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Lezione 1: Introduzione al Diritto Privato - Istituzioni e Caratteristiche, Appunti di Diritto Privato

Questa lezione introduce il Diritto Privato, una parte ideale dell'ordinamento giuridico che regola il comportamento privato. delle caratteristiche del Diritto Privato, delle sue norme e delle loro sanzioni, inclusa la nullità di un contratto non rispettante le regole. Viene inoltre presentato il Codice Civile, la principale fonte di diritto privato in Italia, e la sua storia e evoluzione.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 10/11/2020

eugenio-del-romano
eugenio-del-romano 🇮🇹

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Istituzioni di diritto privato (lezione 1)
Libro: nivarra rocciuto scognamiglio -> ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO e istituzioni di diritto privato, bianca MOLTO SEMPLICE,
consigliato per i non frequentanti; testo di codice civile del 2017, edizione giuffrezzani simone ecc non importa.
Il Diritto privato è una parte ideale dell’ordinamento giuridico, perché un qualsiasi comportamento può essere regolato anche dalla
sfera privata. Dato un determinato comportamento, con il diritto privato l’ordinamento giuridico valuta l’incidenza di quel
comportamento nell’ambito delle relazioni inter-private, ovvero vi è un rapporto tra cittadini. Questa definizione appare poco
esaustiva, infatti non è la qualità tra i soggetti che regola quando vi è la competenza del diritto pubblico o privato, ma rapporti tra
soggetti che almeno da un punto di vista astratto hanno lo stesso potere e la stessa posizione nella contrattazione dello stesso
contratto.
Le norme del diritto privato presentano lo stesso tutti i caratteri di generalità, astrattezza, coercibilità e sanzione delle altre norme
giuridiche, ma rispetto alle norme del settore pubblicistico, presentano delle particolarità, in primo luogo per quanto riguarda il
profilo della sanzione. Queste sanzioni non consistono mai nella privazione della libertà personale, nell’ambito dei rapporti
pubblicistici si risponde col patrimonio (ART. 2740) e non con la libertà personale, come invece si risponde teoricamente nel campo
penalistico.
ART 2043, del codice civile afferma che qualunque fatto che cagiona un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il danno di
pagare SANZIONE PATRIMONISTICA.
Altre volte nel diritto privato, la sanzione non c’è, però è meno percepibile, l’art 1418 ci dice che un contratto è nullo se non rispetta
…. In questo caso, la nullità è la sanzione che viene comminata a coloro che hanno stipulato un contratto contrario a norma
imperativa, ordine pubblico o buon costume (ovvero quando vi è un contratto tra il cliente e la prostituta, quindi quando vi è uno
scambio di denaro per una prestazione sessuale, e non la prestazione sessuale, perché essa è garantita tra le libertà fondamentali
che ogni cittadino possiede). Dire che un contratto è nullo vuol dire che non esiste nessun risarcimento, ma piuttosto questo
contratto non produce alcun effetto.
In determinati casi, la sanzione esiste ma viene applicata solo se la parte che è stata “vittima” del comportamento illecito altri
chiede l’applicazione della sanzione. È abbastanza intuitivo che l’ordinamento visto in generale non gradisce quando qualcuno
imbroglia un altro, che nell’ambito della disciplina del contratto si chiama dolo. In questo caso, la sanzione non è la nullità sancito
dalla norma precedentemente citata, ma l’annullabilità. Qualora un individuo truffi una persona ma quest’ultima è allo stesso modo
soddisfatto, l’ordinamento prevedere che sta al singolo decidere se avvalersi o meno della sanzione prevista dal codice civile. Sotto
il profilo della precettività, tutte le norme lo sono, anche quelle del diritto privato, ma non tutte sono inderogabili dai privati, cioè
all’interno delle norme di diritto privato, ci sono alcune norme che sono inderogabili e altre che lo sono dai privati, anche se pure
queste hanno forza cogente, perché deriva dall’ART 54 e 101 della costituzione. Tra queste inderogabili dobbiamo distinguere
quelle in senso stretto e quelle imperative. Le norme inderogabili in senso stretto sono quelle che fissano la modalità dell’agire dei
privati, cioè ci dicono che se il privato vuole fare qualche cosa la deve fare in questo modo, per esempio l’ART. 1150 indica i
contratti che devono essere fatto per iscritto sotto pena di nullità, es. se io voglio comprare una casa bisogna farlo per iscritto.
L’articolo 1350, che è inderogabile, non si preoccupa di vedere qual è il contenuto oltre al fatto che deve trattarsi di un bene
immobile, ma di dire che se bisogna trasferire questo bene immobile bisogna farlo per iscritto.
Le norme imperative sono invece quelle che pongono limiti sostanziali nel contratto, cioè il tipo di interessi che vengono realizzate
dal contratto in vista della garanzia di attuazione di intteressi generali della collettività o per valori che il nostro legislatore considera
importanti. È così che la legge 40 del 2003 dice che è vietato affittare “il proprio utero” per fabbricare un bambino ad un’altra
coppia, lo dice perché agli occhi dell’ordinamento (per ora) appare disdicevole che il bambino sia considerato come un oggetto
normalissimo, non perché non viene fatto nella forma adeguata, ma proprio per il contenuto. È quindi una norma imperativa che
serve a salvaguardare le norme che sono importantisssime per il nostro ordinamento.
Distinguerle queste due tipo di norme è ovviamente importante perché nessun giudice può applicare o rendere operativo
all’interno dell’ordinamento nazionale una legge o un ordinamento sovranazionale se contrastnte con l’ordine pubblico interno.
Quindi si tratta di entrambi i casi di norme che devono essere osservate, ma è ovvio che quella imperativa che guarda il contenuto
di quell’attività prevede la considerazione che la sua violazione sia più grave.
Noi abbiamo delle norme che sono cogenti ma derogabili. Quindi norme, a determinate condizioni, le parti possono decidere di non
osservare e si dividono in:
- norme dispositive-> sono le norme che pongono una regola che opera e vincola quelle parti a meno che quelle parti non
dicano espressamente che non vogliono che quella regola le vincoli. Es art 159 del codice civile regime partimoniale
della famiglia: regime comunione dei beni;il regime patrimoniale della famiglia è la comuninone dei beni a meno che i
coniugi all’atto della celebrazione del matrimonio o con una convenzione non scelgano la separazione dei beni. Ecco che
le regole dettate dall’ ART 177 e seguenti sulla comunione legale dei beni, sono nelle norme dispositive, perché se i
coniugi si sposano senza dire nulla vincolano i coniugi a quelle norme, però se non vogliono quelle norme non operano e
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Istituzioni di diritto privato (lezione 1)

Libro: nivarra rocciuto scognamiglio -> ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO e istituzioni di diritto privato, bianca MOLTO SEMPLICE, consigliato per i non frequentanti; testo di codice civile del 2017, edizione giuffrezzani simone ecc non importa. Il Diritto privato è una parte ideale dell’ordinamento giuridico, perché un qualsiasi comportamento può essere regolato anche dalla sfera privata. Dato un determinato comportamento, con il diritto privato l’ordinamento giuridico valuta l’incidenza di quel comportamento nell’ambito delle relazioni inter-private, ovvero vi è un rapporto tra cittadini. Questa definizione appare poco esaustiva, infatti non è la qualità tra i soggetti che regola quando vi è la competenza del diritto pubblico o privato, ma rapporti tra soggetti che almeno da un punto di vista astratto hanno lo stesso potere e la stessa posizione nella contrattazione dello stesso contratto. Le norme del diritto privato presentano lo stesso tutti i caratteri di generalità, astrattezza, coercibilità e sanzione delle altre norme giuridiche, ma rispetto alle norme del settore pubblicistico, presentano delle particolarità, in primo luogo per quanto riguarda il profilo della sanzione. Queste sanzioni non consistono mai nella privazione della libertà personale, nell’ambito dei rapporti pubblicistici si risponde col patrimonio (ART. 2740) e non con la libertà personale, come invece si risponde teoricamente nel campo penalistico. ART 2043, del codice civile afferma che qualunque fatto che cagiona un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il danno di pagare SANZIONE PATRIMONISTICA. Altre volte nel diritto privato, la sanzione non c’è, però è meno percepibile, l’art 1418 ci dice che un contratto è nullo se non rispetta …. In questo caso, la nullità è la sanzione che viene comminata a coloro che hanno stipulato un contratto contrario a norma imperativa, ordine pubblico o buon costume (ovvero quando vi è un contratto tra il cliente e la prostituta, quindi quando vi è uno scambio di denaro per una prestazione sessuale, e non la prestazione sessuale, perché essa è garantita tra le libertà fondamentali che ogni cittadino possiede). Dire che un contratto è nullo vuol dire che non esiste nessun risarcimento, ma piuttosto questo contratto non produce alcun effetto. In determinati casi, la sanzione esiste ma viene applicata solo se la parte che è stata “vittima” del comportamento illecito altri chiede l’applicazione della sanzione. È abbastanza intuitivo che l’ordinamento visto in generale non gradisce quando qualcuno imbroglia un altro, che nell’ambito della disciplina del contratto si chiama dolo. In questo caso, la sanzione non è la nullità sancito dalla norma precedentemente citata, ma l’annullabilità. Qualora un individuo truffi una persona ma quest’ultima è allo stesso modo soddisfatto, l’ordinamento prevedere che sta al singolo decidere se avvalersi o meno della sanzione prevista dal codice civile. Sotto il profilo della precettività, tutte le norme lo sono, anche quelle del diritto privato, ma non tutte sono inderogabili dai privati, cioè all’interno delle norme di diritto privato, ci sono alcune norme che sono inderogabili e altre che lo sono dai privati, anche se pure queste hanno forza cogente, perché deriva dall’ART 54 e 101 della costituzione. Tra queste inderogabili dobbiamo distinguere quelle in senso stretto e quelle imperative. Le norme inderogabili in senso stretto sono quelle che fissano la modalità dell’agire dei privati, cioè ci dicono che se il privato vuole fare qualche cosa la deve fare in questo modo, per esempio l’ART. 1150 indica i contratti che devono essere fatto per iscritto sotto pena di nullità, es. se io voglio comprare una casa bisogna farlo per iscritto. L’articolo 1350, che è inderogabile, non si preoccupa di vedere qual è il contenuto oltre al fatto che deve trattarsi di un bene immobile, ma di dire che se bisogna trasferire questo bene immobile bisogna farlo per iscritto. Le norme imperative sono invece quelle che pongono limiti sostanziali nel contratto, cioè il tipo di interessi che vengono realizzate dal contratto in vista della garanzia di attuazione di intteressi generali della collettività o per valori che il nostro legislatore considera importanti. È così che la legge 40 del 2003 dice che è vietato affittare “il proprio utero” per fabbricare un bambino ad un’altra coppia , lo dice perché agli occhi dell’ordinamento (per ora) appare disdicevole che il bambino sia considerato come un oggetto normalissimo, non perché non viene fatto nella forma adeguata, ma proprio per il contenuto. È quindi una norma imperativa che serve a salvaguardare le norme che sono importantisssime per il nostro ordinamento. Distinguerle queste due tipo di norme è ovviamente importante perché nessun giudice può applicare o rendere operativo all’interno dell’ordinamento nazionale una legge o un ordinamento sovranazionale se contrastnte con l’ordine pubblico interno. Quindi si tratta di entrambi i casi di norme che devono essere osservate, ma è ovvio che quella imperativa che guarda il contenuto di quell’attività prevede la considerazione che la sua violazione sia più grave. Noi abbiamo delle norme che sono cogenti ma derogabili. Quindi norme, a determinate condizioni, le parti possono decidere di non osservare e si dividono in:

- norme dispositive -> sono le norme che pongono una regola che opera e vincola quelle parti a meno che quelle parti non dicano espressamente che non vogliono che quella regola le vincoli. Es art 159 del codice civile regime partimoniale della famiglia: regime comunione dei beni ;il regime patrimoniale della famiglia è la comuninone dei beni a meno che i coniugi all’atto della celebrazione del matrimonio o con una convenzione non scelgano la separazione dei beni. Ecco che le regole dettate dall’ ART 177 e seguenti sulla comunione legale dei beni, sono nelle norme dispositive, perché se i coniugi si sposano senza dire nulla vincolano i coniugi a quelle norme, però se non vogliono quelle norme non operano e

non si applicano. Si tratta di norme cogenti perché se non voglio questo, bisogna fare ciò che dice l’art 159, quindi bisogna dichiararlo espressamente.

- Norme suppletive: queste norme che suppliscono a una lacuna presente nel regolamento contrattuale. Nel momento in cui viene stipulato un contratto, non è detto che l’individuo preveda tutto quello che serve. In questo caso, l’articolo 1182 fa sì che si applicano le regole tendenzialmente di buonsenso, che operano per supplire una lacuna presente nel regolamento contrattuale. Anche in questo caso è una norma derogabile perché non opera sempre e comunque, ma solo se nel regolamente contrattuale vi è appunto una lacuna. Queste norme le troviamo all’interno del codice civile, la quale è una legge piuttosto particolare, ordinaria, sotto rispetto alla Costituzione, che come strumento legislativo è estremamente moderna, perché il primo codice civile inventato nel mondo è entrato in vigore nel 1804 da Napoleone. I romani, nel Corpus iuris civilis , che rappresenta la base del diritto, vi erano delle raccolte di legge, uan sorta di testi unici, mentre, il codice è una legge formata da 2969 articoli suddivisi in 6 libri, ovvero in capitoli. Il primo dedicato alle persone e alla famiglia (in programma), il secondo per la successione per causa di morte( non in programma), il terzo dedicato alla proprietà e ai diritti reali e al possesso ( in programma), il 4° alle obbligazioni e ai contratti ( in programma fino al contratto in generale, chiamato così il legislatore disciplina i vari argomenti in modo generale) * Da SAPERE COME L’AVE MARIA fino all’articolo 1469; il fatto illecito si fa e il libro 5° dedicato al lavoro e che al suo interno comprende anche impresa società ( che non si fa), e infine il libro 6° la tutela dei diritti( che si fa fino alle singoli parti che ci servono per tutelare i diritti che sono in programma, quindi trascrizione, garanzia patrimoniale e i mezzi di conservazione di quest’ultima e basta).

Lezione 2

Il codice civile nacque dal diritto romano. I romani riuscirono a creare il più grande impero di tutti i tempi e il più duraturo, questo sicuramente grazie alla loro sensibilità giuridica che lo aveva caratterizzato. Il diritto romano nacque all’inizio come un diritto proprio della città di Roma, bisognava quindi essere un romano in senso stretto per esserne vincolato. Questo consentiva ai romani grazie alla loro organizzazione militare sempre più territori, perché non faceva altro che disciplinava i vari cittadini delle varie conquiste tenendo conto soprattutto della loro cultura, senza imporre l’osservanza del diritto romano, adattandosi così al diritto che già organizzava la vita del territorio che era stato conquistato. I vari cittadini ovviamente non ne risentivano tanto della conquista romana, anche se ovviamente erano tenuti a pagare dei tributi. Dopo la divisione dell’impero romano l’impero si indebolì così tanto da essere conquistato dai barbari prima con la caduta dell’impero d’occidente e, dopo un po’ di tempo, anche quello d’oriente. I barbari erano organizzati soprattutto in piccoli regni perché manca una dimensione, un’organizzazione di insieme. In tutto il periodo dell’Alto Medioevo solo i monaci riuscirono attraverso il diritto canonico ad elaborare dei principi piuttosto elementari che tuttavia rappresentano ancora oggi il principio alla base del nostro diritto. Col passare del tempo le varie piazze dell’Europa iniziarono a regolarsi attraverso una sorta di diritto commerciale che disciplinasse tutti gli stati, e questo durò fino alla fine dell’Ancient Règime. Con la Rivoluzione Francese l’obiettivo di eliminare la classe dominante venne risolto con la riorganizzazione del diritto, piuttosto che con la ghigliottina. Gli ideali di libertà, eguaglianza e fraternità vennero usati come un principio utile per eliminare la classe nobiliare, soprattutto il principio dell’uguaglianza, usato moltissimo da Napoleone proprio per eliminare la classe dirigente. Questo principio, ovvero che la legge è uguale per tutti , presente nel codice civile napoleonico, riuscì ad eliminare via tutte le famiglie nobiliari, che grazie alla discendenza di titolo, casato e ricchezze di generazione in generazione aveva mantenuto la potenza, grazie al principio che ogni figlio doveva ottenere la stessa quota come eredità. In questo modo il potere, quindi ricchezze territori ecc, si frammentava progressivamente di generazione in generazione. In questo modo, Napoleone nel 1804 riuscì a capire perfettamente che applicare il principio di eguaglianza non significava elevare la condizione del più povero, ma livellare la condizione del nobile, smembrando così la ricchezza. In Italia, invece, questa intenzione non aveva portato ad un buon risultato, infatti nel 2006 è stato introdotto il patto di famiglia, una disciplina che permette di poter cedere un determinato oggetto ad un figlio e, all’altro figlio, il corrispondente monetario. Con l’entrata in vigore del codice napoleonico, tutti gli ordinamenti giuridici che disciplinavano le varie città vennero eliminati. In questo modo risolse il problema dei romani che corrispondeva al fatto che chi abitava a Roma non aveva la possibilità di conoscere cosa succedesse a Cartagine, ad esempio. La legge del codice di napoleone era caratterizzata da un incredibile semplicità, quindi breve e chiara. In questo modo, la regola imposta essendo semplice e chiara era quindi osservata da tutti, al massimo composta da 2 commi, in più ovvie e scontate. Il codice napoleonico era diviso in 3 libri dove il libro centrale era dato dalla proprietà, perché nell’Ottocento la ricchezza era data dalla proprietà fondiaria e terriera. È anche vero che esistevano dei commercianti ma non erano nobili e per loro il legislatore francese aveva lasciato un altro codice, quello di commercio, che era rimasto separato dal codice civile perché necessariamente il commercio è più legato, come era in passato, alle necessità di quella singola piazza, di quella singola mercanzia che non

l’esistenza di interessi illeciti. In questo caso, l’ordinamento giuridico fa in modo che quell’interesse non venga soddisfatto. Ad esempio, una delle sanzioni del diritto privato è la nullità. L’art 1418 dice che il contratto è nullo in alcuni casi fa sì che ciò che è illecito non deve potersi produrre all’interno dell’ordine giuridico. Quando l’ordinamento considera un interesse meritevole lo favorisce attraverso una serie di strumenti. Ad esempio, lo fa attribuendo al titolare una serie di potere e facoltà esercitando le quali, il soggetto soddisfa il proprio interesse. Questi poteri e le facoltà sono più o meno ampi a seconda dell’importanza che l’ordinamento giuridico attribuisce alla realizzazione dell’interesse. La diversa quantificazione e qualificazione dei poteri e delle facoltà di volta in volta attribuiti al privato per realizzare il proprio interesse, consente di catalogare quel tipo di interesse nell’ambito di una specifica situazione giuridica soggettiva. Queste altro non sono che la qualificazione, cioè la valutazione, che l’ordinamento giuridico fa dell’interesse di un soggetto attribuendogli quei determinati poteri. La condizione in cui si trovano tutti coloro che non sono titolari di quell’interesse non ne devono ostacolare, chiaramente, la realizzazione di quell’atteggiamento. Il diritto in soggettivo rappresenta lo strumento di massima protezione dell’interesse privato riconosciuto meritevole di interesse dell’ordinamento giuridico. Esso si compone di una sintesi di libertà e di forza, anche se subisce degli adattamenti in considerazione delle circostanze nelle quali viene esercitato. Di libertà perché il diritto è una situazione giuridica attiva, quindi il titolare è libero di scegliere se avvalersi o meno di quest’ultimo. Ad esempio, un individuo ha il diritto di sposarsi non significa che è obbligato a farlo, anche se, una volta che decide di avvalersi di questo diritto, deve necessariamente realizzarsi, non è possibile che l’ordinamento giuridico attribuisca un diritto soggettivo senza dare gli strumenti atti a soddisfare quest’interesse. Il contenuto del diritto soggettivo si compone di una serie più o meno ampia a seconda del diritto soggettivo o facoltà. Quest’ultime non sono altro che delle manifestazioni del diritto e alcune di esse possono essere compresse o eliminate, senza che questo compirti la privazione del diritto. In base all’articolo 832, la proprietà è il diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, quindi si compone della facoltà di godimento e di disposizione della cosa (del bene), cioè di trasferirlo ad altri. L’arti 1379 prevede che le parti possano convenzionalmente accordarsi che una di esse non disponga del proprio diritto per un determinato bene. Questo non incide sul diritto di proprietà di cui ciascuno di noi rimane titolare. Esistono dei limiti connaturati al diritto soggettivo e sono dati dall’inevitabile compresenza di identici diritto soggettivi in campo agli altri consociati. Ad esempio l’ART 1102 che regolamenta l’uso della cosa comune. Ad esempi nei condomini ci sono parti di proprietà esclusiva che ciascun comunista può usarla come desidera, senza impedire agli altri comunisti di poterla usare esattamente come la usa lui. (LE SCALE. UN CONDOMINO può modificarle senza però impedire agli altri di usarle. Non può mica mettere un baobab per bloccarne il passaggio) Nel 1927 l’Italia e la Francia avevano provato ad elaborare un codice italo-francese delle obbligazioni che non andò mai importo, ma il quale conteneva un articolo volto espressamente a vietare l’abuso del diritto. Il diritto romano modificato dalle modifiche liberali, ci aveva tramandato il principio della contraddizione che sussisteva tra l’esercizio del diritto e il compimento di un fatto illecito. Questo codice invece, affermava che nessuno può usare il proprio diritto per una finalità in contrasto con lo scopo per il quale il diritto gli è stato attribuito. Andare a valutare la finalità per la quale il soggetto esercitava il proprio diritto significava disconoscere quella massima protezione che l’ordinamento giuridico attribuiva al privato con la concessione del diritto soggettivo. Il legislatore del ’42, in pieno regime fascista, non ha espressamente formalizzato il divieto dell’abuso del diritto, tuttavia nella regolamentazione tanto della proprietà quanto del contratto ha apportato delle sensibili modifiche su questa materia. Ad esempio, l’articolo 833 il legislatore pone il divieto degli atti emulativi: il proprietario non può compiere atti di esercizio del diritto che abbiano come unico scopo quello di nuocere ad altri. Ecco che quel divieto generale di abuso del diritto che formalmente non era stato accolto dal codice del 42, quanto al diritto di proprietà, noi lo ritroviamo formalizzato in questo articolo, norma che non è mai entrata in un’aula di tribunale come protagonista e che tuttavia è servita alla dottrina e alla giurisprudenza per rivedere e ridefinire quello che oggi è il concetto ordinamentale del più ampio diritto soggettivo, ovvero quello della proprietà. Questo era servito al legislatore fascista per invadere col pubblico controllo delle prerogative prettamente private, anche se quando cadde il regime fascista, inizialmente non venne modificato. Il diritto soggettivo si distingue in due grandissimi categorie:

- Diritti assoluti , le quali sono la massima espressione del diritto soggettivo. In senso figurato, si suole dire che queste sono espressione di una situazione statica , mira quindi a tutelare l’interesse del soggetto, a conservare un bene o un’utilità di cui il soggetto ne è già titolare. Un esempio eclatante è il diritto di proprietà. Se un individuo è titolare di un oggetto, e questo significa per l’ordinamento che questo individuo ha l’interesse di mantenere la disponibilità e il mantenimento che esso ha su quel determinato oggetto. Esso si caratterizza dal contenuto indeterminato e indefinito che si esercita direttamente sul bene e sull’utilità dell’oggetto senza la necessità della cooperazione degli altri per il raggiungimento di un qualsiasi interesse. La prima caratteristica di questi diritti è l’ immediatezza , ovvero la relazione immediata tra la realizzazione di un qualsiasi interesse e del soggetto. Questo significa che la situazione giuridica soggettiva passiva in cui si trovano tutti coloro che non hanno questo diritto non è altro che una mera astensione , ovvero il dovere di astensione nell’intervenire alla realizzazione di un particolare interesse che vuole raggiungere un individuo titolare di un individuo.

Ha ovviamente un contenuto necessariamente negativo, dato che è il diritto sia tutelato erga omnes dall’articolo 2043 del codice civile, che afferma che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona a altri un danno ingiusto, quando quindi deriva da un’interferenza illecita nella relazione tra il titolare del diritto assoluto e l’oggetto o l’utilità del proprio diritto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. All’interno di questi diritti assoluti, troviamo i diritti della personalità e quelli reali, tra questi possiamo distinguere quelli di godimento e di garanzia. Tra i diritti reali di godimenti abbiamo il diritto di proprietà (ovvero su cosa propria) e quelli su cosa altrui, che sono dei diritti reali che limitano il diritto di proprietà, che è quello assoluto per eccellenza, e sono rigorosamente tipici. Dagli anni ’80 si è creato il massimo trambusto nel riconoscimento di una pratica che si era diffusa, ovvero le multiproprietà. Questo aveva destato dei problemi alla nostra giurisprudenza, perché era un diritto delimitato nel tempo e quindi sembrava che come acquisto del diritto di proprietà, la multiproprietà era uno strumento inammissibile. Diritti relativi, i quali sono espressione di una situazione dinamica, cioè mirano a far conseguire al titolare del diritto un bene o una utilità che il titolare desidera avere, ma che momentaneamente non ha. Quando un individuo vuole conseguire un bene che non ha, deve creare una modifica nella realtà tanto materiale, quanto giuridica o solamente questa, per fare in modo che quell’utilità venga nel mio matrimonio (?). a seconda che questa modifica della realità sia tanto materiale che giuridica o solo giuridica, perché la realtà materiale rimane inalterata, i diritti relativi si distinguono in diritto di credito o diritti potestativi. 1- Il primo è il diritto esercitandosi il quale si crea una modifica sia materiale che giuridica del patrimonio di un altro soggetto. In questo caso è indispensabile la cooperazione tra soggetti, l’adempimento, ovvero il comportamento che il debitore è tenuto in essere per realizzare l’interesse del creditore, della prestazione da parte del soggetto passivo, per la realizzazione di questo diritto. Mentre i diritti assoluti si realizzano senza la cooperazione altrui, il diritto di credito non può realizzarsi se non attraverso l’adempimento dell’obbligo da parte del debitore. Il corretto adempimento dell’obbligo è la misura che consente di affermare la realizzazione del credito. Dal punto di vista giuridico fondamentale per verificare la realizzazione del diritto di credito è valutare le modalità dell’adempimento dell’obbligo, il quale grava sempre su un soggetto determinato: il debitore. A differenza del dovere di astensione che ha sempre un contenuto negativo, l’obbligo ha sempre un contenuto positivo che comporta il depauperamento del patrimonio del debitore e l’arricchimento del creditore, tranne quando si presenta la cosiddetta prestazione di non fare. il contenuto del diritto di credito è individuato e sempre e necessariamente uguale a sé stesso, qualunque sia il tipo di credito, ovvero creditore ha una sola facoltà, quella di pretendere dal debitore l’adempimento della prestazione. Tra il debitore e il creditore si istaura il rapporto giuridico , il quale viene tutelato vi è l’art, 1218 che impone al debitore che non adempie la prestazione la sanzione che comporta l’obbligo di pagare il danno.  RESPONSABILITA’ PER INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO