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Riassunto completo integrato con libro e lezioni compreso della riforma cartabia di diritto processuale civile 1 con ila aule ho preso 27
Tipologia: Dispense
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Il diritto processuale civile si occupa delle situazioni patologiche del diritto processuale. Esso studia i meccanismi per la tutela dei soggetti che ritengono che un loro diritto soggettivo sia stato violato. Per violare un diritto soggettivo devono esserci dei presupposti, deve esserci:
controparte. Inoltre, questo principio garantisce anche il non abbiente che non possa agire i giudizio, comprendo le spese lo Stato. Vi sono principi non solo a favore delle parti, ma anche a favore del giudice:
Profili processuali necessari per poter avviare e svolgere il processo, parliamo di presupposti processuali, ossia quegli elementi processuali richiesti per avere una corretta instaurazione del processo. Essi riguardano o il giudice o le parti, ossia i protagonisti del processo. Partendo dalla figura del giudice, gli elementi processuali riguardano il profilo della giurisdizione, della competenza e terzietà e imparzialità del giudice. I primi due riguardano il giudice come ufficio giudiziario, non giudice come persona, mentre il terzo profilo riguarda il giudice come persona. Per il profilo della giurisdizione e della competenza dobbiamo richiamare due disposizioni della carta costituzionale, uno lo troviamo all’art 102 Cost. 1 comma, fa riferimento alla funzione giurisdizionale, affermando che il processo civile deve essere esercitato da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme di ordinamento giudiziale. L’art. 1 cpc afferma la stessa cosa che la giurisdizione civile è esercitata da giudici ordinari ed essi la esercitano secondo le norme del codice, vi è però un inciso “salve speciali disposizioni di legge”, vi sono delle eccezioni in alcuni casi, la deroga ha fondamento in un’altra disposizione della carta costituzionale, l’art. 103 Cost che ammette che accanto ai giudici ordinari vi siano giurisdizioni speciali, Consiglio di Stato e Corte dei Conti. Questi due giudici in particolari materie, indicate dalla legge, esercitano la loro giurisdizione anche per la tutela di diritti soggettivi, che di solito spetta al giudice ordinario civile. Giustificano l’incisione che troviamo all’art.1 cpc. Sul profilo delle competenze all’art. 25 Cost comma 1, “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”, vuol dire che i criteri per stabilire quale sia il giudice competente per una determinata controversia, devono essere prefissati dal legislatore, fatto in via generale e astratta, e ciò tutela l’imparzialità e terzietà del giudice. Profilo della Giurisdizione, per essa si intende la capacità del organo giudiziario ad esercitare la funzione giurisdizionale richiesta. Gli elementi ai quali il legislatore guarda per stabilire se effettivamente sussista questo profilo della giurisdizione attengono alla posizione del convenuto e al fatto che il convenuto possa essere un cittadino straniero (può essere un limite), un secondo limite può derivare dall’oggetto dell’azione, potrebbe non essere un diritto soggettivo per esempio, oppure potrebbe esserlo ma appartenere ai giudici speciali. Il terzo limite può derivare dal fatto che l’oggetto dell’azione è un oggetto che non è suscettibile di tutela giurisdizionale. Principio della perpetuatio iurisdizioni, art. 5 cpc, per stabilire se sia correttamente rispettata la giurisdizione si tiene conto della disposizione di legge e dello stato di fatto esistente nel momento in cui la domanda è stata fatta. Se la domanda ha rispettata i criteri stabiliti dal legislatore, eventuali modifiche della giurisdizione e dello Stato di fatto sono del tutto irrilevanti. Ciò che interessa è il momento in cui viene proposta la domanda giudiziale. Questo principio è a salvaguardia dell’attore, poiché se dovessero sopraggiungere mutamenti normativi o di fatto che dovessero alterare la scelta fatta nel momento in cui è stata proposta la domanda, tali mutamenti sono del tutto irrilevanti.
Il giudice amministrativo può tutelare il diritto soggettivo, si parla di ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in questi casi il giudice amministrativo viene riconosciuto come giudice che tutela tanto i profili di interesse legittimo tanto i profili di diritto soggettivo. Il legislatore gli affida queste ipotesi, art. 103 Cost. 1 comma, perché ci sono delle materie nelle quali vi sono da tutelare diritti soggettivi insieme a interessi legittimi, quindi il legislatore ha preferito far si che la tutela spettasse ad un solo giudice, si individua un organo giurisdizionale unico che tuteli tutti e due. Per esempio la materia degli appalti pubblici, dei servizi pubblici. Per quanto riguarda la corte dei conti tutela diritti soggetti e interessi legittimi in materia di responsabilità contabile e anche in materia pensionistica dei pubblici dipendenti. Ai giudici speciali amministrativi che hanno cognizione anche in materia di diritti soggettivi vanno soprattutto tenuti presenti, il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, che hanno la giurisdizione esclusiva per le controversie relative al: procedimento amministrativo; ad atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici; ai pubblici servizi; ad urbanistica e edilizia; all’espropriazione per pubblica utilità; ai pubblici appalti; alle altre materie previste dalla legge. 28/ Quali effetti determina questo vizio di giurisdizione di questa natura, derivante dal fatto che la causa appartiene al giudice speciale e non al giudice ordinario, e come può essere sanato? L’ Art. 37 cpc è stato riformato dal decreto 149/2022, prima si limitava a stabilire che il difetto di giurisdizione del giudice civile nei confronti dei giudice speciale, era rilevabile in qualsiasi stato e grado del processo anche d’ufficio, quindi anche se ci fosse stata la sentenza in giudicato, questo perché è un vizio molto rilevante, adesso tale articolo afferma che il vizio è rilevabile solo al primo grado, in sede di impugnazione può essere rilevato solo se è oggetto di specifico motivo di impugnazione. Il vizio ha quindi assunto una connotazione diversa, non come la aveva prima, non è più rilevabile o perché è stato rilevato nel corso del primo grado, o perché se non è stato rilevato ne dalla parte ne dal giudice la sentenza non può prenderlo in considerazione tale vizio, quindi quel vizio si è sanato, perciò se si è sanato vuol dire che il vizio per l’ordinamento non è così importante, è stata quindi limitata la sua rilevabilità. Dal punto di vista della tutela la cosa più importante, infatti, è che la parte abbia la sua sentenza nel merito di conseguenza il vizio passa in secondo piano per salvaguardare l’obiettivo del processo, che è la sentenza. Primo intervento è quindi depotenziarle il vizio di giurisdizione. Il secondo intervento attiene alla legittimazione a far valere il vizio in questione come motivo di impugnazione. In questo caso bisogna ipotizzare che la sentenza ha tenuto conto del vizio, è stato quindi rilevato in primo grado. L’art.37 afferma che l’attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito, quindi l’attore che ha avviato il processo davanti a quel giudice dichiarato privo di giurisdizione non può impugnare la sentenza. Si chiude il giudizio di primo grado con una sentenza di rito che ha rilevato il vizio, il soccombente è ovviamente l’attore sotto il profilo dell’ impugnazione nel merito, ma il convenuto sotto il profilo della giurisdizione. L’attore non può far valere l’impaginazione poiché ha scelto lui il giudice. L’eccezione di difetto di giurisdizione da parte del convenuto porta poi alla sentenza nel merito, qualora fosse di rigetto, l’attore non può impugnare la sentenza, questo perché si vuole evitare che l’attore possa impugnare per non far valere la sentenza nel merito. L’attore può impugnare la sentenza solo per latri profili non per il profilo della giurisdizione, poiché il giudice l’ha scelto lui. Può essere fatto motivo di impugnazione il profilo della giurisdizione solo dal convenuto. Ciò serve a limitare il più possibile l’impugnazione per giurisdizione, e favorire quindi la sanatoria di tale vizio. Tale vizio prende il nome di difetto relativo di giurisdizione, è relativo perché si tratta di stabilire se la giurisdizione appartiene ad un giudice civile o speciale, ma comunque un giudice c’è. Vi sono ipotesi quindi di difetto assoluto di giurisdizione, ossia quando il giudice civile sia privo della giurisdizione, ma non perché ci sia un altro giudice, ma perché quella ipotesi non è sottoponibile a sindacato giurisdizionale, nessun giudice può operare. Tale vizi vi è quando sono ambiti di tutela esclusiva di altri poteri, o legislativo o esecutivo. Quali sono tali ambiti?
Le materie del tribunale invece (art.9), tutte le controversie di stato e capacità delle persone sono di competenza del tribunale, controversie di materie di imposte e tasse, di natura tributaria. Poi le controversie relative alla materia di querela di falso. Poi un’altra competenza è la materia per l’esecuzione forzata.
possono anche derogare ai criteri della competenza territoriale con un accordo, tale accordo secondo L’art. 29 deve avere forma scritta. Quindi nel caso della deroga o proroga un giudice che era incompetente diviene competente per effetto dell’accordo di deroga. La deroga può risultare o da un accordo anteriore al processo, o da un accordo, implicito o esplicito, successivo all’inizio del processo, tenendo presente che tali accordi sono validi solo se consentiti dalla legge. Le parti possono quindi delineare un giudice diverso da quello che sarebbe stato competente secondo le indicazioni del legislatore. Nel nostro ordinamento le norme che prevedono accordi preventivi o espliciti circa la deroga della competenza esistono solo con riguardo alla competenza per territorio, e sono gli artt. 28- 29 - 30. L’art. 28 enuncia il principio per cui la competenza per territorio può essere derogata, ma ad eccezione di alcune materie espressamente elencate. Infatti, tale articolo esclude che questo sia possibile in alcune tipologie di controversie in cui non vale la derogabilità (competenza territoriale inderogabile), tali ipotesi riguardano i casi in una parte del processo è il PM. La seconda ipotesi di non derogabilità sono le cause di esecuzione forzata che sono di competenza del tribunale. Abbiamo poi le ipotesi dei procedimenti cautelari e poi i procedimenti in camera di consiglio e poi aggiunge in tutti i casi previsti dalla legge, tra queste ipotesi rientrano tutti i casi di fori esclusivi. Questa indicazione ci serve perché da una possibilità in più alle parti, ma ci da anche un’altra indicazione, ossia che all’interno del tema della competenza il legislatore richiede che i criteri di competenza per materia e valore siano più importanti del criterio della competenza territoriale, che non ammettono tale derogabilità, infatti non vi sono norme che prevedono accordi preventivi e diretti di deroga della competenza, poiché il legislatore non si fida delle parti. Nel caso però di vizi, quindi della non corretta applicazione della competenza importante è l’art. 38, che parla prima del vizio della competenza territoriale e poi del vizio della competenza per valore e per materia. Riguardo alla rilevanza del vizio abbiamo il vizio della incompetenza territoriale derogabile e poi successivamente la disciplina della rilevanza del vizio dalla incompetenza per valore e per materia inderogabili. Nel caso dell’ipotesi per vizio per incompetenza territoriale, derogabile, vi è la norma che disciplina le conseguenze della reazione del soggetto che è stato convenuto davanti ad un giudice incompetente, tale norma è l’art. 38 afferma che tale vizio può essere rilevato solo ed esclusivamente dal convenuto e deve farlo nel suo primo atto difensivo, ossia la comparsa di risposta, da depositarsi, a pena di decadenza, metro venti giorni prima della prima udienza, non è quindi rilevabile d’ufficio. Se il convenuto non lo rileva il vizio si sana, quindi di conseguenza il giudice inizialmente incompetente diviene competente. È quindi un’eccezione. Se il convenuto lo rileva, nel rilevarlo deve anche indicare nell’eccezione che formula quale secondo lui sia il giudice territorialmente competente, non solo rilevarlo e basta. Quest’onore aggiuntivo vi è perché, secondo l’art. 38 comma 2, una volta rilevata l’eccezione con queste modalità può accadere che l’attore condivida l’eccezione sollevata dal convenuto e sia d’accordo con il convenuto, e trasferisca poi la causa davanti al giudice territorialmente competente, in questo caso l’eccezione perde d’effetto, perché l’attore sana il vizio e fa perdere la ragion d’essere dell’eccezione, perché è come se si fosse determinato un accordo implicito. Se, invece, l’attore non dovesse essere d’accordo con il convenuto l’eccezione rimane ferma e sarà poi il giudice a decidere. L’art. 38 comma 3 afferma inoltre che ovviamente il convenuto può rilevarlo ma può essere rilevato anche d’ufficio entro la prima udienza, all’esito della prima udienza si può avere la sanatoria del vizio, solo però il vizio dell’incompetenza territoriale per materia valore non derogabile. 03/ Ammettiamo che ci sia stato l’eccezione di incompetenza, l’art.38 afferma che nel momento in cui viene rilevata l’incompetenza il giudice o può rimettere in decisione la causa per decidere in modo immediato o rinviare la decisione su questo profilo al momento in cui sarà conclusa la fase istruttoria, quindi dopo che il processo ha esaurito la fase istruttoria. Viene data questa alternativa perché il giudice può farsi un’idea sulla fondatezza o meno di quest’eccezione e qualora lo sia rimetterà subito in remissione la causa. Vi sono poi due considerazioni la prima è che questa valutazione della discrezionalità avviene solo quando è il convenuto a sollevare la incompetenza, poiché qualora sia il giudice a rilevarlo è evidente che lo ritiene insussistente. La seconda considerazione invece afferma che vi sono alcune cause dove il legislatore ha affermato che la decisione deve essere presa da un collegio non dal un giudice singolo, il collegio sarà
direttamente di fronte alla corte di cassazione. Quindi, la decisione nel merito viene appellata e la decisione sulla competenza viene sottoposta al regolamento di competenza. Quindi è facoltativo nel senso che il regolamento non è l’unico mezzo di impugnazione proponibile, ma concorre con i modi ordinari (per lo più con l’appello). Può avvenire che le parti siano in disaccordo e una propone il regolamento e l’altra contemporaneamente l’iter normale. Se questo avviene proposto il regolamento di competenza e l’appello contemporaneamente, il giudizio d’appello rimane sospeso in attesa della decisione della Corte di Cassazione. Ammettiamo che tale regolamento, necessario o facoltativo, sia stato proposto, avremo la decisione della corte di cassazione che o riterrà che il giudice adito non ha la competenza e dovrà indicare, in via definitiva, quale sia il giudice competente, le parti potranno poi riassumere il processo di fronte al giudice indicato, nel termine indicato di tre mesi, se non lo fanno il processo si estingue. La corte di cassazione può anche però confermare che quel giudice aveva la competenza, decidendo nel merito, e quindi il processo riprenderà di fronte al giudice adito dall’attore. Il profilo della competenza si dice sia coperto dal giudicato interno, su una questione interna al processo, non finale, è come se si fosse formato il giudicato definitivo, non può più essere contestata, poiché è diventata incontrovertibile. Il profilo della competenza è quindi definitivamente risolto e non può discutibile nelle fasi successive. Accanto a questi due rimedi il codice prevede un rimedio ulteriore che ha la stessa finalità di far intervenire direttamente la Corte di cassazione, che però è attivabile non dalle parti ma dal giudice, regolamento di competenza d’ufficio (art.45) siamo in presenza di un rimedio di un giudice che può sollevare la questione della competenza di fronte alla corte di cassazione. Tale rimedio trova spazio solo quando il giudice adito abbia rilevato la sua incompetenza per due profili, per materia e per territorio inderogabile, e abbia indicato quale secondo lui sia il giudice competente, a seguito di questa decisioni le parti potrebbero riassumere il processo di fronte al giudice indicato senza proporre il regolamento, e il vizio viene sanato. Può accadere che il giudice indicato dal precedente come competente, si ritenga incompetente, si genera in questo caso un conflitto di incompetenza, è un conflitto negativo. I questo caso le parti si troverebbero private di ottenere la decisione nel merito, essendoci tale conflitto sul profilo della competenza. Per questa ragione l’art.45 afferma che il secondo giudice non può contestare la decisione del giudice originario, se non utilizzando il regolamento di competenza d’ufficio, andando ad adire la corte di cassazione, per non far ricadere il conflitto negativo sulle parti. La decisione della Corte di cassazione relativa al regolamento di competenza avrà la stessa efficacia del regolamento di giurisdizione, ossia l’efficacia panprocessuale, vincola anche il giudice che successivamente dovesse essere adito dalle parti per decidere su quella controversa. Quindi ha efficacia anche su un nuovo processo, non solo sul processo estinto. Prendiamo in considerazione due istituti che il codice disciplina insieme alla competenza, li troviamo all’art. 39 che tutela l’istituto della litispendenza e della competenza di causa. La prima ipotesi (litispendenza) si ha quando la stessa causa viene instaurata di fronte a giudici diversi. L’ordinamento non vuole questo per due ragioni: una di economia processuale e la seconda ragione è perché l’ordinamento afferma che la causa non può essere decisa da più giudici sennò si potrebbe arrivare a due decisioni diverse, ossia il contrasto tra giudicato. L’art. 39 comma 1 afferma che quando dovesse verificarsi la litispendenza vi è un vizio nel giudizio instaurato successivamente, perché il giudice adito la seconda volta è stato adito nella stessa azione esercitata una seconda volta, l’attore ha esercitato già il suo diritto di agire in giudizio, sta quindi attivando un giudice privo di competenza. Il secondo giudice adito deve con ordinanza dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della seconda causa. Possiamo quindi dire che è competente il giudice adito per primo, avendo riguardo alla data di notificazione della citazione o di deposito di ricorso. Il processo è pendente nel momento in cui la domanda viene portata fuori dalla sua sfera giuridica e produce effetti verso altri. La prima sfera giuridica a cui produce effetti è il convenuto. L’art. 39 afferma che il momento determinante è il momento nel quale l’atto di citazione entra nella sfera giuridica dell’altra parte, in questo caso il processo è pendente, si determina quindi il fenomeno di litispendenza. Questa ordinanza con la quale il giudice rileva il vizio della litispendenza, che è rilevabile anche d’ufficio, non solo dalle parti, è senza limiti temporali, è sottoponibile solo al regolamento necessario di competenza. In questa materia l’ordinamento cerca di impedire che si abbiamo due decisioni sulla stessa causa. La decisione successiva in contrasto con la decisione precedente è una sentenza che può essere
eliminata con la regolazione. Prevale la decisione passata in giudicato per prima. Quindi finché il procedimento è pendente prevale la pendenza, quello istaurato prima, per la decisione prevale quella che è passata in giudicato per prima. L’art. 39 comma 2 delinea il giudizio della continenza di cause, ossia due processi aventi la stessa causa pendenti, ma una avente il petitum più ampio, la causa con il petitum più ampio contiene quella con il petitum meno ampio (una delle azioni contiene l’altra per la maggior ampiezza del petitum, ferma la coincidenza di tutti gli altri elementi). La causa è la stessa per i 2/3, cambia solo il petitum. Es. in un processo si chiedono tutte le rate di un mutuo e in un altro se ne chiede una sola. L’ordinamento vuole evitare che vi siano decisione contrastanti e vuole che a decidere sia un unico giudice. Si prevede che sia il secondo giudice adito a, con ordinanza, cancellare la seconda causa, prevale quindi sempre il giudice adito per primo, sempre che sia competente per quella materia. 04/ Importante è l’istituto della connessione che consiste nella coincidenza di taluni, ma non tutti, gli elementi di identificazione di due o più azioni. Il fenomeno della connessione può dar luogo a modificazioni della competenza, in quanto il giudice competente per una delle cause connesse potrebbe non esserlo per l’altra o le altre. L’istituto della modifica della competenza come conseguenza della proposizione di più domande connesse tra di loro, ossia vengono formulate più domande connesse tra di loro e per effetto di questo cumulo di domande possono sorgere delle modifiche della competenza, è legittimato dal codice, in linea di massima si può dire che queste deroghe sono possibili con riguardo alla competenza per territorio e a quella per valore, ma non anche con riguardo alla competenza per materia. Abbiamo questa connessione tra cause riguardo alla connessione tra domande giudiziali e tra queste diverse domande vi sono degli elementi in comune e tali elementi possono essere o soggettivi (i soggetti del processo), si avrà così la connessione soggettiva o oggettivi (causa petendi, petitum o entrambi), si avrà la connessione oggettiva. Il cumulo di più domande all’interno del processo può derivare o dalla connessione soggettiva o dalla connessione oggettiva o entrambe. Le ragioni che stanno dietro al cumulo sono o ragioni di economia processuale (unico giudice che mi risolve più domande) oppure vi è anche l’esigenza di evitare su domande connesse si arrivi a decisioni diverse, riguarda principalmente la connessione oggettiva, poiché si arriverebbe al contrasto tra giudicati. Quando il cumulo si basa su una connessione soggettiva l’esigenza è solo quella di economia processuale, è un’esigenza meno forte, l’ordinamento la considera una connessione più debole, poiché non vi è un rischio di contrasto tra giudicati. Quando invece abbiamo a che fare con la connessione oggettiva la connessione è forte perché in questi casi c’è il rischio che se le domande venissero decise in processi diversi si potrebbe arrivare a decisioni contrastati. Quando abbiamo a che fare con una connessione soggettiva il legislatore favorisce il cumulo derogando ai criteri di competenza di minor valore, quindi per territorio, quando abbiamo a che fare invece con il cumulo sulla connessione oggettiva arriva a derogare criteri di competenza non solo per territorio ma anche per valore. Il profilo del cumulo per connessione soggettiva il legislatore la prende in considerazione ma non nelle disposizioni 31- 36 , ma la tratta nell’art. 104 che afferma che instaurando un processo l’attore può proporre più domande anche non altrimenti connesse (che non hanno elementi oggettivi in comune) nei confronti dello stesso convenuto. Vi è qui un’esigenza di mera economia processuale. Più domande autonome ma proponibili nei confronti dello stesso convenuto, l’attore può proporle nello stesso processo. L’unica deroga che abbiamo è relativo all’art.10 comma 2 che afferma che qualora vi siano più domande il valore delle diverse domande si cumula, il cumulo di tale domande determina la competenza o del giudice di pace o qualora superi il limite del giudice di pace, del tribunale, l’attore potrebbe addirittura utilizzare questo istituto proprio per investire il tribunale. L’art. 104 è l’unica norma che giustifica il cumulo su base di connessione soggettiva. Tale articolo afferma anche che qualora una di queste domande arrivasse ad essere matura per la decisione prima dell’altra il giudice può separarle e decidere su quella pronta e rinviare il processo per l’altra, qui si delinea come la connessione è poco forte, proprio perché le domande possono essere separate. Il cumulo oggettivo si basa sulla connessione soggettiva.
Connessione oggettiva generica (art.33-36): nasce dall’ipotesi in cui le diverse domande cumulate intercorrano tra più convenuti e un attore o tra un convenuto e più attori (litisconsorzio), cumulo di più processi. Nel caso del convenuto unico non vi è la deroga ne al criteri della competenza territoriale ne al criterio della competenza per valore. L’ipotesi invece di un unico attore nei confronti di più convenuti, o più attorie più convenuti (art.33). Es. Tizio ha subito un incidente stradale causato sia da Caio che Sempronio, Tizio potrebbe agire separatamente nei confronti dei due soggetti, agendo separatamente, nell’applicare il foro generale potrebbe accadere che la competenza territoriale sia diversa, essendo basata sul domicilio del convenuto. L’art. 33 afferma che se si propongono più domande connesse tra loro oggettivamente nei confronti di più convenuti, sono proponibili in maniera cumulata individuando il foro generale di uno dei più convenuti. Ammettiamo che Tizio nella macchina aveva un passeggero, anche il passeggero ha il diritto al risarcimento del danno, l’art. 33 afferma che le domande dei due attori possono essere cumulate, e non incide sulla deroga per il criterio della competenza ne territoriale ne per valore. L’art. 33 ci dice che il criterio della competenza che si deroga è sol la competenza territoriale del foro generale e facoltativo, non esclusivo. Importante è l’art.34 che afferma la connessione oggettiva per pregiudizialità-dipendenza, che vuol dire che vi siano rapporti giuridici che sono dipendenti dall’esistenza di un rapporto pregiudiziale. L’esistenza di una situazione giuridica dipende dalla situazione giudica pregiudiziale. Es. contratto di sublocazione esso è un rapporto dipendente poiché non può esistere se non esiste il contratto di locazione. Se dovesse essere sciolto il contratto di locazione, il contratto di sublocazione non può continuare a vivere essendo dipendente da esso, poiché l’esistenza del contratto di dipendente presuppone la coesistenza di una rapporto pregiudiziale, che se viene meno travolge il rapporto dipendente.
convenuto formuli l’eccezione di compensazione, ossia l’esistenza di un altro credito che il convenuto ha nei confronti dell’attore, un contro credito. Due crediti contrapposti determinano l’estinzione di entrambi i crediti. C’è un rapporto di pregiudizialità tra questi due crediti? Non c’è connessione, vige solo la coesistenza dei due crediti, nonostante non ci sia nessuna connessione sul piano sostanziale tra i due crediti, l’art. 35 fa sorgere una connessione di tipo giudiziale, quindi una connessione per pregiudizialità di tipo processuale. Il giudice, se c’è l’eccezione di compensazione, è obbligato ad accertare in maniera piena l’esistenza del contro credito su cui si è basata l’eccezione di compensazione. Questo perché l’ordinamento non si fida del convenuto che con l’eccezione stiamo delineando un contro credito valido/esistente, per questo il giudice deve accertarlo in maniera piena, poiché solo così si determina l’effetto estintivo. Se non avessimo avuto l’art. 35 il giudice sulla base dell’art. 34 avrebbe accertato in via incidentale il contro credito, quindi una mera conoscenza di quest’ultimo. Con l’art. 35 il legislatore crea quindi un meccanismo di pregiudizialità dipendente di tipo processuale. Inoltre, l’art.35 afferma che l’eccezione di compensazione potrebbe delineare un contro credito che rientra nei limiti del valore del giudice di pace, di conseguenza il giudice adito deciderà per entrambe, non si pone così nessuna deroga alla competenza per valore. Potrebbe accadere però che il contro credito superi i limiti del valore del giudice di pace, in questo caso l’art. 35 ci dice che sarà il giudice superiore, ossia il tribunale, che si occuperà di entrambe. Anche qui non è delineata la deroga alla competenza per materia, ma solo l’ipotesi dei limiti di competenza per valore. Aggiunge nella terza indicazione l’art. 35 che potrebbe verificarsi che la domanda originaria, formulata dall’attore, sia la domanda che si fondi su titolo non controverso o facilmente accertabile, in questo caso si evita di far usare l’eccezione di compensazione per far ritardare il suo adempimento, questo per non danneggiare l’attore, il giudice originariamente adito tratterrà a se la domanda attoria, trasferendo al giudice superiore solo la causa che ha ad oggetto il contro credito , per evitare ritardo. Potrebbe esserci una sospensione della causa di contro credito fino all’accertamento della causa pregiudiziale. Una quarta possibilità che può verificarsi è che il convenuto nel formulare l’eccezione di compensazione utilizzi un contro credito di valore superiore al credito vantato dall’attore, in questo caso se si limitasse alla sola eccezione di compensazione, nei limiti della concorrenza dei due crediti il giudice dichiarerà l’estinzione, il di più rimarrebbe in giudicato, non verrà accertato, per ottenere anche l’accertamento del di più il convenuto dovrà proporre una domanda riconvenzionale, non può quindi limitarsi all’eccezione di compensazione, si parla di “eccezione riconvenzionale” è un ossimoro.
patrimoniale, mentre il danno non patrimoniale è risarcibile solo in caso di provvedimenti implicanti la privazione della libertà personale. La nozione di colpa grave è imperniata sulla negligenza inescusabile, che si sia concretata in una violazione manifesta della legge (in caso di svista o abbaglio della legge), nonché del diritto dell’Unione europea, nel travisamento del fatto o delle prove, o nell’affermazione di fatti la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, o nell’emissione di un provvedimento cautelare personal o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. Nei casi di violazione manifesta della legge e del diritto dell’Unione europea si tiene conto del del grado di chiarezza e precisazione delle norme violate, nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. Nel caso della violazione manifesta del diritto dell’Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE. La medesima responsabilità è prevista anche come conseguenza del “diniego di giustizia”, ossia in caso di rifiuto, omissione o ritardo del magistrato ne L compimento di atti del suo ufficio e sempre in quanto sia decorso inutilmente un termine di trenta giorni (prorogabile per non oltre tre mesi) dal deposito in cancelleria di un’istanza della parte per ottenere il provvedimento, istanza che ovviamente non può essere depositata se non dopo che sia trascorso il termine della legge per il compimento dell’atto. Nell’assorbimento della sua funzione, il giudice si avvale della collaborazione di taluni uffici complementari impersonati da organi, ai quali la legge attribuisce specifiche funzioni. Alcuni di questi organi (il cancelliere e l’ufficiale giudiziario) appartengono in modo permanente all’organizzazione strutturale dei singoli uffici giudiziari; altri (il consulente tecnico, il custode), chiamati dalla legge “ausiliari del giudice”, sono estranei a tale organizzazione e assolvono alla loro funzione a seguito di un incarico specifico affidato loro occasionalmente di volta in volta. Il cancelliere (art. 57- 58 ), che non può essere ricomparso negli ausiliari del giudice poiché è dotato di funzioni proprie, e perché è un organo non propriamente giurisdizionale, ma amministrativo, ha la tipica funzione di provvedere alla documentazione dell’attività giurisdizionale, redige i processi verbali, stende e sottoscrive, con il giudice, i provvedimenti di quest’ultimo, rilascia le copie e gli estratti degli atti e dei documenti. Inoltre, provvede all’iscrizione delle cause a ruolo e alla formazione del fascicolo d’ufficio, conserva i fascicoli delle cause ricevendo il deposito degli atti che la legge prescrive come da effettuarsi in cancelleria, provvede alle comunicazione degli atti e al rilascio delle copie. L’ufficiale giudiziario che ha sia funzioni tipicamente giudiziarie che amministrative, ma anche documentatrici, ma nei limiti delle loro specifiche attribuzioni, assolve, nel processo esecutivo, a funzioni che sono centrali e essenziali, in quanto impressiona il c.d. organo esecutivo. Anche nel processo di cognizione l’ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all’esecuzione dei suoi ordini ed alle altre incombenze che la legge gli affida (art.59), tra le quali particolare importanza rivestono le notificazioni degli atti. Sia il cancelliere che l‘ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili quando, senza giustificato motivo, rifiutano di compiere gli atti inerenti al loro ufficio o quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave (art. 60). Il consulente tecnico è ausiliario del quale il giudice si serv quando la sua attività si svolge in un campo ne quale si richiedono particolari cognizioni tecniche non giuridiche. Il codice consente al giudice di avvalersi della collaborazione di uno più consulenti di particolare competenza, che sceglie di volta in volta tra le persone iscritte agli albi speciali (art. 61) ed al quale affida determinate indagini (i quesiti), all’esito delle quali il consulente riferisce di solito con una relazione scritta o anche con chiarimenti verbali in udienza o in camera di consiglio, restando sempre fermo che il solo responsabile del giudizio è il giudice. Il consulente ha diritto al compenso, inoltre, ha l’obbligo di assumere l’incarico salvo il caso di giusto motivo di astensione, non può avvalersi di un altro ausiliario senza l’autorizzazione del giudice. Il custode è la persona alla quale viene affidata la conservazione e, talora, l’amministrazione dei beni pignorati o sequestrati. Il custode ha diritto ad un compenso da liquidarmi con decreto dal giudice che l’ha nominato. Ma se non esegue l’incarico assunto può essere condannato ad una pena pecuniaria che può variare da 250€ a 500€. Il custode, inoltre, può essere sostituito e risponde anche penalmente del suo operato. L’art. 68 prevede la possibilità del ricorso ad altri più generici ausiliari (es. interpreti, traduttori), nonché all’assistenza della forza pubblica. Tra i possibili destinatari di incarichi da parte del giudice l’art. 68 prevede anche il notaio, come accade nel giudizio di divisione o nel processo di espropriazione. Poiché questi
ausiliari non appartengono all’organizzazione stabile dell’ufficio giudiziario, ma ricevono un incarico occasionale, essi hanno diritto ad un compenso che il giudice determina con suo decreto, facendo riferimento ad una percentuale calcolata per scaglioni, in base al valore della controversia. 12/ 04 Parti nel processo sono quei soggetti compiono atti del processo, ne subiscono gli effetti, e sono i destinatari del provvedimento del giudice. E siccome è dalla domanda che risultavano i destinatari del provvedimento richiesto al giudice, si può affermare che le parti nel processo sono rispettivamente colui che propone la domanda e colui nei cui confronti la domanda è proposta. I requisiti affinché la parte possa diventare correttamente tale all’interno del processo sono: