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Sospensione processo civile in relazione penale: intensità e necessità., Dispense di Diritto Processuale Civile

Sulla relazione tra processo civile e processo penale, e le modalità in cui si può realizzare: la relazione al massimo grado di intensità quando vi è una totale identità del fatto, e la sospensione necessaria quando disposizioni di legge prevedono la sospensione del processo civile a causa della pendenza di un processo penale. Le norme specifiche, come l'art.75 e l'art.211, e il contrasto tra le tesi affermanti che il processo civile deve essere sospeso. Inoltre, vengono introdotti concetti come pregiudizialità, sospensione automatica, e sospensione del processo esecutivo.

Tipologia: Dispense

2011/2012

Caricato il 20/08/2012

federicamassidda
federicamassidda 🇮🇹

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APPUNTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Il rapporto tra diritto sostanziale e diritto processuale (ovvero i
rapporti che ci sono tra diritto civile e processo civile, tra diritto
penale e processo penale, tra diritto tributario e processo tributario,
tra diritto amministrativo e processo amministrativo). Il diritto
sostanziale è un complesso di norme nelle quali il legislatore ha
individuato quello che è l’interesse meritevole di tutela. Il diritto
processuale, invece, è costituito da un complesso di norme, nel quale
il legislatore prevede determinati meccanismi complessi (processi)
che entrano in gioco nel momento in cui la norma di diritto
sostanziale non viene attuata. Il diritto sostanziale è primario rispetto
al diritto processuale, mentre il diritto processuale è strumentale
rispetto al diritto sostanziale (appunto perché entra in gioco solo se la
norma di diritto sostanziale non è stata opportunamente attuata). Da
un lato il diritto sostanziale è indispensabile per l’esistenza del diritto
processuale; dall’altro il diritto processuale civile è fondamentale per
l’esistenza stessa del diritto sostanziale che senza il diritto
processuale potrebbe limitarsi ad essere una mera previsione
formale. La necessaria relazione tra il diritto sostanziale ed il diritto
processuale è giusticata anche dalla previsione legislativa secondo
la quale nessuno può fare ricorso alla forza o alla violenza per avere
ragione del proprio diritto; questo è sancito in 2 norme l’art.392
cod.pen. che riguarda l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con
violenza sulle cose e l’art.393 cod.pen. che tratta dell’esercizio
arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone. Il diritto
processuale ha carattere non unitario, non solo perché abbiamo vari
processi (amministrativo, penale, civile e tributario), ma anche perché
all’interno dello stesso sistema abbiamo diversi modi di garantire la
tutela giurisdizionale (ad esempio nel processo penale oltre al
processo classico, normale, abbiamo: il processo che prevede
l’applicazione della pena su richiesta delle parti ed uno sconto della
pena stessa, patteggiamento; il rito abbreviato richiesto in certi casi
su accordo del cliente; il processo per direttissima; il procedimento
per decreto quando ci sono delle pene pecuniarie). Nel processo civile
la situazione è più complicata, infatti abbiamo una distinzione per
quanto riguarda il tipo di processo tra processi a cognizione piena ed
esauriente e processi a cognizione sommaria.
I processi a cognizione piena ed esauriente sono quei processi nei
quali il giudice arriva alla sua decisione dopo aver esaminato tutto
ciò che è necessario per decidere, per poi emanare un
provvedimento che disciplina denitivamente il rapporto tra le
parti, la sentenza. Nell’ambito della cognizione piena ed esauriente
abbiamo diversi tipi di svolgimento del processo: il processo
ordinario (valido per quasi tutte le controversie); il rito speciale del
lavoro; il rito delle locazioni; il rito che si svolge davanti ad un
giudice di pace (giudice che presenta delle caratteristiche diverse
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Scarica Sospensione processo civile in relazione penale: intensità e necessità. e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity!

APPUNTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Il rapporto tra diritto sostanziale e diritto processuale (ovvero i rapporti che ci sono tra diritto civile e processo civile, tra diritto penale e processo penale, tra diritto tributario e processo tributario, tra diritto amministrativo e processo amministrativo). Il diritto sostanziale è un complesso di norme nelle quali il legislatore ha individuato quello che è l’interesse meritevole di tutela. Il diritto processuale, invece, è costituito da un complesso di norme, nel quale il legislatore prevede determinati meccanismi complessi (processi) che entrano in gioco nel momento in cui la norma di diritto sostanziale non viene attuata. Il diritto sostanziale è primario rispetto al diritto processuale, mentre il diritto processuale è strumentale rispetto al diritto sostanziale (appunto perché entra in gioco solo se la norma di diritto sostanziale non è stata opportunamente attuata). Da un lato il diritto sostanziale è indispensabile per l’esistenza del diritto processuale; dall’altro il diritto processuale civile è fondamentale per l’esistenza stessa del diritto sostanziale che senza il diritto processuale potrebbe limitarsi ad essere una mera previsione formale. La necessaria relazione tra il diritto sostanziale ed il diritto processuale è giustificata anche dalla previsione legislativa secondo la quale nessuno può fare ricorso alla forza o alla violenza per avere ragione del proprio diritto; questo è sancito in 2 norme l’art. cod.pen. che riguarda l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e l’art.393 cod.pen. che tratta dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone. Il diritto processuale ha carattere non unitario, non solo perché abbiamo vari processi (amministrativo, penale, civile e tributario), ma anche perché all’interno dello stesso sistema abbiamo diversi modi di garantire la tutela giurisdizionale (ad esempio nel processo penale oltre al processo classico, normale, abbiamo: il processo che prevede l’applicazione della pena su richiesta delle parti ed uno sconto della pena stessa, patteggiamento; il rito abbreviato richiesto in certi casi su accordo del cliente; il processo per direttissima; il procedimento per decreto quando ci sono delle pene pecuniarie). Nel processo civile la situazione è più complicata, infatti abbiamo una distinzione per quanto riguarda il tipo di processo tra processi a cognizione piena ed esauriente e processi a cognizione sommaria.

• I processi a cognizione piena ed esauriente sono quei processi nei

quali il giudice arriva alla sua decisione dopo aver esaminato tutto ciò che è necessario per decidere, per poi emanare un provvedimento che disciplina definitivamente il rapporto tra le parti, la sentenza. Nell’ambito della cognizione piena ed esauriente abbiamo diversi tipi di svolgimento del processo: il processo ordinario (valido per quasi tutte le controversie); il rito speciale del lavoro; il rito delle locazioni; il rito che si svolge davanti ad un giudice di pace (giudice che presenta delle caratteristiche diverse

rispetto al giudice ordinario in quanto dura limitatamente nel tempo, svolge la sua attività non gratuitamente e si occupa in genere di controversie di valore inferiore ai 5 milioni); il procedimento in camera di consiglio (caratterizzato innanzitutto dal fatto che il legislatore non viene a predeterminare degli obblighi e dei doveri per il giudice ma lascia ampia discrezionalità allo stesso nel modo di condurre il procedimento ed in secondo luogo dal fatto che tale procedimento non si chiude con una sentenza ma con un decreto, come ad esempio avviene nel caso delle autorizzazioni che i tutori del minore devono chiedere per poter esercitare atti che influiscono sul patrimonio dello stesso minore).

• I procedimenti a cognizione sommaria sono caratterizzati dal fatto

che il giudice, delle parti in contesa, sente una sola parte oppure sente entrambe ma in maniera incompleta, limitandosi così ad una visione superficiale e provvisoria perché fa tutto ciò in poco tempo. In questo tipo di procedimento il giudice non ha la certezza ma si basa sulla probabilità, la sua conclusione è solo un’ipotesi di soluzione della controversia che non potrà assumere la forma di sentenza, ma avrà la forma del decreto (quando viene ascoltata una sola delle parti) o dell’ordinanza (quando vi è un certo contraddittorio). Esempi di tali procedimenti sono: il sequestro; il sequestro giudiziale (quando è in contestazione il diritto di proprietà); il provvedimento di denuncia di nuova opera, l’art. dello Statuto dei lavoratori, i provvedimenti d’urgenza (art. cod.proc.civ.). I provvedimenti sommari e cautelari necessitano dell’instaurazione di un processo a cognizione piena ed esauriente (entro 30 giorni da parte di chi ha vinto), in caso contrario perdono la loro efficacia; se il processo a cognizione piena ed esauriente invece c’è il provvedimento sommario e cautelare viene recepito da un provvedimento definitivo, la sentenza.

• I procedimenti sommari non cautelari si aprono per iniziativa di un

soggetto dopodiché il giudice decide con un decreto che può vivere di vita propria, cioè che può da quel momento disciplinare i rapporti fra le parti. Il legislatore, però lascia alla parte soccombente la facoltà di proporre opposizione aprendo un processo a cognizione piena ed esauriente. Qui la particolarità consiste nel fatto che se non si instaura il procedimento a cognizione piena ed esauriente il provvedimento sommario rimane pienamente efficace tra le parti. Esempi di procedimenti a cognizione sommaria non cautelari sono: la repressione della condotta antisindacale (art.28 dello Statuto dei lavoratori); il decreto ingiuntivo. Il diritto processuale non è neutrale; infatti esso non è indifferente al particolare bisogno di tutela di certi diritti (altrimenti vi sarebbe stato un unico tipo di processo). Se consideriamo 3 diritti costituzionali (che quindi non ammettono deroghe in quanto assoluti) vediamo che

Corte cost. stabilì che era legittimo avere processi diversi per situazioni differenti).

  • Nel 1990 si ha una riforma sui provvedimenti urgenti che entra completamente in vigore nel 1995, anche se dopo la sua entrata in vigore viene rivista.
  • Nel 1991 c’è stata una riforma (anch’essa entrata in vigore nel
    1. che ha previsto l’istituzione del giudice di pace.
  • Nel 1998 si ha l’istituzione del giudice unico di 1° grado e l’eliminazione del pretore, tale riforma ha attuato una semplificazione sotto il profilo della competenza.
  • Un’altra riforma è quella del pubblico impiego che ha trasferito le controversie di lavoro nella pubblica amministrazione dal giudice amministrativo a quello ordinario. Tra le fonti del diritto processuale civile hanno un ruolo di primo piano le norme contenute nella Costituzione. La Corte cost. ha spesso adeguato le norme ordinarie alla Costituzione. Ricordiamo che le norme in materia processuale sono di competenza dello stato (non anche delle regioni); questo è stato stabilito dalla Corte cost. nella sentenza n.86/1999. La nostra Costituzione prevede parecchie norme sul processo, ovvero le norme che riguardano i principi del processo, la giustizia (artt.24, 25, 101, 111) e quelle che riguardano l’ordinamento giudiziario inteso come organizzazione dei giudici. L’art.3 Cost. bisogna dire che la Corte cost. stabilisce che il principio di uguaglianza (sotto il profilo processuale) non vale in senso assoluto ma in senso sostanziale; ciò vuol dire che trattamenti processuali diversi sono ammissibili solo se costituzionalmente legittimi (è il caso del processo del lavoro caratterizzato da una durata inferiore e quindi formalmente incostituzionale, ma costituzionale dal punto di vista sostanziale in quanto inerente ad un oggetto diverso). L’art.24 Cost. stabilisce che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (giurisdizione ordinaria) ed interessi legittimi (giurisdizione amministrativa)”. Ad oggi la distinzione tra giurisdizione amministrativa e ordinaria, così come quella tra posizione del soggetto nei confronti di un suo diritto soggettivo (situazione assoluta) e posizione del soggetto nei confronti di un interesse legittimo (situazione non assoluta) viene ad assumere meno importanza ma non scompare perché tale distinzione (tra diritti soggettivi ed interessi legittimi) è stata costituzionalizzata. L’art. Cost. da vita a due diverse letture; la lettura in negativo che recepisce la correlazione tra titolarità della situazione giuridica sostanziale (diritti ed interessi legittimi) e titolarità dell’azione (in riferimento citiamo l’art.81 cod.proc.civ. che riguarda la sostituzione processuale e l’art.112 Cost. che stabilisce che “il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”) e la lettura in positivo che è costituita dal principio che non sono costituzionalmente legittimi gli ostacoli posti dalla legge ordinaria alla possibilità di agire in giudizio (questo vale sia sotto il profilo soggettivo, il legislatore non può limitare la

possibilità di agire in giudizio per ragioni di sesso, razza, religione etc., che sotto il profilo oggettivo); qui si può fare un riferimento all’art.113 cost. che stabilisce che “contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa”; ciò sta a significare che la tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata. La Corte cost. è intervenuta per sancire l’incostituzionalità di leggi che rendevano difficile la possibilità di agire in giudizio; ad esempio essa:

  • è intervenuta nel 1951 su un istituto del processo tributario (in base al quale quando la pubblica amministrazione chiede il pagamento di un tributo il contribuente deve prima pagare e dopo può fare opposizione richiedendo la restituzione dei soldi) dichiarandolo incostituzionale in quanto non è possibile subordinare l’azione giudiziaria al preventivo pagamento dell’imposta.
  • è intervenuta sull’art.98 cod.proc.civ., con la sentenza n.67/1960, dichiarandolo costituzionalmente illegittimo rispetto all’art.24 Cost. perché subordinava la possibilità di agire in giudizio al versamento di una cauzione.
  • è intervenuta per sancire l’incostituzionalità dell’arbitrato obbligatorio (forma di giustizia privata alternativa alla giustizia ordinaria secondo la quale la controversia viene fatta decidere ad un arbitro o ad un gruppo di arbitri privati); infatti l’arbitrato deve essere facoltativo e quindi la Corte cost. ha dichiarato illegittime quelle norme che prevedevano l’obbligatorietà dell’arbitrato. Nel nostro ordinamento abbiamo istituti non toccati dalla Corte cost., come ad esempio la cauzione, il deposito per soccombenza. La Corte cost. ha ritenuto costituzionale:
  • l’art.669-quinquies cod.proc.civ. che stabilisce che il giudice, dopo aver dato il provvedimento cautelare (ad es. il sequestro conservativo), può imporre una cauzione per l’attuazione di un procedimento cautelare;
  • la conciliazione obbligatoria nelle controversie di lavoro (prima di agire in giudizio);
  • il deposito per soccombenza. In realtà l’art.24 Cost. viene limitato dagli istituti esaminati. Per ciò che riguarda il 2° comma dell’art.24 Cost., che stabilisce che “la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”, bisogna dire che il diritto di difesa, diverso dal diritto al contraddittorio, è quel diritto delle parti di poter far valere i propri diritti e le proprie ragioni nell’ambito di un processo. Questo diritto deve essere assicurato durante tutto il processo ed in funzione di ciò la Corte cost. ha sancito l’incostituzionalità di due norme: l’art. cod.proc.civ. (che prevedeva il divieto di testimoniare per i parenti, per i coniugi etc.) e l’art.248 cod.proc.civ. (che riguardava i minori di quattordici anni). L’incostituzionalità di queste due norme è dovuta al

1999, che fissa una serie di garanzie per le parti quali: la regolamentazione di un giusto processo da parte della legge; la presenza del contraddittorio; le condizioni di parità delle parti; la terzietà e l’imparzialità del giudice; la ragionevole durata del processo. Importanti sono poi il rapporto tra processo civile e processo costituzionale (vedi altri appunti) ed il rapporto tra giurisdizione nazionale e giurisdizione comunitaria.

GIURIDIZIONE Innanzitutto dobbiamo dire che il processo è una specie del genere procedimento; infatti entrambi sono caratterizzati da un insieme di norme e di atti concatenati l’uno all’altro e finalizzati all’emanazione dell’atto conclusivo. Il processo poi è un provvedimento nel quale si esercita la giurisdizione (una delle 3 funzioni proprie dello stato). La funzione giurisdizionale diretta all’attuazione delle norme da parte dei giudici era prima legata agli altri poteri e questo è evidente se prendiamo ad esempio l’istituto del pubblico ministero che nasce appunto come rappresentante del potere esecutivo e che evidenziava un collegamento tra potere esecutivo e potere giurisdizionale; discorso simile può essere fatto per la cassazione che evidenzia un collegamento tra potere giurisdizionale e potere legislativo; infine anche il regolamento di giurisdizione evidenziava un collegamento tra potere esecutivo e potere giurisdizionale. Possiamo dire che oggi sussistono delle situazioni al confine tra i poteri dello stato, ad esempio:

  • i decreti legge (al confine tra potere esecutivo e potere legislativo);
  • la volontaria giurisdizione (al confine tra potere giurisdizionale e potere esecutivo-amministartivo);
  • il processo esecutivo (al confine tra potere giurisdizionale e potere esecutivo-amministartivo).
  • Il processo costituzionale (al confine tra potere giurisdizionale della Corte cost. e potere legislativo). La giurisdizione è una nozione positiva, non c’è una nozione valida in tutti i tempi, in tutti i luoghi e in tutte le situazioni; infatti ogni stato può avere una nozione differente di giurisdizione. Per individuare la giurisdizione sono state fatte molte ipotesi che hanno ad oggetto elementi diversi:
  • il contraddittorio, ma questo non è sempre presente (infatti è assente nel decreto ingiuntivo);
  • la domanda di parte, ma questa è presente anche nei procedimenti amministrativi e quindi non caratterizza i procedimenti giurisdizionali;
  • la controversia, ma non sempre le attività giurisdizionali sono caratterizzate da una lite tra le parti (infatti questa non c’è nella volontaria giurisdizione);
  • l’immutabilità del provvedimento, ma questo non avviene sempre (infatti la volontaria giurisdizione non si conclude con un provvedimento immutabile).

Per determinare la giurisdizione si può fare riferimento alle norme costituzionali rappresentate da alcuni articoli: Art.24 Cost.: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento... Art.25 Cost.: Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge… Art.101 Cost.: La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge… Art.111 Cost.: La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale… La nozione complessa di giurisdizione che ne deriva è costituita da una serie di elementi:

• attuazione del diritto;

• necessità della domanda di parte;

• terzietà del giudice;

• contraddittorio;

• decisione riferita all’ordinamento nella sua globalità.

Sono previste più giurisdizioni: ordinaria (civile e penale); amministrativa; tributaria; costituzionale; comunitaria. Tra i vari tipi di giurisdizione sussistono rapporti diversi (come quello tra giurisdizione civile e giurisdizione penale o come quella tra giurisdizione civile e giurisdizione amministrativa). La giurisdizione civile che più ci interessa ha ad oggetto diritti soggettivi ma il giudice ordinario che esercita tale giurisdizione, a volte, incontra dei limiti (non può decidere sempre e comunque, perché in alcuni casi non ha la giurisdizione che è di un altro giudice). Dobbiamo analizzare a riguardo l’art.37 cod.proc.civ. (riformato dalla legge n.218/1995 nella quale è stato trasferito il 2° comma dell’articolo in questione oltre che l’art.2 cod.proc.civ. ed altre leggi). L’art.37 al 1° comma individua i primi due limiti per il giudice ordinario che sono costituiti dal limite nei confronti della pubblica amministrazione e dal limite nei confronti dei giudici speciali; mentre la legge n.218/1995 individua all’art.11 il limite per il giudice ordinario nei confronti del convenuto straniero (limite prima contenuto nel 2° comma dell’art.37). quindi il fulcro del 1° comma dell’art.37 cod.cov.proc. e dell’art.11 della legge n.218/1995 è la questione di giurisdizione o meglio il “difetto di giurisdizione”. Si ha il primo limite quando ad un giudice ordinario viene sollevato un difetto di giurisdizione, ma qui si tratta di risolvere una questione che ha ad oggetto un atto della pubblica amministrazione e dove vi è un problema di merito in quanto si tratta di vedere se esiste o meno il diritto dedotto in giudizio; in realtà il giudice non potrà decidere non solo perché la giurisdizione dovrebbe essere del giudice amministrativo ma soprattutto perché il diritto non esiste (infatti se parliamo del limite del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione ci riferiamo per lo più ad una

n.218/1995 aggiunge (soprattutto per ragioni di economia processuale) che possono essere presi in considerazione i fatti e le norme che determinano la giurisdizione anche se questi intervengono nel corso del processo (questo vale anche per la competenza). Per ciò che riguarda il caso in cui ci siano collegamenti tra due cause, una discussa in Italia e l’altra all’estero, bisogna prendere in considerazione l’art.7 della legge n.218/1995 che tratta al 1° comma della proposizione della stessa domanda davanti ad un giudice italiano e davanti ad un giudice straniero, stabilendo che in questo caso se il giudice italiano ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l’ordinamento italiano questi deve sospendere il giudizio; mentre al 3° comma tratta del rapporto di pregiudizialità (o di prelazione) che può esistere tra le due cause, stabilendo appunto che nel caso di pregiudizialità di una causa straniera il giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano. Ora dobbiamo capire cosa succede nel caso in cui sorga una questione di giurisdizione dinanzi ai diversi giudici (giudice di pace e tribunale); per far ciò bisogna dire che il giudice di pace è un organo monocratico (conosce e decide come giudice unico), mentre il tribunale può essere monocratico o anche collegiale (in questo caso dal 1940 la parte istruttoria si svolge davanti ad un giudice istruttore, mentre la decisione è affidata ad un collegio). Oggi la maggiorparte delle cause sono conosciute dal tribunale monocratico; quelle conosciute dal tribunale collegiale sono individuate dall’art.50-bis c.p.c. L’art. c.p.c., poi, reca provvedimenti del giudice istruttore, se c’è il collegio, e provvedimenti del giudice unico se il collegio non c’è; Secondo questo articolo, se il tribunale è collegiale, il giudice istruttore può rimettere al collegio la decisione sulla giurisdizione affinché questa venga decisa separatamente o anche unitamente al merito. Il legislatore ha optato per la scelta a favore del giudice, cioè o decide subito la questione o la decide alla fine (la soluzione ideale sarebbe decidere subito in modo tale da abbreviare i tempi). Secondo l’art. c.p.c. la forma del provvedimento sulla giurisdizione è quella della sentenza che può essere: definitiva quando il giudice unico o quello istruttore decidono subito sull’eccezione di giurisdizione, ma bisogna dire che una sentenza è definitiva quando il giudizio viene chiuso (definito) e questo avviene se la sentenza sulla giurisdizione è declinatoria (il giudice dice che non ha giurisdizione ed il giudizio si chiude) oppure quando il giudice decide di non definire subito la questione di giurisdizione (il giudice deciderà alla fine con una sentenza conclusiva); non definitiva quando il giudice decide subito sull’eccezione di giurisdizione ma positivamente con una sentenza dichiarativa (il giudice decide cha ha la giurisdizione e quindi il giudizio continua, infatti esso si chiuderà con la sentenza che decide nel merito).

La sentenza definitiva declinatoria, quella definitiva che decide unitamente sul merito e sulla giurisdizione e quella non definitiva possono essere impugnate in appello e poi dinanzi alla cassazione a sezioni unite. Quando vi è un difetto di giurisdizione per risolvere la questione di giurisdizione oltre che un modo ordinario, che è quello analizzato, vi è un modo straordinario che è quello del regolamento di giurisdizione disciplinato dall’art.41 c.p.c. e dagli artt.367 e 368 c.p.c. Il regolamento di giurisdizione ha avuto origine dall’istituto della vocazione che aveva lo scopo di togliere al giudice il potere di conoscere la controversia sottoposta al suo esame, perché doveva essere competenza della pubblica amministrazione. Il potere di decidere sulla questione di giurisdizione nel regno piemontese era dato al re, poi fu dato al consiglio di stato ed infine alla cassazione. Nel 1940 il regolamento di giurisdizione, che prima era un potere della pubblica amministrazione, è diventato una facoltà di tutti. Il regolamento di giurisdizione può essere proposto, tramite la contestazione della giurisdizione, da parte del convenuto oppure da parte dell’attore ma sempre a condizione che il convenuto contesti la giurisdizione. Quindi possiamo dedurre che il momento iniziale per poter proporre il regola,mento di giurisdizione è quello della contestazione. Mentre attraverso l’art.41 c.p.c. possiamo vedere come il legislatore richieda che ci si trovi in primo grado e che la causa non sia stata decisa nel merito; anche se la cassazione in una sua prima sentenza ha affermato in generale che affinché si possa proporre un regolamento di giurisdizione non dev’essere stata emessa nessuna sentenza (nel sul merito, ne sulla giurisdizione) nel corso del giudizio di primo grado, ma dopo cambi a orientamento dicendo il contrario. Prima l’inconveniente dell’istituto in questione stava nel fatto che esso portava alla sospensione del processo ritardando così la decisione del giudice; invece dal 1990, con la riforma dell’art. c.p.c., è stato stabilita la previsione della sospensione obbligatoria, infatti ora il giudice prima di sospendere il processo deve effettuare una duplice valutazione (simile a quella del giudice a quo che rimette le questioni di legittimità alla Corte cost.) in ordine alla fondatezza della questione di giurisdizione ed in ordine all’ammissibilità del ricorso. In seguito alla proposizione del regolamento di giurisdizione sorgono dei problemi a seconda che il processo di merito venga o meno sospeso. Quando il processo di merito viene sospeso: se la cassazione decide che la giurisdizione è del giudice davanti al quale ci si è presentati, allora il processo di merito andrà riassunto (entro 6 mesi) e potrà continuare; altrimenti se la cassazione decide che la giurisdizione non è di quel giudice, il processo di merito non andrà riassunto davanti a quel giudice, tuttalpiù potrebbe essere il convenuto a riassumere il processo a quel giudice per far condannare l’attore al pagamento delle spese giudiziarie. Quando il processo di merito non viene sospeso, quindi si ha la contemporanea pendenza del giudizio di merito e del giudizio sulla giurisdizione alla cassazione:

è il prefetto che chiede al capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa (ad es. presidente del tribunale) di sospendere il processo; ma dovrà essere una delle parti (quella più diligente) che dovrà attivarsi per adire la cassazione. Per ciò che riguarda la sentenza della cassazione sulla giurisdizione bisogna dire che questa ha efficacia pan-processuale, cioè efficacia generale in tutti i processi che dovessero essere promossi sulla stessa domanda (sulla stessa questione di giurisdizione); questo vale anche nel caso di estinzione del processo. A differenza della sentenza della cassazione, quella del giudice di merito ha efficacia endo-processuale, cioè efficacia limitata al giudizio in corso. Nel nostro ordinamento manca l’effetto di continuazione della causa da un giudice privo di giurisdizione ad un giudice fornito di giurisdizione (quindi manca il passaggio da una giurisdizione ordinaria ad un’altra, essendo il nostro sistema fondato su di un’assoluta separazione delle giurisdizioni); in ragione di ciò sorgono dei problemi: quello inerente al conflitto negativo e quello inerente agli effetti della domanda. Nel caso di conflitto negativo questo si presenta quando un soggetto che propone un domanda prima ad un giudice ordinario e poi ad un giudice amministrativo ottiene due decisioni di diniego della giurisdizione, in tal caso il soggetto in questione potrà rivolgersi alla cassazione che risolve il conflitto negativo e stabilisce di chi è la giurisdizione; in questa situazione il soggetto avrà proposto più domande perché nel nostro sistema non c’è la continuazione. Per quanto riguarda gli effetti della domanda bisogna innanzitutto dire che la proposizione della domanda stessa interrompe la prescrizione del diritto (“credo nella sede adeguata”). Dato che nel nostro ordinamento non c’è la continuazione, nel momento in cui il giudice presso il quale viene presentata la domanda dichiara di non avere la giurisdizione, la domanda deve essere ripresentata presso un altro giudice; questo potrebbe causare la decadenza del diritto in quanto il termine per la prescrizione (ad esempio quello di 60 giorni per impugnare gli atti amministrativi) è trascorso.

Se vi fosse la continuazione è come se la domanda fosse stata proposta fin dal primo momento davanti al giudice fornito di giurisdizione. Ricordiamo poi che non si può presentare la stessa domanda presso giudici di organi differenti.

RAPPORTO TRA PROCESSO CIVILE E PROCESSO PENALE Uno stesso fatto può originare effetti di natura diversa, cioè effetti di natura civile ed effetti di natura penale, ed inizialmente si fece strada l’opinione secondo la quale un unico fatto dovesse essere sottoposto ad un unico giudizio; il problema che sorgeva era quello di scegliere il giudizio cui sottoporre un fatto che determinava sia effetti civili che penali ed infine la scelta cadde sul processo penale, ritenuto quello che poteva meglio garantire la ricerca della verità per la presenza del pubblico ministero (organo pubblico che persegue interessi di ordine

pubblico). La prevalenza del processo penale che si veniva a creare rispetto al processo civile si manifestava attraverso:

  • la possibilità per il danneggiato di costituirsi parte civile nel processo penale (dove il giudice veniva ad assumere non solo la giurisdizione penale ma anche quella civile);
  • l’efficacia assoluta del giudicato penale in tutti gli altri giudizi (civile, amministrativo, disciplinare, tributario);
  • la sospensione necessaria del processo civile eventualmente promosso, fino alla definizione del processo penale affinché la sentenza penale potesse esplicare piena efficacia di giudicato. Per quanto riguarda la relazione tra processo civile e processo penale, questa si può realizzare in due modi:
  • la relazione al massimo grado di intensità se vi è un rapporto tra un processo penale ed un processo civile di danno (questo rapporto si ha quando vi è una totale identità del fatto che deve essere conosciuto sia da un giudice che dall’altro), qui possiamo parlare di due cerchi concentrici di uguale diametro (es. incidente stradale);
  • la relazione di grado inferiore se vi è un rapporto tra un processo penale ed un processo civile non di danno (questo rapporto si ha quando non vi è una totale identità del fatto che deve essere conosciuto sia da un giudice che dall’altro), qui possiamo parlare di due cerchi di diametro diverso diametro dei quali il cerchio più piccolo rappresenta il processo civile (es. accertamento di un diritto di proprietà sulla base di un atto pubblico falso). Per quanto riguarda la supremazia (prevalenza) del processo penale su quello civile, questa era disciplinata da alcune norme del codice di procedura penale del 1930 inerenti all’efficacia del giudicato penale: l’art.22 sulla legittimazione attiva e passiva all’esercizio dell’azione civile; l’art.23 sull’esercizio dell’azione civile nel procedimento penale; l’art.25 sulle relazioni tra il giudicato pale e l’azione civile; l’art. sull’autorità del giudicato penale nel giudizio di danno; l’art. sull’autorità del giudicato penale in altri giudizi civili o amministrativi. La regola comune a tutti gli articoli è quella dell’efficacia assoluta del giudicato penale. Per ciò che riguarda invece la sospensione del processo civile, questa era disciplinata da altre norme del codice di procedura penale del 1930: l’art.3 sui rapporti concernenti reati che risultano in procedimenti civili, amministrativi o disciplinari; l’art. sull’azione civile proposta in sede civile. Il sistema della prevalenza del processo penale costituito dalle norme citate iniziò a decadere in una prima fase costituita dall’intervento della Corte cost. con alcune sentenze additive sugli artt.28 (nel 1971), 27 (nel 1973) e 25 (nel
  1. che sancivano un’efficacia assoluta del giudicato indipendentemente dalla posizione delle parti nello stesso processo.

La Corte cost. stabilì che la sentenza può avere efficacia soltanto nei confronti di coloro che sono stati posti nelle condizioni di difendersi e di far valere le loro opinioni (prima avveniva che nel caso in cui il

un cambiamento rispetto a ciò che era previsto negli artt.18, 19, 20 e 21 del codice di procedura penale del 1930 che ammettevano la sospensione del procedimento penale per questioni pregiudizievoli penali, civili o amministrative che ora, invece, possono essere conosciute dal giudice penale). Per quanto riguarda il rapporto tra processo civile e processo penale, bisogna innanzitutto dire che nel codice del 1988 viene mantenuta la possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale (nonostante tale possibilità sia stata molto discussa perché si riteneva potesse compromettere i tempi di svolgimento del processo e ciò è in contrasto con la funzione del sistema accusatorio che è quella di arrivare nel più breve tempo possibile alla decisione). Quindi nel codice di procedura penale del 1988 all’art.74 vi è la possibilità per il danneggiato di costituirsi parte civile nel processo penale. Nell’art.75 poi il legislatore prende in considerazione la possibilità per il danneggiato che ha proposto l’azione in sede civile di trasferire l’azione civile stessa in sede penale fino a che non sia stata pronunciata una sentenza di merito (ed anche se questa sentenza non è passata in giudicato essa precluderà al danneggiato la possibilità di trasferire l’azione civile in sede penale). Se il danneggiato non trasferisce l’azione civile in sede penale o non è più ammessa la costituzione come parte civile, l’azione civile prosegue in sede civile (questa è una differenza rispetto a quanto stabilito nell’art.24 del codice di procedura penale del 1930 che prevedeva la sospensione del processo civile nel caso in cui il danneggiato decideva di continuare la sua azione civile in sede civile). Tuttociò serve ad affermare quella che è l’autonomia e l’indipendenza dell’azione civile di danno rispetto al processo penale. In sostanza il legislatore per indurre il danneggiato a non costituirsi parte civile nel processo penale ha previsto che il processo civile non venga sospeso quando il processo penale è in corso; in questo modo si evita l’allungamento dei tempi in cui si perviene alla decisione che era dovuto alla costituzione del danneggiato come parte civile. La continuazione del processo civile di danno, nonostante il processo penale in corso è una regola che ha delle eccezioni (3° comma dell’art.75); le eccezioni per le quali si verifica la sospensione sono la costituzione in sede civile dopo essersi costituiti parte civile nel processo penale e la costituzione in sede civile dopo che sia intervenuta una sentenza penale. Queste due eccezioni hanno a loro volta delle eccezioni che si hanno nel caso in cui il danneggiato venga costretto ad abbandonare il processo penale o nel caso in cui il processo penale venga sospeso per incapacità dell’imputato (in questo caso il danneggiato non può essere costretto ad aspettare che il processo penale riprenda). In sostanza la sospensione del processo civile non si ha nel caso in cui il trasferimento dalla sede penale alla sede civile non è imputabile ad una libera scelta del danneggiato. In conclusione possiamo ribadire ciò che stabilisce l’art.75: “il processo

civile di danno non viene ad essere sospeso per la pendenza di un processo penale, tranne quelle due ipotesi eccezionali che peraltro sono di difficile ricorrenza pratica. Ora è importante l’analisi di due articoli che trattano dell’efficacia del giudicato penale nei processi civili di danno: l’art.651 c.p.p. e l’art.652 c.p.p. L’art.651 tratta del caso in cui la sentenza penale sia di condanna e stabilisce che tale sentenza avrà efficacia di giudicato (quanto all’accertamento dei fatti) nel giudizio civile o amministrativo di danno e questo sempre per ciò che riguarda l’imputato ed il danneggiato (che ricercava la condanna), ma per quanto riguarda il responsabile civile è necessario che sia stato citato o che sia intervenuto in giudizio affinché la sentenza abbia efficacia nei suoi confronti (in caso contrario la sua responsabilità potrà essere fatta valere dal danneggiato nel processo civile). L’art.652 tratta del caso in cui la sentenza penale sia di assoluzione e stabilisce che tale sentenza avrà efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno nei confronti del danneggiato che si sia costituito o sia stato posto nelle condizioni di costituirsi parte civile nel processo penale, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione civile a norma dell’art.75 2° comma (nel senso che se il danneggiato promuove l’azione civile in sede civile elimina gli effetti civili del giudicato di assoluzione). Possiamo vedere come dal combinato disposto degli artt.75, 651 e 652 otteniamo un sistema che è improntato sull’autonomia e sull’indipendenza delle due giurisdizioni. Mentre per il rapporto tra processo penale e processo civile di danno c’è unanimità di vedute, anche in funzione della chiarezza delle norme inerenti, ciò non vale per il rapporto tra processo penale e processo civile non di danno un tempo disciplinato dall’art.3 e dall’art.28 del codice di procedura penale del 1930 che disponevano rispettivamente la sospensione del processo civile e l’efficacia del giudicato penale per il processo civile non di danno. Mentre l’art.3 non ha trovato conferma nel codice del 1988 l’art. trova il suo omologo nell’art.654 del nuovo codice. Ciò che fa sorgere dei problemi è il richiamo fatto dall’art.331 c.p.p. 1988 ad una previsione contenuta nel vecchio art.3 c.p.p. 1930 senza che però si faccia riferimento al rapporto tra processo penale e processo civile (qui parliamo della previsione dell’obbligo per il giudice di fare rapporto al pubblico ministero quando viene a conoscenza di un fatto che costituisce reato), ma ancor più importante è il rinvio fatto dall’art.295 c.p.c. (prima che fosse riformato nel 1990) all’art.3 del vecchio codice. A questo proposito vi sono interpretazioni diverse:

  • per alcuni l’esistenza del rinvio stesso faceva rivivere l’art. facendo permanere l’obbligo per il giudice di sospendere il processo civile non di danno in attesa della conclusione del processo penale (teniamo presente che l’altra relazione inerente al processo civile di danno è disciplinata dall’art.75);

necessaria, questo articolo non prevede altri casi di sospensione necessaria ma tuttavia rinvia ad ipotesi di sospensione già previste. L’art.211 non solo non crea nuove ipotesi di sospensione ma restringe anche quelle che già ci sono; infatti l’articolo, per l’applicazione della sospensione necessaria, prevede due condizioni, ovvero: che vi sia la pendenza del processo penale e che la sentenza penale faccia stato nel processo civile (secondo le regole degli artt.651-652). Nel 1990, fermo restando il quadro relativo al processo penale, si volle adeguare il codice di procedura civile al “nuovo” codice di procedura penale riformando l’art.295 c.p.c. eliminando da esso il rinvio all’art.3 c.p.p. 1930 ed eliminando anche gli aggettivi “civile” e “amministrativo” (infatti prima l’articolo diceva “…controversia civile o amministrativa…”, oggi invece si parla solo di controversia); il nuovo art.295 c.p.c. dice che il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. Analizzando le varie dottrine vediamo che:

  • Vi è un’altra tesi che si basa sui principi affermati nel codice di procedura penale ed in particolar modo sul principio dell’autonomia delle giurisdizioni; secondo questa tesi l’art.75 è chiarissimo al riguardo ed inoltre non c’è in tutto il codice di procedura penale un’altra norma che affermi il contrario. Anche qui il punto di partenza è costituito dall’art.654 c.p.p. che afferma che la sentenza penale ha efficacia nel processo civile se vi è stata la partecipazione di tutti i soggetti, e non aggiunge altro; esso infatti si limita a dire che la sentenza è efficace e una cosa è l’efficacia della sentenza, un’altra è la sospensione del processo; questo è dimostrato anche dall’esistenza di altre due norme che prevedono l’efficacia della sentenza ma non anche la sospensione del processo: la norma del 1982 in tema di processo tributario (che pur dicendo che il processo tributario non va sospeso in pendenza del processo penale stabilisce che la sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario) e la norma dell’art.651 (che afferma che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia nel processo civile a favore del danneggiato e contro l’imputato, ma si accompagna alla regola dell’art.75 che stabilisce che se il danneggiato propone l’azione civile in sede propria il processo non si sospende). L’art. disp.coord. potrebbe essere considerato un ostacolo a questa tesi (indipendenza ed autonomia delle giurisdizioni); infatti quando fu emanato l’art.211 gli autori dissero che se interpretato nel senso di reintrodurre la sospensione del processo era incostituzionale perché contrastava con il principio affermato dsal c.p.p. che era quello dell’autonomia delle giurisdizioni. Per cercare di capire in che senso va inteso l’art.211 bisogna leggero facendo ben attenzione ai suoi incisi che dicono che questa norma si applica quando non si applica

il 2° comma dell’art.75 ed inoltre vi sono delle disposizioni di legge che prevedono la sospensione del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale. Il senso della norma nella sua completezza è che il giudice deve sospendere il processo civile non solo perché pende il processo penale anche perché tale sospensione è prevista da un’altra norma del codice o di altra legge. Quindi si può ritenere che l’art.211 non solo non introduce nel nostro ordinamento nuove ipotesi di sospensione del processo civile ma restringe quelle già previste in quanto il giudice può sospendere il processo civile se la sentenza penale ha efficacia e se il processo penale è in corso.

  • La modifica ha portato i sostenitori della tesi della sospensione ribadire tale tesi (cioè quella della sospensione nei rapporti tra processo penale e processo civile non di danno) attraverso il rinvio che l’art.211 disp.coord. farebbe all’art.295 c.p.c. L’art.295 c.p.c. dopo la modifica, non parla più di controversia civile o amministrativa, e quindi tale articolo si intende riferito a qualsiasi tipo di processo. A questo punto c’è da chiedersi perché il legislatore avrebbe previsto una disciplina differenziata tra processo civile di danno e processo civile non di danno (cioè perché avrebbe previsto l’autonomia delle giurisdizioni nelle ipotesi in cui vi è il rischio molto concreto del conflitto di decisioni perché la relazione tra i due processi è più intensa, mentre avrebbe previsto la sospensione del processo in quei casi in cui il conflitto è molto meno evidente perché la relazione tra i due processi è meno intensa). Le considerazioni che sono state fatte sono:
    • che l’intenzione del legislatore, con la modifica dell’art.295 era solo quella di eliminare il riferimento all’art.3 c.p.p. 1930 che non esisteva più;
    • che l’art.295 era sempre stato riferito alla relazione di pregiudizialità che esiste tra rapporti giuridici per cui uno dei due si pone come antecedente logico dell’altro mentre la relazione che intercorre tra processo civile e processo penale non è una relazione di pregiudizialità tra rapporti giuridici in quanto è lo stesso fatto che viene conosciuto dal giudice penale e da quello civile;
    • che nel nostro ordinamento quando si parla di controversia il riferimento è sempre e soltanto a quella civile o amministrativa perché quel termine indica una contesa tra due soggetti, mentre nel processo penale non si conosce il termine controversia perché non si può parlare di controversia tra stato ed imputato;
    • che si sbaglia a rivolgere tutta l’attenzione all’art.295, infatti se si legge l’art.297 ci si rende conto che esso non solo contiene ancora il rinvio all’art.3 c.p.p. 1930 ma parla ancora di controversia “civile o amministrativa”.

La cassazione (le cui sezioni si sono mostrate divise per molto tempo sull’argomento) a sezioni unite nel 2001 ha detto che di