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diritto processuale e sostanziale, Appunti di Diritto Penale

corso investigazione e sicurezza appunti essenziali

Tipologia: Appunti

2025/2026

Caricato il 19/12/2025

Giampi67.
Giampi67. 🇮🇹

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diritto penale sostanziale e diritto processuale penale
la legge penale definisce “i tipi di fatto” che costituiscono reato e le sanzioni previste
per coloro che li commettono.
la legge processuale penale regola il procedimento mediante il quale si accerta se è
stato commesso un fatto di reato, se l’imputato ne è l’autore e, in caso positivo, quale
pena debba essergli applicata.
Il diritto processuale penale
è il complesso delle norme di legge che disciplinano le attività dirette all’attuazione
del diritto penale nel caso concreto, ha quindi funzione strumentale rispetto al diritto
penale sostanziale:
􀀀 il giudice accerta se il fatto commesso dall’imputato rientra nella fattispecie (tipo di
fatto) prevista dalla legge penale incriminatrice e, nel caso positivo, condanna
l’imputato, mentre, in caso negativo, lo assolve.
􀀀 predispone le regole processuali per accertare i reati commessi e per irrogare le
sanzioni ad essi conseguenti.
􀀀 una volta che è stato commesso un reato, occorre accertare le modalità del fatto,
scoprirne il o i responsabili e applicare le sanzioni, compito ad esclusivo monopolio
dello Stato, demandato al Giudice.
IL PROCESSO PENALE
Il processo penale è lo strumento regolato dalla legge attraverso il quale i Giudici
accertano se un fatto costituisce reato e se una persona lo ha commesso o meno. I
processi storicamente si sono strutturati secondo due modelli: inquisitorio ed
accusatorio.
- identità del giudice con l’accusatore;
- prove introdotte dall’accusa;
- presunzione di colpevolezza;
- carcerazione preventiva.
- distinzione tra accusatore e giudice;
- diritto alla prova della difesa in condizioni di parità con l’accusa;
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diritto penale sostanziale e diritto processuale penale

❖ la legge penale definisce “i tipi di fatto” che costituiscono reato e le sanzioni previste per coloro che li commettono. ❖ la legge processuale penale regola il procedimento mediante il quale si accerta se è stato commesso un fatto di reato, se l’imputato ne è l’autore e, in caso positivo, quale pena debba essergli applicata. Il diritto processuale penale ❖ è il complesso delle norme di legge che disciplinano le attività dirette all’attuazione del diritto penale nel caso concreto, ha quindi funzione strumentale rispetto al diritto penale sostanziale: 􀀀 il giudice accerta se il fatto commesso dall’imputato rientra nella fattispecie (tipo di fatto) prevista dalla legge penale incriminatrice e, nel caso positivo, condanna l’imputato, mentre, in caso negativo, lo assolve. 􀀀 predispone le regole processuali per accertare i reati commessi e per irrogare le sanzioni ad essi conseguenti. 􀀀 una volta che è stato commesso un reato, occorre accertare le modalità del fatto, scoprirne il o i responsabili e applicare le sanzioni, compito ad esclusivo monopolio dello Stato, demandato al Giudice. IL PROCESSO PENALE Il processo penale è lo strumento regolato dalla legge attraverso il quale i Giudici accertano se un fatto costituisce reato e se una persona lo ha commesso o meno. I processi storicamente si sono strutturati secondo due modelli: inquisitorio ed accusatorio.

  • identità del giudice con l’accusatore;
  • prove introdotte dall’accusa;
  • presunzione di colpevolezza;
  • carcerazione preventiva.
  • distinzione tra accusatore e giudice;
  • diritto alla prova della difesa in condizioni di parità con l’accusa;
  • libertà prima della condanna;
  • presunzione di non colpevolezza. I tipi “ideali” di sistema processuale ❖ Sistema inquisitorio (cui si ispirava il codice del 1930): 􀀀 si basa sul principio di autorità, secondo il quale la verità è tanto meglio accertata quanto più potere è dato al soggetto inquirente, che tendenzialmente opera quale giudice ed accusatore (giudice inquisitore), l’imputato e l’offeso sono meri “oggetti” del giudizio, hanno pochi o nulli poteri iniziativa d’ufficio (spetta al giudice l’iniziativa del processo) iniziativa probatoria d’ufficio (la ricerca delle prove spetta al giudice) Segreto (le deposizioni vengono assunte in segreto, senza contraddittorio) Scrittura (le deposizioni vengono raccolte in un verbale scritto, interpretato dal giudice) ammissibilità illimitata delle prove (conta solo il risultato cioè la verità) presunzione di reità (è l’imputato a dover dimostrare la sua innocenza) carcerazione preventiva (il presunto colpevole può essere carcerato prima della sentenza) molteplicità delle impugnazioni (il giudice è uomo, fallibile, quindi soggetto ad impugnazione di giudice superiore, con gli stessi poteri) sistema accusatorio ❖ Sistema accusatorio (cui si ispira il codice del 1988): 􀀀 si basa sul principio dialettico, nessuna persona è depositaria del vero e del giusto: ▪ la verità si può accertare tanto meglio quanto più le funzioni processuali sono ripartite tra soggetti che hanno interessi Antagonisti. ▪ il giudice – che deve essere indipendente ed imparziale – deve decidere sulla base di prove prodotte dall’accusa e dalla difesa, e la scelta che egli opera tra le diverse ricostruzioni del fatto storico è stimolata dalla dialettica delle parti contrapposte (separazione delle funzioni). iniziativa di parte

Condanna oltre ogni ragionevole dubbio: Il giudice può condannare l’imputato soltanto quando l’accusa ha provato la reità “al di là di ogni ragionevole dubbio”, di tal che, se l’accusa non elimina il dubbio, l’imputato deve essere dichiarato non colpevole. Il sistema delle fonti del diritto processuale penale 􀀀 La Costituzione: esprime i differenti orientamenti ideologici in materia processuale penale: orientamento liberale: separazione dei poteri dello Stato (es. norme sulla magistratura, titolo IV parte II); separazione delle funzioni nel processo penale (accusa, art. 112 Cost.; difesa, art. 24 c. 2 Cost.; giudice, art. 25 c. 1 Cost.); Il sistema delle fonti del diritto processuale Penale orientamento personalistico: diritti involabili della persona, art. 2 Cost; libertà personale art. 13 Cost.; libertà domicilio (art. 14), corrispondenza (art. 15), circolazione (art. 16); presunzione innocenza (art. 27 c. 2); orientamento solidaristico: norme che tendono a rimuovere gli ostacoli di carattere economico che impediscono l’eguaglianza sostanziale (art. 24 e 112). Le fonti internazionali ed europee 􀀀 Il diritto internazionale consuetudinario: l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 c. 1 Cost.); 􀀀 Le organizzazioni volte al mantenimento della pace e della giustizia tra gli Stati: l’Italia consente…alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni (art. 11 Cost); 􀀀 Il diritto comunitario: le norme comunitarie hanno efficacia obbligatoria nel nostro ordinamento (art. 11 Cost., Corte Cost. n. 284/2007; n. 170 del 1984), il Giudice italiano applica direttamente i Regolamenti e le Direttive Self executing, valutando se la legge nazionale è compatibile con la norma comunitaria, disapplicando la legge interna incompatibile con quella comunitaria 􀀀 Le norme internazionali pattizie comuni: il rango delle norme dei Trattati introdotte nel nostro ordinamento è quello proprio della legge contenente l’ordine di esecuzione del Trattato stesso 􀀀 La Convenzione europea dei diritti dell’uomo: non si limita a stabilire obbligazioni tra gli Stati contraenti, ma costruisce un “ordine pubblico europeo” in cui gli obblighi hanno natura oggettiva ed i diritti sono tutelati da una garanzia collettiva. Il codice di procedura penale del 1988 (accusatorio temperato): linee Generali principio di separa zione delle funzioni il giudice deve avere soltanto il compito di dirigere l’assunzione delle prove e decidere senza poter svolgere indagini il P.M. si limita a ricercare le prove

e non cumula in sé il potere di Assumerle. principio di netta ripartizione delle fasi processuali: le dichiarazioni utilizzabili nella decisione devono essere assunte nel contraddittorio, e l’imputato deve essere mandato a giudizio solo quando è Necessario Fase delle Indagini Preliminari, che consistono: nella ricerca di elementi di prova e nella identificazione del colpevole. nella disposizione di perquisizioni, sequestri e accertamenti tecnici. nel potere di ordinare il fermo di un soggetto gravemente indiziato quando vi è pericolo di fuga. nel potere di richiedere l’applicazione di misure cautelari personali e reali al GIP. nella facoltà di chiedere al GIP l’assunzione anticipata di prove (incidente probatorio). Fase della richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p.) quando sono concluse le indagini, il p.m. deve scegliere entro un termine prefissato se: chiedere al giudice il rinvio a giudizio, quindi esercitare l’azione penale. oppure chiedere al GIP l’archiviazione, se la notizia di reato è infondata e (c. d. Riforma Cartabia) se non sussistono ragionevoli previsioni di condanna. I poteri del GIP in ordine alla richiesta di archiviazione (art. 409 c.p.p.) il GIP accoglie de plano la richiesta e dispone l’archiviazione (oppure) il GIP non accoglie de plano la richiesta se vi è stata opposizione della persona offesa, a seguito della quale deve fissare una udienza in camera di consiglio, all’esito della quale: a. non accoglie la richiesta del p.m. e dispone indagini suppletive, che il p.m. deve svolgere entro un termine. b. non accoglie la richiesta del p.m. ed ordina al p.m. l’imputazione coatta. c. accoglie la richiesta di archiviazione, respingendo l’opposizione della persona offesa. La richiesta di rinvio a giudizio (art. 405 c.p.p.) Nel caso in cui il p.m., terminate le indagini, intenda chiedere il rinvio a giudizio, è obbligato a: ❖ depositare il fascicolo delle indagini preliminari. ❖ notificare all’indagato ed al suo difensore l’avviso di conclusione delle i.p. (art. 415 bis c.p.p.), onde consentirgli di esplicare la sua difesa (discovery degli atti). Se non intende chiedere l’archiviazione, presenta richiesta di rinvio a giudizio (o emette decreto di citazione diretta) e formula l’imputazione (da indagato si diventa imputato). Udienza preliminare (416 e ss. c.p.p.)

possibilità di ridurre la pena fino ad 1/3, il giudice ha il potere di controllare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena. Giudizio immediato (art. 453 e ss. c.p.p.): Se la prova è evidente e l’imputato è stato invitato a rendere interrogatorio, il p.m. può chiedere al GIP il rinvio a giudizio senza passare per l’udienza preliminare; il giudice, se respinge la richiesta, restituisce gli atti al p.m.; se l’accoglie la richiesta, dispone il giudizio immediato. entro 15 gg. dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, l’imputato ha però diritto di chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento. Giudizio direttissimo (art. 449 e ss. c.p.p). Quando un soggetto è arrestato in flagranza di reato o quando l’indagato ha confessato nel corso dell’interrogatorio, il p.m. può condurlo direttamente davanti al giudice in dibattimento, appunto «per direttissima». Procedimento per decreto (art. 459 e ss. c.p.p.) per i reati meno gravi, il p.m. può presentare al GIP richiesta motivata di emissione di un decreto penale di condanna ad una pena pecuniaria il p.m. chiede l’applicazione di una pena diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale il giudice può accogliere la richiesta o respingerla, restituendo gli atti alla pubblica accusa l’imputato - al quale è notificato il decreto penale di condanna a pena pecuniaria - può proporre opposizione chiedendo lo svolgimento del dibattimento o, in alternativa, il patteggiamento o il giudizio abbreviato - e la sospensione del processo con messa alla prova (Corte Cost. 201/2016) L’art. 111 Cost. ed i principi del giusto Processo Principi comuni a tutti i processi Riserva di legge: la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge (art. 111 c. 1) Il Giusto processo: concetto ideale di Giustizia, che preesiste rispetto alla legge ed è direttamente collegato a quei diritti inviolabili di tutte le persone coinvolte nel processo. Il contraddittorio debole: il soggetto, che subirà gli effetti di un provvedimento giurisdizionale, deve essere messo in grado di esporre le sue difese prima che la decisione sia emessa (art. 111 c. 2 Cost.) La parità delle parti: principio che, nel processo penale, a differenza che nel civile, non significa identità, ma equilibrio di poteri (comma 2) Il giudice imparziale: il processo deve svolgersi davanti a giudice terzo e imparziale.

La ragionevole durata: il comma 2 dell’art. 111 Cost. sancisce il principio della ragionevole durata del processo, la cui violazione ha comportato diverse condanne al nostro sistema da parte della C.E.D.U. Principi inerenti al processo penale Diritti dell’accusato: la persona sottoposta alle indagini deve essere informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa nel più breve tempo possibile (art. 111 c. 3) Diritto a confrontarsi con l’accusatore:

  • l’imputato ha diritto, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico;
  • all’imputato è riconosciuto altresì il diritto di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore
  • all’imputato è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo Il principio del contraddittorio (art. 111 c. 3 e 4 cost.) In senso oggettivo, si intende il contraddittorio nella formazione della prova, nel senso che consacra il contraddittorio come metodo di conoscenza (comma 4):
  • soffre eccezioni, «la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato, per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita»; In senso soggettivo, è riferito al diritto dell’imputato di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico (comma 3): Struttura del codice di rito: libri ❖ Soggetti ❖ Atti ❖ Prove ❖ Misure cautelari ❖ Indagini preliminari e udienza preliminare ❖ Procedimenti speciali

Parti processuali: sono coloro i quali hanno un interesse diretto nel processo e compiono atti processuali. Necessarie (imputato, pubblico ministero) Eventuali (parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato pena pecuniaria) Il Giudice: organo che esercita la giurisdizione Caratteri: Indipendenza: in base alla costituzione (art. 101 c. 2 Cost.), il giudice è soggetto soltanto alla legge e non ad altra fonte. Imparzialità: ogni processo si svolge dinanzi ad un giudice terzo e imparziale (art. 111 c. 2 Cost.): soggezione del giudice alla legge separazione tra funzioni giurisdizionali e quelle tipiche di parte terzietà impregiudicatezza equidistanza dalle parti (giudice super partes) presenza di garanzie procedimentali Naturalità e precostituzione per legge: nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25 c. 1 Cost.) Competenza del Giudice: è la “porzione” di funzione giurisdizionale svolta dal singolo organo, individuata tenendo conto: ● della materia (titolo di reato), artt. 5 e ss. c.p.p. ● del territorio (luogo del commesso reato), artt. 8 e ss. c.p.p. ● della funzione che deve essere svolta in una Capacità del giudice ovvero sussistenza della giurisdizione (complesso dei requisiti indispensabili per un legittimo esercizio della funzione giudicante) ❖ in astratto: ✔ per attribuzione successiva alla nomina = vincitore di concorso o per nomina quale onorario; per composizione numerica= monocratico o collegiale ❖ in concreto: ✔ condizioni soggettive di indipendenza ed imparzialità o judex suspectus) Judex suspectus (art. 34 c.p.p.)

  1. Incompatibilità determinata da atti compiuti dal giudice nello stesso processo:

❖ quando il giudice si è già pronunciato con sentenza nel processo, financo non nel merito; ❖ quando il giudice abbia emesso provvedimento conclusivo dell’u. p., o disposto il giudizio immediato, o decreto condanna, o abbia deciso sull’impugnazione avverso non luogo a procedere; ❖ quando il giudice abbia in precedenza svolto nel processo le funzioni di GIP, non può giudicare nel merito, salvo incidente probatorio; ❖ quando sia stato già P M difensore curatore ecc

  1. Incompatibilità per ragioni attinenti le qualità delle persone chiamate alla funzione di giudice. ❖ magistrati tra loro coniugi, parenti od affini sino al 4° grado, non possono comporre lo stesso collegio o far parte dello stesso ufficio giudiziario; ❖ i parenti o affini sino al 2° grado non possono esercitare nello stesso procedimento funzioni giurisdizionali; ❖ magistrati che siano parenti o affini con avvocati esercenti nella stessa sede giudiziaria;
  2. Incompatibilità derivante dalla posizione del giudice rispetto all’oggetto del processo o alle sue parti ❖ dall’avere il giudice un qualche interesse nel processo, financo morale; ❖ dall’aver dato consigli o manifestato il proprio convincimento fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziarie, o anche prima della sentenza all’interno del procedimento; ❖ dall’essere il giudice, il coniuge o i figli, debitori o creditori di alcuna delle parti private o dei loro difensori; ❖ dall’essere il giudice tutore, curatore, procuratore, datore di lavoro di alcuna delle parti private; ❖ dall’essere il giudice o il coniuge, prossimo congiunto del difensore; ❖ da inimicizia nei confronti delle parti.
  3. Incompatibilità del giudice derivante da particolari condizioni ambientali createsi nello svolgimento del processo

Competenza funzionale ❑ Per gradi del procedimento ▪ primo grado (Gdp, Tribunale, Assise, Tribunale militare) ▪ secondo grado (Tribunale vs. Gdp, Corte Appello, Assise Appello, Corte Militare Appello) ❑ Per stati del procedimento ▪ precedenti il giudizio (gip/gup, ordinario e militare) ▪ relativi al giudizio (merito e legittimità, sia comuni che speciali) ▪ successivi al giudizio (giudice esecuzione, sorveglianza) Competenza per materia (art. 5 e ss.) ● deriva dal codice di rito e si radica sulla base delle sanzioni edittali; ● non si tiene conto della continuazione, recidiva ed altre circostanze, tranne quelle ad effetto speciale; ● se un giudice superiore si occupa di un reato di competenza dell’inferiore, ed il difetto non viene eccepito, la competenza resta ferma. Competenza per territorio ❑ Regole generali (locus commissi delicti) (art. 8 e ss.) ▪ Evento nei reati c.d. Materiali ▪ Condotta nei reati c.d. Formali ▪ luogo ove è avvenuta azione od omissione nell’omicidio ▪ il luogo in cui ha avuto inizio la condotta nei permanenti ▪ il luogo ove si è verificato l’ultimo atto idoneo diretto a commettere il delitto nel tentativo Organo: è quel complesso di uffici pubblici che rappresentano nel procedimento penale l’interesse generale dello Stato alla repressione dei reati. Compiti:

❖ veglia all’osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci (art. 73 ord. Giud.) ❖ promuove la repressione dei reati (art. 73 ord. giud.), svolge le indagini necessarie ❖ esercita l’azione penale in ogni caso in cui non deve chiedere l’archiviazione, e cioè quando dalle indagini si desumono ragionevoli previsioni di condanna (art. 50 c.p.p.) ❖ fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge (art. 73 ord. Giud.) Il pubblico ministero A parte la Procura Distrettuale Antimafia, le procure seguono la competenza del Giudice presso cui l’ufficio è costituito. La Procura distrettuale antimafia è l’ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di ciascuno dei 26 distretti di corte d’appello, si occupa dei delitti di criminalità organizzata mafiosa ed assimilati. La Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.) è il pool di magistrati che all’interno di una procura distrettuale hanno chiesto di dedicarsi esclusivamente ai procedimenti attinenti alla criminalità organizzata mafiosa. La Procura nazionale antimafia ha poteri di coordinamento che non toccano l’indipendenza dei singoli uffici del p.m. Criterio territoriale. Criterio materiale. La competenza per materia del P.M. non è simmetrica rispetto a quella dei giudici (il P.M. cura indifferentemente i procedimenti per il Tribunale e la Corte di Assise) ❖ Astensione del p.m. ▪ il p.m. – al contrario del giudice – non può essere ricusato, essendo una parte processuale; ▪ il p.m. deve astenersi quando vi sono gravi ragioni di convenienza, decise dal capo dell’ufficio del p.m. (art. 52 c. 2) La polizia giudiziaria: funzione di complemento al P.M. Attribuzioni tipiche (art. 55 c.p.p.) ▪ deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati,

Ausiliario della p.g.: incaricati giudiziari Ausiliari: svolgono funzione di assistenza, documentazione, esecuzione Assunzione dello status Indagato: è il soggetto iscritto nel registro delle notizie di reato (art. 61 c.p.p.) Imputato: è l’indagato, dopo che il P.M. ha esercitato nei suoi confronti l’azione penale (art. 60 c.p.p.) Quando si procede contro ignoti, dopo 6 mesi (circa) il P.M. chiede l’archiviazione o l’iscrizione nel registro degli indagati l’indagato deve avere la capacità processuale, ovvero partecipare scientemente al processo, e non deve godere di immunità assolute o relative L’imputato e l’indagato Cessazione della qualità l’indagato cessa di esserlo quando diventa imputato, o quando viene prosciolto per archiviazione l’imputato cessa di esserlo, quando viene condannato in via definitiva, oppure quando viene assolto (nel merito) o prosciolto (in rito, ad es. prescrizione) l’interrogatorio dell’indagato segue una disciplina particolarmente garantista Diritti dell’indagato Stessi diritti e garanzie dell’imputato, in bonam partem Gode della presunzione di non colpevolezza, intesa sia come regola di trattamento (salvo misure cautelari) che come regola di valutazione degli elementi di prova (onere della prova è a carico dell’accusa) A differenza della persona informata sui fatti, ha diritto di non rispondere e di mentire (nemo tenetur se detegere, nessuno è tenuto a denunciare se stesso), salve le responsabilità nei confronti di terzi La parte civile ❑ Nozione (art. 74 c.p.p.) è il soggetto che afferma di aver ricevuto un danno dal reato e ne invoca la riparazione nelle forme del risarcimento o delle restituzioni può essere persona fisica, successori universali della persona fisica, persona giuridica e addirittura ente esponenziale ❑ Legittimazione della parte civile danno patrimoniale: deve aver subìto un danno diretto ed immediato dall’azione od omissione del soggetto attivo danno morale: deve essere rimasta lesa una situazione personale tutelata dall’ordinamento, a prescindere se sia diritto soggettivo, ecc.

❑ Azione civile nel processo penale: finalità della costituzione (art. 75 c.p.p.) L’assoluzione costituisce accertamento ai fini della responsabilità civile, ex art. 652 c.p.p., salvo che si sia esperita azione nel processo civile, nel qual caso il Giudice civile può anche condannare il soggetto assolto in sede penale. l’azione risarcitoria già esperita in sede civile può essere trasferita in sede penale solo se è ancora processualmente ammissibile la cost. p.c. ed il Giudice civile non ha già sentenziato (traslatio iudicii). in caso contrario, ove fosse già stata esperita l’azione civile in seno al processo penale, il processo civile resta sospeso sino alla sentenza del giudice penale ❑ Cenni sulla cost. p.c. (art. 78 c.p.p.) può avvenire in udienza preliminare e nella udienza predibattimentale, seguendo formalità molto stringenti, e se avviene fuori dall’udienza, consente il deposito della lista testimoniale ❑ Esclusione e revoca della p.c. (art. 80 c.p.p.) l’imputato, il p.m. o il responsabile civile, ed il giudice d’ufficio, possono chiedere o disporre l’esclusione della parte civile, contestando sia la titolarità del soggetto costituito (es. mancanza di parentela), sia la sua capacità di agire (es. minore), sia l’osservanza di forme e termini (mancanza di procura speciale) la revoca può essere espressa o tacita, quando il difensore non deposita conclusioni Il responsabile civile Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui (art. 185 c. 2 c.p.) ha la capacità analoga alla parte civile, di natura processual civilistica, ed è chiamato per legge a rispondere civilisticamente di alcune condotte (es. genitori, maestri, padroni e committenti, proprietari ed usufruttuari, proprietari di veicoli per danni cagionati dal conducente, albergatori, armatori di navi ed aerei, ecc.) (art. 80 c.p.p.) a parte la citazione – che è chiesta dalla parte civile (art. 83) - l’intervento, la revoca e l’esclusione del responsabile civile, ❑ Ratio (art. 89 c.p.p.): nasce da una responsabilità civile sussidiaria ed eventuale, con caratteristiche fideiussorie, in capo a persone fisiche rivestite di autorità o incaricate della direzione o vigilanza su altri, o di persone giuridiche rappresentate o amministrate dall’imputato o con cui egli si trovi in rapporto di dipendenza, obbligo del pagamento di una somma pari alla multa o all’ammenda inflitta ❑ Presupposti: il condannato deve essere insolvibile; il reato deve avere a che fare con il rapporto che lega il civilmente obbligato al reo; oltre alla condanna dell’imputato,

deve assumere la forma della procura speciale per le altre parti private (p.c. ecc.). rappresentanza volontaria: quando si deve compiere nel procedimento un atto “personale” e non può essere presente la parte assistita, non è sufficiente la rappresentanza tecnica, necessitando una procura speciale ad hoc (es. scelta rito alternativo). assistenza: quella particolare rappresentanza tecnica che non esclude l’autodifesa dell’assistito, ovvero quella collaborazione prestata durante l’iter processuale all’imputato presente, il quale può compiere personalmente gli atti che non siano Garanzie per il libero esercizio dell’attività Difensiva tutela del segreto professionale: gli avvocati non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero (art. 200 c.p.) non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite (art. 103 c. 5 c.p.p.) le ispezioni, le perquisizioni ed i sequestro di regola sono vietati, ammessi solo in casi tassativamente previsti dalla legge, e comunque effettuati con determinate modalità da osservarsi a pena di inutilizzabilità (art. 103 c. 1 e 2 ) difensore delle altre parti private. ❖ La parte civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, debbono necessariamente stare in giudizio col ministero di un difensore; ❖ il difensore della persona offesa (art. 90 c.p.p.): compie solo attività di assistenza tecnica, non anche di rappresentanza, ed ha poteri sollecitatori dell’attività inquirente, diritti di informativa, partecipa al procedimento, controlla l’eventuale inattività del p.m.; ❖ gli enti esponenziali debbono necessariamente stare in giudizio con un difensore; ❖ la nomina del difensore delle altre parti private segue la disciplina del codice di procedura civile (art. 83 cpc), atteso che le parti private agiscono nell’ambito di un rapporto di natura privatistica inserito nel processo penale; ❖ la p.o. deve nominare il difensore nelle forme attribuite all’imputato, mentre difensore delle altre parti private. …è previsto il divieto di intercettare le conversazioni o comunicazioni che intercorrono tra i difensori, gli investigatori privati, i consulenti tecnici ed i loro ausiliari in relazione al procedimento, ed anche le conversazioni tra i predetti ed i loro assistiti (art. 103 c. 5) …qualora la intercettazione delle comunicazioni o conversazioni tra il cliente ed il professionista si sia comunque verificata ed abbia ad oggetto un tema difensivo, il risultato è inutilizzabile ai sensi e nei limiti dell’art. 271 c. 2 c.p.p. ….divieto di sequestrare la corrispondenza tra l’imputato e il proprio difensore in

quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che la corrispondenza stessa costituisca corpo del reato. vicende della difesa dell’imputato 􀀀 rapporto tra cliente e difensore: natura fiduciaria contrattuale. 􀀀 nomina: di fiducia (max due difensori) o d’ufficio (1 nominato dall’A.G.) 􀀀 accettazione: tacita o per facta concludentia 􀀀 rifiuto: se non ha ancora accettato l’incarico 􀀀 rinuncia: se ha già accettato 􀀀 revoca: decisa dall’assistito 􀀀 incompatibilità delle difese di più imputati: da accertare ovvero ex lege Gli ausiliari della p.g. e delle parti pubbliche e private sono figure che si caratterizzano per lo svolgimento di funzioni tecniche, con carattere di episodicità. consulente tecnico il giudice, anche il più esperto, non può operare da solo valutazioni che presuppongono conoscenze tecniche, scientifiche od artistiche, di tal che o utilizza le valutazioni operate da un consulente tecnico, oppure dispone una perizia. il ct è un assistente esperto in settori di particolare specializzazione, può essere nominato dal p.m. o dalle parti private, tanto nel caso di perizia (art. 225) quanto nell’eventualità in cui la perizia non sia stata disposta (art. 233) Il perito il perito svolge indagini ed acquisisce risultati probatori per conto del giudice, gli esiti del suo elaborato sono destinati a confluire direttamente nel fascicolo per il dibattimento il consulente tecnico di parte propone valutazioni tecniche, che si traducono in un parere esposto oralmente o in memorie scritte (233 c. 1 c.p.p.) tanto al perito quanto al consulente si applicano una serie di cause di incapacità a rivestire l’incarico derivante da età, inidoneità naturale o giuridica, indegnità, ovvero di incompatibilità derivante da posizioni processuali legate a quelle dell’imputato. investigatore privato (art. 222 disp. att. c.p.p.)