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Lezione 21.1: Impugnazioni - Principi e Termini, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Questa lezione esplora i principi fondamentali della disciplina delle impugnazioni civili, che consentono alla parte di ottenere un controllo sul operato del giudice e favoriscono la stabilità delle decisioni. I sistemi e le disposizioni legali che regolano le impugnazioni ordinarie e straordinarie, i termini per impugnare una sentenza e i mezzi di impugnazione. Le impugnazioni possono essere di due tipi: rescindenti e rescissorie, e possono essere soggette o meno a termini.

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 08/02/2022

cristina-ziliotto
cristina-ziliotto 🇮🇹

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Lezione 21.1 IMPUGNAZIONI (1-5)
slide 21.1 (n. 1-5)
Funzione delle impugnazioni e termini per impugnare
Sistema e disciplina delle impugnazioni civili = una delle parti fondamentali dello studio del diritto
processuale civile, che viene disciplinata nel c.p.c. negli artt. 323 - 408.
In questa lezione, in particolare, ci occuperemo dei principi generali, che reggono la disciplina delle
impugnazioni.
Occorre partire, muovere da una domanda: Qualunque sistema processuale (= ordinamento
processuale) prevede la disciplina delle impugnazioni?
In qualunque sistema processuale, (= ordimento processuale) si devono conciliare due principi, che
sono tra loro connessi e che sono:
- Un principio di certezza dei rapporti giuridici = secondo il quale una sentenza deve contenere un
accertamento in grado di fare stato tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa;
- Un principio di controllo della decisione emessa dal giudice, attraverso un riesame della decisione
da parte di un altro giudice.
A questo scopo, il legislatore individua il sistema delle impugnazioni che 1) da un lato, garantisce alla
parte di poter ottenere da parte di un giudice diverso (spesso un giudice superiore) un controllo circa
l'operato del primo giudice; 2) dall'altro, una volta esauriti i termini per impugnare la sentenza,
favorisce la formazione del giudicato e quindi la stabilità della decisione (= cioè favorisce la
realizzazione delle condizioni per le quali l'accertamento contenuto in una sentenza possa fare stato tra
le parti, gli eredi e gli aventi causa ai sensi dell'art. 2909.
Non a caso il c.p.c. nella parte, che disciplina le impugnazioni, si apre con due disposizioni:
- l'art. 323 = che indica 5 mezzi di impugnazione, che sono = 1) l'appello, 2) il ricorso per cassazione,
3) la revocazione, 4) l'opposizione di terzo e 5) il regolamento di competenza;
- l'art. 324 = che utilizza l'espressione “cosa giudicata”, distinguendo cioè due tipi (= due forme) di
impugnazione:
1) le IMPUGNAZIONI ORDINARIE = proponibili fino a quanto la sentenza non è passata in
giudicato = cioè la cui proposizione impedisce il passaggio di un giudicato della sentenza. Le
impugnazioni ordinarie sono = 1) l'appello, 2) il ricorso per cassazione, 3) il regolamento di
competenza e 4) la revocazione ordinaria;
2) le IMPUGNAZIONI STRAORDINARIE = proponibili anche dopo il passaggio in giudicato dalla
sentenza. Le impugnazioni straordinarie sono = 1) l'opposizione di terzo e 2) la revocazione
straordinaria.
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Lezione 21.1 IMPUGNAZIONI (1-5) slide 21.1 (n. 1-5) Funzione delle impugnazioni e termini per impugnare Sistema e disciplina delle impugnazioni civili = una delle parti fondamentali dello studio del diritto processuale civile, che viene disciplinata nel c.p.c. negli artt. 323 - 408. In questa lezione, in particolare, ci occuperemo dei principi generali, che reggono la disciplina delle impugnazioni. Occorre partire, muovere da una domanda: Qualunque sistema processuale (= ordinamento processuale) prevede la disciplina delle impugnazioni? In qualunque sistema processuale, (= ordimento processuale) si devono conciliare due principi, che sono tra loro connessi e che sono:

  • Un principio di certezza dei rapporti giuridici = secondo il quale una sentenza deve contenere un accertamento in grado di fare stato tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa;
  • Un principio di controllo della decisione emessa dal giudice, attraverso un riesame della decisione da parte di un altro giudice. A questo scopo, il legislatore individua il sistema delle impugnazioni che 1) da un lato, garantisce alla parte di poter ottenere da parte di un giudice diverso (spesso un giudice superiore) un controllo circa l'operato del primo giudice; 2) dall'altro, una volta esauriti i termini per impugnare la sentenza, favorisce la formazione del giudicato e quindi la stabilità della decisione (= cioè favorisce la realizzazione delle condizioni per le quali l'accertamento contenuto in una sentenza possa fare stato tra le parti, gli eredi e gli aventi causa ai sensi dell'art. 2909. Non a caso il c.p.c. nella parte, che disciplina le impugnazioni, si apre con due disposizioni:
  • l'art. 323 = che indica 5 mezzi di impugnazione, che sono = 1) l'appello, 2) il ricorso per cassazione,
    1. la revocazione, 4) l'opposizione di terzo e 5) il regolamento di competenza;
  • l'art. 324 = che utilizza l'espressione “cosa giudicata”, distinguendo cioè due tipi (= due forme) di impugnazione:
  1. le IMPUGNAZIONI ORDINARIE = proponibili fino a quanto la sentenza non è passata in giudicato = cioè la cui proposizione impedisce il passaggio di un giudicato della sentenza. Le impugnazioni ordinarie sono = 1) l'appello, 2) il ricorso per cassazione, 3) il regolamento di competenza e 4) la revocazione ordinaria;
  2. le IMPUGNAZIONI STRAORDINARIE = proponibili anche dopo il passaggio in giudicato dalla sentenza. Le impugnazioni straordinarie sono = 1) l'opposizione di terzo e 2) la revocazione straordinaria.

