




























































































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Dispense esame Diritto Processuale Civile. Anno accademico 2024. Dispense discorsive su tutto il programma (lezioni integrate, in alcuni punti, dal libro di testo).
Tipologia: Dispense
1 / 165
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!





























































































La giurisdizione è l’affidamento ad un organo dello Stato delcompito di formulare giudizi obiettivi sull’esistenza o l’inesistenza dei diritti di cui viene invocata la tutela. Art. 24, primo comma, Cost. : «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi». All’enunciato costituzionale corrisponde una disposizione fondamentale del codice civile, che sancisce la tutelabilitàdei diritti: Art. 2907 c.c. , rubricato «Attività giurisdizionale»: «Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria …». La primaria funzione della giurisdizione è la tutela dei diritti. È civile l’attività giurisdizionale finalizzata alla tutela dei diritti, ad esclusione dell’attività giurisdizionale penale ed amministrativa. Interrogativo di partenza sulla funzione giurisdizionale in ambito civile: perché si arriva al processo? In primo luogo, perché l’attuazione dei diritti soggettivi, delleposizioni di interesse giuridicamente protette, esigel’osservanza di un dovere di cooperazione da parte deiconsociati, che può talora venir meno: il processo dunqueviene innescato laddove c’è una crisi dell’ordinamento ma la tutela dei diritti nell’eventualità di una “crisi dell’ordinamento” può non essere affidata ad un organo giurisdizionale: è il caso dell’arbitrato. Inoltre, anche in mancanza di una (ipotizzata) inosservanza del dovere di cooperazione, talora l’organo giudiziario è chiamato ad un’attività di cura di interessi che è un’attività sostanzialmente amministrativa: è la c.d. giurisdizione volontaria. Dunque, giurisdizione e tutela dei diritti sono due cerchi che si sovrappongono solo parzialmente: Un settore comune: attività giurisdizionale finalizzata alla tutela dei dirittiDue settori autonomi: l’attività giurisdizionale non finalizzata alla tutela dei diritti; la tutela dei diritti realizzata non attraverso la giurisdizione. L’attività giurisdizionale, in quanto serva alla tutela dei diritti, ha una funzione
strumentale rispetto al diritto sostanziale. Il processo è uno strumento per l’ accertamento , il riconoscimento , la soddisfazione delle situazioni giuridiche sostanziali, nell’ipotesi in cui la loro attuazione non sia spontanea. Natura sostitutiva della giurisdizione: caratteristica per cuigli organi giurisdizionali «si sostituiscono a coloro che avrebbero dovuto tenere il comportamento previsto dalle norme sostanziali in via primaria, per attuare in via secondaria quella medesima protezione di interessi che sta alla base del diritto sostanziale» (C. Mandrioli). Il processo è regolato dal codice di procedura civile.Questo è suddiviso in 4 libri: I. Disposizioni generali. II. Processo di cognizione, III. Processo di esecuzione, IV. Procedimenti speciali. Nel primo libro ( disposizioni generali ) sono racchiusequelle norme che tendenzialmente regolare ciascun atto del processo, ciascuna fase del processo stesso e ciascuntipo di procedimento che è previsto dal codice. Vi troviamo, :
Oppure: il rito ordinario può non servire quando il credito è qualificato, cioè nasce già provato perché si basa su una prova scritta. Per questi casi esiste un rito più spedito, che consente l’emanazione del decreto ingiuntivo , sullabase solo del deposito di un ricorso. Al debitore cui il decreto viene notificato spetta di decidere se aprire un ordinario processo di cognizione o se lasciareche il decreto diventi definitivo. Vi è un’ inversione dell’onere di instaurare il processo ordinario di cognizione , il quale grava sul debitore/convenuto anziché sul creditore che agisce per la tutela del suo diritto di credito. C’è, tra gli altri riti speciali del IV libro, anche l’arbitrato. L’arbitrato rappresenta la realizzazione della tutela deidiritti senza giurisdizione : le parti scelgono di affidare la risoluzione della controversia a giudici privati, gli arbitri, e non ai giudici dello Stato. Il monopolio della forza appartiene, però, allo Stato: se la decisione arbitrale – il lodo – deve essere suscettibile di tutela coattiva, l’ordinamento esige che vengano rispettate alcune regole essenziali di procedura nonché la disciplina dei modi attraverso cui il lodo consegue l’efficacia esecutiva , ovvero la qualità di titolo che legittima l’avvio all’esecuzione forzata. Di questo si occupa il codice di rito nella sua parte finale, a conclusione del IV libro.
