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Questa lezione esplora il processo di chiamata in causa di terzi alla prima udienza di trattazione, incluse le attività difensive dell'attore e del convenuto, la partecipazione del terzo, e le domande riconvenzionali e eccezioni. Il documento illustra i casi in cui l'attore e il convenuto possono chiamare in causa un terzo, le condizioni per l'autorizzazione del giudice, e i tipi di attività che possono derivare dalla chiamata in causa. un estratto di una lezione di diritto processuale.
Tipologia: Appunti
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Lezione 12.2 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5) slide 12.2 (n. 1-5)
Alla prima udienza di trattazione = il giudice può emettere tutti i provvedimenti funzionali al rispetto del principio del contraddittorio, quali i provvedimenti di cui all'artt. 102, 164,182, 291, e invitare le parti a discutere su questioni rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione. L'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, quando la necessità della chiamata in causa del terzo è dipesa dalle difese del convenuto e può proporre le domande e le eccezioni, che sono conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni del convenuto. Attività difensive che possono essere compiute dall'attore alla prima udienza di trattazione, soprattutto in risposta alle attività difensive del convenuto (in applicazione del principio del contraddittorio = inteso non soltanto come diritto a partecipare al processo, ma anche come diritto a esercitare tutte le attività difensive, che siano connesse alle attività difensive poste in essere dall'altra parte.
esercitare la chiamata in causa del terzo. Inoltre, la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto non deve essere autorizzata dal giudice.
giudice deve autorizzare ai sensi dell'art. 183 (prima comparizione delle parti e trattazione della causa). Secondo la legge, l'attore può esercitare lo ius replicandi solo ed esclusivamente nella prima udienza di trattazione. Tuttavia questa regola (= principio) va temperato con il principio del contradditorio e con il rispetto delle norme a tutela del contraddittorio. Di conseguenza, se il convenuto si è costituito in giudizio direttamente all'udienza (= prima udienza di trattazione) e ha proposto le sue eccezioni, magari rilevabili d'ufficio, direttamente all'udienza, è chiaro che l'attore deve avere la possibilità di replicare. Quindi si può dire, che questa attività (= cioè lo ius replicandi) deve essere svolta dall'attore nella prima udienza, salva la possibilità di una qualche precisazione ulteriore.
o di diventare proprietario del bene e quindi di chiedere al convenuto l'adempimento di un contratto di trasferimento del bene.