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Esercizi di Diritto Processuale Penale: Giudizio Abbreviato e Patteggiamento - Prof. Cesar, Sintesi del corso di Diritto

Procedimenti speciali, compresi: - il processo minorile, - il procedimento dinanzi al giudice di pace, - il procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo.

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

Caricato il 29/08/2013

sarasantori
sarasantori 🇮🇹

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CAPITOLO VI: PROCEDIMENTI SPECIALI
Considerazioni introduttive sulla nozione di “specialità” del
procedimento penale.
Il concetto di “procedimento speciale” postula un riferimento alla
dinamica processuale e va denito per dierenza specica rispetto
al concetto di procedimento ordinario di primo grado. Quest'utimo
si snoda in tre segmenti principali: Indagini preliminari, Udienza
preliminare e Giudizio il procedimento speciale si caratterizza
invece per l' assenza di almeno uno di questi segmenti.
L'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e il bisogno di
garantire la stessa maniera i diritti delle parti imporrebbero una
procedura uniforme: quale che sia il reato e quale che sia l'
imputato, la responsabilità penale esige di essere accertata in base
ad un medesimo iter procedurale. In realtà, ogni ordinamento
processuale, per quanto sensibile al canone dell'uguaglianza,
predispone procedure alternative a quella ordinaria.
Anche nelle codicazioni previgenti, la scarsa gravità del reato da
perseguire o l'evidente fondatezza dell'accusa, legittimavano la
semplicazione o, addirittura, l'omissione i taluni adempimenti
processuali: come accadeva nella vecchia istruzione sommaria e
nel procedimento per decreto. Recente è invece la tendenza ad
attuare semplicazioni dell'ordinario svolgimento processuale,
promuovendo con incentivi premiali la rinuncia dell'imputato alla
fase dibattimentale e all'esercizio di quei diritti di difesa e di prova
che in essa potrebbero trovare spazio.
Un'esigenza economica sta al fondo delle disposizioni che regolano
i vari procedimenti speciali. Possono essere diversi i motivi che
rendono plausibile una semplicazione del rito penale. E siccome
tale semplicazione nisce inevitabilmente con l'incidere su diritti
costituzionali quali l'eguaglianza e la difesa degli imputati, il diritto
del giudice naturale, la presunzione di innocenza, è facile
desumere che la compressione di queste garanzie deve essere
espressamente autorizzata dalla legge e deve apparire ragionevole
alla luce di un adeguato bilanciamento idoneo a contemperare
l'eicienza del sistema processuale con un'adeguata protezione dei
diritti individuali.
Il giudizio abbreviato, il patteggiamento, il giudizio
direttissimo, il giudizio immediato e il procedimento per
decreto, meritano di essere classicati come “speciali” e di essere
dunque esaminati in questa sede taluni procedimenti nel libro VI
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CA PITOLO VI: PROCEDIMENTI SPECIALI

Considerazioni introduttive sulla nozione di “specialità” del procedimento penale.

Il concetto di “procedimento speciale” postula un riferimento alla dinamica processuale e va definito per differenza specifica rispetto al concetto di procedimento ordinario di primo grado. Quest'utimo si snoda in tre segmenti principali: Indagini preliminari, Udienza preliminare e Giudizio – il procedimento speciale si caratterizza invece per l' assenza di almeno uno di questi segmenti.

L'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e il bisogno di garantire la stessa maniera i diritti delle parti imporrebbero una procedura uniforme: quale che sia il reato e quale che sia l' imputato, la responsabilità penale esige di essere accertata in base ad un medesimo iter procedurale. In realtà, ogni ordinamento processuale, per quanto sensibile al canone dell'uguaglianza, predispone procedure alternative a quella ordinaria. Anche nelle codificazioni previgenti, la scarsa gravità del reato da perseguire o l'evidente fondatezza dell'accusa, legittimavano la semplificazione o, addirittura, l'omissione i taluni adempimenti processuali: come accadeva nella vecchia istruzione sommaria e nel procedimento per decreto. Recente è invece la tendenza ad attuare semplificazioni dell'ordinario svolgimento processuale, promuovendo con incentivi premiali la rinuncia dell'imputato alla fase dibattimentale e all'esercizio di quei diritti di difesa e di prova che in essa potrebbero trovare spazio. Un'esigenza economica sta al fondo delle disposizioni che regolano i vari procedimenti speciali. Possono essere diversi i motivi che rendono plausibile una semplificazione del rito penale. E siccome tale semplificazione finisce inevitabilmente con l'incidere su diritti costituzionali quali l'eguaglianza e la difesa degli imputati, il diritto del giudice naturale, la presunzione di innocenza, è facile desumere che la compressione di queste garanzie deve essere espressamente autorizzata dalla legge e deve apparire ragionevole alla luce di un adeguato bilanciamento idoneo a contemperare l'efficienza del sistema processuale con un'adeguata protezione dei diritti individuali.

