Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto privato svizzero, Appunti di Diritto Privato

Diritto privato svizzero - abuso del diritto

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 14/03/2020

Utente sconosciuto
Utente sconosciuto 🇮🇹

4

(2)

19 documenti

1 / 2

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
pf2

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto privato svizzero e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity!

Ricapitolazione della giurisprudenza = significa che a fronte di un orientamento pregresso consolidato si è riconosciuta una evoluzione giurisprudenziale a cui consegue un cambiamento. Concetto -> viene sollevato il vizio di forma abusando della buona fede. Diritto esercitato : dedurre l’eccezione del vizio di forma. Sentenza del tribunale di appello : non integra l’abuso di diritto l’invocare il vizio di forma di un contratto preliminare avente per oggetto il versamento di una pena di recesso in caso di mancata compravendita dell’immobile, quando quest’ultimo contratto non è stato adempiuto poiché non si è realizzato l’obbligo principale, cioè la conclusione del rogito e il trapasso della proprietà a fronte del pagamento dell’intero prezzo. Due fasi : Assunzione dell’obbligo di contrarre (ciò implica che non si è ancora contratto); Contratto consensuale ad fatti reali differiti, perchè in Ch gli effetti reali si hanno tramite il trapasso, cioè l’iscrizione al registro fondiario > > effetto costitutivo. Per cui al momento della conclusione del contratto consensuale non si ha ancora l’adempimento dell’obbligazione principale sottesa nel contratto. I promissari acquirenti essendo ancora nella prima fase (pre-contrattuale) hanno integrato la c.d. culpa in contraendo : sono quindi tenuti a rispondere dell’interesse negativo. Ricapitolazione giurisprudenziale -> Vizio del contratto: Art. 216 codice delle obbligazioni - forma del contratto -> era per giurisprudenza una nullità assoluta ed insanabile, per cui viene meno il contratto, come se non ci fosse mai stato. ***** Ove sono state eseguite delle prestazioni scatta il meccanismo della ripetizione (ai sensi dell’articolo 62 c.o.). Nel caso concreto si applica la regola dell’indebito arricchimento, in quanto la caparra è stata versata senza giusta causa contrattuale, per cui il soggetto che si è arricchito indebitamente, è tenuto alla restituzione della stessa. ***** Dottrina e giurisprudenza affermano che per conservare la funzione economica del contratto (-> circolazione dei beni), pur nella tutela dell’interesse delle parti, è necessario stemperare il concetto di nullità con il principio dell’affidamento. Per cui si attenua la nullità tramite il principio dell’affidamento : tale attività deve essere però ponderata caso per caso. Concetto > > pur attenuando il principio di nullità si deve capire come si sono svolti i fatti. E’ vero che l’eccezione del vizio di forma abusando della buona fede non è meritevole di tutela, ai sensi del cpv 2 dell’articolo 2; ma questo concetto deve essere unito alla deroga del principio della nullità assoluta, per cui viene riconosciuto che il contraente può contestare alla controparte il diritto di rivalersi del vizio di nullità, se questa controparte dimostra l’esistenza di particolari circostanze che rendono manifesta la denuncia del vizio di forma.

Ovvero se i fatti delle trattative e i fatti che hanno portato alla richiesta di cogliere il vincolo precontrattuale dimostrano che c’è una violazione al principio dell’affidamento, allora il concetto di nullità assoluta e inviolabile viene modulato ai sensi del principio dell’affidamento stesso. Integrata la violazione del principio dell’affidamento, si deve considerare il fatto che: XKªCDWUQFGNFKTKVVQPGNNņKPXQECTGKNXK\KQFKHQTOCUQNCOGPVGUGKNEQPVTCVVQPGK UWQK RWPVK KORQTVCPVK ª IK¢ UVCVQ XQNQPVCTKCOGPVG CFGORKWVQ KP EQUEKGP\C FGNNC RTGUGP\CFGNXK\KQFKHQTOC Per cui se il soggetto adempie alle obbligazioni principali del contratto cosciente del vizio di forma, abusa del diritto nell’eccepire il vizio di forma. In linea di principio -> Chi ha versato la caparra in forza di un contratto nullo in coscienza della presenza del vizio di forma, poiché ha adempiuto volontariamente all’obbligazione, se eccepisce il vizio di forma per avere gli effetti restitutori, viene integrato l’abuso del diritto che quindi non riceve tutela. Conseguenza -> non c’è l’effetto restitutorio. Questo concetto scatta se e solo se si sono adempiute alle obbligazioni principali del contratto. Caso in analisi : C’è il vizio di forma, ma l’eccezione non integra abuso di diritto, in quanto il diritto stesso non è ancora sorto (perchè non sono state adempiute le obbligazioni principali - trasferimento di proprietà contro il vero prezzo del bene -, ma sono state adempiute solo le prestazioni accessorie

  • la caparra -). Non essendoci abuso di diritto c’è la protezione da parte dell’ordinamento -> effetto restitutorio della caparra (ai sensi dell’articolo 62 c.o.). MA Domanda riconvenzionale da parte del convenuto : culpa in contraendo. Si condanna quindi l’attore al risarcimento, declinato dal c.d. Interesse negativo (cioè il mancato guadagno).