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informatizzazione del processo: informatica giuridica, informatica giuridica documentale e gestionale
Tipologia: Appunti
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Lezione 28A L’informatizzazione del processo L’informatica giuridica La prima volta che si iniziò a parlare dell’uso dell’elaboratore nel mondo giuridico fu nel 1948 con la pubblicazione dell’opera di Norbert Wiener intitolata “La Cibernetica”. L’accenno che si trovò sui problemi giuridici influenzò probabilmente un articolo pubblicato l’anno successivo da Lee Loevingher in cui per la prima volta si parlava di Giurimetria, cioè dell’uso degli elaboratori nel diritto. Una prima sistemazione teorica della Giurimetria avvenne verso la metà degli anni ’60 con la pubblicazione di un volume collettivo dal titolo “Jurimetrics”. In questo volume un autore, Hans Bang, ne individuò tre tipi di finalità: la prima fu quella di applicare modelli logici a norme giuridiche statuiti secondo criteri tradizionale; la seconda fu quella di applicare l’elaboratore all’attività giuridica; la terza fu quella di giungere alla previsione delle future sentenze del giudice. Con il passare del tempo questa tripartizione perse attualità e la realizzazione delle tre finalità venne abbandonata. In Europa si aggiunsero alla Giurimetria, così come era stata delineata da Loevingher, alcuni studi di tipo teorico che non esistevano all’interno degli Stati Uniti. Successivamente in Italia Losano, riordinando il materiale caotico fino ad allora prodotto, propose di abbandonare l’originaria tripartizione della Giurimetria e di suddividere l’intera materia in diversi settori corrispondenti a quattro modi distinti di accostarsi ai rapporti tra diritto e cibernetica. Tale materia denominata “giuscibernetica” comprendeva i seguenti settori o approcci: il primo è l’approccio della filosofia sociale che considerava il diritto come un sottosistema di quello sociale; il secondo è l’approcci del diritto inteso ed osservato come un settore separato dal resto della società; il terzo è l’approccio tipico della giurimetria così come delineata da Loevinghe, quindi dell’applicazione della logica e di altre tecniche di formalizzazione al diritto al fine di giungere a un concreto uso dell’elaboratore. L’idea portata avanti da Loevingher era l’idea secondo la quale la giurimetria dovesse essere intesa come studio sulla quantificazione del diritto. In particolar modo l’elaboratore era lo strumento utile nei confronti del giurista per delineare la possibilità di quantificare il diritto sulla base di precedenti di natura giurisprudenziale e sulla base di comportamenti assunti dal giudice. L’ultimo è l’approccio riguardante l’uso dell’elaboratore, cioè l’apprendimento delle tecniche necessarie per poterlo utilizzare nel settore giuridico. Gli studi compiuti nei primi settori , muovendosi in un ambio prettamente teorico, costituiranno la c.d. modellistica e tenderanno a costruire modelli formalizzati. Il terzo ed il quarto, muovendosi invece in u ambito pratico, daranno origine all’informatica giuridica. Tra la modellistica e l’informatica giuridica esisteva quindi una connessione: la modellistica forniva una prima proposta di formalizzazione mentre l’informatica offriva le tecniche per utilizzarla praticamente. L’espressione “informatica giuridica” deriva dal termine informatic coniato per la prima volta nel 1962 ed ha raccolto ormai larghi consensi finendo per essere comunemente accettata. Alcuni autori sostengono pero che tale espressione presenta qualche inconveniente in quanto designa un settore specifico, quello giuridico, della scienza e della tecnica dell’informazione che comprende un campo di indagini e di manipolazioni ormai reso vastissimo dallo sviluppo dell’informatica non designando un nuovo modello di procedimento giuridico operativo; cioè quello che si è cercato di definire come diritto artificiale e che consiste in un trattamento tecnicizzato, oggettuale ed automatico dei dati giuridici. In secondo luogo l’espressione informatica giuridica si presta all’uso linguistico non potendo adoperarsi con la consueta flessibilità la forma di tipo aggettivale. Per ovviare agli inconvenienti fu proposto un nuovo termine “Giuritecnica” quale forma contratta di tecnologia giuridica intendendo la produzione di metodologie operative nel campo del diritto risultati dall’applicazione di procedimenti e di strumenti tecnologici. Quest’ultima denominarne per la verità non ha avuto molto seguito nella dottrina dominante. L’informatica giuridica o giuritecnica, ponendo problemi determinati dalla reciproca compenetrazione ed integrazione di due opposte mentalità, quella giuridica e quella tecnologica, obbliga lo studioso e l’operatore del diritto ad un necessario mutamento di mentalità costringendoli a staccarsi dagli schemi del formalismo giuridico a cui erano abituati quando il diritto veniva considerato come un universo scritto sui codici e la cultura giuridica era ritenuta puramente umanistica. Il rapporto esistente fra informatica e diritto è duplice: sotto il primo profilo è il diritto a essere oggetto dell’informatica e questo è il caso dell’informatica giuridica, dell’informatica giuridica documentaria , dell’informatica amministrativa, dell’informatica giudiziaria. Sotto il secondo profilo è l’informatica ad
essere oggetto del diritto. Accanto quindi all’informatica del diritto o informatica giuridica in senso stretto è nato il diritto dell’informatica. Alcuni autori hanno sottolineato che è utile comprendere anche il diritto dell’informatica nell’ambito più vasto e omnicomprensivo dell’informatica giuridica in quanto sia l’una che l’altra interessa in sommo grado il giurista ed entrambe prendono le mosse dallo studio della vera natura del computer e delle sue prestazioni attuali e potenziali. Per altri autori i due campi, sebbene correlati fra loro, vanno tenuti distinti negli interessi scientifici e nella competenza specifica. L’informatica giuridica rappresenta una specificazione metodologica se riferita ai suoi principi costitutivi ed un’applicazione particolare della nuova dimensione acquistata dal settore dell’informazione con l’avvento dei mass media che ha contribuito alla crescita concettuale ed una conferma sperimentale della logica giuridica o logica deontica, cioè la ricerca logica applicata al calcolo razionale delle relazioni fra le norme. Ciò è dovuto al fatto che una ricerca documentaria di testi giuridici richiede la trascrizione del linguaggio giuridico in linguaggio elettronico per cui è necessario ricorrere a tecniche di omogeneizzazione e di standardizzazione linguistica dei collegamenti sintattici. Il passaggio dall’informatica giuridica a diritto dell’informatica avviene nel momento in cui vi è l’emanazione delle prime disposizioni di legge che disciplinano la gestione degli elaboratori elettronici e del relativo software. Un uso corretto e produttivo dell’elaborazione al servizio della conoscenza giuridica richiede infatti la combinazione di norme tecniche e di norme giuridiche per cui diventa necessaria una programmazione giuridica finalizzata all’uso del computer. Ciò avvenne nel 1969 quando il governo dei land della baviera approvò i principi provvisori per la redazione con sistemi automatizzati di disposizioni aventi carattere vincolante per gli uffici amministrativi regionali bavaresi. Si trattò di un’innovazione scientifica in quanto essa segnò il punto di incontro e di conversione reciproca fra l’informatica giuridica e il diritto dell’informatica ponendo per la prima volta in Europa una pietra di confine fra due campi limitrofi. Il diritto dell’informatica rappresenta una nuova forma dell’esperienza giuridica che si propone in un’ottica complementare rispetto all’informatica giuridica. L’ulteriore evoluzione tecnologica degli ultimissimi anni ha accresciuto l’esigenza di affiancare l’informatica giuridica ad un insieme di materie con spiccate valenze applicative. Questa nuova disciplina potrebbe chiamarsi diritto delle tecnologie dell’informazione e comprendere argomenti quali il diritto civile e penale delle telecomunicazioni, il diritto amministrativo delle reti, il diritto dei mezzi di informazione, il diritto d’autore sulle opere multimediali. Secondo una predominante scuola di pensiero l’informatica giuridica si suddivide in tre branche o settori: l’informatica giuridica documentale, l’informatica giuridica di gestione e l’informatica giuridica decisionale.
Lezione 28B L’informatica giuridica documentale L’informatica giuridica documentale ha per oggetto l’automazione dei sistemi di informazione relativi alle fonti di conoscenza giuridica quali la legislazione, la giurisprudenza e la dottrina. Tale automazione è resa possibile attraverso l’applicazione di determinate tecniche informatiche come le parole chiave, i riassunti o abstract, i tesaurus ai testi giuridici. La valutazione dell’efficacia delle tecniche si fonda su quattro elementi: l’efficienza intesa come percentuale delle informazioni pertinenti ritrovate rispetto a quelle effettivamente memorizzate; l’utilizzabilità cioè il rapporto tra l’uso effettivo delle informazioni ritrovate e il massimo uso possibile del sistema informativo stesso; l’accessibilità cioè il grado di difficoltà che l’utente incontra nel porre quesiti al sistema informativo; la velocità operativa cioè il tempo che intercorre tra il momento in cui l’utente pone la domanda e il momento in cui l’utente riceve la risposta. La prima tecnica informatica è quella delle parole chiave che permette di ottenere tramite l’elaboratore indicazioni sull’esistenza di un documento agevolando l’individuazione di dati relativi ad uno scritto su una determinata materia. La seconda tecnica del riassunto o abstract richiede un grande lavoro preliminare in quanto ogni articolo deve essere riassunto da esperti e dotato di parole chiave. I riassunti memorizzati possono venire però stampati periodicamente riunendo in un’unica pubblicazione periodica tutti gli scritti riguardanti una certa materia. La terza tecnica informatica che viene applicata ai testi giuridici è il tesaurus. Quando si usano le parole chiave si genera automaticamente un tesaurus e cioè un elenco alfabetico di parole chiave utilizzate nei vari documenti e memorizzate in una determinata banca dati. Il tesaurus può essere positivo quando contiene tutte
procedimenti rende così più celeri determinate attività che possono essere svolte all’interno di studi legali o attività di natura commerciale facilitando pertanto l’attività del soggetto e velocizzando tutte le operazioni che esso è in grado di compiere.
Lezione 28C L’informatica giuridica decisionale L’informatica giuridica decisionale si fonda elusivamente sull’applicazione al diritto dei principi dell’intelligenza artificiale ed in particolare dei sistemi esperti fornendo soluzione ai problemi e non una semplice analisi. Un settore particolarmente interessante dell’informatica giuridica decisionale è quello dell’informatica giudiziaria che affida al computer a soluzione di questioni giuridiche vere e proprie che confluiscono nella decisione della causa per effetto dell’inserimento nella memoria elettronica degli estremi in cui esse si sostanziano tradotti nel linguaggio formale e logico della macchina. L’applicazione della norma a casi concreti in via automatica evoca la figura del giudice meccanico la quale suscita diffidenze e perplessità stante che un siffatto giudice sarebbe privo di intelligenza e di umanità. Tuttavia un atteggiamento di rifiuto del ricorso all’elaboratore in funzione sostitutiva del giudice è un errore perché non tiene conto che l’applicazione del diritto presenta una gradualità di forme che vanno da quelle in cui prevalgono gli elementi ripetitivi e costanti a quelle che richiedono valutazioni di carattere squisitamente discrezionale. Nelle fattispecie in cui vi è la costante presenza di certe premesse ben definite nelle quali si possono trarre in via consequenziale conclusioni anch’esse costanti l’intervento dell’elaboratore è senz’altro da favorire e ciò per sollevare il giudice da un lavoro ripetitivo che gli impedisce di dedicarsi con maggiore impegno ai casi più complessi. Non emerge ad es. alcun serio problema nell’applicazione automatica di regole per il calcolo dei salari, imposte, pensioni. In questi casi l’elaborazione informatica avviene solo quando tutti i problemi di qualificazione