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Diritti Reali e Obbligazioni Reali: Un'Introduzione al Diritto Immobiliare - Prof. Cesaro, Sintesi del corso di Diritto Privato

Questo documento contiene tutta la seconda parte del libro di diritto privato Andrea Torrente, dai diritti reali in poi.

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

In vendita dal 25/08/2021

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DIRITTI REALI
I Diritti reali sono il diritti su cosa materiali, essi hanno il carattere dell’:
Immediatezza: ossia la possibilità per il titolare di esercitare il
potere sulla cosa.
Dell’assolutezza: ovvero il dovere di tutti i consociati di astenersi
dall’interferire nel diritto del titolare e il bene
E il carattere dell’inerenza: ciò che rende il diritto opponibile a terzi
E’ un diritto tipico, non è ammesso il diritto reale atipico.
Si dividono in diritti reali di godimento come usufrutto, efituetesi, uso,
abitazione e diritti reali di garanzia come pegno, ipoteca.
Collegate a situazione di diritto reale sono le obbligazioni reali che si
caratterizzano per il fatto che la persona dell’obbligato viene individuata
in base alla titolarità di un diritto reale su un determinato bene.
LA PROPIETA’ Nella concezione liberal ottocentesca, la proprietà è un
diritto inviolabile, oggi nella nostra carta costituzionale essa è
contemplata nel titolo relativo ai rapporti economici. Essa dona il diritto
di godere sul bene, cioè il diritto di trarre utilità dal bene, anche
distruggerlo volendo. E il diritto di disporre del bene ovvero alienare il
bene a chi si preferisce. Fatta eccezione per i beni culturali. Dove lo stato
ha un diritto di prelazione e non è possibile distruggere il bene.
ESPROPRIAZIONE E INDENNIZZO L’ art. 42 ci dice che la proprietà
privata può essere espropiata per motivi di interesse generale e si parla di
espropiazione translativa. Si parla di espropiazione larvativa quando
vengono poste delle limitazioni alla proprietà che impediscono il suo
normale e corretto utilizzo. Viene corrisposto un indennizzo che
compensi il privato del sacrifico che subisce nell’interesse della
collettività. Non deve corrispondere necessariamente ad un risarcimento
integrale del pregiudizio sofferto ma nemmeno ad somme irrisorie o
puramente simboliche.
LA PROPRIETà DEI BENI CULTURALI
L’art. 839 disciplina la proprietà dei beni culturali. Il privato che possiede
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DIRITTI REALI

I Diritti reali sono il diritti su cosa materiali, essi hanno il carattere dell’:  Immediatezza : ossia la possibilità per il titolare di esercitare il potere sulla cosa.  Dell’assolutezza : ovvero il dovere di tutti i consociati di astenersi dall’interferire nel diritto del titolare e il bene  E il carattere dell’ inerenza : ciò che rende il diritto opponibile a terzi E’ un diritto tipico, non è ammesso il diritto reale atipico. Si dividono in diritti reali di godimento come usufrutto, efituetesi, uso, abitazione e diritti reali di garanzia come pegno, ipoteca. Collegate a situazione di diritto reale sono le obbligazioni reali che si caratterizzano per il fatto che la persona dell’obbligato viene individuata in base alla titolarità di un diritto reale su un determinato bene. LA PROPIETA’ Nella concezione liberal ottocentesca, la proprietà è un diritto inviolabile, oggi nella nostra carta costituzionale essa è contemplata nel titolo relativo ai rapporti economici. Essa dona il diritto di godere sul bene, cioè il diritto di trarre utilità dal bene, anche distruggerlo volendo. E il diritto di disporre del bene ovvero alienare il bene a chi si preferisce. Fatta eccezione per i beni culturali. Dove lo stato ha un diritto di prelazione e non è possibile distruggere il bene.

