosse il proprietario. Tale elemento distinguerebbe il possesso dalla detenzione. L’oggetto: possono essere oggetto di possesso tutte le cose aventi una realtà oggettivamente percepibile pur se prive del carattere di solidità (acque, onde elettromagnetiche…); le universalità dei beni mobili non possono essere oggetto di possesso. Acquisto del possesso : l’acquisto del possesso può aver luogo a seguito di impossessamento, consegna, costituto possessorio. L’impossessamento è l’atto giuridico di apprensione della cosa contro la volontà di un precedente possessore. La consegna è un atto giuridico diretto ad immettere il destinatario nella disponibilità di fatto della cosa. Il codice distingue poi tra possesso in buona fede e possesso in mala fede. Il costituto possessorio : designa l’acquisto del possessore mediante l’assunzione della posizione di possessore indiretto (ad es. colui che vende un immobili e contestualmente stipula un contratto di locazione in favore del venditore).. Il codice distingue tra: possesso in mala fede e possesso in buonafede : il possessore di buona fede è colui che possiede ignorando di ledere l’altrui diritto. Il possessore di buona fede fa suoi i frutti fino al giorno della domanda di rivendicazione. Ha poi diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie e può avvalersi di ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovute. La detenzione è la disponibilità di fatto sulla cosa in nome altrui. Comprende 2 gruppi di ipotesi: detenzione qualificata. E’ una detenzione che ha titolo in un diritto personale di godimento del bene (locazione, mandato,… ). Detenzione non qualificata , è l’ipotesi in cui il detentore tiene la cosa a disposizione del possessore (es. un amico che è ammesso ad abitare in casa mia).

L’usucapione

L’usucapione è il modo di acquisto della proprietà e di altri diritti reali di godimento che si realizza mediante il possesso continuato del bene per il tempo stabilito dalla legge (art. 1158 c.c.). Elementi costitutivi dell’usucapione sono: Il possesso e il tempo. Il possesso deve essere palese, pacifico e continuo, non interrotto. Il tempo per usucapire la proprietà degli immobili è di 20 anni. Sempre 20 anni occorrono per le cose mobili se il possessore è in mala fede, altrimenti occorrono 10 anni. Oggetto di usucapione sono il diritto di proprietà e gli altri diritti reali di godimento. Usucapibili sono l’enfiteusi, l’usufrutto, la superficie e l’uso. L’acquisto per usucapione è a titolo originario. Natura dell’acquisto : l’acquisto è automatico e avviene per legge, ma è interesse dell’acquirente che questo risulti in via giudiziale. L’usucapione abbreviata : esistono altri tipi di usucapione di tipo abbreviata perché richiedono tempi più brevi al fine dell’acquisto della proprietà. Ad esempio: acquisto in buona fede dal non proprietario, usucapione di proprietà contadina.

L’acquisto dei beni mobili

Regola del “possesso vale titolo: l’’acquirente di cosa mobile alienata dal non legittimato ne diventa proprietario mediante il possesso in buona fede. Questa regola è comunemente conosciuta come regola del “possesso vale titolo. i presupposti sono: la non legittimazione dell’alienante , il possesso, la buona fede, il titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà. Oggetto dell’acquisizione sono cose mobili suscettibili di possesso. Il conflitto tra più acquirenti : in caso di conflitto tra più acquirenti di un bene mobile prevale colui che per primo ha conseguito in buona fede il possesso diretto anche se il suo titolo a successivo a quello di altri.

Azioni a tutela del possesso

Falsa rappresentanza : il contratto stipulato da chi non ha alcun potere rappresentativo o eccede i limiti della procura non è efficace.L’inefficacia non significa che il contratto sia nullo o annullabile ma semplicemente che è privo del requisito di efficacia che può essere integrato successivamente mediante la ratifica del rappresentato. La gestione di affari altrui: si ha quando il soggetto assume consapevolmente e senza esservi obbligato la cura dell’interesse di chi non è in grado di provvedervi.

La formazione del contratto: l’accordo

Violazione dei doveri di buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto. Nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede. La buona fede nelle trattative impone anzitutto il dovere di informazione che non concerne la convenienza dell’affare poiché la maggiore o minore convenienza (intesa come profitto) rientra nel gioco della contrattazione,quanto invece dovere d’informazione delle eventuali cause di invalidità ed inefficacia del contratto. Ricorrente ipotesi nella fase dello svolgimento delle trattative è la rottura ingiustificata delle trattative. Lo svolgimento delle trattative non comporta alcun obbligo di contrarre. Unica responsabilità deriva dall’aver dolosamente o colposamente indotto l’altra parte a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto. Accordo espresso, accordo tacito, silenzio. L’accordo è espresso quando risulta dalle dichiarazioni di volontà delle parti.

  • l’accordo è espresso quando le parti dichiarano espressamente il loro intento negoziale;.
  • l’accordo è tacito quando le parti manifestano la loro volontà mediante comportamenti dai quali si desume l’implicito intento negoziale.
  • il silenzio indica l’inerzia del soggetto che non manifesta una volontà positiva o negativa ed è quindi non idoneo a perfezionare l’accordo. Perfezionamento dell’accordo: lo schema principale di formazione del contratto è quello che si articola nella proposta e nell’accettazione. La proposta è la manifestazione della volontà contrattuale aperta all’adesione del suo destinatario. L’accettazione è l’atto di accoglimento della proposta. In generale il contratto si considera concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha avuto notizia dell’accettazione dell’altra parte. Requisiti specifici dell’accettazione sono la conformità e la tempestività. La conformità indica la totale adesione alla proposta. L’accettazione deve cioè essere interamente conforme alla proposta. Un’accettazione che modifica la proposta ha il valore di una nuova proposta. L’accettazione deve inoltre essere tempestiva e cioè deve pervenire entro il termine fissato nella proposta o entro il tempo ordinariamente necessario. Fino al momento della conclusione del contratto ciascuna delle parti può revocare il proprio consenso. La revoca della proposta e la revoca dell’accettazione sono previste dalla legge come atti recettizi. Un atto si dice recettizio quando per la sua efficacia è necessario che esso sia portato a conoscenza del destinatario. L’atto recettizio si reputa conosciuto dal destinatario nel momento in cui sia pervenuto al suo indirizzo. La proposta e l’accettazione diventano inefficaci se il loro autore decede o perde la capacità di agire prima del perfezionarsi dell’accordo. Il contratto preliminare è il contratto mediante il quale una o entrambe le parti si obbligano alla stipulazione di un contratto successivo, detto definitivo. Il patto di prelazione: nel patto di prelazione il promittente si obbliga a dare al promissorio la preferenza rispetto ad altri, a parità di condizioni, nel caso in cui decida di stipulare un determinato contratto.

La causa del contratto

La causa è la ragione pratica del contratto, cioè l’interesse che l’operazione contrattuale è diretta a soddisfare. La causa si distingue dall’oggetto che indica invece il programma, il contenuto dell’accordo. Rispetto al singolo contratto ciò che importa sapere è la funzione pratica che effettivamente le parti hanno assegnato al loro accordo. Ricercare questa funzione vuol dire ricercare l’interesse realmente perseguito. I motivi sono gli interessi che la parte tende a soddisfare mediante il contratto ma che non rientrano nel contenuto di questo.

Oggetto del contratto

Il contenuto del contratto in senso sostanziale è l’oggetto del contratto, ossia ciò che le parti stabiliscono sia in ordine ai risultati materiali sia in ordine agli effetti giuridici.

L’oggetto del contratto secondo il codice deve essere: 1) possibile (ad es. è impossibile un contratto che abbia come oggetto la vendita di un bene demaniale), 2)lecito, 3)determinato o determinabile (è sufficiente che il contratto contenga gli elementi che consentiranno una determinazione ex post – ad es. il prezzo del grano in base alla borsa). Determinazione rimesse ad un terzo: i contraenti possono stabilire che il rapporto contrattuale sia determinato da un terzo. Il terzo deve procedere secondo il criterio del miglior contemperamento degli interessi dei contraenti. Quando le parti si rimettono al mero arbitrio del terzo e questi non può o non vuole procedere alla determinazione, e le parti non si accordano per la sua sostituzione, il contratto è nullo. La legge non prevede la sostituzione giudiziale del terzo. Quando le parti non si rimettono al mero arbitrio del terzo, e il terzo non può o non vuole accettare, la determinazione è fatta dal giudice. Le condizioni generali di contratto sono le clausole che un soggetto, il predisponente, utilizza per regolare uniformante i suoi rapporti contrattuali. Le condizioni generali del contratto sono le clausole che un soggetto, il predisponente, utilizza, per regolare uniformemente i suoi rapporti contrattuali. La loro efficacia dipende dal fatto che, alla conclusione del contratto l’aderente conosceva o avrebbe dovuto conoscere tali condizioni. Le clausole vessatorie sono clausole che pongono uno squilibrio tra le parti in quanto aggravano la posizione dell’aderente rispetto al contratto. L’efficacia è subordinata all’approvazione scritta dell’aderente. La lista grigia. Al fine di accertare più facilmente la gravosità delle singole clausole la legge ha previsto un elenco di clausole presuntivamente vessatorie, comprendente 20 clausole, ma non tassativo. Il principio di trasparenza. Le clausole contrattuali devono essere formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile. In caso di clausole di dubbio significato va data una interpretazione che sia più favorevole per il consumatore. L’azione inibitoria è volta a rimuovere le clausole abusive dai testi delle condizioni generali del contratto. Questa azione si pone come rimedio collettivo tutelando non il consumatore in quanto parte di un determinato contratto, ma tutela i destinatari dalle condizioni generali del contratto.

La forma

La forma del contratto è il mezzo attraverso il quale le parti manifestano il loro consenso. Le principali forme di contratto sono: l’atto pubblico, la scrittura privata, la forma orale e il comportamento concludente. Di regola il consenso tra le parti può essere manifestato con qualsiasi mezzo idoneo. L’atto pubblico: in deroga al principio di libertà di forma, vi sono dei contratti per i quali la legge richiede una determinata forma a pena di nullità. Questi contratti sono detti formali solenni. I contratti formali si dividono in contratti che devono essere stipulati per atto pubblico e atti che devono essere stipulati per atto pubblico o scrittura privata. Fra i negozi che esigono l’atto pubblico si segnalano la donazione, l’atto costitutivo della società per azioni, le convenzioni matrimoniali. L’atto pubblico è il documento redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede. Pubblica fede significa piena efficacia probatoria dell’atto. Per scrittura privata s’intende il documento firmato dall’autore o dagli autori dell’atto. Non è necessaria l’autografia della dichiarazione, che può anche essere scritta da un terzo o a macchina, l’importante è che autografa sia la firma con la quale il soggetto sottoscrive il testo. I contratti telematici : sono stipulati mediante l’uso di un elaboratore elettronico. La firma digitale attesta l’autenticità ed integrità del documento. La firma digitale è basata su un sistema di chiavi crittografiche correlate tra loro.

L’interpretazione e l’integrazione del contratto

L’interpretazione è l’operazione che accerta il significato giuridicamente rilevante dell’accordo contrattuale. Il principio basilare è quello di interpretare il contratto indagando quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Seguono poi le norme che impongono di valutare il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, di procedere con l’interpretazione complessiva delle clausole (interpretazione sistematica). La regola dell’’integrazione del contratto obbliga le parti non solo a quanto indicato nel contratto, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o in mancanza secondo agli usi e l’equità. Particolare preminenza come fonte di diritto obiettivo del rapporto contrattuale va data alla buona fede.

errore di fatto , che cade sugli elementi contrattuali, errore di diritto , che cade su norme giuridiche. L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale (quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto) e riconoscibile. La violenza è la minaccia che spinge la persona a stipulare un contratto non voluto. In tal caso il contratto è annullabile se la minaccia è diretta a conseguire vantaggi ingiusti. Il dolo è qualsiasi forma di raggiro che altera la volontà contrattuale della vittima. Quando cioè il raggiro induce il soggetto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato ( dolo vizio ). Il dolo incidente agisce invece sul contenuto del contratto, non da luogo ad annullamento ma solo al risarcimento del danno. L’azione di annullamento. L’annullamento del contratto è riservato all’iniziativa di parte: non può essere rilevata di ufficio. E’ onere della parte legittimata proporre l’azione e se convenuta in giudizio fa valere l’annullabilità. L’azione di annullamento si prescrive in 5 anni. Il termine decorre dal

  • momento in cui l’errore o dolo sono stati scoperti,
  • nei casi di incapacità legale – dal momento in cui l’incapace legale diventa maggiorenne (è stata revocata l’interdizione o l’inabilitazione),
  • dal giorno di conclusione del contratto. Anche dopo il termine della prescrizione è però possibile far valere l’azione di annullamento. L’annullamento ha effetto retroattivo e comporta l’obbligo di restituire le prestazioni già eseguite secondo le regole dell’indebito oggettivo. La convalida. Il contratto annullabile può essere convalidato. La convalida è il negozio unilaterale mediante il quale la parte legittimata all’azione di annullamento conferma il contratto invalido. La convalida può essere espressa – la parte manifesta la volontà di confermare il contratto annullabile con una apposita dichiarazione che deve però contenere la motivazione e la causa di invalidità. Tacita – quando la parte è a conoscenza della causa di annullabilità e da volontaria esecuzione al contratto. La rettifica. La parte non in errore ha il potere di offrire di eseguire il contratto in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che la parte in errore intendeva concludere. La rettifica estingue il diritto della controparte all’annullamento. La rescindibilità è una forma di invalidità del contratto a tutela di chi contrae a condizioni inique per il suo stato di bisogno o di pericolo. Il contratto rescindibile è suscettibile di rimozione giudiziale su domanda della parte danneggiata. Caratteristiche della recissione sono: stato di bisogno, approfitta mento della parte, lesione oltre la metà (sproporzione tra prestazione e controprestazione). L’azione di recissione. Legittimato all’azione di recissione è il contraente che ha stipulato in caso di pericolo o in caso di bisogno. Il termine di prescrizione è di 1 anno dalla stipulazione. Si ha simulazione quando le parti stipulano un contratto con l’intesa che esso non corrisponda alla realtà del loro rapporto. La simulazione può essere assoluta quando le parti fingono di stipulare un contratto ma non è nelle loro effettive intenzioni stipularlo, relativa quando le parti stipulano un contratto diverso da quello realmente concluso.

L’obbligazione

L’obbligazione è una posizione giuridica in forza della quale il soggetto, detto debitore, è tenuto ad una determinata prestazione patrimoniale per soddisfare l’interesse di un altro soggetto detto creditore. Il rapporto che intercorre tra debitore e creditore prende il nome di rapporto obbligatorio. L’obbligazione va distinta dall’ onere che è un comportamento necessitato dal soggetto per il soddisfacimento di un interesse proprio. L’obbligazione è imposta al soggetto per il soddisfacimento di un interesse altrui giuridicamente vincolato. Fonti dell’obbligazione sono: qualsiasi atto o fatto idoneo a produrla in conformità dell’ordinamento giuridic (.contratto, atto illecito). I soggetti del rapporto obbligatorio (debitore e creditore) devono essere determinati o determinabili. La promessa al pubblico è il negozio unilaterale mediante il quale un soggetto si impegna pubblicamente ad eseguire una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione. La prestazione – oggetto del rapporto obbligatorio è la prestazione ossia ciò che è dovuto dal debitore al creditore. La prestazione deve avere carattere patrimoniale e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (l’obbligazione può anche soddisfare interessi ideali come quelli artistici, morali…). Requisiti della prestazione sono la patrimonialità, la possibilità, la liceità, la determinatezza e la determinabilità. Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Le obbligazioni pecuniarie sono le obbligazioni avente ad oggetto una somma di denaro. L’anatocismo è il diritto agli interessi sugli interessi.

L’adempimento e gli altri modi di estinzione dell’obbligazione

Requisiti dell’adempimento sono la legittimazione dell’adempiente e la legittimazione del destinatario. La mora del creditore è il ritardo dell’adempimento imputabile al creditore, il quale, senza motivo legittimo non accetta o non rende possibile la prestazione offertagli nelle forme di legge o nelle forme d’uso. La mora porta principalmente a carico del creditore l’obbligo di risarcire al debitore il danno derivante dal ritardo. La costituzione in mora del creditore non libera il debitore dall’obbligazione. La dazione è la prestazione che il debitore esegue, con il consenso del creditore, in sostituzione di quella dovuta. La novazione è il contratto mediante il quale le parti estinguono l’obbligazione originaria sostituendo ad essa una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La remissione è il negozio unilaterale mediante il quale il creditore rinunzia gratuitamente al diritto di credito. Per produrre l’estinzione dell’obbligazione deve essere comunicata al debitore.

Il nesso di casualità è elemento costitutivo del diritto di risarcimento del danno. La sussistenza del nesso di casualità deve essere verificata in primo luogo in base al criterio della condizione necessaria (conditio sine qua non) che identifica la causa in tutti quei fatti senza dei quali un dato effetto non si sarebbe verificato. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (rientra infatti nel dovere del danneggiato di cooperare per limitare la responsabilità del danneggiante - dovere di correttezza). Questa regola non va confusa con la regola sul concorso di colpa del danneggiato. Il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l’obbligazione. Il creditore può chiedere il risarcimento dei danni futuri Danni futuri sono quei danni di cui si prevede con ragionevole certezza il verificarsi in un tempo successivo alla domanda di risarcimento o alla sentenza (es. il danno che i congiunti della persona uccisa risentiranno nel corso del tempo per il mancato apporto dei contributi assistenziali da parte della vittima). Danno non patrimoniale è la lesione di interessi non economici ossia la lesione di interessi che alla stregua della coscienza sociale sono in suscettibili di valutazione economica. Il danno biologico è il danno alla salute rappresentato dalle lesioni dell’integrità psicofisica. L’azione revocatoria consiste nel potere del creditore (revocante) a che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni La fideiussione è il negozio unilaterale mediante il quale un soggetto (fideiussore) garantisce un obbligazione altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del creditore. La funzione di garanzia è caratterizzata dal principio di accessorietà, che si esprime in 3 regole: 1) la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale; 2) il fideiussore non può far valere nei confronti del creditore tutte le eccezioni opponibili dal debitore principale, 3) la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore. Il fideiussore che paga il debito è legalmente surrogato nei diritti che il creditore aveva verso il debitore.

La responsabilità extracontrattuale: l’illecito

La responsabilità extracontrattuale è la responsabilità sancita a carico dell’autore del fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto. L’art. 2043 identifica gli elemento costitutivi dell’illecito civile: 1) il fatto; 2) il dolo o la colpa; 3) il danno ingiusto; 4) il nesso di causalità tra il fatto e il danno. Il fatto è la vicenda che causa il danno ingiusto. Ciò che importa è che sia riferibile ad un autore. Il fatto può essere istantaneo o permanente a seconda che si esaurisca con l’evento dannoso o continui a causare il danno nel tempo. Il dolo designa l’intenzionalità. Requisiti del dolo sono: 1) la volontarietà del fatto, 2) la consapevolezza della conseguenza dannosa; 3) la consapevolezza dell’ingiustizia del danno. Il responsabile dell’illecito ha comunque la medesima responsabilità sia che vi ricorra il dolo sia che vi ricorra la colpa. In relazione ai singoli aspetti della diligenza la colpa si specifica nella: a) incuria: o negligenza in senso stretto consiste nel difetto dell’attenzione volta alla salvaguardia altrui b) imprudenza: consiste nel difetto delle misure di cautela idonee a prevenire il danno. c) imperizia: è l’inosservanza delle regole tecniche proprie di una determinata attività. d) illegalità: è il momento della colpa che consiste nella inosservanza delle norme giuridiche che prevedono specifiche misure idonee ad evitare o diminuire il pericolo di danni ingiusti. La responsabilità extracontrattuale: i soggetti Per capacità extracontrattuale si intende l’idoneità ad essere soggetti attivi di responsabilità civile. Tale capacità compete alle persone fisiche e agli enti dotati di soggettività giuridica. La legge civile non fissa un limite di età per la capacità extracontrattuale ma assume incapacità di intendere o di volere come esimente dalla responsabilità. La responsabilità degli enti pubblici per l’operato dei loro funzionari e dipendenti è espressamente prevista nella costituzione (art. 28). La norma costituzionale stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili ed amm.ve degli atti compiuti in violazione dei diritti e che la responsabilità civile si estende all’ente cui appartengono. Responsabilità solidale Se il danno è imputabile a più persone ciascuna è responsabile solidale per l’intero nei confronti del danneggiato

