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Diritto privato file, Schemi e mappe concettuali di Diritto Privato

Diritto privato file con contenuti principali

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2025/2026

Caricato il 02/01/2026

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sara-kotagedara 🇮🇹

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Istituzioni di diritto privato: Sezione prima; Introduzione
Parole chiave
Definizioni, appunti
Che cos’è?
Scienza giuridica
Dir.privato vs dir.pubblico
Dir.pubblico
Dir.privato
Quando una regola è
giuridica?
Classificazioni di sistemi
giuridici
È il protagonista nella nostra vita, è l’esplicazione delle norme
che il soggetto compie. Il diritto lo si riconosce nel momento
patologico, quando sorgono conflitti d’interesse.
Ha due caratteri:
- Presuppone la società
- È storico
Il sapere è affidato all’apprendimento e all’impiego di tali note
(grandi nozioni del dir.priv.). La teoria giuridica, basata su
concetti e astrazioni, è legata alla dinamica applicativa delle
norme. L’esperienza giuridica si nutre di frutti maturati sul
terreno dell’elaborazione dogmatica.
Il ruolo del giurista è attivo: ricerca il diritto, organizza le
connessioni tra le fonti del diritto e individua la norma consona a
risolvere il caso.
La scienza giuridica dipende dal rigore logico-giuridico
dell’argomentazione. La quintessenza del diritto è il discorso.
La distinzione si poggia su un criterio dinamico:
- Dir.privato: il privato è uguale rispetto all’ente pubblico
- Dir.pubblico: il privato è subalterno rispetto all’ente
pubblico
La differenza sta nella posizione dei soggetti.
Appartiene:
- Diritto amministrativo
- Diritto costituzionale
- Diritto internazionale pubblico
- Diritto penale
- Diritto tributario
- Diritto dell’UE
- Norme che regolano i processi
Appartiene:
- Diritto civile
- Diritto commerciale
- Diritto fallimentare
- Diritto industriale
- Diritto internazionale privato
- Diritto del lavoro
- Diritto della navigazione
Una regola si definisce giuridica se è imposta ai recalcitranti e
se è coercibile (o coattiva). Il diritto s’impone anche contro la
volontà.
Sono state elaborate dal diritto privato comparato delle “famiglie”
di diritto. Le due famiglie sono:
- Civil law: ha come radice la tradizione romanistica
- Common law: affonda le radici nel diritto medievale
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Istituzioni di diritto privato: Sezione prima; Introduzione

Parole chiave Definizioni, appunti Che cos’è? Scienza giuridica Dir.privato vs dir.pubblico Dir.pubblico Dir.privato Quando una regola è giuridica? Classificazioni di sistemi giuridici È il protagonista nella nostra vita, è l’esplicazione delle norme che il soggetto compie. Il diritto lo si riconosce nel momento patologico, quando sorgono conflitti d’interesse. Ha due caratteri:

  • Presuppone la società
  • È storico Il sapere è affidato all’apprendimento e all’impiego di tali note (grandi nozioni del dir.priv.). La teoria giuridica, basata su concetti e astrazioni, è legata alla dinamica applicativa delle norme. L’esperienza giuridica si nutre di frutti maturati sul terreno dell’elaborazione dogmatica. Il ruolo del giurista è attivo: ricerca il diritto, organizza le connessioni tra le fonti del diritto e individua la norma consona a risolvere il caso. La scienza giuridica dipende dal rigore logico-giuridico dell’argomentazione. La quintessenza del diritto è il discorso. La distinzione si poggia su un criterio dinamico:
  • Dir.privato: il privato è uguale rispetto all’ente pubblico
  • Dir.pubblico: il privato è subalterno rispetto all’ente pubblico La differenza sta nella posizione dei soggetti. Appartiene:
  • Diritto amministrativo
  • Diritto costituzionale
  • Diritto internazionale pubblico
  • Diritto penale
  • Diritto tributario
  • Diritto dell’UE
  • Norme che regolano i processi Appartiene:
  • Diritto civile
  • Diritto commerciale
  • Diritto fallimentare
  • Diritto industriale
  • Diritto internazionale privato
  • Diritto del lavoro
  • Diritto della navigazione Una regola si definisce giuridica se è imposta ai recalcitranti e se è coercibile (o coattiva). Il diritto s’impone anche contro la volontà. Sono state elaborate dal diritto privato comparato delle “famiglie” di diritto. Le due famiglie sono:
  • Civil law: ha come radice la tradizione romanistica
  • Common law: affonda le radici nel diritto medievale

Demarcatori sistemologici Sfide mondo tecnologico Linguaggio giuridico Modi di risoluzione delle antinomie Criterio gerarchico Criterio cronologico Criterio di specialità Criterio di competenza Codice civile

