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Procedimenti speciali, compresi: - il processo minorile, - il procedimento dinanzi al giudice di pace, - il procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo.
Tipologia: Sintesi del corso
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Considerazioni introduttive sulla nozione di “specialità” del procedimento penale.
Il concetto di “procedimento speciale” postula un riferimento alla dinamica processuale e va definito per differenza specifica rispetto al concetto di procedimento ordinario di primo grado. Quest'utimo si snoda in tre segmenti principali: Indagini preliminari, Udienza preliminare e Giudizio – il procedimento speciale si caratterizza invece per l' assenza di almeno uno di questi segmenti.
L'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e il bisogno di garantire la stessa maniera i diritti delle parti imporrebbero una procedura uniforme: quale che sia il reato e quale che sia l' imputato, la responsabilità penale esige di essere accertata in base ad un medesimo iter procedurale. In realtà, ogni ordinamento processuale, per quanto sensibile al canone dell'uguaglianza, predispone procedure alternative a quella ordinaria. Anche nelle codificazioni previgenti, la scarsa gravità del reato da perseguire o l'evidente fondatezza dell'accusa, legittimavano la semplificazione o, addirittura, l'omissione i taluni adempimenti processuali: come accadeva nella vecchia istruzione sommaria e nel procedimento per decreto. Recente è invece la tendenza ad attuare semplificazioni dell'ordinario svolgimento processuale, promuovendo con incentivi premiali la rinuncia dell'imputato alla fase dibattimentale e all'esercizio di quei diritti di difesa e di prova che in essa potrebbero trovare spazio. Un'esigenza economica sta al fondo delle disposizioni che regolano i vari procedimenti speciali. Possono essere diversi i motivi che rendono plausibile una semplificazione del rito penale. E siccome tale semplificazione finisce inevitabilmente con l'incidere su diritti costituzionali quali l'eguaglianza e la difesa degli imputati, il diritto del giudice naturale, la presunzione di innocenza, è facile desumere che la compressione di queste garanzie deve essere espressamente autorizzata dalla legge e deve apparire ragionevole alla luce di un adeguato bilanciamento idoneo a contemperare l'efficienza del sistema processuale con un'adeguata protezione dei diritti individuali.
Il giudizio abbreviato, il patteggiamento, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato e il procedimento per decreto , meritano di essere classificati come “speciali” e di essere dunque esaminati in questa sede taluni procedimenti nel libro VI
del codice e precisamente, il procedimento di oblazione , il cui tratto caratteristico sta nel consentire una chiusura anticipata della vicenda processuale, evitando la fase dibattimentale con contestuale degradazione dell'illecito penale in illecito amministrativo; il giudizio immediato richiesto dall'imputato, che consente di anticipare il dibattimento saltando l' udienza preliminare; e infine, i procedimenti che traggono origine da una contestazione suppletiva nell'udienza preliminare o nel dibattimento, i quali risultano privi, rispettivamente, dell'indagine preliminare e dell'intera fase preliminare al giudizio. Anche il procedimento davanti al giudice monocratico, per i reati indicati nell'art. 550 sempre privo dell'udienza preliminare. Il procedimento penale davanti al giudice di pace, disciplinato dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 con regole specialissime, condizionate dall'impronta tendenzialmente conciliativa e solo residualmente repressiva che caratterizza questo particolare tipo di giurisdizione. Un cenno a parte merita il giudizio davanti ad un giurì d'onore per i reati d'ingiuria e diffamazione. Esso non costituisce un procedimento speciale. La sua specialità risiede semmai nell'essere radicalmente alternativo al giudizio penale.
Ragioni della specialità.
Alla luce delle ragioni che li giustificano, i procedimenti speciali rivelano una duplice natura, che origina una triplice ripartizione.
Nel primo gruppo rientrano il giudizio abbreviato, il patteggiamento, il procedimento di oblazione e il giudizio immediato richiesto dall'imputato. Le normative che regolano tali procedimenti attribuiscono alle parti la facoltà di disporre di taluni stati o situazioni processali, con conseguente rinuncia alle chances di intervento che la legge vi collega. Gli istituti di giustizia
possibilità di richiedere sia il rito abbreviato sia il patteggiamento (art.458 comma 3).
L'instaurazione di una procedura consensuale è altresì incompatibile con qualsiasi semplificazione imperativa del procedimento: ad esempio, la scelta del giudizio abbreviato o del patteggiamento esclude sia il giudizio immediato, sia il giudizio direttissimo. È invece sempre consentito il passaggio inverso, da un rito scelto ex auctoritate (g. direttissimo, g. immediato richiesto dal p.m., procedimento per decreto) a uno dei riti consensuali, premiati con uno sconto di pena, come il giudizio abbreviato e il patteggiamento. A rendere opportuna e per certi versi doverosa questa trasformazione concorrono essenzialmente due ragioni:
Procedimenti speciali “consensuali”
Se si guarda al recente passato della nostra procedura penale è facile constatare che lo spazio riservato dalla Legge alla negoziabilità di situazioni processuali è andato aumentando. Nel sistema penale del 1930, la volontà delle parti e dell'imputato figurava in soli due casi: nell'oblazione art.162 c.p. e nel procedimento per decreto art.506. Una soluzione pattizzia o consensuale della causa penale era dunque ammessa esclusivamente in presenza di reati bagattellari: suscettibili di oblazione e contravvenzioni punibili con l'ammenda; definibili con decreto penale i reati punibili con pena pecuniaria. Una prima significativa dilatazione degli istituti negoziali si verifica con la L24 novembre 1981 n. 689: l'ambito di operatività dell'oblazione subisce una sensibile estensione, sí da includere le contravvenzioni punibili con pena alternativa per le quali il giudice ritenga di applicare la pena pecuniaria; viene inoltre introdotta una forma di patteggiamento che offre alle parti la possibilità di accordarsi sul quantum di pena, evitando il dibattimento, a fronte di reati di scarsa gravità quali quelli punibili con talune sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.
La riforma processuale del 1988 ha ulteriormente ampliato il dominio delle parti sulle situazioni processuali, dilatando l'operatività di vecchi istituti e introducendone di nuovi. In particolare sono stati estesi gli ambiti applicativi del cd. patteggiamento e del procedimento per decreto; è stato introdotto un nuovo rito speciale deflattivo del dibattimento (il giudizio abbreviato); si è infine assegnata all'imputato la facoltà di rinunciare all'udienza preliminare e in certi casi di contestazione suppletiva all'intera fase preliminare del processo. La disciplina dei procedimenti speciali è stata poi rimessa appunto quella completa e definitiva entrata in vigore della legge sul giudice unico di primo grado. La L16 novembre 1999 n.479: ■ ha profondamente innovato, per non dire sconvolto, la normativa sul giudizio abbreviato, nell'intento sia di ampliarne l'ambito di operatività sia di correggerne talune strutture che la rendevano costituzionalmente illegittima; ■ ha rimaneggiato il procedimento per decreto allo scopo di accrescerne l'efficacia deflattiva; ■ ha parzialmente modificato patteggiamento e giudizio immediato al fine di adeguare le rispettive discipline alla giurisprudenza costituzionale e alle nuove norme sull'udienza preliminare. Pure la legge sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche fa leva sugli istituti premiali, rendendo accessibile all'ente- imputato, sia il giudizio abbreviato, sia l'applicazione della sanzione su richiesta,sia il procedimento per decreto. Infine grazie alla L. 12 giugno 2003 n.134, il patteggiamento ha visto dilatarsi in misura davvero rimarchevole il proprio ambito di applicabilità. Quando rinuncia al dibattimento l'imputato si priva della facoltà di contrastare l'accusa con quella dovizia di strumenti che la fase del giudizio offrirebbe. Una simile rinuncia comporta una comprensibile accelerazione dello svolgimento processuale ma in modo da vantaggiare sensibilmente l'accusa. Nessun imputato dotato di senno farebbe ovviamente una scelta così rischiosa autolesionistica, se non vi fosse spinto dalla prospettiva di un possibile tornaconto. Di qui il carattere premiale di questi procedimenti: al fine di incentivare la rinuncia dell'imputato alle opportunità difensive delle quali potrebbe giovarsi nel dibattimento, la legge offre sensibili sconti di pena e altri cospicui vantaggi. Ben diversa la ragione che determina la rinuncia all'udienza preliminare nel giudizio immediato richiesto dall'imputato, o
L' Oblazione appartiene, a pieno titolo, alle procedure speciali di tipo consensuale. Essa si risolve in una chiusura anticipata del processo provocata da una richiesta dell'imputato di regolare in denaro la propria pendenza penale. Il rito in questione è esperibile unicamente per reati contravvenzionali punibili con l'ammenda. Le cose cambiano a seconda che la pena pecuniaria costituisca sanzione esclusiva per il reato o si configuri invece come alternativa all'arresto. Nelle situazioni del primo tipo ( oblazione cd. obbligatoria art.162) il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta se soltanto l'imputato l' ha presentata ritualmente entro il termine prescritto. Nelle situazioni del secondo tipo ( oblazione cd. facoltativa art.162 bis), il giudice ha invece un certo margine di discrezionalità: egli deve rigettare la richiesta quando ritenga di dover applicare la pena detentiva anziché quella pecuniaria, quando considera grave il fatto commesso e quindi incongrua l'offerta dell'imputato o, nei casi di recidiva, abitualità e professionalità nel reato. I due tipi di oblazione differiscono anche sotto altri profili. Quella obbligatoria fissa in un terzo del massimo dell'ammenda prevista in via edittale, la somma da pagare al fine di estinguere la contravvenzione. Quella facoltativa impone il pagamento della metà della massima ammenda prevista, al fine di ottenere lo stesso risultato.
Procedimento.
Già nel corso delle indagini preliminari la richiesta di oblazione può essere presentata al pubblico ministero, il quale la inoltra al giudice, insieme col fascicolo delle indagini. Possono attivarsi sia l'imputato sia il difensore senza bisogno di procura speciale. Iniziato il processo, la richiesta va presentata direttamente al giudice prima che sia aperto il dibattimento o prima che sia emesso decreto penale di condanna. La legge prevede che il pubblico ministero all'atto di chiedere il decreto penale informi l'imputato sia della possibilità di essere ammesso all'oblazione, sia dei vantaggiosi effetti conseguibili
tramite la stessa. L' omesso avvertimento sarebbe lesivo del diritto di difesa, poiché priverebbe l'imputato di una chances processuale. Tuttavia la legge non ne fa discendere la nullità degli atti successivi: se il pubblico ministero non adempie, l'avviso deve essere fatto dal giudice contestualmente all'emissione del decreto penale per il fatto oblazionale. Il termine per la richiesta di oblazione è perentorio sicché andrebbe incontro ad una declaratoria di inammissibilità l'imputato che agisse tardivamente. Se però nel dibattimento fosse contestato un fatto diverso o un reato concorrente suscettibile di oblazione, i termini per la richiesta si riaprirebbero. Accolta la richiesta, il giudice dichiara non doversi procedere per estinzione del reato, con sentenza appellabile entro i limiti consentiti dall' art. 593. in caso di rigetto, il rito è destinato a proseguire nella forma ordinaria o secondo le regole del procedimento per decreto, ma imputato e difensore possono rinnovare la richiesta d'oblazione anche nel corso del dibattimento di primo grado, fino all'inizio della discussione finale: benché prevista per la sola oblazione facoltativa (art. 162 bis comma 4 c.p.), tale regola viene comunemente intesa come espressione di un principio generale, sicché la giurisprudenza è incline a farla valere anche nel procedimento di oblazione obbligatoria.
Il Patteggiamento si risolve in una volontaria sottomissione dell'imputato alla sanzione penale.
Essa è il risultato di un'evoluzione legislativa, la cui prima tappa fu l'entrata in vigore, alla fine del 1981, della norma che attribuiva all'imputato la facoltà di provocare una chiusura anticipata del processo e, di evitare il dibattimento, chiedendo l' applicazione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. L' esperienza positiva che ne seguì, ha indotto il legislatore ad ampliare l'ambito di operatività dell'istituto e ad inserirlo nel codice del 1988. Con la L. n. 134 del 2003, la possibilità di patteggiare la pena è stata estesa in misura davvero ampia.
Oggi, il patteggiamento è esperibile per una serie di reati, identificati dall'art. 444 comma 1: rientrano in questa cerchia i
parametri sostanziali e processuali. Oggetto dell'accordo è la pena da applicare per il fatto descritto nell'imputazione.
Dal punto di vista dell'imputato , ciò comporta una serie di rinunce a diversi diritti: ■ rinuncia ad esercitare il diritto alla prova; ■ rinuncia a controvertere sul fatto e sulla relativa qualifica giuridica; rinuncia a controvertere sulla specie e sulla misura della pena da applicare. In compenso egli ottiene una serie di vantaggi secondo che si tratti di patteggiamento “minus” o “maius”. Taluni vantaggi sono comuni ai due tipi di rito speciale:
l'imputato non commette un altro delitto o se, nei due anni successivi, non si rende responsabile di una contravvenzione della stessa indole (art. 445 comma 2).
Dal punto di vista dell'accusa (P.M) , la scelta di patteggiare comporta, la rinuncia a controvertere sulle questioni di fatto e di diritto connesse col tema dell'imputazione. Dal conto suo, il p.m., realizza un significativo risparmio di risorse. Diversamente dall'imputato, però il magistrato penale è tenuto ad effettuare la propria scelta alla stregua di parametri obbiettivi e non in base a valutazioni di opportunità che attribuirebbero al consenso prestato o al dissenso manifestato una connotazione politica, non compatibile con la sua posizione istituzionale di funzionario pubblico soggetto alla legge e altresì obbligato a un atteggiamento imparziale non solo quando promuove l'accusa penale (art. 112 Cost.), ma anche quando assume determinazioni inerenti alla scelta del rito. Benché la normativa non dica alcunché al riguardo, si deve perciò ritenere che, il pubblico ministero debba qui operare nell'interesse della legge, affidandosi ai criteri che la legge stessa espressamente impone al giudice per stabilire se la richiesta di patteggiamento vada ammessa o rigettata: ■ può, dunque, esprimere il proprio consenso dopo aver appurato che il materiale d'indagine è sufficiente per applicare la pena richiesta (altrimenti deve proseguire l'indagine oppure chiedere l'archiviazione della notizia di reato o, la sentenza di non luogo a procedere; ■ deve verificare la corretta qualificazione giuridica assegnata al fatto dall'imputato nella richiesta di patteggiamento o nell'atto di consenso; ■ deve chiedersi se all'esperibilità del rito alternativo non ostino i motivi di esclusione oggettiva o soggettiva menzionati nell'art. 444 comma 1 bis; ■ deve interrogarsi sulla congruità della sanzione richiesta rispetto alla gravità del fatto e alla personalità del suo autore.
Per verità, il P.M. non dà conto delle ragioni che lo spingono a optare per il patteggiamento, sicché il buon uso di codesti criteri non può essere sindacato quando viene raggiunto l'accordo con l'imputato. In realtà, la ragione per cui il consenso del magistrato penale al patteggiamento non ha bisogno di essere motivato risiede nella circostanza che, comunque, ci penserà poi il giudice a vagliare, se il rito speciale possa aver luogo.
vuol, dire che, l'imputato deve agire personalmente o tramite il difensore munito di procura speciale. Un vizio della volontà renderebbe invalidi anche la richiesta quanto il consenso e sarebbe pertanto motivo di inammissibilità del rito speciale: verificare l'assenza di vizi rientra fra i doveri d'ufficio del giudice (art. 446 comma 5). Quanto al termine di presentazione , la richiesta può essere avanzata già nel corso dell'indagine preliminare (art.447 comma1), nonché nella successiva udienza preliminare, fino a che le parti non abbiano concluso la relativa discussione (art. 446 comma 1). Una sorta di remissione in termini a favore della difesa è ammessa a fronte di una contestazione del fatto diverso o del reato concorrente, quando all'imputato non possa essere rimproverata l'omessa, tempestiva richiesta di patteggiamento in ordine alle nuove imputazioni. La legge processuale non precisa quale debba essere il contenuto della richiesta, ma dai criteri imposti al giudice per verificare l'ammissibilità, si ricava che essa deve almeno indicare il fatto da giudicare, la relativa qualificazione giuridica e la pena ritenuta congrua. L'imputato può inoltre legare la sorte del patteggiamento alla possibilità di usufruire della sospensione condizionale della pena, subordinando l'efficacia della prima alla concessione della seconda (art. 444 comma 3). Assume un contenuto particolare la richiesta presentata dal pubblico ministero durante l'indagine preliminare. Qui, l'introduzione del rito coincide sempre con l'esercizio dell'azione penale (art. 405 comma 1), sicché la richiesta o il consenso provenienti dall'organo requirente debbono necessariamente contenere l'atto di imputazione. Se ne ricava, tra l'altro, che il pubblico ministero non può presentare una richiesta di patteggiamento o prestare il proprio consenso, quando ancora l'indagine è incompleta né, quando l'esito investigativo sia insufficiente per sostenere l'accusa in giudizio. La richiesta di patteggiamento è revocabile o modificabile dal proponente, almeno fino a quando non sia intervenuto il consenso dell'altra parte. L'assunto – prevalente in giurisprudenza – sembra in effetti confermato dalla disposizione che prevede un caso di irrevocabilità, per l' ipotesi in cui la richiesta sia presentata durante l'indagine preliminare e il giudice abbia assegnato un termine all'altra parte per esprimere il proprio consenso: in simile circostanza, la legge vieta alla parte istante di revocare o
modificare la richiesta, finché quel termine è in corso (art. 447 comma 3 seconda parte).
L'intesa che accusa e difesa raggiungono sulla applicazione della pena obbliga il giudice a decidere circa l' ammissibilità del rito speciale. A tal riguardo, egli deve innanzitutto:
Tale problema è affrontato e risolto dalla legge, la quale equipara
la suddetta sentenza “a una pronuncia di condanna” (art. 445
comma 1 bis seconda parte).
Presa alla lettera, tale disposizione impone di ravvisare nella
sentenza di patteggiamento una condanna penale, tutte le volte
che la legge collega certi effetti all'esistenza di una sentenza
condannatoria.
In certi casi però, la legge connette determinati effetti alla
condanna non soltanto in ragione del fatto che esiste una sentenza
di quel tenore, quanto piuttosto per l'accertamento di
responsabilità che la sentenza stessa racchiude e documenta.
Evidentemente essa non può spiegare simili effetti se non contiene
quell'accertamento.
Talvolta è la legge stessa ad escludere che la sentenza in questione
vada considerata come decisione di condanna. Così è
espressamente stabilito, sia pure limitatamente alle ipotesi di
patteggiamento minus, che la sentenza in questione non può
applicare pene accessorie (art. 445 comma 1) nemmeno quando
queste sono collegate ex lege alla condanna per determinati reati.
È inoltre sancita per tabulas la sua inidoneità a sortire effetti
vincolanti in sede civile risarcitoria (art. 445 comma 1 bis, prima
parte), oltreché in sede amministrativa o in sede civile extra
risarcitoria.
Unica eccezione, l'effetto vincolante che la sentenza di
patteggiamento è capace di produrre nel procedimento
disciplinare: l'inciso risultante dall'art. 445 comma 1 bis, impone
all'autorità disciplinare di considerare accertata la responsabilità
penale di colui che patteggia.
Bisogna ammettere che questa innovazione legislativa introduce
un elemento di incoerenza: come spiegare infatti che la sentenza
ex art. 445 pregiudica l'esito del giudizio disciplinare, mentre
continua a restare priva di effetti vincolanti nei giudizi civili e
amministrativi? La segnalata incoerenza non è parsa tuttavia tale
alla corte costituzionale la quale ha considerato ragionevole questo
eccezionale caso di pregiudizialità della sentenza di
patteggiamento, sul rilievo che il giudizio disciplinare ha una sua
peculiarità e costituisce una specie a sè stante, sì da giustificare
una regolamentazione distinta rispetto a giudizi civili o
amministrativi soggetti all'effetto vincolante delle sole sentenze
emesse a seguito di dibattimento o di giudizio abbreviato.
Talvolta, poi, la legge ribadisce la regola generale espressa
nell'art. 445 comma 1bis seconda parte, mettendo sullo stesso
piano la comune sentenza di condanna e quella di patteggiamento,
anche in situazioni in cui rileva l'effettiva responsabilità del
condannato, pur considerata come indice di pericolosità: di ciò si
ha, ad esempio, una dimostrazione nella normativa speciale
antimafia dove lo status di “condannato” a norma dell'art. 444, è
equiparato essenzialmente a fini di prevenzione criminale a quello
di condannato con sentenza dibattimentale.
La giurisprudenza è raggiunta altresì a negare la natura
condannatoria delle sentenze di patteggiamento ai fini del
giudizio di revisione. La norma giurisprudenziale avallata nel
1998 da una importante presa di posizione della Corte di
Cassazione a sezioni unite, è stata tuttavia ribaltata dalla l.
134/2003 n°134, la quale ha provveduto a novellare l'art. 629
includendo fra i provvedimenti suscettibili di revisione anche le
“sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 comma 2”. Da un lato, la
scelta legislativa contribuisce ad avvicinare la sentenza di
patteggiamento alla sentenza di condanna. Dall'altro, però, essa
ribadisce l'irriducibilità a una vera e propria condanna di tale
sentenza.
Il dubbio è affiorato di nuovo nell’applicazione di quella variegata
serie di previsioni normative (penali e processuali), che allo status
di condannato associano automaticamente determinati effetti,
senza però ulteriormente precisare se gli stessi si producono anche
a seguito di sentenza ex art. 444. Inizialmente, la giurisprudenza si
è andata orientando nel senso di negare natura condannatoria alla
sentenza in questione, ogniqualvolta il giudicato di condanna è
dalla legge considerato per la affermazione di responsabilità che
esso incorpora e non in ragione del suo esser titolo per eseguire
dovrebbe seguirne un giudizio ordinario che solo il giudice di
secondo grado può chiudere con una sentenza di merito.
A parte questo caso particolare, la sentenza ex articolo 444 è
impugnabile col solo mezzo del ricorso per cassazione per uno dei
motivi indicati nell'art. 606: errores in procedendo ed errores in
iudicando. La giurisprudenza della corte di cassazione ha
elaborato, al riguardo, criteri di ammissibilità comprensibilmente
rigorosi. Ad esempio, l'errata qualificazione giuridica del fatto può
essere fatta valere solo in presenza di un manifesto error in
iudicando che dissimuli un illegale trattativa sul nomen iuris , non
invece di fronte a una qualificazione che presenti oggettivi margini
di opinabilità. Analogamente, la contestazione in sede di legittimità
del quantum di pena patteggiata è ammessa solo se l'accordo fra le
parti appare illegale, essendosi formato senza rispettare i limiti
edittali fissati dalla legge penale. Se ne ricava che l'accordo tra le
parti, se rispettoso dei parametri legali, è inattaccabile in
cassazione, anche quando il suo contenuto appaia discutibile agli
occhi del giudice di legittimità.
Azione civile e Patteggiamento.
Il danneggiato da reato non vi può intervenire, né esercitare in
quella sede l'azione risarcitoria, nè per opporsi alla definizione
anticipata del giudizio. E se nel precedente corso del processo, egli
avesse già avuto occasione di costituirsi parte civile , il
sopravvenuto accordo, circa l'applicazione della pena, lo
costringerebbe ad abbandonare la sede penale per far valere la
propria pretesa davanti al giudice civile. Risulta quindi
drasticamente preclusa come conferma la norma che sottrae al
giudice del patteggiamento il potere di decidere la relativa
questione (art. 444 comma 2 seconda parte). Il perché lo si capisce
circa il carattere per così dire “incompleto” di questo tipo di
accertamento: un procedimento definito allo stato degli atti, non è
la sede idonea per accertare le responsabilità dell'imputato,
nemmeno sotto il profilo civilistico per l'eventuale danno cagionato
dal reato. Al più, il danneggiato già costituitosi parte civile, può
esigere dall'imputato il pagamento delle spese processuali fino a
quel momento sostenute.
Il susseguente processo civile non subirebbe la sospensione
prevista dall’art. 75 comma 3, né sarebbe in alcun modo
pregiudicato dall’esito del patteggiamento. Non costituisce una
vera eccezione alla regola illustrata, il potere che la legge
riconosce al giudice dell’impugnazione di decidere sulla questione
civile con la sentenza che applica la pena richiesta dalle parti (art.
448 comma 3). In questi casi, infatti, il giudizio di primo grado si è
svolto regolarmente, fino in fondo, sicché il giudice
dell’impugnazione ha a disposizione gli atti di una completa
istruzione dibattimentale: atti reputati sufficienti a fondare anche
una decisione sulla responsabilità civile.
Generalità.
Pure il giudizio abbreviato fu concepito nell'intento di snellire il
corso del processo, del quale permetteva una chiusura anticipata,
evitando l'approdo dibattimentale.
Fu per un certo periodo chiamato “patteggiamento sul rito”. Ciò
nell’ intento di sottolinearne, affinità e differenze rispetto al rito
speciale regolato agli artt. 444 448, qualificato come
“patteggiamento sul merito”.
Nella sua originaria configurazione normativa il giudizio
abbreviato accordava una cospicua attenuazione della pena (un
terzo della sanzione), sulla base degli atti contenuti nel fascicolo
dell'indagine. L'ammissione al rito speciale esigeva l'esplicito
consenso (non motivato) del pubblico ministero, nonché un
impegnativo vaglio del giudice, il quale poteva accogliere la
richiesta dell'imputato, solo se il giudizio gli fosse parso definibile