Presupposti della responsabilità solidale sono: 1) unicità del danno e 2) imputabilità a più persone.

La trascrizione

La trascrizione è il generale regime di pubblicità e di opponibilità degli atti immobiliari. Essa si attua per mezzo di pubblici registri e ha principalmente ad oggetto gli atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili registrati. In quanto regime di opponibilità la trascrizione è caratterizzata da due principi fondamentali: dichiaratività : la trascrizione ha effetto costitutivo; priorità temporale : l’atto trascritto per primo prevale sugli altri trascritti successivamente anche se questi siano di data anteriore. Soggetti a trascrizione sono fondamentalmente i contratti traslativi della proprietà di immobili e i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano diritti reali immobiliari di godimento La trascrizione è un sistema di pubblicità dichiarativa al quale non si connettono ne effetti costitutivi ne effetti sanativi. Questo vuol dire che il contratto si perfeziona ed è efficace a prescindere dalla trascrizione e che essa non comporta sanatoria o convalida di contratti nulli o annullabili. L’effetto normale della trascrizione è quello di rendere opponibile l’atto trascritto rispetto agli altri atti ugualmente soggetti a trascrizione o iscrizione. La prevalenza dell’atto trascritto si determina in base al principio della priorità temporale della trascrizione

Le cause di prefazione

La responsabilità patrimoniale : il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (2740): principio della responsabilità patrimoniale = soggezione dei beni del debitore al soddisfacimento coattivo dei diritti di credito. La responsabilità patrimoniale non può essere esclusa ma solo limitata nei casi previsti dalla legge (es. il beneficio di inventario, I creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti su beni del debitore salvo le cause legittime di prelazione (2741) = principio generale di pari trattamento dei creditori (par condicio creditorum) che indica l’eguale diritto di garanzia sui beni del debitore a prescindere dalla causa e dalla anteriorità del credito. Il privilegio è una causa di prelazione stabilita dalla legge in considerazione della particolare esigenza di tutela dell’interesse creditorio I privilegi generali non pregiudicano i diritti spettanti ai terzi sui singoli beni (es. pegno) ne i diritti reali dei creditori pignoranti se si tratta di crediti sorti dopo il pignoramento (2747). I privilegi speciali invece sono esercitati in pregiudizio di diritti acquistati dai terzi dopo il sorgere del credito privilegiato

Le garanzie reali

I diritti reali di garanzia vincolano determinati beni al soddisfacimento del credito in via preferenziale. Questi diritti reali di garanzia sono: PEGNO e IPOTECA. Il pegno è il diritto reale di garanzia costituito su cose mobili o diritti mobiliari che conferisce al creditore il diritto di prelazione sulla cosa o sul diritto ricevuto in pegno (2784). Può essere costituito dal debitore o da un terzo in favore del debitore. L’ipoteca è il diritto reale di garanzia che ha ad oggetto beni immobili o diritti reali di godimento sui beni immobiliari e conferisce al creditore ipotecario il diritto di seguito e il diritto di prelazione ( 2808) DIRITTO DI SEGUITO : è insito nel carattere reale della garanzia e significa che il creditore ipotecario può fare espropriare il bene ipotecato a chiunque ne sia divenuto proprietario; DIRITTO DI PRELAZIONE : significa che il creditore ipotecario può soddisfarsi sul ricavato della vendita del bene o del diritto ipotecario con preferenza rispetto agli altri creditori che non abbiano un prevalente diritto di prelazione.

La prescrizione