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istituti elaborati dai romani nel corso dell'esperienza giuridica Parte dal PROCESSO, descrizione delle forme processuali, di tutela Figura del pretore, funzione giurisdizionale PROCESSO CIVILE ROMANO
Tipologia: Appunti
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DIRITTO PRIVATO ROMANO, istituti elaborati dai romani nel corso dell'esperienza
giuridica
Parte dal PROCESSO, descrizione delle forme processuali, di tutela
Figura del pretore, funzione giurisdizionale
PROCESSO CIVILE ROMANO, detto privato, strumento per la soluzione delle
controversie giuridiche tra privati, cittadini
Nel lungo percorso della storia giuri di roma sono state varie le forme attraverso le
quali si è formato il processo: 3
Osservazione: connotato tipico del pensiero giuridico romano, la forte connessione
tra diritto e processo, tra sfera sostanziale e sfera processuale, situa giuridica
soggettiva e modi di tutela in sede processuale
Dir romano è un dir casistico, si basa sui casi ma anche sui casi proc, la struttura
casistica in qualche modo intreccia in modo inestricabile queste 2 sfere, dir sogg e
azione, riconoscimento giuridico della sua soggettività e la tutela proc.
Il caso giuridico viene studiato dai giuristi proprio guardando alla possibilità o meno
di una tutela proc.
Peculiarità: molto spesso la nascita e il sorgere di un dir sogg è stato la conseguenza
della sua tutela proc, non è stato sempre la causa (pretore difronte a un caso
riconosce tutela a una situa che per lo ius civile non era tutelato, sogg privo di
tutela)
Altra caratteristica generale: questa attitudine che potremmo definire gius-poietica,
att a produrre diritto attraverso la giurisdizione (iuris dictio del pretore, deve
iusdicere, enunciazione autoritativa di ciò che è ius in una det situa giur
controversa), stretta connessione tra dir sogg e azione
Processi nati in momenti diversa della storia di roma, hanno vissuto lunghi periodi
di coesistenza anche concorrenza, prima che il sistema piu nuovo soppiantasse il
precedente
PROCESSO PER LEGI ACTIONES: procedura piu antica che torva una prima
regolamentazione nelle 12 tavole, metà del 5ac- azioni di legge disciplinate
nella legge decemvirale
Legis actiones o lege agere, intendiamo un agire processualmente secondo quanto
stabilito dalla legge- questo sistema sopravvive fino al 1ac, 17 lex iulia iudiciorum
privatorium
PROCESSO PER FORMULAS: nasce in età repubb, nel corso del 3ac, nel
tribunale del pretore peregrino dopo 242
È una procedura che si affianca alla procedura per legis per lungo tempo, poi
sostituirà la 1°procedura definitivamente. La diffusione ampia di questo tipo di
processo si ebbe nel 2ac, in seguito alla lex ebutia, che rese facoltativo il ricorso alla
procedura formulare, cioè il pretore urbano fu autorizzato in sostanza a utilizzare la
lunedì 22 novembre 2021 11:
PROCESSO PER FORMULAS: nasce in età repubb, nel corso del 3ac, nel
tribunale del pretore peregrino dopo 242
È una procedura che si affianca alla procedura per legis per lungo tempo, poi
sostituirà la 1°procedura definitivamente. La diffusione ampia di questo tipo di
processo si ebbe nel 2ac, in seguito alla lex ebutia, che rese facoltativo il ricorso alla
procedura formulare, cioè il pretore urbano fu autorizzato in sostanza a utilizzare la
proc form anche nelle controverse tra i cives. Questa proc form comincia a
decadere nel 2dp, età imperiale e sarà abolita formalmente nel 342dp
COGNITIO EXTRA ORDINEM: procedura straordinaria, fuori dalla ordinaria
proc form, nasce in età imp 1dp
È una proc che affiancherà per molto tempo la proc form prima di soppiantarla
definitivamente diventando unico sistema proc dopo il 342
Caratteri salienti e lo svolgimento
È caratterizzata da un rigido formalismo, processo dominato dalla ritualità,
simbolismo.
Viene definito processo per certa verba, parole certe, si tratta in parole fisse,
determinate, e in gesti fissi immodificabili ben precisi. Queste parole e gesti
simbolicamente rappresentavano le opposte ragioni delle parti, le pretese delle
parti in causa, interessi in gioco
Struttura: bifasica, questo processo prevede 2 fasi distinte:
Fase in iure: si svolgeva davanti al pretore, che doveva instaurare
formalmente la controversia
Le parti pronunciavano le dichiarazioni solenni, i certa verba. Il pretore doveva solo
controllare la regolarità formale degli atti compiuti, che le parole fosse state
esattamente pronunciate, i gesti compiuti (un rituale magico-sacrale). Era richiesta
la presenza di entrambe le parti, attore e convenuto, ACTOR-REUS
Processo iniziava con vocatio in ius: attore doveva citare in giudizio il convenuto. Se
il con si fosse rifiutato si presentarsi dinanzi al magistrato, l'attore doveva far
constatare questo rifiuto e poteva trascinarlo con la forza.
Se il magi riteneva manifestamente infondata la domanda dell'attore, non
concedeva il giudizio, se invece doveva essere approfondita allora ordinava
l'intervento di testimoni della lite, due o più testimoni delle parti e rimetteva al
giudizio al giudice privato. La fase in iure si chiude con la LITIS CONTESTATIO, che
indica la presa di conoscenza della controversia da parte dei testimoni
Fase apud iudicem: dinanzi a un giudice privato- iudex privatus-
Procedimento di accertamento, cognitorio.
Giudice scelto dal magi tra colore che erano iscritti in un apposito albo, persone
disposte a svolgere la funzione.
Il giud esaminava le prove addotte dalle parti in causa in relazione alle circostanze
che avevano affermato nella prima fase (dichiarazioni solenni), valutava le prove,
procedeva a un'indagine sui fatti concreti e doveva formarsi un proprio
convincimento ed emanava la sentenza. Questa 2 fase si conclude con emanazione
della sententia iudicis.
Caratteristiche di questa sentenza: 3
Non comportava una condanna in forma specifica, INIPSAM REM, ad eseguire
la prestazione specifica oggetto della controversia; poteva essere solo una
condanna pecuniaria, cioè ordine di pagare una det somma di den che
w
temporale che va dal 5ac al 3, questo sistema processuale, le legis actiones,
manifestarono un gravissimo difetto, quello di costringere le parti a riversare le
proprie ragioni pretese in pochi schemi rigidi formali, che non rispondevano più,
non in grado di tradurre in termini processuali questa pluralità di esigenze nuove
affermate nella prassi (plurime istante sociali, espressione di società che si evolve).
Di qui la crescente insoddisfazione, odio dei romani verso questo sistema
processuale troppo rigido; legis considerate poco duttili, non elastiche adattabili.
Cosa accadde? In età repubb 3, nacque una nuova procedura più moderna, agile,
elastica: LA PROCEDURA FORMULARE coesistette per lungo tempo circa 2 sec. Dal 3
al 17 coesistono questi due sistemi.
Processo basato sulle formule, detto anche PROCESSO PER CONCEPTA VERBA ,
parole concordate dalle parti caso per caso. Le formule sono delle regole di giudizio
concepite modellate al caso concreto rispetto alla fattispecie concreta. Sono
formule duttili, adattabili, elastiche che possono declinarsi a seconda del caso
specifico controverso.
Struttura: resta bifasica:
IN IURE, si svolge davanti al magi ma cambia rispetto alla precedente
procedura.
w
Era richiesta presenza di entrambe le parti anche in questo processo, attore citava
in giudizio il convenuto, però in questa fase il magi valutava il fondamento della
domanda, pretesa vantata dall'attore, concedeva il giudizio se la domanda risultava
fondata, negava se la dom era manifestamente infondata.
In sostanza il magi doveva determinare nella formula le opposte pretese delle parti,
e le parti in causa collaboravano con pretore nella ricerca di una regola di giudizio
FORMULA IUDICII, congrua che potesse ben rappresentare gli interessi in gioco.
Quando una formula relativa a un certo tipo di questione si consolidava veniva
inserita nell'editto pretorio, diventava FORMULA EDITTALE, veniva recepita,
diventava uno schema astratto valevole per tutti i casi futuri analoghi che erano
riconducibili a quello schema.
Questa prima fase si chiude con la LITIS CONTESTATIO, che ha un significato
peculiare, sta a indicare questo accordo trilaterale, tra le parti e il pretore, sui
termini della controversia in modo definitivo.
APUD IUDICEM, le parti producevano le prove in merito alle circostanze
affermate, e il giudice valutava le prove.
w
In base all'esame di queste prove doveva formarsi un proprio convincimento e
decidere la lite emanando la sentenza. È il giudice privato che decide ed emana.
Caratteri della sentenza nel processo form?
Non era ammessa la condanna inipsia in rem, ma solo la condanna
pecuniaria, pagamento somma di den
Non aveva efficacia esecutiva, non era ammessa esecuzione forzata della
sentenza, nel caso in cui il soccombente non avesse adempiuto
spontaneamente
□ Era inappellabile, definitiva
Si chiudeva con emanazione della sentenza. Occorreva espedire un'altra azione,
ACTIO IUDICATI dinanzi al pretore, fondata sulla sentenza, obbl che nasceva dalla
sentenza non adempiuta. Attore sempre trascorsi 30 gg dall'emanazione della
sentenza, espedisse l'actio, azione di accertamento intesa ad ottenere una
spontaneamente
□ Era inappellabile, definitiva
Si chiudeva con emanazione della sentenza. Occorreva espedire un'altra azione,
ACTIO IUDICATI dinanzi al pretore, fondata sulla sentenza, obbl che nasceva dalla
sentenza non adempiuta. Attore sempre trascorsi 30 gg dall'emanazione della
sentenza, espedisse l'actio, azione di accertamento intesa ad ottenere una
conferma della sent per l'attore in suo favore- il titolo esecutivo era rappresentato
dalla sent di condanna conseguente all'actio iudicati; se veniva nuovamente
condannato, l'attore poteva chiedere al magi che gli venisse assegnato il
soccombente, esecuzione personale.
Dal 1dp, si affermò un nuovo sistema, ESECUZIONE PATRIMONIALE, magi a seconda
dei casi immetteva l'attore in un bene o in tutto il patri del socc. Esecuzione
personale diventa criterio residuale, solo se socc era nullatenente, non si poteva
aggredire nulla.
Osservazione sulla formula: da un punto di vista logico nella form è poss individuare
alcuni elementi:
DATIO IUDICIS, o nomintaio iudicis, nomina del giudice, cittadino privato
investito della causa, decisione del potere di emettere la sentenza
Es. sia giudice della causa tizio
PARS PRO ACTORE, parte a favore dell'att, si ipotizza che siano fondati gli
argomenti addotti dall'att e quindi si chiede al giudice di emettere un
provvedimento di condanna
PARS PRO REO, parte a favore del convenuto, si formula ipotesi inversa a
quella precedente, argomenti infondati, si invita giudice ad assolvere il conv
Es. se cio non ti sembra assolvilo
IUSSUM IUDICANDI, ordine di giudicare, decidere, il giud priv viene investito
da magi del potere di decidere e di emanare la sent
Es. nella mia qualità di magi gius investo tizio del potere di giudicare in ordine alla
questione controversa
Da un punto di vista strutturale, nella formula è possibile individuare alcuni
elementi, 2 essenziali (intentio e condemnatio), e 2 eventuali (demonstratio e
adiudicatio)
INTENTIO, pretesa dell'attore, ragione vantata, diritto, poteva essere CERTA
ben determinata, INCERTA generica
In questo caso qualora i incerta era necessaria la demonstratio, veniva messa prima
della intentio, esposizione puntuale dei fatti, dettagliata
CONDEMNATIO, si conferiva al giudice il pot di assolvere o condannare-
poteva essere CERTA si indicava anche la somma precisa il QUANTUM della
condanna, INCERTA si lasciava al giud il compito di stabilire la somma
Adiudicatio, prevista solo in alcuni giudizi, a giudicazione, parte della formula
con la quale si attribuiva al giudice il pot di assegnare det beni, cose, o
porzioni alle parti- inserita nei giudizi divisori (eredità), assegnare det beni alle
parti in causa
Ultimo elemento, EXCEPTIO, difesa del convenuto, nella formula si poteva inserire
subito dopo l'intentio: convenuto opponeva al principio giuridico sul quale si
fondava pretesa dell'attore un altro principio giur affermatosi piu di recente con
cioè si trattava di una intimazione a comparire in giudizio da parte dell'organo
giudicante sollecitata dall'attore
La citazione assume un carattere semi-ufficiale, EVOCATIO DENUNTIATIONIBUS,
fatta mediante LITIS DENUNTIATIO, denuncia della lite. Momento semi-uff perche la
litis era un atto redatto dall'attore, sottoposto dal giudice e quindi da questi
notificato al convenuto (intervento dell'organo pubblico nella convocazione)
LITIS CONTESTATIO, indica il momento iniziale, si esplicitano le pretese delle
parti, il giudice conosce il merito della causa
UDIENZA DIBATTIMENTALE-MEDIUM LITIS, scontro tra pretesa dell'attore
NARRATIO, e la difesa del convenuto CONTRADDICTIO
ULTIMA COGNITIO, udienza finale, parti esponevano conclusioni, giudice
chiudeva dibattimento e si riservava di decidere; il processo si concludeva con
EMANAZIONE DELLA SENTENTIA, da parte del giudice, emanata in pubblica
odienza, dopo essere stata scritta e motivata
L'assenza del convenuto non impediva il giudizio, considerato CONTUMACE,
disubbidiente a un ordine dell'autorità giudiziaria, si poteva procedere anche senza
presenza del conv regolarmente convocato e non presentatosi
2 profili di questo processo che lo distinguono dalla precedente procedura:
1 strutturale non proc bifasica, tutto si svolge davanti all'organo giudicante investito
della causa, si occupa di tutto il processo dalla fase istruttoria, alla dibattimentale a
quella finale.
La sentenza presenta 3 caratteri diversi da quelli che abbiamo precisato sinora,
è ammessa la specificità della condanna, possibile condanna nella stessa
prestazione della controversia; poteva tradursi in condanna pecuniaria
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Aveva efficacia esecutiva la sentenza nell'ambito di questo processo, affidata
ai APPARITORES, esecuzione forzata
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È impugnabile, appellabile perché dinanzi a un funzionario gerarchicamente
superiore, nella cognitio nasce l'appello impugnazione, conseguenza
dell'affermarsi di un apparato gerarchico superiore
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