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Diritto processuale civile cartabia, Appunti di Diritto Processuale Civile

Appunti di diritto processuale civile + riforma cartabia

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 30/10/2023

giovanni-carrucciu
giovanni-carrucciu 🇮🇹

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Il giudice di pace, il tribunale e la corte d’appello à sono giudici di merito: accertano la
fondatezza dell’esistenza o inesistenza di un diritto sostanziale.
La corte di cassazione è un giudice che verifica e riscontra se quella determinata norma è
stata utilizzata in maniera sbagliata.
Il processo civile
L’attore esperisce un’azione civile per avere una tutela di un proprio diritto soggettivo che
afferma essere il titolare.
Ci sono varie norme che disciplinano il diritto di azione:
principio dispositivo della domanda.
Art.24: Prevede che tutti possano agire per la tutela dei propri diritti soggettivi e interessi
legittimi. La tutela è quindi lasciata a disponibilità delle parti. L’attore può agire ma può
anche accettare le ingiustizie che subisce e non agire. “Tutti” non significa solo cittadini ma
anche stranieri e apolidi. à principio dispositivo della domanda.
L’attore chiede tutela di un diritto soggettivo, il giudice dovrà verificarne la sussistenza.
Questo principio di tutela della domanda è regolato anche dall’articolo 2907; e dall’articolo
99 del Codice di procedura civile. Sono tutte norma combinate insieme ci fanno capire che
ciò che rende nel processo civile è il principio della domanda per ottenere la tutela di un
diritto soggettivo.
Ci sono solo due casi in cui si ha l’accertamento dei fatti nel processo civile:
1. Giudizio di verificazione della scrittura privata
2. Giudizio di querela di falso.
In solo questi due casi si accertano i fatti.
L’attore è colui che da impulso al processo. L’ordinamento deve predisporre tutti gli
strumenti affinché l’attore possa ottenere quella tutela che ha chiesto. Non è comunque
obbligato a chiedere tutela.
Chi viene chiamato in causa: convenuto. Il convenuto non è obbligato a difendersi. Il
convenuto ha un dovere se vuole di difendersi ma non è obbligato a farlo. Il fatto che il
convenuto, se pur chiamato in giudizio, decide di non difendersi si chiama “contumacia”à
il convenuto non svolge un ruolo attivo all’interno del processo. Mancata costituzione del
convenuto in processo.
diritto di difesa:
Articolo 24 secondo comma: Possibilità per il convenuto di difendersi. Prevede che il diritto
di difesa è inviolabile. L’ordinamento, quindi, deve mettere a disposizione tutti gli strumenti
per permettere a chi vuole difendersi di poterlo fare.
Al vertice del sistema c’è il giudice, terzo e imparziale che decide la controversia.
Attribuisce, quindi, torto e ragione alle parti.
Se il giudice rigetta la domanda dell’attore quest’ultimo è soccombente e il convenuto
vincitore.
Questa situazione: attore convenuto e al vertice il giudice da luogo a quello che è il
Principio del contraddittorio: deve essere consentito al convenuto di difendersi, di
esporre le proprie ragioni. Se l’attore afferma l’esistenza di un diritto di credito occorrerà
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Il giudice di pace, il tribunale e la corte d’appello à sono giudici di merito: accertano la fondatezza dell’esistenza o inesistenza di un diritto sostanziale. La corte di cassazione è un giudice che verifica e riscontra se quella determinata norma è stata utilizzata in maniera sbagliata. Il processo civile L’attore esperisce un’azione civile per avere una tutela di un proprio diritto soggettivo che afferma essere il titolare. Ci sono varie norme che disciplinano il diritto di azione: principio dispositivo della domanda. Art.24: Prevede che tutti possano agire per la tutela dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi. La tutela è quindi lasciata a disponibilità delle parti. L’attore può agire ma può anche accettare le ingiustizie che subisce e non agire. “Tutti” non significa solo cittadini ma anche stranieri e apolidi. à principio dispositivo della domanda. L’attore chiede tutela di un diritto soggettivo, il giudice dovrà verificarne la sussistenza. Questo principio di tutela della domanda è regolato anche dall’articolo 2907; e dall’articolo 99 del Codice di procedura civile. Sono tutte norma combinate insieme ci fanno capire che ciò che rende nel processo civile è il principio della domanda per ottenere la tutela di un diritto soggettivo. Ci sono solo due casi in cui si ha l’accertamento dei fatti nel processo civile:

  1. Giudizio di verificazione della scrittura privata
  2. Giudizio di querela di falso. In solo questi due casi si accertano i fatti. L’attore è colui che da impulso al processo. L’ordinamento deve predisporre tutti gli strumenti affinché l’attore possa ottenere quella tutela che ha chiesto. Non è comunque obbligato a chiedere tutela. Chi viene chiamato in causa: convenuto. Il convenuto non è obbligato a difendersi. Il convenuto ha un dovere se vuole di difendersi ma non è obbligato a farlo. Il fatto che il convenuto, se pur chiamato in giudizio, decide di non difendersi si chiama “contumacia”à il convenuto non svolge un ruolo attivo all’interno del processo. Mancata costituzione del convenuto in processo. diritto di difesa : Articolo 24 secondo comma : Possibilità per il convenuto di difendersi. Prevede che il diritto di difesa è inviolabile. L’ordinamento, quindi, deve mettere a disposizione tutti gli strumenti per permettere a chi vuole difendersi di poterlo fare. Al vertice del sistema c’è il giudice, terzo e imparziale che decide la controversia. Attribuisce, quindi, torto e ragione alle parti. Se il giudice rigetta la domanda dell’attore quest’ultimo è soccombente e il convenuto vincitore. Questa situazione: attore convenuto e al vertice il giudice da luogo a quello che è il Principio del contraddittorio: deve essere consentito al convenuto di difendersi, di esporre le proprie ragioni. Se l’attore afferma l’esistenza di un diritto di credito occorrerà

incardinare un processo dove il convenuto potrà negare o eccepire un difetto su questo diritto. È quindi un principio che punta sulla parità delle parti. Ci sono dei casi in cui il principio del contraddittorio viene temporaneamente compresso. La regola è il contraddittorio che non subisce limitazioni, o almeno può subirle solamente in maniera temporale: il contraddittorio è temporaneamente compresso. I principali casi sono due: a. Procedimento per decreto ingiuntivo: un creditore afferma l’esistenza di un credito con una prova scritta chiede con un ricorso al giudice l’emanazione un decreto ingiuntivo. Il giudice senza sentire il debitore pronuncia un decreto aggiuntivo. Il convenuto può opporsi. b. Misure cautelari: tutte le misure cautelari possono essere messe in audita altera parte, quindi il giudice può, senza sentire la parte ordinare un sequestro esecutivo. Es: Ordine di protezione contro gli abusi familiari: marito compie abusi sulla moglie, l’ordine di protezione comporta quindi l’allontanamento forzato della persona violenta dall’abitazione. In queste due fattispecie il giudice fissa un provvedimento senza un contradditorio: in audita alter parte. Quindi il principio del contraddittorio in generale non subisce delle regole ma ci sono appunto dei casi in cui il processo è compresso temporaneamente. Il convenuto può quindi opporsi. In questi casi quindi il convenuto si trova già con un provvedimento cautelare, ci sarà poi un lasso temporale in cui egli potrà difendersi. Il principio di effettività del contraddittorio abbraccia anche la figura dell’attore e del giudice: il giudice, alla prima udienza può sollevare una questione d’ufficio. Ad esempio la nullità del contratto. Ogni volta che il giudice rileva una questione d’ufficio senza che le parti l’abbiano rilevata deve fissare un ulteriore udienza per dar modo alle parti di contro dedurre quindi per difendersi. CTU Non è propriamente un mezzo di prova ma è un’integrazione all’attività istruttoria. Il giudice conosce e applica il diritto, se ci sono questioni che riguardano ad esempio infiltrazioni su una villetta che ho comprato. L’impresa che mi ha venduto la casa non si fa contattare e si disinteressa alle infiltrazioni. In questo caso allora si avvia un giudizio: il giudice come fa a sapere se effettivamente ci sono delle infiltrazioni? à nomina un consulente tecnico d’ufficio (CTU). È reperibile d’ufficio, le parti quindi possono nominare un ctp. CTP Consulente tecnico di parte. à questo è l’espressione del principio del contradditorio: ctp fatta d’ufficio, nomino una ctp per controllare i lavori ed eventualmente contestare i lavori del ctp. Es. test del DNA: viene nominato un ctu per fare il test del dna, per essere certo, io che difendo la parte nomino un ctp quindi un altro genetista (in questo caso) che può partecipare a tutte le operazioni svolte dal ctp e controllare se viene eseguito tutti i protocolli.

Giurisdizione volontaria: ADR Alternativ discussion resolution: modo alternativo di risolvere la controversia. Desgiurisdizionalizzazione quindi cercare di non portare in tribunale cause che hanno valore modesto à portare quindi le controversie fuori dal tribunale. ARBITRATO Deve essere previsto in accordo dalle parti. Questo ha un costo molto elevato quindi se lo possono permettere le società: è difficile che se le due parti sono privati si inserisca l’arbitrato. Il responso può essere impugnato davanti alla Corte di appello quindi si torna nel giudizio. Più diffuse nella pratica sono: MEDIAZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA Operano come condizioni di procedibilità della domanda giudiziale: esistono tentativi di mediazione e negoziazione obbligatori: non si può adire il giudice se prima non si è passati nella camera di commercio che è l’organo che gestisce le mediazioni. Quindi il tentativo di mediazione e la negoziazione assistita operano in alcune materie operano come condizione di procedibilità per la domanda: si parla di ipotesi di giurisdizione condizionata. Materie:

  • Cause di condominio
  • Successioni
  • Diritti reali
  • Ecc. Quindi se sorge una causa su queste materie non ci si può rivolgere al giudice ma bisogna attivare un tentativo di mediazione. Tutto questo fa si che se davanti alla camera di commercio si trova un accordo non si arriva al tribunale quindi non si avvia un contenzioso. L’idea è quindi quella di togliere il maggior numero di cause al giudice. Si è visto che i tempi della giurisdizione volontaria sono rapidi: il legislatore ha quindi voluto applicarlo anche alla tutela dei diritti soggettivi: visto che la giustizia civile e le cause ordinarie sono così lente perché non applicare il diritto camerale della giurisdizione volontaria anche ai diritti soggettivi: così negli ultimi decenni ad oggi, in virtù di questo principio si chiama tutela camerale dei diritti o:

CAMERALIZZAZIONE DEI DIRITTI à un caso classico è la revisione delle condizioni di

divorzio con la modifica delle condizioni della separazione. Le condizioni della separazione e divorzio non passano mai in giudicato sono sempre modificabili questo perché possono variare le condizioni personali e patrimoniali. Ad esempio, si può passare da un affidamento esclusivo a condiviso. Quindi la giurisdizione volontaria come regola ha quella di gestire un interesse soggettivo però visto che all’atto pratico questo modello ha avuto buoni risultati in termini di durata del processo si è applicato il modello anche ad altre ipotesi.

Ci sono una serie di condanne speciali. à Condanna generica: art.278 cpc.1’comma:

  • È una sentenza non definitiva: non esauriscono il dovere decisorio del giudice. Quindi le sentenze definitive esauriscono il dovere decisorio del giudice. à Accerta l’esistenza di un diritto, quindi, accerta l’animo ma non accerta il quantum della prestazione dovuta: per questo non è esaurito il potere decisorio del giudice. L’accerta con istanza di parte occorre quindi che sia la parte e presentare la domanda. il giudice si limita ad accertare la sussistenza o meno di un diritto sostanziale rinviando con un altro processo l’accertamento del quantum. Es. cause di risarcimenti danni derivanti da sinistro stradale: quindi sinistro stradale. L’attore incardina un giudizio con atto di citazione, è prassi che preventivamente si alleghi all’atto di citazione una perizia stragiudiziale di un medico legale. Si chiederanno i danni materiali e poi magari da quell’incidente ne è derivato un danno permanente e questo lo ha limitato nell’attività lavorativa. Quindi nel momento in cui si esercita la domanda allegare la perizia che è a carico della parte, il medico accerterà il grado di invalidità. Questa perizia sarà quindi una prova atipica. Il medico legale accerterà che effettivamente Tizio ha subito un sinistro stradale per colpa di Caio e Tizio ha subito dei danni permanenti per, ad esempio, due punti di invalidità. Alla prima udienza si può chiedere che il giudice fissi già un’udienza di condanna generica dove il giudice accerta che c’è stato un sinistro stradale e che ho diritto a risarcimento del danno. Il processo, dal momento che il giudice non può fidarsi solo della perizia stra-giudiziale nominerà un ctu che accerterà se effettivamente sussiste quel danno permanente, a quel punto è già stata accertata l’esistenza del danno con condanna generica poi il giudice, con condanna definitiva deciderà il quantum. à normalmente tutto avviene nello stesso processo, quindi, condanna generica a cui segue poi la condanna generica. Un filone giurisprudenziale prevede la possibilità per l’attore di incardinare un giudizio risarcitorio e limitarsi a chiedere la sola condanna generica. Quindi la giurisprudenza ammette che la domanda sia limitata a una condanna generica anche se l’economia processuale non è favorevole in questo caso in quanto poi bisognerà incardinare un ulteriore giudizio.
  • È limitata a prescrivere ipoteca giudiziaria: il debitore potrebbe infatti vendere l’unico bene che ha, con la condanna generica pongo l’ipoteca provvisoria su quel bene. L’attore teme che nelle more esecutive il debitore venda il bene non potendo più eseguire la sentenza poi.
  • La prassi vede che si applichi maggiormente nei processi risarcitori. à condanna provvisionale: c278 c.p. 2 comma: sempre su istanza di parte il giudice può accertare l’an (esistenza del diritto) e anche il quantum nei limiti della prestazione quindi nella quantità per cui risulta già raggiunta la prova. Poi il processo proseguirà ma intanto abbiamo una sentenza provvisionale che in questo caso ha anche titolo esecutivo. Quindi la sentenza di condanna provvisionale è una sentenza a tutti gli effetti:

scritte quindi il locatore dovrebbe inviare una diffida a adempiere intimando il proprietario a riparare l’infiltrazione, in questo caso c’è un eccezione fondata su prova è scritta. o In udienza quindi può accadere che il proprietario chiede al giudice di pronunciare lo sfratto per morosità, il conduttore adduce verbalmente l’eccezione di cui fa uso “ci sono delle infiltrazioni”, il giudice allora di fronte all’eccezione verbale quindi non fondata su prova scritta il giudice può pronunciare un’ordinanza di rilascio che costituisce titolo esecutivo finalizzata a liberare l’immobile e si riserva di valutare le eccezioni non fondate su prova scritta del convenuto in un momento successivo del processo à condanna di rilascio con riserva di eccezione. Il giudice, quindi, condanna il debitore riservandosi di valutare le eccezioni non fondate su prova scritta in un momento successivo, all’interno dello stesso processo.

  • Es. opposizione al decreto ingiuntivo: si prevede che all’interno del giudizio di opposizione, se il debitore propone opposizione non fondata su prova scritta, anche in questo caso il giudice può dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo riservandosi di valutare le eccezioni non fondate su prova scritta in un momento successivo. Si è visto che il debitore proponga opposizione a un decreto aggiuntivo però, se l’opposizione è meramente dilatoria quindi non fondata su prova scritta, fatta solo per procrastinare il pagamento, il giudice alla prima udienza può dichiarare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo e poi in un secondo momento si valuteranno le eccezioni orali del debitore ma intanto il creditore ha in mano un titolo esecutivo. Quando ci sono eccezioni orali non hanno valore pratico in quanto è buona norma contestare tutto in prova scritta. Sono casi tassativi previsti dalla legge. Il debitore soccombente adempie spontaneamente alla condanna dal punto di vista pratico? No, poche volte, Per quello poi c’è l’esecuzione forzata. Se il debitore è incapiente e non ha nulla di intestato in questo casi rimane un provvedimento di condanna inevasi, non eseguiti. Quindi purtroppo a livello pratico il debitore condannato non sempre adempie e per quello ci sono molti provvedimenti esecutivi però non si risolve la questione se il debitore non è capiente. È capiente se ha uno stipendio, se ha un’immobile, un’automobile. Ci sono dei rimedi per incentivare il debitore ad adempiere spontaneamente aggravando magari la sua situazione patrimoniale (bisogna immaginare un debitore capiente).

