Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Fondamenti diritto privato: fatto, atto e negozio giuridico, Appunti di Diritto Commerciale

Una panoramica dei concetti fondamentali del diritto privato, tra cui il fatto giuridico, l'atto giuridico e il negozio giuridico. Vengono illustrate le loro caratteristiche e gli esempi, con un focus particolare sul contratto come negozio giuridico e l'autonomia contrattuale.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 04/04/2020

sara-paoletti-4
sara-paoletti-4 🇮🇹

4

(1)

10 documenti

1 / 2

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
COMMERCIALE/privato : cose da sapere
FATTO GIURIDICO = il fatto giuridico si manifesta indipendentemente dalla volontà e ha
conseguenze giuridiche.
Esempi:
- nascita = fatto giuridico che determina la capacità giuridica ovvero l’attitudine ad essere
soggetti di diritti e doveri (art. 1 del codice civile).
- morte = fatto giuridico che ha conseguenze giuridiche come l’apertura della successione.
ATTO GIURIDICO = si intende qualsiasi manifestazione di volontà capace di produrre effetti giuridici
e comprende il negozio giuridico (in senso lato).
Esempi:
- Matrimonio (art. 29 cost.)
NEGOZIO GIURIDICO = è l’atto mediante il quale il privato è autorizzato dall’ordinamento giuridico a
regolare interessi individuali nei rapporti con altri soggetti. Rientra nella categoria degli atti giuridici
perché ha rilievo giuridico nel senso che è capace di produrre degli effetti giuridici solo in quanto sia
espressamente previsto, riconosciuto o autorizzato dalla legge.
Caratteristiche: TIPICITÀ, AUTONOMIA PRIVATA, CAUSALITÀ.
Indica una dichiarazione di volontà diretta a produrre effetti per diritto e per legge.
Esempi:
- Matrimonio
- Testamento
- Contratto
CONTRATTO = ART.1321
“IL CONTRATTO E’ L’ACCORDO DI DUE O PIU’ PARTI PER COSTITUIRE, REGOLARE, O
ESTINGUERE TRA LORO UN RAPPORTO GIURIDICO PATRIMONIALE”.
Il contratto è la più importante fonte dell’obbligazione.
L’accordo fra parti (contratto) fa nascere un’obbligazione quindi una responsabilità, si crea
un debito es. risarcimento del danno.
Il rapporto giuridico che nasce dal contratto deve avere contenuto patrimoniale (la
prestazione è patrimonialmente valutabile).
Nell’articolo 1321 viene definito l’ISTITUTO del contratto.
a. Costituire un rapporto che prima non esistevacontratti costitutivi.
b. Modificare un rapporto giuridico già esistente contratti modificativi.
c. Estinguere un rapporto giuridicocontratti estintivi.
AUTONOMIA CONTRATTUALE=libertà
1. libertà di concludere un contratto le parti possono liberamente determinare il contenuto
del contratto nei limiti imposti dalla legge.
2. libertà di scelta del tipo contrattualeAUTONOMIA CONTRATTUALE ART.1322
Le parti possono anche inventare tipi di contratto non disciplinati espressamente dalla
legge ma vi sono settori nei quali non è possibile fare contratti diversi da quelli nominati,
disciplinati espressamente dalla legge.
3. libertà di scelta del contenuto
Limiti:
3.1 Liceità / meritevolezza di protezione giuridica :
la causa non è lecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon
costume poiché gli interessi perseguiti dalle parti devono essere meritevoli di tutela.
3.2 Clausole e prezzi imposti dalla legge (1339 cc)
pf2

Anteprima parziale del testo

Scarica Fondamenti diritto privato: fatto, atto e negozio giuridico e più Appunti in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity!

COMMERCIALE/privato : cose da sapere  FATTO GIURIDICO = il fatto giuridico si manifesta indipendentemente dalla volontà e ha conseguenze giuridiche. Esempi:

  • nascita = fatto giuridico che determina la capacità giuridica ovvero l’attitudine ad essere soggetti di diritti e doveri (art. 1 del codice civile).
  • morte = fatto giuridico che ha conseguenze giuridiche come l’apertura della successione.  ATTO GIURIDICO = si intende qualsiasi manifestazione di volontà capace di produrre effetti giuridici e comprende il negozio giuridico (in senso lato). Esempi:
  • Matrimonio (art. 29 cost.)  NEGOZIO GIURIDICO = è l’atto mediante il quale il privato è autorizzato dall’ordinamento giuridico a regolare interessi individuali nei rapporti con altri soggetti. Rientra nella categoria degli atti giuridici perché ha rilievo giuridico nel senso che è capace di produrre degli effetti giuridici solo in quanto sia espressamente previsto, riconosciuto o autorizzato dalla legge. Caratteristiche: TIPICITÀ, AUTONOMIA PRIVATA, CAUSALITÀ. Indica una dichiarazione di volontà diretta a produrre effetti per diritto e per legge. Esempi:
  • Matrimonio
  • Testamento
  • Contratto  CONTRATTO = ART. “IL CONTRATTO E’ L’ACCORDO DI DUE O PIU’ PARTI PER COSTITUIRE, REGOLARE, O ESTINGUERE TRA LORO UN RAPPORTO GIURIDICO PATRIMONIALE”. Il contratto è la più importante fonte dell’obbligazione. L’accordo fra parti (contratto) fa nascere un’obbligazione quindi una responsabilità, si crea un debito es. risarcimento del danno. Il rapporto giuridico che nasce dal contratto deve avere contenuto patrimoniale (la prestazione è patrimonialmente valutabile). Nell’articolo 1321 viene definito l’ISTITUTO del contratto. a. Costituire un rapporto che prima non esistevacontratti costitutivi. b. Modificare un rapporto giuridico già esistente contratti modificativi. c. Estinguere un rapporto giuridicocontratti estintivi.  AUTONOMIA CONTRATTUALE =libertà
  1. libertà di concludere un contratto le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
  2. libertà di scelta del tipo contrattualeAUTONOMIA CONTRATTUALE ART. Le parti possono anche inventare tipi di contratto non disciplinati espressamente dalla legge ma vi sono settori nei quali non è possibile fare contratti diversi da quelli nominati, disciplinati espressamente dalla legge.
  3. libertà di scelta del contenuto Limiti: 3.1 Liceità / meritevolezza di protezione giuridica: la causa non è lecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume poiché gli interessi perseguiti dalle parti devono essere meritevoli di tutela. 3.2 Clausole e prezzi imposti dalla legge (1339 cc)

3.3 Clausole d’uso (1340cc) 3.4 Clausole vessatorie : art 1341 c.c. regole fondamentali dei contratti conclusi tra imprenditori. A protezione del contraente debole la legge stabilisce che non hanno effetto se non sono state specificatamente approvate per iscritto, determinate clausole che per il fatto di disporre particolari vantaggi per il proponente (es. limitazioni di responsabilità) o particolari oneri per il destinatario.