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Le condizioni necessarie per poter impugnare una sentenza in un processo giudiziario. Le condizioni sono tre: la soccombenza, la legittimazione e l'impugnabilità. La soccombenza si riferisce al fatto che la parte che vuole impugnare debba essere soccombente, cioè aver perso una domanda o aver accettata una domanda dell'avversario. La legittimazione significa che la parte deve avere il diritto di impugnare, cioè aver partecipato al processo in cui è stata emessa la sentenza da impugnare, salvo casi eccezionali. L'impugnabilità implica che il provvedimento da impugnare debba essere impugnabile attraverso i mezzi ordinari di impugnazione o attraverso il ricorso per cassazione, a seconda che si tratti di una decisione che abbia determinato il giudizio, contenuto decisorio e non sia altrimenti impugnabile.
Tipologia: Sintesi del corso
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Lezione 21.2 IMPUGNAZIONI (1-5) slide 21.2 (n. 1-5) Condizioni dell’impugnazione RIASSUNTO Per poter impugnare una sentenza, è indispensabile che vi siano 3 condizioni =
che il giudice dichiari il difetto di giurisdizione (= cioè rigetti la domanda di Tizio non sulla base di una decisione (= cioè di una valutazione nel merito dell’infondatezza della domanda) ma sulla base di una valutazione di tipo processuale. Caio, il quale ritiene che la sentenza sia sbagliata e che vuole ottenere una riforma della sentenza (= cioè vuole arrivare a ottenere una pronuncia di merito, che rigetti la domanda di Tizio e dunque impedisca la riproposizione della domanda), ha il potere di impugnare? Secondo una parte della dottrina, Caio ha il potere di impugnare la sentenza, perché, anche se vero che egli non sarebbe formalmente soccombente (perché il processo si è concluso con il rigetto della domanda dell’attore nei confronti del convenuto), egli sarebbe materialmente soccombente (= cioè potrebbe ottenere dal giudice d’appello una pronuncia più favorevole di quella emessa dal giudice di primo grado = nel senso che il giudice d’appello potrebbe emettere addirittura una sentenza di rigetto nel merito della domanda proposta dall’attore e non limitarsi a una pronuncia di carattere processuale, che non impedisce la riproposizione della domanda). Ricapitolando = per poter impugnare la sentenza è indispensabile avere soccombenza (= cioè che la parte, che propone impugnazione, sia soccombente = cioè è necessario, che la sentenza, che si vuole impugnare, abbia sfavorito la parte = nel senso che abbia rigettato la domanda della parte stessa o abbia accolto la domanda dell’avversario). Tuttavia si discute se oltre a questa soccombenza formale, possa anche esserci una soccombenza materiale (= cioè la soccombenza possa dipendere dalla possibilità, che il giudice dell’impugnazione attribuisca alla parte un’utilità maggiore di quella che la parte poteva avere per effetto della sentenza di primo grado. Secondo la dottrina esiste anche questa forma di soccombenza materiale; invece la giurisprudenza ritiene, che l’unica forma di soccombenza, che legittima la parte a impugnare (= cioè determina l’interesse a impugnare) sia la soccombenza formale. (attenzione) Vi è un’altra distinzione da fare. In qualche caso la soccombenza va distinta dall’interesse a impugnare = nel senso che, la parte, pure essendo soccombente, non ha più il potere di impugnare, perché ha mostrato di non avere interesse all’impugnazione (es. si pensi al caso in cui la parte abbia impugnato una sentenza, che fonda il rigetto della domanda dell’attore su più rationes decidendi (= cioè su più argomenti), impugnando soltanto uno di questi argomenti. Ebbene, per gli altri argomenti che non sono stati impugnati, si forma il giudicato, con la conseguenza, che la parte non avrà più interesse, affinchè il giudice decida sulla sua originale impugnazione, poiché coperta ormai dal giudicato).