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Il Processo di Cognizione: Chiamata in Causa di Terzi alla Prima Udienza, Appunti di Diritto

Questa lezione esplora il processo di chiamata in causa di terzi alla prima udienza di trattazione, incluse le attività difensive dell'attore e del convenuto, la partecipazione del terzo, e le domande riconvenzionali e eccezioni. Il documento illustra i casi in cui l'attore e il convenuto possono chiamare in causa un terzo, le condizioni per l'autorizzazione del giudice, e i tipi di attività che possono derivare dalla chiamata in causa. un estratto di una lezione di diritto processuale.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 23/06/2020

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 12.2 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5)
slide 12.2 (n. 1-5)
La prima udienza di trattazione
L’attore può all’udienza chiedere al giudice di essere autorizzato a chiamare in causa un
terzo, se l’esigenza della chiamata è dipesa dalle difese del convenuto
Inoltre, l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle
domande e delle eccezioni del convenuto. Secondo la più recente giurisprudenza tale
attività può compiersi anche nel caso di mere difese del convenuto.
RIASSUNTO
Alla prima udienza di trattazione = il giudice può emettere tutti i provvedimenti funzionali al rispetto del
principio del contraddittorio, quali i provvedimenti di cui all'artt. 102, 164,182, 291, e invitare le parti a
discutere su questioni rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione. L'attore può
chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, quando la necessità della chiamata in causa
del terzo è dipesa dalle difese del convenuto e può proporre le domande e le eccezioni, che sono
conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni del convenuto.
Attività difensive che possono essere compiute dall'attore alla prima udienza di trattazione, soprattutto in
risposta alle attività difensive del convenuto (in applicazione del principio del contraddittorio = inteso
non soltanto come diritto a partecipare al processo, ma anche come diritto a esercitare tutte le attività
difensive, che siano connesse alle attività difensive poste in essere dall'altra parte.
1) In primo luogo, l'attore, all'udienza, può chiedere al giudice di essere autorizzato a chiamare in causa
un terzo, quando la necessità della chiamata è dipesa dalle difese del convenuto. Nel nostro ordinamento,
la partecipazione del terzo al processo (al di dei casi di litisconsorzio necessario = in cui il terzo è
parte, sul piano sostanziale, del giudizio e quindi deve partecipare al processo, in applicazione del
principio del contraddittorio) può derivare da 3 tipi di attività =
a) dalla chiamata in causa del terzo per ordine del giudice (= cioè il giudice, quando ritiene, che vi sia un
terzo, a cui la causa è comune, ordine l'intervento del terzo) = il mancato rispetto dell'ordine del giudice,
determina la mera cancellazione della causa dal ruolo (da non confondere con l'ordine, che il giudice
nel caso del litisconsorzio necessario = dove, il mancato rispetto dell'ordine del giudice, determina
l'estinzione del processo);
b) o il terzo interviene spontaneamente nel processo;
c) o il terzo può essere chiamato in causa 1) dall'attore o 2) dal convenuto.
2) Il convenuto può chiamare in causa un terzo al momento della sua costituzione in giudizio (= cioè
della costituzione in giudizio del convenuto) con la comparsa di risposta; anzi, la comparsa di risposta
tempestivamente depositata (= cioè depositata 20 giorni prima dell'udienza di trattazione) costituisce il
momento primo e ultimo (= cioè una preclusione), oltre il quale non è possibile andare per poter
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Lezione 12.2 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5) slide 12.2 (n. 1-5)

La prima udienza di trattazione

L’attore può all’udienza chiedere al giudice di essere autorizzato a chiamare in causa un

terzo, se l’esigenza della chiamata è dipesa dalle difese del convenuto

Inoltre, l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle

domande e delle eccezioni del convenuto. Secondo la più recente giurisprudenza tale

attività può compiersi anche nel caso di mere difese del convenuto.

RIASSUNTO

Alla prima udienza di trattazione = il giudice può emettere tutti i provvedimenti funzionali al rispetto del principio del contraddittorio, quali i provvedimenti di cui all'artt. 102, 164,182, 291, e invitare le parti a discutere su questioni rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione. L'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, quando la necessità della chiamata in causa del terzo è dipesa dalle difese del convenuto e può proporre le domande e le eccezioni, che sono conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni del convenuto. Attività difensive che possono essere compiute dall'attore alla prima udienza di trattazione, soprattutto in risposta alle attività difensive del convenuto (in applicazione del principio del contraddittorio = inteso non soltanto come diritto a partecipare al processo, ma anche come diritto a esercitare tutte le attività difensive, che siano connesse alle attività difensive poste in essere dall'altra parte.

  1. In primo luogo, l'attore, all'udienza, può chiedere al giudice di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, quando la necessità della chiamata è dipesa dalle difese del convenuto. Nel nostro ordinamento, la partecipazione del terzo al processo (al di là dei casi di litisconsorzio necessario = in cui il terzo è parte, sul piano sostanziale, del giudizio e quindi deve partecipare al processo, in applicazione del principio del contraddittorio) può derivare da 3 tipi di attività = a) dalla chiamata in causa del terzo per ordine del giudice (= cioè il giudice, quando ritiene, che vi sia un terzo, a cui la causa è comune, ordine l'intervento del terzo) = il mancato rispetto dell'ordine del giudice, determina la mera cancellazione della causa dal ruolo (da non confondere con l'ordine, che il giudice dà nel caso del litisconsorzio necessario = dove, il mancato rispetto dell'ordine del giudice, determina l'estinzione del processo); b) o il terzo interviene spontaneamente nel processo; c) o il terzo può essere chiamato in causa 1) dall'attore o 2) dal convenuto.
  2. Il convenuto può chiamare in causa un terzo al momento della sua costituzione in giudizio (= cioè della costituzione in giudizio del convenuto) con la comparsa di risposta; anzi, la comparsa di risposta tempestivamente depositata (= cioè depositata 20 giorni prima dell'udienza di trattazione) costituisce il momento primo e ultimo (= cioè una preclusione), oltre il quale non è possibile andare per poter

esercitare la chiamata in causa del terzo. Inoltre, la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto non deve essere autorizzata dal giudice.

  1. Invece diverso è il caso della chiamata in causa del terzo da parte dell'attore = alla prima udienza di trattazione, l'attore può chiedere al giudice di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, quando la necessità di chiamare in causa un terzo è dipesa dalle difese del convenuto = cioè l'attore deve farsi autorizzare dal giudice a chiamare in causa un terzo e l'autorizzazione viene fornita dal giudice, solo se la necessità di chiamare in causa un terzo è dipesa dalle difese del convenuto (1) es. di caso in cui la necessità di chiamare in causa un terzo è dipesa dalle difese del convenuto = Tizio cita in giudizio Caio, chiedendo la condanna di Caio al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, causato dalla circolazione di autoveicoli. Caio si costituisce in giudizio e precisa, che non era egli il conducente dell'autovettura, che ha fatto un incidente con Tizio, ma che il conducente dell'autovettura era Sempronio. A questo punto, dato che, dalle difese del convenuto è emerso, che vi era un terzo soggetto, che era il vero legittimato passivo (= cioè colui, il quale è tenuto a risarcire il danno), ecco che, in questo caso, l'attore può chiedere al giudice di essere autorizzato a chiamare in causa questo terzo, perchè la necessità di chiamare in causa il terzo è dipesa dalle difese del convenuto; 2) es. di caso in cui la necessità di chiamare in causa un terzo non deriva dalle difese del convenuto e, dunque, la chiamata in causa del terzo non dovrebbe essere autorizzata = l'attore cita in giudizio il convenuto, chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno, e il convenuto si difende senza fare alcun riferimento a terzi; ma se l'attore poi si ricorda, che vi è un altro soggetto coautore del fatto illecito, che vuole chiamare in causa, il giudice non dovrebbe autorizzare la chiamata del terzo perchè, in questo caso, la chiamata in causa del terzo non è dipesa da una difesa del convenuto, ma è dipesa semplicemente da una dimenticanza dell'attore o da una scelta strategica dell'attore di chiamare in causa i coobbligati uno alla volta, che ovviamente non può essere accettata dal nostro ordinamento). Invece l'autorizzazione da parte del giudice (a chiamare in causa un terzo) non è prevista nel caso di chiamata ad opera del convenuto, anche se vi sono orientamenti giurisprudenziali molto criticati in dottrina, che ritengono che, per evitare le lungaggini del processo tipiche della chiamata in causa, anche la chiamata in causa ad opera del convenuto debba essere autorizzata dal giudice. Inoltre alla prima udienza di trattazione l'attore può proporre 1) LE DOMANDE RICONVENZIONALI e 2) LE ECCEZIONI, che sono conseguenza 1) delle domande riconvenzionali e 2) delle eccezioni del convenuto. La legge disciplina la possibilità della c.d. reconventio reconventionis = cioè la possibilità, che l'attore replichi al convenuto proponendo a sua volta una domanda riconvenzionale nei confronti del convenuto (es. 1) domanda riconvenzionale dell'attore nata dalla domanda riconvenzionale del convenuto = l'attore chiede la condanna del convenuto al pagamento di € 100.000,00; il convenuto si costituisce e in via riconvenzionale dice: dato che tu mi devi dare € 120,000,00 sulla base di un contratto, che hai sottoscritto con me e che non hai rispettato, chiedo al giudice di condannarti alla restituzione di € 20,000,00 di differenza; l'attore alla prima udienza di trattazione può chiedere in via riconvenzionale, che

giudice deve autorizzare ai sensi dell'art. 183 (prima comparizione delle parti e trattazione della causa). Secondo la legge, l'attore può esercitare lo ius replicandi solo ed esclusivamente nella prima udienza di trattazione. Tuttavia questa regola (= principio) va temperato con il principio del contradditorio e con il rispetto delle norme a tutela del contraddittorio. Di conseguenza, se il convenuto si è costituito in giudizio direttamente all'udienza (= prima udienza di trattazione) e ha proposto le sue eccezioni, magari rilevabili d'ufficio, direttamente all'udienza, è chiaro che l'attore deve avere la possibilità di replicare. Quindi si può dire, che questa attività (= cioè lo ius replicandi) deve essere svolta dall'attore nella prima udienza, salva la possibilità di una qualche precisazione ulteriore.

  1. 3^ problematica = riguarda una recente esperienza giurisprudenziale, che addirittura autorizza l'attore a proporre anche delle domande, che non sono diretta conseguenza delle difese del convenuto, ma che sono alternative alla domanda principale e dirette a realizzare lo stesso obiettivo della domanda principale (es. nel caso del contratto preliminare. L'ipotesi, in cui le parti hanno sottoscritto un contratto preliminare e poi si rifiutino di sottoscrivere un successivo contratto definitivo, sono quelle, che tipicamente danno vita a un'azione costitutiva non necessaria (ai sensi dell'art. 2932 c.c.) = nel senso che colui il quale ha sottoscritto il contratto preliminare, può chiedere al giudice l'emanazione di una sentenza che "tenga luogo" del consenso non prestato (= cioè che perfezioni (= che concluda) il contratto definitivo) = questo vale per il c.d. preliminare proprio. Esiste una seconda forma di contratto preliminare, detto contratto preliminare improprio, caratterizzata dal fatto che, le parti non si sono impegnate a sottoscrivere un futuro contratto definitivo, ma si sono impegnate a riprodurre il loro consenso nelle forme dell'atto pubblico e della scrittura privata = questo significa, che il contratto preliminare già contiene in sè il trasferimento del bene da un soggetto ad un atro (non è il contratto preliminare, con il quale le parti si impegnano semplicemente il contratto successivo definitivo). Nel contratto preliminare improprio viene rinviato in un secondo momento la stipula (= la sottoscrizione = la redazione) del contratto nelle forme previste dalla legge. E' chiaro, che se una delle parti non esegue il contenuto di un contratto preliminare improprio, l'azione che esercita l'attore non è più un'azione costitutiva, diretta a ottenere una sentenza, che tenga luogo del consenso non prestato, ma diventa un'azione di accertamento es. del suo diritto di proprietà, perchè il contratto è già sottoscritto e l'altra parte si rifiuta semplicemente di eseguirlo. Fino a qualche anno fa, si riteneva, che queste due domande (= cioè la domanda di cui all'art. 2932 c.c. e la domanda diretta a far valere il proprio diritto di proprietà nel caso di contratto preliminare improprio) fossero tra di loro completamente diverse, tanto è vero, che l'attore non poteva cambiare nel corso del processo la domanda di contratto preliminare improprio in contratto preliminare proprio o viceversa. La più recente giurisprudenza, mutando orientamento, stabilisce che, nell'ambito delle attività, che sono consentite all'attore nella prima udienza di trattazione, deve essere consentita anche la possibilità di mutare la domanda di contratto preliminare improprio in contratto preliminare proprio o viceversa perchè, in entrambi i casi, l'obiettivo, a cui intende giungere l'attore è lo stesso = cioè quello di ritornare

o di diventare proprietario del bene e quindi di chiedere al convenuto l'adempimento di un contratto di trasferimento del bene.