CIVIL LAW COMMON LAW

Ruolo d/fonte Preminente Marginale Formazione Universitaria Tribunali Reclutamento giudici Concorso Elezioni Ruolo d/formanti Legislatore Giudice Precedente giurisprudenziale Persuasivo Vincolante Notariato latino SI NO L’attuale epoca registra nuovi modelli e strumenti di contestazione: la tecnica moderna si è elevata ad unico soggetto della storia. Il giurista si trova a dover acquisire confidenza con problemi giuridici inediti, vedi:

  • Soggettività (agenti e soggetti elettronici)
  • Rapporto contrattuale: smart contract
  • Adempimento delle obbligazioni: Bit-coin
  • Beni giuridici: NFT
  • Protezione dati personali
  • Tutela diritti fondamentali
  • Responsabilità utilizzo algoritmi È un linguaggio prescritto, non apofantico. Non descrive realtà o stati di cose. si adottano delle qualificazioni che non hanno come termine di riferimento realtà materiali; qualsiasi concetto giuridico è immateriale. Si distinguono quattro criteri:
  1. gerarchico
  2. cronologico
  3. specialità
  4. competenza Le previsioni contenute in una fonte di rango superiore prevalgono su quelle contenute in una fonte di grado inferiore. Quest’ultime devono essere disapplicate o dichiarate illegittime. Vedi neo-costituzionalismo e fonti UE. Una disposizione di legge entrata in vigore successivamente abroga la disposizione di legge in vigore precedentemente. Una norma speciale deroga ad una norma generale. Alcune fonti normative hanno un ambito di applicazione circoscritto rispetto ad altre fonti. Entra in vigore nel 1942 (a scaglioni), è la fonte di cognizione per eccellenza del diritto privato. Disciplina la materia civile e commerciale. Sebbene redatto in epoca fascista, non lo si può considerare tale in virtù del fatto che è stato compilato da tecnici (es. linguisti). Ha influenze tedesche (pandettistica – corpo del codice), francesi (sintassi influenzata dal codice napoleonico) e

Norme imperative e dispositive Interpretazione giuridica Diritto soggettivo Autonomia privata Stabilità, dinamica, concorrenza Una norma o è imperativa o è dispositiva; non può appartenere ad un’altra categoria.

  • Imperative: i privati devono osservarla e non possono derogarla. E’ pertanto inderogabile. Tutela un interesse generale
  • Dispositiva: i privati possono derogarvi ed inserire clausole che deroghino a tale norma. E’ quindi derogabile. Tutela un interesse circoscritto. Qualunque attività giuridica presuppone un’interpretazione. Vedi Triangolo di Odgen-Richards, base di qualunque fora di comunicazione umana: i tre vertici sono significato, significante e referente. Nel diritto, però, manca il referente (la realtà esterna). L’interpretazione ha dei vincoli, non è libera (vedi Art.12 Preleggi). Libertà nel suo esercizio da ogni intervento o direzione esterna. Tali zone devono essere delimitate (attività di interessi in conflitto; pertanto, la disciplina legislativa deve essere generale e tipica. Alcuni limiti, in virtù di circostanze specifiche, devono essere determinati caso per caso dal giudice (conflitto tra privati) o dall’autorità amministrativa (limite richiesto dall’interesse pubblico). Se il limite è voluto dalla PA, la legge stessa definisce le ipotesi, fissa i criteri e/o gli scopi della valutaz. amm. (principio di legalità). E’ da evidenziare però la circostanza della discrezionalità, che si colloca fra l’agire interamente libero e l’agire interamente vincolato = possibilità di decisione finalizzata alla realizzazione di interessi (no sottrazione a contr. esterni). Potere del singolo di regolare i rapporti giuridici. Si esplica mediante negozi giuridici (dichiarazioni alle quali l’ordinamento fa seguire effetti giuridici conformi all’intento del dichiarante). Problemi giuridici dell’autonomia privata:
  • Determinazione presupposti della capacità di agire
  • Una tutela della libertà negoziale è accordata contro gli eventuali illeciti interventi di terzi che minacciano o ingannano Limitazioni all’autonomia privata avvengono sia in materia non patrimoniale, sia in settori economici. Sono altresì presenti limitazioni disposte al fine di tutelare l’interesse pubblico. L’ordinamento giuridico promuove e realizza due obiettivi essenziali: stabilità e dinamica.
  • Stabilità: consiste nel presupposto di qualsiasi attività giuridica
  • Dinamica: le singole posizioni determinano mutamenti e condizionamenti (attiene alla circolazione e al mutamento dei diritti). Il fenomeno più caratteristico è dato dal principio di concorrenza, che permea l’ordinamento giuridico. Questi due obiettivi però entrano in conflitto, e vengono risolti da regole che contemperano le due esigenze, dando la prevalenza volta a volta all’una o all’altra. Nell’interazione tra i due momenti,