Il giudizio abbreviato, il patteggiamento, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato e il procedimento per decreto , meritano di essere classificati come “speciali” e di essere dunque esaminati in questa sede taluni procedimenti nel libro VI

del codice e precisamente, il procedimento di oblazione , il cui tratto caratteristico sta nel consentire una chiusura anticipata della vicenda processuale, evitando la fase dibattimentale con contestuale degradazione dell'illecito penale in illecito amministrativo; il giudizio immediato richiesto dall'imputato, che consente di anticipare il dibattimento saltando l' udienza preliminare; e infine, i procedimenti che traggono origine da una contestazione suppletiva nell'udienza preliminare o nel dibattimento, i quali risultano privi, rispettivamente, dell'indagine preliminare e dell'intera fase preliminare al giudizio. Anche il procedimento davanti al giudice monocratico, per i reati indicati nell'art. 550 sempre privo dell'udienza preliminare. Il procedimento penale davanti al giudice di pace, disciplinato dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 con regole specialissime, condizionate dall'impronta tendenzialmente conciliativa e solo residualmente repressiva che caratterizza questo particolare tipo di giurisdizione. Un cenno a parte merita il giudizio davanti ad un giurì d'onore per i reati d'ingiuria e diffamazione. Esso non costituisce un procedimento speciale. La sua specialità risiede semmai nell'essere radicalmente alternativo al giudizio penale.

Ragioni della specialità.

Alla luce delle ragioni che li giustificano, i procedimenti speciali rivelano una duplice natura, che origina una triplice ripartizione.

  • su un versante si collocano quei riti fondati su un requisito di carattere principalmente soggettivo , quale scelta volontaria di una o di entrambe le parti.
  • sull'altro versante stanno i riti fondati su requisiti di carattere oggettivo (quali, la scarsa gravità del reato o l'evidenza dell'accusa), imperativamente affermati dal magistrato penale.
  • v'è poi un gruppo “ misto ”, formato da quei procedimenti in cui la semplificazione costituisce il risultato di un'iniziale scelta imperativa del magistrato penale, combinata con il consenso dell'imputato o con l'accordo delle due parti principali del processo (imputato e p.m.).

Nel primo gruppo rientrano il giudizio abbreviato, il patteggiamento, il procedimento di oblazione e il giudizio immediato richiesto dall'imputato. Le normative che regolano tali procedimenti attribuiscono alle parti la facoltà di disporre di taluni stati o situazioni processali, con conseguente rinuncia alle chances di intervento che la legge vi collega. Gli istituti di giustizia

possibilità di richiedere sia il rito abbreviato sia il patteggiamento (art.458 comma 3).

L'instaurazione di una procedura consensuale è altresì incompatibile con qualsiasi semplificazione imperativa del procedimento: ad esempio, la scelta del giudizio abbreviato o del patteggiamento esclude sia il giudizio immediato, sia il giudizio direttissimo. È invece sempre consentito il passaggio inverso, da un rito scelto ex auctoritate (g. direttissimo, g. immediato richiesto dal p.m., procedimento per decreto) a uno dei riti consensuali, premiati con uno sconto di pena, come il giudizio abbreviato e il patteggiamento. A rendere opportuna e per certi versi doverosa questa trasformazione concorrono essenzialmente due ragioni:

  • una di tipo economico, giacchè il rito premiale, chiudendosi prima del dibattimento, realizza quasi sempre un risparmio di risorse;
  • l'altra si collega all'esigenza di garantire un trattamento uniforme degli imputati di fronte alle possibili scelte processuali, non può essere ostacolato dall'instaurazione “autoritativa” di un procedimento speciale. C'è di mezzo il diritto d'ogni imputato di scegliere il modo più adeguato e consono ai propri interessi per difendersi.