Rimedi: misure coercitive indirette à art.714c.p.c.

ci sono dal 2009, in Francia sono diffusissimi. In Italia sono misure coercitive indirette. Sono di derivazione francese. Sono delle sanzioni civili di carattere pecuniario, quindi danno luogo ad un’ulteriore obbligazione pecuniaria, ad incentivare il debitore all’adempimento. Il giudice quindi non solo condanna Tizio a dare, fare o non fare, ma aggiunge che se non si adempie spontaneamente, per ogni giorno di ritardo o per inosservanza ci sarà un ulteriore condanna che si aggiunge per ogni giorno di ritardo. Es. 100euro al giorno.

Quindi sono sanzioni civili pecuniarie che vanno ad aggravare dal punto di vista patrimoniale la situazione del debitore. Riguardano obbligazioni di

  • Dare
  • Fare
  • Non fare Non si possono applicare per:
  • Obbligazioni pecuniarie: ci sono già gli interessi, si cerca di evitare di aggravare troppo la figura del debitore. Inoltre, si possono attuare le esecuzioni forzate.
  • Controversie di lavoro: per non aggravare la figura del datore di lavoro. basti pensare alla reintegrazione dove il datore di lavoro deve già pagare le retribuzioni, si cerca di non gravare ancora di più. Quindi il giudice condanna, su istanza del creditore, il debitore non solo alla prestazione di consegna rilascio, fare o non fare fungibile o infungibile al pagamento di una somma di denaro (100 euro al giorno per ogni giorno di ritardo). Queste non si applicano per le condanne relative alle obbligazioni pecuniarie o per le controversie di lavoro es La classica reintegrazione del lavoratore non trovano applicazione le misure coercitive. Quindi queste misure in teoria dovrebbero spingere, incentivare il debitore all’adempimento spontaneo, volontario. Quindi se il giudice condanna me debitore a togliere la rete posizionata senza rispettare le distanze legali dal mio vicino, se non lo faccio entro 15 giorni, dal sedicesimo giorno in avanti pagherò 100 euro ogni giorno di ritardo. Il giudice effettua un vaglio di non manifesta iniquità quindi le misure coercitive possono anche non essere autorizzate dal giudice se questo ritiene che queste vadano ad aggravare in maniera ingiusta la figura del debitore. àFino ad oggi: queste misure potevano essere richieste esclusivamente al giudice della cognizione e riguardano solo i provvedimenti di condanna. à con la riforma: si allargherà la possibilità di chiedere le misure coercitive anche al giudice dell’esecuzione quindi nel momento in cui si va ad attuare la misura coercitiva si potrà chiedere la misura coercitiva anche al giudice dell’esecuzione che non è il giudice della cognizione ma è un organo diverso che sovraintende la controversia in fase esecutiva. Inoltre, sarà allargata anche la sfera d’azione, riguarderà infatti anche i titoli esecutivi di carattere stra giudiziale, ad esempio, atti pubblici purché non abbiano ad oggetto obbligazioni pecuniarie; lodo, l’arbitrato. Dal momento in cui il giudice di cognizione o esecuzione attua la condanna fissa anche un termine temporale per l’adempimento spontaneo, durante quel periodo non si applicherà la misura coercitiva ma si applicherà dal giorno successivo al termine del termine. Chi liquida le misure coercitiva? La somma è determinata dal giudice, ponendo il caso che il debitore adempie dopo cinque giorni di misura coercitiva, lo liquida il creditore nell’atto di precetto. Quindi la liquidazione quindi il conteggio della misura coercitiva avviene da parte del creditore nell’atto di precetto. Ovviamente il capo di provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo in quanto è un capo condannatorio. à la parte relativa alla misura coercitiva è in buona sostanza una misura di condanna quindi consente un’esecuzione forzata. In Francia, ad esempio, c’è una liquidazione ad hoc, la liquidazione non è lasciata in mano del debitore e quindi non c’è un’esecuzione forzata. L’Italia ha introdotto queste misure nel 2009, ha allargato la sua sfera di azione nel 2015, e con il decreto legislativo attuativo della delega (la riforma) le ha ulteriormente modificate.

o Minorennià composti da giudice togato ma affiancato da giudici onorari. Anche questa sezione però è destinato a sparire in quanto verrà assorbito dal nuovo tribunale della famiglia. o Controversie di carattere societario o Relative all’immigrazione e protezione internazionale. 2° Corte d’appello à generalmente a livello regionale ma non sempre, quelli fin qui detti sono giudici di merito, quindi accertano l’esistenza o l’inesistenza di un diritto sostanziale. 3° Cassazione à giudice di legittimità (gli altri due sono di merito) funzione nomofilattica della corte, esatta osservanza della legge, uniforme interpretazione della legge e unità del diritto oggettivo nazionale. GIURISDIZIONE à Potere del giudice di decidere la controversia applicando una regola normativa al caso concreto; è l’attività di tutela dei diritti previsti dalla legge a vantaggio della persona fisica o giuridica che agisce ed attuata sul piano processuale, mediante l’applicazione della norma giuridica di regola, generale ed astratta al caso concreto. È il potere di un determinato ordine di giudici di decidere la domanda giudiziale proposta. La giurisdizione trova fondamento nella Carta Costituzionale, in cui si stabilisce (art. 24) che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e si attribuisce l’esercizio della giurisdizione alla magistratura ordinaria (civile o penale). La giurisdizione costituisce un presupposto processuale, la cui mancanza impedisce al giudice di decidere il merito della lite, dovendo egli chiudere il processo in rito per la presenza del vizio di carenza del potere giurisdizionale. In particolare, si ha difetto relativo di giurisdizione in materia civile quando essa spetta a un giudice speciale, quale il TAR, la Corte dei conti. Si ha invece difetto di giurisdizione assoluto quando la materia oggetto della lite appartiene alle funzioni esclusive della PA, giacché in questo caso nessun giudice ha il potere di giudicare la controversia. Infine, la giurisdizione del giudice ordinario e di tutti i giudici italiani viene a mancare quando il convenuto non è residente o domiciliato in Italia, salve alcune eccezioni. Il difetto di giurisdizione è rilevabile su istanza di parte o d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando si pone nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali (art. 37 c.p.c.). Quando la giurisdizione appartiene ai giudici stranieri: se il convenuto è contumace, il difetto di giurisdizione è rilevabile d’ufficio; mentre se il convenuto compare deve eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo. Le questioni di giurisdizione possono essere decise dalla Corte di Cassazione anche in via preventiva, attraverso il regolamento di giurisdizione, di cui all’art. 41 c.p.c. 3 limiti alla giurisdizione (quando non spetta ai giudici ordinari):

  1. Riguardano i rapporti tra giudice ordinario e PA (scelte discrezionali della PA non possono essere sindacate dal giudice ordinario)
  2. Riguardano i rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali (“per gli interessi legittimi è competente il giudice ordinario salvo che sia espressamente disposto diversamente”)
  3. Riguardano i rapporti tra giudice italiano e giudice straniero (la giurisdizione italiana sussiste se il convenuto, cittadino straniero, ha la residenza in Italia o un rappresentante in Italia abilitato a stare in giudizio o se il convenuto accetta la giurisdizione italiana)

1 .non ha una grandissima rilevanza pratica. Questo perché, partendo da un esempio: un cittadino può chiamare in causa la pubblica amministrazione davanti il giudice ordinario perché non è stato costruito un palazzetto dello sport? NO, si parla di improponibilità assoluta della domanda. non lo può fare perché, in questo caso, la costruzione di un palazzetto dello sport rientra tra le competenze della pubblica amministrazione. Un cittadino può chiamare in causa la PA se questa agisce come soggetto di diritto privato. Es. fornisco mille lattina di coca cola al giorno a quel comune e questo non mi paga allora si può chiamare in giudizio. Il legislatore, quindi, prevede questo limite ovvero che il cittadino non possa chiamare in causa davanti al giudice ordinario la pubblica amministrazione perché la p.a. in alcuni frangenti gode di poteri discrezionali. à in questi casi in cui la p.a. esercita dei poteri discrezionali non può essere chiamata in causa da un cittadino à si parla appunto di improponibilità assoluta della domanda. à art.37 modificato: il difetto del giudice ordinario nei confronti della p.a. è rilevato anche d’ufficio in qualunque stadio del processo. È quindi un eccezione in senso lato cioè rilevabile anche d’ufficio, di rito ovvero processuale perché attiene al corretto svolgimento del processo. Quindi il difetto può essere rilevato dal convenuto o anche al giudice.

2. già accennati in grande misura, al TAR spetta la giurisdizione sugli interessi legittimi e in alcuni casi elencati al 133 del codice di procedura amministrativa ma la maggioranza dei diritti soggettivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinaria. In questi casi il difetto di giurisdizione è rilevato anche d’ufficio quindi eccezione in senso lato nel giudizio di primo grado e non oltre. Quindi va rilevata in primo grado. Non è quindi rilevabile in ogni stato del giudizio. Questo per un’esigenza di economia processuale, basti immaginare se fosse rilevabile in ogni fase del processo e viene rilevata in corte di cassazione. Non sono moltissime a livello pratico ma i blocchi di materie sono comunque estese. à tutto questo è una modifica al pregresso sistema tramite la riforma del 30 giugno 2023 in quanto prima riguardava anche i giudici speciali rilevabili in ogni stato del processo. Questa nuova parte è stata limitata al primo grado, deriva da un orientamento giurisprudenziale del cosiddetto: giudicato implicito à era accaduto in queste ipotesi che nessuno rilevava il difetto di giurisdizione in primo grado e magari questo veniva rilevato in appello o dall’appellante o dal giudice e intanto magari erano già passati quattro anni di causa e questo faceva portare la causa di nuovo al primo giudice. Per evitare che la causa tornasse al primo giudice la giurisprudenza della cassazione ha elaborato questa teoria del giudicato implicito. Si diceva che se una determinata questione di giurisdizione non è sollevata in primo grado allora implicitamente si ritiene che le parti l’avessero accettata e quindi sulla base di questa teoria (molto contestata in quanto si pone in contrasto con la dicitura in ogni stato e luogo del processo) si prevede che se una questione in questo caso di giurisdizione non viene sollevata da chi poteva rilevarla quindi dal convenuto e dal giudice non l’ha rilevata allora si considera accettata.

LA COMPETENZA

Anche questa è un presupposto processuale come la giurisdizione, devono PREESISTERE alla proposizione della domanda. La competenza è una frazione di giurisdizione che spetta in concreto ad un determinato giudice con riferimento ad una determinata controversia che viene attribuita a quel determinato organo giurisdizionale. 3 criteri di competenza:

  1. Competenza per materia
  2. Competenza per valore à criteri verticali perché consentono di attribuire le cause a giudici di diverso tipo.
  3. Competenza per territorio COMPETENZA PER MATERIA E VALORE Ipotesi nella quale i giudici di pace hanno la competenza per materia (prescinde dal valore). Attrae su di se tutte le cause che la legge gli attribuisce indipendentemente dal valore della causa; fa riferimento al tipo di diritto tutelato, al tipo di azione esercitata Competenza per valore si determina dalla domanda, colui che incardina il giudizio determina il valore della domanda (in base al valore, messo negli atti di citazione, vengono determinate la competenza ma anche le spese processuali che devono essere anticipate). Competenza del giudice di pace PER VALORE: à Ad oggi il giudice di pace è competente per tutte le controversie relative a beni mobili (intese anche somme di denaro) fino a cinque mila euro. Inoltre, è competente sempre per valore per tutte le controversie riguardanti la circolazione dei veicoli fino a venti mila euro. Quindi risarcimento dei danni relativi alla circolazione dei veicoli fino a venti mila euro. à riforma: la competenza verrà portata per i beni mobili a 15 mila euro e 30 mila per la circolazione di veicoli. PER MATERIA: rimane invariata, non c’è riforma. à prevale sulla competenza valore. Quindi quando un giudice è attribuito da una competenza per materia vuol dire che non si guarda più il valore della causa ma qualunque causa che rientri in quella materia viene data al giudice competente. Non sono diffuse a livello pratico. Sono:
  • cause relative ai servizi condominiali
  • immistioni tra proprietari di civili abitazioni. Quindi se a procurare un’immistione un bar non è più competenza del giudice di pace.
  • Interessi relativi alle prestazioni previdenziali.
  • Opposizione alle sanzioni amministrative: es. infrazioni del codice della strada. (molto diffuse a livello pratico). Sono regolate da leggi speciali.

TRIBUNALE

à Tutte le controversie che non rientrano nel valore di competenze del giudice di pace. Tutte le competenze per valore che non rientrano nella sfera di attrazione del giudice di pace rientrano in quelle del tribunale. à tutte le cause in cui il valore è indeterminato o indeterminabile. Es.: ricorso per decreto aggiuntivo per fattura commerciale: se la fattura è fino a 5mila euro è competente il giudice di pace, superiore ai 5 mila ricorre il tribunale. PER MATERIA à su tutta una serie di situazione sostanziali. In questo caso qualunque sia il valore della controversia sarà competente il tribunale. Esempio di materie:

  • Famiglia
  • Locazione: in composizione monocratica
  • Lavoro.
  • Esecuzione forzata.
  • Cautelari
  • Giurisdizione volontaria Chi individua le competenze per valore: il valore della controversia è individuato, in prima battuta, dall’attore. Nel momento in cui l’attore esercita l’azione civile deve dichiarare nell’atto di citazione o nel ricorso il valore

della controversia e su questo è calibrato il valore unificato à può essere un importo fisso

oppure varia a seconda della controversia, più il valore della controversia è elevato più il valore unificato è maggiore. a questo importo del valore unificato vanno aggiunte le spese forfettarie della marca da bollo che vanno (insieme al valore unificato) a costituire le spese anticipate della causa. Ci sono alcuni casi (pochi) dove si è esenti dalla spesa. Il valore della controversia, quindi, è importante per due ragioni:

  • Individua il giudice competente
  • Individua la spesa dell’attore sulla controversia. à se il convenuto propone una domanda riconvenzionale (domanda che il convenuto propone nei confronti dell’attore) all’interno di quel giudizio, anche qui si pagherà il contributo unificato. E quindi dovrà dichiarare il valore della controversia e versare il contributo unificato. Competenza per territorio Come si determina? Ci sono dei
  • Fori generali: delle persone fisiche e giuridiche (art.18-19 codice procedura). Si applicano quando non è stabilito diversamente. Come regola, se il convenuto: à è una persona fisica: la causa si radica nel luogo dove il convenuto ha la residenza. Quindi il foro del convenuto è il criterio. Per sapere in maniera certa dove il convenuto ha la residenza si va all’ufficio anagrafe. à è una persona giuridica: il giudice competente è quello del luogo dove è collocata la sede legale di impresa. In questo caso per sapere si va alla camera di commercio.

competenza è, da sola, idonea a definire l’intero giudizio con un’ordinanza processuale di rito. b) se eccezione fondata: la definizione di quella questione è idonea a definire l’intero giudizio con un’ordinanza che definisce l’incompetenza ovvero un’ordinanza declinatoria di competenza. quindi il convenuto, il giudice, all’udienza sollevano l’eccezione e quindi la prima questione sarà la fondatezza dell’eccezione, il giudice quindi fissa un’ulteriore udienza con il deposito di una memoria per parte , per contro dedurre alla questione di competenza. per dar modo all’attore di contro battere l’eccezione del convenuto. à è probabile quindi che ci sia una condanna alle spese dell’attore. l’ordinanza che dichiara l’incompetenza ha un ulteriore contenuto à cioè la causa si chiude davanti a quel giudice ma si può riassumere à art.50: prevede che nel termine fissato dal giudice o comunque un termine non oltre i tre mesi la causa può essere riassunta davanti il giudice dichiarato competente. Consente di salvare gli effetti processuali, sostanziali della domanda. Quindi il processo continua non c’è una chiusura del processo. Se la causa non viene riassunta davanti il giudice competente allora la causa si estingue. Si potrà riproporre ex novo ma bisognerà sostenere nuovamente le spese. L’atto con il quale l’attore riassume il giudizio prende il nome di: Comparsa di riassunzione: dovrà essere depositata in cancelleria telematicamente e poi il secondo giudice competente fisserà l’udienza e poi il processo proseguirà. Con questo atto viene adito il secondo giudice che deve essere competente. Può anche accadere che questo secondo giudice si chiami a sua volta incompetente però solo per ragioni:

  • Di materia
  • Di territorio inderogabile In questo caso però non può rinviare a un terzo giudice ma solleva: regolamento di competenza d’ufficio à comporta una trasmissione degli atti di causa alla corte di cassazione che dovrà definire quale sarà il giudice competente. L’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’incompetenza è impugnabile? Sì, è impugnabile con un rimedio che prende il nome di regolamento di competenza necessario - > art.42 e seguenti.
  • È un mezzo di impugnazione ordinario in quanto si dirige verso un’ordinanza declinatoria della competenza.
  • È necessario perché l’unico rimedio contro l’ordinanza di competenza.
  • Si indirizza alla corte di cassazione. Quindi l’attore (parte soccombente sulla questione di competenza) propone il ricorso alla corte di cassazione affinché quest’ultima scaturisca sulla competenza cioè decida in maniera vincolante e definitiva su quella questione stabilendo a quale giudice effettivamente spetti la competenza.
  • Ha un termine che è di 30 giorni e il termine decorre dalla comunicazione dell’ordinanza à è una peculiarità in quanto solitamente i termini per impugnare decorrono o dalla notifica o dalla sua pubblicazione.
  • Ha un effetto sospensivo: sospende i termini per riassumere la causa. È l’unico regolamento che ha come effetto sospendere i termini della causa. Di regola infatti tutte le impugnazioni non hanno effetto sospensivo.
  • Si propone con ricorso che va prima comunicato e poi notificato.
  • Può essere ricorso anche dall’avvocato della prima causa e non essere un avvocato cassazionista ovvero abilitato al patrocinio davanti a giurisdizioni superiori. La corte di cassazione dopo questo definisce in maniera vincolante chi è il giudice munito della competenza e occorrerà quindi riassumere la causa davanti il giudice competente nei primi tre mesi. à Se la parte più diligente riassume sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda. à se non riassume quel giudizio si estingue, si potrà riproporre ma vengono meno gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Rimane comunque vincolante la pattuizione della competenza da parte della corte di cassazione, non viene investita dall’eliminazione degli effetti. Si torna nel giudizio a quo. Se la questione di incompetenza fosse stata infondata viene accantonata dal giudice, quindi, non viene presa in considerazione in quel frangente (prima udienza) e viene decisa unitamente al merito. Quindi se viene accantonata il giudice implicitamente la rigetta. Nella sentenza quindi si troveranno due capi decisori:
  • Sulla competenza: dove il giudice si dichiarerà competente. Può diventare oggetto di ricorso in appello.
  • Questione di merito. Il convenuto quindi, soccombente, potrà appellare e tra i motivi di impugnazione nell’atto di appello indicherà la questione di incompetenza e le questioni di merito. Se impugna solo il merito e non dice nulla sulla questione di competenza allora si sanerà scende il giudicato e quindi non si potrà più discutere in appello. CORTE D’APPELLO (ipotesi in cui sia giudice di unico grado) Per arbitrato (metodo alternativo di soluzione delle controversie alla giurisdizione, che viene definito con il lodo, che è parificabile ad una sentenza di condanna), se la parte soccombente vuole impugnare il LODO deve farlo davanti alla corte d’appello come giudice di unico gradoà impugnazione per nullità del lodo. COMPETENZA PER TERRITORIO Si suddivide tra FORI GENERALI e FORI SPECIALI (E FACOLTATIVI), art. 18/19 che individuano il foro generale (persone fisiche e giuridiche). Generalmente la causa si radica in base al foro del convenuto art. 18, il luogo di residenza o domicilio del convenuto (per le persone fisiche); art 19 persone giuridiche e si fa riferimento al foro dove la persona giuridica ha la sede legale. Ci sono cause che derogano questi fori (fori speciali o esclusivi); la causa dovrà essere radicata esclusivamente in base al criterio di collegamento territoriale stabilito dalla legge (es. sfratto: giudice competente è il giudice nel quale è situato l’immobile; o nelle azioni possessorie si radica nel luogo ove è avvenuto il fatto denunciato).
  • Attribuzione della qualità di parte sia all’attore che al convenuto Se l’attore non riassume entro 3 mesi la causa? Il processo si ESTINGUE e viene cancellata dal ruolo, vengono meno gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Si può riproporre se non si sono verificate decadenze e prescrizioni ex novo. Se non è competente neanche il giudice di rinvio la causa dovrà essere rimessa davanti il giudice di Cassazione, sollevando un regolamento di competenza d’ufficio , che statuirà in definitiva sulla definizione del giudice competente (con il termine perentorio entro quanto riassumere la causa max 3mesi). REGOLAMENTO DI COMPETENZA Necessarioà
  • Competenza
  • Connessione di cause
  • Continenza
  • Sospensione per pregiudizialità civile Facoltativoà concorre con l’appello per incompetenza e ha effetto sostitutivo.

PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE

(atto di citazione o ricorso, in alcuni casi davanti al giudice di pace si può fare orale) Art.163 Atto di citazione requisiti a pena di nullità (art. 164)

  1. Giudice adito (indicazione giudice e tribunale o giudice di pace), deve essere terzo , indipendente e imparziale , vincolato alla domanda di parte secondo il principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (art 112 c.p.c.), il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. Se il giudice non decide su alcune domandeà omissione di pronuncia con nullità della sentenza, che potrà quindi essere impugnata (es. disconoscimento paternità e questione patrimoniale). O vizio di ultrapetizione (il giudice decide oltre la domanda) es. domanda di 10k il giudice pronuncia 12k à nullità. O extrapetizione, dove il giudice si pronuncia su un oggetto diverso rispetto alla domanda attorialeà nullità.
  2. Generalità attore e convenuto, sia persona fisica che giuridica (in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in… e P.IVA). Deve avere capacità processuale (capacità di agire in giudizio), maggiore di età e poter disporre dei propri diritti e obblighi (capacità giuridica). Es minore o interdetto saranno assistiti rispettivamente da rappresentate o curatore. RAPPRESENTANZA LEGALEà per interdetto/minore, agisce in nome altrui e per conto altrui. Il destinatario degli effetti della sentenza sarà il minore/interdetto. L’inabilitato agisce assistito dal curatore.

RAPPRESENTANZA ORGANICAà per gli enti pubblici, società. La società sta in giudizio tramite il legale rappresentate pro tempore (amm. Delegato generalmente); la sentenza produce effetti contro la società. RAPPRESENTANZA VOLONTARIAà la parte rilascia una procura ad un soggetto (non difensore), non è mai limitata solo all’ambito processuale, ma deve essere anche sostanziale. E il rappresentante può stare e agire in giudizio in nome e per conto del rappresentato processuale. Se mancano gli atti perché abbia luogo una rappresentanza, alla prima udienza di comparizione e trattazione il giudice verifica la regolarità del contradditorio, in questi casi il giudice stabilisce un termine perentorio per sanare il difetto. Se riguarda l’attore e questo riesce a sanare il vizio nulla questio, se non lo sana il processo è chiuso in rito. Se invece è il convenuto a non sanare il vizio, questo sarà dichiarato contumace e il processo proseguirà. FIGURA DEL DIFENSOREà attraverso la procura la parte consente all’avvocato di difenderlo in giudizio, il difensore quindi riceve dall’art 84 tutti i poteri a lui attribuiti (onere del patrocinio tranne casi espressi per legge dove la parte può autorappresentarsi in giudizio). Ampio potere discrezionale della strategia difensiva, a meno che non si tratti di atti dispositivi (conciliazione o transazione delle parti, o per querela di falso o se viene deferito giuramento decisorio, se avviene una rinuncia degli atti processuali. In questi casi serve una procura SPECIALE). La procura può essere GENERALE o SPECIALE , quella generale consente di difendere la parte in tutta una serie di cause, anche future, la speciale invece solo per un singolo procedimento o singola causa. La procura viene rilasciata per atto pubblico, scrittura privata autenticata, formato digitale o atto speciale. È possibile revocare (dall’assistito che rinuncia al mandato) o rinunciare alla procura (dall’avvocato). Rinuncia e revoca non hanno effetto finchè non viene sostituito il nuovo legale. Per rinunciare agli atti/ querela di falso/conciliazione, essendo atti che incidono sulla situazione sostanziale occorre rilasciare al difensore una PROCURA SPECIALEà es. rinuncia agli atti o lo fa la parte personalmente o si rilascia una procura speciale all’avvocato per il compimento di tale atto.

  1. Petitumà immediato o mediato; è l’oggetto della causa. Immediato è ciò che l’attore chiede con la domanda (es. chiedo che sia dichiarata la separazione); quello mediato è il bene della vita, il bene oggetto della domanda (es. restituzione della somma di euro 10k). à elemento di identificazione della domanda.
  2. Causa petendià I fatti costitutivi del diritto e i fatti lesivi del diritto; esposizione dei fatti che hanno dato luogo alla controversia. Entrambi sono elementi di identificazione della domanda giudiziale, l’attore delimita l’oggetto del giudizio tramite questi. Nel corso del giudizio quindi non si può proporre nuove domandeà si può controllare tramite 4/5, sono possibile domande ex art 183. àà elemento di identificazione della domanda.
  3. Indicazione delle prove costituite o costituendeà non sono a pena di decadenza, posso produrre e indicare i documenti fino all’udienza del 183. Nel processo del lavoro i documenti o le prove devono essere necessariamente indicate, a pena di decadenza.
  4. Indicazione della procura.
  5. Data dell’udienza che è fissata dall’attoreà tra la litispendenza e l data dell’udienza devono decorrere almeno 90g (se la notifica è in Italia) e 150g (se è all’estero): non si computa ne il dies a quo ne il dies a quae. Il convenuto deve comunque costituirsi almeno 20g prima dell’udienza se no sarà soggetto alle decadenze dell’art. 38 e 167. Deve essere prima notificato al convenuto e nei 10g successivi alla notifica occorre che l’attore si costituisca in giudizio.