Queste due disposizioni sono tra loro collegate = 1) da un lato nell'art. 323 = il legislatore stabilisce quali sono i mezzi di impugnazione (= cioè quali sono i rimedi previsti dal'ordinamento per impugnare una sentenza); 2) dall'altro lato, nell'articolo 324 = il legislatore ci spiega anche qual'è la funzione dell'impugnazione = cioè la funzione dell'impugnazione è quella di favorire la formazione del giudicato, nel senso che, una volta che non è più esperibile l'impugnazione ordinaria, la sentenza passa in giudicato (= cioè si forma (= si stabilizza) la decisione e l'accertamento contenuto nella sentenza fa stato tra le parti, gli eredi e gli aventi causa. Tradizionalmente si distinguono le impugnazioni in due grandi categorie = 1) le impugnazioni a carattere rescindente e 2) le impugnazioni a carattere rescissorio.

  1. Le impugnazioni a carattere rescindente = sono quelle, che hanno lo scopo di consentire al giudice un controllo circa la validità della sentenza (= della pronuncia) impugnata, il cui effetto, nel caso in cui questo controllo desse esito negativo (= cioè nel caso in cui si riscontrasse una vizio della sentenza), è quello di condurre all'eliminazione della pronuncia. Tipicamente si riteneva che un esempio di impugnazione rescindente fosse il ricorso per cassazione = che (nella stragrande maggioranza dei casi) mira ad ottenere la cassazione della sentenza e quindi la sua eventuale eliminazione;
  2. le impugnazioni rescissorie = che sono quelle, che hanno lo scopo di consentire al giudice un nuovo riesame (= uno nuovo controllo) della sentenza (= cioè a una nuova decisione). Tipica impugnazione rescissoria è l'appello, perché attraverso l'appello si consente a un giudice di secondo grado un riesame completo della decisione già posta in essere nell'ambito del giudizio di primo grado. In realtà, oggi questa distinzione tra 1) impugnazioni rescindenti e 2) impugnazioni rescissorie non è particolarmente coerente con il sistema normativo, ma è utile per capire la doppia funzione del rimedio impugnatorio = cioè 1) da un lato consentire al giudice di controllare se ci sono stati errori e quale sia la validità della sentenza; 2) dall'altro lato, consentire, laddove necessario, un riesame della decisione e quindi una nuova pronuncia di merito. (attenzione) Anche le impugnazioni straordinarie possono essere soggette a termini (Non confondete mai 1) da un lato, la distinzione tra impugnazioni ordinarie e impugnazioni straordinarie e 2) dall'altro lato, la distinzione tra impugnazioni soggette a termini e impugnazioni non soggette a termini. Che cosa significa? Il legislatore prevede, che le impugnazioni siano proposte entro un certo termine. 1) Se l'impugnazione è ordinaria = decorso il termine per impugnare, l'impugnazione ordinaria si consuma e la sentenza passa in giudicato. 2) Invece, se l'impugnazione è straordinaria = l'impugnazione è proponibile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ma ciò non significa che l'impugnazione straordinaria sia senza termine. Come vedremo, quanto meno 1) l'opposizione di terzo revocatoria e 2) la revocazione straordinaria = sono impugnazioni soggette a termine; l'unica impugnazione senza termine = è l'opposizione di terzo ordinaria). Ma quand'è che passa in giudicato una sentenza? Qual è il termine per impugnare una sentenza? Da questo punto di vista, si distinguono due tipi di termini:
  • Il termine breve = che decorre dalla notificazione della sentenza;

di primo grado rigetta la domanda di Tizio e favorisce Caio. A questo punto, Caio tramite il suo legale, il prof. Fantozzi, notifica la sentenza a Tizio ai fini di provocare il decorso del termine per impugnare. A chi va notificata la sentenza al fine di consentire il decorso del termine per impugnare? Non va notificata a Tizio personalmente, ma va notificata a Tizio presso il suo procuratore che, in questo caso, è il prof. Scala (= cioè va notificata nel domicilio eletto nel corso del giudizio di primo grado). Solo se nel corso del giudizio di primo grado la parte non si è costituita in giudizio (= cioè è rimasta contumace), la sentenza va notificata alla parte personalmente (solo in questo caso) (anzi è uno di quegli atti che per legge vanno notificati al contumace) = (attenzione) ciò è importante perché, laddove sia notificata la sentenza, anche se la sentenza fosse viziata, inizia a decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti del contumace e se il contumace non dovesse impugnare la sentenza, eventuali vizi della sentenza sarebbero sanati con passaggio in giudicato della sentenza.