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diritto processuale civile, Appunti di Diritto Processuale Civile

diritto processuale civile d'alessandro

Tipologia: Appunti

2022/2023

In vendita dal 08/02/2023

AndreaRC.
AndreaRC. 🇮🇹

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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Oggetto del diritto processuale civile → norme contenute nel codice di procedura civile → disciplinano l’attività giurisdizionale Il diritto processuale civile entra in gioco quando c’è una crisi nel diritto sostanziale → quando qualcuno ha violato una norma del codice di procedura civile → accesso alle tutele giurisdizionali Prima di accedere a queste ultime è possibile fare ricorso a delle forme chiamate ADR :

  1. transazione → accordo tra le parti
  2. mediazione → accordo raggiunto grazie intervento del mediatore
  3. arbitrato → subentra un arbitro che decide rispetto una controversia tra le parti applicando le norme di diritto come lo farebbe un giudice statale Le tutele giurisdizionali sono: a. la tutela dichiarativa b. la tutela esecutiva c. la tutela cautelare

TUTELA CAUTELARE

Funzione → garantire che la durata del processo non danneggi la parte che ha ragione I provvedimenti cautelari si distinguono in due grosse categorie:

  1. il provvedimento cautelare conservativo
  2. il provvedimento cautelare anticipatorio → serve ad evitare i rischi di tardività ed è emanato con un procedimento sommario I requisiti affinché si possa adottare un provvedimento cautelare sono:
  3. il fumus boni iuris → per il quale è sufficiente l’esistenza del diritto
  4. il periculum in mora → cioè il grave pregiudizio che potrebbe causare l’attesa della conclusione del processo dichiarativo

I PRINCIPI COSTITUZIONALI IN TEMA DI GIURISDIZIONE

ART. 24 COSTITUZIONE → Riconosce il diritto ad ogni individuo di poter agire in giudizio al fine di far valere un proprio diritto o interessi legittimi e garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del processo ART. 101 COSTITUZIONE → La giustizia è amministrata in nome del popolo → principio di sovranità popolare ART. 102 COMMA II COSTITUZIONE → “Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali”

  • Giudici straordinari = istituiti e incaricati della materia post factum
  • Giudici speciali = istituiti dalla legge prima del fatto, con competenza solo su determinate materie, ma per tutte le controversie che in essa rientrano ART. 111 COSTITUZIONE
  • Comma II garantisce → il principio del contraddittorio e la ragionevole durata del processo
  • Comma VI → motivazione dei provvedimenti giurisdizionalifunzione della motivazione:
  1. Controllo extra processuale → trasparenza + controllabilità dell’esercizio del potere + responsabilizzazione del giudice
  2. Controllo endo processuale → realizza l’attuazione della garanzia del diritto di difesa e di azione in giudizio
  • Comma VII → garantisce il ricorso in Cassazione , limitatamente agli errori di diritto ART. 113 COSTITUZIONE → Interessa principalmente la giustizia amministrativa → comma III → spetta alla legge ordinaria determinare se gli atti della P.A. possono essere annullati dal giudice ordinario o dal giudice amministrativo

PRESUPPOSTI PROCESSUALI POSITIVI → devono esserci affinché il giudice possa decidere nel

merito a. giurisdizione b. competenza

GIURISDIZIONE

Affinché un giudice italiano, il tribunale italiano o il giudice di pace possano impartire giustizia, devono avere giurisdizione e, come sancito dall’ art. 102 cost “la giurisdizione civile è esercitata dai magistrati ordinari” e incontra dei limiti rispetto la pubblica amministrazione, i giudici speciali e i giudici stranieri. Il convenuto e l’attore possono accordarsi per scegliere il giudice munito di giurisdizione → accordo di deroga alla giurisdizione Il difetto di giurisdizione è rilevabile dal:

**1. giudice

  1. convenuto
  2. NON** dall’attore → è stato l’attore a scegliere il giudice della cui giurisdizione si discute → può soltanto segnalare al giudice l’opportunità di controllare la giurisdizione Se il giudice ignora la sua segnalazione o conferma la propria giurisdizione → NO impugnazione del provvedimento Se il giudice nega la propria giurisdizione → può impugnare il provvedimento e far riesaminare la questione da un altro giudice Se il giudice afferma la propria giurisdizione e il convenuto, non ripropone la questione in sede di impugnazione → la decisione di 1° grado passa in giudicato Il difetto di giurisdizione può essere a. assoluto → se la giurisdizione manca, significa che non esiste, nell’ordinamento, alcun giudice che possa fornire tutela b. relativo → la carenza di giurisdizione del giudice ordinario non esclude che, nell’ordinamento, esista un altro giudice che può fornire la tutela richiesta

COMPETENZA

è la parte di giurisdizione spettante a ciascun giudice e i criteri per individuare la competenza si dividono in

  1. verticale → competenza per a. materia → il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. E’ altresi competente per le cause in materia di imposte e tasse e per quelle relative allo stato e capacità delle persone, diritto onorifici e querela di farlo e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile b. valore → il giudice di pace ha competenza per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, con valore economico < 20.000, per quelle cause relative a beni mobili di valore economico < 5000
  2. orizzontalecompetenza territoriale → distinzione di 3 fori a. Foro generale → Si utilizza ove non vi siano diverse previsioni ed è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza, il domicilio, dimora. Se si prende come riferimento una persona giuridica, è competente il giudice del luogo in cui essa ha la sede o lo stabilimento b. Foro facoltativo → riguarda le obbligazioni → è competente il giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione e luogo in cui deve essere eseguita c. Foro esclusivo → Esclude l’applicazione del foro generale → Competente è solo il giudice del luogo dove è posto l’immobile In tale contesto subentra il cosiddetto regolamento di competenzaSpeciale mezzo di impugnazione contro i provvedimenti che decidono della competenza → Non si applica alle decisioni del giudice di pace (le sue decisioni si impugnano con l’appello)
  • regolamento di competenza necessario → se il provvedimento ha deciso solo della competenza
  • regolamento di competenza facoltativo → se il provvedimento ha deciso anche nel merito Se il regolamento di competenza è proposto prima dell’impugnazione ordinaria → i termini per proporre l’impugnazione ordinaria si sospendono, in attesa che sia deciso il regolamento a. Se la sentenza conferma la competenza del primo giudice → i termini riprendono a decorrere e può essere proposta l’impugnazione ordinaria b. Se la sentenza dichiara incompetente il primo giudice → i termini non decorrono più → il processo può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente dalla sentenza di

PRESUPPOSTI PROCESSUALI NEGATIVI → non ci devono essere affinché il giudice possa

decidere nel merito il processo

  1. litispendenza
  2. esistenza di un precedente giudicato
  3. l’esistenza di una condizione di arbitrato
  4. esistenza di un patto compromissorio Ogni volta che il giudice ravvisa la presenza di un presupposto processuale negativo oppure conferma la mancanza di un presupposto processuale positivo, deve chiudere in rito il processo senza poter scendere all’esame del merito della controversia NB: possibile domanda di esame; Che rapporto c’è tra rito e merito nel giudizio di cognizione? Secondo la tesi classica esiste tra rito e merito un rapporto di pregiudizialità : il giudice in sede di decisione, dovrebbe prima vedere se ci sono tutte le condizioni dell’azione e tutti i presupposti processuali positivi e se mancano quelli negativi; e solo dopo che sono stati soddisfatti i requisiti in rito, scendere all’esame nel merito della controversia Successivamente, in Germania e in Italia, ci si inizia a chiedere se ci possono essere dei casi in cui il giudice per decidere la controversia, deve per forza seguire la regola del doppio step tra rito e merito , oppure guardare alla eccezione proposte dal convenuto e rigettare la richiesta dell’attore seguendo il principio della ragione più liquida (scegliere la più semplice tra le eccezioni proposte dal convenuto) Oggi la giurisprudenza ammette tale principio

LITISPENDENZA

Situazione processuale caratterizzata dalla proposizione della stessa domanda di due processi distinti Le esigenze che sottostanno alla litispendenza sono due: a. Impedire che lo stesso oggetto del processo abbia una duplice fonte di disciplina b. Evitare attività processuali inutili Gli elementi per individuare quando una causa ha lo stesso oggetto sono 3: i soggetti, la causa petendi (= ragioni della domanda) e il petitum (= ciò che è chiesto al giudice) La litispendenza è rilevabile, anche d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo. Essendo l’oggetto dei due processi lo stesso, uno dei due è superfluo → è necessario e sufficiente chiudere uno dei due processi con provvedimento (ordinanza) di rito, dichiarando la litispendenza → si ricorre al criterio della prevenzione (va avanti il processo instaurato per primo) → si guarda alla notifica della citazione Si differenzia dalla continenza che invece si ha quando una causa contiene l’altra → anche in questo caso si applica il principio della prevenzione CONTINENZA DI CAUSE (ART 39 cpc) Sussiste la continenza quando due cause sono caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto, o quando le stesse sono legate da un rapporto di interdipendenza per contrapposizione o alternatività. Il giudice che ravvisa la continenza tra una causa propostagli ed un'altra precedentemente instaurata dinanzi ad un giudice diverso → deve verificare se sussiste la competenza di quest'ultimo (per materia, territorio inderogabile e derogabile, e valore) non solo in relazione alla causa da rimettergli, ma anche se detto primo giudice è competente per la causa su cui è stato preventivamente adito. Quando si verificano i presupposti della continenza, il comma 2 dell’art. 39 c.p.c., non impone l’eliminazione di una delle due cause, bensì la loro riunione in un unico processo innanzi al medesimo giudice →viene individuato attraverso un criterio composito, che tiene conto sia della prevenzione , sia della competenza

LIMITI SOGGETTIVI

Si premette che, basandosi sull’art 2909 cc, si risolve il problema dei limiti soggettivi del giudicato → “la sentenza passata in giudicato fa effetto sulle parti,eredi o aventi causa” Da questa norma consegue che:

  • la sentenza vale rispetto a tutti coloro che erano parti e non può pregiudicare soggetti estranei alla causa
  • le parti sono intese in senso sostanziale
  • vi rientrano i soggetti sostituiti Il problema dei limiti soggettivi si pone solo quando il problema dei limiti oggettivi si è risolto positivamente , ossia la precedente sentenza è rilevante per la decisione della seconda controversia. Quando la controversia del primo processo ha per oggetto un diritto che non è uguale né pregiudiziale rispetto a quello del secondo, il terzo non ha la necessità di essere difeso visto che l’efficacia del primo è per lui irrilevante (c.d. terzo indifferente). Se il terzo ha un titolo posteriore alla litispendenza → Il diritto o l’obbligo del terzo sorgono dopo l’inizio del processo, al quale egli non è stato chiamato a partecipare; in questo caso si tutela il diritto di azione della parte vittoriosa rispetto a quello di difesa del terzo poiché il processo è stato instaurato correttamente → Se il terzo decide di intervenire nel processo ancora in corso, ha tutti i poteri di difesa, incluso quello di impugnare la sentenza Se il terzo ha un titolo anteriore alla litispendenza → Il diritto o l’obbligo del terzo sorgono prima che venga proposta la domanda; anche qui il processo si conclude senza che gli sia stato chiamato a partecipare → In questo caso si tutela il diritto di difesa del terzo rispetto a quello di azione della parte vittoriosa Il giudicato è rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo che la questione sia già stata sollevata e decisa Per quanto riguarda la decisione delle questioni relative al giudicato , bisogna distinguere le ipotesi in cui: a. L’oggetto del secondo processo è identico all’oggetto della precedente sentenza passata in giudicato
  1. Si applica il principio ne bis in idem → il giudice non ha il potere di decidere nel merito una domanda che è già stata decisa
  2. integra gli effetti negativi del giudicato → “negativi” perché negano il potere giurisdizionale del giudice successivo b. L’oggetto del secondo processo è diverso dall’oggetto della precedente sentenza passata in giudicato
  3. Effetti positivi del giudicato → “positivi” perché il secondo giudice emette, sul diverso oggetto del secondo processo, una sentenza di merito, il cui contenuto è però vincolato a quanto già deciso LIMITI TEMPORALI Fino a quando dura il giudicato? → la situazione contenuta nella sentenza fa riferimento ad un momento storico ben preciso, che è diverso a seconda che si consideri la c.d.
  • quaestio facti → attiene alla realtà storica rilevante per la decisione → in relazione alla quaestio facti determinante è l'udienza di precisazione della conclusioni→ si fa riferimento a tale udienza, perché è l'ultimo momento utile per introdurre nel processo ulteriori elementi di fatto
  • quaestio iuris → attiene alle norme , di cui si fa applicazione nel decidere la controversia → l'ultimo momento utile per applicare il mutamento normativo è la pubblicazione della sentenza , cioè il momento in cui il giudice si spoglia, dopo averlo esercitato, del potere giurisdizionale Nella ipotesi in cui cambia la legge applicabile → il giudice può e deve applicare le novità normative fino al momento in cui pronunzia la sentenza Nel caso in cui tali novità a. diano rilevanza a fatti diversi → è necessario che la causa torni in istruttoria , per dar modo alle parti di allegare e provare i fatti resi rilevanti dalla nuova norma b. non diano rilevanza a fatti diversi → è sufficiente che il giudice solleciti, in sede decisoria e senza necessità che il processo retroceda alla fase istruttoria, il contraddittorio delle parti circa l'applicazione della nuova norma

EFFETTI SOSTANZIALI

L’ articolo 2943 cc presenta l’effetto sostanziale principale della domanda giudiziale → sancisce che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio; comincia a ricorre un nuovo termine di prescrizione di 5 anni Ogni domanda giudiziale, oltre a produrre effetti sostanziali e processuali, conta di due parti:

  1. VOCATIO IN IUS → è la parte della domanda con cui l’attore può stare in contraddittorio con il convenuto e viene a conoscenza di fronte a quale giudice deve comparire e in quale giorno
  2. EDITIO ACTIONIS → è la parte dell'atto introduttivo del giudizio nel quale l’attore individua la situazione sostanziale per la quale chiede tutela

PRESUPPOSTI PROCESSUALI CHE ATTENGONO ALLE PARTI

LA CAPACITÀ PROCESSUALE → consiste nell'idoneità a proporre e a ricevere validamente la domanda e a compiere gli atti del processo Gli incapaci devono stare in giudizio rappresentati o assistiti o autorizzati , secondo le norme che regolano le loro capacità d’agire → colui che compie gli atti processuali deve essere munito, se ciò è previsto, dell’autorizzazione di un altro soggetto → l’inosservanza comporta l’invalidità di tutti gli atti processuali compiuti dal soggetto non munito della prescritta autorizzazione, essendo invalida la sua costituzione in giudizio. Se la parte non autorizzata è l’attore → il vizio impedisce la decisione di merito in via indiretta, in quanto determina l’invalidità della domanda giudiziale. Se la parte non autorizzata è il convenuto → essa deve considerarsi contumace (convenuto non compie atti) LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE → Nel diritto processuale civile, la legittimazione ad agire è la titolarità del diritto di azione, anche detta legitimatio ad causam ; l’istituto opera sul piano soggettivo, determinando colui che ha il potere di costituire il dovere decisorio del giudice di pronunciarsi sul rapporto giuridico dedotto in giudizio. Il principio risulta anche garantito sul piano costituzionale, laddove (art. 24 Cost .) è previsto che tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi ( Giusto processo ) Sul piano classificatorio la dottrina tradizionale annovera la legittimazione ad agire tra le cosiddette ‘condizioni dell’azione’ , assieme alla possibilità giuridica e all’interesse ad agire, il cui difetto può essere rilevato in ogni stato e grado del processo. Alla legittimazione ad agire, infine, si vuole contrapporre la legittimazione a contraddire , che indica nei titolari passivi del rapporto sostanziale i soggetti nei cui confronti la domanda deve essere

proposta. L’INTERESSE AD AGIRE → art. 100 c.p.c. → per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse. Nel processo civile l’interesse ad agire costituisce, insieme alla legittimazione ad agire e alla possibilità giuridica, una condizione dell’azione. Ciò comporta che esso debba esistere durante tutta la durata del processo L’interesse ad agire può essere carente con riferimento:

