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Condizioni per l'impugnazione di una sentenza: soccombenza, legittimazione e impugnabilità, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Le condizioni necessarie per poter impugnare una sentenza in un processo giudiziario. Le condizioni sono tre: la soccombenza, la legittimazione e l'impugnabilità. La soccombenza si riferisce al fatto che la parte che vuole impugnare debba essere soccombente, cioè aver perso una domanda o aver accettata una domanda dell'avversario. La legittimazione significa che la parte deve avere il diritto di impugnare, cioè aver partecipato al processo in cui è stata emessa la sentenza da impugnare, salvo casi eccezionali. L'impugnabilità implica che il provvedimento da impugnare debba essere impugnabile attraverso i mezzi ordinari di impugnazione o attraverso il ricorso per cassazione, a seconda che si tratti di una decisione che abbia determinato il giudizio, contenuto decisorio e non sia altrimenti impugnabile.

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 08/02/2022

cristina-ziliotto
cristina-ziliotto 🇮🇹

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Lezione 21.2 IMPUGNAZIONI (1-5)
slide 21.2 (n. 1-5)
Condizioni dell’impugnazione
RIASSUNTO
Per poter impugnare una sentenza, è indispensabile che vi siano 3 condizioni =
1) la prima condizione = è la soccombenza (= cioè è indispensabile, che la parte, che propone
l’impugnazione, sia rimasta soccombente = cioè abbia visto rigettare una propria domanda o
accogliere la domanda dell’avversario = cioè è necessario, che la sentenza, che si vuole impugnare,
abbia sfavorito la parte = nel senso che abbia rigettato la domanda della parte stessa o abbia accolto
la domanda dell’avversario);
2) la seconda condizione = è la legittimazione (= cioè che la parte abbia la legittimazione ad
impugnare = cioè sia stata parte del processo, nel quale è stata emessa la sentenza da impugnare,
salvo casi eccezionali);
3) la terza condizione = è che il provvedimento, che si intende impugnare sia impugnabile 1) con i
mezzi ordinari di impugnazione o 2) attraverso il ricorso per cassazione di cui all’art. 111 Cost.,
laddove si tratti di una decisione, che abbia 3 caratteristiche = cioè a) che abbia definito il giudizio
(= cioè chiude il processo davanti al giudice che l’ha emessa), b) che abbia contenuto decisorio e
soprattutto c) che non sia altrimenti impugnabile.
Per condizioni dell’impugnazione = si intende l’insieme dei requisiti, che debbono sussistere
affinchè un’impugnazione sia considerata ammissibile e quindi venga decisa nel merito.
Per comprendere il concetto di condizioni dell’impugnazione, può essere utile ricordare quanto detto
per la disciplina dell’azione civile (= cioè quando abbiamo studiato nell’ambito del giudizio di primo
grado (o meglio dei principi generali) la disciplina dell’azione civile, abbiamo ricordato che esistono
delle condizioni dell’azione. Le condizioni dell’azione = sono rappresentate 1) dall’interesse ad agire,
2) dalla legittimazione ad agire e 3) dalla c.d. capacità giuridica). Ebbene anche per poter impugnare
una sentenza esistono le condizioni dell’impugnazione.
Le condizioni dell’impugnazione sono 3:
1) La condizione principale (più importante) per poter impugnare una sentenza = è la soccombenza.
Che cos’è la soccombenza? La soccombenza = è quel fenomeno, per il quale una pronuncia (=
sentenza) scontenta la parte e dunque legittima il suo potere di impugnare la sentenza. In realtà,
nell’ambito della disciplina del concetto di soccombenza, è necessario operare una distinzione tra:
Soccombenza formale = Si parla di soccombenza formale = quando si registra o si può
registrare una distanza tra le conclusioni formulate dalla parte (parte attrice accoglimento
della domanda; parte convenuta rigetto della domanda o accoglimento di una eventuale
domanda riconvenzionale) e la sentenza del giudice. In termini ancora più semplici, si ha
soccombenza di tipo formale = ogni qualvolta la parte si vede rigettare una propria domanda o
accogliere una domanda avversaria. Solo in presenza di questa forma di soccombenza (=
soccombenza formale) = cioè solo di fronte a uno scarto (= una differenza) tra 1) ciò che la
parte ha chiesto e 2) ciò che il giudice ha riconosciuto nella sentenza è possibile impugnare la
sentenza;
Soccombenza materiale = Nella categoria della soccombenza si deve operare una distinzione
= nel senso che, accanto alla soccombenza formale, la dottrina (soprattutto sulla base
dell’esperienza di altri ordinamenti, in particolare quello tedesco), sottolinea l’esistenza di una
seconda forma di soccombenza, che potremmo chiamare di tipo materiale (= soccombenza
materiale).
In che cosa consiste la soccombenza materiale? La soccombenza materiale = consiste nel fatto
che la parte, anche se formalmente ha vinto, avrebbe la possibilità di ottenere, in sede di
impugnazione, una decisione più utile rispetto a quella emessa, per errore, dal giudice
nell’ambito del giudizio di primo grado (es. si immagini che Tizio citi in giudizio Caio,
chiedendo la condanna di Caio al pagamento di una somma di denaro; Caio si costituisce in
giudizio e chiede il rigetto nel merito della domanda di Tizio, perché infondata; si immagini
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Lezione 21.2 IMPUGNAZIONI (1-5) slide 21.2 (n. 1-5) Condizioni dell’impugnazione RIASSUNTO Per poter impugnare una sentenza, è indispensabile che vi siano 3 condizioni =

  1. la prima condizione = è la soccombenza (= cioè è indispensabile, che la parte, che propone l’impugnazione, sia rimasta soccombente = cioè abbia visto rigettare una propria domanda o accogliere la domanda dell’avversario = cioè è necessario, che la sentenza, che si vuole impugnare, abbia sfavorito la parte = nel senso che abbia rigettato la domanda della parte stessa o abbia accolto la domanda dell’avversario);
  2. la seconda condizione = è la legittimazione (= cioè che la parte abbia la legittimazione ad impugnare = cioè sia stata parte del processo, nel quale è stata emessa la sentenza da impugnare, salvo casi eccezionali);
  3. la terza condizione = è che il provvedimento, che si intende impugnare sia impugnabile 1) con i mezzi ordinari di impugnazione o 2) attraverso il ricorso per cassazione di cui all’art. 111 Cost., laddove si tratti di una decisione, che abbia 3 caratteristiche = cioè a) che abbia definito il giudizio (= cioè chiude il processo davanti al giudice che l’ha emessa), b) che abbia contenuto decisorio e soprattutto c) che non sia altrimenti impugnabile. Per condizioni dell’impugnazione = si intende l’insieme dei requisiti, che debbono sussistere affinchè un’impugnazione sia considerata ammissibile e quindi venga decisa nel merito. Per comprendere il concetto di condizioni dell’impugnazione, può essere utile ricordare quanto detto per la disciplina dell’azione civile (= cioè quando abbiamo studiato nell’ambito del giudizio di primo grado (o meglio dei principi generali) la disciplina dell’azione civile, abbiamo ricordato che esistono delle condizioni dell’azione. Le condizioni dell’azione = sono rappresentate 1) dall’interesse ad agire,
  4. dalla legittimazione ad agire e 3) dalla c.d. capacità giuridica). Ebbene anche per poter impugnare una sentenza esistono le condizioni dell’impugnazione. Le condizioni dell’impugnazione sono 3:
  5. La condizione principale (più importante) per poter impugnare una sentenza = è la soccombenza. Che cos’è la soccombenza? La soccombenza = è quel fenomeno, per il quale una pronuncia (= sentenza) scontenta la parte e dunque legittima il suo potere di impugnare la sentenza. In realtà, nell’ambito della disciplina del concetto di soccombenza, è necessario operare una distinzione tra:  Soccombenza formale = Si parla di soccombenza formale = quando si registra o si può registrare una distanza tra le conclusioni formulate dalla parte (parte attrice  accoglimento della domanda; parte convenuta  rigetto della domanda o accoglimento di una eventuale domanda riconvenzionale) e la sentenza del giudice. In termini ancora più semplici, si ha soccombenza di tipo formale = ogni qualvolta la parte si vede rigettare una propria domanda o accogliere una domanda avversaria. Solo in presenza di questa forma di soccombenza (= soccombenza formale) = cioè solo di fronte a uno scarto (= una differenza) tra 1) ciò che la parte ha chiesto e 2) ciò che il giudice ha riconosciuto nella sentenza è possibile impugnare la sentenza;  Soccombenza materiale = Nella categoria della soccombenza si deve operare una distinzione = nel senso che, accanto alla soccombenza formale, la dottrina (soprattutto sulla base dell’esperienza di altri ordinamenti, in particolare quello tedesco), sottolinea l’esistenza di una seconda forma di soccombenza, che potremmo chiamare di tipo materiale (= soccombenza materiale). In che cosa consiste la soccombenza materiale? La soccombenza materiale = consiste nel fatto che la parte, anche se formalmente ha vinto, avrebbe la possibilità di ottenere, in sede di impugnazione, una decisione più utile rispetto a quella emessa, per errore, dal giudice nell’ambito del giudizio di primo grado (es. si immagini che Tizio citi in giudizio Caio, chiedendo la condanna di Caio al pagamento di una somma di denaro; Caio si costituisce in giudizio e chiede il rigetto nel merito della domanda di Tizio, perché infondata; si immagini

che il giudice dichiari il difetto di giurisdizione (= cioè rigetti la domanda di Tizio non sulla base di una decisione (= cioè di una valutazione nel merito dell’infondatezza della domanda) ma sulla base di una valutazione di tipo processuale. Caio, il quale ritiene che la sentenza sia sbagliata e che vuole ottenere una riforma della sentenza (= cioè vuole arrivare a ottenere una pronuncia di merito, che rigetti la domanda di Tizio e dunque impedisca la riproposizione della domanda), ha il potere di impugnare? Secondo una parte della dottrina, Caio ha il potere di impugnare la sentenza, perché, anche se vero che egli non sarebbe formalmente soccombente (perché il processo si è concluso con il rigetto della domanda dell’attore nei confronti del convenuto), egli sarebbe materialmente soccombente (= cioè potrebbe ottenere dal giudice d’appello una pronuncia più favorevole di quella emessa dal giudice di primo grado = nel senso che il giudice d’appello potrebbe emettere addirittura una sentenza di rigetto nel merito della domanda proposta dall’attore e non limitarsi a una pronuncia di carattere processuale, che non impedisce la riproposizione della domanda). Ricapitolando = per poter impugnare la sentenza è indispensabile avere soccombenza (= cioè che la parte, che propone impugnazione, sia soccombente = cioè è necessario, che la sentenza, che si vuole impugnare, abbia sfavorito la parte = nel senso che abbia rigettato la domanda della parte stessa o abbia accolto la domanda dell’avversario). Tuttavia si discute se oltre a questa soccombenza formale, possa anche esserci una soccombenza materiale (= cioè la soccombenza possa dipendere dalla possibilità, che il giudice dell’impugnazione attribuisca alla parte un’utilità maggiore di quella che la parte poteva avere per effetto della sentenza di primo grado. Secondo la dottrina esiste anche questa forma di soccombenza materiale; invece la giurisprudenza ritiene, che l’unica forma di soccombenza, che legittima la parte a impugnare (= cioè determina l’interesse a impugnare) sia la soccombenza formale. (attenzione) Vi è un’altra distinzione da fare. In qualche caso la soccombenza va distinta dall’interesse a impugnare = nel senso che, la parte, pure essendo soccombente, non ha più il potere di impugnare, perché ha mostrato di non avere interesse all’impugnazione (es. si pensi al caso in cui la parte abbia impugnato una sentenza, che fonda il rigetto della domanda dell’attore su più rationes decidendi (= cioè su più argomenti), impugnando soltanto uno di questi argomenti. Ebbene, per gli altri argomenti che non sono stati impugnati, si forma il giudicato, con la conseguenza, che la parte non avrà più interesse, affinchè il giudice decida sulla sua originale impugnazione, poiché coperta ormai dal giudicato).

  1. La seconda condizione per poter impugnare una sentenza = è la legittimazione (= cioè ha il potere di impugnare solo chi è stato parte del giudizio, nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata). Sulla legittimazione a impugnare occorre fare alcune precisazioni =  in alcuni casi il legislatore consente anche a terzi di impugnare la sentenza = cioè in alcuni casi la legittimazione a impugnare è eccezionalmente riconosciuta a terzi (es. nel caso dell’opposizione di terzo; inoltre è prevista una particolare impugnazione del P.M. = la revocazione del P.M., nel caso in cui il P.M. sia stato terzo (= cioè non abbia avuto la possibilità di partecipare al processo);  ci sono anche dei casi, in cui la legittimazione ad impugnare è riconosciuta alla parte in senso sostanziale = cioè alla parte, che subisce gli effetti della sentenza impugnata (es. nel caso di sostituzione processuale, l’impugnazione può essere proposta 1) sia dal sostituto processuale
  2. sia dal sostituito, anche se il sostituito non è parte del processo in senso formale; oppure es. nel caso di estromissione, l’impugnazione può essere promossa addirittura dalla parte estromessa (= cioè da colui, che non è più parte del processo) (es. si pensi al caso della chiamata di garanzia. Il convenuto può chiamare in garanzia un terzo e, laddove il garante si costituisca e partecipi al processo, assumendo su di sé l’obbligazione, il garantito può essere estromesso. Ebbene, in questo caso, la legge prevede, che possa impugnare la sentenza non solo il garante, che è stato chiamato in causa e che ha assunto su di sé l’obbligazione e che quindi ha estromesso il garantito, ma anche il garantito). Quindi, la legittimazione a impugnare spetta alle parti tranne in casi eccezionali, in cui la legittimazione spetta a terzi: in alcuni casi è consentita la legittimazione all’impugnazione anche da parte di soggetti che non sono più parti, in senso formale  in altri casi, anche se un soggetto è diventato parte in senso formale, non può impugnare. Questo è il caso dell’intervento adesivo dipendente (litisconsorzio successivo per intervento di terzi). Nel caso di intervento adesivo dipendente (= cioè quando il terzo interviene nel processo