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Una dettagliata analisi dei termini processuali e della preclusione processuale secondo il codice di procedura civile italiano. Esplora la natura e le conseguenze delle decadenze e delle preclusioni, distingue termini legali e giudiziari, termini acceleratori e dilatori, e discute la rimessa in termini e il computo dei termini processuali. Inoltre, descrive la sospensione feriale dei termini processuali.
Tipologia: Sintesi del corso
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Gli atti processuali delle parti e dell’autorità giudiziaria sono tra loro collegati e coordinati. La sequenza degli atti processuali forma il procedimento e tende ad un risultato finale: l’emanazione del provvedimento del giudice. Il procedimento, inteso come complesso di atti tra loro coordinati e funzionalmente preordinati a provocare e consentire la pronuncia di un provvedimento finale, è inevitabilmente scandito dalla esistenza di una serie di cadenze e di limitazioni temporali che diano ordine alle attività delle parti e dello stesso ufficio. Il legislatore scandisce l’attività delle parti e dell’ufficio giudiziario all’interno del procedimento attraverso la previsione di termini e preclusioni. La preclusione La preclusione indica la perdita di un potere processuale per le parti. Dunque, la preclusione riguarda esclusivamente l’attività delle parti. La preclusione dell’esercizio di un potere processuale per le parti può, ad esempio, derivare dall’aver già compiuto in precedenza nel corso del procedimento una attività incompatibile con la conservazione del potere in questione. La preclusione dell’esercizio di un potere processuale per le parti può, ad esempio, derivare dall’aver già esercitato in precedenza nel corso del procedimento il medesimo potere processuale. Tuttavia, il più delle volte, la preclusione dell’esercizio di un potere processuale per le parti deriva dalla scadenza del termine entro il quale il potere processuale poteva essere esercitato. In tutti questi casi alla parte resta precluso il compimento della attività oggetto del potere estintosi, pena l’invalidità degli atti compiuti in violazione della preclusione.
I termini processuali I termini possono riguardare sia l’attività delle parti che l’attività dell’ufficio giudiziario (giudice, cancelliere, ufficiale giudiziario, consulente tecnico, ecc.). I termini possono determinare una volta scaduti:
Il computo dei termini processuali ex art. 155 c.p.c. Un termine processuale, quale ne sia la natura, può essere fissato dalla legge o dal giudice in relazione ad un certo numero di ore, giorni, mesi o anni. L’art. 155 c.p.c. detta le regole per il computo dei termini processuali fissati in ore, giorni, mesi o anni. Ai sensi del primo comma art. 155 c.p.c., quando il termine processuale è fissato in ore o a giorni, nel computo non si tiene contro dell’ora o del giorno iniziale (cd dies a quo), mentre si computa l’ora o il giorno finale (cd dies a quem). Quando il termine processuale è ex lege un termine libero, dal computo si esclude sia l’ora e il giorno inziale, sia l’ora e il giorno finale. E’, ad esempio un termine libero, il termine a comparire previsto dall’art. 163 bis c.p.c., in base al quale tra il giorno della notificazione della citazione e la data dell’udienza di prima comparizione, fissata nella citazione, devono intercorrere non meno di 90 giorni. Ai sensi del secondo comma art. 155 c.p.c., per il computo dei termini fissati in mesi o anni, si osserva il calendario comune. Quando il termine processuale è espresso in mesi, il termine spira nel giorno del mese di scadenza corrispondente al giorno iniziale del mese iniziale. Se, nel mese di scadenza del termine processuale espresso in mesi, manca il giorno corrispondente, il termine scadrà nell’ultimo giorno del mese di scadenza (ad esempio, il termine processuale è di tre mesi, il dies a quem è il 31 gennaio, il dies a quo in tal caso è il 30 aprile) I giorni festivi si computano nel termine. Tuttavia, se il giorno finale del termine processuale è un giorno festivo, la scadenza del termine processuale è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Inoltre, molto spesso, un termine processuale può essere fissato dalla legge o dal giudice in riferimento ad un determinato momento del processo o fase del processo. Ad esempio, il regolamento di giurisdizione può essere proposto finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado; la domanda riconvenzionale deve essere formulata dal convenuto con la comparsa di risposta; il difetto di competenza può essere eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta o rilevato d’ufficio dal giudice entro l’udienza di prima comparizione. LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI Per consentire agli avvocati ed agli stessi magistrati di godere di un periodo di ferie, la legge n. 742 del 1969, modificata dal decreto legge 132 del 2014, stabilisce che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative, è sospeso di diritto dal primo al 31 agosto di ogni anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Secondo un orientamento giurisprudenziale, la sospensione feriale dei termini processuali è estesa anche ai termini per proporre impugnazione, e, dunque, ai termini stabiliti per l’instaurazione del giudizio. Quindi, in concreto, tutti i termini processuali che scadrebbero in una data successiva al 31 agosto, restano sospesi per 31 giorni e riprendono a decorrere dal primo settembre. Se si tratta di un termine processuale che dovrebbe iniziare a decorrere nel corso del periodo di sospensione feriale, il giorno iniziale è differito al primo settembre.