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Il concetto di litisconsorzio, che indica la presenza di più parti in un processo giudiziario. Esplorato il suo origine, necessità e implicazioni, il testo analizza casi specifici e le opinioni della dottrina giuridica. Il litisconsorzio può essere originario o successivo, e la necessità di esso può derivare dalla necessità di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti necessari o dall'utilità di ottenere un risultato uniforme ed incontrovertibile. anche il ruolo del terzo intervento e le sue implicazioni per il processo.
Tipologia: Sintesi del corso
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Il concetto di litisconsorzio. La nozione di litisconsorzio indica la presenza nel processo di una pluralità di parti. Si parla di litisconsorzio attivo, passivo o misto, a seconda che la pluralità di parti riguardi chi ha proposto la domanda, i destinatari della stessa o entrambi. Il litisconsorzio può essere originario, se si determina fin dal momento di instaurazione del processo, o successivo, quando si realizza nel corso del giudizio, in conseguenza dell'intervento di nuove parti o di un fenomeno di successione processuale. Può essere facoltativo, quando il processo può instaurarsi tra più parti, o necessario, quando deve instaurarsi tra più parti. Litisconsorzio facoltativo. L'art. 103 consente che più parti agiscano o siano convenute nello stesso processo quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono (litisconsorzio facoltativo originario proprio, perché presuppone una connessione oggettiva propria), o quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni (litisconsorzio facoltativo originario improprio). La facoltatività è riferita alla genesi del cumulo soggettivo di cause, rimessa alla volontà dell'attore. Litisconsorzio necessario. L'art. 102 co 1° prevede il litisconsorzio necessario: “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.” e al co 2° prevede che se è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito. La scadenza di tale termine perentorio conduce all'estinzione del processo. La dottrina parla di questa norma come “norma in bianco” in quanto omette di precisare quand'è che la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, e quindi quali ipotesi possa configurarsi il litisconsorzio necessario. Vi sono anche ipotesi in cui la necessità del litisconsorzio è prevista dalla legge; ad ed. art. 784, che impone di proporre domande di divisione nei confronti di tutti gli eredi o condomini nonché degli eventuali creditori opponenti; nell’azione di disconoscimento di paternità e azione surrogatoria; in tema di confessoria o negatoria servitutis esercitata dall’usufruttuario. Non si dubita che l’art. 102 trovi applicazione in altre ipotesi; l litisconsorzio necessario trova applicazione in diverse fattispecie, suddivisibili in tre diversi gruppi. l.c.n. determinato dalla deduzione di un rapporto unico plurisoggettivo: la ratio. Le fattispecie che danno luogo ai maggiori dubbi sono quelle in cui la necessità del litisconsorzio si ritiene discendere da ragioni sostanziali, cioè dalla circostanza che il processo abbia ad oggetto un rapporto giuridico unico ma plurisoggettivo. La dottrina dominante nega che l'art. 102, in relazione alle ipotesi in cui la causa verte su un rapporto plurisoggettivo, costituisca una mera applicazione del principio del contraddittorio, e sia quindi preordinato a tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti necessari; l'art. 2909 c.c. concernente i limiti soggettivi del giudicato, esclude che la sentenza possa fare stato nei confronti di soggetti contitolari del rapporto giuridico oggetto della decisione, che non abbiano acquistato la qualità di parte nel processo. L'opinione più diffusa ritiene che la necessità del litisconsorzio possa essere imposta a tutela dell'oggettiva utilità della sentenza, in relazione al risultato che l'attore si prefigge: l'art. 102 opererebbe in situazioni in cui gli effetti del provvedimento chiesto al giudice non possono prodursi se non, congiuntamente, per tutti i contitolari del rapporto plurisoggettivo dedotto in giudizio quale causa petendi, pena la sua assoluta inutilità. La fattispecie. La concreta individuazione delle ipotesi di l.c.n. resta tutt’altro che agevole. Tenuto conto che il parametro sul quale si fonda è l'oggettiva utilità della sentenza non sempre si presta
ad essere apprezzata in termini assoluti e a priori. Per quanto riguarda le azioni costitutive, la giurisprudenza ritiene che, avendo come obiettivo la modificazione giuridica, esigano sempre la partecipazione al processo di tutti i contitolari del rapporto sul quale tale modificazione dovrebbe operare, non essendo concepibile che gli effetti latu sensu costitutivi del provvedimento perseguito dall'attore si producano per alcuni soltanto di essi. Ciò significa che ci sarà litisconsorzio necessario ogni volta che venga proposta una domanda costitutiva relativamente ad un rapporto plurisoggettivo. Per quanto riguarda le azioni di condanna, secondo la giurisprudenza, non possono dar luogo, di regola, ad ipotesi di litisconsorzio necessario, se non nei casi in cui l'esecuzione del provvedimento richiesto, avendo ad oggetto una prestazione indivisibile, dovrebbe inevitabilmente operare in pregiudizio di un diritto reale inscindibilmente comune a più soggetti. Per le azioni di mero accertamento sorgono considerevoli dubbi; unico obiettivo è fare certezza circa l'esistenza di un diritto o status dell'attore, non vi è quindi ragione per escludere la possibilità che la domanda, pur riguardando, eventualmente, un rapporto plurisoggettivo, si rivolga esclusivamente nei confronti dell'attore dell'indebita contestazione. l.c.n. connesso ai poteri di legittimazione straordinaria. La necessità del litisconsorzio riguarda ipotesi di legittimazione straordinaria ad agire. Paradigmatica a riguardo è l'azione surrogatoria ex art. 2900 co 2° c.c. che espressamente prevede che il creditore, qualora agisca giudizialmente nei confronti del debitor debitoris, debba obbligatoriamente citare anche il debitore al quale intende surrogarsi. Tale disposizione, e altre simili, corrispondono ad un principio generale secondo cui, ogniqualvolta agisca un soggetto investito di legittimazione straordinaria, sia da considerare litisconsorte necessario anche il legittimato ordinario (o sostituito), cioè il vero titolare del rapporto dedotto in giudizio dal sostituto processuale. l.c.n. determinato da ragioni di mera opportunità. Altro caso è quello in cui la partecipazione al processo dei soggetti titolari di un rapporto giuridico diverso da quello oggetto del giudizio, ma ad esso strettamente collegato, di solito per pregiudizialità-dipendenza. In tali casi si tratta di rapporti giuridici distinti, facenti capo a parti diverse, così che la necessaria partecipazione di tutti i rispettivi titolari discende da ragioni di mera opportunità (si parla di litisconsorzio necessario propter opportunitatem), connesse all'intento di conseguire un accertamento uniforme ed incontrovertibile del rapporto pregiudiziale. Es: in relazione all'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione di responsabilità civile, si ritiene che l'obbligo di far partecipare al giudizio anche il responsabile del danno, solitamente l'assicuratore, sia imposto essenzialmente a tutela dell'impresa assicuratrice, per l'eventualità che questa debba successivamente agire in rivalsa nei confronti del responsabile. Si tratta di ipotesi tipiche e tassative, non è pensabile che l'applicazione dell'art. 102 sia rimessa ad un apprezzamento discrezionale del giudice o comunque dell'interprete. Disciplina processuale del litisconsorzio necessario e la sentenza resa a contraddittorio non integro. Qualora il giudice si accorga che il processo non si è instaurato nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, è tenuto ad ordinare alle parti l'integrazione del contraddittorio, ossia la citazione dei litisconsorti c.d. pretermessi, fissando a tal fine un termine perentorio (la cui scadenza determinerebbe l'estinzione immediata del giudizio, a norma dell'art. 307 co 3°). L'integrazione del contraddittorio produce una sorta di sanatoria retroattiva del processo, gli effetti della domanda giudiziale si produrranno fin dal primo momento nei confronti di tutti i litisconsorti; questo implica che, per evitare il maturare di prescrizioni o decadenze del diritto dedotto in giudizio, è sufficiente che questo venga tempestivamente valere nei confronti di alcuno soltanto dei litisconsorzi necessari. In primo grado le conseguenze dell'eventuale violazione art. 102 sono relativamente modeste. Se l'omessa integrazione del contraddittorio venga rilevata in
sì che il terzo possa essere interessato all'esito di tale giudizio, dal quale potrebbe indirettamente derivargli un vantaggio oppure un nocumento giuridicamente rilevante; fermo restando che il diritto del terzo rimane estraneo, di per sé, al processo e viene allegato dall'interveniente esclusivamente come titolo della sua legittimazione, ossia per giustificare l'interesse ad intervenire. È preferibile ritenere che l'interesse prescritto dall'art. 105 sussiste per il solo fatto che, in ragione del nesso sostanziale esistente tra il rapporto giuridico di cui è titolare il terzo e quello controverso tra le parti, vi sia la mera possibilità che l'interveniente consegua un vantaggio dalla decisione di accoglimento o di rigetto della domanda. Così, ad esempio, legittimato all’intervento è certamente il subconduttore nella causa tra locatore e conduttore in cui si discuta della nullità o della risoluzione del contratto di locazione. I poteri dell’interveniente adesivo dipendente. Nell'intervento principale e in quello adesivo autonomo non sorgono problemi riguardo al diritto di impugnare la sentenza, giacché in tali casi l'interveniente propone una propria domanda e, relativamente ad essa, è parte ad ogni effetto. L'interveniente adesivo dipendente, invece, salvo che non sia eccezionalmente investito di legittimazione straordinaria ad agire per l'accertamento del rapporto pregiudiziale cui è estraneo, ha una legittimazione meramente secondaria, potendo solo partecipare al giudizio che sia stato instaurato da uno dei titolari del rapporto. Tradizionalmente si esclude che possa autonomamente impugnare la decisione resa sul rapporto pregiudiziale, quando non l'abbiano fatto le parti titolari del rapporto stesso. L’intervento coatto: il presupposto della comunanza di causa. Presupposto per la chiamata in causa del terzo è che la causa sia a lui comune. L'intervento coatto deve ritenersi utilizzabile nelle seguenti situazioni: • in presenza di una connessione per alternatività e/o incompatibilità tra il rapporto giuridico oggetto del processo e quello di cui sarebbe titolare il terzo, cioè quando l'esistenza del diritto o dell'obbligo attribuito al terzo, e quindi la fondatezza della domanda proponibile dall'interveniente o nei suoi confronti, escluderebbe la fondatezza della domanda originaria, essendo sostanzialmente identico il rispettivo petitum, ossia il bene giuridico perseguito; • quando il terzo (fuori dalle ipotesi di litisconsorzio necessario) sia indicato quale contitolare del rapporto plurisoggettivo già oggetto del processo, sì che le parti originarie potrebbero avere interesse ad estendere nei suoi confronti gli effetti del futuro giudicato; • quando il terzo sia titolare di un rapporto giuridico dipendente da quello oggetto del processo. Tale intervento deve rendere possibile un allargamento oggettivo del processo, che conduca il giudice a decidere anche sul rapporto facente capo al terzo. Deve in ogni caso condurre, di per sé, all'accertamento con efficacia di giudicato del rapporto facente capo al chiamato, pur quando nessuna esplicita domanda sia stata formulata in tal senso. Perché possa aversi una sentenza di condanna del terzo o a favore del terzo è, invece, indispensabile una specifica domanda, proveniente dalle parti o dal terzo; non è pensabile che la domanda originaria possa estendersi automaticamente nei confronti del terzo o in suo favore. L’intervento per ordine del giudice. In caso di intervento per ordine del giudice, ex art. 107, la chiamata del terzo, che comunque conduce ad un'estensione del futuro giudicato nei suoi confronti, viene fatta dipendere da una valutazione di opportunità rimessa al giudice. Questo lo contraddistingue dall'ordine di integrazione necessaria del contraddittorio ex art. 102. SEZIONE III : LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LITISCONTENZIOSO Scindibilità e inscindibilità del cumulo soggettivo di cause. Il litisconsorzio unitario e il litisconsorzio necessario c.d. processuale. Il cumulo soggettivo viene direttamente imposto dalla legge all'art. 2378 co 5° c.c. che, con riferimento all'impugnazione delle delibere di società di
capitali, stabilisce che tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. È quindi necessario che, dove più soci abbiano impugnato, le più cause confluiscano in un unico giudizio, che deve attenere una trattazione ed una decisione unitarie. La dottrina ha definito tale situazione litisconsorzio “unitario”, essendo facoltativo dal punto di vista genetico (cioè non necessario ex art. 102), ma necessario una volta che, avendo agito più contitolari del rapporto, il cumulo sia stato concretamente realizzato. La giurisprudenza ah coniato la figura del litisconsorzio necessario processuale: • ipotesi in cui, morta una parte, la causa debba essere proseguita da o nei confronti dei suoi eredi, che sarebbero litisconsorti necessari nel successivo corso del giudizio, indipendentemente dal tipo di diritto in esso dedotto. La sentenza, ex art. 2909 c.c. avrebbe effetto nei confronti del successori universali della parte venuta meno, e quindi sarebbe nulla se pronunciata senza la loro partecipazione. • la chiamata in causa di un terzo per ordine del giudice, che instaurerebbe sempre e comunque una causa inscindibile. In questo caso però le ipotesi di connessione sono molto eterogenee, quindi non possono dar luogo, indiscriminatamente, ad un cumulo inscindibile. Le interferenze tra le attività processuali dei singoli litisconsorti. Un altro problema del processo litisconsortile è quello di stabilire quale influenza e quali conseguenze possa avere l’attività processuale di taluno dei litisconsorti rispetto ad altri. È agevole intuire che esso dev’essere impostato diversamente a seconda che verta in ipotesi di liticonsorzio necessario o comunque “unitario”, oppure in ipotesi di cumulo inscindibile. Nel primo caso, trattandosi di una causa unica che dev’essere decisa in modo uniforme rispetto a tutte le parti, è inevitabile che gli effetti dell’attività del singolo litisconsorte si comunichino ad altri. Nel secondo caso, invece alla pluralità delle parti corrisponde anche una pluralità di cause tra loro connesse, le quali restano distinte e provviste di una sostanziale autonomia. In concreto, le interferenze reciproche sono inevitabili, ove si tenga presente che il cumulo presuppone pur sempre un’istruttoria unitaria ed un accertamento dei fatto omogeneo rispetto a tutte le cause.