Procedimenti speciali “consensuali”

Se si guarda al recente passato della nostra procedura penale è facile constatare che lo spazio riservato dalla Legge alla negoziabilità di situazioni processuali è andato aumentando. Nel sistema penale del 1930, la volontà delle parti e dell'imputato figurava in soli due casi: nell'oblazione art.162 c.p. e nel procedimento per decreto art.506. Una soluzione pattizzia o consensuale della causa penale era dunque ammessa esclusivamente in presenza di reati bagattellari: suscettibili di oblazione e contravvenzioni punibili con l'ammenda; definibili con decreto penale i reati punibili con pena pecuniaria. Una prima significativa dilatazione degli istituti negoziali si verifica con la L24 novembre 1981 n. 689: l'ambito di operatività dell'oblazione subisce una sensibile estensione, sí da includere le contravvenzioni punibili con pena alternativa per le quali il giudice ritenga di applicare la pena pecuniaria; viene inoltre introdotta una forma di patteggiamento che offre alle parti la possibilità di accordarsi sul quantum di pena, evitando il dibattimento, a fronte di reati di scarsa gravità quali quelli punibili con talune sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

La riforma processuale del 1988 ha ulteriormente ampliato il dominio delle parti sulle situazioni processuali, dilatando l'operatività di vecchi istituti e introducendone di nuovi. In particolare sono stati estesi gli ambiti applicativi del cd. patteggiamento e del procedimento per decreto; è stato introdotto un nuovo rito speciale deflattivo del dibattimento (il giudizio abbreviato); si è infine assegnata all'imputato la facoltà di rinunciare all'udienza preliminare e in certi casi di contestazione suppletiva all'intera fase preliminare del processo. La disciplina dei procedimenti speciali è stata poi rimessa appunto quella completa e definitiva entrata in vigore della legge sul giudice unico di primo grado. La L16 novembre 1999 n.479: ■ ha profondamente innovato, per non dire sconvolto, la normativa sul giudizio abbreviato, nell'intento sia di ampliarne l'ambito di operatività sia di correggerne talune strutture che la rendevano costituzionalmente illegittima; ■ ha rimaneggiato il procedimento per decreto allo scopo di accrescerne l'efficacia deflattiva; ■ ha parzialmente modificato patteggiamento e giudizio immediato al fine di adeguare le rispettive discipline alla giurisprudenza costituzionale e alle nuove norme sull'udienza preliminare. Pure la legge sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche fa leva sugli istituti premiali, rendendo accessibile all'ente- imputato, sia il giudizio abbreviato, sia l'applicazione della sanzione su richiesta,sia il procedimento per decreto. Infine grazie alla L. 12 giugno 2003 n.134, il patteggiamento ha visto dilatarsi in misura davvero rimarchevole il proprio ambito di applicabilità. Quando rinuncia al dibattimento l'imputato si priva della facoltà di contrastare l'accusa con quella dovizia di strumenti che la fase del giudizio offrirebbe. Una simile rinuncia comporta una comprensibile accelerazione dello svolgimento processuale ma in modo da vantaggiare sensibilmente l'accusa. Nessun imputato dotato di senno farebbe ovviamente una scelta così rischiosa autolesionistica, se non vi fosse spinto dalla prospettiva di un possibile tornaconto. Di qui il carattere premiale di questi procedimenti: al fine di incentivare la rinuncia dell'imputato alle opportunità difensive delle quali potrebbe giovarsi nel dibattimento, la legge offre sensibili sconti di pena e altri cospicui vantaggi. Ben diversa la ragione che determina la rinuncia all'udienza preliminare nel giudizio immediato richiesto dall'imputato, o

