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Le attività difensive disponibili per un parte in un processo giudiziario, incluse le domande riconvenzionali, le eccezioni di merito e procedurali, e la chiamata di terzi. Viene inoltre discusso il tempo limite per svolgere queste attività e le conseguenze di una tardiva costituzione in giudizio. scritto in italiano.
Tipologia: Appunti
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Lezione 11.2 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5) slide 11.2 (n. 1-5)
(MOLTO IMP.) (domanda) In relazione alla costituzione in giudizio del convenuto, occorre muovere dall'art. 166, secondo il quale il convenuto si deve costituire in giudizio 20 giorni prima dell'udienza di trattazione, attraverso il deposito in cancelleria della propria comparsa di risposta. L'art. 167 aggiunge che, a pena di decadenza, il convenuto deve costituirsi tempestivamente = nel senso che, se il convenuto non si costituisce tempestivamente, non potrà più 1) proporre domande riconvenzionali, 2) proporre eccezioni di merito o processuali, che non siano rilevabili d'ufficio e 3) non può più chiamare in causa un terzo. Che cosa intende il legislatore, quando prevede queste preclusioni a carico del convenuto? A questo proposito è necessario prendere in considerazione le attività che il convenuto può compiere nell'ambito della propria attività difensiva. Di fronte alla presentazione della domanda (citazione o ricorso) dell'attore nei confronti del convenuto, il convenuto ha varie possibilità:
convenuto, chiedendo che venga condannato a risarcire il danno causatogli a causa del sinistro stradale; il convenuto si costituisce in giudizio e nega di essere il responsabile dell'incidente). La mera difesa è un'attività, che fa rimanere il processo nella fase dell'accertamento dei fatti costitutivi del diritto dell'attore (= cioè il convenuto non allega alcun fatto nuovo principale, ma può allegare un fatto secondario = cioè un fatto la cui rilevanza è quella di dimostrare l'inesistenza di un fatto principale (es. nel caso dell'incidente stradale, la circostanza che non c'era alcun ordine di precedenza che il convenuto non avrebbe rispettato = è un fatto secondario, ma che serve a dimostrare l'inesistenza del fatto principale = cioè il diritto dell'attore a ottenere il risarcimento del danno causato dal convenuto);
in cui questa eccezione può essere fatta valere. Quindi la mancata proposizione dell'eccezione può determinare contemporaneamente 1) l'accoglimento della domanda dell'attore e 2) con il suo passaggio in giudicato, il consolidamento del diritto dell'attore nei confronti del convenuto. Questo significa che, se es. il diritto dell'attore si è prescritto, ma il convenuto non eccepisce, nel termine indicato dalla legge, la prescrizione, questa prescrizione è come se non si fosse mai realizzata e quindi la domanda dell'attore potrebbe essere accolta e la sentenza passata in giudicato; e, una volta passata in giudicato la sentenza, non vi sarà più modo per il convenuto di sfuggire agli effetti della condanna. Quindi la mancata proposizione dell'eccezione ha un effetto più negativo rispetto alla mancata proposizione di una domanda riconvenzionale o della mancata chiamata in causa di un terzo, perchè costituisce una preclusione assoluta, che impedisce al convenuto di poter far valere quel fatto in un successivo processo). (attenzione) In ogni caso, il convenuto A) che non ha ECCEZIONI 1) DI MERITO O 2) PROCESSUALI, NON RILEVABILI D'UFFICIO, da proporre o B) che non vuole proporre DOMANDE RICONVENZIONALI o C) che non intende CHIAMARE IN CAUSA UN TERZO = ha la possibilità di COSTITUIRSI DIRETTAMENTE ALL'UDIENZA (= cioè fino all'udienza) = dopo questo momento il convenuto verrà dichiarato contumace (es. Tizio cita in giudizio Caio, chiedendo la condanna di Caio al pagamento di una somma di denaro e Caio ha pagato quella somma, dato che il pagamento = consiste in una tipica eccezione rilevabile d'ufficio, il convenuto può proporre questa eccezione anche in un momento successivo, costituendosi in giudizio anche in un momento successivo e allegando il fatto estintivo del diritto dell'attore, consistente nel pagamento; es. allo stesso modo, se il convenuto intende solo negare che il diritto dell'attore sia mai sorto, perchè egli vuole dimostrare l'infondatezza della domanda attorea, può costituirsi in giudizio anche in un secondo momento. Tuttavia è necessario fare una precisazione, perchè l'art. 166 prevede, che il convenuto, all'atto della comparsa di risposta, DEVE prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda = cioè l'art. 166 utilizza l'espressione "deve", ma non prevede che l'attività di mera difesa debba essere svolta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. Quindi, di fronte alla mancanza nell'art. 166 di una espressa preclusione, l'opinione prevalente ritiene che il convenuto non debba esercitare attività di mera difesa nella comparsa di risposta, ma la possa esercitare anche in un momento successivo = cioè entro il momento, nel quale è chiesto all'attore di provare il fatto costitutivo del diritto vatto valere in giudizio (perchè l'effetto più importante della mera difesa del convenuto (= cioè della contestazione del convenuto) è quello di rendere il fatto controverso e quindi bisognevole di prova. Quindi, se il convenuto contesta il fatto e lo rende bisognevole di prova, scatta l'onere dell'attore di provarlo; ma l'attore potrà provarlo entro un certo momento (= cioè entro il secondo termine di cui all'art. 183 prima comparizione delle parti e trattazione della causa = cioè entro la prima udienza di trattazione). Questo significa che la giurisprudenza riconosce al convenuto il potere di contestare il fatto costitutivo del diritto dell'attore non oltre la seconda memoria di cui all'art. 183, per consentire all'attore di poter dare la prova di questo fatto costitutivo negato dal convenuto.
Rimanendo nell'ambito della costituzione in giudizio del convenuto, egli può costituirsi fino all'udienza, se non intende = A) proporre DOMANDE RICONVENZIONALI, B) proporre ECCEZIONI 1) DI MERITO E 2) PROCESSUALI, NON RILEVABILI D'UFFICIO (= cioè ECCEZIONI IN SENSO STRETTO) o C) CHIAMARE IN CAUSA UN TERZO. Quindi le 2 attività principali (= cioè 1) l'attività di mera difesa e 2) l'attività di proposizione delle eccezioni in senso ambio (eccezioni in senso ampio = proponibili dal convenuto anche oltre il termine di costituzione in giudizio) possono essere fatte valere nel corso del processo, con effetti diversi, perchè 1) l'effetto della mera difesa = è quello di costringere l'attore a dare la prova del fatto costitutivo del diritto; mentre 2) l'eccezione = consiste nell'allegazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo da parte del convenuto, che egli stesso dovrà provare).