LEZIONE II - L’azione L’ AZIONE L’azione è il potere o diritto riconosciuto dall'ordinamento di attivare la tutela giurisdizionale dei diritti. Art. 24, primo comma, Cost. : «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi». Art. 2907 c.c. , rubricato « Attività giurisdizionale »: «Allatutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte e quando la legge lo dispone anche su istanza del PM». Art. 99 c.p.c. , rubricato « Principio della domanda »: «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente». L’AZIONE: CONCETTO Rapporti tra azione e diritto sostanziale. 1) Negazione dell’autonomia concettuale dell’azione rispetto al diritto sostanziale. Due tesi contrapposte: a) secondo la prima tesi, l'azione sarebbe la forma concreta del diritto sostanziale. Quindi il diritto sostanziale si risolve nell'azione. b) per la seconda tesi, l'azione non sarebbe altro che un aspetto, una manifestazione del diritto sostanziale. Inquest’ottica è allora l'azione che si risolve nella situazione giuridica sostanziale. 2) Autonomia dell'azione. L’azione è altro rispetto al diritto sostanziale: l'una non si risolve nell'altro (e viceversa). Il processo è un fenomeno giuridico autonomo rispetto aldiritto sostanziale. Premessa tale autonomia, che cos’è l’azione?Teorie classiche: a) Azione in senso concreto (Chiovenda): azione come un potere giuridico autonomo , in virtù del quale il suo titolare può , mediante la domanda giudiziale fatta, mantenuta e giustificata nel processo, produrre un effetto a carico dell'avversario , consistente nell'attuazione della legge. In base alla teoria dell’ azione in senso concreto , l’azione è un diritto potestativo condizionato all'esistenza della volontà della legge di cui si domanda l'attuazione (spetta cioè all'attore che haragione e che perciò ha diritto ad ottenere una sentenza favorevole ).
la regola giuridica speciale che governa una fattispecie determinata ed esattamente individuata. L'azione è, dunque, se si vuol continuare a parlare in termini di astrattezza, un diritto astratto , ma solo parzialmente astratto , in quanto postula un aggancio al diritto sostanziale: l'aggancio consistente nell'affermazione della titolarità del diritto, nel senso che l'esistenza dell'azione è condizionata dal fatto che il diritto sostanziale sia affermato nella domanda, e naturalmenteaffermato come esistente, come abbisognevole di tutela ecome spettante a colui che propone la domanda e nei confronti di colui contro cui la domanda è proposta (Mandrioli). In questo senso, l'azione è diritto ad un provvedimento sul merito, ad un provvedimento che solo nelle aspettative dell’attore è un provvedimento favorevole. L’azione è perciò condizionata alla sussistenza di alcuni requisiti – che il giudice deve verificare caso per caso in via preliminare, anche se di solito per implicito – che vengono comunemente definiti come condizionidell’azione. Detti requisiti sono:
1. legittimazione ad agire ; 2. interesse ad agire , a cui si aggiungerebbe, nella ricostruzione proposta da alcuni autori, la 3. possibilità giuridica. 1. Legittimazione ad agire (legitimatio ad causam). Necessaria coincidenza tra chi agisce e chi si afferma titolaredel diritto azionato: si basa sul principio per cui a ciascuno deve godere della disponibilità esclusiva della tutela giurisdizionale dei propri diritti. L'art. 81 c.p.c. recita: «Fuori dei casi espressamente previstidalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui»: prima condizione dell’azione è che nel processo sia agisca in nome proprio per far valere un diritto proprio. La parte deve introdurre nel processo un diritto del quale si afferma titolare. In caso di rappresentanza, potrà far valere in nome altrui un diritto altrui, ma va tendenzialmente escluso che si possa agire in nomeproprio per un diritto altrui. Sono eccezionali – ed espressamente previsti dalla legge – i casi in cui si può far valere in nome proprio un diritto altrui. Si parla al riguardo di legittimazione ad agire straordinaria o di sostituzione processuale (tipico esempio è l'azione surrogatoria: art. 2900 c.c.; ). La legitimatio ad causam rileva sia dal lato attivo sia dal lato passivo: l’attore deve chiedere la tutela di un proprio diritto e deve chiederla nei confronti di chi ritiene titolare dal lato passivo del rapporto giuridico sostanziale dedotto nel processo. 2. Interesse ad agire.
Art. 100 c.p.c. : «Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse». L’allegazione di un diritto non è di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla giurisdizione. Occorre che vi sia un interesse all’esercizio dell’azione, e dunque è necessaria l’esistenza del bisogno di tutela giurisdizionale. C'è interesse ad agire ogni qualvolta chi si afferma titolare di un diritto subirebbe un danno se non ricorresse al processo o, più precisamente, quando a fondamento dell’azione c’è l’esigenza di ottenere un risultato che non potrebbe essere raggiunto se non attraverso il processo. L'interesse ad agire rileva distintamente a seconda del tipodi azione da proporre. Possiamo distinguere tre tipi di azione di cognizione: a) Azioni costitutive : sono quelle attraverso cui si mira a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridicosostanziale. Qui si dice che l'interesse ad agire è in re ipsa, perché al giudice la parte chiede la produzione di uneffetto giuridico che essa non può produrre da sé. Addirittura abbiamo delle azioni c.d. costitutive necessarie, nel senso che l’intervento del giudice è indispensabile non solo in via secondaria, ossia in mancanza di cooperazione, ma in via primaria: per ottenere un certo effetto è necessario in ogni caso ricorrere al processo (ad es., nel caso di dichiarazione di interdizione, di separazione personale dei coniugi). b) Azioni di condanna. L’azione di condanna si caratterizza per il fatto che al giudice viene chiesto non solo di accertare l’esistenza o meno del diritto, ma di imporre alla controparte un comportamento attuativo del comando giurisdizionale: anche in questo caso l’interesse ad agire è rinvenibile nella stessa affermazione dell'esistenza di un diritto e della sua lesione. L’interesse c’è in quanto al bisogno di accertamento del diritto si accompagna il bisogno di una modificazionedella realtà materiale in conformità al diritto accertato. c) Azioni di mero accertamento : in questo tipo di azione manca una effettiva lesione del diritto, che funge daindice sicuro dell’esistenza dell’interesse ad agire. In quali casi è consentito ai titolari di un diritto di accedere alla tutela giurisdizione anche in assenza di una lesione o del bisogno di modificazione sul piano giuridico prima che materiale? Quando c’è interesse ad agire per il mero accertamento del diritto? In presenza di una contestazione (ovvero ilcomportamento di chi mette in discussione l’esistenza del diritto dell’attore) o di un vanto (ovvero il comportamento di chi assume titolare di un diritto che non gli appartiene), contestazione o vanto che devono presentare i caratteri della serietà e dell’attualità. Proprio le azioni di mero accertamento rappresentano il campo in cui la verifica dell’interesse ad agire ha maggiore rilievo. Per taluni studiosi del processo l’art. 100 c.p.c. nasce proprio dall’esigenza dell’ordinamento di introdurre un filtro alla tutela dichiarativa.
azione può autonomamente configurarsi. In questo schema rientrano gli accertamenti incidentali in genere ed i giudizi vertenti sulla verificazione delle prove documentali in particolare (querela di falso e verificazione delle scritture private). Attualmente è prevista la proposizione della domanda anche in forma collettiva, grazie all’introduzione dell’azione di classe di cui all’art. 140 bis del Codice del consumo. A seguito di successivi interventi del legislatore, l’attuale configurazione dell’istituto che consente l’esercizio collettivo di alcuni tipi di diritti individuati dalla legge è quella appunto dell’azione di classe, ove abbiamo che: il singolo assomma la legittimazione ordinaria (in quanto fa valere un proprio diritto) e quella straordinaria (in quanto può far valere i diritti di tutti coloro che fanno parte della classe); ad associazioni o comitati rappresentativi della classe è attribuita la legittimazione straordinaria a far valere i diritti di coloro che appartengono alla classe medesima. Poiché la domanda è forma concreta dell’azione, occorre individuare la domanda per sapere quando ed in che limiti l’azione è stata esercitata. Questa individuazione rileva sotto vari profili: per l’istituto della litispendenza (art. 39 c.p.c.); per la verifica del mutamento della domanda o dell’ introduzione di domande nuove (inammissibili sia in primo grado che in appello: arg. ex art. 183, commi 5 e 6; art. 345 c.p.c); per tracciare i limiti della cosa giudicata , ossia: a) verificare l’operatività del ne bis in idem e b) stabilire eventuali vincoli in positivo della pronuncia passata in giudicato in altra controversia tra le stesse parti (eredi e aventi causa, ex art. 2909 c.c.). LA DOMANDA: ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE Gli elementi identificativi della domanda sono: A) gli elementi soggettivi : le parti (l’attore, colui che propone la domanda, e il convenuto, colui contro il quale la domanda è proposta); B) gli elementi oggettivi : la causa petendi , ovvero le ragioni del domandare, i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio e gli elementi di diritto posti a fondamento della pretesa: art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. il petitum , ossia l’oggetto della domanda, che si distingue in: petitum immediato provvedimento chiesto al giudice; petitum mediato concreto bene della vita di cui si chiede la tutela.
Al mutare di uno di questi elementi, in linea di massima, dovrebbe corrispondere un mutamento della domanda. Lo schema appare però riduttivo e al riguardo occorre fare una distinzione tra:
- domande autodeterminate (aventi ad oggetto diritti autodeterminati); - domande eterodeterminate (aventi ad oggetto diritti eterodeterminati). Discorso a parte meritano le domande con le quali si esercita un’azione costitutiva , aventi quindi ad oggetto diritti potestativi ad una modificazione giuridica. LA DOMANDA AUTODETERMINATA I diritti assoluti (sia i diritti reali che i diritti della personalità) ed i diritti che hanno ad oggetto un bene determinato (quindi anche i diritti personali di godimento, come la locazione) sono i c.d. diritti autodeterminati od autoindividuati, identificabili sulla base di tre elementi:
violenza, dolo). Esiste un solo diritto potestativo per ciascun motivo di annullamento, quindi la domanda di annullamento non è identificata dal singolo fatto storico, ma dal motivo giuridico fatto valere.
l’esercizio dell’azione, la notificazione della domanda prima del termine impedisce la decadenza (art. 2966 c.c.) (Effetti sostanziali prodotti dall’accoglimento della domanda) Sospensione della prescrizione (v. art. 2945 c.c.) I Regola per cui il possessore di buona fede è tenuto a restituire i frutti maturati dopo la proposizione della domanda (art. 1148 c.c.). Il c.d. anatocismo : gli interessi scaduti producono interessi dal giorno della domanda: v. art. 1283 c.c.); ecc… LEZIONE IV - I PRESUPPOSTI PROCESSUALI I PRESUPPOSTI PROCESSUALI COME CONDIZIONI DI DECIDIBILITÀ NEL MERITO DELLA DOMANDA Scopo del processo è la decisione nel merito della domanda. Dovere del giudice è rendere una decisione nel merito della domanda, in presenza delle condizioni perché possadirsi esistente il potere di azione che ne è alla base e degli altri presupposti processuali che condizionano la valida instaurazione del processo. Le condizioni dell’azione (che abbiamo visto essere l’interesse ad agire e la legittimazione ad agire, e che devono sussistere anche dal lato passivo), insieme con gli altri presupposti processuali, sono le cosiddette condizioni di decibilità nel merito della domanda: in assenza di tali condizioni, il giudice si deve arrestare aduna pronuncia in rito. PRESUPPOSTI PROCESSUALI: CLASSIFICAZIONI Diversi sono i metodi di classificazione dei presupposti processuali. Per Mandrioli, bisogna distinguere tra: le condizioni dell’azione, che sono requisiti intrinseci delladomanda; i presupposti di esistenza del processo, che devono sussistere prima della decisione nel merito della domandae si riducono ad uno solo, l’esistenza della giurisdizione insenso ampio, ovvero la qualità di giudice in capo all’organo adito. In ogni altro caso, l’organo adito ha l’obbligo di rendere una pronuncia sul processo. i presupposti di validità o procedibilità del processo: giurisdizione in senso stretto, competenza, la legittimazione processuale, ect. In difetto di questi presupposti, il giudice deve rendere una pronuncia sul rito. Per Luiso, i presupposti processuali, che andrebbero più precisamente indicati come condizioni di decidibilità nel merito della domanda, possono essere così classificati: Presupposti processuali che attengono all’organo giudicante giurisdizione, competenza, regolare costituzione del giudice;
compiere gli atti del processo. Ai sensi del comma 3 dell’art. 75 c.p.c. «le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di che le rappresenta a norma della legge e dello statuto». Si tratta della c.d. rappresentanza organica. Anche qui siparla di rappresentanza legale, ma il dato distintivo della rappresentanza organica sta nel fatto che non solo gli effetti degli atti processuali, ma l’attività processuale stessa è imputabile all’ente. Analogo strumento è previsto nel comma 4 dell’art. 75 c.p.c.con riguardo ai soggetti di diritto che non sono provvisti di personalità giuridica (associazioni non riconosciute, comitati, società di persone). Questi stanno nel processo «a mezzo delle persone indicate negli artt. 36 ss. c.c.». L’AUTORIZZAZIONE L’ autorizzazione non serve, come la rappresentanza, ad integrare la capacità processuale della parte, bensì alla regolare costituzione in giudizio e il regolare compimentodegli atti del processo della parte che necessita dell’autorizzazione. Regimi differenti: Difetto di rappresentanza – difetto di capacità processuale – pronuncia in rito Difetto di autorizzazione – difetto di un presupposto processuale dal lato di chi ha l’onere di procurarsi l’autorizzazione conseguenze diverse:
considerazione della natura e dell’entità della causa, autorizzare la parte a stare in giudizio di persona anche quando la causa eccede tale valore;
iniziato per primo. La prevenzione (ovvero la priorità temporale dell’un processo rispetto all’altro) è determinata dalla notificazione della citazione. Regime della continenza (art. 39, comma 2, c.p.c.): va avanti il primo processo, e si chiude quello innanzi al giudice successivamente adìto, a condizione che il primo giudice sia competente anche per la causa instaurata per seconda; altrimenti, è il secondo giudice che prosegue decidendo entrambe le cause. E’ qui prevista un’iniziativa di riassunzione; mentre, in caso di litispendenza, il giudice dispone subito la cancellazione della seconda causa dal ruolo, e non assegna, di conseguenza, termini per riassunzione. N.B.: l’art. 39 parla di cause pendenti dinnanzi a giudici diversi, con ciò riferendosi ad uffici giudiziari diversi. Se le situazioni che abbiamo visto (identità di oggetto, totaleo parziale, ovvero idoneità ad un giudicato sulla comune pregiudiziale logica nell’ambito di due cause diverse tra le stesse parti), si verificano fra tra due cause che pendono dinnanzi allo stesso ufficio giudiziario, non si applica l’art.39 ma l’ art. 273 c.p.c ., che prevede il meccanismo della riunione. I PRESUPPOSTI PROCESSUALI RELATIVI AL POTEREDELL’ORGANO GIUDICANTE DI DECIDERE LA CONTROVERSIA: GIURISDIZIONE E COMPETENZA La giurisdizione consiste nel potere dell’organo giurisdizionale ordinario di ius dicere in relazione alla causa proposta, che incontra dei limiti, evidentemente, nel potere di ius dicere delle altre giurisdizioni. Per utilizzare le parole del Satta, si tratta della quantità di giurisdizione che spetta al giudice ordinario. La competenza inerisce soltanto ai rapporti tra giudici ordinari. Perusare le parole di Chiovenda è la frazione di giurisdizione che inconcreto spetta ad un determinato giudice rispetto ad una determinata causa. Il codice di rito detta delle norme in tema di individuazione della competenza (artt. 7 ss.) per consentire l’osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Le norme dettate in tema di competenza consentono di individuare l’ufficio giudiziario a cui la domanda può essere proposta sulla base di criteri oggettivi. Si distingue tra: Criteri per l’individuazione della competenza c.d. verticale (ovvero per individuare il tipo di giudice competente: giudice di pace, tribunale);