ESPROPRIAZIONE E INDENNIZZO L’ art. 42 ci dice che la proprietà

privata può essere espropiata per motivi di interesse generale e si parla di espropiazione translativa. Si parla di espropiazione larvativa quando vengono poste delle limitazioni alla proprietà che impediscono il suo normale e corretto utilizzo. Viene corrisposto un indennizzo che compensi il privato del sacrifico che subisce nell’interesse della collettività. Non deve corrispondere necessariamente ad un risarcimento integrale del pregiudizio sofferto ma nemmeno ad somme irrisorie o puramente simboliche. LA PROPRIETà DEI BENI CULTURALI L’art. 839 disciplina la proprietà dei beni culturali. Il privato che possiede

un bene culturale non potrà godere e disporre a pieno del bene. Dunque non potrà distruggere il bene o alienarlo a chiunque, infatti lo stato è il primo acquirente qualora il privato volesse alienare il bene, seguito poi dalla regione e dal comune. LA PROPIETà EDILIZIA Al proprietario di un’area compete il diritto di costruire cioè lo ius aedificandi. I lavori possono iniziare previo rilascio di un permesso, per non incombere dell’abusivismo edilizio. Occorre segnalare l’inizio dei lavori ma non necessariamente la fine di essi. Non occorre comunicare l’inizio dei lavori di orinaria manutenzione. Per evitare l’abusivismo edilizio oltre che a delle sanzioni pecuniarie, ci si avvale di discipline penali e anche di tipo privatistico come la nullità dei permessi rilasciati da aziende erogatrici di servizi. LA PROPIETà FONDIARIA La proprietà fondiaria si estende sia in via orizzontale, considerando il perimetro che in linea verticale considerando l’area e il sottosuolo. I RAPPORTI DI VICINATO Le singole proprietà sono destinate, per loro natura, a convivere vicine. Godendo a pieno del proprio fondo inevitabilmente darebbe luogo a conflitti tra vicini. Al fine di contrastare gli interessi opposti dei fondi contigui sono stati disciplinati i rapporti di vicinato. Il codice pone delle regole come: GLI ATTI EMULATIVI, IMMISIONI, DISTANZE, MURI, LUCI VEDUTE, ACQUE Gli atti emulativi: Sono preclusi, sono atti che non hanno altro scopo che quello di ledere gli altri. Sono vietati sia in senso oggettivo come porre in essere comportamenti che non recano nessuna utilità a chi li pone in essere ed in senso soggettivo ossia l’intenzione di ledere l’altra parte. Si ritiene che non rientrino negli atti emulativi comportamenti omissivi del proprietario anche quando hanno solo il fine di ledere alla controparte.

LE IMMISSIONI Un soggetto può opporsi se sul suo fondo è utilizzando

per le attività di terzi e ricadono sul proprio fondo immissioni materiali. Più complessa è la disciplina per le immissioni immateriali infatti, se le immissioni rimangono al di sotto della soglia della normale tollerabilità chi le subisce deve sopportarle. Se le immissioni superano la soglia di normale tollerabilità, ma sono giustificate da esigenze dell’impresa, chi le

acquisto della proprietà a titolo derivato sono la successione a causa di morte, l’espropriazione per pubblica utilità, il contratto. A titolo originario mediante l’occupazione art. 923; l’invenzione art 927; l’accessione art 934; l’usucapione art 1158; il possesso in buona fede di beni mobili art

L’OCCUPAZIONE consiste nella presa di possesso di cose mobili che non

sono in proprietà di alcuno. Non sono suscettibili di occupazione i beni immobili.

L’INVENZIONE che consiste nel prendere beni mobili smarrititi che

devono essere restituite al proprietario, qualora non si conoscesse l’identità del proprietario, il bene andrà consegnato al sindaco se entro un anno il proprietario non andasse a ritirare il bene il ritrovatore ne diventerebbe proprietario, se il proprietario andasse a riprendersi il bene dovrà corrispondere al ritrovatore un premio proporzionale al valore della cosa smarrita. Una particolare forma di invenzione è il tesoro, per tesoro intendiamo beni mobili di pregio nascosti o sotterrati. Il ritrovatore ne diventa immediatamente proprietario, se il bene viene ritrovato sul fondo altrui, il bene spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. Se il tesoro è un bene culturale, il bene apparterrà allo stato, al ritrovatore compete un premio.

