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Questo documento teorico esplora il concetto di preclusione in diritto processuale italiano, che riguarda la perdita o la consumazione di facoltà processuali a seguito di determinati atti o termini. i diversi tipi di termini, come quelli dilatori, acceleratori, perentori e liberi, e il ruolo del principio di preclusione nel rendere certo, ordinato e sollecito il cammino del processo. Viene inoltre discusso l'istituto della rimessa in termini, che permette a una parte di riacquistare un potere processuale previamente estinto.
Tipologia: Appunti
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La preclusione è il fenomeno processuale per cui “in seguito al compimento di determinati atti o in seguito alla decorrenza di termini, è precluso alla parte il diritto di compiere altri atti processuali determinati, o in genere atti processuali”, in un momento successivo, la “perdita, o estinzione o consumazione d’una facoltà processuale” si determina “per il fatto: a) o di non aver osservato l’ordine assegnato dalla legge al suo esercizio, come i termini perentorii o la successione legale delle attività e delle eccezioni; b) o di aver compiuto un’attività incompatibile coll’esercizio della facoltà, come la proposizione di un’eccezione incompatibile con un’altra, o il compimento d’un atto incompatibile con l’intenzione d’impugnare una sentenza; c) o di avere già una volta validamente esercitato la facoltà (consumazione processuale detta) In questo quadro teorico, dunque, la preclusione consisterebbe nella perdita o nella consumazione di una facoltà processuale. In tale contesto il principio di preclusione viene a configurarsi come “un espediente”, al quale il legislatore processuale ricorre “al fine di rendere certo, ordinato e sollecito” il cammino del processo e la “certezza delle situazioni processuali”. In base a tale “espediente”, dunque, il mancato esercizio di una determinata attività processuale ad opera delle parti entro un termine stabilito o il compimento di attività incompatibili con la prima determina la perdita del potere di compiere tale attività.
Rimessione in termini Istituto del processo civile diretto ad attribuire in titolarità a una delle parti un potere processuale previamente estintosi in quanto non esercitato nel termine previsto dalla legge a pena di decadenza. art. 153, co. 2: L’ordinamento italiano prevede come regola generale la rimessione in termini allorquando la parte sia incorsa in una decadenza per causa a essa non imputabile. Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell’impedimento e quindi provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto dell’istanza di rimessione. La rimessione opera nei confronti della parte costituita che sia incorsa in decadenze, ma anche a favore del contumace. In riferimento alla posizione del contumace, peraltro, sussistono regole specifiche che devono essere lette e integrate alla luce di quanto dispone l’art. 153 co. 2, c.p.c. Più in particolare il contumace costituitosi tardivamente è rimesso in termini se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di aver conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile (art. 294 c.p.c.). Particolari applicazioni dell’istituto si riscontrano in materia di procedimento per ingiunzione e di procedimento per convalida di sfratto, laddove è consentita l’opposizione tardiva (art. 650 e 668 c.p.c.), ovvero oltre i termini previsti dal legislatore a pena di decadenza, alla parte che provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del processo per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o forza maggiore, nonché alla parte che provi di non aver potuto comunque opporsi per caso fortuito o forza maggiore. In generale la funzione dell’istituto è quella di compensare la perdita di elasticità processuale che si verifica allorquando il legislatore, per garantire lo svolgimento ordinato del processo, impone alle parti l’esercizio dei poteri processuali entro termini perentori (Preclusione).
Regole:
Per quel che riguarda il regime di stabilità del provvedimento, la sentenza, anche non definitiva, è comunque irrevocabile, cioè non può essere revocata da parte dal giudice che l’ha pronunciata e può essere messa in discussione dalle parti solamente mediante i mezzi di impugnazione ordinari e straordinari. Se la sentenza presenta omissioni, errori materiali o di calcolo, poiché si è verificato un errore nella manifestazione della volontà del giudice, può essere sottoposta a correzione. Per quanto concerne, infine, l’efficacia della sentenza, questa dipende dalla domanda proposta e dalla specifica natura dell’azione di cognizione esercitata. Si potranno avere pertanto sentenze di mero accertamento, sentenze di condanna e sentenze costitutive.
Art 134 : Provvedimento con cui il giudice, in funzione di istruttore o di organo decidente, regola lo svolgimento del processo e risolve le questioni eventualmente sorte tra le parti che riguardano l’iter procedimentale. L’ordinanza è resa in contraddittorio e deve essere «succintamente motivata». Se viene pronunciata in udienza, si ritiene conosciuta dalle parti presenti o che avrebbero dovuto comparire, se è emessa fuori udienza deve essere comunicata, a meno che non ne sia prevista la notifica. L’ordinanza è modificabile e revocabile dal giudice che l’ha resa, ma non se è stata pronunciata sull’accordo delle parti, se è ex lege non impugnabile o reclamabile. Quanto deciso nell’ordinanza non pregiudica la decisione della causa ed è riproponibile al collegio se la controversia è di sua competenza e non del tribunale in funzione monocratica. Eccezionalmente l’ordinanza definisce il merito della causa, come avviene nel procedimento per convalida di licenza o sfratto. L'art. 279, 1° co. c.p.c. anche per i provvedimenti con cui il giudice questioni di sola competenza.
Una delle forme con cui il giudice può emettere provvedimenti, accanto alla sentenza e all’ordinanza. Secondo l’art. 135 c.p.c., il decreto viene pronunciato d’ufficio o su istanza di parte (scritta o orale), generalmente in assenza di contraddittorio. È un atto normalmente non motivato, salva diversa indicazione della legge, «datato e sottoscritto dal giudice» o dal presidente del collegio. La forma del decreto viene prevista dalla legge per una molteplicità di ipotesi e per diverse finalità, tra cui: il decreto ingiuntivo, con il quale il giudice ingiunge il pagamento di una somma di denaro o di una cosa mobile (art. 633 ss. c.p.c.); il decreto cautelare emanato senza la convocazione della controparte (art. 669 sexies c.p.c.); il provvedimento di giurisdizione volontaria o, comunque, emanato in camera di consiglio (art. 737 c.p.c.); i provvedimenti a carattere ordinatorio e relativi all’organizzazione del lavoro giudiziario. L’efficacia e l’impugnabilità del decreto variano a seconda del suo oggetto.