  • Al mezzo processuale → l’effetto chiesto al giudice è utile, ma la parte può ottenerlo per una via diversa da quella giurisdizionale (di solito attraverso strumenti di diritto sostanziale).
  • Al risultato del processo (effetti richiesti) → gli effetti richiesti possono essere ottenuti solo in via giurisdizionale, ma tali effetti non servono perché lasciano la parte che li richiede e che li ottiene nella stessa situazione di prima. LA RAPPRESENTANZA TECNICA → presupposto processuale disciplinato dagli artt. 82 e ss. c.p.c. Ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge, le parti non possono stare in giudizio personalmente , ma devono avvalersi del ministero o dell’assistenza di un difensore → in tali casi il difensore deve essere munito di procura → essa deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e può essere
  1. generale → quando viene conferito al difensore il potere di rappresentare il cliente, come attore e convenuto, in tutte le cause in cui sarà parte.
  2. speciale → quando si conferisce la rappresentanza soltanto per una o più liti, determinate o meno. Quando la rappresentanza tecnica è giuridicamente possibile , la ratio dell’istituto è quella di consentire alla parte di affidare la cura dei suoi interessi ad un soggetto che, per le sue conoscenze,, sia in grado di meglio difendere gli interessi della parte stessa. Laddove la rappresentanza tecnica è necessaria , la ratio dell’istituto è l’esigenza, tutta ed esclusivamente pubblicistica, di garantire che gli atti del processo siano compiuti da soggetti che non creino intralci allo svolgimento del processo stesso. Il difensore tecnico è legato alla parte da un mandato con rappresentanza , poiché compie attività giuridica in nome e per conto della parte che rappresenta, ossia il suo cliente. Art. 83 co. 1 c.p.c. → stabilisce che quando una parte sta in giudizio con il ministero di un difensore
  3. Questi deve essere munito di procura, che deriva dal contratto di mandato
  4. Questi può compiere e ricevere, nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati

ATTO DI CITAZIONE

L'atto di citazione è quello che deve essere presentato di fronte al Tribunale ; nel caso del ricorso, sarà il codice a dirci quando e come lo dovremo presentare. Possiamo distinguere due parti fondamentali dell'atto:

  1. editio actionis → ci permette di individuare il contenuto della domanda
  2. vocatio in ius → è la chiamata in giudizio, ed è la parte dell'atto che ci permette di portare a conoscenza degli altri soggetti la nostra domanda giudiziale. Il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato principalmente dagli artt. 163 e 163 bis del codice di procedura civile → l'art.163 cpc → ci fornisce un elenco numerato di tutti quelli che sono gli elementi fondamentali:
  3. il tribunale o ufficio del giudice di pace al quale la parte si rivolge
  4. le parti → l’attore che agisce → si deve indicare nome, cognome e codice fiscale e residenza e procuratore che assiste le parti → se stiamo parlando di persona giuridica → denominazione sociale
  5. indicazione dell’ oggetto della domanda → questo è quello che viene definito petitum (cosa viene chiesto al giudice) → la causa petendi è invece il nome con il quale si indicando le ragioni della domanda
  6. i mezzi di prova di cui intendono avvalersi le parti, così come i documenti che vengono offerti in comunicazione
  7. il giorno dell’udienza L’atto di citazione può essere nulla e la sua nullità può riguardare:
  8. la vocatio in ius
  9. l’ editio actionis

NULLITÀ AFFERENTI ALLA VOCATIO IN IUS

La nullità della citazione consegue all’ omissione o assoluta incertezza relative:

  1. Al giudice adito
  2. Alle parti del processo
  3. Alla data di udienza
  4. All’ assegnazione di un termine a comparire inferiore al legale , Deriva quindi da un vizio della vocatio in ius Come si sana la nullità della citazione per vizio della vocatio in ius? → si sana ad opera dell’attore , il quale rinnova l’atto di citazione e la sua notifica, oppure si sana per fatto del convenuto → Se la rinnovazione non viene eseguita o viene eseguita oltre il termine perentorio → il giudice, all’udienza successiva, ordina la cancellazione della causa dal ruolo → estinzione immediata del processo. NULLITÀ AFFERENTI ALL’EDICTIO ACTIONIS Art. 164 c.p.c. → determinano la nullità della citazione l’omissione o l’assoluta incertezza del diritto che l’attore vuole fare valere in giudizio Come si sana la nullità? → tale nullità è sanabile solo dall’attore poiché è lui che sa che tipo di diritto vuol far valere in giudizio e la sanatoria vale ex nunc