Potere economico, interessi del pubblico Principio solidaristico Concetti giuridici elem. Struttura e classificazioni del dir. soggettivo Aspettativa, diritto potestativo, onere valgono condizioni formalistiche che, in una maniera o nell’altra, coincidono con la speditezza degli affari. Nell’ordinamento giur., la società di massa si impone per la sua struttura: essa è rappresentata dalla grande impresa. Questa propone problemi sia sulla sua conformazione giuridica, sia sui rapporti con le istituzioni e dall’altra parte, con il pubblico dei consumatori. Uno dei problemi del diritto privato è il problema degli interessi diffusi, ossia la lesione di interessi largamente diffusi e frazionati nel pubblico (vedi diffusione di prodotti dannosi, imposizione di clausole vessatorie). Intende assicurare ad ogni cittadino le condizioni migliori per un’esistenza libera e per l’affermazione e lo sviluppo della propria personalità. In virtù di questo principio, emerge la necessità di un sistematico intervento pubblico; nell’ambito del diritto privato, si possono considerare le disposizioni poste a tutela dei contraenti deboli, e l’intera legislazione in tema di lavoro subordinato e di contratti agrari. Bisogna analizzare certi concetti giuridici elementari, anzitutto quello di dovere. Il dovere giuridico nasce da un comando rivolto ad un soggetto, il quale deve tenere un certo comportamento, oggetto di un dovere. Il dovere giuridico ha per oggetto un’azione o un’astensione. Un soggetto che ha la possibilità di pretendere l’adempimento del dovere è titolare di una pretesa. L’esigenza di una pretesa correlativa al dovere è costante nel diritto privato: il dovere che corrisponde ad una pretesa si può designare come obbligo. Negando i due concetti, avremo una nuova coppia di concetti: facoltà e mancanza di pretesa. Altri concetti derivano dalla possibilità, che il diritto attribuisce, di modificare situazioni giuridiche mediante atti di disposizione. Questa possibilità viene definita come potere, mentre la situazione di chi subisce le conseguenze dell’esercizio del potere giuridico viene definita soggezione. Negando i due concetti, avremo una nuova coppia di concetti: immunità e mancanza di potere. Ogni dir. soggettivo si riferisce ad un bene o interesse particolare. La presenza di pretese è però in ogni caso essenziale: pretesa ed obbligo correlativo campeggiano in primo piano, poiché l’interesse del titolare si realizza mediante un comportamento dell’obbligato. I diritti soggettivi si distinguono in relativi ed assoluti. Da un altro punto di vista, i diritti soggettivi si classificano in diritti della personalità e diritti patrimoniali. I diritti della personalità sono intrasmissibili. I diritti patrimoniali sono quelli che hanno per contenuto una utilità economica, e sono trasmissibili. L’acquisto di un diritto (aspettativa) può dipendere dal verificarsi di un fatto che consti di più elementi. Può distinguersi in aspettativa di fatto (non è considerata dalla legge) e aspettativa di diritto (è tutelata dalla legge). Viene definita come un diritto in

Istituzioni di diritto privato: Sezione seconda; I soggetti

Parole chiave Definizioni, appunti Capacità giuridica Capacità di agire Interdizione Inabilitazione Amministrazione di sostegno Incapacità Capacità di una persona di essere soggetto di diritti e di obblighi. Se si parla di incapacità giuridica, il diritto non può essere esercitato né dall’incapace, né da terzi. Di regola, si acquista alla nascita, anche se la legge prende in considerazione anche il concepito (aspettativa di un diritto). Nel diritto moderno, la capacità giuridica generale spetta a ogni uomo: può essere esclusa la capacità di essere soggetto di particolari rapporti giuridici. È la capacità di disporre dei propri diritti e di assumere impegni mediante manifestazioni di volontà. Le cause principali della sua esclusione o limitazione attengono alla mancanza o a una riduzione della capacità di intendere e volere. In questo caso, il diritto vuole proteggere l’incapace contro il pericolo che egli rechi danno a sé stesso = annullamento dei negozi giuridici stipulati dall’incapace. Si acquista al compimento della maggior età. Una sentenza di interdizione è emessa in presenza di un’abituale infermità di mente. L’interdetto è privo della capacità di compiere atti giuridici se non per qualche eccezione; è affidato ad un tutore. Una sentenza di inabilitazione è emessa qualora l’infermità di mente non sia grave da giustificarne l’interdizione: limita solo la capacità di compiere atti di straordinaria amministrazione; è assistito da un curatore. Nei casi di persone che, per effetto d’infermità o menomazione psico-fisica, hanno necessità di un’assistenza, è prevista la possibilità di disporre una amministrazione di sostegno. Per determinate categorie d’atti, la capacità di agire del beneficiario è esclusa: è un provvedimento non generale e schematico. Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione dell’oggetto dell’incarico, gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere. L’amm. di sost. deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Nel caso di dissenso, l’amm. deve informare il giudice tutelare. Qualora venissero compiuti atti in violazione di legge o in eccesso ai poteri dell’amm., essi sono annullabili. Si distingue tra:

