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Riassunti utili per ripetere diritto privato - libro Torrente
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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L’ordinamento giuridico
Dove vi è una società vi è un diritto,esso nasce x l’esigenza di regole,di un regolamento. Il sistema di regole mediante il quale è organizzata una collettività costituisce l’ordinamento giuridico. Esistono anke ordinamenti sovranazionali(Unione Europea)art10 costituzione. Il diritto internazionale è un diritto che ha fonte essenzialmente consuetudinaria o pattizia,nasce dall’accordo fra gli stati. Art11 costit. Stabilisce la sottoposizione dello stato alle regole di un’organizzazione sovranazionale e implica la limitazione della sovranità dello stato.
La norma giuridica: l’ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole;ciascuna regola si chiama norma. Tra squeste norme ci sono anke quelle giuridiche(appartengono allo ius),la giuridicità di una norma dipende dal fatto che vada considerata dotata di autorità,cioè è vincolante nei confronti di tutti i consociati. I fatti produttivi di norme si chiamano fonti. Inoltre vi è differenza fra norma e legge.la legge è un atto normativo scritto,che contiene noerme giuridiche.
Diritto positivo e diritto naturale: il complesso di norme di cui è costituito ciascun ordinamento giuridico rappresenta il diritto positivo. Mentre il diritto naturale rappresenta il complesso di principi eterni e universali(talvolta legato a concezioni religiose). Il diritto naturale nn ha un fondamento obiettivo,nel corso dei secoli è andato mutando.
La struttura della norme. La fattispecie. Una norma è un enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di una ipotesi di fatto,al cui verificarsi la norma ricollega una determinata conseguenza giuridica. La norma dunque si struttura come un periodo ipotetico. La fattispeci e è la parte della norma che descrive l’evento che intende regolare,facendone discernere determinati effetti giuridici. Si parla di fattispecie astratta (complesso di fatti nn realmente accaduti,ma descritti ipoteticamente da una norma),f. concreta (complesso di fatti realmente verificatisi,e rispetto ai quali occorre accertare se e quali effetti giuridici ne siano derivati. Se la fattispecie regolamenta un solo fatto F 0 E 0 semplice ;se è costituita da una pluralità di fatti giuridici si dice complessa.
La sanzione: le norme giuridiche sono suscettibili di attuazione forzata(coercizione).molto spesso oltre alle norme di condotta(primarie),vi sono norme sanzionatorie(secondarie). L’ordinamento di qualunque società prevede sempre l’organizzazione di un apparato coercitivo. La sanzione può operare in modo diretto o in modo indiretto, nel diritto privato nn opera direttamente.
Caratteri della norma giuridica.Generalità e astrattezza.Il principio costituzionale di eguaglianza. Caratteri essenziali della norma giuridica avente forza di legge sono la generalità e l’ astrattezza. Per generalità si intende che la legge nn deve essere dettata x singoli individui,bensì o x tt i consociati o per classi generiche di soggetti. Per astrattezza si intende che la legge nn deve essere dettata x specifiche situazioni concrete,bensì x fattispecie stratte,cioè x situazioni ipotetiche. Importante nella formulazione della norma giuridica è il rispetto del principio di uguaglianza(art3 cost): il primo principio è di carattere formale:tt i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge;il secondo è di carattere sostanziale:impegna la repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l’eguaglianza.
L’equità : è stata definità la giustizia del caso singolo. Il giudice può far ricorso all’equità soltanto nel caso in cui la stessa legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità(es giudice di pace). Il giudice nn può far valere le proprie concezioni personali ma ispirarsi a quelle dell’ordinamento vigente.
Il diritto privato e le sue fonti
Diritto pubblico e diritto privato : il diritto pubblico disciplina l’organizzazione dello stato e degli altri enti pubblici.il diritto privato disciplina le relazioni interindividuali,sia dei singoli che degli enti privati. La linea
di demarcazione fra dirit pubblico e privato è variabile:enti pubblici possono svolgere attività di diritto privato,soggetti privati possono essere concessionari di servizi pubblici.
Norme cogenti e norme derogabili : si dicono cogenti(o inderogabili) quelle norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli; derogabili(o dispositive) le norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati. Vi sono poi quelle suppletive ,trovano applicazione solo quando i soggetti privati nn abbiano provveduto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie(vi è una lacuna)
Fonti delle norme giuridiche. Per fonti legali di produzione delle norme giuridiche si intendono gli atti e i fatti che producono o sono idonei a produrre diritto. Dalle fonti di produzione si distinguono le fonti di cognizione,ossia i documenti e le pubblicazioni ufficiali da cui si può prendere conoscenza del testo di un atto formativo. Le fonti si possono distinguere in materiali(atti o fatti produttivi di norme generali ed astratte)e formali(atti o fatti idonei a produrre diritto). Vi è una gerarchia delle fonti: nelle disposizioni sulla legge in generale o preleggi(anteposte al cod civile nel 42),l’art1 ordinava le fonti ponendo al primo posto la legge,poi i regolamenti,le norme corporative,gli usi.(con la caduta del fascismo,le norme corporative hanno perduto efficacia). Con l’entrata in vigore della Costituzione è cambiata la gerarchia: per primi i principi supremi o fondamentali da cui discendono i diritti inviolabili;poi le disposizioni della carta costituzionale e delle leggi di rango costituzionale;le leggi statali ordinarie e le altre fonti di cui si parla nell’art1 delle disp sulla legge in generale. Sono poi state inserite le leggi regionali e le norme di matrice comunitaria. -- La costituzione e le leggi di rango costituzionale: la costituzione stabilisce la disciplina degli atti normativi. Pone regole e principi che si atteggiano a limiti sostanziali all’attività del legislatore. I principi supremi costituiscono limiti allo stesso potere del legislatore. La costituzione italiana è rigida,in quanto una legge ordinaria dello stato nn può né modificare la costituzione o una legge di rango costituzionale,né essere in contrasto con norme costituzionali.Alla corte costituzionale è affidato il compito di controllare se disposizioni di una legge ordinaria