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Procedimenti Speciali nel Diritto Penale Italiano: Giudizio Abbreviato e Patteggiamento, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

riassunto di procedura penale con particolare riferimento ai procedimenti speciali

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 20/10/2020

livio1091
livio1091 🇮🇹

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Procedimenti speciali
Accanto al modello base di procedimento penale, cioè svolto dinanzi al tribunale in composizione
collegiale o corte d'assise, si distinguono:
a) procedimenti differenziati - la cui struttura è completa però sono riti che si staccano dal
procedimento base e che presentano alcune particolarità; sono procedimenti dinanzi al tribunale
monocratico, a giudice di pace, al tribunale per i minori, e quelli che accertano la responsabilità
dell'ente.
b) procedimenti speciali - sono diversi perché omettono alcune fasi del modello base, cioè
l'udienza preliminare, il dibattimento, o entrambe. Questi sono previsti perché si è voluto in qualche
modo ridurre il contenzioso penale, soprattutto per quei procedimenti in cui non vi è un netto
contrasto tra accusa e difesa.
Sono procedimenti in cui si affievolisce la difesa dell'imputato e, per far sì che quest'ultimo accetti,
di solito si garantisce un incentivo, che consiste nella diminuzione della pena.
Il libro VI del codice di procedura penale disciplina i procedimenti speciali, che possiamo
distinguere in due grandi categorie:
a) quelli che omettono l'udienza preliminare, ossia a giudizio immediato e direttissimo, che
prescinda dal consenso dell'imputato. La semplificazione viene ammessa solo su richiesta del
pubblico ministero. Ma devono comunque garantire il diritto di difesa;
b) quelli che omettono il dibattimento, operano solo su consenso, perché viene omessa una delle
parti fondamentali del procedimento che garantisce in pieno nel contraddittorio nella formazione
della prova; questi sono: abbreviato, atteggiamento, procedimento per decreto
Giudizio abbreviato - no dibattimento (artt.438-443)
Il giudizio abbreviato è quel procedimento speciale che consente al giudice, su richiesta
dell'imputato, di decidere nel merito la causa all'udienza preliminare, e non al termine del
dibattimento, basando la sua decisione sui dati contenuti nel fascicolo delle indagini. È un istituto
completamente modificato con la legge 179/99 (legge Caratti), in quanto, prima erano previsti
come presupposti per disporre il rito:
a) la richiesta dell'imputato;
b) il consenso del pm;
c) la valutazione del giudice della possibilità di decidere allo stato degli atti senza integrazione
probatoria.
Attualmente l'unico presupposto richiesto è la richiesta dell'imputato, il quale ha una duplice
possibilità:
a) richiesta non condizionata/semplice, con la quale si decide allo stato degli atti;
b) richiesta condizionata di fatto che per lo svolgimento del rito si assumano determinati
provvedimenti;
Nel primo caso si chiede al giudice di decidere allo stato degli atti contenuti nel fascicolo delle
indagini. Il termine per presentare la richiesta non condizionata è la formulazione delle
conclusioni dell'udienza preliminare. A seguito della richiesta il giudice deve necessariamente
disporre il rito abbreviato. Il giudice sulla richiesta provvede con ordinanza. Il procedimento si
svolge in camera di consiglio o se ne fanno tutti imputati richiesta affinché si svolga in pubblica
udienza. Le disposizioni applicabili sono quelle previste per l'udienza preliminare salvo per quanto
riguarda l'integrazione probatoria e la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero
(quest'ultima può verificarsi solo se il giudice provvede all'integrazione probatoria). Infatti
l'integrazione probatoria non è obbligatoria, il giudice può anche non disporla qualora non ritenga
che sia possibilità di decidere anche sulla base degli atti del fascicolo e quelli acquisiti nell'udienza
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Scarica Procedimenti Speciali nel Diritto Penale Italiano: Giudizio Abbreviato e Patteggiamento e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity!

Procedimenti speciali

Accanto al modello base di procedimento penale, cioè svolto dinanzi al tribunale in composizione

collegiale o corte d'assise, si distinguono:

a) procedimenti differenziati - la cui struttura è completa però sono riti che si staccano dal

procedimento base e che presentano alcune particolarità; sono procedimenti dinanzi al tribunale

monocratico, a giudice di pace, al tribunale per i minori, e quelli che accertano la responsabilità

dell'ente.

b) procedimenti speciali - sono diversi perché omettono alcune fasi del modello base, cioè

l'udienza preliminare, il dibattimento, o entrambe. Questi sono previsti perché si è voluto in qualche

modo ridurre il contenzioso penale, soprattutto per quei procedimenti in cui non vi è un netto

contrasto tra accusa e difesa.

Sono procedimenti in cui si affievolisce la difesa dell'imputato e, per far sì che quest'ultimo accetti,

di solito si garantisce un incentivo, che consiste nella diminuzione della pena.

Il libro VI del codice di procedura penale disciplina i procedimenti speciali, che possiamo

distinguere in due grandi categorie:

a) quelli che omettono l'udienza preliminare , ossia a giudizio immediato e direttissimo, che

prescinda dal consenso dell'imputato. La semplificazione viene ammessa solo su richiesta del

pubblico ministero. Ma devono comunque garantire il diritto di difesa;

b) quelli che omettono il dibattimento , operano solo su consenso, perché viene omessa una delle

parti fondamentali del procedimento che garantisce in pieno nel contraddittorio nella formazione

della prova; questi sono: abbreviato, atteggiamento, procedimento per decreto

Giudizio abbreviato - no dibattimento (artt.438-443)

Il giudizio abbreviato è quel procedimento speciale che consente al giudice, su richiesta

dell'imputato, di decidere nel merito la causa all'udienza preliminare, e non al termine del

dibattimento, basando la sua decisione sui dati contenuti nel fascicolo delle indagini. È un istituto

completamente modificato con la legge 179/99 (legge Caratti) , in quanto, prima erano previsti

come presupposti per disporre il rito:

a) la richiesta dell'imputato;

b) il consenso del pm;

c) la valutazione del giudice della possibilità di decidere allo stato degli atti senza integrazione

probatoria.

Attualmente l'unico presupposto richiesto è la richiesta dell'imputato , il quale ha una duplice

possibilità:

a) richiesta non condizionata/semplice , con la quale si decide allo stato degli atti;

b) richiesta condizionata di fatto che per lo svolgimento del rito si assumano determinati

provvedimenti;

Nel primo caso si chiede al giudice di decidere allo stato degli atti contenuti nel fascicolo delle

indagini. Il termine per presentare la richiesta non condizionata è la formulazione delle

conclusioni dell'udienza preliminare. A seguito della richiesta il giudice deve necessariamente

disporre il rito abbreviato. Il giudice sulla richiesta provvede con ordinanza. Il procedimento si

svolge in camera di consiglio o se ne fanno tutti imputati richiesta affinché si svolga in pubblica

udienza. Le disposizioni applicabili sono quelle previste per l'udienza preliminare salvo per quanto

riguarda l'integrazione probatoria e la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero

(quest'ultima può verificarsi solo se il giudice provvede all'integrazione probatoria). Infatti

l'integrazione probatoria non è obbligatoria, il giudice può anche non disporla qualora non ritenga

che sia possibilità di decidere anche sulla base degli atti del fascicolo e quelli acquisiti nell'udienza

preliminare. Altrimenti il giudice provvede ad assumere d'ufficio o su richiesta, gli elementi

necessari ai fini della decisione. All'assunzione si procede secondo le forme stabilite dall'articolo

422 sull'udienza preliminare (cioè l'audizione delle persone condotta dal giudice al quale si può

chiedere di porre determinate domande, dopodiché le parti possono presentare le proprie

conclusioni, alla luce delle quali il giudice decide: in questo caso qualche modifica

dell'imputazione).

Nel secondo caso , quando l'imputato presente richiesta condizionata all'integrazione probatoria

necessaria ai fini della della decisione, deve indicare le prove della missione. A questo punto il

giudice tenendo conto degli atti già assunti utilizzabili, deve disporre di integrazione risulta:

a) necessaria ai fini della decisione;

B) compatibile con la finalità di economia processuale civile del rito abbreviato.

In realtà la corte costituzionale, la sentenza 115.000, ridotto la portata del secondo requisito, in

quanto affermato di rito abbreviato di essere posto e affrontato con il rito ordinario dibattimentale,

ed in ogni caso rispetto quest'ultimo i tempi processuali sono ridotti. Qualora il giudice accolga la

richiesta sia il rito abbreviato.

Il pm è riconosciuto il diritto alla prova contraria sull prove ammesse su richiesta dell'imputato. Ciò

che il giudice può solo edificio altre prove se necessarie ai fini della decisione.

Accolta la richiesta di rito abbreviato, se la parte civile non accetta lo stesso il giudice pronuncia

sentenza di assoluzione, tale provvedimento non ha efficacia di giudicato la parte civile può agire

dinanzi al giudice civile. Se, invece, accetta subisce l'efficacia del giudicato di assoluzione. Inoltre, se il giudice

procede integrazione probatoria, sono il pm ha diritto alla volontaria, mentre la parte civile solo sollecitare poteri esercitabili dal giudice ai sensi dell'articolo 441 comma cinque. L'imputato può chiedere di abbreviato anche quando vengono disposti riti speciali, che l eliminano l'udienza preliminare. rito immediato: la richiesta viene depositata in cancelleria del giudice delle indagini preliminari con la prova dell'avvenuta modifica del pubblico ministero, entro 15 giorni dal decreto che dispone il giudizio immediato. Se il giudice accoglie, dà avviso almeno cinque giorni prima dell'udienza al pubblico ministero, all'imputato, e alla persona offesa. direttissimo: può essere fatta richiesta prima dell'apertura del dibattimento. Decreto penale di condanna-stesse regole di quello immediato. Nota bene: se l'imputato sceglie il rito abbreviato non potrà chiedere il patteggiamento. Il codice in proprietà delle sentenze ha seguito il rito abbreviato. Impugnazioni: la sentenza di condanna alla sua pena pecuniaria, di regola non sono appellabili. E così anche l'imputato operare la sentenza di condanna pronunciata se il rito abbreviato, il pm non può appellarsi a meno che il giudice non abbia modificato il titolo di reato. Le sentenze di proscioglimento: prima della sentenza della corte costituzionale 2007 non potevano essere appellate dell'imputato e del pubblico ministero. Attualmente il pubblico ministero può proporre appello contro la sentenza di proscioglimento pronunciato un qualsiasi ora. L'imputato non può parlarle. Le sentenze pronunciate seguito di rito abbreviato non sottoponibili all'appello, sono passibili di ricorso per cassazione. Pertanto, in relazione a quest'ultimo, il rito abbreviato si traduce sempre in una considerevole economia processuale, rispetto alla forma ordinaria e onerosa. Sul primo requisito invece, le sezioni unite hanno affermato che le prove di imputato, sono integrative e non sostitutive diciamo che già è stato acquisito, pertanto il giudice può rigettare se l'imputato richiede un elemento conforme diverse di una pre-esistente negli atti. Il giudice che accoglie la richiesta assume tutte le prove di cui l'imputato ha fatto richiesta e il pubblico ministero a sua volta può esercitare il suo diritto alla prova contraria. L'acquisizione di nuove prove può portare alla modificazione dell'imputazione ex articolo 423. Ove, il giudice rigetti la domanda condizionata, l'imputato può riproporre termine ordinario, c'è conclusione dell'udienza preliminare. La richiesta in effetti può essere reiterata senza modificazioni rispetto a quella originaria, fino a prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, c'è stata rigettata. In tal caso il giudice del dibattimento deve prendere visione degli atti contenuti del fascicolo del PM, e verificare l'oggettiva necessità dell'integrazione probatoria. Se la ritiene fondata, non stavano il rito abbreviato Il nella fase evolutiva del dibattimento. Se, poi, la reginetta e al termine del dibattimento accetta che esistevano i presupposti per accoglierla, il giudice dovrà applicare la riduzione di pena che sarebbe stata applicata se si fosse attivato il rito abbreviato. Il giudice può disporre integrazione probatoria e a seguito di questa può essere la necessità di modificare l'imputazione: cioè il PM può contestare affatto diverso, una circostanza aggravante un reato commesso: in questo caso l'imputato può attivarsi per chiedere di proseguire con rito ordinario. In questo caso il giudice può assegnare un termine di almeno 10 giorni entro il quale l'imputato può effettuare la sua scelta. Se scegli di proseguire con il rito ordinario, il giudice revoca ordinanza con la quale rispose rito abbreviato fissato l'udienza preliminare o la prosegue. Le prove assunte rito