  • Incapacità legale: rientrano nello status i minori, gli interdetti, gli inabilitati e i beneficiari dell’amm. di sost.. E’ assoluta quella dei minori e degli interdetti, relativa quella dei minori emancipati, degli inabilitati e dei beneficiari dell’amm. di sost..
  • Incapacità naturale: è l’effettiva incapacità di intendere e volere

La minore età Responsabilità genitoriale Può succedere il caso in cui l’incapacità naturale di intendere e volere non sia accompagnata dall’incapacità legale. Se vi è incapacità legale, il conflitto viene risolto in favore dell’incapace. Quando invece vi è solo incapacità naturale di intendere e volere, la buona fede dell’altra parte può essere giustificata. L’incapace di intendere e di volere non risponde civilmente dei propri atti illeciti, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa. L’interdizione legale del condannato implica gli stessi effetti dell’interdizione giudiziale, ma con lo scopo di punirlo. Il negozio giuridico concluso dal minore di età è annullabile. Prima della maggior età manca la capacità di disporre, ma ciò non significa che le opinioni del fanciullo siano giuridicamente irrilevanti (vedi Convenzione di NY; Convenzione Europea sull’Esercizio dei Diritti dei Minori; disposizioni di legge nazionale– assicurare al fanciullo capace di discernere il diritto di esprimere le proprie opinioni con riferimento alle opinioni che lo riguardano, ponderatamente alla sua età e maturità). La riforma del 1975 pone entrambi i genitori su un piano di assoluta uguaglianza. In caso di contrasto fra i genitori è previsto l’intervento del giudice, che individua una soluzione concordata oppure adotta la soluzione più adeguata all’interesse del figlio. Per quanto riguarda la cura della persona del figlio, i genitori hanno il dovere del mantenimento e il potere-dovere di sorveglianza e di educazione, come altresì il potere-dovere di amministrazione del patrimonio e di rappresentanza legale. Potere-dovere di sorveglianza:

  • Potere: tenere il figlio minore presso di sé o di destinargli una certa abitazione
  • Dovere: responsabilità dei genitori verso i terzi danneggiati dal fatto illecito del figlio minore, se abita con i genitori stessi I limiti del potere di autonoma decisione dei genitori sugli interessi patrimoniali del figlio si basano sul concetto di ordinaria amministrazione. I genitori hanno anche in comune l’usufrutto legale sui beni del figlio minore. In caso di morte o altre cause, i genitori non possono adempiere ai doveri inerenti alla responsabilità genitoriale. In questo caso si apre la tutela, dove un giudice tutelare nominerà tutore la persona designata dal genitore che ha avuto per ultimo la responsabilità genitoriale. Qualora mancasse, sarà scelta un’altra persona, preferibilmente fra i prossimi parenti o affini del minore. Il tutore ha poteri analoghi a quelli inerenti alla responsabilità genitoriale, ma l’intervento del giudice tutelare è più frequente. Al compimento dei sedici anni di età, il minore può contrarre matrimonio (per gravi motivi): in quel caso, acquista l’emancipazione. Con l’emancipazione, cessa l’usufrutto legale dei genitori.

Classif. delle pers. giur. priv. ETS Libertà di associazione Riconoscimento Atti (in generale) fondazioni, il legislatore ha tratteggiato uno schema organizzativo minimo. Limitazioni alla libertà organizzativa sono previste per la fondazione, sottoposta a un controllo stringente da parte dell’autorità governativa, che ha sia un potere di controllo, sia un potere di annullamento delle deliberazioni. L’organo sovrano è l’assemblea generale: in essa si delibera, e le decisioni vengono prese secondo il principio di maggioranza. Le persone giuridiche possono presentare la struttura di istituzioni o di corporazioni. La loro distinzione si basa perlopiù sui rapporti:

