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Dispense Diritto Processuale Amministrativo. Anno accademico 2024 - Giurisprudenza. Dispense discorsive sulle lezioni del professore integrate in piccole parti dal libro di testo.
Tipologia: Dispense
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La previsione, nelle materie di cui all'art. 23bis Dpr.1034/1971, di un rito acceleratorio giustificato dalla peculiarità di talune controversie necessitanti di una disciplina processuale di carattere differenziato al fine di garantire uno strumento di tutela adeguata alla situazione di fatto nella quale intervengono; il potere accordato al giudice amministrativo di delibare anche tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, potendo lo stesso accordare anche la reintegrazione in forma specifica, e la tutela, formulata in termini generali, di accertare e condannare alla soddisfazione delle pretese legate agli altri diritti patrimoniali consequenziali. LA NUOVA CODIFICAZIONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO. PRINCIPI GENERALI ED ELENCO DELLE INNOVAZIONI: LA STRUTTURA E’ stato predisposto un "codice processuale“ che si affianca ai quattro tradizionali codici. Il decreto legislativo contiene le norme di approvazione del Codice e quattro allegati: il primo costituisce il Codice del processo; nel secondo sono contenute le norme di attuazione; nel terzo le norme transitorie; nel quarto, le norme di coordinamento e le abrogazioni. La strutturazione codicistica prevede cinque libri, recanti, rispettivamente, le disposizioni di carattere generale, la disciplina del processo di primo grado, la disciplina delle impugnazioni, la disciplina dell'ottemperanza e dei riti speciali ed, infine le disposizioni finali. LE PRIME VALUTAZIONI SUL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
Quali tratti salienti della codificazione: la puntuale definizione della giurisdizione del giudice amministrativo, a cui sono devolute tutte le controversie aventi ad oggetto interessi legittimi e, nelle materie indicate dalle leggi, diritti soggettivi, concernenti l'esercizio, o il mancato esercizio, del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere e posti in essere da pubbliche amministrazioni. Viene, altresì, ribadita l'articolazione della suddetta giurisdizione in generale di legittimità, esclusiva e di merito, definendone, per ciascuna gli ambiti. LE AZIONI ESPERIBILI INNANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO Il codice precisa che sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di interessi legittimi e, quando previste dalla legge , anche in materia di diritti soggettivi. Va puntualizzato che deve trattarsi di comportamenti o omissioni riconducibili anche mediatamente all'esercizio del potere amministrativo e posti in essere da pubbliche amministrazioni. Viene, altresì, ribadita l'articolazione della suddetta giurisdizione in generale di legittimità, esclusiva e di merito, definendone, i rispettivi confini; Non sono impugnabili gli atti politici o endoprocedimentali salvo che non conducano ad una decisione vincolata, assumendo quindi efficacia lesiva. GLI INSEGNAMENTI GIURISPRUDENZIALI Il necessario collegamento con l'esercizio del potere amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, è stato evidenziato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006, ai cui chiarimenti il Codice presta ascolto, così come ribadito dalla Consulta nella sentenza n. 35/2010. La Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, D.lgs. n. 80/1998 «nella parte in cui, comprendendo nella giurisdizione esclusiva [in materia di edilizia e urbanistica] - oltre "gli atti e i provvedimenti" attraverso i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente ovvero attraverso "soggetti alle stesse equiparati") svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia - anche "i comportamenti", la estende a controversie nelle quali la PA non esercita alcun pubblico potere.