siano in conflitto con norme costituzionali. Se la corte ritiene una norma illegittima la dichiara incostituzionale e cessa di aver vigore. -- Le leggi dello stato e le leggi regionali: le leggi statali ordinarie sono approvate dal Parlamento (camere, pres repubblica,gazzetta ufficiale). La legge ordinaria può modificare o abrogare qualsiasi norma nn avente valore di legge e nn può essere modificata ne abrogata se nn da una legge successiva. Alle leggi statali sono equiparati sia i decreti legislativi delegati che i decreti legge di urgenza,emanati dal governo,ma che siano convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni. La legge ordinaria può essere abrogata con referendum popolare. Anke le regioni in alcuni casi possono emanare leggi. Rapporto fra legge statale e legge regionale no gerarchia ma competenza. -- I regolamenti : sono fonti secondarie di diritto. Atti ke nn hanno contenuto normativo,ma provengono dalle autorità amministrative. -- Fonti comunitarie : si distinguono in regolamenti(norme applicabili dai giudici dei singoli stati membri) e direttive(che si rivolgono agli organi legislativi degli stati membri). -- Gli usi o consuetudini : livello + basso della gerarchia delle fonti. Comportamento tenuto dalla maggioranza dei cittadini della società che si ripete in modo costante negli anni. Gli usi hanno importanza solo se sono richiamati da una legge. 3tipi:secundum legem(ke operano in accordo con la legge);praeter legem(al di là della legge),contra legem(contro la legge). –tra le fonti statali vi è anke il codice civile: il codice(raccolta di materiali giuridici)è caratterizzato da organicità,sistematicità,universalità e uguaglianza;il codice implica l’abrogazione di tutto il diritto precedente. Il primo codice di diritto privato fu quello francese emanato da Napoleone. In italia nel 1865 fu emanato(da parte del regno d’italia)il primo codice civile insieme a un codice di commercio.nel 1942 si ha l’unione di questi 2codici nel codice civile(da parte della dittatura fascista,ci lavorarono i maggiori giuristi dell’epoca). Struttura del codice civile: 6libri suddivisi in titoli suddivisi in capi suddivisi in sezioni. Ogni articolo è numerato e ha la propria rubrica.il codice è preceduto dalle disp sulla legge in generale e seguito dalle disp di attuazione del codice civile.dal 48 con l’entrata in vigore della costituzione vi è un’interpretazione del codice civile(rivisto sotto una lettura costituzionalmente orientata). Inoltre il legislatore può intervenire a modificare norme del codice civile ormai superate o sostituendole,
dell’ordinamento competente a regolare il rapporto in oggetto. I vari momenti di collegamento (nell’ordin italiano) .x quanto riguarda la capacità giuridica si applica la legge nazionale della persona,se questa ha + cittadinanze si applica la legge di quello fra gli stati con il quale ha il collegamento + stretto(se tra le cittadinanze c’è quella italiana,questa prevale). La capacità di agire è regolata dalla loro legge nazionale. Gli enti sono disciplinati dalla legge dello stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Per quanto riguarda il matrimonio : la capacità matrimoniale regolata dalla legge nazionale di ciascun nubendo;la forma del matrimonio vale la legge del luogo di celebrazione o la legge nazionale di almeno un coniuge o la legge dello stato di comune residenza;i rapporti personali fra coniugi si applica la legge nazionale se hanno uguale cittadinanza o la legge dello stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata;i rapporti patrimoniali fra coniugi regolati dalla legge applicabile ai rapporti personali;la separazione personale e il divorzio si applica la legge nazionale comune dei coniugi,altrimenti la legge dello stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. Nei giudizi di nullità,separazione,divorzio ,si può sempre far riferimento al giudice italiano se uno dei 2 coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio. Le condizioni x il riconoscimento sono regolate dalla legge nazionale del figlio o dalla legge nazionale del soggetto ke fa il riconoscimento. I rapporti patrimoniali e personali tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del figlio. L’ adozione è regolata dal diritto nazionale dell’adottato o degli adottati se comune o dal diritto dello stato nel quale gli adottati sono entrambi residenti. La successione mortis causa è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta. La forma del testamento deve rispettare o la legge dello stato nel quale il testatore ha disposto o la legge dello stato di cui il testatore era cittadino o la legge dello stato in cui aveva domicilio o la residenza. Per i beni immobili si applicata la lex rei sitae. Per i beni immateriali si applica la legge dello stato di utilizzazione. x le obbligazioni contrattuali si applica la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,la convenzione fonda un diritto internazionale privato uniforme. La responsabilità x fatto illecito è regolata dalla legge dello stato in cui si è verificato l’evento.
L. 218/1995 dice inoltre:si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro stato se il diritto di tale stato accetta il rinvio e se si tratta di rinvio alla legge italiana. Il rinvio alle norme di un altro ordinamento pone il problema della compatibilità delle disposizioni sostanziali di un ordinamento estraneo con i princìpi fondamentali del nostro ordinamento. Inoltre la legge straniera nn può essere applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico(internazionale). Un’altra novità è la conoscenza della legge straniera(questo è compito del giudice). X quanto riguarda il trattamento degli stranieri : x i cittadini comunitari va riconosciuto l’ordinamento europeo,va riconosciuto loro pieno diritto di circolazione e soggiorno in tutti gli stati membri e il godimento degli stessi diritti civili attribuiti al cittadino nazionale; x gli extracomunitari è applicabile il diritto d’asilo, l’inammissibilità della estradizione per reati politici,inoltre sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana. All’extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia è assicurato il godimento di diritti civili. Ai rapporti di diritto privato attiene la condizione di reciprocità :un determinato diritto può essere riconosciuto a uno straniero a condizione che nella medesima fattispecie ad un italiano,nel Paese di cui lo straniero è cittadino,quel diritto sarebbe parimenti riconosciuto. A tutti i lavoratori stranieri è garantita parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiano.
L’attività giuridica e la tutela giurisprudenziale dei diritti
Le situazioni giuridiche soggettive. Il rapporto giuridico: è la relazione tra 2 soggetti regolata dall’ordinamento giuridico. Soggetto attivo è colui a cui l’ordin giuridico attribuisce il potere(o diritto soggettivo);soggetto passivo è colui a carico del quale sta il dovere. Le persone tra le quali intercorre un rapporto giuridico sono dette parti. Terzo è ki nn è parte o nn è soggetto di un rapporto giuridico. Situazioni soggettive attive: --il diritto soggettivo è il potere di agire x il soddisfacimento di un proprio interesse individuale protetto
dall’ordinamento giuridico; -- potestà è il potere di agire x il soddisfacimento di un interesse altrui; -- facoltà sono manifestazioni del diritto soggettivo,solo la prescrizione del diritto determina necessariamente la prescrizione delle facoltà di cui il diritto stesso consta; -- aspettativa è un interesse preliminare del soggetto,tutelato in via provvisoria e strumentale,ossia quale mezzo al fine di assicurare la possibilità del sorgere dei diritti; si parla di fattispecie a formazione progressiva x dire che il risultato si realizza x gradi(prima l’aspettativa,poi il diritto); -- status è una qualità giuridica ke si ricollega alla posizione dell’individuo in una collettività. L’esercizio del diritto soggettivo: è l’esplicazione dei poteri di cui il diritto soggettivo consta. Colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce il diritto soggettivo si chiama titolare del diritto medesimo. L’esercizio del diritto soggettivo deve essere distinto dalla sua realizzazione che consiste nella soddisfazione dell’interesse protetto,sebbene spesso i 2 fenomeni possono coincidere. La realizzazione dell’interesse può essere spontanea o coattiva. È vietato l’abuso del diritto soggettivo,cioè il suo uso anormale(solo nei casi espressamente previsti). Categorie di diritti soggettivi : i diritti assoluti garantiscono al titolare un potere che egli può far valere verso tutti;i diritti relativi assicurano un potere che egli può far valere solo nei confronti di una o + persone determinate. Tipici diritti assoluti sono: i diritti reali (cioè i diritti su una cosa) e i diritti della personalità (diritto al nome,all’immagine,ecc). I diritti relativi si esplicano nei confronti di soggetti individuati,tra questi vi sono: i diritti di credito. Il rovescio del diritto è costituito dal dovere : a fronte del diritto reale si pone un dovere negativo,a fronte di un diritto di credito si pone un obbligo. Vi sono ipotesi nelle quali al potere di una persona nn corrisponde alcun dovere ma solo uno stato di soggezione. Vi è quindi un’ulteriore categoria di diritti soggettivi:i diritti potestativi (consistono nel potere di operare il mutamento della situazione giuridica di un altro soggetto;basta l’iniziativa del titolare xkè si abbia la realizzazione dell’interesse tutelato). I diritti personali di godimento hanno una duplice natura:relativa verso chi ha concesso il godimento;assoluta verso tt i consociati. Gli interessi legittimi. L’interesse è l’obbiettivo o il movente dell’agire di un soggetto,può essere privato o pubblico.un interesse privato si dice semplice o di fatto quando nn fruisce di alcuna particolare protezione giuridica,quando riceve piena tutela giuridica si dice diritto soggettivo. L’interesse legittimo è il potere del singolo di sollecitare un controllo giudiziario in ordine al comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione. Le norme di relazione regolano i rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione,le norme di azione regolano il funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Ai portatori di interessi individuali coinvolti dall’azione pubblica viene riconosciuto un potere di controllo della regolarità dell’azione pubblica e un potere di impugnativa degli atti eventualmente viziati(si parla quindi di tutela strumentale,ossia il controllo del corretto esercizio delle pubbliche funzioni). Nella costituzione vi è un art che garantisce la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi. Il tipico strumento di tutela dell’interesse legittimo consiste nell’impugnazione dell’atto amministrativo illegittimo,al fine di ottenerne l’annullamento.il privato si deve rivolgere ai tribunali amministrativi regionali(TAR). I vizi ke portano all’impugnazione sono:vizio di incompetenza;violazione di legge;eccesso di potere. Il privato che subisce una perdita a causa di un atto illegittimo ha diritto al risarcimento del danno. Situazioni di fatto: sono protette provvisoriamente contro la violenza e il dolo altrui. Si hanno allora le 2 figure del possesso e della detenzione. Situazioni soggettive passive: -- dovere generico di astensione (di astenersi dal ledere un diritto assoluto altrui); -- obbligo del sogg passivo di adempiere una prestazione cui fa riscontro nel sogg attivo la pretesa,ossia il potere di esigere uno specifico comportamento da un altro individuo; -- soggezione cui corrisponde un diritto potestativo; -- onere ricorre quando ad un soggetto è attribuito un potere il cui esercizio è condizionato a un adempimento (che però nn è obbligatorio). Vicende del rapporto giuridico : -- acquisto : a titolo originario quando il diritto soggettivo sorge a favore di una persona,senza esserle
provvedimento è l’esame diretto dell’interdicendo da parte del giudice. L’interdetto nn può compiere atti negoziali,ma solo atti necessari a soddisfare esigenze della propria vita quotidiana. Nn può contrarre matrimonio,riconoscere figli,fare testamento. L’interdizione viene tolta con la revoca.
La legittimazione : è l’idoneità del soggetto ad esercitare e/o disporre di un determinato diritto. Nn sempre la legittimazione coincide con la titolarità di un diritto soggettivo,nn sempre se manca si produce invalidità dell’atto.