  • Organizzazioni di tipo corporativo (associaz.): compl. organizzato di pers. fisiche, contraddistinte dal conseguimento di uno scopo comune. Dispongono liberamente del patrimonio comune;
  • Organizzazioni di tipo istitutivo: compl. organizzato di beni destinati ad una determinata finalità individuata dalla volontà di uno o più fondatori. Il loro scopo è immutabile. Il fondamento costituzionale degli ETS è il principio di autonomia iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale. Introdotti col D.Lgs. 117/2017, l’ente deve perseguire specifiche finalità: la normativa detta una disciplina di dettaglio, definendo in maniera precisa aspetti che nel tessuto codicistico sono rimessi all’autonomia privata (vedi ambiti di competenza, funzionamento dell’assemblea e poteri degli amministratori). Il patrimonio degli ETS è utilizzato esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Alcuni esempi di ETS sono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli enti filantropici. È un’org. collettiva privata formata da una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune. Nasce da un accordo fra le persone che decidono di associarsi (atto costitutivo) e stabiliscono le regole di funzionamento dell’associazione (statuto). Procedimento mediante il quale un’associazione ottiene la personalità giuridica (ergo, il regime di autonomia patrimoniale perfetta). Senza riconoscimento, alla resp. dell’associazione si accompagna la resp. personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione stessa. Per le associazioni il riconoscimento avviene per mezzo dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura. Sono soggetti a pubblicità nel registro delle persone giuridiche. Viene definita come pubblicità dichiarativa: una volta che l’onere di pubblicità sia stato adempiuto, l’atto si ritiene conosciuto dai terzi. Le differenze di regime giuridico tra le associazioni riconosciute e quelle non riconosciute si manifestano nelle regole relative alla responsabilità per i debiti e alla pubblicità.

Sogg. giuridica Atto costitutivo Organi dell’associazione Associati: ammissione e recesso; esclusione Estinzione dell’associazione Associazioni non riconosciute Fondazione I contributi degli associati e i beni acquistati costituiscono il fondo dell’associazione, fondo di propr. dell’associazione. Gli associati non hanno alcun diritto su di esso. Si può dire che il patrimonio sociale è ben distinto rispetto a quello dei singoli associati. L’atto costitutivo si differenzia qualora l’associaz. sia o non sia riconosciuta:

  • Ass. non riconosciuta: è sufficiente l’accordo manifestato (orale; scr. privata) sugli elementi essenziali per l’esistenza dell’associazione
  • Ass. riconosciuta: l’atto costitutivo dovrà essere redatto in forma pubblica, e dovrà indicare anche la denominazione, il patrimonio e la sede L’assemblea degli associati delibera in base al principio maggioritario. Alcune disposizioni sono dettate in base alla legge. Le deliberazioni assembleari possono essere impugnate dinanzi all’autorità giudiziaria, ma l’impugnazione non deve ledere l’autonomia dell’associazione (controllo di legalità). L’assemblea degli associati nomina gli amministratori. Le associazioni sono aperte all’adesione di nuovi membri; i requisiti sono determinati dagli statuti. Il rifiuto dell’ammissione non può venire sindacato dall’autorità giudiziaria. È possibile recedere dall’associazione, se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato; anche quando l’impegno di restare nell’associazione sia valido, sarà possibile recedere anticipatamente e con effetto immediato per giusta causa. L’esclusione di un associato può essere deliberata dall’assemblea per gravi motivi: pertanto, la deliberazione deve essere motivata. Può essere impugnata di fronte all’autorità giudiziaria, ma l’autorità giudiziaria non può sostituire i propri criteri a quelli dell’associazione. L’associato che abbia cessato di appartenere all’associaz. non può pretendere che gli venga liquidata una quota del patrimonio sociale. L’associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è diventato impossibile. Se si tratta di associazioni riconosciute, queste cause di estinzione devono essere dichiarate dall’autorità amm.; l’associaz. può inoltre estinguersi per deliberazione dell’assemblea previo voto di almeno ¾ degli associati. In seguito a ciò, l’associaz. entra in liquidazione e vengono definiti i rapporti giuridici pendenti e i beni che restano sono devoluti secondo le disposizioni dell’atto costitutivo o dello statuto. Esaurita la liquidazione, l’associazione si estingue. Enti in cui vi è una prevalenza dell’elemento personalistico. Non hanno autonomia patrimoniale perfetta. La fondazione persegue finalità esterne predeterminate dal fondatore con l’atto costitutivo. Ha solo organi serventi. È

Istituzioni di diritto privato: Sezione terza; I beni

Parole chiave Definizioni, appunti Beni immateriali e materiali Classificazione delle cose Dir. reale (nozione) Dir. reale (classificazione) Bene immateriale = opera dell’ingegno, lo si può godere per mezzo di un regime della concorrenza (possibilità di riprodurre l’opera a esclusione di chiunque altro) Bene materiale = cose ed energie suscettibili di appropriazione, possono formare oggetto di diritti Si può effettuare la seguente classificazione:

  • Cose mobili e immobili i) Beni immobili: tutto ciò che sia materialmente incorporato al suolo ii) Beni mobili: tutti gli altri beni
  • Cose fungibili e infungibili i) Cose fungibili: si possono sostituire indifferentemente le une alle altre. Cose eminentemente fungibili sono i biglietti di banca e le monete; si diventa proprietari di cose fungibili nel momento in cui vengono individuate nell’accordo tra le parti ii) Cose infungibili: cose prodotte in esemplari unici
  • Cose consumabili e non consumabili i) Cose consumabili: cose insuscettibili di un uso continuativo o ripetitivo (rientra anche il denaro) ii) Cose inconsumabili: cose suscettibili di utilizzazione ripetuta
  • Pertinenze: cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa, senza essere parte costitutiva (es. ruota di scorta automobile)
  • Universalità di mobili: pluralità di cose che appartengono ad una sola persona, hanno dest. unitaria
  • Frutti i) Frutti naturali: provengono direttamente dalla cosa, appartengono al propr. della cosa che li produce, ma si può stabilire diversamente (vedi affitto fondo rustico) ii) Frutti civili: quelli che si ritraggono da una cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia (vedi corrispettivo affitto) È il diritto di trarre da una cosa le sue utilità economiche legalmente garantite o alcune di esse. Correlativamente, chiunque deve astenersi dall’impedirne o turbarne l’esercizio. È preminente il diritto di proprietà, che consente di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e osservando l’ordinamento giuridico. Gli altri diritti reali vengono definiti minori, e si dividono in due gruppi:
  • Diritti reali di godimento: dir. di trarre determinate utilità dall’uso della cosa altrui

Diritto di credito; prestazione Causa della prestazione, azione, responsabilità patrimoniale Fonti delle obbligazioni

  • Diritti reali di garanzia: dir. reale su cosa altrui con la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un dato credito I diritti reali di godimento sono:
  • Usufrutto
  • Uso
  • Abitazione
  • Superficie
  • Servitù
  • Enfiteusi I diritti reali di garanzia sono:
  • Pegno: ha per oggetto cose mobili non iscritte in pubblici registri
  • Ipoteca: ha per oggetto cose immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri Carattere reale del diritto = il proprietario della cosa gravata da un diritto reale altrui la può trasferire a un terzo, il quale l’acquista ugualmente gravata. Elasticità del dominio = l’esistenza di un diritto reale limitato su una cosa comprime il diritto del proprietario; qualora il dir. limitato si estinguesse, la compressione viene meno e il dir. di proprietà riacquista la pienezza del suo contenuto. Attribuisce al creditore la pretesa di esigere una prestazione da una o più persone determinate: il loro rapporto è detto obbligazione. La prestazione può essere positiva o negativa:
  • Pr. positiva: pagare una somma di denaro
  • Pr. negativa: divieto di concorrenza Il contenuto della prestazione è variabile, ma deve essere suscettibile di valutazione economica. La prestazione non deve necessariamente soddisfare un interesse patrimoniale del creditore (vedi spettacolo teatrale). Accanto alla prestazione principale, se ne collocano altre con funzione complementare (pr. strumentali o accessorie). Azione = il creditore può rivolgersi all’autorità giudiziaria perché gli procuri coattivamente ciò che gli spetta dal debitore inadempiente. Notiamo come l’obbligazione costituisce la causa che giustifica la prestazione; è giusta causa della prestazione e da azione al creditore per conseguire ciò che gli è dovuto. Sono presenti obbligazioni imperfette (es. debito di gioco), contengono soltanto la giusta causa. Responsabilità patrimoniale = assoggettamento del patrimonio del debitore implicato dal diritto di credito. I creditori possono pretendere il patrimonio del debitore, sia per mezzo di un’esecuzione individuale, sia per mezzo di un’esecuzione concorsuale. Sono espressione della responsabilità umana. Il contratto è il modo principale per la volontaria assunzione di impegni, ma non l’unico. Sono da menzionare la gestione di affari, la ripetizione dell’indebito e l’arricchimento senza causa.

Pertinenze Frutti naturali e civili Beni pubblici La legge detta per le universalità di beni mobili una disciplina leggermente diversa rispetto a quella riservata ai beni mobili e più vicina a quella riservata ai beni immobili. Il rapporto pertinenziale riguarda:

  • 2 o più beni mobili o immobili
  • Un bene immobile e uno mobile Da questi rapporti, s’individua la cosa principale e la pertinenza. Il Cc stabilisce che la pertinenza sia assoggettata al medesimo regime giuridico della cosa principale e si trasferisce con quest’ultima. Bene composto = formato da più beni semplici connessi tra loro materialmente in modo da diventare un tutt’uno; il bene derivante non può essere concepito senza le singole parti (vedi automobile). La distinzione opera nella seguente maniera:
  • Frutti naturali: i frutti derivano dal bene
  • Frutti civili: si conseguono in virtù del godimento che altri abbia della cosa (es. dividendi azionari) È possibile l’alienazione dei frutti naturali, che integra gli estremi di una vendita di cosa futura. L’effetto reale avviene al momento della separazione. Sono sottoposti a un particolare regime giuridico in quanto devono soddisfare un interesse pubblico. Si suddividono in:
  • Beni demaniali: sono esclusivamente di proprietà pubblica e sottoposti al regime che li riguardano. Non possono essere né alienati né essere acquistati a titolo originario.
  • Beni del patrimonio indisponibile: sono caratterizzati dalla destinazione a pubblico uso o servizio, che deve permanere in base alle disposizioni di diritto pubblico
  • Beni del patrimonio disponibile: accidentalmente appartengono ai pubblici poteri, sono soggetti alle norme del codice civile Riassunto:

Istituzioni di diritto privato: Sezione quarta; Atti illeciti e resp. civile

Parole chiave Definizioni, appunti Atti dannosi Tipicità e atipicità di atti illeciti Illeciti contro la persona Illeciti contro l’onore, la riservatezza e la verità pers. Responsabilità per omissione Responsabilità dei genitori Non ogni atto dannoso è vietato. Altre volte, invece, l’atto dannoso è vietato: può essere preventivamente impedito; se commesso, da luogo a responsabilità. La distinzione tra atti dannosi leciti e a.d. illeciti varia tra sistemi giuridici. In alcuni sist. giuridici il problema è risolto con un elenco di figure illecite tipiche, mentre in Italia si è formulato un principio generale (art 2043 Cc.), andando ad accogliere un principio di atipicità (l’elenco degli atti è aperto) = concetto di “ingiustizia del danno”. La soluzione di questo problema dipende dalla valutazione comparativa di due interessi contrapposti:

  1. Interesse minacciato da un tipo di condotta
  2. Interesse che l’agente con la condotta vuole realizzare Includono:
  • Atti lesivi della vita
  • Atti lesivi dell’integrità fisica
  • Atti lesivi della salute e della libertà altrui La libertà è tutelata contro la costrizione fisica, la minaccia e l’inganno. Includono:
  • Diffamazione e comunicazioni di notizie che offendono la reputazione altrui (lesione del diritto all’identità e verità personale)
  • Diritto alla riservatezza della vita privata Chi manca di cooperare per salvare altri da un pericolo vien meno a un dovere morale di solidarietà, ma non incorre in una responsabilità giuridica. L’omissione diventa giuridicamente illecita quando costituisce una violazione di uno specifico dovere giuridico di agire, che deriva dalla legge, da un contratto o da un precedente comportamento attivo. I genitori sono responsabili congiuntamente del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori: questi, però, devono abitare con essi. La responsabilità dei genitori è fondata sulla presunzione di una colpa nella sorveglianza, che viene eliminata con la prova di non aver potuto impedire il fatto. In generale, la resp. genitoriale è un istituto introdotto con la riforma della filiazione del 2012. In casi gravi il giudice può dichiarare la decadenza o la limitazione della resp. genitoriale di uno o entrambi i genitori. Ultima precisazione riguarda l’obbligo di mantenimento dei figli, che sorge con la procreazione. Esso è indipendente sia dalla costituz. di un rapp. giuridico di filiazione, sia dall’esercizio della responsabilità genitoriale, ed è correlato alle sostanze, ai redditi e alle capacità di lavoro di ciascuno dei genitori.

Resp. per il fatto dei dipendenti Il rapporto di preposizione L’esercizio delle incombenze Resp. per il danno cagionato da cose o animali Determinazione del responsabile “Caso fortuito” Resp. per l’esercizio di attività pericolose Danno patrimoniale e non patrimoniale resp. ogg. per i danni cagionati da cose: il soggetto indicato dalla legge (es. propr.) è responsabile se l’incidente è dovuto a vizio di costruzione o a difetto di manutenzione. Il principio è altresì applicato nel diritto aeronautico, danno ambientale e nell’impiego dell’energia atomica. L’applicazione del principio della resp. ogg. concerne soprattutto l’attività d’impresa:

  • Se un incidente si verifica per il fatto di un operaio, l’imprenditore ne risponde senza propria colpa
  • Se un incidente si verifica a causa del materiale o dagli strumenti usati nell’impresa, l’imprenditore ne risponde senza propria colpa Rapporto che s’instaura tra il commesso (autore del fatto dannoso) e il committente (responsabile). Coincide con un rapporto di lavoro subordinato. Chi invece si avvale dell’opera di soggetti esterni e autonomi, non risponde dei danni che possono illecitamente causare a terzi, in quanto l’imprenditore è in grado di organizzare i mezzi valutando l’opportuno rischio. Ciò invece manca all’appaltante. Il fatto illecito del preposto comporta la resp. oggettiva del preponente solo se è stato compiuto nell'esercizio delle incombenze a cui egli è adibito. Il criterio è che l’imprenditore deve rispondere dei danni che siano realizzazione del maggior rischio che l’impresa introduce nella società. La responsabilità del danno cagionato da animali grava sul proprietario dell’animale o su chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso. È dunque collegata all’uso dell’animale (elemento del profitto + possibilità di controllo). La prova della mancanza di colpa non è sufficiente ad escludere la responsabilità. Provare il “caso fortuito” vuol dire provare che il danno è dovuto ad un evento estraneo alla cosa o all’animale e alla sfera del custode. Regolato dall’art. 2050 Cc. Si configura la seguente situazione:
  • Se il danno è dovuto al fatto di un dipendente nell’esercizio di un’attività non pericolosa, il danneggiato dovrà provare la sua colpa per far operare la resp. oggettiva del datore di lavoro;
  • Se il danno è inerente ad un’attività pericolosa, il danneggiato è esonerato da questa prova. Colui che esercita l’att. pericolosa deve provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l’incidente D. patrimoniale = perdita, distruzione, danneggiamento di un bene patrimoniale. Nell’ambito del danno patrimoniale si distinguono:
  • Danno emergente: diminuzione del patrimonio
  • Lucro cessante: esclusione di un incremento patrimoniale che si sarebbe verificato in mancanza del fatto dannoso

Casualità di fatto Concorso di responsabili Conc. di colpa del danneggiato Risarcimento del danno per equivalente Reintegrazione in forma specifica Riparazione del danno non patrimoniale Azione inibitoria D. non patrimoniale = perdita o lesione di un bene personale che non possa essere oggetto di valutazione economica Il danno è risarcibile solo in presenza di un rapporto di casualità. Il risarcimento è escluso qualora il danno si sarebbe verificato ugualmente, nello stesso momento. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate al risarcimento del danno (responsabilità solidale). Il danneggiato infatti può pretendere anche l’intero risarcimento da uno solo dei danneggianti; sarà poi quest’ultimo a rivalersi nei confronti dei corresponsabili. In alcuni casi, la negligenza o l’imprudenza del danno può ridurre o escludere il risarcimento del danno. Il diritto, infatti, impone un onere di diligenza, in modo da tutelare sé stessi e il proprio patrimonio non aggravando il pericolo creato da altri. La regola non è da invocare qualora si presenti dolo da parte del danneggiante. Il danno cagionato da atto illecito o da fatto fonte di resp. oggettiva deve essere risarcito dal responsabile: il risarcimento consiste in un pagamento al danneggiato di una somma di denaro che ha subito sia come danno emergente che come lucro cessante (calcolato in base agli utili che il danneggiato avrebbe conseguito). Può essere altresì risarcito il danno futuro alla condizione che sia ragionevolmente certo: il giudice, in questo caso, lo liquida con valutazione equitativa. La determinazione può essere più complessa nel momento in cui si tratta di danni alla persona: risarcimento delle spese di cura (danno emergente) e il minor reddito (lucro cessante). Il danneggiato può chiedere che venga ricostituita la situazione che si sarebbe avuta in mancanza del fatto dannoso. Si ottiene per mezzo di esecuzione forzata. Essa non spetta quanto risulti eccessivamente onerosa per il debitore. Il danno non patrimoniale non può essere risarcito per equivalente. La loro riparazione è regolata nei casi determinati dalla legge, come ad esempio il danno derivato da un reato o il danno biologico (lesione dell’integrità psicofisica della pers.). Nell’ambito del danno non patrimoniale di parla anche di danno alla vita di relazione e di danno esistenziale. Si basa sul principio di “meglio prevenire che curare”. In determinate circostanze, la legge permette al privato di difendersi da sé con la forza. Fuori di queste ipotesi interviene la difesa pubblica (az. inibitoria): si richiede giudizialmente che venga impedito il fatto lesivo. Riassunto: