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Domande e risposte per ripasso procedura civile
Tipologia: Prove d'esame
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In prima approssimazione intendiamo per giurisdizione il potere del giudice. L'art 2 cpc prevede che la
giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme
del codice. L’art richiama l’art. 102 c. 1 della costituzione secondo cui la funzione giurisdizionale è esercitata
dai magistrati ordinari. I magistrati ordinari sono: Giudice di pace, Tribunale, Corte di appello, Corte di
Cassazione. Queste due norme sanciscono il principio dell’UNITA’ DI GIURISDIZIONE, per cui tutte le
controversie non espressamente escluse sono devolute ai giudici ordinari, istituiti e disciplinati dalla legge
sull’ordinamento giudiziario. Secondo la concezione classica la giurisdizione è emanazione della sovranità
dello stato, sovranità e giurisdizione risiedono unicamente nello stato. Dove c’è sovranità c’è giurisdizione.
Ogni stato ha la propria giurisdizione nei confini della propria sovranità e quindi su base territoriale. Da qui
derivano tre corollari:
Divieto di derogare convenzionalmente la giurisdizione a favore di una straniera;
Irrilevanza della litispendenza internazionale;
La sentenza straniera non era equiparata a quella italiana;
Oggi questi principi sono stati superati, infatti basti pensare al fatto che sono state istituite giurisdizioni
sovranazionali come quella di Lussemburgo, il tribunale amministrativo delle nazioni unite, il tribunale del
mare, alla loro base infatti non vi è alcuna sovranità, sono forme di giustizia arbitrale. In pratica le coordinate
sovranità territorio e giurisdizione risultano sconvolte e non più utilizzabili in parte. Il monopolio della
giurisdizione da parte dello stato si sta sgretolando e gli organi ai quali sono affidate le funzioni
giurisdizionali non sono sempre organi dello stato. Non ci sono più tanti sistemi giurisdizionali chiusi, ma
aperti. Basti pensare al fatto che la giurisdizione italiana prima era identificata dalla cittadinanza del
covenuto, cioè sussisteva quando il convenuto era cittadino italiano. Ad oggi sussiste invece in base alla
dimora o domicilio, per cui sottoposto a giurisdizione italiana qualunque soggetto abbia il domicilio o la
dimora nel territorio italiano.
Il giudice è organo indipendente e imparziale, legittimato in forza della sua preparazione professionale e
deve rispettare le procedure previste dall’ordinamento. Primo tra tutti il giusto processo sancito dall’art. 111
c. 1 della costituzione, che significa che il giudice deve rispettare le regole procedurali e professionali come
quelle sul contradditorio delle parti ex. Art. 111 c. 2 Costituzione. INDIPENDENZA intesa come autonomia
dal potere esecutivo e indipendenza rispetto agli altri organi giurisdizionali, infatti ogni giudice deve
svolgere la propria funzioni senza ingerenze da parte di altri magistrati che pur fanno parte della stessa
organizzazione giudiziaria. IMPARZIALITA’ significa che il giudice si colloca in una posizione equidistante
nei confronti delle parti e non ha alcun interesse nella causa.
La giurisdizione presuppone un illecito e quindi la violazione di una norma, è una reazione ad un illecito ed
ha funzione sanzionatoria e ripristinatoria dell’ordine giuridico violato nonché funzione sostitutoria nel caso
il giudice si sostituisca al soggetto che è rimasto inerte o inottemperante. L’ordinamento attribuisce la
funzione giurisdizionale ai giudici ordinari come abbiamo detto, ma sono previsti anche dei giudici speciali:
le giurisdizioni amministrative (TAR), contabili (Corte dei conti), militari (tribunali militari), e la
giurisdizione costituzionale (art. 104 cost.).
I procedimenti civili si articolano in quattro sottotipi, che sono poi i libri nei quali si articola il cpc:
GIURISDIZIONE CONTENZIOSA, GIURISDIZIONE DI COGNIZIONE, volta all’accertamento di diritti
azionati dalle parti;
TUTELA ESECUTIVA, volta a dare concreta attuazione a diritti già accertati;
TUTELA CAUTELARE, volta ad adottare misure preventive in vista di azioni cognitive o di esecuzione;
GIURISDIZIONE VOLONTARIA, con le quali i magistrati non dirimono controversie ma integrano attività
delle parti.
LIMITI DELLA GIURISDIZIONE
La giurisdizione del giudice italiano presenta dei limiti interni ed esterni: ESTERNI QUANDO LA
CONTROVERSIA DEVE ESSERE DEVOLUTA A GIUDICE DI ALTRO STATO, INTERNI QUANDO
LA COGNIZIONE DELLA CONTROVERSIA DEVE ESSERE RISERVATA AD UN ALTRO GIUDICE
ITALIANO. Si parla di difetto di giurisdizione.
LIMITI ESTERNI
La giurisdizione nazionale va esclusa in assenza di un collegamento significativo con la controversia, si parla
di foro esorbitante, per cui vi sarà il giudice di un altro stato che sarà maggiormente qualificato a decidere
sulla controversia. I criteri adottati per definire i limiti delle giurisdizioni nazionali sono inoltre quello del
domicilio o residenza.
PROROGA E DEROGA: attribuzione della giurisdizione al giudice di un altro stato che altrimenti ne
sarebbe privo e esclusione della giurisdizione del giudice di un altro stato che altrimenti ne sarebbe munito.
Vi è la possibilità di determinare la giurisdizione in via convenzionale, grazie alla direttiva CE 44/2001. E al
di fuori dello spazio europeo la l.n. 218/1995.
FORUM NON CONVENIENS: a volte la stessa controversia può finire con essere attribuita in via
concorrente a giudici diversi: FORUM SHOPPING cioè scelta della parte del foro. Invece il forum non
conveniens presente nei paesi di common law prevede la possibilità per il giudice prescelto dall’attore di
declinare la
propria giurisdizione in favore di un altro giudice che possa meglio giudicare. Ma molto criticata e non
applicabile in europa perché violazione del principio del giudice naturale.
La decisione è assunta dalle SS.UU. con ordinanza e questa ordinanza sopravvive alla eventuale estinzione
del processo. Nel regolamento la corte prende in esame solo le questioni di diritto, ma nel regolamento di
giurisdizione valuta anche i fatti allegati dalle parti. C’è un ipotesi di regolamento di giurisdizione ad istanza
della pubblica amministrazione, nella persona del prefetto che può sollevare la questione di giurisdizione in
ogni stato e grado del processo purchè non ci sia già stata una pronuncia sulla giurisdizione. In questo caso la
pubblica amministrazione che non sia parte in causa può lamentare il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, nella pratica viene raramente applicato.
DIFETTO DI GIURISDIZIONE E TRANSLATIO IUDICII ART. 37 CPC
Art. 59 della legge 69/2009 ha introdotto una disciplina nuova della translatio iudicii a seguito della
dichiarazione di difetto di giurisdizione dichiarato da un qualsiasi giudice dello stato sia esso ordinario o
speciale. Poiché sia la giurisdizione che la competenza erano considerati presupposti processuali avevano
una disciplina uniforme: il giudice che già all’apertura del processo ne riscontrava la mancanza emanava una
sentenza declinatoria di giurisdizione o della competenza che chiudeva in definitiva il processo. Il codice del
1940 invece aveva distinto le ipotesi del difetto di giurisdizione da quello di competenza con la previsione
all’art. 50 della possibilità di trasferire ad un giudice competente il processo. Così la giurisdizione restava
soggetta alla precedente disciplina e una volta dichiarato il difetto di giurisdizione il processo si chiudeva
senza la possibilità per la parte di salvare gli effetti sostanziali o processuali della domanda originaria. Il
legislatore da ultimo è intervenuto e ha previsto una translatio iudicii anche per la giurisdizione:
TRANSLATIO ORIZZONTALE il giudice di merito dichiara il proprio difetto di giurisdizione nei confronti
del giudice speciale e deve indicare il giudice nazionale che ritiene sia munito invece di giurisdizione.
TRANSLATIO VERTICALE sono le SS.UU. della cassazione che con la loro pronuncia indicano il giudice
adatto e la loro pronuncia è vincolante per ogni giudice e per le parti. L’art 59 della l.69/2009 prevede che
entro tre mesi:
Il processo deve essere riproposto altrimenti si estingue e gli effetti sostanziali e processuali della domanda
vengono caducati
Il processo se riassunto o proseguito fa salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda come se il
giudice traslato fosse quello adito sin dal principio e inoltre le prove raccolte nel processo davanti al giudice
privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE D’UFFICIO ART. 45 CPC
E’ un nuovo istituto omologato al regolamento di competenza di ufficio, disciplinato dall’art. 45 e i
presupposti sono due:
Espresso: non devono essersi già pronunciate sul punto le SS.UU.
Implicito: il giudice al quale viene data la giurisdizione deve ritenersi anch’esso privo
Siamo in presenza di un conflitto negativo in cui entrambi i giudici sostengono di essere privi di
giurisdizione e quindi il secondo solleva direttamente il regolamento di giurisdizione alla corte di cassazione.
La competenza indica la misura del potere del giudice,la distribuzione del potere giurisdizionale tra gli
organi della magistratura ordinaria presenti sul nostro territorio: giudice di pace e tribunale. Per sapere quale
tra questi due giudici sia competente nel caso concreto si fa riferimento ad alcuni criteri: COMPETENZA
PER MATERIA, PER VALORE E PER TERRITORIO. La competenza per materia riguarda la natura della
controversia, cioè la natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio, ed es. per le cause che riguardano le
modalità d’uso dei condomini e di case è competente il giudice di pace; il criterio della materia prevale su
quello del valore. La competenza per valore si determina in base al valore economico della causa in relazione
alla domanda. La competenza per territorio si determina in base al collegamento territoriale tra la
controversia e l’ufficio giudiziario. Per la competenza territoriale è previsto un criterio soggettivo e numerosi
criteri speciali oggettivi e si distingue tra foro generale e foro speciale :
Foro generale: è quello davanti al quale una persona può essere convenuta per qualsiasi controversia e per
le persone fisiche è il luogo dove hanno dimora o domicilio, per le persone giuridiche è dove hanno la sede
o dove uno stabilimento.
Fori speciali: sono quelli validi solo per alcune controversie, ad es. il foro per le cause relative a diritti di
obbligazioni è quello in cui è sorta l’obbligazione.
La competenza inoltre può essere DEROGABILE O INDEROGABILE, generalmente il nostro ordinamento
fissa il principio dell’ inderogabilità della competenza per materia e per valore ma le parti possono
parzialmente derogare a quella per territorio ad esclusione dei casi espressamente previsti dall’art. 28 cpc.
(quelli in cui è necessario l’intervento del PM, quelle di esecuzione forzata, i procedimenti cautelari e
possessori e i procedimenti in camera di consiglio). Si usa anche parlare in queste ipotesi di competenza
funzionale. Nella altre ipotesi la competenza è derogabile tramite accordo scritto delle parti che riguardi uno
o più affari determinati. Un'altra ipotesi di competenza territoriale Inderogabile è quella del foro erariale,
cioè dove è parte una amministrazione dello stato.
La competenza viene determinata al momento della domanda. La materia e il valore si determinano proprio
in base alla domanda, cioè sulla base della prospettazione dell’attore. LITISPENDENZA: domande identiche
pendenti di fronte a giudici diversi, stesso petitum(ciò che si chiede ai giudici) e stessa casusa petendi
(ragione o titolo in base al quale viene chiesto), Una volta ravvisata la litispendenza il giudice adito per
secondo deve disporre con ordinanza la cancellazione della propria causa dal ruolo a prescindere da ogni
valutazione sulla competenza del primo giudice. Invece se la stessa causa pende davanti a diversi magistrati
di uno stesso ufficio giudiziario si procede con la riunione dei processi. CONTINENZA: va esaminata prima
di ogni altra questione a parte quella di giurisdizione ed è rilevabile anche d’ufficio, se il giudice adito per
primo è competente anche per la seconda causa deciderà anche su quella, se il giudice competente è il
secondo, il primo giudice si spoglierà della causa rimettendola al secondo. L’ordinanza che decide sulla
continenza può essere impugnata con regolamento di competenza.
L’incompetenza è il difetto nell’organo giudiziario adito del potere di decidere su una determinata
controversia, appartenente per ragioni di materia, territorio o valore ad un altro giudice. L’incompetenza per
materia territorio o valore inderogabile può essere rilevata anche d’ufficio ma non oltre la prima udienza di
trattazione, mentre l’incompetenza per materia valore o territorio derogabile o inderogabile deve essere
eccepita nella comparsa di risposta del convenuto a pena di decadenza.
REGOLAMENTO DI COMPETENZA ART. 42 SS.
E’ il mezzo di impugnazione proponibile contro la pronuncia sulla competenza dalla parte che afferma di
essere stata lesa dalla stessa. E’ un mezzo di impugnazione ordinario se pur semplificato, in quanto
impedisce il passaggio in giudicato del provvedimento che ha deciso sulla competenza. Può essere ad istanza
come ad esempio le cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi, le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, tribunale dei minori, querela di falso, ecc. Della pendenza di tali controversie deve essere informato mediante comunicazione degli atti del processo ordinata dal giudice. Il pubblico ministero può , infine, intervenire nel processo civile allorquando vi ravvisa un pubblico interesse.
Per quel che riguarda la determinazione dei poteri che il pubblico ministero può spendere nel processo si suole distinguere tra le controversie che egli stesso può proporre (p.m. agente) e quelle nelle quali può solo intervenire (p.m. interveniente). Nelle prime il pubblico ministero ha tutti i poteri processuali che spettano alle parti sostanziali e li esercita nelle medesime forme a queste riservate, può allegare e provare fatti, può impugnare in caso di soccombenza. Nelle seconde, invece, si ritiene che il pubblico ministero sia titolare solamente di poteri allegativi ed istruttori, non può proporre impugnazione tranne che nel caso di cause matrimoniali ad esclusione della separazione.
Il litisconsorzio sta ad indicare una pluralità di parti nel processo, sia nel lato attivo che passivo, sia in entrambi. Questo istituto ha la funzione di evitare la contraddittorietà dei giudizi e persegue il fine dell’economia processuale. Distinguiamo diversi tipi di litisconsorzio: necessario, facoltativo, originario, successivo, unitario e da ultimo anche il caso particolare del litisconsorzio aggregato(vedi dopo).
Il litisconsorzio necessario indicato dall’art. 102 del cpc prevede che quando la decisione sarà pronunciata in confronto di più parti queste debbano essere convenute o debbono agire nello stesso processo. Inoltre nel caso in cui non abbiano agito o non siano convenute il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito. Se l’integrazione non avviene il processo si estingue. Il litisconsorte pretermesso potrebbe anche intervenire in giudizio di sua volontà. L’eventuale sentenza pronunciata in assenza del litisconsorte necessario è inefficace. In determinati casi è la legge che prevede la necessari età del litisconsorzio:
"litisconsorzio necessario". La norma stabilisce che: "Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronti di tutti gli eredi o
condomini e dei creditori opponenti se vi sono". O anche nelle ipotesi di disconoscimento di figlio legittimo in cui ci devono essere padre madre e figlio. Quindi, la domanda di divisione ereditaria deve essere proposta in confronto di tutti gli eredi. In questo caso è il legislatore che ci dice che ci troviamo di fronte ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Cosa succede se la domanda è proposta solo nei confronti di alcuni eredi e non di tutti? Il giudice all'inizio del processo dovrà verificare la regolarità del contraddittorio e quindi ordinerà l'integrazione del contraddittorio. C'è una conseguenza pesante se non si ottempera a questo ordine del giudice, cioè si determina l'estinzione del processo. Se il giudice non ordina l'integrazione del contraddittorio, la sentenza che verrà resa a contraddittorio non integro sarà del tutto inefficace, non potrà avere nessun effetto. Questo ordine del giudice, però, consiste solamente nell'obbligo di mettere in condizione di partecipare al processo, la parte poi può anche decidere di non costituirsi o non comparire. Ciò che il legislatore vuole con questa disciplina è solo che la causa sia instaurata, che le parti siano poste in condizione di parteciparvi. Basta che fin dall'inizio il processo sia instaurato nei loro confronti, oppure che il contraddittorio sia integrato in seguito dell'ordine del giudice. Abbiamo detto che non basta che ci sia una situazione unitaria plurisoggettiva. Che cosa occorre? Bisogna far riferimento al tipo di azione che viene fatta valere. La domanda di divisione ereditaria che tipo di azione è? Si tratta di un'azione costitutiva. Perciò, se abbiamo un rapporto giuridico plurisoggettivo e l'azione che viene proposta è un'azione costitutiva, io mi trovo di fronte ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
necessario processuale quando la necessità di pluralità di parti non discende dal tipo di rapporto sostanziale e di azione fatta valere nel processo, ma da vicende del processo. Quindi, abbiamo un rapporto di per sé bilaterale, ma per come si caratterizza il processo abbiamo dei litisconsorzi necessari. In questi casi è il legislatore che dice quali siano le ipotesi di litisconsorzio necessario processuale. Un esempio è costituito dall'ipotesi in cui il diritto fatto valere in nome proprio nel processo non è un diritto proprio, ma un diritto altrui, quindi l’esercizio dell’azione da parte di un legittimato straordinario. Siamo all'interno della sostituzione processuale. Un esempio classico è l'azione surrogatoria (art.2900 c.c.) che consiste nel potere del creditore (surrogante) di sostituirsi al debitore (surrogato) nell'esercizio di diritti che quest’ultimo vanta verso terzi e che trascura di fare valere. In questo caso il soggetto che agisce non è il titolare del diritto, però in questa ipotesi il sostituito è litisconsorte necessario. Si tratta di un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale perché il processo inizia come classico rapporto bilaterale, ma il soggetto che fa valere il diritto agisce come sostituto processuale e il vero titolare del diritto è litisconsorte necessario. In questo caso, il processo deve essere instaurato anche nei confronti del titolare dell'interesse affinché il giudicato sia esteso anche nei suoi confronti e affinché sia garantito il suo diritto di difesa.
stradale in cui il danneggiato può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore per responsabilità civile e deve essere convenuto in giudizio anche l’assicurato.
Il litisconsorzio facoltativo quando non è obbligatorio che vi siano più parti nel processo, è l’ipotesi in cui più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo quando ci siano tra più cause ragioni di connessione per oggetto o titolo, o quando la decisione dipende dalla risoluzione di identiche questioni. Le finalità sono le stesse di quello necessario. I presupposti per il litisconsorzio facoltativo sono due:
-LITISCONSORZIO FACOLTATIVO PROPRIO. Connessione per oggetto(petitum) o per il titolo(causa petendi) fra le cause proposte. Es. in caso di incidente stradale il danneggiato può chiedere risarcimento del danno sia al conducente che al proprietario dell’auto (connessione per oggetto). Nello stesso tempo due danneggiati nello stesso incidente stradale(connessione per titolo) possono agire nei confronti del conducente con un unico atto di citazione.
-LITISCONSORZIO FACOLTATIVO IMPROPRIO. Connessione per risoluzione di identiche questioni. Nel caso in cui la risoluzione dipenda in tutto o in parte dalla risoluzione di identiche questioni. Ad esempio più lavoratori agiscono contro il datore di lavoro deducendo come questione comune a tutti che una certa clausola del contratto collettivo deve essere interpretata in un certo modo,
Nel litisconsorzio facoltativo si ha un processo formalmente unico in cui convivono controversie sostanzialmente autonome che potrebbero essere decise in modo diverso. Nel caso si verifichi una causa di estinzione di una delle controversie cumulate, l’estinzione del processo verrà dichiarata solo per quella controversia, non si estende. Il giudice inoltre durante l’istruzione o la decisione può anche disporre la separazione delle cause cumulate con accordo delle parti oppure quando ritenga che la riunione renderebbe il processo più gravoso.
LITISCONSORZI SUCCESSIVI
LITISCONSORZIO UNITARIO
Viene anche definito litisconsorzio quasi necessario, perché diventa successivamente necessario. E’ il caso dell’impugnativa di deliberazioni dell’assemblea di spa. Possono impugnare in questi casi, i soci assenti, dissenzienti o astenuti, gli amministratori ecc. Ma non essendo previsto il litisconsorzio necessario il
conduttore per la risoluzione del contratto di locazione, sempronio è legittimato ad intervenire poiché sub conduttore e quindi la sentenza tra Tizio e Caio svolgerà i suoi effetti anche nei suoi confronti. Se caio venisse condannato al rilascio dell’immobile lo sarà anche sempronio. Quindi sempronio è titolare di un rapporto giuridico dipendente rispetto a quello già dedotto in giudizio.
INTERVENTO COATTO ART. 106,
L’intervento può essere anche coatto, cioè chiesto da un istanza di parte(art. 106) o ordinato dal giudice (art.107).
un terzo in due ipotesi: COMUNANZA DI CAUSE O CHIAMATA IN GARANZIA.
Comunanza di cause: Si può chiamare un terzo in ipotesi di connessione per alter natività. Es. Tizio cita in giudizio caio per risarcimento danno per un sinistro stradale, caio si difende sostenendo di non essere stato lui ma sempronio : in questo caso l’obbligo di sempronio esclude quello di caio esistendo tra i due un rapporto di alternatività. Si può chiamare un terzo in caso di contitolari età di un rapporto plurisoggettivo Es. tizio comproprietario del fondo agisce contro caio che rileva però che la causa è comune anche a sempronio, altro comproprietario del fondo e lo chiama in causa affinché gli effetti della sentenza si estendano anche a lui. Si può chiamare il terzo anche in ipotesi di connessione per dipendenza (locatore e sublocatore).
Chiamata in garanzia: Si ha nel caso in cui una parte chiamata in giudizio pretende di essere garantita dal terzo. Es. Tizio chiama in giudizio Caio perché pretende il suo fondo corneliano. Caio chiama in garanzia sempronio che gli ha venduto il fondo perché almeno la sentenza qualora lo condanni a lasciare il fondo condanni contestualmente sempronio a rivalersi e anticipa così l’azione di regresso nei confronti di sempronio.
alla citazione del terzo. Questo intervento presuppone la comunanza di cause e si risolve in un potere discrezionale affidato al giudice di primo grado. E’ diverso dall’ordine di integrazione del contraddittorio in quanto presuppone il litisconsorzio necessario e consiste in un atto DOVUTO del giudice. Qui è una facoltà. Inoltre diversa è anche la sanzione : se non si integra il contraddittorio si avrà estinzione, se non si cita il terzo la causa viene cancellata dal ruolo con possibilità di riassumerla entro un anno.
SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE ART. 110 CPC
Durante il processo possono avvenire mutamenti soggettivi, un soggetto subentra ad un altro, e ciò può avvenire o nel caso di successione nel processo(art. 110) o nel caso di successione particolare nel diritto controverso(art. 111). Nella successione a titolo universale la parte viene meno per morte o altra causa ed è stabilito che il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. Prima di tutto la parte deve essere venuta meno IN CORSO DEL PROCESSO. In secondo luogo si tratta di una SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE e quindi si trasferiscono tutte le posizioni soggettive che facevano capo al de cuius. Oltre che le persone fisiche possono venire meno anche le società alle quali può applicarsi questo articolo, infatti con la riforma del diritto societario si è stabilito che la cancellazione della società dal registro delle imprese ha effetto costitutivo e quindi estingue la società. Nel caso di pluralità di successori universali il processo deve coinvolgerli tutti a pena di nullità della sentenza. Il successore inoltre avrà gli stessi oneri e poteri del de cuius ma non potrà proporre nuove domande o istanze istruttorie dalle quali il de cuius sia decaduto. Nel giudizio di cognizione al venire meno della parte consegue l’interruzione del processo con la necessità di riassumerlo da parte degli eredi, nel giudizio di esecuzione invece la sostituzione è automatica e non richiede alcun atto formale.
SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE ART. 111 CPC
Successione a titolo particolare nel diritto controverso indica dei mutamenti nel lato soggettivo che si verificano in corso del processo in occasione di successioni a titolo particolare. Queste possono avvenire mortis causa o per atto tra vivi. L’ipotesi di causa di morte si risolve nel legato di specie, cioè ad es. Tizio rivendica da caio la proprietà di un vaso cinese, ma tizio muore e tramite testamento nomina come suo erede sempronio ma specifica che il vaso cinese è destinato a mevio. Mevio riceverà il vaso ma sarà Sempronio il sostituto del morto tizio. Quindi il processo continuerà tra Sempronio e Caio. In questo caso Sempronio assume la veste di sostituto processuale di Mevio che invece sarà il destinatario degli effetti della sentenza. Come abbiamo detto il trasferimento può anche essere realizzato con atto tra vivi, tramite un negozio traslativo o anche vendita forzata, in questo caso è previsto che il processo prosegua nei confronti delle parti originarie ma la sentenza avrà efficacia nei confronti del terzo acquirente che potrà decidere se partecipare o no al processo.
All’ultimo comma è previsto che la sentenza svolga i suoi effetti anche nei confronti del terzo acquirente/ successore a titolo particolare, tranne nel caso di acquisto in buona fede e trascrizione precedente alla domanda giudiziale. Ciò vuol dire che la sentenza non produrrà effetti ultra partes nel caso in cui l’acquirente abbia trascritto l’acquisto di un immobile in suo favore, prima che sia stato iniziato il processo e quindi prima della domanda giudiziale, oppure se non è intervenuto nel processo e ha acquistato il bene mobile in buona fede.
E’ possibile anche estromettere una parte nel caso di sostituzione / alientante / successore universali/ garantito, se le altre parti acconsentano.
I TERMINI PROCESSUALI ART. 152 CPC
L’ordinata sequenza di atti processuali richiede il rispetto di alcuni requisiti oltre che di forma anche di spazio e di tempo: in generale l’atto deve essere compiuto sul territorio italiano e deve essere messo in essere nella circoscrizione del giudice adito. Gli atti processuali devono anche essere disposti in sequenza secondo un ordine cronologico oltre che logico. Si dice termine processuale la distanza di tempo che intercorre tra un altro e l’altro nella sequenza. Con l’art. 6 cedu e l’art. 111 il principio della ragionevolezza è stato applicato anche al fattore tempo per cui è prevista la ragionevole durata del giusto processo. La ragionevolezza va valutata in base alla complessità del caso, la condotta delle parti e il comportamento del giudice/autorità decidente. L’articolo 152 cpc definisce i termini processuali e li divide in termini legali e termini giudiziali. I termini legali sono quelli stabiliti dalla legge, quelli giudiziali sono stabiliti dal giudice nei soli casi previsti dalla legge e quindi sono eccezionali.
Termini dilatatori: l’atto non può essere compiuto prima di un certo momento.
Termini acceleratori: l’atto deve essere compiuto entro un certo momento.
A loro volte questi si dividono in termini perentori o ordinatori a seconda che siano stabiliti a pena di decadenza(perentori) o no(ordinatori). Nel nostro ordinamento i termini in genere sono ordinatori.
La dottrina classica riconduce il termine alla forma dell’atto processuale per cui la in caso di inosservanza dei termini c’è nullità dell’atto. Occorre capire però se la nullità sia dell’atto precedente(a quo) o di quello successivo(ad quem). L’ inosservanza del termine dilatatorio:
Art. 163bis secondo il quale tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di trattazione devono intercorrere almeno 90 giorni, qualora l’attore assegni al convenuto meno giorni si avrà la nullità della citazione.
Art. 501 secondo il quale l’istanza di vendita di beni pignorati non può proporsi prima che siano passati 10 giorni dal pignoramento, se viene proposta prima che siano passati 10 giorni sarà nulla l’istanza di vendita.
Queste nullità sono sanabili, non rilevabili d’ufficio, l’atto può essere rinnovato.
Nel caso di violazione di un termine perentorio non comporta invalidità dell’atto precendente(a quo) ad esempio lo scadere dei termini per impugnare una sentenza non incidono sulla sentenza che è perfettamente
Riguarda il fatto che manchi o sia viziato uno dei requisiti ex. Art. 163, 163bis. Possiamo avere vizi della vocatio in ius e vizi della editio actionis.
Vizi della vocatio in ius: assoluta incertezza del giudice adito, delle parti, dell’ufficio giudiziario, il mancato rispetto dei termini per comparire, il mancato avvertimento delle decadenze previste in caso di costituzione tardiva. Sanatorie: costituzione del convenuto e gli effetti si producono dall’inizio, ex tunc; ordine del giudice di rinnovazione della citazione che se eseguita fa produrre gli effetti ex tunc, se non eseguita produce la cancellazione della causa dal ruolo.
Vizi dell’editio actionis: assoluta incertezza del petitum o della causa petendi. Sanatorie: costituzione del convenuto a cui il giudice fa seguire l’integrazione della domanda, gli effetti si producono da quel momento, ex nunc; ordine del giudice di rinnovazione della citazione che se eseguita fa produrre gli effetti ex nunc, se non eseguita produce la cancellazione della causa dal ruolo.
Il convenuto ha l’onere di contestare sin dalla comparsa di risposta(che è la replica alla citazione dell’attore, va notificata e depositata presso il giudice adito), i fatti posti dall’attore a fondamento della domanda. Deve indicare i mezzi di prova, i documenti e il codice ha codificato l’onere di una specifica contestazione da parte del convenuto che deve precisare in modo specifico i motivi di fatto e di diritto per i quali si contesta. I fatti non contestati non avranno l’obbligo di essere provati e quindi saranno considerati come esistenti dal giudice. L’obbligo vale per i fatti principali, per i fatti secondare non c’è un obbligo di contestazione, il giudice potrà valutare liberamente questo fatto. Il convenuto può anche proporre domande riconvenzionali estendendo così la materia del contendere, sia nei confronti dell’attore che nei confronti di terzi chiamandoli in causa ex. Art 106(intervento di terzi su istanza di parte). Può proporre le riconvenzionali, sollevare eccezioni processuali o di merito che non sono rilevabili d’ufficio. Nel caso di coinvolgimento del terzo la comparsa assume il carattere della vocatio in ius.
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, l’attore deve costituirsi entro 10 giorni dalla notificazione della citazione, deve depositare in cancelleria la nota d’iscrizione al ruolo e il primo fascicolo contenente l’originale della citazione notificata. Il convenuto deve costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza di trattazione tramite il deposito della comparsa di risposta.
NULLITA' DELLA NOTIDICAZIONE ART. 160
La notificazione è nulla quando è materialmente avvenuta anche se viziata, per inosservanza delle formalità prescritte dalla legge, incertezza sulle persone, sulla data,sul luogo o per incompetenza dell’ufficiale giudiziario. E’ inesistente quando non c’è stata consegna o quando è avvenuta ma a persona o luogo non riferibili al destinatario. Ammettono la sanatoria se il convenuto si costituisce e retroagisce al momento della notificazione viziata.
La trattazione della causa è orale e se ne redige verbale. Una volta avvenuta la costituzione in giudizio delle parti il cancelliere iscrive la causa nel ruolo del tribunale e il presidente del tribunale designa il giudice istruttore che ha la funzione di istruire e preparare la causa per la decisione. Di solito i provvedimenti del giudice istruttore hanno forma di ordinanza e sono pronunciati in udienza. Se fuori udienza vanno comunicati alle parti. Le ordinanze hanno portata interlocutoria e sono modificabili e revocabili. L’art. 183 disciplina l’udienza di prima comparizione e trattazione, disciplina unificata dal legislatore del 2005 ed ha concentrato in questa fase la verifica della regolarità del contraddittorio e la formazione del thema decidendum e del thema probandum. Il giudice istruttore prosegue secondo quest’ordine:
contraddittorio ex art. 102, oppure ordina la rinnovazione o l’integrazione della citazione, oppure ordina la regolarizzazione dell’autorizzazione a stare in giudizio o della procura, ecc. l’elenco non è tassativo per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio.
essere congiuntamente richiesto dalle parti, come il tentativo di conciliazione, oppure disposto dal giudice istruttore d’ufficio. In tale ipotesi il giudice fissa una nuova udienza per il libero interrogatorio, per la conciliazione. L’interrogatorio ha la funzione di individuare quali siano i fatti controversi e quindi quali necessitino in effetti di attività istruttoria. Se la conciliazione non riesce o non è neanche tentata il processo prosegue.
scritti, chiarimenti necessari ed indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Le parti possono aggiustare il tiro: possono introdurre nuove eccezioni e chiedere la chiamata in causa di un terzo,possono modificare e precisare le domande e le eccezioni. Ecco così che viene a cristallizzarsi progressivamente il thema decidendum con la formulazione finale delle domande, eccezioni e conclusioni sulle quali solo il giudice dovrà pronunciarsi. E’ invece vietato stravolgere la domanda iniziale nei suoi connotati essenziali.
termine perentorio di 30 gg. Per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte a cui può seguire un ulteriore termine di 30 giorni per permettere all’altra parte di rispondere.
d’ufficio deve consentire alle parti di integrare le loro precedenti istanza in base alle prove dedotte d’ufficio e poi deve concedere un ulteriore termine per la replica di ciascuna parte alle prove dell’avversario. Ecco allora che si è formato il thema probandum.
l’espletamento delle prove ammesse.
Questa procedura cristallizza sia il thema probandum che decidendum e le parti consumano la facoltà di allegazione. C’è chi sostiene che sia possibile invece nonostante la preclusione, allegare fatti nuovi
Classificazioni dei mezzi di prova: prove precostituite che esistono a prescindere dal processo (documenti) e prove costituende che si formano nel processo (testimonianza). Prove dirette che permettono al giudice di percepire direttamente il fatto (ispezione) prove indirette che rappresentano indirettamente il fatto (testimonianza). Prove specifiche che attengono al fatto primario cioè che riguardano la fattispecie su cui si discute (lo scritto che documenta il contratto). Prove indiziarie attengono ad un fatto che presuppone o esclude il fatto primario (ad esempio l’alibi di tizio che era a Milano e quindi non poteva essere lui alla guida della macchina che ha avuto l’incidente a Palermo alla stessa ora).
Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento salvo che la legge disponga altrimenti. La prova legale vincola il giudice che non può disattenderla o apprezzarla liberamente. Mentre le prove liberamente apprezzabili sono valutabili dal giudice secondo criteri di logica. Esempio di prova legale è l’atto pubblico che può essere contestato solo tramite querela di falso.
Costituisce l’unico mezzo per contestare la piena prova dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata riconosciuta o verificata. Si contesta il falso materiale (contraffazione della sottoscrizione) o il falso ideologico(se si nega di aver detto parole attestate dal notaio nell’atto pubblico). Il giudizio della querela di falso è particolare: L’istanza deve provenire personalmente dalla parte o dal suo procuratore e deve contenere, a pena di nullità, gli elementi e le prove della falsità. Può essere proposta in via principale e quindi autonoma o in via incidentale nel corso di un processo. Nel caso sia proposta in via incidentale si procede all’interpello della parte che ha prodotto il documento, il giudice chiede: intendi avvalerti di questo documento? Se risponde no il documento non può essere utilizzato nel processo; se risponde si e il giudice ritiene il documento rilevante ai fini della decisione autorizza la presentazione della querela. Sia in via principale che incidentale è di competenza del tribunale in composizione collegiale con necessaria partecipazione del p.m. La querela di falso incidentale comporta la sospensione impropria della causa principale. Con la sentenza che accerta la falsità il collegio ordina la cancellazione totale o parziale e se è il caso il ripristino la riforma o rinnovazione del documento con la prescrizione del modo in cui deve essere fatto.
LA PROVA TESTIMONIALE ARTT. 244 E SS.
La prova testimoniale è la dichiarazione di scienza resa da un soggetto terzo che non è parte della causa. E’ un prova rimessa al prudente apprezzamento del giudice e quindi non costituisce prova legale. Ci sono dei limiti sia di natura soggettiva che oggettiva che riguardano questa prova. (art. 2721 cc.)
interesse nella causa e quindi un teste inattendibile.
contratti, remissione di debiti, perché di solito questi vengono stipulati per iscritto. -Non è ammessa neanche nel caso il valore dell’oggetto ecceda euro 2,58 ma è rimesso al libero apprezzamento del giudice.
stato pattuito qualcosa di diverso rispetto al documento : Stipulati anteriormente o contemporaneamente alla formazione del documento stesso: la prova non è ammessa poiché tali patti sarebbero stati inseriti nel documento stesso. Stipulati successivamente alla formazione del documento: può essere ammesso dal giudice poiché appare verosimile che dopo aver firmato un
poi con un patto decidono di abbassare quel prezzo).
Alcune eccezioni: può ammettersi la prova per testimoni nel caso ci sia un principio di prova scritta, cioè un indizio che provenga dalla controparte, come uno scritto, che faccia apparire verosimile il fatto (es. una lettera della controparte in cui scrive che il prezzo inizialmente di 20 è poi stato pattuito a 10); può
ammettersi nel caso di impossibilità materiale di procurarsi la prova scritta; può ammettersi nel caso di perdita incolpevole del documento; può ammettersi nel caso di un urgenza morale.
La prova testimoniale deve essere dedotta mediante specifica indicazione di persone da interrogare e dei fatti su cui ciascuna persona deve essere sentita, che prendono il nome di capitoli di prova. La testimonianza è un obbligo al quale il testimone non può sottrarsi tranne nel caso di segreto professionale o d’ufficio. Nel caso di mancata comparizione del teste il giudice istruttore ne ordina l’accompagnamento coattivo e condanna ad una sanzione pecuniaria. La reticenza o la falsità della dichiarazione comporta sanzioni di carattere penale. La scoperta della falsità di una testimonianza può legittimare anche l’impugnazione di una sentenza. La testimonianza è rimessa alla disponibilità delle parti ma una volta che queste vi abbiano rinunciato il giudice istruttore può sempre chiamare i teste indicati dalle parti ove lo ritenga necessario, anche se queste vi abbiano rinunciato. 1- Dopo la deduzione (indicazione della lista dei testimoni e dei capitoli di prova) c’è 2- il momento dell’ ordinanza di ammissione in cui il giudice istruttore elimina i teste incapaci e quelli sovrabbondanti. Una volta ammessi, 3- la parte interessata deve intimare a comparire i testi, all’udienza fissata per la loro audizione.
L’assunzione della prova può avvenire oralmente o per iscritto. Quella orale avviene generalesse di fronte al giudice in udienza ma in casi particolari può avvenire nell’abitazione o nell’ufficio del teste nel caso in cui si trovi in stato di impossibilità o se disposto da leggi o convenzioni. Il giudice ha il potere in via esclusiva di interrogare il teste sui capitoli di prova ammessi e può anche rivolgergli le domande che ritiene più utili a chiarire i fatti. Può anche disporre d’ufficio il confronto tra testimoni che abbiano reso dichiarazioni contrastanti. Ciò porta via molto tempo e si è finiti con ammettere delle prassi derogatorie alla disciplina normale, ad esempio è stato ammesso che la testimonianza sia raccolta dagli avvocati delle due parti che in tal modo si sostituiscono sia al giudice che al cancelliere i quali sottoscrivono solo i verbali di udienza. Così per arginare queste pratiche si è introdotta la testimonianza scritta che può avvenire in presenza di due presupposti: l’accordo di entrambe le parti e il provvedimento del giudice che dispone questo modo di assunzione della prova. La parte interessata ha l’onere di predisporre il modulo di testimonianza per iscritto e notificarlo al teste il quale dovrà rispondere con firma autenticata. Il giudice in caso di dubbi può comunque chiamarlo in udienza.
La confessione secondo l’art 2730 cc. Consiste nella dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all’altra parte. Ha valore di prova legale e pertanto se resa in giudizio vincola il giudice. La confessione riguarda i fatti e non i diritti che scaturiscono da questi fatti. I fatti devono essere sfavorevoli al confitente e quindi idonei a produrre conseguenze giuridiche per lui svantaggiose. Inoltre la confessione deve riguardare fatti relativi a diritti disponibili, cioè può provenire solo dalla parte in grado di disporre del diritto. Individuiamo due tipi di confessione: giudiziale e stragiudiziale.
La confessione giudiziale: è resa nel corso del processo e può essere spontanea o provocata con interrogatorio formale su istanza della controparte. L’interrogatorio formale è disposto con ordinanza. Se la parte cui è deferito l’interrogatorio formale non si presenti possono considerarsi ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio, in tal caso si parla di ficta confessio e la valutazione del comportamento della parte non presente è rimessa all’apprezzamento del giudice.
La confessione stragiudiziale: va acquisita al processo e deve essere provata con documenti o altri mezzi. Se resa dalla parte fa piena prova, se resa da un terzo e contenuta in un testamento, è rimessa all’apprezzamento del giudice.
Come abbiamo detto ha valore di prova legale ma nel caso sia resa solo da alcuni litisconsorti necessari la sua efficacia viene degradata e la sua valutazione rimessa all’apprezzamento del giudice. E’ prevista la possibilità che il confidente revochi la confessione dimostrando che il fatto confessato non è vero e la confessione è stata determinata da violenza (sia morale che fisica) o errore di fatto (ho sbagliato, gli ho dato 100 euro non 10).
sopravvivono le sentenze non definitive di merito e i provvedimenti della corte di cassazione che regolano la competenza e sopravvivono anche le sentenze della cassazione che impongono al giudice di rinvio il diritto da applicare. Le ordinanze anticipatorie sopravvivono e conservano la loro efficacia esecutiva. Le prove costituende raccolte nel processo estinto degradano ad argomenti di prova nel nuovo processo, solo però quelle rimesse al libero apprezzamento del giudice.
Al termine della fase istruttoria c’è la rimessione della causa al collegio nelle ipotesi tipiche e tassative in cui il tribunale giudica in composizione collegiale(art. 50bis) altrimenti giudica in composizione monocratica. A seguito della decisione ci possono essere poi contestazioni e quindi impugnazioni:
Condanna generica art. 278 cpc : è la pronuncia con la quale il giudice riconosce l’esistenza del diritto ad
una determinata prestazione, ma non procede alla conseguente liquidazione. La sentenza di condanna
generica non costituisce titolo esecutivo , ma conserva una sua utilità, distinta dal mero accertamento del
diritto, perché è titolo per iscrivere ipoteca e trasforma in decennali le prescrizioni brevi. Riconosce al
giudice la facoltà di decidere in due giudizi successivi e autonomi, l’esistenza di un diritto e l’ammontare
della prestazione dovuta.
I mezzi per impugnare le sentenze(i provvedimenti decisori) sono:
I mezzi di impugnazione sono tipici e tassativi e quindi si tratta di un numero chiuso di rimedi la cui scelta è rimessa all’arbitrio dell’interessato. Si possono impugnare le sentenze per error in procedendo e per error in iudicando, cioè per contestare sia la violazione di norme processuali, sia per contestare la giustizia della sentenza. Le impugnazioni possono inoltre distinguersi in impugnazioni ordinarie e impugnazioni straordinarie. Quelle ordinarie riguardano sentenze non ancora passate in giudicato e sono: regolamento di competenza, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione ordinaria ; sono straordinarie quelle che riguardano sentenze passate in giudicato e sono: l’opposizione di terzo e la revocazione straordinaria. Il termine giudicato non indica l’efficacia della sentenza, ma l’immutabilità dei suoi effetti. Generalmente il giudicato fa stato tra le parti e loro eredi o aventi causa, non tra i terzi, rispetto ai quali di solito è indifferente. Ma a volte i terzi possono essere pregiudicati dalla sentenza per cui è previsto il rimedio dell’opposizione di terzi. Inoltre il giudicato fa stato entro i limiti segnati dalla causa petendi e dal petitum.
L’interesse all’impugnazione si ricollega alla nozione di soccombenza che consiste nel fatto che sia stata accolta una domanda dell’avversario o rigettata un propria domanda. Ci può anche essere soccombenza parziale o reciproca nel caso in cui entrambe le parti vogliano impugnare poiché alcuni capi sono stati favorevoli e altri sfavorevoli. Soccombenza non c’è nell’opposizione di terzo poiché il terzo non era parte nel giudizio.
TERMINI PER LE IMPUGNAZIONI ART.325 CPC
La proposizione di impugnazione è soggetta a termini perentori e per le impugnazioni ordinarie i termini possono essere brevi, cioè di 30 giorni che iniziano quindi dal momento della notifica della sentenza(ad opera della parte che ha interesse ad abbreviare il passaggio in giudicato della sentenza); possono essere lunghi, cioè di 6 mesi, in caso di mancata comunicazione o notifica della sentenza. Per il ricorso in cassazione il termine per impugnare è di 60 giorni. Le impugnazioni straordinarie invece hanno sempre termini brevi e decorrono dal giorno in cui p stato scoperto il dolo, o la collusione, o è stato recuperato il documento ecc. L’inutile decorso del termine comporta la decadenza dal diritto di impugnare, salvo che si tratti di impugnazione del contumace che non ha avuto notizia del processo o nel caso di impugnazione incidentale tardiva.
Legata alla soccombenza l’acquiescenza consiste nell’accettazione della decisione sopravvenuta, o in forma espressa o tacitamente, dopo la decisione. Determina la decadenza dall’impugnazione e consiste in una dichiarazione espressa di accettare la sentenza, oppure in un qualunque comportamento univoco della parte incompatibile con la volontà di impugnare la pronuncia. Può esserci acquiescenza totale nel caso si rinunci ad impugnare l’intera decisione, o parziale nel caso si rinuncino ad impugnare alcuni capi della sentenza. L’acquiescenza opera solo nei confronti del soggetto che ha rinunciato ad impugnare, ne deriva che il successore a titolo particolare nel diritto controverso se non è intervenuto, può invece far valere il suo diritto ad impugnare.
Sono una pluralità di impugnazioni contro la stessa sentenza. Può accadere anche nel caso in cui vi siano solo due parti, ad esempio nel caso in cui nessuno dei due sia risultato in toto vincente. Se la decisione allora è impugnata sia da uno che dall’altro, la prima impugnazione si dirà principale e la seconda incidentale: la priorità è determinata cronologicamente. Distinguiamo in:
autonoma rispetto all’impugnazione principale.
impugnare. E’ concessa alla parte contro la quale è stata proposta impugnazione principale e alla parta chiamata a integrare il contraddittorio, questo perché è probabile che la parte contro la quale è stata proposta impugnazione principale riceva la notifica di suddetta impugnazione il giorno prima della scadenza del termine, quindi deve essere messa in grado di difendersi e di impugnare a sua volta. I limiti dell’impugnazione incidentale tardiva sono : si possono contestare altri capi, non solo quelli indicati dalla parte che ha proposto impugnazione principale; si può proporre non solo contro la parte che ha proposto impugnazione principale ma anche verso le altre parti, sempre per tutelare il bilanciamento degli interessi in gioco. E’ dipendente dall’impugnazione altrui e quindi nel caso la principale fosse dichiarata inammissibile o improcedibile anche questa perde efficacia.
L’appello è uno dei mezzi di impugnazione più antico e diffuso, a partire dalla Francia con la costituente che sancì il doppio grado di giurisdizione, il doppio grado in epoca napoleonica venne collegato all’assetto gerarchico della magistratura, in modo da costruire una gerarchia dei giudici, per il quale si riteneva che la giustizia del giudice superiore sarebbe stata migliore, in quanto dotato di maggiore saggezza e preparazione giuridica. In Italia con la costituzione il doppio grado non viene inserito nei principi, si dissolve la concezione gerarchica e l’appello trova la sua legittimazione nella convinzione che ci decide dopo, meglio può conoscere la controversia non perché gerarchicamente superiore, ma perché ha a disposizione il lavoro svolto dal primo grado e facilmente può correggere omissioni o errori. Quindi la garanzia di poter esaminare una seconda volta la controversia. Allora c’è da chiedersi il nostro sistema a quale modello fa riferimento, il modello che vede nell’appello una prosecuzione del giudizio di primo grado? O il modello che vede nell’appello un riesame e un controllo dell’operato del primo giudice? Il nostro appello sembra adottare il secondo modello, per cui essendo un controllo servirà ad eliminare eventuali errori e allora sono escluse nuove difese, nuove eccezioni e nuova prove e la sentenza di primo grado sarà già esecutiva. Anche se il nostro codice non adotta integralmente questo modello, si avvicina molto.
E’ un impugnazione ordinaria a critica libera, cioè utilizzabile per contestare qualsiasi vizio della sentenza di primo grado, anche la mera ingiustizia.
Ha natura di gravame in quanto si rimette al giudice dell’appello l’intera controversia nei limiti della domanda dell’appello.
Ha effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado ma nei limiti delle domande e eccezioni espressamente riproposte in appello.