La sede della persona : domicilio(sede principale degli affari e interessi di un soggetto),residenza(dimora abituale),dimora(luogo in cui abitualmente abita). Il domicilio si distingue in:legale(se fissato dalla legge), volontario(se eletto dall’interessato). Il domicilio generale(sede principale dei propri affari)è unico.la legge permette di eleggere un domicilio speciale x determinati affari.
La cittadinanza : situazione di appartenenza della persona fisica a un determinato stato. La cittadinanza italiana si acquista: iure sanguinosi,iure soli(nati nel territorio della repubblica),iuris communicatio(se si sposa un italiano e uno straniero,dopo 3 anni cittadinanza allo straniero),x naturalizzazione. È consentita la doppia cittadinanza.
La posizione dalla persona nella famiglia : parentela(vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite);linea retta(unisce persone di cui una discende dall’altra);linea collaterale(unisce persone che x avendo uno stipite comune nn discendono l’una dall’altra);gradi(si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite).la legge riconosce effetti di parentela fino al 6°grado.affinità(vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell’altro coniuge).coniugio(rapporto fra i coniugi).
Scomparsa,assenza o morte presunta : la scomparsa è dichiarata con un decreto del tribunale quando concorrono allontanamento della persona e mancanza di sue notizie(le finalità sono conservative del patrimonio dello scomparso). Assenza è dichiarata con sentenza del tribunale quando concorrono allontanamento della persona e mancanza di sue notizie da oltre 2 anni.(vi è l’apertura degli eventuali testamenti e immissione temporanea bel possesso dei beni dell’assente).l’assenza nn scioglie il matrimonio, ma scioglie la comunione legale;se l’assente torna ha il diritto alla restituzione dei beni. Morte presunta è dichiarata con sentenza dal tribunale quando concorrono allontanamento della persona e mancanza di sue notizie x 10anni. Gli eredi entrano nel pieno possesso dei beni e è obbligatorio l’inventario,il coniuge può passare a nuove nozze.questi effetti cessano in forza a una sentenza che accerta il ritorno o l’esistenza.
Gli atti dello stato civile : cittadinanza,nascita,matrimonio,morte. Sono atti pubblici con funzione probatoria. Sono atti inseriti negli archivi dello stato civile. I registri dello stato civile svolgono funzione di pubblicità- notizia delle principali vicende della persona fisica.
I diritti della personalità: art2costit. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali.diritti inviolabili nei confronti dello stato e degli altri consociati.ai diritti inviolabili i affiancano le norme di derivazione extratestuale(es dichiarazione universale dei diritti dell’uomo). Caratteristiche dei diritti della personalità: necessarietà in quanto competono a tutte le persone fisiche; imprescrittibilità in quanto il nn uso prolungato nn ne determina l’estinzione; assolutezza in quanto tutti devono astenersi dal ledere il diritto e sono tutelabili erga omnes; nn patrimonialità ; indisponibilità in quanto nn sono rinunziabili.
Gli enti. Sono soggetti di diritto titolari di situazioni soggettive. È dotata di soggettività giuridica quella organizzazione cui l’ordinamento attribuisce la capacità giuridica. Sono dotati di personalità giuridica quegli enti che godono di autonomia perfetta. Gli enti hanno capacità di agire e lo fanno attraverso persone fisiche
determinato genere);infungibili(identificati nella loro specifica identità). Beni consumabili e inconsumabili : consumabili(nn possono prestare utilità all’uomo senza perdere la loro individualità;sono ad utilità semplice poiché capaci di una sola utilizzazione);inconsumabili(suscettibili di plurime utilizzazioni senza essere distrutti;sono ad utilità permanente). L’usufrutto e il comodato nn sono suscettibili come beni consumabili,quasi-usufrutto e mutuo invece si. Beni divisibili e indivisibili : divisibili(riducibili in parti omogenee senza che se ne alteri la destinazione economica);indivisibili(gli altri).possibilità di scioglimento della comunione x i beni divisibili. Beni presenti e futuri : Presenti(già esistenti in natura,sono oggetto di proprietà e di diritti reali);futuri(nn ancora esistenti in natura,sono oggetto di obbligazioni). I frutti : frutti naturali sono prodotti direttamente da altro bene,sono considerati beni futuri e divengono oggetto autonomo di diritto di proprietà dopo la separazione da chi li produce. Frutti civili si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tutti i frutti devono presentare il requisito della periodicità. Combinazione di beni : Bene semplice quello i cui elementi sono tanto compenetranti ke nn possono staccarsi senza distruggersi. Bene composto risultante dalla connessione di + elementi ke potrebbero essere staccati. Alla cosa composta si applica il principio:possesso vale titolo. Le pertinenze : cose poste a servizio o ornamento di un’altra senza costituirne elemento indispensabile. Le università patrimoniali : pluralità di cose mobili che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria. No principio:possesso vale titolo,ma decorso di 10anni. Univers di fatto costituita dal proprietario;di diritto costituita dalla legge. Il patrimonio : complesso dei rapporti suscettibili di valutazione economica facenti capo a un soggetto. Il patrimonio è un bene unico e quindi nn ha universalità. Patrimonio separato:distacco di una parte di patrimonio ke continua a appartenere allo stesso soggetto;patrimonio autonomo:attribuito a un nuovo soggetto. Beni pubblici :in senso soggettivo(appartenenti ad un ente pubblico);in senso oggettivo(x fini pubblici).sono beni pubblici in senso oggettivo i beni demaniali e i beni del patrimonio indisponibile. I beni demaniali si dividono in:beni del demanio necessario(appartengono necessariamente allo stato) e beni del demanio accidentale(appartengono anke a privati). I beni nn demaniali appartenenti a un ente territoriale sono detti beni patrimoniali che si distinguono in:beni del patrimonio indisponibile(nn sottrai bili alle destinazioni) e del patrimonio disponibile(nn hanno fini pubblici). Ultimamente si è avviato un processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico,le società acquistano mediante cartolarizzazione(emissione di titoli).
Il fatto,l’atto e il negozio giuridico. I fatti giuridici : avvenimento cui l’ordinamento ricollega conseguenze giuridiche. Vi sono fatti materiali e fatti in senso ampio. I fatti in senso stretto o naturali(avvenimento in cui nn ha importanza se è stato l’uomo a causarlo). Si parla di atti giuridici se vi è l’intervento umano. Fatti istituzionali(già qualificati legalmente): matrimonio,contratto,sentenza. Classificazione degli atti giuridici : si distinguono in atti illeciti(violazione)e atti leciti(conformi alle prescrizioni dell’ordin).gli atti leciti:operazioni(modificazioni del mondo esterno)e dichiarazioni(atti diretti a comunicare qualcosa).tra le dichiarazioni vi sono i negozi giuridici.Tt gli atti umani consapevoli e volontari che nn siano negozi giuridici sono atti giuridici in senso stretto. Atti dovuti(adempimento di un obbligo). Il negozio giuridico : dichiarazione di volontà con la quale vengono enunciati effetti perseguiti e cui l’ordinamento ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto. Vi è un’assenza di una specifica disciplina del negozio giuridico,sono disciplinati solo il contratto,matrimonio,testamento.x tt gli altri negozi giuridici si utilizza la disciplina del contratto. Classificazione dei negozi giuridici : -- in relazione alla struttura soggettiva : negozio unilaterale se è perfezionato con la dichiarazione di una sola parte. Atti pluri-personali derivano da + persone costituenti una parte unica. Atto collegiale se le dichiarazioni di volontà sono dirette a formare la volontà di un organo pluripersonale(si applica il principio di maggioranza). Atto complesso:+ volontà tendenti a un fine comune che si fondano x formarne una sola. I negozi giuridici unilaterali si distinguono: recettizi(producono effetto se vengono a conoscenza di un determinato destinatario) e nn recettizi. Se le parti sono + di una si ha:negozio bilaterale(2parti)o plurilaterale (almeno 3 parti). – in
relazione alla funzione : negozi mortis causa e inter vivos. Negozi patrimoniali(tra i quali i negozi di attribuzione patrimoniale,che si dividono in neg di disposizione(traslativi,traslativo-costitutivi,abdicativi)e neg di obbligazione) e apatrimoniali. I negozi di accertamento hanno effetto retroattivo. Negozi a titolo gratuito e a titolo oneroso : a titolo oneroso comportano un correlativo sacrificio,a titolo gratuito nn lo comportano. La rinunzia : è un negozio abdicativo,dichiarazione unilaterale del titolare di un diritto soggettivo di dismettere il diritto stesso senza trasferirlo ad altri.nn richiede la forma di atto pubblico. Elementi del negozio giuridico : elementi essenziali(senza i quali il negozio è nullo) e accidentali. I presupposti sono circostanze indispensabili x la validità del negozio(capacità,idoneità,legittimazione). Elementi accidentali sono parti libere di essere poste o meno(condizione,termine,modo). Elementi naturali sono effetti naturali del negozio che la legge considera connaturati al negozio stesso. La dichiarazione : modalità di manifestazione della volontà: tacita e espressa. Il silenzio è dichiarazione tacita soltanto in concorso di determinate circostanze. La forma : in genere vi è libertà di forma,certe volte bisogna utilizzare forme solenni. Forma ad substantiam (forma vincolata necessaria xkè l’atto sia valido),forma ad probationem(il requisito di forma è richiesto solo a fini processuali). Il bollo e la registrazione : nn sono requisiti di forma.x alcuni negozi bisogna utilizzare la carta bollata. Registrazione è il deposito del documento presso l’ufficio di registro(rendere certa la data di una scrittura). La pubblicità: è un mezzo x rendere noto a terzi il contenuto di negozi giuridici o lo stato di persone fisiche e le vicende delle persone giuridiche. Tre tipi: pubblicità-notizia(rende conoscibile un atto,l’omissione da una sanzione pecuniaria);pubblicità dichiarativa(rende opponibile a terzi il negozio,l’omissione porta alla nn opponibilità);pubblicità costitutiva(l’omissione nn produce gli effetti del negozio).
L’influenza del tempo sulle vicende giuridiche. Spesso le attività giuridiche devono compiersi entro periodi di tempo determinati. Vi sono regole x il calcolo dei termini,si utilizza il calendario comune.nn si conta il giorno iniziale,si conta quello finale,se cade in un giorno festivo si proroga al giorno seguente nn festivo. Il decorso del tempo può dar luogo: all’acquisto di un diritto soggettivo(usucapione);all’estinzione(da origine a 2 istituti:prescrizione estintiva e decadenza). La prescrizione estintiva : produce l’estinzione del diritto soggettivo x inerzia del titolare(nn esercita e nn lo usa x un determinato periodo di tempo). La prescrizione è un istituto di ordine pubblico,le norme sono quindi inderogabili(né prolungare né abbreviare i tempi).nn è consentita la rinunzia mentre è in corso il termine prescrizionale,è consentita la rinunzia successiva. Tutti i diritti sono soggetti a prescrizione estintiva.ne sono esclusi i diritti indisponibili(diritti imprescrittibili)e il diritto di proprietà. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato. Il presupposto della prescriz è l’inerzia ingiustificata del titolare. La sospensione è determinata o da rapporti fra le parti o da condizione del titolare (le cause indicate dalla legge sono tassative). L’interruzione a luogo:xkè il titolare compie un atto ke costituisca un esercizio sul diritto;xkè il soggetto passivo effettui il riconoscimento dell’altrui diritto.nella sospensione l’inerzia continua a durare ma è giustificata,nell’interruzione termina. La prescrizione ordinaria ha durata di 10anni. X l’estinzione di diritti reali su cosa altrui 20anni. Prescrizioni brevi:risarcimento danni extracontrattuali(5anni);diritti a prestazioni periodiche(5anni);diritti derivanti da rapporti commerciali(annuale). Le prescrizioni presuntive si fondano sulla presunzione che si sia verificata una diversa causa estintiva del diritto(cioè ke il credito sia stato pagato o che si sia cmq estinto);il debitore è esonerato dall’onere di provare l’avvenuta estinzione.2 tipi:presunzioni iuris tantum(che ammettono la prova contraria);iuris et de iure(che nn l’ammettono). La decadenza : il fondamento è la fissazione di un termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve compiere una data attività,in difetto della quale l’esercizio del diritto è definitivamente precluso. La decadenza implica l’onere di esercitare un diritto entro il termine prescritto dalla legge. Vi è la decadenza legale(l’esercizio del diritto nn è posto a limiti,può essere stabilita:nell’interesse generale e nn è oggetto di modifiche e rinuncia;nell’interesse individuale e può essere oggetto di modifiche e di rinuncia) e la decadenza convenzionale(stabilita dalle parti).
Presunzioni : sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto x risalire a un fatto ignorato. si dividono in semplici(nn sono stabilite x legge,esclude la prova x testimoni) e legali(stabilite x legge).le legali:assolute(se nn ammettono prova contraria),relative(ammettono prova contraria). La confessione :dichiarazione che la parte fa della verità di fatti a sé sfavorevoli. Essa può essere: giudiziale (se resa in giudizio e fa piena prova);stragiudiziale(resa fuori dal giudizio,se fatta dalla parte fa piena prova,se fatta da terzi libera valutazione del giudice). Si dice qualificata quando la parte riconosce fatti a sé sfavorevoli ma ne aggiunge altri(se l’altra parte nn contesta fa piena prova,se contesta è rimessa al giudice la decisione). Il giuramento : è un mezzo di prova di cui le parti possono chiedere l’acquisizione nel corso del giudizio civile. Il giuramento decisorio fa prova legale(piena prova) e può essere deferito da una sola delle 2 parti. L’attore chiede al giudice di invitare la controparte a confermare sotto giuramento. Se la parte si rifiuta,la sua versione dei fatti nn può essere considerata vera dal giudice,se giura il giudice deve considerare vera la sua affermazione. Nn si possono fornire prove contrarie ma solo denunciare che ha giurato il falso. Il giuramento nn è ammissibile x :diritti indisponibili,fatto illecito,atto con forma ad substantiam, x contestare atto avvenuto alla presenza di un pubblico ufficiale.
I diritti reali
I diritti reali in generale e la proprietà. Diritti reali : diritti su cosa determinata.caratterizzati da:immediatezza,assolutezza,inerzia.i diritti reali sono a numero chiuso,tipici. Tra i diritti reali si distingue fra:la proprietà(in re propria) e diritti reali che gravano su proprietà altrui(in re aliena). I diritti reali in re aliene si distinguono:diritti reali di godimento;diritti reali di garanzia(pegno,ipoteca). La proprietà : il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno e esclusivo entro i limiti e nell’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento. La proprietà è caratterizzata da imprescrittibilità,perpetuità,elasticità. Espropriazione e indennizzo : la proprietà privata può essere,nei casi previsti dalla legge,e salvo indennizzo,espropriata x motivi d’interesse generale. espropriazione traslativa(trasferimento della titolarità di un bene),larvata (limitazioni che svuotano di contenuto il diritto di proprietà). La corte tende a distinguere fra disposizioni: riferite a intere categorie di beni(rientrano nel concetto di conformazione e nn comportano indennizzo); riferite a singoli cespiti(rientrano nelle espropriazioni e necessitano di indennizzo). L’indennizzo nn consiste in un risarcimento integrale,nn è pari al valore venale,nn è stabilito in termini meramente simbolici o irrisori, ma rappresenta un serio ristoro. La cessione volontaria ha un corrispettivo maggiore rispetto all’indennizzo. La proprietà dei beni culturali : la Rep tutela il patrimonio storico e artistico della nazione. Il proprietario di beni culturali è sottoposto a limiti di:godimento e disposizione. La proprietà edilizia : attività di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio è subordinata a: permesso di costruire concesso dal comune;alla denunzia di inizio attività. Inoltre la legge vieta e sanziona l’abusivismo edilizio. La legge urbanistica prevede che la pianificazione del territorio venga fatta attraverso il piano regolatore generale e il piano particolareggiato di esecuzione. Convenzione di lottizzazione concessa su autorizzazione del comune di un piano di lottizzazione. La proprietà fondiaria : in linea verticale si estende all’infinito nel suolo e nello spazio aereo;in senso orizzontale si estende nell’ambito dei propri confini. I rapporti di vicinato : regolano contrapposti interessi di proprietari di fondi contigui.
I diritti reali di godimento Sono una limitazione del diritto di proprietà. sono :superficie,enfiteusi,usufrutto,uso,abitazione,servitù prediale. Hanno ad oggetto beni immobili,l’usufrutto e l’uso anke beni mobili.
Modi di costituzione: volontaria(scaturisce da un accordo);incidentale(scaturisce senza un atto dei futuri contitolari);forzosa(scaturisce dall’esercizio di un diritto potestativo di uno dei futuri contitolari). Per quanto riguarda il potere di godimento:ciascuno dei titolari può servirsi della cosa comune(nn può alterarne la destinazione,ma può apportare modificazioni che ritiene necessarie);ciascuno dei titolari ha il diritto di percepire i frutti della cosa in proporzione della rispettiva quota. Per quel che riguarda l’amministrazione della cosa comune,ciascuno dei compartecipanti ha diritto di concorrervi.nelle deliberazioni viene utilizzato il principio di maggioranza:x gli atti di ordinaria amministrazione(consenso dei comproprietari le cui quote rappresentino + della metà del valore complessivo);x atti di straordinaria amministrazione e x le innovazioni(due terzi del valore). Le spese gravano su ciascun comproprietario in proporzione alla rispettiva quota. Il codice attribuisce a ciascuno dei partecipanti la facoltà di chiedere,in qualsiasi momento, lo scioglimento; inoltre vieta che le parti possano vincolarsi a rimanere in comunione x un tempo superiore a 10anni. Il condominio : quando in un medesimo stabile coesistono + porzioni immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini e parti comuni strutturalmente e funzionalmente connesse al complesso delle prime. Il singolo condomino può far uso delle parti comuni,deve contribuire alle spese(a seconda della sua quota) x il godimento e conservazione di queste,nn può disporre delle parti comuni nella loro totalità. Per disporre di beni condominiali occorre l’accordo di tutti i condomini. Organi del condominio sono:assemblea e obbligatoriament quando i condomini sono + di 4 l’amministratore. Assemblea:adozione del regolamento condominiale,nomina dell’amministratore,approvazione del preventivo spese e rendiconto annuale. È convocata dall’amministratore,è valida se vi partecipano i 2/3dei condomini.le deliberazioni almeno la maggioranza dei voti degli intervenuti e ke rappresentino la metà del valore dell’edificio. Le deliberazioni sono vincolanti x tutti i condomini. Le deliberazioni prive di elementi essenziali sono dette nulle. Amministratore dura in carica un anno,può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea. L’amministratore ha la rappresentanza del condominio. L’assemblea approva un regolamento. Deve essere approvato da tutti e formalizzato x iscritto. Il supercondominio:quando condomini distinti sono legati tra loro dall’esistenza di talune cose, impianti o servizi comuni. Si applicano le norme del condominio. La multiproprietà : operazione economica volta a assicurare al multiproprietario un potere di godimento su di un’unità immobiliare ma solo x un determinato e normalmente invariabile periodo di ogni anno.
Il possesso fatto di godere e disporre di un bene.il codice tutela situazioni di fatto che si estrinsecano attraverso un’attività corrispondente all’esercizio di diritti reali(situazioni possessorie).Il possesso nn è un diritto ma un situazione di fatto produttiva di effetti giuridici. Oggetto di possesso sono i beni materiali,mentre nn lo sono i beni demaniali,i beni del patrimonio indisp dello stato e degli altri enti pubblici. Possesso pieno caratterizzato da 2 elementi costitutivi:corpus(disponibilità della cosa)+ animus possidenti (volontà del soggetto di comportarsi come proprietario). Detenzione :corpus+animus detinendi(volontà di godere e disporre del bene ma nel rispetto dei diritti che,sul medesimo bene,si riconoscono spettare a altri). Possesso mediato :solo un elemento,animus possidenti,ma nn possiede la disponibilità materiale del bene. Possesso e detenzione :entrambi possiedono il corpus.la distinzione va ricercata nell’animus che il soggetto manifesta all’esterno(dipende dal titolo dell’acquisizione). La mutazione della detenzione in possesso può avvenire x:opposizione del detentore rivolta al possessore,di causa proveniente da terzo. Il possesso si distingue in: legittimo(la situazione di fatto coincide con la situazione di diritto,il potere di godere e disporre del bene è esercitato dalla stessa persona ke detiene il diritto di proprietà del bene); illegittimo(nn coincide). Il possesso illegittimo si divide in: di buona fede(il possessore ha acquisito la materiale disponibilità del bene,ignorando di ledere l’altrui diritto,agendo in buona fede);di male fede (… conoscendo il difetto del proprio titolo d’acquisto);vizioso(…nn solo in mala fede,ma con violenza). La detenzione si distingue in: qualificata(il detentore ha acquisito la materiale disponibilità del bene nell’interesse proprio(det qualif autonoma)o nell’interesse del possessore(nn autonoma)); nn qualificata (…x ragioni di ospitalità o lavoro). Possesso : si acquista:in modo originario(apprensione senza o contro la volontà del precedente possessore);in modo derivativo(con la consegna materiale o simbolica del bene da parte del precedente possessore). Il possesso si perde x venir meno del corpus e/o dell’animus possidenti.
Successione del possesso:alla morte del possessore continua in capo al suo erede ipso iure. Accessione del possesso:applicato solo a chi acquista il possesso a titolo particolare,acquista un possesso nuovo diverso da quello del dante causa. Effetti del possesso : acquisto di frutti e rimborso spese;acquisto della proprietà;tutela contro le altrui aggressioni. Acquisto dei frutti e rimborso spese : il possessore illegittimo è tenuto a restituire al titolare del diritto nn solo il bene ma anke i frutti(eccetto quando si tratti di buona fede). Le spese si dividono in: ordinarie(ha diritto al rimborso delle spese effettuate x la produzione dei frutti);straordinarie(il possessore a sempre diritto al rimborso);x miglioramenti(ha diritto al rimborso purchè i miglioramenti sussistano al tempo della restituzione) al possessore in buona fede,diritto di ritenzione(nn restituire il bene fino a che nn siano state corrisposte le indennità dovute:spese,riparazioni,ecc). Acquisto della proprietà in forza di possesso : -- possesso vale titolo : chi acquista un bene a nn domino(cioè da ki nn ne è proprietario) ne diviene proprietario se concorrono:che l’acquisto riguardi beni mobili(no beni registrati e universalità di mobili);un titolo idoneo al trasferimento della proprietà,che l’acquirente ne abbia acquisito il possesso,che l’acquirente sia in buona fede. Il possesso realizzato con la regola(possesso vale titolo) costituisce un acquisto a titolo originario. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa,inoltre se taluno vende la cosa a + persone è tutelato chi x primo acquisisca la cosa a nn domino e in buona fede. X le universalità di beni tutelato ki ha titolo d’acquisto in data anteriore. X beni mobili registrati tutelato chi x primo li trascrive.
I diritti di credito
Il rapporto obbligatorio obbligazione:rapporto fra 2soggetti (sogg passivo debitore,s attivo creditore) in forza del quale il primo è tenuto a una determinata prestazione nei confronti del secondo. Al debitore fa a capo un’obbligazione,al creditore un diritto di credito.art2740 responsabilità patrimoniale:il debitore risponde dell’inadempimento delle obbligazioni con tt i suoi beni presenti e futuri. Il creditore può chiedere misure coercitive(esecuzione forzata).
Modificazioni nel lato attivo: può realizzarsi x atto inter vivos a titolo particolare mediante:cessione del credito;delegazione attiva;surrogazione di pagamento. –cessione del credito(1260): quale contratto e quale effetto di tale contratto(trasferimento del credito). Qualunque credito può formare oggetto di cessione,anke i crediti futuri purchè a titolo oneroso. Il contratto di cessione si perfezione in forza di un accorda fra il creditore(cedente)e il terzo(concessionario),nn è richiesta l’accettazione del debitore(ceduto). Effetti della cessione:trasferimento del credito in forza del consenso traslativo nel momento del perfezionamento della cessione(x crediti futuri al sorgere del credito). La cessione va notificata(da cedente o concessionario)o accettata(dal ceduto) x acquistare efficacia. Rapporti fra cedente e cessionario: se la cessione è a titolo oneroso,il cedente garantisce al cessionario l’esistenza del credito al momento della cessione,nn garantisce la solvenza del debitore; se la cessione è a titolo gratuito,il cedente garantisce al cessionario l’esistenza del credito solo se l’ha espressamente promessa o negli altri casi,e nn garantisce la solvenza del debitore anke se il cedente con apposito atto può assumere la garanzia di tale solvenza. Cessione solutoria effettuata x estinguere un debito del cedente verso il cessionario:pro solvendo(il cedente si libera solo quando il cessionario ha ricevuto il pagamento dal ceduto);pro soluto(il cedente è liberato dal cessionario che si accolla il rischio della solvenza del ceduto). Il contratto di factoring: figura contrattuale mediante la quale il factor(imprenditore) in forza di un pagamento si impegna a fornire all’impresa cliente una vasta gamma di servizi relativi alla gestione dei suoi crediti. Il factor: funzione di finanziamento,funzione assicurativa(si accolla i rischi di insolvenza). Deroghe all’art 1260:il cedente è un imprenditore;i crediti ceduti devono essere pecuniari;il cessionario sia un intermediario finanziario;in particolare:i crediti futuri possono essere ogg di cessione anche se nn esiste un contratto;i crediti possono esser venduti in massa;il cedente garantisce la solvenza del debitore ceduto. Cartolarizzazione dei crediti:x smobilizzare crediti e x creare un nuovo bene. Un soggetto cede a titolo oneroso crediti pecuniari a una società(società veicolo);la società veicolo(x acquistare i crediti)emette titoli destinati a investitori;la società veicolo provvede alla riscossione dei crediti ceduti;le somme incassate dai debitori ceduti sono destinate in via esclusiva ai portatori dei titoli emessi x finanziare l’acquisto dei crediti. –delegazione attiva:accordo trilaterale x cui il delegante(creditore) delega il delegato(debitore) a effettuare la prestazione al delegatario(il terzo). Delegazione cumulativa:il delegato diviene debitore verso delegante e delegatario. Delegazione liberatoria:il delegato è libero verso il delegante. Nella delegazione attiva è richiesta la partecipazione del debitore. Modificazioni nel lato passivo : può realizzarsi a titolo particolare mediante le figure:della delegazione passiva,dell’espromissione,dell’accollo. X la modificazione del debitore è necessario il consenso del creditore. –delegazione passiva(a promettere e di pagamento): delegazione a promettere consiste in un negozio trilaterale fra debitore,creditore e terzo in cui il primo(delegante)delega al terzo(delegato) ad obbligarsi ad effettuare un determinato pagamento a favore del creditore(delegatario). Essa è cumulativa(delegante e delegato sono entrambi debitori del delegatario) o liberatoria(l’unico debitore è il delegato). Inoltre questa delegazione può essere titolata(fa riferimento ai rapporti fra le parti) o pura(nn fa…): rapporto di provvista(il debitore paga al delegatario invece che al delegante);rapporto di valuta(il debitore si sostituisce al delegante). Delegazione di pagamento:accordo fra debitore e un terzo in cui il debitore(delegante)delega il terzo (delegato) a effettuare una prestazione al creditore(delegatario). Rapporto di valuta(il delegato si sostituisce al delegante);rapporto di provvista(il delegato paga al delegante). –espromissione:accordo bilaterale fra il creditore e un terzo in forza del quale quest’ultimo(espromittente) si impegna verso l’espromissario(creditore) a pagare il debito dell’obbligato originario(estromesso). Nn vi è alcuna delega del debitore originario. Espromissione:il terzo promette al creditore il pagamento. Adempimento del terzo :il terzo provvede al pagamento. –accollo:accordo bilaterale tra debitore e terzo in forza del quale quest’ultimo(accollante) assume a proprio carico l’onere di procurare al creditore(accollatario) il pagamento del debito del primo(accollato). Accollo interno(il creditore nn ha diritti verso l’accollante). Accollo esterno(il creditore ha diritti verso il terzo) e si divide in cumulativo(debitore e terzo obbligati in solido) e liberatorio(il debitore è liberato). Di fronte a un accordo di accollo il creditore rimane sempre estraneo.
Estinzione dell’obbligazione. X adempimento,x morte del debitore x prestazioni infungibili, x altri modi di estinzione diversi dall’adempimento.