PROCEDIMENTO DI OBLAZIONE

L' Oblazione appartiene, a pieno titolo, alle procedure speciali di tipo consensuale. Essa si risolve in una chiusura anticipata del processo provocata da una richiesta dell'imputato di regolare in denaro la propria pendenza penale. Il rito in questione è esperibile unicamente per reati contravvenzionali punibili con l'ammenda. Le cose cambiano a seconda che la pena pecuniaria costituisca sanzione esclusiva per il reato o si configuri invece come alternativa all'arresto. Nelle situazioni del primo tipo ( oblazione cd. obbligatoria art.162) il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta se soltanto l'imputato l' ha presentata ritualmente entro il termine prescritto. Nelle situazioni del secondo tipo ( oblazione cd. facoltativa art.162 bis), il giudice ha invece un certo margine di discrezionalità: egli deve rigettare la richiesta quando ritenga di dover applicare la pena detentiva anziché quella pecuniaria, quando considera grave il fatto commesso e quindi incongrua l'offerta dell'imputato o, nei casi di recidiva, abitualità e professionalità nel reato. I due tipi di oblazione differiscono anche sotto altri profili. Quella obbligatoria fissa in un terzo del massimo dell'ammenda prevista in via edittale, la somma da pagare al fine di estinguere la contravvenzione. Quella facoltativa impone il pagamento della metà della massima ammenda prevista, al fine di ottenere lo stesso risultato.

Procedimento.

Già nel corso delle indagini preliminari la richiesta di oblazione può essere presentata al pubblico ministero, il quale la inoltra al giudice, insieme col fascicolo delle indagini. Possono attivarsi sia l'imputato sia il difensore senza bisogno di procura speciale. Iniziato il processo, la richiesta va presentata direttamente al giudice prima che sia aperto il dibattimento o prima che sia emesso decreto penale di condanna. La legge prevede che il pubblico ministero all'atto di chiedere il decreto penale informi l'imputato sia della possibilità di essere ammesso all'oblazione, sia dei vantaggiosi effetti conseguibili

tramite la stessa. L' omesso avvertimento sarebbe lesivo del diritto di difesa, poiché priverebbe l'imputato di una chances processuale. Tuttavia la legge non ne fa discendere la nullità degli atti successivi: se il pubblico ministero non adempie, l'avviso deve essere fatto dal giudice contestualmente all'emissione del decreto penale per il fatto oblazionale. Il termine per la richiesta di oblazione è perentorio sicché andrebbe incontro ad una declaratoria di inammissibilità l'imputato che agisse tardivamente. Se però nel dibattimento fosse contestato un fatto diverso o un reato concorrente suscettibile di oblazione, i termini per la richiesta si riaprirebbero. Accolta la richiesta, il giudice dichiara non doversi procedere per estinzione del reato, con sentenza appellabile entro i limiti consentiti dall' art. 593. in caso di rigetto, il rito è destinato a proseguire nella forma ordinaria o secondo le regole del procedimento per decreto, ma imputato e difensore possono rinnovare la richiesta d'oblazione anche nel corso del dibattimento di primo grado, fino all'inizio della discussione finale: benché prevista per la sola oblazione facoltativa (art. 162 bis comma 4 c.p.), tale regola viene comunemente intesa come espressione di un principio generale, sicché la giurisprudenza è incline a farla valere anche nel procedimento di oblazione obbligatoria.

PATTEGGIAMENTO.

Il Patteggiamento si risolve in una volontaria sottomissione dell'imputato alla sanzione penale.

Essa è il risultato di un'evoluzione legislativa, la cui prima tappa fu l'entrata in vigore, alla fine del 1981, della norma che attribuiva all'imputato la facoltà di provocare una chiusura anticipata del processo e, di evitare il dibattimento, chiedendo l' applicazione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. L' esperienza positiva che ne seguì, ha indotto il legislatore ad ampliare l'ambito di operatività dell'istituto e ad inserirlo nel codice del 1988. Con la L. n. 134 del 2003, la possibilità di patteggiare la pena è stata estesa in misura davvero ampia.

Oggi, il patteggiamento è esperibile per una serie di reati, identificati dall'art. 444 comma 1: rientrano in questa cerchia i

parametri sostanziali e processuali. Oggetto dell'accordo è la pena da applicare per il fatto descritto nell'imputazione.

Dal punto di vista dell'imputato , ciò comporta una serie di rinunce a diversi diritti: ■ rinuncia ad esercitare il diritto alla prova; ■ rinuncia a controvertere sul fatto e sulla relativa qualifica giuridica; rinuncia a controvertere sulla specie e sulla misura della pena da applicare. In compenso egli ottiene una serie di vantaggi secondo che si tratti di patteggiamento “minus” o “maius”. Taluni vantaggi sono comuni ai due tipi di rito speciale:

  • Innanzitutto lo sconto di pena : la sanzione, va diminuita “fino a un terzo” (art.444 comma 1), dove la frazione allude all'entità dello sconto e non già alla pena che residua come irrogabile.
  • La sentenza che applica la pena concordata: a parte l' eccezione di cui di dirà tra poco, essa non è idonea a irradiare effetti vincolanti nei giudizi civili e amministrativi nei quali sia parte l'imputato che ha chiesto di patteggiare (art. 445 comma 1 bis).
  • (^) L' assenza di pubblicità , che di fatto, funge da efficace incentivo alla scelta del rito speciale, sopratutto per imputati che, avendo una fama e una notorietà da difendere, preferiscono sottrarsi ai “riflettori” della scena dibattimentale, dai quali potrebbe derivare un danno d'immagine, persino quando il giudizio si dovesse concludere a suo favore. Ulteriori vantaggi sono invece collegati al solo patteggiamento minus :
  • L'affrancamento dell'imputato dall'obbligo di pagare le spese processuali;
  • l'esenzione da pene accessorie e misure di sicurezza (art. 445 comma 1), eccettuata la confisca;
  • la non menzione della sentenza nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dal privato;
  • la possibilità, offerta all'imputato che patteggia, di conseguire l'estinzione del reato per fatti che, giudicati in via ordinaria, non rientrerebbero nell'ambito d'applicazione dell'art. 167 c.p.: la pena concordata che non superi i due anni di detenzione può, infatti, essere sospesa sub condicione e la relativa condanna può sfociare in una declaratoria di estinzione del reato, se nei cinque anni post sententiam

l'imputato non commette un altro delitto o se, nei due anni successivi, non si rende responsabile di una contravvenzione della stessa indole (art. 445 comma 2).

Dal punto di vista dell'accusa (P.M) , la scelta di patteggiare comporta, la rinuncia a controvertere sulle questioni di fatto e di diritto connesse col tema dell'imputazione. Dal conto suo, il p.m., realizza un significativo risparmio di risorse. Diversamente dall'imputato, però il magistrato penale è tenuto ad effettuare la propria scelta alla stregua di parametri obbiettivi e non in base a valutazioni di opportunità che attribuirebbero al consenso prestato o al dissenso manifestato una connotazione politica, non compatibile con la sua posizione istituzionale di funzionario pubblico soggetto alla legge e altresì obbligato a un atteggiamento imparziale non solo quando promuove l'accusa penale (art. 112 Cost.), ma anche quando assume determinazioni inerenti alla scelta del rito. Benché la normativa non dica alcunché al riguardo, si deve perciò ritenere che, il pubblico ministero debba qui operare nell'interesse della legge, affidandosi ai criteri che la legge stessa espressamente impone al giudice per stabilire se la richiesta di patteggiamento vada ammessa o rigettata: ■ può, dunque, esprimere il proprio consenso dopo aver appurato che il materiale d'indagine è sufficiente per applicare la pena richiesta (altrimenti deve proseguire l'indagine oppure chiedere l'archiviazione della notizia di reato o, la sentenza di non luogo a procedere; ■ deve verificare la corretta qualificazione giuridica assegnata al fatto dall'imputato nella richiesta di patteggiamento o nell'atto di consenso; ■ deve chiedersi se all'esperibilità del rito alternativo non ostino i motivi di esclusione oggettiva o soggettiva menzionati nell'art. 444 comma 1 bis; ■ deve interrogarsi sulla congruità della sanzione richiesta rispetto alla gravità del fatto e alla personalità del suo autore.

Per verità, il P.M. non dà conto delle ragioni che lo spingono a optare per il patteggiamento, sicché il buon uso di codesti criteri non può essere sindacato quando viene raggiunto l'accordo con l'imputato. In realtà, la ragione per cui il consenso del magistrato penale al patteggiamento non ha bisogno di essere motivato risiede nella circostanza che, comunque, ci penserà poi il giudice a vagliare, se il rito speciale possa aver luogo.

vuol, dire che, l'imputato deve agire personalmente o tramite il difensore munito di procura speciale. Un vizio della volontà renderebbe invalidi anche la richiesta quanto il consenso e sarebbe pertanto motivo di inammissibilità del rito speciale: verificare l'assenza di vizi rientra fra i doveri d'ufficio del giudice (art. 446 comma 5). Quanto al termine di presentazione , la richiesta può essere avanzata già nel corso dell'indagine preliminare (art.447 comma1), nonché nella successiva udienza preliminare, fino a che le parti non abbiano concluso la relativa discussione (art. 446 comma 1). Una sorta di remissione in termini a favore della difesa è ammessa a fronte di una contestazione del fatto diverso o del reato concorrente, quando all'imputato non possa essere rimproverata l'omessa, tempestiva richiesta di patteggiamento in ordine alle nuove imputazioni. La legge processuale non precisa quale debba essere il contenuto della richiesta, ma dai criteri imposti al giudice per verificare l'ammissibilità, si ricava che essa deve almeno indicare il fatto da giudicare, la relativa qualificazione giuridica e la pena ritenuta congrua. L'imputato può inoltre legare la sorte del patteggiamento alla possibilità di usufruire della sospensione condizionale della pena, subordinando l'efficacia della prima alla concessione della seconda (art. 444 comma 3). Assume un contenuto particolare la richiesta presentata dal pubblico ministero durante l'indagine preliminare. Qui, l'introduzione del rito coincide sempre con l'esercizio dell'azione penale (art. 405 comma 1), sicché la richiesta o il consenso provenienti dall'organo requirente debbono necessariamente contenere l'atto di imputazione. Se ne ricava, tra l'altro, che il pubblico ministero non può presentare una richiesta di patteggiamento o prestare il proprio consenso, quando ancora l'indagine è incompleta né, quando l'esito investigativo sia insufficiente per sostenere l'accusa in giudizio. La richiesta di patteggiamento è revocabile o modificabile dal proponente, almeno fino a quando non sia intervenuto il consenso dell'altra parte. L'assunto – prevalente in giurisprudenza – sembra in effetti confermato dalla disposizione che prevede un caso di irrevocabilità, per l' ipotesi in cui la richiesta sia presentata durante l'indagine preliminare e il giudice abbia assegnato un termine all'altra parte per esprimere il proprio consenso: in simile circostanza, la legge vieta alla parte istante di revocare o

modificare la richiesta, finché quel termine è in corso (art. 447 comma 3 seconda parte).

L'intesa che accusa e difesa raggiungono sulla applicazione della pena obbliga il giudice a decidere circa l' ammissibilità del rito speciale. A tal riguardo, egli deve innanzitutto:

  1. appurare l'esistenza dell'accordo fra le parti e l'effettiva volontà delle stesse di chiudere in anticipo il processo;
  2. (^) deve inoltre verificare l'appartenenza del reato al novero delle fattispecie penali per le quali è ammesso il patteggiamento (art. 444 comma 1 e 1bis);
  3. deve poi controllare la corretta qualificazione giuridica data al fatto dalle parti e la congruità della pena dalle stesse proposta;
  4. deve verificare l'insussistenza di cause di non punibilità che, a norma dell'art. 129, lo obbligherebbero a prosciogliere immediatamente l'imputato. Se concluso con esito positivo, il vaglio di ammissibilità impone una soluzione di merito conforme all'accordo intervenuto fra le parti: in altre parole, quando accoglie la richiesta di pena, il giudice è vincolato al petitum espresso nella richiesta stessa; egli deve applicare la pena esattamente nella specie e nella misura quantificata nell'accordo e non una pena diversa (art. 448 comma 1 prima parte). Se concluso con esito negativo , ovvero, ove il giudice non condivida il “progetto di sentenza”, deve rigettare la richiesta di patteggiamento, provocando così la prosecuzione del procedimento lungo il normale itinerario che conduce al dibattimento. Tuttavia la dichiarazione di inammissibilità non preclude nuove richieste di fronte al medesimo giudice, finché è aperto il termine per la loro presentazione. Anche la inammissibilità dichiarata dal giudice primo, è esposta al successivo sindacato di altro giudice, se l'imputato ne fa espressa richiesta: e precisamente al sindacato del giudice del dibattimento, qualora la richiesta di patteggiamento sia stata rigettata dal giudice delle indagini preliminari (art. 448 comma 1 seconda parte), al sindacato del giudice d'appello, qualora la richiesta sia stata invece presentata per la prima volta e rigettata dal giudice dibattimentale; infine al sindacato del giudice di cassazione, ancora nei casi di citazione diretta e direttissima aventi ad oggetto reati che non ammettono l'appello. Un caso particolare di inammissibilità è provocato dal dissenso che il p.m. oppone alla richiesta dell'imputato. Tale dissenso impedisce soltanto la soluzione patteggiata. Non preclude, invece,

Tale problema è affrontato e risolto dalla legge, la quale equipara

la suddetta sentenza “a una pronuncia di condanna” (art. 445

comma 1 bis seconda parte).

Presa alla lettera, tale disposizione impone di ravvisare nella

sentenza di patteggiamento una condanna penale, tutte le volte

che la legge collega certi effetti all'esistenza di una sentenza

condannatoria.

In certi casi però, la legge connette determinati effetti alla

condanna non soltanto in ragione del fatto che esiste una sentenza

di quel tenore, quanto piuttosto per l'accertamento di

responsabilità che la sentenza stessa racchiude e documenta.

Evidentemente essa non può spiegare simili effetti se non contiene

quell'accertamento.

Talvolta è la legge stessa ad escludere che la sentenza in questione

vada considerata come decisione di condanna. Così è

espressamente stabilito, sia pure limitatamente alle ipotesi di

patteggiamento minus, che la sentenza in questione non può

applicare pene accessorie (art. 445 comma 1) nemmeno quando

queste sono collegate ex lege alla condanna per determinati reati.

È inoltre sancita per tabulas la sua inidoneità a sortire effetti

vincolanti in sede civile risarcitoria (art. 445 comma 1 bis, prima

parte), oltreché in sede amministrativa o in sede civile extra

risarcitoria.

Unica eccezione, l'effetto vincolante che la sentenza di

patteggiamento è capace di produrre nel procedimento

disciplinare: l'inciso risultante dall'art. 445 comma 1 bis, impone

all'autorità disciplinare di considerare accertata la responsabilità

penale di colui che patteggia.

Bisogna ammettere che questa innovazione legislativa introduce

un elemento di incoerenza: come spiegare infatti che la sentenza

ex art. 445 pregiudica l'esito del giudizio disciplinare, mentre

continua a restare priva di effetti vincolanti nei giudizi civili e

amministrativi? La segnalata incoerenza non è parsa tuttavia tale

alla corte costituzionale la quale ha considerato ragionevole questo

eccezionale caso di pregiudizialità della sentenza di

patteggiamento, sul rilievo che il giudizio disciplinare ha una sua

peculiarità e costituisce una specie a sè stante, sì da giustificare

una regolamentazione distinta rispetto a giudizi civili o

amministrativi soggetti all'effetto vincolante delle sole sentenze

emesse a seguito di dibattimento o di giudizio abbreviato.

Talvolta, poi, la legge ribadisce la regola generale espressa

nell'art. 445 comma 1bis seconda parte, mettendo sullo stesso

piano la comune sentenza di condanna e quella di patteggiamento,

anche in situazioni in cui rileva l'effettiva responsabilità del

condannato, pur considerata come indice di pericolosità: di ciò si

ha, ad esempio, una dimostrazione nella normativa speciale

antimafia dove lo status di “condannato” a norma dell'art. 444, è

equiparato essenzialmente a fini di prevenzione criminale a quello

di condannato con sentenza dibattimentale.

La giurisprudenza è raggiunta altresì a negare la natura

condannatoria delle sentenze di patteggiamento ai fini del

giudizio di revisione. La norma giurisprudenziale avallata nel

1998 da una importante presa di posizione della Corte di

Cassazione a sezioni unite, è stata tuttavia ribaltata dalla l.

134/2003 n°134, la quale ha provveduto a novellare l'art. 629

includendo fra i provvedimenti suscettibili di revisione anche le

“sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 comma 2”. Da un lato, la

scelta legislativa contribuisce ad avvicinare la sentenza di

patteggiamento alla sentenza di condanna. Dall'altro, però, essa

ribadisce l'irriducibilità a una vera e propria condanna di tale

sentenza.

Il dubbio è affiorato di nuovo nell’applicazione di quella variegata

serie di previsioni normative (penali e processuali), che allo status

di condannato associano automaticamente determinati effetti,

senza però ulteriormente precisare se gli stessi si producono anche

a seguito di sentenza ex art. 444. Inizialmente, la giurisprudenza si

è andata orientando nel senso di negare natura condannatoria alla

sentenza in questione, ogniqualvolta il giudicato di condanna è

dalla legge considerato per la affermazione di responsabilità che

esso incorpora e non in ragione del suo esser titolo per eseguire

dovrebbe seguirne un giudizio ordinario che solo il giudice di

secondo grado può chiudere con una sentenza di merito.

A parte questo caso particolare, la sentenza ex articolo 444 è

impugnabile col solo mezzo del ricorso per cassazione per uno dei

motivi indicati nell'art. 606: errores in procedendo ed errores in

iudicando. La giurisprudenza della corte di cassazione ha

elaborato, al riguardo, criteri di ammissibilità comprensibilmente

rigorosi. Ad esempio, l'errata qualificazione giuridica del fatto può

essere fatta valere solo in presenza di un manifesto error in

iudicando che dissimuli un illegale trattativa sul nomen iuris , non

invece di fronte a una qualificazione che presenti oggettivi margini

di opinabilità. Analogamente, la contestazione in sede di legittimità

del quantum di pena patteggiata è ammessa solo se l'accordo fra le

parti appare illegale, essendosi formato senza rispettare i limiti

edittali fissati dalla legge penale. Se ne ricava che l'accordo tra le

parti, se rispettoso dei parametri legali, è inattaccabile in

cassazione, anche quando il suo contenuto appaia discutibile agli

occhi del giudice di legittimità.

Azione civile e Patteggiamento.

Il danneggiato da reato non vi può intervenire, né esercitare in

quella sede l'azione risarcitoria, nè per opporsi alla definizione

anticipata del giudizio. E se nel precedente corso del processo, egli

avesse già avuto occasione di costituirsi parte civile , il

sopravvenuto accordo, circa l'applicazione della pena, lo

costringerebbe ad abbandonare la sede penale per far valere la

propria pretesa davanti al giudice civile. Risulta quindi

drasticamente preclusa come conferma la norma che sottrae al

giudice del patteggiamento il potere di decidere la relativa

questione (art. 444 comma 2 seconda parte). Il perché lo si capisce

circa il carattere per così dire “incompleto” di questo tipo di

accertamento: un procedimento definito allo stato degli atti, non è

la sede idonea per accertare le responsabilità dell'imputato,

nemmeno sotto il profilo civilistico per l'eventuale danno cagionato

dal reato. Al più, il danneggiato già costituitosi parte civile, può

esigere dall'imputato il pagamento delle spese processuali fino a

quel momento sostenute.

Il susseguente processo civile non subirebbe la sospensione

prevista dall’art. 75 comma 3, né sarebbe in alcun modo

pregiudicato dall’esito del patteggiamento. Non costituisce una

vera eccezione alla regola illustrata, il potere che la legge

riconosce al giudice dell’impugnazione di decidere sulla questione

civile con la sentenza che applica la pena richiesta dalle parti (art.

448 comma 3). In questi casi, infatti, il giudizio di primo grado si è

svolto regolarmente, fino in fondo, sicché il giudice

dell’impugnazione ha a disposizione gli atti di una completa

istruzione dibattimentale: atti reputati sufficienti a fondare anche

una decisione sulla responsabilità civile.

GIUDIZIO ABBREVIATO

Generalità.

Pure il giudizio abbreviato fu concepito nell'intento di snellire il

corso del processo, del quale permetteva una chiusura anticipata,

evitando l'approdo dibattimentale.

Fu per un certo periodo chiamato “patteggiamento sul rito”. Ciò

nell’ intento di sottolinearne, affinità e differenze rispetto al rito

speciale regolato agli artt. 444 448, qualificato come

“patteggiamento sul merito”.

Nella sua originaria configurazione normativa il giudizio

abbreviato accordava una cospicua attenuazione della pena (un

terzo della sanzione), sulla base degli atti contenuti nel fascicolo

dell'indagine. L'ammissione al rito speciale esigeva l'esplicito

consenso (non motivato) del pubblico ministero, nonché un

impegnativo vaglio del giudice, il quale poteva accogliere la

richiesta dell'imputato, solo se il giudizio gli fosse parso definibile