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Diritto Processuale Civile: Citazione, Contumacia e Impugnazioni, Appunti di Diritto Processuale Civile

Prima parte Balena - principi generali - impugnazioni

Tipologia: Appunti

2013/2014

Caricato il 30/03/2014

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PROCEDURA CIVILE
Il Diritto Processuale civile è: quella branca dello studio del diritto che si occupa delle forme e
delle modalità, attraverso le quali garantire la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi.
Il Diritto Processuale Civile è una materia contemporaneamente di Diritto Pubblico ed anche
una materia che attiene al Diritto Privato. Nel nostro ordinamento esiste una norma chiave che è
l’art. 24 della Costituzione: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi. Il legislatore non può limitare l’accesso alla giurisdizione che può essere
effettuata con varie forme: Accertamento di un diritto (rivendica), chiedendo la Sentenza costitutiva
(contratto preliminare), o chiedendo addirittura la Sentenza di condanna (azione del risarcimento
del danno). Queste tre ipotesi danno luogo a forme di Processo di Cognizione, che è diretto a
sfociare in una sentenza che è idonea al giudicato.
Il GIUDICATO è: il risultato a cui tendenzialmente giunge ogni processo; il processo serve per
ottenere una Sentenza che in modo definitivo riconosca l’esistenza o meno di un diritto. In questa
logica si spiega perché le sentenze emanate del giudice, in un processo di cognizione passino in
giudicato. Per la verità, quando parliamo di giudicato, dobbiamo tenere ben distinti due concetti:
GIUDICATO FORMALE E GIUDICATO SOSTANZIALE.
Il GIUDICATO FORMALE: è un fenomeno che caratterizza tutte le sentenze del giudice,
indipendentemente da quale ne sia il contenuto. La sentenza passata in giudicato formale è quella
non più assoggettabile ai mezzi di impugnazione ordinaria.
Quando si realizza il giudicato formale?
Quando, come stabilisce l’art 324 cpc (cosa giudicata formale) la sentenza non è più
impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Nel momento in cui decorrono i tempi per impugnare una sentenza, la stessa Passa in Giudicato.
Che vuol dire passa in giudicato?
Vuol dire che su quella decisione non si potrà più tornare, quella sentenza è diventata
irretrattabile, irrevocabile, immodificabile dal giudice; da ciascun giudice sia da quella che l’ha
pronunciata, sia da un altro giudice. Questo vale salvo che non vi sia la possibilità di proporre (ma
l’ipotesi è abbastanza eccezionale) nei confronti della Sentenza: un’Impugnazione Straordinaria,
così chiamata perché proponibile anche dopo il passaggio in giudicato .
E’ necessario precisare che i Mezzi di Impugnazioni delle sentenze si dividono in due tipi:
IMPUGNAZIONI ORDINARIE : APPELLO, RICORSO PER CASSAZIONE,
REGOLAMENTO DI COMPETENZA, REVOCAZIONE ORDINARIA.
IMPUGNAZIONI STRAORDINARIE : REVOCAZIONE STRAORDINARIA E
OPPOSIZIONE DI TERZO.
I Mezzi di Impugnazione si possono definire ordinari: cioè proponibili fino a che la sentenza
non passa in giudicato o straordinari eccezionalmente proponibili anche dopo il passaggio in
giudicato della sentenza.
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PROCEDURA CIVILE

Il Diritto Processuale civile è: quella branca dello studio del diritto che si occupa delle forme e delle modalità, attraverso le quali garantire la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi. Il Diritto Processuale Civile è una materia contemporaneamente di Diritto Pubblico ed anche una materia che attiene al Diritto Privato. Nel nostro ordinamento esiste una norma chiave che è l’art. 24 della Costituzione : Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Il legislatore non può limitare l’accesso alla giurisdizione che può essere effettuata con varie forme: Accertamento di un diritto (rivendica), chiedendo la Sentenza costitutiva (contratto preliminare), o chiedendo addirittura la Sentenza di condanna (azione del risarcimento del danno). Queste tre ipotesi danno luogo a forme di Processo di Cognizione , che è diretto a sfociare in una sentenza che è idonea al giudicato. Il GIUDICATO è: il risultato a cui tendenzialmente giunge ogni processo; il processo serve per ottenere una Sentenza che in modo definitivo riconosca l’esistenza o meno di un diritto. In questa logica si spiega perché le sentenze emanate del giudice, in un processo di cognizione passino in giudicato. Per la verità, quando parliamo di giudicato, dobbiamo tenere ben distinti due concetti: GIUDICATO FORMALE E GIUDICATO SOSTANZIALE. Il GIUDICATO FORMALE : è un fenomeno che caratterizza tutte le sentenze del giudice, indipendentemente da quale ne sia il contenuto. La sentenza passata in giudicato formale è quella non più assoggettabile ai mezzi di impugnazione ordinaria. Quando si realizza il giudicato formale? Quando, come stabilisce l’art 324 cpc (cosa giudicata formale) la sentenza non è più impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. Nel momento in cui decorrono i tempi per impugnare una sentenza, la stessa Passa in Giudicato. Che vuol dire passa in giudicato? Vuol dire che su quella decisione non si potrà più tornare, quella sentenza è diventata irretrattabile, irrevocabile, immodificabile dal giudice; da ciascun giudice sia da quella che l’ha pronunciata, sia da un altro giudice. Questo vale salvo che non vi sia la possibilità di proporre (ma l’ipotesi è abbastanza eccezionale) nei confronti della Sentenza: un’Impugnazione Straordinaria, così chiamata perché proponibile anche dopo il passaggio in giudicato. E’ necessario precisare che i Mezzi di Impugnazioni delle sentenze si dividono in due tipi: IMPUGNAZIONI ORDINARIE: → APPELLO, RICORSO PER CASSAZIONE, REGOLAMENTO DI COMPETENZA, REVOCAZIONE ORDINARIA. IMPUGNAZIONI STRAORDINARIE: → REVOCAZIONE STRAORDINARIA E OPPOSIZIONE DI TERZO. I Mezzi di Impugnazione si possono definire ordinari : cioè proponibili fino a che la sentenza non passa in giudicato o straordinari eccezionalmente proponibili anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Ad es. una atto amministrativo può sempre essere messo in discussione dalla pubblica amministrazione, invece la sentenza passata in giudicato non si può più toccare, diventa irretrattabile. COSA GIUDICATA SOSTANZIALE : art. 2909 c.c. si forma sul cosiddetto decisum e non sul petitum , la cosa giudicata sostanziale si forma non su quanto domandato bensì sulla decisione del giudice; il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Sentenze del giudice di merito : sono quelle pronunce con le quali il giudice accerta la fondatezza o infondatezza della domanda, quindi se il diritto vantato in giudizio esiste o meno. Ad es. il prof. Scala è proprietario di questa casa, quindi la sua azione di rivendica va accolta oppure se non è proprietario, la sua azione di rivendica va rigettata. Queste sono tutte sentenze di merito con le quali il giudice dice se nel merito la domanda proposta dall’attore è fondata o infondata. Le Sentenze di merito si contrappongono alle Sentenze di Rito o Sentenze a carattere processuale : sono delle eccezionali ipotesi in cui il processo si conclude o meno con una sentenza sul processo, cioè il giudice non esamina la fondatezza della domanda, si limita a dire se il processo è stato correttamente o meno instaurato. Es. l’avvocato che ha proposto la domanda non aveva la procura alle liti, quindi la sua domanda è inammissibile. Tutte queste sono sentenze di carattere processuale perché attengono soltanto alla corretta e valida instaurazione del processo, ma non coinvolgono l’esame del merito. Solo le Sentenze di Merito hanno la caratteristica ad essere idonee al Giudicato Sostanziale , che significa che ai sensi dell’art 2909 del c.c. l’accertamento contenuto nella Sentenza passata in giudicato fa “Stato” tra le parti, gli eredi e i loro aventi causa, ed è una decisione che costituisce la regola in base alla quale le parti devono disciplinare i loro rapporti futuri. Però se il processo di cognizione a cui è dedicato il secondo libro del codice di proc. Civile, costituisce la forma più tipica e importante di tutela giurisdizionale dei diritti, non di meno esistono anche altre forme di tutela ad es. esiste una diversa forma che è l’azione cautelare. O ancora, avete sentito parlare dell’ art. 700 cpc. Il provvedimento d’urgenza. Il comune concede, domani mattina, a dei signori di mettere sul mio tetto un impianto satellitare radioattivo. Non posso aspettare che venga messo l’impianto e duri tutto il processo e poi alla fine del processo il giudice mi dica hai ragione, l’impianto ti fa male, perché nel frattempo il danno si sarà realizzato. Ho bisogno immediatamente di un intervento del giudice e quindi gli chiedo di emanare un provvedimento d’urgenza un provvedimento cautelare che il giudice può emanare se riscontra l’esistenza di due requisiti: il FUMUS BONIS IURIS cioè se ritiene che il diritto sia esistente, sia pure verosimile a prima lettura il PERICULUM IN MORA cioè se io posso subire un pregiudizio dal decorso del tempo. Ad es. devo avere un sacco di soldi da un signore. Questo signore ha un’unica proprietà, un palazzo, vengo a sapere che lui si sta vendendo il palazzo, se lui non mi paga non posso aggredire nessun bene perché lui l’unico bene che aveva era il palazzo e lo ha venduto e quindi chiedo al giudice di emanare un Sequestro Conservativo con il quale il giudice blocca quel bene, fino a quando non ottengo la sentenza che mi dia ragione. Il codice di Procedura Civile è costituito da 4 Libri:

La GIURISDIZIONE è la quantità di potere giurisdizionale attribuito ad un giudice, nei confronti di altri giudici che appartengono ad un diverso ordine. La COMPETENZA è la quantità di potere riconosciuto ad un giudice nei confronti di giudici che appartengono allo stesso ordine. Normalmente la GIURISDIZIONE la dividiamo in Giurisdizione ordinaria e Giurisdizione Speciale. Dove troviamo questa distinzione come norma? La troviamo all’art 102 della Costituzione “la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia”. La Giurisdizione ordinaria si occupa dei diritti soggettivi, mentre i giudici speciali si occupano degli interessi legittimi (Tar, Consiglio di Stato). il Giudice Amministrativo potrebbe mai occuparsi di diritti soggettivi? Il giudice amministrativo SOLO in determinati casi previsti espressamente dalla legge, quindi predeterminati dalla legge, può occuparsi di diritti soggettivi. Questo tipo di giurisdizione prende il nome di giurisdizione esclusiva perché ci sono dei casi e solo dei casi in cui la legge espressamente lo prevede. In che cosa consiste la giurisdizione esclusiva? Consiste nel fatto che al giudice amministrativo, quindi al giudice speciale, viene data giurisdizione sui diritti soggettivi, solo nei casi predeterminati dalla legge. Che cos’ è il Difetto di giurisdizione, quando può essere rilevato e da chi? Il Difetto di giurisdizione è previsto all’Art. 37 c.p.c. e si ha tutte le volte in cui il giudice ordinario non ha giurisdizione, perché questa è o del giudice speciale o del giudice straniero o ci troviamo di fronte ad un ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione. Quando può essere rilevato? In qualunque stato e grado del processo e anche d’ufficio. Cos’è questo difetto assoluto di giurisdizione? È quando ci troviamo di fronte a una situazione giuridica sostanziale che non è ne di diritto soggettivo, ne di interesse legittimo, in pratica una situazione insistente giuridicamente perché, è una situazione di mero fatto. Quando parliamo della Giurisdizione dobbiamo parlare di un mezzo importantissimo: l REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE cos’è questo regolamento, art 41 c.p.c. “Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all’art 37 c.p.c.

Cos’è questo Regolamento di Giurisdizione art 41 c.p.c.? : non è mai un mezzo d’impugnazione, è un mezzo per dirimere il conflitto di giurisdizione tra due o più giudici, cioè quando c’è conflitto di giurisdizione e non si sa con precisione chi sia il giudice che ha giurisdizione, che si fa? Viene sollevato dinanzi alla Corte di Cassazione che deciderà a chi spetta la giurisdizione. Quando può essere rilevato, da chi? Prima di tutto lo possono chiedere entrambe le parti, sia l’attore che il convenuto, sia la parte civile che la parte soccombente. Viene rilevato per risolvere queste questioni di cui all’art 37 c.p.c. e fin quando non sia stata pronunciata una sentenza di primo grado nel merito. Prima della riforma del 90 tutte le volte che veniva chiesto Regolamento di Giurisdizione si andava a sospendere in automatico il processo, si è visti che spesso questo Regolamento di giurisdizione veniva utilizzato in modo improprio. Dopo la Riforma del 90 , questo Regolamento di giurisdizione non sospenderà più il processo automaticamente, ma il processo potrà si sospenderà solo se il giudice ritiene valida l’istanza. Facciamo questa ipotesi le parti sollevano regolamento di giurisdizione, nel frattempo il giudice non sospende il processo; dichiara la Sentenza, una volta dichiarata la sentenza passa anche il giudicato. Solo dopo che è passata in giudicato la Corte di Cassazione dirà attenzione il giudice che ha pronunciato quella sentenza non aveva giurisdizione. Secondo voi quella sentenza avrà o meno efficacia? Qualsiasi risposta è gusta, perché c’è un conflitto di giurisprudenza:

  • il prof. Verde e il prof. Protopisani ritengono che questa sentenza non possa aver valore perché siccome è una sentenza che è stata emanata da un giudice che non aveva giurisdizione, secondo il principio dell’art 159 c.p.c., che poi andremo a studiare che dice che quando un atto è nullo va a investire la nullità di tutti gli atti dipendenti. Es. un avvocato che difende un suo cliente senza firmare una procura valida, tutti gli atti che invia in tribunale saranno tutti nulli, perché non ha la procura.
  • il prof. Balena ci dice che non è così, perché se la sentenza è passata in giudicato, come voi sapete il giudicato sana tutti i vizi, una volta passata in giudicato non si può far più niente; perché le parti non hanno più interesse di sapere se quel giudice non aveva più giurisdizione, ormai hanno avuto la sentenza. COMPETENZA : è la quantità di potere attribuita ad un giudice nei confronti di altri giudici che appartengono allo stesso ordine. Conosciamo tre tipi di competenza : per valore , per materia e per territorio. La Competenza per valore, si determina sulla base del valore economico della causa (della domanda). La Competenza per Materia si determina sulla base della natura del rapporto giuridico che è presente all’interno della domanda. Tra la competenza per materia e la competenza per valore, qualora ci dovesse essere un conflitto prevale quella per materia. es. sulla competenza per materia: le cause di diritto del lavoro, sono tutte affidate al tribunale, quindi anche se la causa ha un valore di 1000 euro che noi sappiamo

Normalmente, quando un giudice si dichiara incompetente deve pronunciare chi è il giudice competente e quindi trasmette le carte al giudice competente. Per evitare che diventi una pallina da ping-pong, viene utilizzato questo strumento: il secondo giudice qualora si dichiari incompetente chiederà alla Corte di Cassazione di indicare il giudice competente. Un po’ più difficile è il Regolamento come mezzo d’impugnazione che si chiama regolamento di competenza su istanza di parte disciplinato dall’art 42 e 43 cpc. Quando abbiamo parlato del regolamento di giurisdizione, abbiamo detto ma secondo voi il regolamento di giurisdizione è un mezzo di impugnazione? NO Il regolamento di giurisdizione , non è un mezzo di impugnazione per tre motivi:

  1. Non è previsto all’art 323 c.p.c ,: “I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge sono: l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo.”
  2. In secondo luogo perché non impugna la sentenza, anzi la sentenza non c’è proprio.
  3. Viene proposto da entrambe le parti, mentre l’impugnazione, sola dalla parte soccombente. Il Regolamento di competenza su istanza di parte si divide in due tipi : NECESSARIO e FACOLTATIVO. NECESSARIO: impugna l’ordinanza con la quale il giudice si pronuncia solo sulla competenza. Quindi quando ci troviamo davanti a un’ordinanza con cui il giudice si pronuncia solo sulla competenza, è impugnabile solo con regolamento di competenza necessario. FACOLTATIVO: è quel tipo di impugnazione che va ad impugnare la sentenza, con la quale il giudice si pronuncia sia sul merito, che sulla competenza. Viene detto facoltativo perché l’ordinanza è impugnabile solo con regolamento di competenza necessario, in quanto l’ordinanza non è impugnabile, ma è revocabile. Se la parte propone regolamento di competenza facoltativo, va ad impugnare la sentenza solo sulla parte relativa alla competenza, significa che io posso sospendere i termini e successivamente proporre appello sulla parte della sentenza che non è stata impugnata, quindi sul merito. Ma se io propongo prima appello poi posso proporre regolamento di competenza? No, perché l ’appello si chiama mezzo di impugnazione a critica libera , cioè va ad impugnare la sentenza in tutto sia sul merito che sulla competenza. Il principio della PERPETUATIO art. 5 c.p.c. : “la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e, non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo”. Quando si determina la competenza e la giurisdizione? Si determinano nel momento in cui io propongo la domanda ed eventuali cambiamenti sia legislativi che di fatto non vanno ad incidere in alcun modo sulla competenza e sulla giurisdizione. Esempio su un intervento legislativo, ad es.: incidente stradale, voi sapete che quando rientra in una determinata somma, è di competenza del giudice di pace.

Quindi presentiamo la domanda davanti al giudice di pace e tra 15 giorni viene varata una legge che dice: tutte le cause di risarcimento danno non vanno più presentate davanti al giudice di pace ma dinanzi al Tribunale. Il Principio della Perpetuatio , vi dice che la giurisdizione e la competenza si determinano al momento in cui io ho presentato la domanda ed eventuali modifiche, sia legislative che di fatto, non intervengono in alcun modo.

CONTENUTO DELL’ATTO DI CITAZIONE

Art. 163 c.p.c. individua gli elementi che deve contenere l’atto di citazione distinti secondo tre tipologie.

  • Elementi dell’atto di citazione che servono per porre il convenuto a conoscenza del processo: Elementi della Vocatio in Ius.
  • Elementi che identificano la domanda dell’attore, che integrano il contenuto della citazione: Elementi della Edictio Actionis.
  • Elementi della citazione che servono a completare l’atto, ma che non sono indispensabili ai fini della sua validità, l’indicazione dei mezzi di prova. Gli elementi della Vocatio in Ius , che diciamo servono a portare il convenuto a conoscenza del processo, la cui mancanza determina la nullità dell’atto, sono 5 :
  1. Indicazioni del giudice davanti al quale proporre la domanda;
  2. Indicazioni delle parti identità dell’attore e convenuto;
  3. Indicazione dell’udienza di comparizione;
  4. Rispetto dei termini a comparire (tra la notificazione dell’atto e l’udienza devono trascorrere almeno 90 giorni), se non è rispettato questo termine, l’atto è nullo;
  5. Avvertimento del convenuto, che se non si costituisce in giudizio almeno 20 giorni prima dell’Udienza di trattazione e comparizione incorrerà in delle decadenze, cioè ci saranno alcune attività che non potrà più svolgere. Queste attività sono: proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa un terzo, non potrà più proporre eccezioni di merito o processuali che non siano rilevabili d’ufficio. Se manca questo avvertimento, l’Atto di Citazione è nullo. Gli elementi della Edictio Actionis presenti nell’ ’atto di citazione sono: Individuazione della Cosa oggetto della domanda , così dice il numero 3 dell’art. 163 e gli elementi di fatto e di diritto su cui la domanda si fonda.
  6. Il PETITUM che è la cosa oggetto della domanda che a sua volta si distingue in PETITUM MEDIATO e PETITUM IMMEDIATO. PETITUM IMMEDIATO è il provvedimento chiesto al giudice PETITUM MEDIATO è la cosa in senso tecnico oggetto della domanda, il bene della vita a cui l’attore aspira. PER ES. SE IO CITO IN GIUDIZIO IL CONVENUTO DICENDO: CHE IL PROPRIETARIO DELLA VILLA A CAPRI CHE LUI ILLEGITTIMAMENTE OCCUPA, SONO IO E QUINDI CHIEDO DI CONDANNARLO A RILASCIARE L’IMMOBILE, IL PETITUM IMMEDIATO è LA RICHIESTA DI CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DEL BENE. IL PETITUM MEDIATO è LA VILLA, LA PROPRIETA’ DELLA VILLA, IL BENE DI CUI IO CHIEDO TUTELA.
  7. LA CAUSA PETENDI che sono: le Ragioni di fatto e di diritto su cui la domanda si fonda, cioè le ragioni della domanda.

Ad es. io agisco in giudizio nei confronti del prof. Fantozzi, mentre attraversavo le strisce pedonali tu mi hai investito con la tua autovettura e mi devi risarcire il danno. Il Petitum è la mia richiesta di risarcimento del danno, quanto richiedo per la condanna del prof. Fantozzi. Il PETITUM MEDIATO è il mio diritto al risarcimento del danno, giusto? La CAUSA PETENDI cioè la ragione in basa alla quale io agisco è il risarcimento del danno per responsabilità extra contrattuale, il titolo della domanda; la ragione in forza della quale si agisce.

  1. C’è un terzo elemento dell’atto di citazione che non è previsto a pena di nullità che è costituito dall’INDICAZIONE DEI MEZZI DI PROVA , di cui l’attore si avvale, (che può anche essere contenuta in un secondo momento) perché io le richieste istruttorie le posso formulare più avanti, il COGNOME E NOME DELL’AVVOCATO e L’INDICAZIONE DELLA PROCURA. Ai sensi dell’art. 164 cpc l’atto di citazione che manca della Vocatio in Ius o dell’Edictio Actionis è nullo perché non è idoneo a raggiungere il suo scopo. Però la disciplina della nullità cambia profondamente a seconda che ci si trovi a un vizio della Vocatio in Ius o dell’Edictio actionis. Se l’atto di citazione è nullo per vizi della Vocatio in Ius cioè nelle 5 ipotesi dette prima, occorre operare una distinzione preliminare. Il giudice deve verificare prima di tutto se il convenuto si è costituito o meno in giudizio perché se il convenuto, nonostante la nullità della citazione si è costituito in giudizio, il vizio è sanato. Questo in applicazione di un principio di fondamentale importanza all’art. 156 c. 3 del cpc, per il quale non si può mai dichiarare la nullità di un atto quando l’atto ha raggiunto il suo scopo. Se il convenuto non ha partecipato al processo, allora il giudice riscontra la nullità della citazione per vizi della Vocatio, il convenuto non si è costituito quindi non è stato raggiunto lo scopo, a questo punto viene dichiarata la nullità. Ordina all’attore di rifare la citazione, se questa è rinnovata, allora la Sanatoria che ne deriva avviene EX TUNC con efficacia retroattiva, avviene ora per allora. Se l’attore non provvede a sanare il vizio, il processo si estingue, perché c’è un vizio grave che ne impedisce la prosecuzione. Se il vizio riguarda l’Edictio Actionis , cioè della cosa oggetto della domanda, in questo caso anche se il convenuto si costituisce in giudizio il vizio non è sanato. Sia che il convenuto si costituisca o che non si costituisca, il giudice ordinerà all’attore di rifare o integrare la domanda, in questo caso la Sanatoria non avrà effetti retroattivi, sarà EX NUNC. Immaginate un diritto che si prescrive in 5 anni, il diritto al risarcimento del danno, dopo 4 anni e 360 giorni, propongo la citazione, come vedremo ho interrotto la prescrizione. Però non sono stato in grado di individuare con precisione il titolo della domanda, il giudice mi dirà di rifare la citazione, nel frattempo sono decorsi i 5 anni e il mio diritto si è prescritto.

Così impostato il discorso si possono verificare diverse situazioni:

  1. L’attore e il convenuto si costituiscono entrambi tempestivamente in giudizio; si svolgerà in questo caso la Prima Udienza di Trattazione, senza particolari deviazioni alla disciplina, si svolgerà il processo e il processo continuerà secondo lo schema che vedremo.
  2. L’attore si costituisce tempestivamente, il convenuto non si costituisce nei venti giorni precedenti l’Udienza di trattazione; ma si costituisce direttamente entro l’udienza, in questo caso ci dice l’art 171 c.p.c., il convenuto non sarà dichiarato Contumace ma, non potrà più compiere quelle attività indicate nell’art 167.
  3. L’attore si costituisce in giudizio e il convenuto no, né 20 giorni prima, né entro l’Udienza. In questo caso verrà dichiarato CONTUMACE e il processo proseguirà in sua assenza. Nel 1° caso la norma di riferimento è l’art. 183 c.p.c. norma fondamentale: che disciplina la Prima Udienza di comparizione e trattazione , questa è una norma complessa, distinta in 3 punti: Una serie di attività che può compiere il GIUDICE Una serie di attività che può compiere l’ATTORE Una serie di attività che possono compiere ENTRAMBE LE PARTI. Il GIUDICE ai sensi dell’art 183 prima di tutto: deve verificare la regolare instaurazione del contraddittorio cioè, che non ci sono vizi del processo, tali da impedire di andare avanti. Per esempio: se il convenuto non si è costituito in giudizio, deve verificare se la notificazione della citazione era valida o meno. Se il convenuto ha avuto conoscenza del processo oppure no. Bisogna evitare che sia dichiarato Contumace un signore che non sapeva niente della causa. La seconda attività che il giudice compie, dice l’art. 183, consiste nell’indicare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Cioè il giudice leggendo le carte si rende conto che ci sono una serie di questioni rilevanti ai fini del processo, potrebbe non avere giurisdizione o non avere competenza, oppure potrebbe accadere che si rende conto che le cose non stanno come ha detto l’attore. Cioè l’attore per esempio ha detto che lui è un lavoratore subordinato, ma il giudice si rende conto invece che è un lavoratore autonomo, tutta una serie di questioni importanti che il giudice deve indicare alle parti. Bisogna evitare quelle che sono le Sentenze della terza via che sono quelle sentenza nelle quali il giudice ha deciso la causa dicendo una cosa diversa da quella che aveva chiesto l’attore e detto il convenuto. Per esempio: io cito in giudizio il comune di Bn dicendo sono un professionista che ho fatto un consulenza con il comune di Bn, il comune non mi ha pagato, mi deve pagare la prestazione professionale. Il comune di Bn si costituisce e dice di avermi pagato. Il giudice all’udienza legge le carte e si accorge che manca agli atti la copia, del contratto di prestazione d’opera con il comune di Bn. Come sapete i contratti con la pubblica amministrazione, privi di forma scritta, sono nulli; allora il giudice può rilevare d’ufficio questa nullità perché la legge lo consente, però una volta rilevata d’ufficio deve invitare le parti a discutere, non può emettere una sentenza a sorpresa. Queste sentenze, quelle della terza via , per effetto del nuovo art 101 c.p.c. del contraddittorio sono considerate nulle.

L’ATTORE all’udienza può: proporre tutte le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni del convenuto. Cioè può replicare al convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo quando la necessità della chiamata in causa è dipesa dalle difese del convenuto. Esempio: Tizio deve avere 100.000,00 euro da Caio, agisce in giudizio e chiede la condanna di Caio a pagare. Caio si costituisce e dice: “Tu Tizio, devi darmi 150.000,00 euro”. Quindi eccepisce in compensazione un controcredito, a questo punto Tizio controreplica all’udienza, dicendo che il suo controcredito è prescritto perché una prestazione di 15 anni prima. ENTRAMBE LE PARTI quindi attore e convenuto possono svolgere le terze attività e costituiscono nella maggior parte dei casi il contenuto tipico dell’art. 183. All’udienza di trattazione ciascuna delle parti e il giudice deve concede i termini per consentire alle parti stesse di completare la propria attività difensiva. Si parla di tre termini:

  1. di 30 giorni per depositare da parte di entrambe le parti una memoria contenente la precisazione o la modificazione di domande ed eccezioni. Cioè ciascuna delle parti può replicare velocemente a quello che è stato detto dall’altra parte. Con questo termine si chiude l’individuazione del THEMA DECIDENDUM cioè del momento oltre il quale si possono indicare fatti sui quali il giudice è chiamato a pronunciarsi attraverso la precisazione e la modificazione delle eccezioni. Posso fare solo una precisazione ma non una nuova attività.
  2. di 30 giorni entro il quale le parti devono formulare le richieste istruttorie.
  3. 20 giorni dedicato all’indicazione di prove contrarie. Il decorso del 2° e 3° termine è importante perché si ha anche la definitiva individuazione del THEMA PROBANDUM non si potranno più chiedere mezzi di prova.

Sempre? No si giudica con efficacia di giudicato con due casi :

  • quando o le parti lo richiedono;
  • quando la legge espressamente prevede che per la questione pregiudiziale di merito, debba essere giudicata con efficacia di giudicato. Facciamo un esempio: Questione pregiudiziale di merito con efficacia Incidenter tantum → il giudice emette sentenza dove condanna Rita al risarcimento del danno che mi ha causato per l’incidente stradale. Se un giorno Rita dovesse intraprendere un’azione giudiziale, cioè dovesse intraprendere un altro processo, perché si vuole far rilasciare l’immobile che il cugino occupa abusivamente, quella sentenza che è stata emessa in un giudizio precedente che Rita mi aveva investito con la macchina, non avrà alcuna attinenza con l’altra. Quindi questa questione avrà efficacia incidenter tantum, solo a quel giudizio. Se invece Rita, intraprende un’azione giudiziale nei confronti di Tizio, chiedendo al giudice il riconoscimento di Tizio come suo padre. Questa questione pregiudiziale di merito avrà efficacia di giudicato, cioè si potrà estendere anche ad un altro processo; perché se Tizio un giorno farà una causa ereditaria la sentenza che è stata emessa da Rita in un precedente giudizio, (dove si accerta che Rita è figlia di Tizio) Rita potrà partecipare a quel processo dove si è aperto un asse ereditario. Questo per dire che quella sua sentenza, per legge avrà efficacia di giudicato, cioè potrà essere estendibile anche in altri processi. L’AZIONE DI CONDANNA è la seconda azione che noi ritroviamo all’interno del codice. Questa azione in qualche modo è connessa con l’AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO perché se con l’azione di accertamento abbiamo detto che andiamo a chiedere al giudice di accertare un nostro diritto, con l’AZIONE DI CONDANNA si chiede l’accertamento dell’esistenza di un proprio diritto di credito e in più un provvedimento giudiziale, quindi un provvedimento al giudice con il quale condanni la controparte al adempiere alla prestazione che non ha adempiuto. Primo punto: qual è il presupposto per far si che un soggetto richieda un’azione di condanna? Bisogna trovarsi davanti ad un obbligo inadempiuto, o ad una pretesa insoddisfatta. Con l’AZIONE DI CONDANNA il soggetto avrà diritto a tre utilità:
  1. Azione di condanna è titolo esecutivo cioè sulla base della sentenza di condanna, posso iniziare immediatamente l’esecuzione forzata, senza attendere che la sentenza sia passata in giudicato. Voi sapete che quando il giudice emette una sentenza per far si che questa sia esecutiva, bisogna attendere il passaggio in giudicato. Invece, con la sentenza di condanna, già con la sentenza di primo grado posso iniziare l’esecuzione forzata, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza.
  2. Azione di condanna è titolo per iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore. Vuol dire che io blocco i beni al debitore; cioè vuol dire che, io attraverso questa sentenza mi assicuro che il debitore su quei beni non possa far più niente.
  3. Una volta che la sentenza è passata in giudicato è Titolo per trasformare le prescrizioni brevi in prescrizioni decennali.

Come facciamo a condannare il soggetto inadempiente ad adempiere ad un fare infungibile? Attraverso le Misure coercitive che sono delle semplici sanzioni con le quali si dice che è preferibile adempiere, altrimenti la controparte incorrerà in adempimenti maggiori. Quando parliamo però dell’Azione di condanna dobbiamo parlare anche delle Condanne Speciali. Sono previste tre condanne speciali: CONDANNA GENERICA; CONDANNA IN FUTURO; CONDANNA CON RISERVA DELLE ECCEZIONI. CONDANNA GENERICA è un’azione tipica prevista dall’art. 278: “quando è accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione……..” La condanna generica deve essere richiesta su istanza di parte non può mai essere richiesta d’ufficio dal giudice. La parte chiede al giudice di accertare l’esistenza di un proprio diritto, quindi il cosiddetto AN DEBEATUR e di rimandare ad un secondo momento dello stesso processo la quantificazione della prestazione, il QUANTUM. Es. Rita ed io facciamo un incidente stradale, lei mi tampona con la macchina. Chiedo al giudice di accertare la responsabilità di Rita dell’incidente stradale (ci sono 1000 testimoni), che io ho diritto al risarcimento del danno e rimanda ad un secondo momento la quantificazione della prestazione. Perché bisogna portare le macchine dal meccanico, vedere a quanto ammonta il danno; nel frattempo mi faccio emettere una sentenza con la quale io accerto che ho diritto al risarcimento del danno e mentre la consulenza tecnica accerterà a quanto ammonta il danno, allora nel secondo momento verrà accertato il quantum. La Condanna Generica è titolo esecutivo? NO , la condanna generica non è mai titolo esecutivo, perché se non abbiamo davanti un credito che è certo, liquido ed esigibile, come facciamo a dire che è titolo esecutivo. La differenza tra l’Azione di Condanna e la Condanna Generica? Che la Condanna Generica non è mai titolo esecutivo perché non abbiamo di fronte un credito che sia certo, liquido ed esigibile. Ma è titolo per iscrivere ipoteca? Sì! La cosa importante di quest’azione è che ti permette di bloccare il tuo diritto, quindi è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore. Ma è titolo per trasformare prescrizioni brevi in prescrizioni decennali una volta che la sentenza sia passata in giudicato? Una parte della giurisprudenza ritiene di sì, un’altra di no. Una parte della dottrina si domanda: ma se io posso richiedere al giudice di accertare l’esistenza di un mio diritto e di rimandare poi in un secondo momento la quantità della prestazione, non sarebbe un’azione di accertamento, secondo voi? C’è questa parte della dottrina che ritiene di no.

Normalmente, nel nostro ordinamento, all’interno del processo, viene sempre presentata una sola domanda. Con l’istituto della litispendenza , ci troviamo di fronte ad una situazione un po’ anomala, nel senso che all’interno del processo ci troviamo dinanzi a due o più domande. Quindi la litispendenza si verifica tutte le volte in cui viene presentata, davanti a giudici differenti , non una ma più domande aventi in comune gli stessi elementi. Gli elementi della domanda sono: i soggetti , il petitum e causa petendi. I soggetti sono attore e convenuto. Il petitum è l’oggetto della causa che a sua volta si distingue in petitum mediato ed immediato e petendi. Il petitum mediato è l’oggetto o anche il bene della vita, il petitum immediato è il provvedimento che si chiede al giudice. Il terzo elemento della domanda è la causa petendi , ossia le ragioni di fatto e di diritto che spingono l’attore ad agire in giudizio. Le ragioni per le quali la legge non consente che ci siano contemporaneamente due cause identiche sono sostanzialmente due:

  1. evitare il rischio di giudicati contrastanti.
  2. per ragioni di economia processuale , nel senso che sarebbe un dispendio di tempo inutile consentire lo svolgimento di due cause per arrivare allo stesso diritto. Quindi qual è la soluzione che la legge trova? La causa iniziata per seconda verrà cancellata ed il giudice successivamente adito provvederà alla cancellazione della causa dal ruolo che sarà continuata davanti al primo giudice, detto giudice preventivamente adito. Ma cosa significa allora cancellare la domanda dal ruolo? Non significa che il secondo giudice elimina la seconda causa e la rimette al primo giudice, poiché non potrebbe rimettere una causa cancellata che, pertanto, non esiste più. Non c’è dunque rimessione. Significa esattamente che il giudice successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo che continuerà soltanto davanti al primo giudice. Poiché la litispendenza è una questione di competenza, l’ordinanza con la quale viene dichiarata, è impugnabile solo ed esclusivamente con regolamento di competenza necessario. La litispendenza è prevista dall’art. 39 del Codice di Procedura Civile intitolato Litispendenza e continenza di cause. Per verificare quando pende la lite , dobbiamo considerare se il processo inizia per ricorso o per citazione. Se inizia con atto di citazione andremo a vedere il momento in cui l’atto è stato notificato mentre se inizia per ricorso andremo a vedere quando l’atto è stato depositato in cancelleria. La Continenza è prevista dal 2° comma dell’art. 39. La continenza è un fenomeno leggermente diverso dalla litispendenza e autorevole dottrina la definisce anche una forma di litispendenza parziale perché mentre nella litispendenza le due cause sono perfettamente uguali, nella continenza abbiamo gli stessi soggetti , la stessa causa petendi ma cambia il petitum poiché il petitum di una causa è più ampio dell’altro e lo contiene. Art. 39 2° comma, nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice della seconda causa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate (1° giudice). La prevenzione (ordine cronologico di introduzione delle cause) è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso. Per riassumere, parliamo di continenza, se le due cause non sono perfettamente identiche e chiaramente non si può procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, perché le cause non coincidono ed una è più ampia dell’altra. Si parla di continenza, ad esempio, nel caso di domanda di

condanna al pagamento del prezzo davanti al giudice X e di condanna al pagamento del prezzo più il risarcimento del danno davanti al giudice Y. La legge stabilisce in questo caso che una delle due cause va riassunta nell’altra, venendo così giudicate da un unico giudice. Normalmente il giudice competente a giudicare delle due cause è il giudice preventivamente adito, ma può succedere che il primo giudice sia incompetente. In tal caso quest’ultimo dichiarerà ordinanza di continenza a favore del secondo giudice a cui rimetterà la causa. Potrebbe però succedere che anche il secondo giudice non sia competente. In tal caso, il secondo giudice solleva la questione di competenza mediante regolamento di competenza d’ufficio e si rivolge alla Corte di Cassazione che stabilisce quale è il giudice competente a decidere. Ai sensi dell’art. 39 del c.p.c. si ha la continenza di cause non solo quando due cause sono caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza solo quantitativa dell’oggetto, ma anche quando fra di esse sussista un rapporto di interdipendenza , si parla in questo caso di continenza qualitativa per differenziarla dalla prima e più classica figura della continenza quantitativa. In particolare si fa riferimento a tre casi specifici: petitum contrapposti , controversie aventi ad oggetto diritti incompatibili , pregiudizialità cosiddetta logica.

  1. L’ipotesi di petitum contrapposti si ha nella fattispecie in cui le parti si contrappongono in ordine alla richiesta formulata in giudizio. Esempio: Tizio chiede il risarcimento del danno a Caio per incidente stradale e in un’altra causa, Caio agisce contro Tizio chiedendo il risarcimento per lo stesso danno. In questa ipotesi la giurisprudenza comunitaria parla di litispendenza. La giurisprudenza italiana, invece, non applica in questi casi l’istituto della litispendenza, ma applica quello della continenza , ritenendo che l’oggetto della controversia, l’accertamento della responsabilità del convenuto è compreso anche nella domanda successiva. Ciò significa che il secondo giudice dovrà, se il primo giudice è competente per entrambe le cause, dichiarare la continenza ed ordinare la riassunzione davanti al primo giudice.
  2. Controversie aventi ad oggetto diritti incompatibili , che non possono logicamente coesistere tra loro. Esempio: Tizio cita in giudizio Caio chiedendo che venga dichiarato nullo il contratto con in quale ha venduto l’immobile a Caio; Caio a sua volta cita in giudizio Tizio davanti ad un altro giudice chiedendo la condanna di Tizio alla consegna dell’immobile. In queste ipotesi si dovrebbe parlare di pregiudizialità tra le domande. Se il contratto è nullo, il convenuto Caio, non può chiedere l’esecuzione della prestazione, se invece il contratto non è nullo, la domanda è fondata. Queste ipotesi dovrebbero dar luogo ad una forma di connessione per pregiudizialità che dovrebbe condurre a sospendere il processo dipendente, però per evitare di sospendere e consentire ad un unico giudice di decidere entrambe le cause, si applica l’istituto della continenza.
  3. La terza ipotesi è quella della pregiudizialità logica. Quando si è parlato di accertamento incidentale, si è detto che nel nostro sistema le questioni pregiudiziali, quei fatti diritti dalla cui esistenza o inesistenza dipende il rigetto della domanda, potrebbero costituire oggetto anche di autonoma domanda. Comporta due conseguenze, la prima che l’esistenza della sentenza che accerti il diritto pregiudicato non produce effetti in ordine all’esistenza del rapporto pregiudiziale, la seconda è che se pendono due giudizi, una sulla questione pregiudiziale e l’altro sulla questione pregiudicata, il secondo processo deve essere sospeso , quanto meno nell’ipotesi in cui sulla questione pregiudiziale è richiesta una decisione con efficacia di giudicato. Ultima di questo istituto è la cosiddetta Connessione che è una forma particolare perché si discosta dalla litispendenza e dalla continenza in quanto le due domande tra di loro hanno una connessione molto più lieve , nel senso che le due domande sono unite o perché hanno gli stessi soggetti e niente più, o perché hanno lo stesso oggetto o lo stesso titolo o stesso oggetto e titolo ma uno dei tre elementi viene sempre a mancare.