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Questo documento è un riassunto basato sulle lezione di diritto processuale civile
Tipologia: Appunti
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Art 24 Cost: tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Il diritto processuale si occupa della tutela dei diritti violati e della costituzione, modificazione ed estinzione degli status. Definizione diritto processuale civile: è quel diritto che fornisce gli strumenti per tutelare i diritti soggettivi che ogni individuo detiene. Definizione diritto soggettivo: è l’interesse privato riconosciuto ai meritevoli di tutela, che ogni ordinamento giuridico deve avere gli strumenti per tutelarlo qualora questo interesse viene leso. Cosa è la giurisdizione? Siamo in uno stato di diritto e abbiamo la tripartizione dei poteri: potere legislativo, cioè potere di fare leggi , affidato al parlamento. Che è eletto dal popolo. Potere esecutivo, affidato al governo. Potere giudiziario, affidato alla magistratura: un corpo non eletto dalla collettività. Si entra in magistratura con un concorso abbastanza selettivo. Definizione di magistratura ordinaria: è quel tipo di magistratura che si occupa della tutela dei diritti soggettivi e gestione degli status e repressione dei reati. Non è sottoposta all’organo esecutivo ma ha un proprio organo: il consiglio superiore della magistratura , questo organo è composto in parte da membri togati e in parte da membri laici cioè che non sono magistrati. Questo consiglio è presieduto dal presidente della repubblica, cioè organo super partes. Definizione di magistratura giudicante : si occupa di attuare la legge e applicarla al caso concreto, nel momento in cui la legge viene violata, infatti il giudice esamina il caso concreto e va a vedere quale legge applicare. Ci occupiamo in questo corso della giurisdizione civile : che si occupa di attuare la legge in via secondaria e sostitutiva nel momento in cui viene leso un diritto e quindi viene violata una legge. Quindi questa giurisdizione si occupa della tutela dei diritti soggettivi lesi. La magistrature civile ordinaria si occupa anche degli status, cioè etichette riconosciute dall’ordinamento giuridico ( status di separato, coniugato, divorziato) per modificare questi status occorre dunque l’intervento del giudice. 3 limiti alla giurisdizione civile ordinaria Limite 1 Parliamo di magistratura civile ordinaria , poiché esistono anche dei giudici speciali e si occupano di materie specifiche, esempio giudici amministrativi. Questi giudici speciali sono stati però creati prima dell’avvento della costituzione , ora non è più possibile avere questi giudici speciali, bensì si possono creare delle sezioni specializzate , formate però sempre da giudici ordinari. Questa giurisdizione speciale ha un’altro ordinamento, dunque non seguono il consiglio superiore della magistratura. Limite 2 Limite nei confronti della pubblica amministrazione che si collega al giudice speciale. Il giudice svolge una volontaria giurisdizione: cioè funzione attribuita al giudice civile quando ci sono condizioni o interessi privati di una certa rilevanza ( minori). In questo caso agisce il tutore per il minore , atti di straordinaria amministrazione: il tutore fa valutare al giudice e autorizza o meno questo atto. (Funzione amministrativa del giudice)
Es. In caso di eredità giacente , il giudice viene chiamato per capire cosa farci con questa eredità, in questo caso il giudice svolge una funzione amministrativa poiché viene chiamato in via primaria senza reprimere. Limite 3 Terzo limite è nei confronti dei giudici stranieri. I destinatari della giurisdizione civile ordinaria possono essere residenti in italia, ma magari essere stati coinvolti in un illecito civile, ma non essere residente in Italia. Se ho avuto un sinistro con un cittadino tedesco , devo citare questo cittadino residente in Germania davanti al giudice tedesco. Venerdì 17 febbraio Giudice ordinario Pubblica amministrazione Giudici speciali Come si sceglie il giudice al quale rivolgersi? Si sceglie il giudice al quale rivolgersi mediante i criteri di competenza: questi si dividono in criteri verticali e criteri orizzontali. I criteri verticali servono per stabilire a quale giudice rivolgersi, abbiamo 3 gradi di giudizio nel nostro ordinamento per richiedere tutela : 1 grado e 2 grado sono i gradi di merito (il tribunale e il giudice di pace), mentre il 3 grado è il grado di legittimità ovvero è la corte di cassazione , che si deve preoccupare di verificare che i giudici di 2 gradi precedenti hanno deciso rispettando la legge. si dividono: - criterio di competenza per materia
Es.Reintegrazione al posto di lavoro, lavoratore licenziato illegittimamente , il datore obbligato a riassumere il lavoratore o dare delle mensilità. Se il datore non attua la reintegrazione, si attua condanna attuale art. 615cod. Proc. Civ. 2) Condanna generica Art.278 cod. Proc. Civ. Qui la fattispecie da accertare si divide in 2 momenti: 1 esistenza di un diritto 2 accertamento della quantità, quantum che è necessario per soddisfare il diritto leso. Si può chiedere in un primo momento al giudice di emettere condanna relativa solo all’esistenza del diritto, quando vi è certezza del diritto vi è incertezza su quanto si deve. Lo scopo di questa condanna è quella di permettere l’iscrizione preventiva dell’ipoteca giudiziale. Si appone un vincolo sul bene del debitore e se questo bene viene ceduto a terzi tutti sanno che quel bene presenza un’ipoteca e il terzo sa che se acquista quel bene lo acquista con quelle condizioni. Ipoteca è dunque un garanzia reale che circola col bene stesso. Il processo prosegue con l’emissione di una condanna in futuro che prosegue fino a quando viene emessa un’ordinanza relativa al pagamento della somma accertata (liquidazione). Questa somma chiamata anche somma provvisionale può consistere sia in una quantità di beni o di denaro. Somma provvisionale è un anticipo di pagamento. Ordinanza di non contestazione art. 186 bis cod. proc. Civ.prevede che il giudice , su istanza di parte e fino al momento della precisazione delle conclusione può disporre con ordinanza il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. La condanna generica è una condanna o una sentenza di mero accertamento? La dottrina ha molto discusso
comunione ha un diritto potestativo alla modificazione giuridica della realtà, le controparti devono accordar la negoziazione, c’è l’ipotesi di ricorrere a un mediatore. 3)Legittimazione ad agire Affermazione della titolarità di un diritto (art. 81 cod. Proc. Civ.). Il giudice dalla domanda di tutela va a verificare l’esistenza di un interesse ad agire: nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, tranne nei casi previsti dalla legge (es. caso del diritto di credito , si può fare poiché se vi è inerzia del debitore , il creditore può agire) (Es. Licenziamento illegittimo- qui il sindacato può agire per conto del lavoratore illegittimamente licenziato) La legittimazione ad agire non va confusa con la legittimazione processuale , questa è disciplinata dall’art. 75 del cod. Proc. Civ. Questo istituto parla della legittimazione ad agire che viene traslata in ambito processuale. La legittimazione processuale è l’astratta capacità di porre in essere un atto, iniziare un processo assumendo le conseguenze. Ma questo non vuol dire che il soggetto è legittimato al processo, non è anche legittimato ad avere interesse ad agire (dunque la legittimazione processuale è la capacità di disporre dei propri diritti e capacità di fare negozi giuridici, questa capacità da il diritto alla legittimazione processuale).
all’art.112 c.p.c che stabilisce che il giudice non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte solo dalle parti all’art.2697 del cod. Civ. In diritto le eccezioni sono una qualsiasi richiesta che abbia ,in senso lato, la funzione di contrastare la domanda dell’attore. Definizione di eccezione : l’eccezione ha 2 definizioni.
Quindi l’annullabilità del contratto viene riservata alla parte, perché facendo valere in via di eccezione questo fatto è come esercitasse un potere per bloccare la pretesa altrui. Secondo questa dottrina le eccezioni di merito sarebbero rilevabili d’ufficio quando il fatto produce degli effetti istantanei (la nullità) , non sarebbero invece rilevabili d’ufficio quando il fatto per produrre i suoi effetti ha bisogno di una domanda di parte. Qui l’eccezione avrebbe anche potuto essere il frutto di un’autonoma domanda di tutela, cioè il convenuto che eccepisce l’annullabilità del contratto avrebbe potuto anche agire autonomamente per far dichiarare quel contratto invalido e inefficace. 2º dottrina invece ritiene che le eccezioni in senso lato siano un potere che consenta di avvicinare di più il processo alla realtà extra processuale arriva alla conclusione opposta e cioè che le eccezioni debbano essere rilevate anche d’ufficio dal giudice, salvo che la legge non lo riservi a carico della parte. Le eccezioni sono strumento di difesa del convenuto ma potrebbe anche essere che l’attore voglia bloccare un’eccezione del convenuto con una sua eccezione ,(per esempio il convenuto eccepisce la prescrizione , l’attore eccepisce l’interruzione della prescrizione). Le eccezioni sono dei fatti che sono connessi a fatti riportati nel processo dalle parti Art.37 c.p.c. Eccezioni di giurisdizione ci fa capire la vera dimensione delle eccezioni in senso lato. È un articolo che è stato frutto di molteplici modifiche.
dubitato che il potere di decidere quella determinata causa spetta ai giudici ordinari, considerati tutti insieme. Poiché i giudici ordinari non sono uno solo, ma sono molti, occorre stabilire a quale tra i diversi giudici spetta il potere di decidere quella determinata causa. È questo il problema della competenza, che è dunque un problema di distribuzione del potere di decidere tra i diversi giudici ordinari; più precisamente, un problema di ripartizione della giurisdizione; Diverso dal regolamento di giurisdizione è il regolamento di competenza , disciplinato agli artt. 42 e 43 c.p.c. A differenza del regolamento di giurisdizione, quello di competenza presuppone che sia stata pronunciata una sentenza sulla competenza. Costituisce, pertanto, uno specifico mezzo di impugnazione che consente di impugnare il provvedimento direttamente davanti alla Corte di Cassazione. Il regolamento di competenza dunque è un vero mezzo di impugnazione che permette di risolvere un conflitto relativo alla competenza tra 2 o più giudici: i conflitti sono essere positivi se entrambi i giudici si ritengono competenti o negativi se entrambi si ritengono incompetenti. Il regolamento di competenza va proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento da impugnare; per il ricorso in cassazione il termine è di 60 giorni dalla notificazione della sentenza o in mancanza di notificazione 6 mesi dalla sua pubblicazione. Può essere necessario (art. 42 c.p.c), quando rappresenta l'unico strumento di impugnazione avverso pronunce del giudice - che assumono la forma dell'ordinanza - che abbiano deciso esclusivamente sulla competenza e non sul merito; è facoltativo (art. 43 c.p.c) nell'ipotesi in cui la sentenza abbia deciso, oltre che la questione di competenza, anche il merito della causa. In tal caso, la sentenza può essere impugnata con il regolamento, limitatamente alla sola questione di competenza, ovvero può essere impugnata integralmente con il gravame ordinario. I processi rispetto ai quali viene chiesto il regolamento di competenza restano sospesi ma il giudice può dare la sua autorizzazione al compimento di atti urgenti. Anche in questo caso, la Corte di Cassazione decide con ordinanza, accogliendo o rigettando il ricorso. Cosa vuol dire impugnare una sentenza? Impugnare una sentenza vuol dire chiedere una nuova interpretazione su una sentenza già emessa dal giudice. Ci sono 4 condizioni per impugnare: 1 possibilità giuridica di proporre l’impugnazione 2 interesse ad impugnare 3 legittimazione ad impugnare 4 esistenza di un provvedimento da impugnare
Per giudicato si intende l’affare giudiziario su cui è stata pronunciata sentenza non più impugnabile nei modi ordinari. Per affare giudiziario si intende provvedimento su cui il giudice deve portare il suo esame. Per comprendere il fenomeno del giudicato civile bisogna distinguere 2 tipologie di giudicato: Giudicato formale art.324 c.p.c. (Si ha quando la sentenza non è più soggetta alle impugnazioni ordinarie) Giudicato sostanziale art.2909 c.c. (Sono gli effetti che quel provvedimento avrà nei rapporti giuridici sostanziali) Il giudicato formale si ha quando una sentenza o un provvedimento decisorio su di un diritto non è più soggetto alle impugnazioni ordinarie, quindi non può più essere modificato dal giudice superiore, né, tantomeno, dal giudice che lo ha emesso.
L’art. 324 non distingue tra i vari tipi di sentenze (definitive e non definitive) e non parla di provvedimenti diversi dalla sentenza. I cosiddetti provvedimenti decisori sommari (decreto ingiuntivo; ordinanza di convalida di fratto) sono mediatamente soggetti alle impugnazioni ordinarie: quando ci si oppone ad esse si deve compiere tutto l’iter procedimentale ordinario, inclusa la fase delle impugnazioni. In caso di mancata opposizione, tuttavia, il provvedimento passa immediatamente in giudicato, perché l’ingiunto o il convenuto con il suo atteggiamento passivo rinuncia alla cognizione ordinaria. Un altro provvedimento, l’ordinanza che chiude il procedimento sommario di cognizione, per espressa disposizione normativa è soggetta ad appello e se non impugnato passa in giudicato (art. 702 quater c.p.c.). Il giudicato sostanziale riguarda gli effetti che il provvedimento passato in giudicato formale produce in ambito sostanziale. Tali effetti sono indicati dall’art. 2909 c.c., ai sensi del quale «L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa». In altre parole, quello che fa stato è l’accertamento sul rapporto sostanziale, quindi gli effetti giuridici dei fatti sottoposti alla cognizione del giudice, ma non l’accertamento sulla singola questione di diritto o di fatto in sé considerata. I LIMITI OGGETTIVI DEL GIUDICATO Un comune brocardo vuole che il giudicato copra “il dedotto ed il deducibile”. Vediamo quale è il suo significato. In primo luogo, l’accertamento scende sull’oggetto sottoposto alla cognizione del giudice, cioè sull’oggetto del giudizio, individuato dalla domanda o dalle domande delle parti. Questa conclusione è perfettamente logica se si tengono presenti i principi che governano il nostro processo: il principio della domanda (art. 99 c.p.c.; art. 2907 c.c.) ed il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.). Quindi, per identificare l’oggetto del giudicato bisogna aver riguardo a quelli che sono gli elementi identificativi della domanda. Gli elementi oggettivi di ciascuna domanda sono dati da: petitum mediato, cioè l’oggetto materiale del diritto soggettivo; la causa petendi, ovvero la ragione giuridica del domandare, che coincide con i fatti costitutivi del diritto, posti in relazione ai fatti lesivi del diritto, nella maggior parte dei casi. Il riferimento al deducibile, fa si che il giudicato impedisca di far valere tutte le quelle questioni (di rito o di merito; di fatto o di diritto) che non sono state sollevate in precedenza, e che sarebbero idonee a mettere in discussione la decisione raggiunta e non più soggetta a possibilità di revisione. LIMITI SOGGETTIVI DEL GIUDICATO Ai sensi dell'art. 2909 c.p.c., l’accertamento contenuto nella sentenza estende i suoi effetti alle parti processuali, ma anche ad i loro eredi ed aventi causa. Destinatari del giudicato sono quindi le parti in senso sostanziale, cioè oltre a coloro che sono indicate come formalmente parti nella sentenza, anche i loro successori a titolo universale (eredi) e quelli a titolo particolare (aventi causa). Gli eredi e gli aventi causa dell’art 2909 c.c. sono coloro che subentrano nella situazione di diritto sostanziale quando l’accertamento è già stato compiuto. Se la successione nel diritto controverso avviene nel corso del processo, quindi quando il giudicato non si è ancora formato, si applicano gli artt. 110 – 111 c.p.c. e, per il caso di morte di una delle parti, le disposizioni interruzione del processo 299 ss. c.p.c. I limiti soggettivi del giudicato sono rappresentati dal fatto che benché la cosa giudicata vada riconosciuta da tutti, i suoi effetti si estendono unicamente alle parti del giudizio, ai loro eredi e agli aventi causa, senza potersi estendere anche ai terzi. Questa è la regola generale poiché può succedere che il terzo se pur non coinvolto nel processo subisca gli effetti del giudicato. Es. può succedere che ci siano degli intrecci di rapporti giuridici ad esempio nel contratto di sublocazione. Altri casi in cui gli effetti del giudicato è esteso anche a terzi è se sono coinvolti diritti positivi es. l’obbligazione solidale.
Dottrina e Giurisprudenza vedono la necessità del litisconsorzio per evitare la cosiddetta “inutiliter data” vale a dire la sentenza pronunciata senza nessuna utilità perché incapace di produrre i suoi effetti sia nei confronti dei litisconsorti pretermessi, sia di quelli presenti. Il Litisconsorzio facoltativo Più soggetti possono partecipare allo stesso processo per ragioni di opportunità al fine di non avere decisioni contrastanti per cause connesse. L’articolo 103 del codice di procedura civile, rubricato “litisconsorzio facoltativo” , recita: Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando, tra le cause che si propongono, esiste un connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni. Il giudice può disporre, nel caso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza. Premesso questo, avendo natura di “Azione” facoltativa, le domande proposte in giudizio non sono obbligatorie ma proponibili se vi è interesse ad agire. Il liticonsorzio facoltativo si dice: Proprio quando esiste connessione per oggetto e titolo Improprio quando più cause hanno in comune una qualche questione allo stesso modo importante per la soluzione della controversia. Il litisconsorzio facoltativo è il tipico litisconsorzio con pluralità di parti e pluralità di domande, con cumulo, che può essere necessario o facoltativo: Necessario quando il risultato al quale tendono le cause è unico, inscindibile, unitario o infrazionabile, in modo che l’ordinamento ne soffrirebbe molto se le cause venissero decise in diversi processi. Facoltativo quando il risultato al quale tendono le cause non è unico, inscindibile, unitario o infrazionabile e il giudice può sempre indicare la separazione delle cause. Il litisconsorzio nella fase di gravame Negli eventuali altri gradi di giudizio dovranno essere citati i soggetti processuali presenti nei gradi precedenti. Se questo non dovesse avvenire, ci saranno due possibili effetti processuali, a seconda che le cause siano inscindibili o scindibili. Se le cause siano inscindibili o dipendenti, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, entro un termine perentorio. Se nessuno delle parti provveda a questo, l’impugnazione è dichiarata inammissibile (art. 331 c.p.c.) e l’eventuale sentenza finale si darà per inutiliter data, vale a dire viziata da nullità radicale simile a quella (art. 161 comma 2 c.p.c.). Se le cause siano scindibili il giudice ordina, a differenza dell’ipotesi precedente, non l’integrazione del contraddittorio, ma la notifica dell’impugnazione con funzione di mera litis denuntiatio, fissando un termine per la stessa. Se questo non dovesse avvenire, ci sarà la sospensione del processo sino a quando non siano decorsi i termini dei quali agli artt. 325 e 327 c.p.c. (art. 332 c.p.c.). Un’altra ipotesi di litisconsorzio ex lege è data dall’articolo 247 del codice civile, relativo al disconoscimento di paternità. Prima del decreto legislativo 154/2013 (in attuazione della delega contenuta all’articolo 2 della legge n.219/2012), nonostante fosse il padre a domandare il disconoscimento della paternità, la sentenza di accoglimento trasformava il rapporto di filiazione con la madre da legittimo a naturale. Adesso la distinzione tra figli legittimi e naturali è stata eliminata.
Nel processo civile la procura è l’atto con cui la parte conferisce l’incarico al difensore. Con la nomina, il difensore può compiere e ricevere gli atti processuali in nome della parte, a eccezione di quelli che la legge riserva espressamente a quest’ultima e di quelli con cui si dispone del diritto controverso, a meno che non ne sia stato conferito specifico potere (art. 84 c.p.c.). Le attività che il difensore incaricato può svolgere sono tutte quelle che, frutto della sua discrezionalità tecnica, consistono nello scegliere e nel tenere la condotta processuale che meglio risponde agli interessi della parte. La procura deve essere conferita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata dal difensore e può essere generale, se ha a oggetto tutte le controversie, o speciale, se ne ha a oggetto una sola (art. 83). La parte può sempre revocare la procura e il difensore può rinunciarvi, ma revoca e modifica non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non viene sostituito il professionista (art. 85). 3 scopi fondamentali della procura :
Definizione di processo: Considerando il processo come una serie di atti finalizzati alla decisione della controversia, l’atto processuale è ciascuna di essi. Le figure presenti nel processo sono:
spicca l'attività di notificazione di citazioni, sentenze ed altri atti, e quella, ormai puramente formale, di assistenza all'udienza. Iscrizione al ruolo della causa L’iscrizione è l’atto con cui si provvede ad iscrivere la causa sul ruolo generale degli affari contenziosi civili , che è un registro della cancelleria su cui vengono elencati i processi pendenti innanzi all’ufficio giudiziario. La comunicazione è un atto del cancelliere con il quale si fa sapere alle parti quello che è successo all’interno del processo. La notifica è un atto dell’ufficiale giudiziario attraverso cui viene portata a conoscenza di un determinato soggetto un documento o un atto del processo. Con la notifica si ha una prova che il soggetto che ha conoscenza legale dell’atto. Ci sono altri soggetti che il giudice chiama occasionalmente: 1 il consulente tecnico d’ufficio (questa figura la troviamo nel momento in cui si inizia l’assunzione probatoria. Ha delle competenze tecniche che non appartiene al giudice es. medico, ingegnere,architetto) 2 soggetto che viene incaricata la mansione di custode quando viene disposto un sequestro , quel soggetto deve rispettare le regole imposte dal giudice.
Il libro quarto al titolo primo disciplina tutti gli atti dei soggetti del processo chiamati atti processuali. Art.121 detta una regola importante: quando non è previsto che un atto debba avere una certa forma, questo atto deve essere redatto nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo. Di solito la forma è dettata dal legislatore. Gli atti devono essere redatti in modo chiaro e sintetico, secondo il principio della ragionevole durata del processo. Art.125 contenuto e sottoscrizione degli atti di parte. Qualunque atto introduttivo deve avere degli elementi essenziali: la citazione, il ricorso , la comparsa, il controricorso, il precetto , l’oggetto della domanda, le ragioni della domanda, le parti, il difensore. Art.131 stabilisce le tre tipologie di provvedimenti che il giudice può adottare: 1) La sentenza (art.132) La sentenza, dal latino sententia, derivato del verbo sentire, “ritenere, giudicare”, in diritto, è il provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice decide in modo completo oppure in parte la controversia che gli è stata sottoposta, risolvendo le questioni in fatto e in diritto proposte dalle parti, e affermando la verità processuale o verdetto. La motivazione non ha un valore endoprocessuale ma si rivolge all’intera collettività. Rappresenta il momento conclusivo del processo: attraverso essa, il giudice fa conoscere e comprendere la portata della sua decisione sul caso controverso, esponendo le ragioni che hanno formato il suo “libero convincimento”. La retorica giuridica, attraverso l’argomentazione, si consente di comporre una serie di asserzioni rivolte a dimostrare che il giudice ha applicato la “regola migliore”, vale a dire, il meno possibile innovativa, ma compatibile con le esigenze sociali del momento e il più possibile conforme alla tradizione giuridica.
La sentenza crea, modifica, estingue una situazione giuridica. Ad esempio, la sentenza che risolve un contratto, che annulla un contratto per errore, violenza o dolo. -Di condanna La sentenza apre la via all’esecuzione. Ad esempio, la sentenza condanna alla restituzione di una somma, condanna al risarcimento dei danni. Per capire le differenze si pensi alla risoluzione del contratto. Se al contratto è apposto un termine essenziale, ad esempio, ho bisogno dell’abito da sposa entro il una determinata data perché in quella data mi devo sposare, c’è inadempimento e l’abito viene confezionato in un tempo successivo, il contratto si risolve di diritto il giorno stesso dello scadere del termine. In simili circostanze il giudice, rilevato l’inadempimento, accerta la risoluzione del contratto con sentenza dichiarativa o accertamento. Se non è apposto nessun termine, ad esempio, affido a un’impresa il restauro della mia casa in campagna, c’è inadempimento, la casa non viene restaurata e decido, così, di cambiare l’impresa appaltatrice, il contratto, per potere essere risolto, avrà bisogno del giudice, che rilevato l’inadempimento, risolverà il contratto, con effetti a partire dalla domanda giudiziale, con sentenza costitutiva. Se, accanto alle sopra descritte situazioni, fosse stata chiesta la condanna alla restituzione di quanto pagato, (anticipo, caparra), il giudice condannerà alla pagamento della somma (sentenza di condanna). Il contenuto della sentenza La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica Italiana. Deve contenere: L’indicazione del giudice che l’ha pronunciata L’indicazione delle parti e dei loro difensori Le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti La concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta esclusivamente dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento. Se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.
La motivazione della sentenza è un obbligo che trova fondamento nell'art. 111 comma 6 della Costituzione secondo cui "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati" Nel nostro ordinamento giuridico, la sentenza, come tutti gli altri provvedimenti giurisdizionali, deve essere imprescindibilmente sorretta da un'adeguata motivazione. A dirlo è la Costituzione , che, al comma 6 dell'articolo 111 , sancisce che: "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati". Tale obbligo trova poi specificazione nelle norme processuali, sia civili che penali. Con la previsione dell'obbligo di motivazione della sentenza si persegue, dunque, un fine di fondamentale importanza: quello di assicurare il rispetto dei principi che la nostra Costituzione detta in materia di giurisdizione.
Sulla motivazione della sentenza si sofferma poi, più nel dettaglio, l 'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, che, dopo aver chiarito che essa "consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi", detta delle regole ben precise alle quali il giudice, nel redigere la motivazione stessa, deve attenersi. In particolare, nella motivazione della sentenza:
Un altro elemento essenziale della sentenza è la sottoscrizione. Questa prima avveniva da parte di tutti i giudici , ora è stata limitata alla sottoscrizione del presidente e del giudice istruttore con una riforma del 1970. Sentenza collegiale art.275: le parti si scambiano le memorie conclusive dopo di che il giudice istruttore rimette la causa al collegio per la decisione. Il giudice istruttore: viene nominato per preparare e relazionare la causa per la decisione. Infatti relaziona la causa agli altri membri del collegio dopodiché si arriva alla decisione. Il giudice istruttore si dice che redige la minuta della sentenza che successivamente viene poi redatta e sottoscritta dal presidente in rappresentanza dell’intero organo collegiale. Sarà il cancellerie successivamente a stendere il testo definitivo. Il presidente controlla la minuta e poi la sentenza verrà sottoscritta da lui stesso e dagli estensori e relatori. Il procedimento si conclude con le firme del presidente e del giudice estensore. In seguito il giudice deposita la sentenza in cancelleria e deve dare comunicazione alle parti dell’avvenuto deposito della sentenza. 2) L’ordinanza (art.134) È il provvedimento con cui il giudice, in funzione di istruttore o di organo decidente, regola lo svolgimento del processo e risolve le questioni eventualmente sorte tra le parti che riguardano l’iter procedimentale. L’ordinanza viene usata quando c’è un contraddittorio e deve essere «succintamente motivata» (art. 134 c.p.c.; Motivazione. Diritto processuale civile). Se viene pronunciata in udienza, si ritiene conosciuta dalle parti presenti o che avrebbero dovuto comparire, se è emessa fuori udienza deve essere comunicata, a meno che non ne sia prevista la notifica (art. 134). L’ordinanza è modificabile e revocabile dal giudice che l’ha resa, ma non se è stata pronunciata sull’accordo delle parti, se è ex lege non impugnabile o reclamabile (art. 177).