L’ACCESSIONE ART. 934 consiste nell’incorporazione di un bene in un

altro bene. Vi è l’accessione di mobile ad immobile, l’accessione di mobile a mobile e l’accessione di mobile a mobile. L’ACCESSIONE DI MOBILE A IMMOBILE il proprietario dell’immobile diviene proprietario anche del bene immobile in quanto il suolo è considerato come “cosa principale” anche quando il bene mobile ha un valore di mercato maggiore. Questo principio subisce una nel caso di accessione invertita che opera quando il proprietario finitimo sconfina sul fondo altrui ed in questo modo l’edificio viene ad insistere a cavallo tra due fondi. Se il proprietario del fondo occupato non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui la costruzione sul suo fondo ha avuto inizio, il proprietario sconfinante può chiedere che il giudice gli trasferisca la proprietà del suolo a fronte del pagamento cui somma sarà pari al doppio

del valore della superfice occupata.

L’ACCESSIONE DI IMMOBILE AD IMMOBILE trova configurazione

nella figura dell’alluvione che consiste nell’accrescimento dei fondi rivieraschi di fiumi e torrenti che per l’azione dell’acqua hanno aumentato il fondo vicino. Questi terreni apparterranno al proprietario del fondo alluvionato. Oppure mediante la figura dell’avvulsione la quale consiste nell’unione al fondo incrementato che è peraltro tenuto a corrispondere al proprietario un’indennità nei limiti del maggior valore recato al suo

fondo. L’ACCESSIONE DI MOBILE A MOBILE da luogo alla figura

dell’unione che consiste nell’unione di due beni mobili che appartengono a due soggetti differenti senza dar luogo ad una cosa nuova e la proprietà diviene comune. Se un bene però vale più dell’altro o viene considerata principale il suo proprietario acquista la proprietà del tutto. Possiamo parlare anche di specificazione che consiste nella creazione di una cosa del tutto nuova con beni i quali appartengono a proprietari differenti. Si ha la trasformazione mediante l’opera umana dunque diventa proprietario del bene il trasformatore che viene chiamato specificatore.

AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ A difesa della proprietà vi sono

le AZIONI PETITORIE le quali hanno natura reale e sono: l’azione di

rivendicazione art. 948; l’azione di mero accertamento della proprietà; l’azione negatoria art 949; l’azione di regolamento di confini art 950; l’azione di apposizione di termini art. 951; l’azione di rivendicazione art.948.

L’AZIONE DI RIVENDICAZIONE è concessa a chi si afferma proprietario

di un bene ma non è nel suo possesso. Dunque il legittimato attivo ha l’onere di dimostrare il suo diritto di proprietà se l’acquisto è avvenuto a titolo originario. Più complessa è la dimostrazione del titolo di proprietà quando l’acquisto è a titolo derivato infatti dovrà dimostrare anche il titolo di acquisto dei precedenti proprietari fino ad arrivare a quello che ha acquistato la proprietà a titolo originario. E’ un lavoro molto complesso dunque possiamo semplificare questo lavoro rispetto ai beni mobili non registrati sarà sufficiente che l’attore provi di aver acquistato in buona fede il bene anche a non domino. Rispetto ai beni immobili e

Sappiamo dal principio dell’accessione che tutto ciò che viene incorporato in un altro bene appartiene al proprietario del suolo. Questo principio subisce una deroga quando parliamo del diritto di superfice art 952. La superfice consiste nel diritto di costruire al di sopra del suolo altrui e il superficiario acquista la proprietà del bene una volta che l’opera è completata. Quando il bene è già esistente un soggetto ne diviene titolare mentre la proprietà del suolo rimane al concedente. Se la costruzione non esiste non si ha un diritto reale su cosa altrui ma solo un permesso di costruzione il quale si estingue se trascorrono 20 anni senza costruire. Il perimento della costruzione non fa estinguere il diritto di superfice.

L’ENFITEUSI attribuisce alla persona a cui favore è costituita lo stesso

potere di godimento che spetta al proprietario con l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare un canone periodico. A differenza dell’usufrutto, l’enfiteuta può anche mutare la destinazione del fondo ad esso spetta il dominio utile al nudo proprietario compete il dominio diretto. L’enfiteusi può essere perpetua o a tempo e si acquista per contratto, testamento o usucapione. La legge attribuisce all’enfiteuta il potere di affrancazione cioè la proprietà piena del fondo mediante un pagamento mentre al concedente il potere di devoluzione per effetto del quale in caso di inadempimento libera il fondo dal diritto enfiteutico.

L’USUFRUTTO consiste nel diritto di godere della cosa altrui senza

modificare la destinazione economica. Quando è costituito in favore di una persona fisica, il diritto di usufrutto se non è stabilito un termine, varrà per l’intera vita dell’usufruttuario. Se costituita in favore di una persona giuridica il diritto di usufrutto non può avere durata superiore a trent’anni. Oggetto di usufrutto sono i beni mobili o immobili ad esclusione dei beni consumabili cioè quei beni che cedono la loro utilità in un solo utilizzo. Il quel caso di parla di quasi usufrutto. Possono essere oggetto di usufrutto anche beni deteriorabili come i vestiti a patto che si rispetti la destinazione economica. L’usufrutto di acquista per legge, per la volontà dell’uomo dunque mediante un contratto, per usucapione, per il provvedimento di un giudice. All’usufrutario compete il potere di godere del bene, l’acquisto dei frutti naturali e civili, i frutti naturali. La

proprietà dei frutti naturali si acquistano con la separazione mentre i frutti civili si acquistano giorno per giorno fino al termine dell’usufrutto. L’usufruttuario ha anche il potere di disporre del suo diritto di usufrutto e il potere di alienare l’oggetto. L’usufruttario inoltre deve restituire la cosa al termine del suo diritto dunque dovrà operare con diligenza, non modificare la destinazione economica e redigere l’inventario. Le spese ordinarie competono all’usufruttuario mentre quelle straordinarie al nudo proprietario. Il diritto si estingue per scadenza del termine o prescrizione estintiva ventennale, per perimento totale della cosa, per consolidazione oppure per abuso dell’usufruttuario. USO E ABITAZIONE sono limitazioni dell’usufrutto stesso. L’uso consiste nel diritto di servirsi di un bene limitatamente ai bisogni porpri e della propria famiglia art. 1021. L’abitazione consiste nel diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia 1022. LA SERVITU’ prediale consiste nel peso imposto sopra ad un fondo per l’utilità di un altro fondo dunque c’è un rapporto fra fondo servente e fondo dominande. Sono ammesse sia le servitù tipiche che quelle atipiche. Possono anche essere reciproche nel senso che i due fondi sono entrambi contemporaneamente sia fondi serventi che fondi dominanti. La servitù può imporre sia un dovere di facere quindi di compiere un azione oppure un dovere di non facere ovvero avere un comportamento omissivo. E’ necessario che i fondi si trovino in situazioni topografiche idonee e che i fondi appartengano a due soggetti differenti. Si costituisce per legge, per la volontà dell’uomo, per usucapione e per destinazione del padre di famiglia. In alcuni casi è la legge che istituisce la servitù. Il proprietario del fondo sul quale viene imposta una servitù ha diritto ad un indennizzo. La legge attribuisce ad un soggetto il diritto di poter costituire una servitù ma la costituzione vera e propria avverrà mediante un contrato e che ci si rivolga ad un giudice che con una sentenza farà nascere la servitù. Il venir meno dei presupposti che avevano giustifcato la costituzione della servitù coattiva sarà causa di estinzione. Esempi di servitù coattive sono l’acquedotto coeattivo, l’elettrodo coattivo, il passaggio coattivo cioè l’accesso di un fondo alla via pubblica. Il diritto di

l’impossibilità causata da eventi non fanno estinguere la servitù in questo caso si ha la quiescenza della servitù. A Tutela della servitù vi è l’azione confessoria in forza della quale chi si afferma titolare di una servitù chiede una pronuncia giudiziale di accertamento del suo diritto e una condanna alla cessazione ed alla rimessione delle cose in pristino oltre che al risarcimento del danno. Il leggittimato attivo è chi si afferma titolare della servitù, il passivo è chi ha un rapporto attuale con il fondo e contesta l’esercizio della servitù. L’onere probatorio spetta all’attore il quale deve fornire la prova dell’esistenza della sevitù.

