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Esercizi di Diritto Processuale Civile: Giurisdizione, Competenza e Giudicato, Appunti di Diritto Processuale Civile

Questo documento è un riassunto basato sulle lezione di diritto processuale civile

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 27/07/2024

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Procedura civile
15 febbraio 2023
Art 24 Cost: tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Il diritto
processuale si occupa della tutela dei diritti violati e della costituzione, modificazione ed estinzione degli
status.
Definizione diritto processuale civile: è quel diritto che fornisce gli strumenti per tutelare i diritti soggettivi
che ogni individuo detiene.
Definizione diritto soggettivo: è l’interesse privato riconosciuto ai meritevoli di tutela, che ogni
ordinamento giuridico deve avere gli strumenti per tutelarlo qualora questo interesse viene leso.
Cosa è la giurisdizione ?
Siamo in uno stato di diritto e abbiamo la tripartizione dei poteri:
potere legislativo, cioè potere di fare leggi , affidato al parlamento. Che è eletto dal popolo.
Potere esecutivo, affidato al governo.
Potere giudiziario, affidato alla magistratura: un corpo non eletto dalla collettività.
Si entra in magistratura con un concorso abbastanza selettivo.
Definizione di magistratura ordinaria: è quel tipo di magistratura che si occupa della tutela dei diritti
soggettivi e gestione degli status e repressione dei reati.
Non è sottoposta all’organo esecutivo ma ha un proprio organo:
il consiglio superiore della magistratura , questo organo è composto in parte da membri togati e in parte
da membri laici cioè che non sono magistrati.
Questo consiglio è presieduto dal presidente della repubblica, cioè organo super partes.
Definizione di magistratura giudicante : si occupa di attuare la legge e applicarla al caso concreto,
nel momento in cui la legge viene violata, infatti il giudice esamina il caso concreto e va a vedere quale
legge applicare.
Ci occupiamo in questo corso della giurisdizione civile: che si occupa di attuare la legge in via secondaria e
sostitutiva nel momento in cui viene leso un diritto e quindi viene violata una legge.
Quindi questa giurisdizione si occupa della tutela dei diritti soggettivi lesi.
La magistrature civile ordinaria si occupa anche degli status, cioè etichette riconosciute dall’ordinamento
giuridico ( status di separato, coniugato, divorziato) per modificare questi status occorre dunque
l’intervento del giudice.
3 limiti alla giurisdizione civile ordinaria
Limite 1
Parliamo di magistratura civile ordinaria , poiché esistono anche dei giudici speciali e si occupano di
materie specifiche, esempio giudici amministrativi.
Questi giudici speciali sono stati però creati prima dell’avvento della costituzione , ora non è più possibile
avere questi giudici speciali, bensì si possono creare delle sezioni specializzate , formate però sempre da
giudici ordinari.
Questa giurisdizione speciale ha un’altro ordinamento, dunque non seguono il consiglio superiore della
magistratura.
Limite 2
Limite nei confronti della pubblica amministrazione che si collega al giudice speciale.
Il giudice svolge una volontaria giurisdizione: cioè funzione attribuita al giudice civile quando ci sono
condizioni o interessi privati di una certa rilevanza ( minori).
In questo caso agisce il tutore per il minore , atti di straordinaria amministrazione: il tutore fa valutare al
giudice e autorizza o meno questo atto. (Funzione amministrativa del giudice)
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Procedura civile

15 febbraio 2023

Art 24 Cost: tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Il diritto processuale si occupa della tutela dei diritti violati e della costituzione, modificazione ed estinzione degli status. Definizione diritto processuale civile: è quel diritto che fornisce gli strumenti per tutelare i diritti soggettivi che ogni individuo detiene. Definizione diritto soggettivo: è l’interesse privato riconosciuto ai meritevoli di tutela, che ogni ordinamento giuridico deve avere gli strumenti per tutelarlo qualora questo interesse viene leso. Cosa è la giurisdizione? Siamo in uno stato di diritto e abbiamo la tripartizione dei poteri: potere legislativo, cioè potere di fare leggi , affidato al parlamento. Che è eletto dal popolo. Potere esecutivo, affidato al governo. Potere giudiziario, affidato alla magistratura: un corpo non eletto dalla collettività. Si entra in magistratura con un concorso abbastanza selettivo. Definizione di magistratura ordinaria: è quel tipo di magistratura che si occupa della tutela dei diritti soggettivi e gestione degli status e repressione dei reati. Non è sottoposta all’organo esecutivo ma ha un proprio organo: il consiglio superiore della magistratura , questo organo è composto in parte da membri togati e in parte da membri laici cioè che non sono magistrati. Questo consiglio è presieduto dal presidente della repubblica, cioè organo super partes. Definizione di magistratura giudicante : si occupa di attuare la legge e applicarla al caso concreto, nel momento in cui la legge viene violata, infatti il giudice esamina il caso concreto e va a vedere quale legge applicare. Ci occupiamo in questo corso della giurisdizione civile : che si occupa di attuare la legge in via secondaria e sostitutiva nel momento in cui viene leso un diritto e quindi viene violata una legge. Quindi questa giurisdizione si occupa della tutela dei diritti soggettivi lesi. La magistrature civile ordinaria si occupa anche degli status, cioè etichette riconosciute dall’ordinamento giuridico ( status di separato, coniugato, divorziato) per modificare questi status occorre dunque l’intervento del giudice. 3 limiti alla giurisdizione civile ordinaria Limite 1 Parliamo di magistratura civile ordinaria , poiché esistono anche dei giudici speciali e si occupano di materie specifiche, esempio giudici amministrativi. Questi giudici speciali sono stati però creati prima dell’avvento della costituzione , ora non è più possibile avere questi giudici speciali, bensì si possono creare delle sezioni specializzate , formate però sempre da giudici ordinari. Questa giurisdizione speciale ha un’altro ordinamento, dunque non seguono il consiglio superiore della magistratura. Limite 2 Limite nei confronti della pubblica amministrazione che si collega al giudice speciale. Il giudice svolge una volontaria giurisdizione: cioè funzione attribuita al giudice civile quando ci sono condizioni o interessi privati di una certa rilevanza ( minori). In questo caso agisce il tutore per il minore , atti di straordinaria amministrazione: il tutore fa valutare al giudice e autorizza o meno questo atto. (Funzione amministrativa del giudice)

Es. In caso di eredità giacente , il giudice viene chiamato per capire cosa farci con questa eredità, in questo caso il giudice svolge una funzione amministrativa poiché viene chiamato in via primaria senza reprimere. Limite 3 Terzo limite è nei confronti dei giudici stranieri. I destinatari della giurisdizione civile ordinaria possono essere residenti in italia, ma magari essere stati coinvolti in un illecito civile, ma non essere residente in Italia. Se ho avuto un sinistro con un cittadino tedesco , devo citare questo cittadino residente in Germania davanti al giudice tedesco. Venerdì 17 febbraio Giudice ordinario Pubblica amministrazione Giudici speciali Come si sceglie il giudice al quale rivolgersi? Si sceglie il giudice al quale rivolgersi mediante i criteri di competenza: questi si dividono in criteri verticali e criteri orizzontali. I criteri verticali servono per stabilire a quale giudice rivolgersi, abbiamo 3 gradi di giudizio nel nostro ordinamento per richiedere tutela : 1 grado e 2 grado sono i gradi di merito (il tribunale e il giudice di pace), mentre il 3 grado è il grado di legittimità ovvero è la corte di cassazione , che si deve preoccupare di verificare che i giudici di 2 gradi precedenti hanno deciso rispettando la legge. si dividono: - criterio di competenza per materia

  • criterio per competenza di valore Il criterio di competenza per materia è un criterio più forte rispetto al criterio di competenza per valore. Criterio per materia è quando una materia è affidata ad un giudice, dunque non occorre vedere il valore della causa. Invece quando la materia non viene espressamente affidata ad un giudice allora si fa riferimento al valore della causa, es.cause di valore maggiori di 10 mila euro si fa ricorso al tribunale , mentre cause di valore minore ai 10 mila euro si fa riferimento al giudice di pace. Art.9 cod. Proc. Civ. Stabilisce le competenze del tribunale. Art.7 cod. Proc. Civ. Stabile le competenze del giudice di pace. Per competenza si intende regole tecniche per ripartire la giurisdizione. Precedentemente oltre al tribunale e al giudice di pace vi era anche il pretore , oggi questo figura viene eliminata e si da maggiore spazio al giudice di pace. Riforma del 1999: il tribunale giudica in modo monocratico con questa riforma all’art. 50 bis del cod. Proc. Civ. Stabilisce che il tribunale può decidere in modo collegiale. Nullità della sentenza: questa condizione si ha quando la sentenza è emessa da un giudice con una composizione sbagliata. Magistratura

Es.Reintegrazione al posto di lavoro, lavoratore licenziato illegittimamente , il datore obbligato a riassumere il lavoratore o dare delle mensilità. Se il datore non attua la reintegrazione, si attua condanna attuale art. 615cod. Proc. Civ. 2) Condanna generica Art.278 cod. Proc. Civ. Qui la fattispecie da accertare si divide in 2 momenti: 1 esistenza di un diritto 2 accertamento della quantità, quantum che è necessario per soddisfare il diritto leso. Si può chiedere in un primo momento al giudice di emettere condanna relativa solo all’esistenza del diritto, quando vi è certezza del diritto vi è incertezza su quanto si deve. Lo scopo di questa condanna è quella di permettere l’iscrizione preventiva dell’ipoteca giudiziale. Si appone un vincolo sul bene del debitore e se questo bene viene ceduto a terzi tutti sanno che quel bene presenza un’ipoteca e il terzo sa che se acquista quel bene lo acquista con quelle condizioni. Ipoteca è dunque un garanzia reale che circola col bene stesso. Il processo prosegue con l’emissione di una condanna in futuro che prosegue fino a quando viene emessa un’ordinanza relativa al pagamento della somma accertata (liquidazione). Questa somma chiamata anche somma provvisionale può consistere sia in una quantità di beni o di denaro. Somma provvisionale è un anticipo di pagamento. Ordinanza di non contestazione art. 186 bis cod. proc. Civ.prevede che il giudice , su istanza di parte e fino al momento della precisazione delle conclusione può disporre con ordinanza il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. La condanna generica è una condanna o una sentenza di mero accertamento? La dottrina ha molto discusso

  • se è mero accertamento allora nella fase della quantificazione del danno questa quantificazione arrivi a zero o superiore allo zero -se è sentenza di condanna la quantificazione e l’accertamento del danno sarà sempre necessariamente superiore allo zero
  1. Condanna con riserva -es.procedimento di convalida di licenza o sfratto Queste 3 tipologie di condanna speciale anticipa la tutela del presunto danno subito, cioè si vuole evitare che il convenuto lucri ancora nel tempo e continua a causare il danno economico. Questa è una caratteristica che accomuna le tre condanne speciale. 3- Azione/ tutela costitutiva Ci sono rapporti giuridici che possono essere costituiti o modificati degli status dal giudice o posso essere modificati dalle parti in accordo. La tutela costitutiva è dunque un chiedere una modificazione giuridica della realtà. Se non si riesce ad ottenere la modifica tramite negozio tra le parti si può ricorrere al giudice. Ci sono casi in cui non si può ottenere modifica della realtà se non solo nel processo , ma comunque tutti casi di modifica e costituzione di status sono previsti e disciplinati dalla legge. Es. Il divorzio prima non si porterà divorziare extra giuridicamente ma si doveva andare per fora dal giudice, dal 2014 in poi ora è possibile divorziare senza andare dal giudice , basta semplicemente la presenza dell’ufficiale di stato civile. Es. In caso di interdizione si deve andare necessariamente dal giudice Es. Ci sono casi in cui è possibile negoziare per modificare una realtà giuridica per esempio art.1051 del cod. Civ. Servitù di passaggio Es. Giudizio di divisione: 2 o più soggetti posseggono un patrimonio in comune e occorre stabilire come dividere questo patrimonio. Se un co-titolare di un bene vuole sciogliere la

comunione ha un diritto potestativo alla modificazione giuridica della realtà, le controparti devono accordar la negoziazione, c’è l’ipotesi di ricorrere a un mediatore. 3)Legittimazione ad agire Affermazione della titolarità di un diritto (art. 81 cod. Proc. Civ.). Il giudice dalla domanda di tutela va a verificare l’esistenza di un interesse ad agire: nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, tranne nei casi previsti dalla legge (es. caso del diritto di credito , si può fare poiché se vi è inerzia del debitore , il creditore può agire) (Es. Licenziamento illegittimo- qui il sindacato può agire per conto del lavoratore illegittimamente licenziato) La legittimazione ad agire non va confusa con la legittimazione processuale , questa è disciplinata dall’art. 75 del cod. Proc. Civ. Questo istituto parla della legittimazione ad agire che viene traslata in ambito processuale. La legittimazione processuale è l’astratta capacità di porre in essere un atto, iniziare un processo assumendo le conseguenze. Ma questo non vuol dire che il soggetto è legittimato al processo, non è anche legittimato ad avere interesse ad agire (dunque la legittimazione processuale è la capacità di disporre dei propri diritti e capacità di fare negozi giuridici, questa capacità da il diritto alla legittimazione processuale).

  • Se il soggetto non ha capacità d’agire ma vuole tutelare un diritto , c’è l’introduzione di un assistente o di un soggetto che funge da rappresentante, altrimenti si richiede l’autorizzazione al giudice tutelare.
  • Se il soggetto interdetto, ha iniziato un processo senza tutore la sentenza finale è nulla.
  • Le persone giuridiche agiscono tramite coloro che hanno la rappresentanza organica della persona giuridica e questo soggetto sarà colui che dovrà essere citato in giudizio nella persona del suo rappresentante pro tempore. Principio della domanda art. 99 c.p.c. Questo principio è un principio fondamentale relativo al diritto processuale civile , secondo tale principio la tutela giurisdizionale non può essere attivata che su istanza di parte ; infatti è la parte che deve prendere iniziativa se ritiene che si sia consumata la lesione di un suo diritto. Un tempo era prevista la possibilità che il giudice iniziasse d’ufficio il procedimento , ora questa ipotesi di iniziativa d’ufficio ne sono rimaste poche poiché si ritiene che il giudice mantiene una posizione di terziarietà tra le parti del processo. Es. Di iniziativa d’ufficio, procedimento di interdizione. Secondo tale principio se un soggetto ha subito una lesione e vuole rimanere inerte lo può fare. Principio dispositivo art.112 c.p.c. Questo principio è una conseguenza di quanto detto sopra e stabilisce che non solo è la parte che decide se avviare o meno il processo ma anche stabilisce i limiti in cui il giudice può pronunciare sulla domanda e non può pronunciare d’ufficio sulle eccezioni , che posso essere proposte soltanto dalle parti. (Es. Se io voglio tutelare solo una parte del mio credito non esiste che il giudice pronuncia più di quanto io ho chiesto e non può pronunciare in quantità inferiore rispetto a quanto chiesto) Se il giudice pronuncia oltre la domanda è un vizio di ultra… Se pronuncia solo su una parte della domanda si chiama difetto di pronuncia. Come identificare l’oggetto del giudizio? Per avere la tutela di un diritto si deve iniziare il processo. Con la domanda si stabilisce l’oggetto del processo chiamato oggetto del giudizio. La domanda si compone di elementi oggettivi ed elementi soggettivi.

2) Le eccezioni sono un’altro strumento di difesa per il convenuto. Questo istituto lo ritroviamo

all’art.112 c.p.c che stabilisce che il giudice non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte solo dalle parti all’art.2697 del cod. Civ. In diritto le eccezioni sono una qualsiasi richiesta che abbia ,in senso lato, la funzione di contrastare la domanda dell’attore. Definizione di eccezione : l’eccezione ha 2 definizioni.

  1. La prima è che può essere considerata una difesa qualificata della parte (il convenuto) , ma le eccezioni possono essere usate anche dall’attore.
  2. La seconda definizione di eccezione è che essa indica un fatto giuridico introdotto nel processo che estingue , modifica o impedisce l’efficacia dei fatti su cui si fonda la domanda di chi ha esercitato l’azione (fatti costitutivi ) Dunque ci sono 3 tipologie di fatti: fatto estintivo: sono quelli che fanno cessare l’effetto giuridico, es. corretto adempimento di un’obbligazione contrattuale Fatto modificativo: sono quelli che mutano l’oggetto o il contenuto dell’effetto giuridico Fatto impeditivo: quelli che precludono la manifestazione dell’effetto giuridico. Fatto costitutivo: sono fatti che confluiscono nella causa petendi , cioè l’insieme dei fatti che sulla base di norma di legge hanno l’effetto di costituire il diritto soggettivo fatto valere in giudizio con la domanda proposta. Causa petendi espressione latina che significa ragione del domandare. **Esistono più tipi di eccezioni:
  3. Eccezioni che si distinguono per l’oggetto e qui distinguiamo: -eccezioni di merito:* consiste nell’allegazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto soggettivo dedotto in giudizio dall’attore ( il diritto sostanziale per la cui realizzazione è stata esercitata l’azione) *-eccezioni di rito: sono quelle con cui il proponente chiede che venga dato rilievo a un motivo di invalidità del processo o di inammissibilità del giudizio, dunque si usano le eccezioni di rito quando c’è carenza di presupposti processuali ( ad esempio il difetto di giurisdizione o di competenza) Per giurisdizione si intende il potere di recidere su una controversia in un determinato territorio. Per competenza invece si intende una frazione di una funzione giurisdizionale
  4. *Eccezioni che si distinguono per chi ha il potere di proporre l’eccezione e entro quando l’eccezione può essere proposta -Eccezioni in senso stretto: il potere di proporre l’eccezioni spetta solo alle parti -eccezioni in senso lato: sono quelle eccezioni che possono essere proposte dalle parti ma il giudice può anche rilevare l’eccezione d’ufficio. Il giudice non può rilevare da solo questi fatti al di fuori del processo e portarli in giudizio, ma questi fatti debbono essere introdotti nell’ambito del processo dalle parti , poi il giudice potrà rilevare pure d’ufficio gli effetti di questi fatti introdotti dalle parti. Le eccezioni in senso stretto sono sollevate dalle parti entro un termine perentorio mentre le eccezioni in senso lato può essere proposta in ogni stato del giudizio ma non in ogni grado di giudizio. In merito a questo ci sono state più dottrine che si sono espresse: 1º dottrina si prende in considerazione le eccezioni di merito e se il fatto che è alla base delle eccezioni di merito produca o meno degli effetti istantanei. Es. nullità del contratto. Cioè il contratto è nullo tranne che per i casi indicati dalla legge non produce effetti. Siccome è un fatto che ha già prodotto non necessita di una domanda di parte non sarà necessario che limitarlo alla sfera giuridica della parte. Ci sono invece dei fatti ad esempio l’annullabilità i cui effetti si producono solo grazie ad una domanda di parte che si hanno alla base un diritto potestativo.

Quindi l’annullabilità del contratto viene riservata alla parte, perché facendo valere in via di eccezione questo fatto è come esercitasse un potere per bloccare la pretesa altrui. Secondo questa dottrina le eccezioni di merito sarebbero rilevabili d’ufficio quando il fatto produce degli effetti istantanei (la nullità) , non sarebbero invece rilevabili d’ufficio quando il fatto per produrre i suoi effetti ha bisogno di una domanda di parte. Qui l’eccezione avrebbe anche potuto essere il frutto di un’autonoma domanda di tutela, cioè il convenuto che eccepisce l’annullabilità del contratto avrebbe potuto anche agire autonomamente per far dichiarare quel contratto invalido e inefficace. 2º dottrina invece ritiene che le eccezioni in senso lato siano un potere che consenta di avvicinare di più il processo alla realtà extra processuale arriva alla conclusione opposta e cioè che le eccezioni debbano essere rilevate anche d’ufficio dal giudice, salvo che la legge non lo riservi a carico della parte. Le eccezioni sono strumento di difesa del convenuto ma potrebbe anche essere che l’attore voglia bloccare un’eccezione del convenuto con una sua eccezione ,(per esempio il convenuto eccepisce la prescrizione , l’attore eccepisce l’interruzione della prescrizione). Le eccezioni sono dei fatti che sono connessi a fatti riportati nel processo dalle parti Art.37 c.p.c. Eccezioni di giurisdizione ci fa capire la vera dimensione delle eccezioni in senso lato. È un articolo che è stato frutto di molteplici modifiche.

dubitato che il potere di decidere quella determinata causa spetta ai giudici ordinari, considerati tutti insieme. Poiché i giudici ordinari non sono uno solo, ma sono molti, occorre stabilire a quale tra i diversi giudici spetta il potere di decidere quella determinata causa. È questo il problema della competenza, che è dunque un problema di distribuzione del potere di decidere tra i diversi giudici ordinari; più precisamente, un problema di ripartizione della giurisdizione; Diverso dal regolamento di giurisdizione è il regolamento di competenza , disciplinato agli artt. 42 e 43 c.p.c. A differenza del regolamento di giurisdizione, quello di competenza presuppone che sia stata pronunciata una sentenza sulla competenza. Costituisce, pertanto, uno specifico mezzo di impugnazione che consente di impugnare il provvedimento direttamente davanti alla Corte di Cassazione. Il regolamento di competenza dunque è un vero mezzo di impugnazione che permette di risolvere un conflitto relativo alla competenza tra 2 o più giudici: i conflitti sono essere positivi se entrambi i giudici si ritengono competenti o negativi se entrambi si ritengono incompetenti. Il regolamento di competenza va proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento da impugnare; per il ricorso in cassazione il termine è di 60 giorni dalla notificazione della sentenza o in mancanza di notificazione 6 mesi dalla sua pubblicazione. Può essere necessario (art. 42 c.p.c), quando rappresenta l'unico strumento di impugnazione avverso pronunce del giudice - che assumono la forma dell'ordinanza - che abbiano deciso esclusivamente sulla competenza e non sul merito; è facoltativo (art. 43 c.p.c) nell'ipotesi in cui la sentenza abbia deciso, oltre che la questione di competenza, anche il merito della causa. In tal caso, la sentenza può essere impugnata con il regolamento, limitatamente alla sola questione di competenza, ovvero può essere impugnata integralmente con il gravame ordinario. I processi rispetto ai quali viene chiesto il regolamento di competenza restano sospesi ma il giudice può dare la sua autorizzazione al compimento di atti urgenti. Anche in questo caso, la Corte di Cassazione decide con ordinanza, accogliendo o rigettando il ricorso. Cosa vuol dire impugnare una sentenza? Impugnare una sentenza vuol dire chiedere una nuova interpretazione su una sentenza già emessa dal giudice. Ci sono 4 condizioni per impugnare: 1 possibilità giuridica di proporre l’impugnazione 2 interesse ad impugnare 3 legittimazione ad impugnare 4 esistenza di un provvedimento da impugnare

Il giudicato

Per giudicato si intende l’affare giudiziario su cui è stata pronunciata sentenza non più impugnabile nei modi ordinari. Per affare giudiziario si intende provvedimento su cui il giudice deve portare il suo esame. Per comprendere il fenomeno del giudicato civile bisogna distinguere 2 tipologie di giudicato: Giudicato formale art.324 c.p.c. (Si ha quando la sentenza non è più soggetta alle impugnazioni ordinarie) Giudicato sostanziale art.2909 c.c. (Sono gli effetti che quel provvedimento avrà nei rapporti giuridici sostanziali) Il giudicato formale si ha quando una sentenza o un provvedimento decisorio su di un diritto non è più soggetto alle impugnazioni ordinarie, quindi non può più essere modificato dal giudice superiore, né, tantomeno, dal giudice che lo ha emesso.

L’art. 324 non distingue tra i vari tipi di sentenze (definitive e non definitive) e non parla di provvedimenti diversi dalla sentenza. I cosiddetti provvedimenti decisori sommari (decreto ingiuntivo; ordinanza di convalida di fratto) sono mediatamente soggetti alle impugnazioni ordinarie: quando ci si oppone ad esse si deve compiere tutto l’iter procedimentale ordinario, inclusa la fase delle impugnazioni. In caso di mancata opposizione, tuttavia, il provvedimento passa immediatamente in giudicato, perché l’ingiunto o il convenuto con il suo atteggiamento passivo rinuncia alla cognizione ordinaria. Un altro provvedimento, l’ordinanza che chiude il procedimento sommario di cognizione, per espressa disposizione normativa è soggetta ad appello e se non impugnato passa in giudicato (art. 702 quater c.p.c.). Il giudicato sostanziale riguarda gli effetti che il provvedimento passato in giudicato formale produce in ambito sostanziale. Tali effetti sono indicati dall’art. 2909 c.c., ai sensi del quale «L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa». In altre parole, quello che fa stato è l’accertamento sul rapporto sostanziale, quindi gli effetti giuridici dei fatti sottoposti alla cognizione del giudice, ma non l’accertamento sulla singola questione di diritto o di fatto in sé considerata. I LIMITI OGGETTIVI DEL GIUDICATO Un comune brocardo vuole che il giudicato copra “il dedotto ed il deducibile”. Vediamo quale è il suo significato. In primo luogo, l’accertamento scende sull’oggetto sottoposto alla cognizione del giudice, cioè sull’oggetto del giudizio, individuato dalla domanda o dalle domande delle parti. Questa conclusione è perfettamente logica se si tengono presenti i principi che governano il nostro processo: il principio della domanda (art. 99 c.p.c.; art. 2907 c.c.) ed il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.). Quindi, per identificare l’oggetto del giudicato bisogna aver riguardo a quelli che sono gli elementi identificativi della domanda. Gli elementi oggettivi di ciascuna domanda sono dati da: petitum mediato, cioè l’oggetto materiale del diritto soggettivo; la causa petendi, ovvero la ragione giuridica del domandare, che coincide con i fatti costitutivi del diritto, posti in relazione ai fatti lesivi del diritto, nella maggior parte dei casi. Il riferimento al deducibile, fa si che il giudicato impedisca di far valere tutte le quelle questioni (di rito o di merito; di fatto o di diritto) che non sono state sollevate in precedenza, e che sarebbero idonee a mettere in discussione la decisione raggiunta e non più soggetta a possibilità di revisione. LIMITI SOGGETTIVI DEL GIUDICATO Ai sensi dell'art. 2909 c.p.c., l’accertamento contenuto nella sentenza estende i suoi effetti alle parti processuali, ma anche ad i loro eredi ed aventi causa. Destinatari del giudicato sono quindi le parti in senso sostanziale, cioè oltre a coloro che sono indicate come formalmente parti nella sentenza, anche i loro successori a titolo universale (eredi) e quelli a titolo particolare (aventi causa). Gli eredi e gli aventi causa dell’art 2909 c.c. sono coloro che subentrano nella situazione di diritto sostanziale quando l’accertamento è già stato compiuto. Se la successione nel diritto controverso avviene nel corso del processo, quindi quando il giudicato non si è ancora formato, si applicano gli artt. 110 – 111 c.p.c. e, per il caso di morte di una delle parti, le disposizioni interruzione del processo 299 ss. c.p.c. I limiti soggettivi del giudicato sono rappresentati dal fatto che benché la cosa giudicata vada riconosciuta da tutti, i suoi effetti si estendono unicamente alle parti del giudizio, ai loro eredi e agli aventi causa, senza potersi estendere anche ai terzi. Questa è la regola generale poiché può succedere che il terzo se pur non coinvolto nel processo subisca gli effetti del giudicato. Es. può succedere che ci siano degli intrecci di rapporti giuridici ad esempio nel contratto di sublocazione. Altri casi in cui gli effetti del giudicato è esteso anche a terzi è se sono coinvolti diritti positivi es. l’obbligazione solidale.

Dottrina e Giurisprudenza vedono la necessità del litisconsorzio per evitare la cosiddetta “inutiliter data” vale a dire la sentenza pronunciata senza nessuna utilità perché incapace di produrre i suoi effetti sia nei confronti dei litisconsorti pretermessi, sia di quelli presenti. Il Litisconsorzio facoltativo Più soggetti possono partecipare allo stesso processo per ragioni di opportunità al fine di non avere decisioni contrastanti per cause connesse. L’articolo 103 del codice di procedura civile, rubricato “litisconsorzio facoltativo” , recita: Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando, tra le cause che si propongono, esiste un connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni. Il giudice può disporre, nel caso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza. Premesso questo, avendo natura di “Azione” facoltativa, le domande proposte in giudizio non sono obbligatorie ma proponibili se vi è interesse ad agire. Il liticonsorzio facoltativo si dice: Proprio quando esiste connessione per oggetto e titolo Improprio quando più cause hanno in comune una qualche questione allo stesso modo importante per la soluzione della controversia. Il litisconsorzio facoltativo è il tipico litisconsorzio con pluralità di parti e pluralità di domande, con cumulo, che può essere necessario o facoltativo: Necessario quando il risultato al quale tendono le cause è unico, inscindibile, unitario o infrazionabile, in modo che l’ordinamento ne soffrirebbe molto se le cause venissero decise in diversi processi. Facoltativo quando il risultato al quale tendono le cause non è unico, inscindibile, unitario o infrazionabile e il giudice può sempre indicare la separazione delle cause. Il litisconsorzio nella fase di gravame Negli eventuali altri gradi di giudizio dovranno essere citati i soggetti processuali presenti nei gradi precedenti. Se questo non dovesse avvenire, ci saranno due possibili effetti processuali, a seconda che le cause siano inscindibili o scindibili. Se le cause siano inscindibili o dipendenti, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, entro un termine perentorio. Se nessuno delle parti provveda a questo, l’impugnazione è dichiarata inammissibile (art. 331 c.p.c.) e l’eventuale sentenza finale si darà per inutiliter data, vale a dire viziata da nullità radicale simile a quella (art. 161 comma 2 c.p.c.). Se le cause siano scindibili il giudice ordina, a differenza dell’ipotesi precedente, non l’integrazione del contraddittorio, ma la notifica dell’impugnazione con funzione di mera litis denuntiatio, fissando un termine per la stessa. Se questo non dovesse avvenire, ci sarà la sospensione del processo sino a quando non siano decorsi i termini dei quali agli artt. 325 e 327 c.p.c. (art. 332 c.p.c.). Un’altra ipotesi di litisconsorzio ex lege è data dall’articolo 247 del codice civile, relativo al disconoscimento di paternità. Prima del decreto legislativo 154/2013 (in attuazione della delega contenuta all’articolo 2 della legge n.219/2012), nonostante fosse il padre a domandare il disconoscimento della paternità, la sentenza di accoglimento trasformava il rapporto di filiazione con la madre da legittimo a naturale. Adesso la distinzione tra figli legittimi e naturali è stata eliminata.

La procura

Nel processo civile la procura è l’atto con cui la parte conferisce l’incarico al difensore. Con la nomina, il difensore può compiere e ricevere gli atti processuali in nome della parte, a eccezione di quelli che la legge riserva espressamente a quest’ultima e di quelli con cui si dispone del diritto controverso, a meno che non ne sia stato conferito specifico potere (art. 84 c.p.c.). Le attività che il difensore incaricato può svolgere sono tutte quelle che, frutto della sua discrezionalità tecnica, consistono nello scegliere e nel tenere la condotta processuale che meglio risponde agli interessi della parte. La procura deve essere conferita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata dal difensore e può essere generale, se ha a oggetto tutte le controversie, o speciale, se ne ha a oggetto una sola (art. 83). La parte può sempre revocare la procura e il difensore può rinunciarvi, ma revoca e modifica non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non viene sostituito il professionista (art. 85). 3 scopi fondamentali della procura :

  1. serve per far si che le parti e il giudice parlino lo stesso linguaggio
  2. esporre le proprie ragioni in maniera più pacata
  3. tenere informata la parte che rappresenta di quello che è stato della causa Art.83 c.p.c. Procura alle liti Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale (3) o speciale (4), e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso[370], della comparsa di risposta [167, 416] o d'intervento[267], del precetto [480] o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato [499, 525, 551, 563]. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore (5). La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa(6). Condanna alle spese e responsabilità aggravata
  1. La condanna alle spese nel processo civile

Definizione di processo: Considerando il processo come una serie di atti finalizzati alla decisione della controversia, l’atto processuale è ciascuna di essi. Le figure presenti nel processo sono:

  1. L’attore ( è colui che agisce in sede giurisdizionale per far valere un proprio diritto)
  2. Convenuto, o più convenuti ( colui contro il quale l’attore fa valere la domanda giudiziale che di conseguenza viene chiamato ad esercitare in condizioni di parità il suo diritto di difesa davanti al giudice) 3) Giudice
  3. Pubblico ministero (esercita l’azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge e quando nel processo vi è un carattere pubblicistico Non è sempre presente nel processo civile, ma solo quando l’interesse della parte ha carattere super individuale ,cioè c’è un interesse pubblicistico (es.diritto di famiglia ,interdizione). La disciplina del procedimento contempla questa figura , a seconda della rilevanza pubblicistica , facoltativa, necessaria ,potere di agire con gli strumenti concessi dalle parti. Molte ipotesi previste come possibilità di iniziare d’ufficio il processo (es. in una situazione di insolvenza con possibilità di fallimento ,prima del 2005 era possibile aprire d’ufficio la procedura concorsuale , in un secondo momento volendo evitare imparzialità del giudice si volle incaricare solo il pubblico ministero ad agire per far dichiarare insolvente e poi fallita un’impresa. 5) Ausiliari del giudice Distinguiamo soggetti presenti in maniera permanente nell’ufficio giudiziario e soggetti che occasionalmente ricevono degli incarichi. Tra i soggetti permanenti ricordiamo: 1 il cancelliere Nell’ordinamento giudiziario, il cancelliere è preposto alla cancelleria, organo dell’ufficio del giudice. La legge gli attribuisce specifiche attività giurisdizionali (artt. 57, 58 c.p.c.) e la sua funzione tipica è la documentazione. Il cancelliere, infatti, documenta le attività proprie, quelle degli organi giudiziari e quelle delle parti; assiste il giudice nella redazione dei processi verbali e, infine, quando il giudice provvede per iscritto, stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice (art. 57 c.p.c.), salvo che la legge disponga altrimenti. I compiti del cancelliere si estendono anche ad altre attività, indicate dalla legge. Riceve gli atti di parte, rilascia copie degli atti del processo, iscrive la causa a ruolo, forma il fascicolo d’ufficio e conserva quelli di parte; provvede alle comunicazioni e alle notificazioni, oltre a occuparsi delle «altre incombenze che la legge gli attribuisce» (art. 58). 2 l’ufficiale giudiziario L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce. Ordinamento degli ufficiali giudiziari, in cui l'ufficiale giudiziario è qualificato come organo ausiliario dell'ordine giudiziario. L'attività di notificazione rappresenta la funzione principale dell'ufficiale giudiziario. La notifica di un atto consiste nella consegna al destinatario di una copia conforme all'originale. La prova dell'avvenuta notifica consiste nella relata di notifica, munita di data e di sottoscrizione da parte dell'ufficiale giudiziario, apposta in calce all'originale dell'atto da notificare e alla copia dell'atto. Si tratta di atto pubblico visto che l'ufficiale giudiziario riveste la carica di pubblico ufficiale, pertanto, fa fede fino a querela di falso. Di norma si è soliti distinguere le funzioni dell'ufficiale giudiziario in due diverse categorie. Nella prima categoria rientra l'attività di natura giurisdizionale, per cui l'ufficiale giudiziario ha competenza territorialmente esclusiva ed esecutiva degli ordini del giudice o fondata su titoli esecutivi, anche se solo stragiudiziali. Nella seconda, di natura amministrativa, rientrano l'attività documentale, di redazione di processo verbale delle proprie attività che fa piena prova fino a querela di falso, quella preparatoria, tra cui

spicca l'attività di notificazione di citazioni, sentenze ed altri atti, e quella, ormai puramente formale, di assistenza all'udienza. Iscrizione al ruolo della causa L’iscrizione è l’atto con cui si provvede ad iscrivere la causa sul ruolo generale degli affari contenziosi civili , che è un registro della cancelleria su cui vengono elencati i processi pendenti innanzi all’ufficio giudiziario. La comunicazione è un atto del cancelliere con il quale si fa sapere alle parti quello che è successo all’interno del processo. La notifica è un atto dell’ufficiale giudiziario attraverso cui viene portata a conoscenza di un determinato soggetto un documento o un atto del processo. Con la notifica si ha una prova che il soggetto che ha conoscenza legale dell’atto. Ci sono altri soggetti che il giudice chiama occasionalmente: 1 il consulente tecnico d’ufficio (questa figura la troviamo nel momento in cui si inizia l’assunzione probatoria. Ha delle competenze tecniche che non appartiene al giudice es. medico, ingegnere,architetto) 2 soggetto che viene incaricata la mansione di custode quando viene disposto un sequestro , quel soggetto deve rispettare le regole imposte dal giudice.

La disciplina degli atti processuali

Il libro quarto al titolo primo disciplina tutti gli atti dei soggetti del processo chiamati atti processuali. Art.121 detta una regola importante: quando non è previsto che un atto debba avere una certa forma, questo atto deve essere redatto nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo. Di solito la forma è dettata dal legislatore. Gli atti devono essere redatti in modo chiaro e sintetico, secondo il principio della ragionevole durata del processo. Art.125 contenuto e sottoscrizione degli atti di parte. Qualunque atto introduttivo deve avere degli elementi essenziali: la citazione, il ricorso , la comparsa, il controricorso, il precetto , l’oggetto della domanda, le ragioni della domanda, le parti, il difensore. Art.131 stabilisce le tre tipologie di provvedimenti che il giudice può adottare: 1) La sentenza (art.132) La sentenza, dal latino sententia, derivato del verbo sentire, “ritenere, giudicare”, in diritto, è il provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice decide in modo completo oppure in parte la controversia che gli è stata sottoposta, risolvendo le questioni in fatto e in diritto proposte dalle parti, e affermando la verità processuale o verdetto. La motivazione non ha un valore endoprocessuale ma si rivolge all’intera collettività. Rappresenta il momento conclusivo del processo: attraverso essa, il giudice fa conoscere e comprendere la portata della sua decisione sul caso controverso, esponendo le ragioni che hanno formato il suo “libero convincimento”. La retorica giuridica, attraverso l’argomentazione, si consente di comporre una serie di asserzioni rivolte a dimostrare che il giudice ha applicato la “regola migliore”, vale a dire, il meno possibile innovativa, ma compatibile con le esigenze sociali del momento e il più possibile conforme alla tradizione giuridica.

La sentenza crea, modifica, estingue una situazione giuridica. Ad esempio, la sentenza che risolve un contratto, che annulla un contratto per errore, violenza o dolo. -Di condanna La sentenza apre la via all’esecuzione. Ad esempio, la sentenza condanna alla restituzione di una somma, condanna al risarcimento dei danni. Per capire le differenze si pensi alla risoluzione del contratto. Se al contratto è apposto un termine essenziale, ad esempio, ho bisogno dell’abito da sposa entro il una determinata data perché in quella data mi devo sposare, c’è inadempimento e l’abito viene confezionato in un tempo successivo, il contratto si risolve di diritto il giorno stesso dello scadere del termine. In simili circostanze il giudice, rilevato l’inadempimento, accerta la risoluzione del contratto con sentenza dichiarativa o accertamento. Se non è apposto nessun termine, ad esempio, affido a un’impresa il restauro della mia casa in campagna, c’è inadempimento, la casa non viene restaurata e decido, così, di cambiare l’impresa appaltatrice, il contratto, per potere essere risolto, avrà bisogno del giudice, che rilevato l’inadempimento, risolverà il contratto, con effetti a partire dalla domanda giudiziale, con sentenza costitutiva. Se, accanto alle sopra descritte situazioni, fosse stata chiesta la condanna alla restituzione di quanto pagato, (anticipo, caparra), il giudice condannerà alla pagamento della somma (sentenza di condanna). Il contenuto della sentenza La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica Italiana. Deve contenere:  L’indicazione del giudice che l’ha pronunciata  L’indicazione delle parti e dei loro difensori  Le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti  La concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione  Il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta esclusivamente dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento. Se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.

La motivazione della sentenza art.

La motivazione della sentenza è un obbligo che trova fondamento nell'art. 111 comma 6 della Costituzione secondo cui "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati" Nel nostro ordinamento giuridico, la sentenza, come tutti gli altri provvedimenti giurisdizionali, deve essere imprescindibilmente sorretta da un'adeguata motivazione. A dirlo è la Costituzione , che, al comma 6 dell'articolo 111 , sancisce che: "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati". Tale obbligo trova poi specificazione nelle norme processuali, sia civili che penali. Con la previsione dell'obbligo di motivazione della sentenza si persegue, dunque, un fine di fondamentale importanza: quello di assicurare il rispetto dei principi che la nostra Costituzione detta in materia di giurisdizione.

Sulla motivazione della sentenza si sofferma poi, più nel dettaglio, l 'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, che, dopo aver chiarito che essa "consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi", detta delle regole ben precise alle quali il giudice, nel redigere la motivazione stessa, deve attenersi. In particolare, nella motivazione della sentenza:

  • vanno esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio
  • vanno indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati
  • in caso di pronuncia secondo equità a richiesta di parte, vanno esposte le ragioni di equità sulle quali la decisione si fonda
  • non possono essere inserite citazioni di autori giuridici. Invalidità del provvedimento privo di motivazione In ogni caso, la sentenza priva di motivazione è da reputarsi invalida e tale vizio può essere fatto valere

attraverso il sistema delle impugnazioni.

La sottoscrizione

Un altro elemento essenziale della sentenza è la sottoscrizione. Questa prima avveniva da parte di tutti i giudici , ora è stata limitata alla sottoscrizione del presidente e del giudice istruttore con una riforma del 1970. Sentenza collegiale art.275: le parti si scambiano le memorie conclusive dopo di che il giudice istruttore rimette la causa al collegio per la decisione. Il giudice istruttore: viene nominato per preparare e relazionare la causa per la decisione. Infatti relaziona la causa agli altri membri del collegio dopodiché si arriva alla decisione. Il giudice istruttore si dice che redige la minuta della sentenza che successivamente viene poi redatta e sottoscritta dal presidente in rappresentanza dell’intero organo collegiale. Sarà il cancellerie successivamente a stendere il testo definitivo. Il presidente controlla la minuta e poi la sentenza verrà sottoscritta da lui stesso e dagli estensori e relatori. Il procedimento si conclude con le firme del presidente e del giudice estensore. In seguito il giudice deposita la sentenza in cancelleria e deve dare comunicazione alle parti dell’avvenuto deposito della sentenza. 2) L’ordinanza (art.134) È il provvedimento con cui il giudice, in funzione di istruttore o di organo decidente, regola lo svolgimento del processo e risolve le questioni eventualmente sorte tra le parti che riguardano l’iter procedimentale. L’ordinanza viene usata quando c’è un contraddittorio e deve essere «succintamente motivata» (art. 134 c.p.c.; Motivazione. Diritto processuale civile). Se viene pronunciata in udienza, si ritiene conosciuta dalle parti presenti o che avrebbero dovuto comparire, se è emessa fuori udienza deve essere comunicata, a meno che non ne sia prevista la notifica (art. 134). L’ordinanza è modificabile e revocabile dal giudice che l’ha resa, ma non se è stata pronunciata sull’accordo delle parti, se è ex lege non impugnabile o reclamabile (art. 177).