giuridica siano stati risolti o comunque quando sia possibile distinguere con chiarezza il problema della verifica di condizioni giuridiche potenzialmente controverse e il problema di determinare le indubbie conseguenze giuridiche in tali condizioni. In molti casi può essere ragionevole delegare la qualificazione dei fatti al caso. Il programma fa uso dei medesimi predicati che compaiono nel testo giuridico originale senza specificarne il significato mediante regole ulteriori e chiede all’utente se tali predicanti risultino soddisfatti nel caso concreto. Anche un sistema che si basi sulla formalizzazione superficiale della normativa giuridica può essere utile qualora si debbano applicare combinazioni complesse di regole univoche. Comunque si può seriamente ipotizzare che non ci si fermerà a questi primi traguardi: difatti sono già in corso studi ed esperimenti volti ad individuare quali sono i passaggi del ragionamento del giudice riconducibili a proposizioni di logica formale. Un altro settore dell’intelligenza artificiale che sta conoscendo grossi sviluppi è quello della ricerca giuridica su internet. L’avvento di internet ha sconvolto le tradizionali metodologie di trattamento documentario. Con la rete è cambiato il concetto di sistema informativo passato da una dimensione locale ad una globale. Con la rete la tecnologia dell’informazione si trova a fronteggiare problemi diversi. Il punto cruciale non è più la raccolta e organizzazione delle fonti quanto l’accesso mirato a quelle rilevanti: spesso l0informazione a disposizione è troppa, confusa, non attendibile. In tale contesto il contributo dell’intelligenza artificiale si colloca nella c.d. estrazione di conoscenza che è una tecnica che consente di filtrare, navigando nella rete, sole le informazioni pertinenti ad un dato settore di interesse e di passers del linguaggio naturale. Con i primi vengono descritti gli elementi della materia di interesse mediante tutte le possibili espressioni e forme linguistiche segnalando anche quali caratteristiche ci si aspettano dai dati che si cercano. Con il secondo strumento si filtrano le stringa di parola in modo da rintracciare all’interno le c.d. parole scelta.
Data Mining Una tecnica più raffinata di intelligenza artificiale da applicare in tale settore è il Data Mining. Letteralmente mining è l’attività del minatore cioè lo scavo, l’estrazione di materiali preziosi da materiali di scarto. Nel data mining il materiale prezioso da rintracciare è la conoscenza cioè informazioni nuove e originali su determinati fenomeni estratte da grandi quantità di dati. La conoscenza scoperta con il data mining è qualcosa di più del risultato di analisi statistiche in quanto dovrebbe evidenziare non solo la frequenza di
certi fenomeni ma i modi in cui vengono a concatenarsi circostanze o fattori. Data una grande quantità di dati si tratta di individuare combinazioni di dati o attribuzioni di valori che si ripetono con continuità per stabilire dipendenze o connessioni. In informatica il KDD (knowledge discovery in databases) viene utilizzato per acquisizione semi automatica di conoscenza da grandi masse di dati esistenti. La metodologia del data mining in campo giuridico ad es. può essere applicata per individuare indirizzi giurisprudenziali su temi specifici. Gli indirizzi giurisprudenziali indicano la tendenza ad uniformare le decisioni di un settore ad una certa linea in modo che non è così forte e vincolante nel nostro sistema come è lo stare decisis del diritto comune ma che sta diventando sempre più rilevante. Spetta ala teoria giuridica esplicitare e dare sistematicità a tali informazioni giurisprudenziali speso collegandole a teorie giuridiche consolidate. Il data mining consente di monitorare il mantenimento o l’evoluzione di tali indirizzi e di conseguenza delle teorie giuridiche sottostanti. La più tipica applicazione di questo settore riguarda l’interpretazione giurisprudenziale di concetti giuridici validi quali la negligenza, lo stato di necessità, la legittima difesa o dipendenti dall’evoluzione storico-sociale come il comune senso del pudore, l’ordine pubblico, la tutela della privacy. Secondo elemento è quello di verificare l’aderenza di provvedimenti a linee guida. Si tratta di verificare se nella emissione di decisioni si è seguiti caratteri espressi altrove. In questo caso i criteri guida non sono sviluppati all’interno del processo decisionale ma definiti all’esterno poiché una delle caratteristiche principali del data mining è quella di esplicitare relazioni intercorrenti fra i vari fattori presi in considerazione nel formarsi della decisione. Si tratta quindi di verificare se tale concatenazione di fattori è coerente con le direttive previste dalle linee guida. A fronte delle prospettive appena descritte dell’intelligenza artificiale nel campo del diritto esistono tre ragioni che limitano un pieno sviluppo di sistemi di natura informatico-giuridica intelligenti. Questi sono innanzitutto la non facile identificazione dell’esperto giuridico che resta ancora uno sconosciuto nel linguaggio informatico. La seconda ragione consiste nella necessità limitata di un’automazione dello stato di fatto. Secondo la dottrina dominante oggi è possibile realizzare l’automazione del nucleo del diritto ed in particolare il passaggio da un’elaborazione di dati quantitativa ad un’elaborazione di dati qualitativa. L’informatica può andare al di là della semplice gestione dei dati, può passare a compiti impegnativi come l’applicazione del diritto a casi concreti che fino ad oggi sono stati affrontati solo con strumenti offerti dal linguaggio comune. Infine la terza ragione attiene alle difficoltà dì una prospettazione di una situazione ideale. La tradizione filosofica del realismo dei concetti, ancora viva nei paesi dell’Europa continentale, anche nella cultura giuridica non favorisce la manipolazione spregiudicata di modelli linguistici richiesta dall’informatica. Il conservatorismo e la pura del rischio particolarmente forti fra i giuristi ostacolano la ricerca di soluzioni nuove.
L’informatica giudiziaria L’informatica giudiziari si definisce come lo studio dell’uso del computer nello svolgimento del lavoro giudiziario ad ogni livello per migliorarne l’efficienza e l’efficacia. Mentre l’informatica giuridica ha per oggetto le leggi, la giurisdizione e la dottrina ed è caratterizzata dalla pubblicità nella diffusione, l’informatica giudiziaria ha per oggetto il lavoro negli uffici giudiziari si caratterizza per la riservatezza. L’informatica giudiziaria si distingue in quattro branche:la prima è quella documentaria rappresentata dalle banche dati, strumento indispensabile per l’operatore giuridico. Si tratta di un’informatica distribuita che dovrà però necessariamente confluire in un centro elettronico centrale. Il secondo è quello amministrativo che ha come scopo amministrare il personale e dei servizi di supporto amministrativo degli uffici giudiziari. L’automazione dei servizi giudiziari presenta problemi in parte analoghi a quelli degli altri uffici come la gestione del personale e dei mezzi, l’automazione dell’attività ausiliare e strumentale. Il terzo elemento è quello decisionale che affida al computer la soluzione di questioni giuridiche che confluiscono nella decisione della causa per effetto dell’inserimento nella memoria elettronica dei estremi n cui essi si sostanziano tradotti nel linguaggio formale e logico della macchina. L’ultimo è quello gestionale che investe i procedimenti che si svolgono con l’intervento del giudice e delle parti. Il processo viene gestito con l’ausilio dell’elaboratore nel quale vengono memorizzati, sotto forma di dati codificabili, tutti gli atti del processo che corrispondono ad attività strutturate ovvero ad oggi il processo civile telematico. Il processo e in generale le procedure che prevedono l’intervento del giudice e delle parti risolvendosi in una sequenza di