IL POSSESSO

Avere il diritto di godere e disporre di un determinato bene non coincide con il fatto di godere e disporre realmente del bene. Dunque una cosa è avere il diritto su un bene e un'altra cosa e avere il possesso di un bene. Occorre distinguere lo ius possessionis che coincide con il possessore e lo ius possendi ovvero il titolare del diritto. Oggetto del possesso sono i beni materiali allo stato solido liquido e gassoso. Non è possibile essere nel possesso di beni demaniali e beni del patrimonio indisponibile dello stato. Il legislatore distingue vari tipi di possesso. Ricordiamo il possesso pieno dove vi sono due elementi cotitutivi uno oggettivo e l’altro soggettivo. Quello oggettivo consiste nel cropus ovvero avere il possesso della cosa mentre quello soggettivo fa riferimento allo stato psicologico del possessore, nel possesso pieno il possessore si comporta come proprietario. Con la detenzione abbiamo sempre due elementi costitutivi uno oggettivo e l’altro soggettivo. Dunque il detentore si trova nel possesso della cosa ma non si comporta come proprietario in quanto riconosce i suoi limiti e il diritto altrui. Vi è poi il possesso mediato dove abbiamo solo l’elemento soggettivo cioè l’animus possendi mentre al detentore compete il corpus. Possesso e detenzione sono accumunati dall’elemento oggettivo e si distinguono per quello soggettivo però lo stato psicologico del soggetto può mutare affinchè ciò comporti effetti giuridici è necessario che lo stato psicologico sia manifestato anche

all’esterno. Dunque un detentore può comunicare al possessore che in futuro non vuole essere più detentore dunque avere il bene in nome del possessore ma comportarsi da tale dunque usare il bene in nome proprio. IL POSSESSO PUÒ ESSERE LEGITTIMO quando la situazione di fatto coincide con quella di diritto. Illegittimo in buonafede quando la situazione di fatto non coincide con quella di diritto ma il possessore non sa di star ledendo il diritto altrui. Può essere un possesso illegittimo in malafede quando il possessore sa di star ledendo il diritto altrui può essere anche un possesso illegittimo vizioso cioè oltre alla malafede il bene è stato preso con violenza. La detenzione invece si distingue in detenzione qualificata che si ha quando il detentore ha acquisito il bene nel proprio interesse e non qualificata quando il detentore ha acquisito il bene per ragioni di ospitalità. IL POSSESSO DI DIRITTI REALI MINORI Vi possono essere anche situazioni di fatto che corrispondono all’esercizio di diritti reali minori. Il codice limita la figura del possesso alle situazione di fatto corrispondenti all’esercizio di diritti reali minori. Sul medesimo bene possono gravare più diritti reali minori e possono coesistere più possessi di diverso tipo. Chi ha il possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale minore può modificare il titolo del proprio possesso solo attraverso l’opposizione fatta dal possessore a titolo di diritto reale minore nei confronti del possessore a titolo di proprietà e che la causa provenga da un terzo. L’acquisto del possesso può avvenire a titolo originario, con l’apprensione della cosa contro o senza la volontà del precedente possessore o in modo derivato con la consegna materiale o simbolica del bene. Occorre delineare due figure di traditio ficta dove ciò che muta è solo è solo animus. La traditio brevi manu che si ha quando il detentore acquista il possesso del bene (es quando il proprietario vende la casa all’inquilino) e il costituto possessorio che si ha quando il possessore perde il possesso ma acquista la detenzione del bene (es chi acquista un bene ma lo concede in locazione). Il possesso si perde quando viene

precedenti proprietari abbiano acquistato il bene dal legittimo titolare dello stesso. Per i beni immobili e quelli mobili registrabili questo lavoro è semplificato visto che sono soggetti alla trascrizione (istituto che rende gli atti riconoscibili e dunque opponibili a terzi). Per i beni mobili non registrabili il legislatore ha dettato la regola del possesso a vale titolo in forza della quale chi acquista il bene a non domino ne diventa proprietario se: l’acquisto riguarda beni mobili non registrabili, se l’acquirente possa vantare un titolo di acquisto, se la situazione di fatto coincide con quella di diritto e che vi sia la buona fede dell’acquirente. La buona fede è necessaria solo al momento dell’acquisto e non per la durata integrale del possesso del bene. Può darsi che lo stesso bene venga alienato a più persone diverse in questo caso vale l’alienazione avvenuta per prima ma se il secondo acquirente, ella seconda alienazione avesse acquistato il bene in buona fede il bene andrà al secondo acquirente mentre al primo spetterà il risarcimento del danno. Questi principi non si applicano per i beni mobili registrabili e per le universitalità di mobili. Per quanto riguarda le universitalità di mobili il legislatore sollecita l’attenzione di chi voglia acquistare u complesso di beni e che possa vantare concretamente un titolo di acquisto. Per i beni mobili registrabili va tutelato chi provvede per primo alla trascrizione del suo titolo. L’acquisto della proprietà in forza del possesso: USUCAPIONE L’usucapione è l’acquisto del diritto nel possesso prolungato del tempo che in linea generale è di 20 anni. La ratio va ricercata nell’opportunità di favorire chi rende fruttuoso e produttivo il bene. Non va confuso con la prescrizione estintiva in cu il tempo da luogo all’estinzione del diritto mentre con l’usucapione il tempo da vita ad un diritto. Perché si verifichi l’usucapione è necessario il possesso in buona fede o in mala fede, la continuità del possesso , la non interruzione del possesso che si ha quando non intervenga un interruzione naturale, ne civile, per esempio quando viene posta una domanda giudiziale volta a privarlo del bene.; il decorso di un certo lasso di tempo che in linea generale è di ventanti ma vi sono anche casi di usucapione abbreviata es: è di 10 anni per i beni

immobili e di tre per i beni mobili registrati e che fosse in buona fede. E’ di 15 anni per i fondi rustici, è di 10 anni per l’universitalità di mobili e beni mobili non registrabili.

LA TUTELA DELLE SITUAZIONI POSSESSORIE: Contro l’altrui

condotta volta a privarmi del mio possesso posso oppormi in via di autodifesa finchè l’altrui azione è illecita Se invece l’azione si è esaurita al possessore non resta che rivolgersi al Giudice attraverso azioni a tutela del possesso le quali si dicono possessorie che non vanno confuse con le petitorie le quali possono essere fatte valere solo dal titolare del diritto. Le azioni possessore assicurano una tutela a carattere provvisorio successivamente si può esperire un giudizio petitorio. Il convenuto in giudizio possessorio non può porre un giudizio petitorio finchè il primo non si sia risolto questo per il divieto del cumulo del giudizio petitorio con quello possessorio. La regola di questo divieto viene derogato nell’ipotesi in cui vi sia il rischio di un pregiudizio irreparabile. La lesione a situazione possessorie obbliga il suo autore al risarcimento danni nei confronti del possessore o del detentore. L’AZIONE DI REINTEGRAZIONE (O SPOGLIO) L’azione di reintegrazione è volta come tutela a chi è stato vittima di uno spoglio violento o clandestino definito dall’art. 1168. Per spoglio si intende qualsiasi azione che si risolva nella duratura privazione del possesso. Lo spoglio può essere totale o parziale. Si dice che sia violento o clandestino quando è posto in essere contro la volontà del possessore o detentore_. L’azione di reintegrazione è esperibile solo quando lo spoglio risulti accompagnato dal animus spoliandi_. Il leggittimato attivo è colui a cui spetta l’azione di reintegrazione quello passivo è colui che è stato autore dello spoglio e anche chi si trova nel possesso del bene nel caso in cui l’autore dello spoglio abbia trasferito il bene a terzi. Quest’azione è soggetta ad un termine di decadenza di un anno che decorre dal sofferto spoglio. L’AZIONE DI MANUTENZIONE è volta a reintegrare nel possesso del bene chi è stato vittima di uno spoglio non violento né clandestino. O per far

LE OBBLIGAZIONI NATURALI (IMPERFETTE)

Si fondano su obbligazioni di tipo morale e sociale in questo caso non si crea un vincolo giuridico. Sono inderogabili ovvero una volta eseguita la prestazione non è possibile richiedere al giudice la ripetizione delle prestazioni. Ciò presuppone però la spontaneità dell’esecuzione, la capacità del soggetto che esegue la prestazione. Ipotesi legalmente tipizzate: debito di gioco art. 1933, debito prescritto, disposizione fiduciaria art 627. Si ritiene che costituiscano adempimento delle obbligazioni naturale le prestazioni gratuite (diverse dalle donazioni) effettuate a favore del convivente more uxorio. Non costituiscono adempimento di obb. Naturali le attribuzioni effettuare per riconoscenza es: corrispondere una somma di denaro per esempio al mio notaio. LE OBBLIGAZIONI PLURISOGGETTIVE: Un obbligazione può comprende più debitori o più creditori in questo caso parliamo di obbligazioni plurisoggettive. Si parla di obbligazione solidale passiva quando più debitori devono per intero la cifra della prestazione in favore dell’unico creditore. Si parla di obbligazione solidale attiva quando più creditori possono esigere nei confronti dell’unico debitore l’intera prestazione. Poi vi sono anche le obbligazioni parziarie dove più debitori devono eseguire una parte dell’unitaria prestazione in base alla loro quota. Per il lato attivo accade lo stesso, nel senso che i creditori hanno diritto solo ad una parte dell’intera prestazione in base alla loro quota. In un’obbligazione solidale passiva, dove vi sono più debitori, il creditore potrà esigere l’intera prestazione da un unico debitore, quest’ultimo non potrà esimersi dall’adempimento integrale e l’adempimento estinguerà l’obbligazione. usufruire dell’azione di regresso nei confronti dei consociati e farsi restituire le loro quote. DIVISIBILITÀ ED INDIVISIBILITÀ

In linea generale il debitore è tenuto ad eseguire per interno la prestazione dovuta. Le obbligazioni possono però distinguersi in obbligazioni divisibili dove è permesso eseguire parzialmente, poco per volta la prestazione mentre vi sono le obbligazioni indivisibili dove la prestazione o per decisione del creditore o per la natura della stessa l’adempimento parziario non è ammesso. La prestazione cui è tenuto il debitore deve essere suscettibile a valutazione economica, deve rispondere ad un interesse del creditore, possono essere di facere ovvero eseguire una determinata azione, possono consistere in u dovere di non facere, ovvero avere un comportamento omissivo. Vi sono le obbligazioni di mezzo dove il debitore è tenuto a svolgere una determinata attività, le obbligazioni di risultato dove deve essere conseguito un determinato risultato, possono essere fungibili quando il creditore non ha interesse nell’identità del debitore, dunque nell’identità di chi consegue la prestazione, possono essere infungibili e sono tali quando il creditore ha interesse che quella determinata prestazione sia eseguita dal suo debitore. Inoltre deve essere possibile lecita e determinata o determinabile. L ’OGGETTO della prestazione è la prestazione in sé, nelle obbligazioni di dare può consistere anche nel bene che deve essere consegnato. Le obbligazioni di dare si distinguono in obbligazioni di generiche quando il debitore è tenuto a consegnare beni determinati solo nel genere, poi vi sono le obbligazioni specifiche e sono quelle dove il debitore è tenuto a dare una cosa determinata. LE OBBLIGAZIONI SI DIVIDONO IN OBBLIGAZIONI SEMPLICI, ALTERNATIVE E FACOLTATIVE. Sono semplici quelle in cui deve essere eseguita solo una prestazione. Sono alternative quelle dove vi sono due prestazioni e il debitore può scegliere una da eseguire per estinguere l’obbligazione. Vi sono poi le obbligazioni alternative dove è indicata una sola prestazione ma il debitore può eseguire anche una diversa e sarà comunque liberato dall’obbligazione. Se l’obbligazione alternativa di viene impossibile il debitore è tenuto ad eseguire l’altra prestazione qualora anche quest’ultima fosse diventata impossibile per cause non

prestazione, vi sono poi gli interessi moratori che rappresentano un sorti di risarcimento per il ritardo con cui il creditore riceve il pagamento dovuto. Il tasso di interesse legale è dello 0,5% le parti possono aumentare fino a 4 punti gli interessi superando questa soglia si incomberebbe degli interessi usurai, un contratto cui vi sono interessi usurai il contratto è come se fosse depurato dagli interessi e il debitore non è più tenuto a corrispondere gli stessi. Occorre precisare che attualmente a differenza di come accadeva in passato non vi è più la capitalizzazione degli interessi ovvero su interessi scaduti non maturano nuovi interessi (capitalizzazione trimestrale) MODIFICA DEL LATO ATTIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO I soggetti di un rapporto obbligatorio posso cambiare, il lato attivo cambia mediante la figura della cessione del credito e mediante la figura della delegazione attiva. LA CESSIONE DEL CREDITO : si può dare un duplice significato alla cessione del credito, con essa possiamo indicare il contratto con il quale il Cedente ovvero il creditore cede il suo diritto di credito ad un cessionario ovvero un terzo. Oppure sta ad indicare l’effetto di tale contratto ovvero il trasferimento del diritto in sé. Chiunque può concludere un contratto di cessione a meno che non sia vietato dalla legge o che le parti non lo abbiamo preventivamente escluso. E’ un accordo che non implica l’accettazione del ceduto ovvero il debitore in quanto il cessionario avrà gli stessi diritti del cedente non potrà esigere di più dal ceduto oppure porre delle condizioni nuove. Se la cessione è a titolo oneroso il cedente dovrà garantire solo veritas nominis ovvero l’esistenza del diritto ma non dovrà garantire se non con una apposita dichiarazione la bonitas nominis ovvero garantire la solvenza del debitore, qualora dopo questa dichiarazione il ceduto risultasse inadempiente il cedente dovrà corrispondere al cessionario non la prestazione ma quanto eventualmente ha ricevuto per la cessione. LA DELEGAZIONE ATTIVA: è un accordo trilaterare tra delegante ovvero il creditore e il delegato ovvero il debitore con cui il primo delega il secondo

ad eseguire la prestazione nei confronti del delegatario ovvero ad un terzo. Può essere sia a carattere comulativo ovvero il debitore non avrà più un solo creditore ma ne avrà due oppure a carattere liberatorio ovvero il delegato dovrà eseguire la prestazione solo nei confronti del delegante. Dunque la differenza fra cessione e delegazione attiva sta nel fatto che nella cessione il cessionario si sostituisce al cedente mentre nella delegazione sarà possibile avere due creditori inoltre nella delegazione è necessaria l’accettazione del debitore cosa che non avviene nella cessione del credito. MODIFICA DEL LATO PASSIVO DI UN RAPPORTO OBBLIGATORIO: Può avvenire mediante la delegazione passiva art. 1268, 1271 mediante l’espromissione art 1272 e mediante l’accollo 1273. LA DELEGAZIONE PASSIVA si distingue in delegazione a promettere e delegazione di pagamento. La delegazione a prometter consiste in un negozio trilaterale dove il delegante cioè il debitore delega un terzo detto delegato ad assumere la sua obbligazione nei confronti del delegatario cioè nei confronti del creditore. E’ un atto comulativo infatti il delegante non si libera dalla sua obbligazione. Il delegatario però potrà scegliere di liberare il delegante e rivolgersi esclusivamente al delegato per la prestazione. Nel caso in cui però risulti che il delegato fosse inadempiente già al momento in cui ha assunto l’obbligazione, il delegatario potrà rivolgersi nuovamente al delegante. L’obbligazioni del delegato è regolata diversamente a seconda che venga o meno fatto riferimento ad uno o ad entrambi i rapporti intercorrenti fra le parti; in caso affermativo si parla di delegazione titolata, in caso negativo di delegazione pura. La delegazione di pagamento consiste in un accordo fra il debitore ed un terzo in forza del quale il debitore ovvero il delegante delega il terzo detto delegato ad effettuare senz’altro una determinata prestazione a favore del delegatario ovvero il creditore. La delegazione di pagamento ha funzione immediatamente solutoria. Il delegante può revocare la delegazione fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione a favore di quest’ultimo. L’ACCOLLO è un accordo bilaterale tra il debitore detto accollato ed un