Va menzionata la specificazione delle azioni esperibili innanzi al giudice amministrativo che segue il sistema delle tradizionali azioni di cognizione (costitutive, di accertamento e di condanna). In particolare, per l'azione di annullamento viene specificata la proponibilità nel termine di 60 giorni e vengono ribaditi i tradizionali vizi del provvedimento amministrativo che ne costituiscono vizio di legittimità; Quanto all'azione di condanna, nel Codice è prevista la possibilità di applicarla «quando risulti necessaria, dopo l'annullamento, una tutela in forma specifica del ricorrente mediante la modificazione della realtà materiale (condannna ad un facere). o sia rimasta inadempiuta un'obbligazione di pagamento o debba comunque provvedersi mediante l'adozione di ogni altra misura idonea a tutelare la posizione giuridica soggettiva» (così la Relazione introduttiva al Codice). Si è fatto cenno a fattispecie in cui il giudice amministrativo può adottare una pronuncia di accertamento; si evidenzia la disciplina dell'azione avverso il silenzio della P.A., che il soggetto interessato può esperire in caso di inattività dell'amministrazione una volta decorsi i termini di conclusione del procedimento entro un termine di decadenza di 180 giorni. LE INNOVAZIONI CODICISTICHE: LE ALTRE FATTISPECIE Altri strumenti procedurali o di tutela: le misure cautelari collegiali, ossia quelle richieste per evitare un danno grave ed irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione nel merito del ricorso; le misure cautelari monocratiche, cioè quelle misure provvisorie che possono essere richieste al Presidente del Tribunale in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio; le misure cautelari anteriori alla causa ( ante causam ), che nel rito processuale in materia di appalti consentono al al soggetto interessato, in un momento antecedente alla proposizione del ricorso di merito, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, tali da non consentire la previa notifica del ricorso e la richiesta di misure cautelari provvisorie, di presentare istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo
Con le quattro leggi del 30 ottobre 1859 (nn. 3705, 3706, 3707, 3708) venne riordinato il contenzioso amministrativo. con la legge n. 3705 fu soppressa la Camera dei Conti (art. 9); le sue attribuzioni quale giudice di appello del Contenzioso amministrativo furono devolute al Consiglio di Stato (art. 2). L’appello in materia di contabilità così come le attribuzioni non giurisdizionali in materia di contabilità, furono devolute alla Corte dei conti, istituita con la legge n. 3706; con la legge n. 3707 fu riordinato il Consiglio di Stato cui oltre alle funzioni consultive furono riconosciute funzioni giurisdizionali (art. 12). Alla III Sezione (Sezione del contenzioso) furono attribuite le funzioni giurisdizionali. STORIA DELLE FONTI NORMATIVE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Oltre alle funzioni di giudice di appello del contenzioso amministrativo sulle decisioni dei Consigli di Governo (art. 22), al Consiglio di Stato fu attribuita giurisdizione in unico grado in materia di debito pubblico, di richiami relativi alla liquidazione delle pensioni a carico dello Stato (art. 23), di miniere e cave (art. 24). Restavano al Consiglio di Stato le attribuzioni consultive in materia di conflitti di giurisdizione, e il parere doveva essere dato in assemblea generale (art. 17); La successiva legge n. 3780, del 30 novembre, delineò le varie ipotesi di conflitti positivi fra autorità giudiziarie e fra queste ultime e l’autorità amministrativa; e di conflitti negativi fra tribunali ordinari e Tribunali del contenzioso. Fu approvata la legge per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia (n. 2248 del 20 marzo 1865). La legge conteneva 6 allegati. Riguardavano direttamente la giustizia amministrativa gli allegati D ed E. In particolare l’allegato E prevedeva l’abolizione dei Tribunali del contenzioso amministrativo (art. 1) e l’attribuzione alla giurisdizione ordinaria di “tutte le cause per contravvenzione e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell’Autorità amministrativa” (art. 2).
A seguito di tali eventi normativi sorge la distinzione fra diritti soggettivi e interessi legittimi. Dapprima si rilevò che non era sostenibile che all’Amministrazione fosse riservato il giudizio sui suoi atti, perché giudicare è diverso da amministrare e perché i diritti dei cittadini devono essere garantiti dal giudice; inoltre, si fece riferimento moltissime volte alla circostanza che i magistrati del Consiglio di Stato non godevano della garanzia dell’inamovibilità. L’intenzione era quella di garantire l’Amministrazione nell’esercizio del potere discrezionale dal controllo del giudice. Il giudice ordinario poteva solo conoscere degli effetti dell’atto in relazione alla singola controversia; non poteva modificare o annullare l’atto, ma soltanto disapplicarlo (giudicare il caso come se l’atto illegittimo non ci fosse) (art. 4). Tutti gli affari non attribuiti al giudice ordinario erano affidati ai decreti dell’autorità amministrativa e all’eventuale ricorso gerarchico (art. 3). L’art. 12 dell’allegato E prevedeva che non venisse “fatta innovazione alla giurisdizione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in materia di contabilità e di pensioni”. Per l’impulso decisivo di Francesco Crispi il quale, ministro dell’Interno, il 22 novembre 1887 presentò un disegno di legge di “Modificazioni della legge del Consiglio di Stato”, fu approvata la legge che istituiva la sezione del Consiglio di Stato per la giustizia amministrativa (legge 31 marzo 1889, n. 5992). La finalità di tale legge, dichiarata nella relazione al progetto, era quella di dare tutela agli interessi sacrificati dalla legge 20 marzo 1865: all’art. 1, modificando gli artt. 1, 4 e 14 dell’allegato D alla legge 20 marzo 1865, introduceva garanzie di inamovibilità per i magistrati del Consiglio di Stato. all’art. 25 della legge Crispi, il testo della legge venne coordinato con quello dell’allegato D, della legge 20 marzo 1865, approvato con R.D. 2 giugno 1889, n. 6166. L’art. 24 TU, che riporta l’art. 3 della legge Crispi, attribuiva la facoltà alla neoistituita IV Sezione “di decidere su ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti e provvedimenti di un’autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse di individui o di enti morali giuridici quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell’autorità giudiziaria, né si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali”. Si trattava quindi della giurisdizione generale del giudice amministrativo per lesione di interessi
tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti interessi legittimi; la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del giudizio; in ossequio al principio di eguaglianza sostanziale ai non abbienti siano assicurati i mezzi per agire e difendersi davanti a qualsiasi giurisdizione; è compito della legge determinare condizioni e modi per la riparazione degli errori giudiziari; I principi del giusto processo implicano: il principio di legalità del processo; il principio del contraddittorio; il principio di parità delle parti; i principio di terzietà e imparzialità del giudice, il principio della ragionevole durata del processo i principi della motivazione di tutti i provvedimenti giudiziari; PRINCIPI COSTITUZIONALI DEDICATI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO Sul piano organizzativo la Costituzione prevede il Consiglio di Stato come giudice di interessi legittimi e in materie determinate anche diritti soggettivi (art.103 Cost), nonché organi di giustizia amministrativa di primo grado con circoscrizione regionale. La tutela giurisdizionale contro provvedimenti amministrativi non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi impugnazione o per determinate categorie di atti (art. 113 Cost.). La tutela contro gli atti amministrativi deve essere di regola non una tutela di annullamento sia pure con la mediazione legge ordinaria che stabilisce i casi e gli effetti dell’annullamento giurisdizionale ( art. 113 comma 2 Cost). I PRINCIPI PROCESSUALI SECONDO IL DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE I principi del diritto europeo derivanti dalla CEDU in conseguenza del richiamo sono direttamente applicabili dal giudice interno e non si rende necessario un controllo di costituzionalità con la norma interna (così Corte Cost. n. 348 e 349 del 2007). La carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000 ha ormai acquisito il
valore giuridico dei trattati ai sensi dell’ art. 6 del trattato sull’Unione europea, così come modificato dal trattato di Lisbona nel dicembre del 2007, entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
Non vi è alcun limite che si pone di fronte al giudice ordinario anche nell’ipotesi del provvedimento nullo perché manca degli elementi essenziali o è viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21 bis legge n. 241 del 1990. Questione conseguente è quella che riguarda le tipologie di sentenze che il giudice ordinario può emettere nei confronti dell’amministrazione; si sostiene che anche nelle vertenze sui rapporti diritto privato e giudice ordinario non può incidere direttamente su atti amministrativi o condannare l’amministrazione a revocare a modificare propri atti né emettere sentenze per la cui esecuzione l’amministrazione sia tenuta a svolgere un’attività amministrativa. IPOTESI DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA Una tesi, secondo cui il legislatore potrebbe derogare al divieto per il giudice ordinario di annullare gli atti amministrativi solo quando questi incidano su diritti soggettivi si ravviserebbe in due ipotesi di fattispecie di giurisdizione attribuita al giudice ordinario, in materia di tutela delle riservatezza e in materia di sanzioni amministrative:
Nell’ambito della prima ipotesi rientrano le fattispecie di iscrizione in registri, elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione, atti di stato civile, atti di iscrizione scolastica, inserimento nell’elenco delle strade pubbliche, disciplina elettorale, atti di iscrizione agli albi professionali. GLI ATTI DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DI SECONDA GENERAZIONE Tra i cosiddetti atti di seconda generazione rientrano quelli che si ricollegano alla protezione processuale dello straniero avanti al giudice ordinario. Si tratta di discipline in materia di immigrazione e soggiorno degli stranieri. Spettano alla autorità giudiziaria ordinaria le decisioni sui ricorsi avverso il divieto di diniego di nullaosta al ricongiungimento familiare, avverso il permesso di soggiorno per motivi familiari nonché contratti provvedimenti dell’autorità amministrativa relative al diritto all’unità familiare. Va ancora ricordata la fattispecie dell’obiezione di coscienza. IL LIMITE INTERNO DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA Va necessariamente ricordata ed esaminata la regola generale di limite interno della giurisdizione ordinaria che coinvolge l’interpretazione l’articolo 4 della Legge di abolizione del contenzioso amministrativo. La norma vieta al giudice ordinario di revocare o modificare l’atto amministrativo e tale divieto di revoca e di modifica è stato interpretato estensivamente fino a considerare oggetto di protezione qualsiasi espressione di attività amministrativa che non fosse riconducibile al diritto privato. LE SENTENZE DEL GIUDICE ORDINARIO È necessario soffermarsi interpretativamente sulla nozione di atto amministrativo. Si ritiene atto dell’amministrazione quello posto in essere nell’interesse pubblico; si ritiene che nel concetto di protezione non possono essere considerati solo i provvedimenti amministrativi ma anche i comportamenti materiali dell’amministrazione di per sé non regolari ma comunque indirizzati a soddisfare l’interesse pubblico. Le precedenti affermazioni vanno corrette ed integrate in relazione alla necessità secondo la quale i poteri del giudice ordinario vanno confrontati con i principi costituzionali.
La disapplicazione è l’istituto in base al quale il giudice ordinario è indotto a considerare un atto o provvedimento amministrativo che si prospetta efficace ma illegittimo come irrilevante ovvero “ tamquam non esset” con riguardo ad una determinata fattispecie per la produzione dell’effetto giuridico. Dalla disapplicazione scaturisce un impedimento alla produzione dell’effetto e non l’estinzione dell’efficacia dell’atto. Nell’ambito della giurisdizione ordinaria la disapplicazione si pone nel percorso valutativo del giudice e non incide sul procedimento provvedimento amministrativo ostando tale operazione il divieto di revoca o modifica dell’atto amministrativo. LA DISAPPLICAZIONE: FATTISPECIE In sostanza il giudice qualora debba applicare un determinato provvedimento valuterà prima se questo è stato adottato sulla base di atti legittimi o illegittimi e la valutazione di illegittimità avrà l’efficacia nella fattispecie concreta ma non quella di giudicato. Ipotesi di disapplicazione può ad esempio essere ravvisabile nel caso di un cittadino che costruisce un edificio in contrasto con la disciplina urbanistica; il vicino, per la salvaguardia dei propri diritti oltre alla tutela ex art. 872 c.c. potrà chiedere la disapplicazione del permesso a costruire. Problematica particolare riguarda il diritto penale laddove la disapplicazione di un provvedimento può portare ad una sanzione penale con effetti ingiusti: un primo orientamento ha ritenuto che la disapplicazione si possa applicare solamente per evitare l’applicazione della sanzione penale ma è invalso un orientamento più rigoroso.
integrazioni.
ricorsi amministrativi in ambito regionale.