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I principi fondamentali del processo penale, in particolare il contradditorio nella fase di formazione della prova, la separazione delle funzioni, l'oralità contro la scrittura e la pubblicità contro la segretezza. la storia del processo penale europeo e la reazione contro il sistema delle prove legali, il principio di centralità del dibattimento e la fase istruttoria del processo. Viene anche discusso il principio di atipicità della prova e il recupero dibattimentale degli atti precedenti.
Tipologia: Appunti
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Si è fatta una ridistribuzione dei corsi di procedura penale e del loro oggetto. Ci sono due corsi di procedura penale, quello di quest anno e quello del prossimo, e fino ad ora l'impostazione seguita qui a Torino è stata la seguente: un corso al 3 anno di 9 cfu il cui oggetto era costituito dall'intera disciplina del codice di procedura penale, quindi un corso istituzionale a tutti gli effetti. Ovviamente trattata con un livello di approfondimento abbastanza limitato essendo un corso di 60 ore. A Bologna, invece, il corso istituzionale è di 150 ore. L'impostazione che qui è stata seguita è di un corso istituzionale di 60 ore più un corso progredito, specialistico. Modello che in tutte le università era stato adottato quando era stato introdotto il sistema del 3+2; dovendo tenere in considerazione che lo studente si poteva fermare alla laurea triennale, si doveva offrirgli un corso istituzionale in cui si trattasse, anche se non in maniera approfondita, tutta la materia. Poi nel biennio si faceva il corso specialistico. Quando poi si è passati alla laurea magistrale, non era in realtà pensabile mantenere questo assetto che qui, invece, è rimasto. Da quest’ anno, almeno nei corsi N e O, si cambia impostazione: il problema era che il modello passato, pur permettendo di creare un corso specialistico monografico, penalizzava il corso del 3 anno perchè si era costretti a correre con il programma in una materia vastissima. Allora l'idea, d accordo con il professor Voena, è quella di ridurre il programma del 3 anno, non trattare tutta la disciplina codicista, lasciare alcune materie trattate dal codice al corso successivo. In qualche modo spezzare in due il corso cosi da poter trattare tutta la materia del codice con il giusto livello di approfondimento. Questo modello è adottato a Bologna, un unico corso, tenendo un unico esame, di 150 ore. Per cui lasceremo fuori, nel senso che tratteremo solo per cenni generali, tre grandi ambiti della disciplina processualistica che sono le misure cautelari, le impugnazioni e l'esecuzione. Tre grandi ambiti che venivano sacrificati, nel vecchio modello, e che invece potranno essere trattati con la dovuta completezza nel 4 anno. Perciò il corso che sta per iniziare avrà ad oggetto la cosiddetta parte statica del codice (cioè i primi 3 libri dedicati alle parti processuali, agli atti, alle prove) e poi quella dinamica fino alla conclusione del processo di primo grado. In sostanza i libri 1,2,3, 5,6,7,8 del codice e rimarranno fuori i libri 4 (misure cautelari), 9 (impugnazioni) e 10 (esecuzione). Sono argomenti importanti che però si prestano ad una trattazione separata anche se nel corso attuale si faranno riferimenti generali. Questa scelta è stata fatta anche per una scelta manualistica che è
parametrata al corso di 100 ore, cioè i manuali sono parametrati per un corso di 100 ore e 15 crediti: a Bologna quell’unico corso vale 15 cfu. Perciò sembrerebbe logico studiare sul manuale le parti proporzionali al numero di crediti del corso. Per quanto riguarda i manuali, il professore consiglia, in alternativa, due testi che sono il Conso-Grevi, “Compendio di procedura penale”, oppure il Lozzi, “Lezioni di procedura penale”. Il primo è un volume che raccoglie contributi di più autori, tra cui il professore che ha scritto il capitolo sulle indagini preliminari. Manuale a più mani e a un livello di dettaglio piuttosto elevato ma complessivamente di media-facile comprensione. L'altro testo, il Lozzi non il Lozzino (sarebbe “Lineamenti di procedura penale”) è scritto da un solo autore, Gilberto Lozzi, maestro del professore. Ed è un testo che il professore conosce meglio e in alcune parti più complesso, che costringe ad approfondire di più criticamente. Il professore, comunque, non ha preferenze. In sede d'esame, verrà chiesto prima su quale testo abbiamo adottato. Inoltre l'esame va sempre preparato avendo sotto gli occhi un codice aggiornato secondo tutte le riforme, l'ultima è la legge di conversione del cd “decreto svuotacarceri”. Le modifiche sono frequenti, è stata già approvata alla Camera una radicale modifica alla disciplina delle misure cautelari. Ad esempio il Conso-Grevi è aggiornato al 2011 mentre il Lozzi a dicembre 2012, per questo importante il codice aggiornato. La lezione sarà di un'ora e mezza senza pausa. L'esame si terrà in forma orale. Il prof non sa ancora bene come si organizzeranno le sottocommissioni ma comunque nessun assistente potrà bocciare, è nostro diritto passare con il professore indipendetemente da come vada la parte iniziale con l'assistente. Nessuna distinzione tra frequentanti e non frequentanti. Chi frequenta saprà quali sono gli argomenti più importanti che il prof indicherà a lezione, dicendo quali sono le domande più frequenti nell esame. Nessun argomento ha mai affascinato le persone come il processo penale, basti pensare all'interesse che nasce per la cronaca nera e la cronaca giudiziaria. Da sempre c'è stata attenzione da parte di tutti. È anche un genere letterario. Il processo penale potrebbe essere cosi affascinante perchè è il luogo di un triplice dramma: in primo luogo vi è il dramma umano cioè quello dell'individuo/imputato costretto a giocare questa terribile partita dove la posta in gioco è non solo la sua libertà ma anche la dignità, onore. Il processo penale ha dei costi umani enormi; è lo stigma del giudizio per certi versi perfino più della pena che eventualmente, se c'è condanna, dovrà essere scontata. Un grande giurista come Salvatore Satta ha detto che perfino Gesù Cristo ha scelto di essere ucciso ma prima di tutto processuato, per una maggiore espiazione. Durante le nostre lezioni parleremo del PATTEGGIAMENTO, un istituto “via di fuga” concessa all'imputato che non significa ammettere propria responsabilità, vi è l'accettazione di essere assoggettato ad una pena ma senza ammissione di colpevolezza. Perchè questo istituto ha avuto molto successo? Perchè è un modo per sottrarsi al giudizio, non alla pena. E' un dramma umano che non coinvolge solo l'imputato ma anche la vittima, la famiglia della vittima che chiedono giustizia... è un dramma anche per il giudice che svolge questa terribile funzione del giudicare. E' un luogo dove si scatenano tensioni umane, personali. Vi è poi il dramma politico: il processo penale è il luogo dove lo Stato mostra al cittadino il suo volto più brutale, più violento, privandolo della libertà personale e violando i suoi diritti fondamentali. Infatti noi sappiamo che nella Costituzione vi è il cosiddetto blocco delle inviolabilità, gli artt 13-14-15 (libertà personale, intimità del domicilio, libertà e segretezza delle comunicazioni) e questi diritti fondamentali rischiano di subire aggressioni da parte dello Stato? Nel processo penale. Queste violazioni si esplicano in perquisizioni, intercettazioni, custodie cautelari e si realizzano nel processo penale ma anche
limiti. È un momento di grave crisi nella fiducia che si aveva un tempo nella scienza. Sulla base dei prodotti di quella scienza si condanna o si assolve. Un altro ambito è quello medico in cui fidarsi della scienza diventa grande sofferenza. Insomma per tutte queste ragioni il processo penale è un luogo che non può non affascinare, conquistare, suscitare interesse. Tra l'altro è un triplice dramma che viene rappresentato: c'è una dimensione scenica, formale, rituale, va in scena quel dramma. Il processo è pubblico, ci sono i personaggi, gli interpreti, i giudici, anzi hanno addirittura una divisa, una maschera. C'è una dimensione sacrale, rituale che è molto importante nel processo e che ne aumenta il fascino. C'è unità di tempo e luogo come nelle tragedie greche secondo Aristotele. In quel contesto si svolge l'azione e si fa rivivere l'azione del passato attraverso la testimonianza e le altre forme di prova. Ha ragione Pagano quando dice: "Fatemi vedere come giudicate i vostri criminali e io vi dirò tutto della vostra cultura, del vostro grado di civiltà, del vostro grado anche di cultura scientifica, filosofica". È una materia che ci costringe a fare molto spesso i conti con la realtà. Esiste una dimensione normativa. Ci sono delle regole, anche le regole che emergono anche dalla giurisprudenza. Ma poi c'è una dimensione concreta, operativa, pratica, che è fondamentale per una comprensione globale del fenomeno del processo penale. Vecchia diatriba tra i processualisti penali se sia opportuno o addrittura indispensabile che un professore di procedura penale sia anche un pratico, faccia anche l'avvocato (come avviene normalmente negli USA). Romanzo di Bolagno (scrittore cileno): 2666, dove uno dei protagonisti è un professore universitario, professor Amalfitano, che nel cortile della sua casa ha uno stendibiancheria con appeso un libro di geometria. Allora arriva un ospite in casa e dice: "Scusa ma che ci fa quel libro appeso ad uno stendibiancheria?", E lui dice: "E' perché l'ho letto ma non circola l'aria della realtà in quel libro. Allora ho provato così a metterlo un po' in contatto così magari circola l'aria del mondo, per fargliela sentire". Questo è quello che vorrebbe riuscire a fare anche un professore di procedura penale. Cominciamo il corso vero e proprio introducendo alcune nozioni fondamentali. Di norma il professore tiene almeno una serie di lezioni introduttive (10, 12 lezioni introduttive) per dare un'idea del sistema processuale penale. Solo dopo questa prima fase attacchiamo con l'articolo 1, 2, 3 etc del codice. Sono lezioni molto importanti. Introduciamo fin da subito alcune nozioni fondamentali che ci accompagneranno x tutto il nostro corso. Vediamo la nozione di processo penale. Possiamo definirlo come: una serie di atti di organizzati e formalizzati da compiersi nel rispetto della legge (concetto in grave crisi: la legalità processuale. Gli atti del processo devono essere compiuti nel rispetto della legge, art. 211: giusto processo regolato dalla legge. Processo penale giusto in quanto sia regolato dalla legge. Principio di legalità). Processo penale definito quindi come una serie di atti organizzati, formalizzati, compiuti nel rispetto di determinate forme previste dalla legge che hanno origine da un'imputazione e si concludono con una sentenza. Imputazione e sentenza sono il polo iniziale e quello conclusivo del processo penale. Qualche volta il legislatore chiama il provvedimento conclusivo del processo in altro modo; ad esempio c'è un procedimento speciale, che si chiama procedimento per decreto penale, in cui la decisione conclusiva del giudizio di primo grado è espresso in forma di decreto (decreto penale) ma in realtà sono tutti d'accordo nel ritenere che questo decreto penale abbia sostanza di sentenza. Imputazione e sentenza: i due poli ,le due estremità del processo penale, legati da una serie di atti compiendo i quali si procede appunto e si percorre il tragitto che va dall'imputazione alla sentenza. Cos'è l'imputazione? La troviamo disciplinata nell'articolo 405 del codice di procedura penale. L'imputazione, questo atto iniziale del processo. E' l'attribuzione formale di un fatto di
reato ad una determinata persona. L'imputazione è quell'atto del pubblico ministero con il quale si attribuisce formalmente un fatto di reato ad una determinata persona. Naturalmente è un'attribuzione effettuata in via ipotetica: si ipotizza che una determinata persona abbia commesso un determinato reato. La sentenza, atto conclusivo, e l'atto con cui il giudice si pronuncia sull'imputazione. Cioè il giudice nella sentenza è chiamato a esprimere un giudizio di verità o falsità dell'enunciato contenuto nell'imputazione. Se riusciremo parleremo del delicatissimo problema della verità nel processo, problema molto filosofico ma in realtà è arrivato perfino alla Corte Costituzionale. Scopo del processo penale e l'accertamento della verità. In realtà il giudice penale è chiamato a dire la verità solo quando condanna, cioè quando ritiene vera l'affermazione contenuta nell'imputazione. Per prosciogliere non è necessario dimostrare la falsità dell'imputazione; per prosciogliere basta che non sia provata la verità dell'imputazione. C'è una bella differenza se ci riflettete. Ricordiamoci comunque per il momento che il processo va da una imputazione ad una sentenza; la sentenza è in qualche modo la risposta che viene data all'imputazione, il giudizio formulato sull'imputazione. Più interessante, cominciando a scendere un po' più nel dettaglio, dobbiamo distinguere il concetto di processo da quello di procedimento penale. Questa è una novità introdotta con il codice del 1988 (noi abbiamo attualmente in vigore un codice dal 1988, codice che ha sostituito il precedente codice, cosiddetto codice Rocco, che era in vigore dal 1930. Nel 1988 c'è stata questa svolta epocale nella nostra legislazione processuale penale. Un codice tendenzialmente accusatorio in vigore ormai da un quarto di secolo). Prima del 1988 la distinzione tra processo e procedimento non era nelle norme del codice, cioè il legislatore non distingueva procedimento penale e processo penale; c'era un uso indifferenziato e promiscuo dei due termini. E allora c'era tutta una complicata elaborazione dottrinale al riguardo, si distingueva già tra procedimento e processo ma non era una distinzione che faceva il legislatore; la faceva la dottrina e c'erano come sempre diverse ricostruzioni, diverse opinioni, la più accreditata delle quali era comunque che il rapporto fosse di genere procedimento a specie processo e che il processo fosse la specie giurisdizionale del genere procedimento. Questo non faceva che spostare il problema: bisogna chiedersi sì ma quand'è che c'è esercizio di giurisdizione? Il processo è il procedimento nel momento in cui si esercita la giurisdizione. In questo senso la specie giurisdizionale del genere procedimento. Ma quand'è che noi riconosciamo i connotati della giurisdizione penale? E di qui in avanti il discorso è più complesso. Fortunatamente col codice dell'88 la distinzione tra procedimento e processo è diventata semplicissima. Ma per spiegarvela sono costretto a fare un discorso abbastanza ampio. L'imputazione è ciò da cui nasce il processo, è l'atto iniziale del processo ed è un atto che compete al pubblico ministero, titolare dell'azione penale, l'organo dell'accusa cioè il magistrato che ha il compito nel processo penale di sostenere l'accusa. Quindi è il pubblico ministero che a un certo punto deve formulare l'imputazione. A un certo punto il pubblico ministero formula l'imputazione cioè attribuisce formalmente un atto, un determinato fatto di reato, ad una determinata persona. Ma quando il pubblico ministero formula l'imputazione? Cosa succede quando viene commesso un reato? La notizia del reato giunge in qualche modo alla polizia giudiziaria e poi al pubblico ministero. Esempio una querela: io querelo il mio vicino perchè mi ha insultato. Querela, notizie di reato che quindi giunge sul tavolo del pubblico ministero. Il pubblico ministero non è che formula immediatamente l'imputazione. Il pubblico ministero compie una serie di attività di accertamento preliminare di quel fatto proprio per verificare se è o meno il caso di formulare l'imputazione cioè di instaurare un processo sui fatti. Solo all'esito di questa
notizia di reato alla sentenza definitiva (quella che io prima ho chiamato vicenda procedimentale nel suo complesso, insomma tutti gli atti che vanno dalla notizia di reato alla sentenza, cioè il procedimento + il processo). Il legislatore si trova a dover fare riferimento a tutti questi atti con un termine solo e purtroppo questo complica il discorso poiché nel farlo usa la parola procedimento. Ad esempio articolo 177, norma cardine di tutto il sistema delle invalidità degli atti processuali penali: noi troviamo scritto "gli atti del procedimento penale". Attenzione ad applicare la regola che vi ho appena insegnato perché qualcuno potrebbe pensare agli atti che vanno fino all'imputazione, invece no: se uno legge la norma capisce che legislatore si sta riferendo a tutti gli atti compiuti tra la ricezione della notizia di reato fino alla sentenza definitiva. In alcuni casi il legislatore nel riferirsi ai due segmenti procedimento + processo usa la parola "procedimento", allora noi siamo costretti ad introdurre una tipica precisazione dottrinale cioè distinguere: procedimento in senso ampio e procedimento in senso stretto. Procedimento in senso stretto è l'insieme degli atti che vanno dalla acquisizione della notizia di reato fino all'imputazione. Procedimento in senso ampio è l'insieme degli atti che vanno dalla notizia di reato alla sentenza definitiva. Regola molto semplice. Se io apro il codice e trovo la parola "processo" non ho dubbi: ci stiamo riferendo alla fase che va dall'imputazione alla sentenza. Se trovo la parola "procedimento" devo ragionarci su perché può darsi che il legislatore si riferisca al procedimento in senso stretto cioè soltanto la fase che va da una notizia di reato all'imputazione, ma può darsi che si riferisca invece all'insieme di tutti gli atti del procedimento in senso stretto + processo. In realtà questo capita in poche norme, di regole il legislatore è abbastanza attento a non usare a sproposito la parola "procedimento". Il grande spartiacque è all'interno del procedimento in senso ampio, è la formulazione dell'imputazione che è anche l'atto di esercizio dell'azione penale. Questo è un concetto fondamentale per il nostro processo: l'azione penale. Del resto troviamo nella costituzione il principio di obbligatorietà dell'azione penale. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Ma cosa vuol dire esercitare l'azione penale? In concreto vuol dire formulare l'imputazione. Quindi l'atto di formulazione dell'imputazione, l'atto che instaura il processo, è anche l'atto di esercizio dell'azione penale. Queste sono categorie fondamentali che utilizzeremo per tutto il corso, quindi mi raccomando. Quando dico che il pubblico ministero esercita l'azione penale sto dicendo che sta iniziando il processo, sto dicendo che non c'è più un indagato ma c'è un imputato. Da domani e per tutto il semestre aula 3 Einaudi.
Ieri abbiamo introdotto alcune nozioni fondamentali come il concetto di imputazione, di sentenza, di processo, di procedimento...e abbiamo cominciato a tratteggiare il profilo essenziale di quello che è il procedimento penale in senso vago (tra la sequenza di atti che conducono dalla descrizione dell'avviso di reato nell'apposito registro, fino alla sentenza definitiva). Vediamo ancora cos'è lo svolgimento del procedimento penale nel suo complesso: come si articola il procedimento penale; prima di procedere oltre e cominciare ad analizzarlo più nel dettaglio.
SCHEMA FONDAMENTALE DEL PROCEDIMENTO E COME SI ARTICOLA:
All'origine c'è una NOTIZIA DI REATO che perviene al pubblico ministero (o direttamente o per il tramite della polizia giudiziaria) e che il pubblico ministero ha l'obbligo immediatamente di iscrivere in un apposito registro disciplinato dall'art 335 c.p.p. "registro delle notizie di reato". Iscrizione da cui prende formalmente l'avvio della fase delle INDAGINI PRELIMINARI. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero compie tutta una serie di accertamenti per valutare se formulare o meno L'IMPUTAZIONE. Formulare l'imputazione significa esercitare l'azione penale, e significa instaurare il PROCESSO : cioè avviare una sequenza di atti destinata a concludersi con una SENTENZA. C'è questo snodo fondamentale spartiacque nell'ambito del procedimento penale nel senso lato; cioè a quel punto il pubblico ministero se lo ritiene, e se ritiene che ne esistano i presupposti, esercita l'azione penale. Cioè formula l'imputazione. Cioè ritiene che si celebri il PROCESSO a carico di quello che è diventato L'IMPUTATO. AZIONE PENALE significa che verrà pronunciata una sentenza. Mentre l'alternativa all'esercizio dell'azione penale è una richiesta di un provvedimento terminativo del procedimento, che non è non è una sentenza, ma un DECRETO. Decreto che si chiama ARCHIVIAZIONE.
AZIONE → IMPUTAZIONE → PROCESSO → SENTENZA
Finché non c'è azione penale non ha senso ipotizzare un'imputazione, e non ha senso ipotizzare una sentenza.
Un tipico errore in sede d'esame è dire: la sentenza di archiviazione.. è una bestemmia perché l'archiviazione attesta proprio la scelta del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale. Di non formulare l'imputazione. Di non dare l'avvio alla fase del processo. E quindi se non c'è processo non c'è sentenza. Il PUBBLICO MINISTERO con l'ausilio della POLIZIA GIUDIZIARIA svolge le INDAGINI PRELIMINARI ; e al termine è chiamato a compiere una scelta:
L'alternativa al termine dell'indagine è:
La richiesta di rinvio a giudizio è l'atto con il quale si forma l'imputazione e si esercita l'azione penale, dando ingresso alla fase processuale. È una richiesta. A chi è rivolta? È rivolta al GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE. In questa fase del procedimento in senso lato si inserisce lo snodo centrale del processo che è l'UDIENZA PRELIMINARE. Cioè: il pubblico ministero chiede al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio. Chiede che l'imputato sia GIUDICATO in un DIBATTIMENTO PUBBLICO. Il giudice dell'udienza preliminare fissa un udienza che si chiama UDIENZA PRELIMINARE ; che è un udienza di filtro perché deve decidere se l'imputato va rinviato a giudizio (se cioè si deve celebrare il dibattimento) oppure no. Oltre al primo filtro che fa lo stesso pubblico ministero quando ritenga infondata la notizia di reato; c'è qui il secondo filtro: il pubblico ministero ritiene fondata la notizia di reato e chiede il rinvio a giudizio. Ma prima di essere rinviata a giudizio c'è bisogno che un'altro giudice dica sì, concordi con la valutazione data dal pubblico ministero. A questo serve l'udienza preliminare. L'udienza preliminare serve a filtrare le imputazioni azzardate.
L'udienza preliminare si può concludere:
L'udienza preliminare è un udienza non pubblica. Si svolge in camera di consiglio senza la presenza del pubblico. All'esito, o il giudice dell'udienza preliminare concorda con il pubblico ministero e allora si va avanti nel giudizio; oppure non concorda con la valutazione del pubblico ministero e proscioglie l'imputato con la sentenza di non luogo a procedere. Se il giudice dell'udienza preliminare (GUP) concorda con la richiesta di rinvio a giudizio, emana il decreto che dispone il giudizio e si va al dibattimento.
E quello dovrebbe essere il cuore del processo penale: il DIBATTIMENTO.
Anche se per tante ragioni non è più così, per la verità, però tutta questa attività descritta fin ora dovrebbe essere semplicemente prodromica, preliminare rispetto al vero centro (fulcro) del processo penale che è l'UDIENZA DIBATTIMENTALE. Dibattimento nel quale si assumeranno le prove e che si concluderà con una SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO o di CONDANNA. Questa è la fase che viene chiamata dibattimento. È una delle tante attività disciplinate dal codice. Il legislatore usa la parola GIUDIZIO. Però in realtà vedremo che il giudizio è un concetto dall'estensione più ampia, rispetto al solo giudizio inteso come attività. Lo chiamiamo dibattimento. Il dibattimento è il luogo nel quale si assumono le prove, poi si discute la causa (si discutono le requisitorie, le arringhe, le difensive) ed alla fine la sentenza di proscioglimento o non.
QUESTO E' LO SCHELETRO DEL PROCESSO PENALE FINO ALLA SENTENZA DI 1° GRADO. POI CI SONO LE IMPUGNAZIONI, CHE VEDREMO L'ANNO PROSSIMO. Dobbiamo avere chiaro questo schema dall'iscrizione della notizia di reato fino alla sentenza di primo grado. Indagini preliminari alternativa (richiesta di archiviazione/richiesta di rinvio a giudizio). Se c'è la richiesta di rinvio a giudizio c'è l'udienza preliminare. Alternativa al rinvio a giudizio è la sentenza di non luogo a procedere. Se c'è il rinvio a giudizio si va al dibattimento.
Approfondiamo l'analisi sul nostro attuale modello processuale inquadrando il nostro processo penale in un tradizionale schema concettuale nel quale si fanno rientrare tutti i processi penali; cioè cercando di incasellarlo in una di queste due grandi categorie: **1) PROCESSO DI TIPO ACCUSATORIO
Quindi quando parliamo di processo accusatorio o di giusto processo, alludiamo alla sovrapposizione perché son coincidenti. Nel 2000 (12 anni dopo l'entrata in vigore del codice che ha stravolto in senso accusatorio il nostro diritto processuale) ha modificato l'art 111 della Costituzione; e son stati introdotti anche in costituzione i valori del giusto processo penale, e quindi processo accusatorio. Prestare attenzione a questa strana sequenza normativa. Abbiamo introdotto prima a livello di legislazione ordinaria nel codice dell'88 dei principi che poi successivamente abbiamo consacrato perfino a livello costituzionale. La Costituzione è nata in un momento storico nel quale il processo penale italiano è di tipo misto. Era, fino al 2000,una costituzione che dettava alcuni fondamentali principi del processo penale; ma principi generali compatibili con diversi modelli di processo. La Costituzione italiana nel '48 non si schierava a favore di un modello o di un'altro modello di processo. Non esprimeva una preferenza per il processo accusatorio. Dettava una serie di principi di carattere sostanzialmente valevoli per qualunque tipo di processo: giudice naturale precostituito per legge (art 25 1°c.), diritto di difesa inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.. inviolabilità per Cassazione delle sentenze e di tutti i provvedimenti sulla libertà personale ... grandi ed importantissimi principi, ma compatibili sia con il processo accusatorio, sia con il processo di tipo misto. Con la riforma costituzionale del 2000, cioè con la legge modificativa dell'art 111, invece, la Costituzione italiana si è schierata apertamente a favore del modello del giusto processo penale, e quindi si è schierata a favore dei valori e principi del processo accusatorio. Non abbiamo recepito il processo accusatorio. Ma prima a livello di legislazione ordinaria con la riforma dell'88, e poi a livello di legislazione sovraordinaria con la riforma costituzionale del '99-2000. Quella riforma costituzionale è l'esito di un fortissimo braccio di ferro tra il legislatore e la Corte Costituzionale. Corte Costituzionale che si rifiutava di dirci e rispettare la natura accusatoria delle nuove regole processuali, continuando interpretarle in una maniera non conforme alla loro ispirazione accusatoria; tanto che il legislatore continuava a vedersi dichiarate incostituzionali norme del codice, ed ha finito per dire: "a questo punto, l'unico modo è cambiare la costituzione" così almeno son finiti i problemi. È un'evoluzione sulla quale ci soffermeremo. Ma detto questo non sappiamo nulla di cosa sia un processo accusatorio, e cosa sia un processo inquisitorio. Noi abbiamo due diverse tradizioni storiche:
Se guardiamo i connotati qualificanti di quei due modelli, troviamo una serie di principi/regole che caratterizzano storicamente quelle due tradizioni. Li vediamo separatamente. Non tutti questi connotati appartengono a quello che possiamo definire "la quinta essenza" dell'accusatorietà o dell'inquisitorietà di un sistema. Alcuni di questi elementi che riconduciamo alle due tradizioni storiche sono veramente qualificanti del modello; altri invece li ritroviamo in quei tipi di processo, ma non li possiamo definire realmente qualificanti del modello. Li troviamo lì per ragioni contingenti, per ragioni storiche. Ma non sono elementi la cui presenza o assenza, in realtà, qualifica dal punto di vista del modello astratto un processo come più o meno accusatorio od inquisitorio. Vedremo poi che uno di questi elementi che ricorrono nei processi di tipo accusatorio é la
discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale. Se pensiamo a tutta la grande trazione accusatoria del processo penale (processi anglosassoni, ecc) troviamo anche la discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale. Questo è un elemento che storicamente lo si colloca sempre a fianco od in contesti processuali che sono marcatamente accusatori. Ma di per sé non è un elemento che aggiunge qualcosa o toglie qualcosa al tasso di accusatorietà o inquisitorietà di un sistema. Quindi dopo aver descritto quali sono questi elementi che connotano storicamente le due tradizioni; andremo alla ricerca di ciò che dal punto di vista del modello teorico (non della connotazione storica, ma del modello teorico) operativamente qualifica come accusatorio od inquisitorio un processo. Il processo accusatorio ed il processo inquisitorio presentano caratteristiche diametralmente opposte in relazione a numerosi profili (9). Nel descrivere queste caratteristiche procederà nel contrapposizioni successive alternative, con l'avvertenza che il 1° termine dell'alternativa corrisponde al processo accusatorio , il 2° termine dell'alternativa corrisponde al processo inquisitorio. Nove alternative:
1: Separazione contro commistione delle funzioni. Separazione → accusatorio Commistione → inquisitorio. Sulla scena del processo accusatorio agiscono 3 soggetti (accusatore, imputato, il giudice) "actus trium personarum" cui corrispondono tre diverse funzioni nettamente separate tra di loro: accusa, difesa, giudizio. Ci sono un accusatore ed un accusato (imputato) con il suo difensore, portatori di interessi contrapposti in conflitto tra di loro su un piano di sostanziale parità, davanti ad un giudice terzo. Parità delle parti e terzietà del giudice. Son concetti introdotti nell'art 111 della Costituzione. 3 soggetti aventi 3 funzioni nettamente separate tra loro. Il giudice è in posizione di terzietà che non significa solo banalmente equidistante, imparzialità. Significa, nel suo significato più profondo, passività del giudice. Il giudice del processo accusatorio è un giudice che non fa altro che giudicare. Non gioca la partita del processo assieme alle parti. Sono le parti che si sfidano davanti al giudice, e che conducono il gioco del processo. Damaska dice: "nel processo accusatorio il giudice dev'essere come una pianta ornamentale dell'aula di giustizia"; inerte. Uno spettatore di una contesa tra le parti che si svolge al suo cospetto: da un'accusa che fa accusa, e da una difesa che fa la difesa. Si dice proprio contesa tra le parti. Davanti ad un giudice che fa da arbitro, e che si limita a decidere. Tutto il contrario avviene nel processo inquisitorio. Nel processo inquisitorio abbiamo una continua commistione di queste 3 funzioni. Accusa, difesa e giudizio sono concentrate nella stessa persona. O comunque variamente tra di loro mescolate e confuse. Contro la separazione totale che invece caratterizza il processo accusatorio. Normalmente questo avviene perché il giudice che svolge anche le funzioni dell'accusatore, ed in certi casi anche le funzioni di difensore. È un giudice onnivoro dal punto di vista delle funzioni processuali. Fa tutto lui. Esempio: i processi di inquisizione medioevali: dove il giudice inquisitore andava nel luogo ove si riteneva ci fossero le streghe, interrogava lui i testimoni, li sottoponeva a tortura, sentiva l'accusato, e poi decideva.
della Corte c'era il Procuratore della Repubblica o Procuratore Generale (se era il grado d'Appello). Era seduto a fianco della Corte. Ed indossava la stessa toga. Chi arrivava non distingueva bene chi era il giudice e chi era l'accusatore. Erano tutti seduti lì, tutti con la stessa toga. Anche un cambiamento come questo svela un intera filosofia. Parità delle parti di fronte ad un giudice terzo. Le funzioni non si interpongono: il giudice fa il giudice, la difesa fa la difesa e l'accusa fa l'accusa. La difesa e l'accusa agiscono su un piano di parità, davanti al giudice. Questo è il primo connotato saliente del modello accusatorio della separazione contrapposta alla commistione delle funzioni del modello inquisitore.
2: Iniziativa delle parti contro iniziativa del giudice nella scelta delle prove da acquisire. Questa distinzione nel testo di Lozzi la trovate espressa in un altro modo: Lozzi parla di principio dispositivo in materia di prove. Principio dispositivo che sarebbe l'iniziativa delle parti, contro l'acquisizione delle prove d'ufficio. Son due modi per dire la stessa cosa. Lui usa "iniziativa delle parti" perché principio dispositivo può essere fuorviante. La differenza tra i due modelli è che consegue alla prima. Se nel processo accusatorio il giudice dev'essere un giudice terzo ed imparziale, un giudice che non partecipa ma lascia alle parti giocare la loro partita; questo vale anche per la scelta delle prove da acquisire. Sono le parti che devono portare le loro prove. L'accusa porterà le prove a carico, la difesa porterà le prove a discarico. Non è il giudice che decide. Ma attenzione!!!! Non è il giudice che prende l'iniziativa nell'acquisire una certa prova. Il giudice decide sulle richieste delle parti; c'è una selezione fatta dal giudice sulle prove che devono essere acquisite o che non devono essere acquisite. Il giudice sceglie, ma su richiesta delle parti. É una tutela, se no possiamo sentire 1000 testimoni, .. ma il fatto è che la richiesta deve sempre provenire dalle parti. Sono le parti che indicano le prove. E poi il giudice decide quali di queste prove richieste dalle parti vanno effettivamente acquisite e quali no. Nei processi inquisitori vale il principio opposto: quel giudice funzionalmente onnivoro decide lui quali sono le prove da acquisire.
3: Contradditorio per la prova contro formazione unilaterale della prova****. Ferrua parla di contradditorio in senso debole e contradditorio in senso forte. Contradditorio in senso debole è semplicemente la possibilità riconosciuta alle parti di offrire il proprio contributo argomentativo alla decisione. Esempio: quando si dice: "la decisione l'ho presa nel contradditorio tra le parti" vuol dire che le parti devono essere sentite, devono esprimere i loro punti di vista. Questo è il contradditorio in senso debole. Questo lo ritroviamo anche in modelli processuali inquisitori. Ciò che caratterizza il processo accusatorio è il contradditorio in senso forte. Contradditorio in senso forte, cioè contradditorio per la prova. Vuol dire che anche la formazione della prova, l'acquisizione della prova deve avvenire con il contributo dialettico delle parti. Lo troviamo nell'acquisizione, oggi. Art 111 comma 4: " il processo penale è regolato dal principio del contradditorio nel momento di formazione della
prova ". È una cosa molto importante. Le parti devono giocare un ruolo attivo anche nell'attività di formazione e/o acquisizione della prova. Cosa significa questo lo vediamo confrontando il codice abrogato con il codice attuale. Come avveniva l'esame testimoniale in questi vecchi film italiani, fino al 1988? Il testimone entrava nell'aula di udienza, si sedeva davanti al giudice. Il giudice lo interrogava, lo esaminava. Il giudice esaminava il testimone. Le parti (cioè il pubblico ministero seduto affianco al giudice) ed il difensore seduto accanto non poteva intervenire. Potevano al più, timidamente (lui ha vissuto due anni di attività professionale ancora con il vecchio codice) il difensore poteva dire: "scusi, signor Presidente o sig. Pretore potrei richiedere al testimone se .." ma questo era il modo. L'esame testimoniale era condotto dal giudice. Una delle novità più qualificanti del modello processuale accusatorio del 1988 è il punto dell'esame incrociato; che noi abbiamo preso pari pari dai processi anglosassoni "cross- examination". Cosa vuol dire esame incrociato? Che il testimone è esaminato dalle parti. Sono le parti che fanno le domande. Il pubblico ministero fa le domande, poi infine o viceversa a seconda se è stato uno o l'altro a chiedere di interrogare i testimoni. Ma sono le parti che conducono l'esame. Qui si coglie la differenza fondamentale tra i due modelli. Oggi il giudice assiste alla contesa tra le parti anche nel momento di formazione della prova. Rimane tendenzialmente passivo, inerte, passivo. Vede come le parti si giocano le loro carte contro i testimoni. Ricordarsi sempre lo stendibiancheria. Nella prassi e nei programmi televisivi di resoconti dei processi, vedete che non funziona così. Lì i giudici tendono a farsi protagonisti, nell'azione dibattimentale. Per molti anni si è detto: "bisogna che cambi la mentalità. Questi giudici da sempre abituati a fare loro la parte del leone nel corso del dibattimento, prima o poi capiranno che l'aria è cambiata. Non mi sembra che sia tanto successo..". Anche questa è esperienza vissuta quando faceva l'avvocato: arriva il testimone. Il pubblico ministero lo sente e fa le sue domande. Il giudice ha l'aria vagamente annoiata, i bambini giocano.. finito chiede: lei come si chiama? Entri! Cominciamo da capo l'esame testimoniale. Questo l'ha visto succedere più volte. Per il legislatore quest'intervento del giudice nell'escussione dibattimentale, il teste dovrebbe essere di carattere eccezionale. Sono le parti che conducono l'esame. Nulla di meglio di questo per capire cosa vuol dire contradditorio nel momento di formazione della prova. Se leggete l'art 111 comma 4 della Costituzione: "il processo penale è regolato dal contradditorio nel momento di formazione della prova" pensate alla cross-examination. Cioè al fatto che sono le parti a svolgere l'attività acquisitiva della prova. Mentre se pensiamo ai processi di inquisizione, le prove erano le testimonianze che il giudice inquisitore raccoglieva unilateralmente,in assenza del difensore. Formazione unilaterale delle prove. Tutti i casi in cui vediamo una prova utilizzabile per la decisione della sentenza di condanna o di proscioglimento che non si è formata nel contradditorio dalle parti; qui ci sono i sintomi dell'inquisitorietà. Anche se non è sempre possibile conseguire le prove nel contradditorio; perché ci sono prove che per la loro stessa natura tendono ad essere acquisite in questa forma. Noi abbiamo una dottrina della prova penale (e anche una dottrina del processo penale) che è nata e si è sviluppata quando la
giudici che hanno assistito al formarsi della prova. È una semplice regola, ma molto importante. È ribadita anche nel nostro codice di procedura penale all'articolo 525: "alla deliberazione della sentenza concorrono a pena di nullità assoluta gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento". Domani capiremo perché è così importante, quando andremo alla ricerca della quint'essenza del processo accusatorio, capiremo anche perché è così importante questo. L'immediatezza è così importante, perché se avete in mente le immagini del processo in Corte d'Assise, dei maxi processi in Corte d'Assise di criminalità organizzata, .. c'è la Corte d'Assise - giudici togati e giudici popolari (oltre i giudici ci sono anche comuni cittadini) - c'è dietro la Corte una sorta di "panchina". Ci sono degli altri giudici che sono delle riserve. Perché se mai dovesse capitare che uno dei giudici popolari ha una disgrazia (in quei processi il rischio c'è) subentra un altro giudice che però ha assistito al formarsi della prova. È proprio una regola contenuta nella legge per cui ha determinato il processo può essere nominata una scorta di corte supplente che assiste al processo proprio per effettuare l'eventuale sostituzione che è richiamato dal principio di immediatezza.
L'altro principio correlato e ricondotto al concetto di oralità è il principio della concentrazione. Principio della concentrazione significa svolgimento rapido e tendenzialmente concentrato del processo. Il processo si deve concludere in poche udienze, e sopratutto queste udienze devono essere celebrate senza soluzione di continuità. L'una dietro l'altra. Capiremo domani perché questo è così fondamentale nell'ottica accusatoria. Se leggiamo l'art 877 del codice dell'88 troviamo scritto: "il dibattimento che non si esaurisce in una sola udienza va proseguito nel giorno seguente tempestivo. E la sospensione del dibattimento è consentita soltanto per ragione di assoluta necessità e per non più di 10 giorni". Il dibattimento deve concludersi in un giorno. Se eccezionalmente non si conclude in un giorno, deve proseguire il giorno dopo.
Visto che i dubbi permangono ribadisco le cose dette ieri e che oggi ho comunicato via mail all’ufficio didattico: chi di voi aveva diritto processuale penale N nell’anno di frequenza 2010/2011 o in un anno precedente sostiene l’esame con me portando il programma che io ho fatto portare nel 2010/2011 e portando il testo che avevo consigliato allora. Chi aveva diritto processuale penale I N nell’anno di frequenza 2011/2012 o 2012/2013 e aveva come prof. di riferimento Voena deve dare tendenzialmente come regola l’esame ancora con il prof Voena anche se è passato alla sezione O (diritto al professore pre-costituito per legge). Però se qualcuno di voi vuole seguire il mio corso di quest’anno trovandosi in questa condizione lo può fare previa compilazione del modulo di tutoraggio che ho firmato già per alcuni di voi, portando il programma del prof. Voena nei rispettivi anni 2011/2012 o 2012/2013 anche se è un programma più ampio rispetto a quello che faccio portare quest’anno e quindi tratterò a lezione, quindi queste persone saranno interrogate in sede d’esame su un programma più ampio di quello che tratterò a lezione. Quindi alcuni argomenti che dovranno studiare per l’esame non se lo vedranno spiegare. Qualcuno che deve portare il programma del professor Voena ieri mi aveva chiesto se invece di studiare sul Conso-Grevi poteva studiare sul Lozzi, ieri il prof aveva detto di si ma oggi invece no, quindi bisogna portare il testo consigliato dal prof. Voena per due ragioni: la prima è perché il prof. Voena faceva togliere una serie di parti e bisognerebbe fare la stessa operazione sul testo di Lozzi ma siccome è strutturato diversamente è quasi impossibile pensare di trovare le parti da togliere corrispondenti alle parti che Voena faceva togliere; seconda ragione siccome si tratta di un testo di pagine più ridotto non voglio offri nessun tipo di incentivo a un cambio di corso che non sia un problema di orario. Per questo preferisce chiedere di portare il programma di Voena e portare il testo consigliato dal prof Voena. Molti mi hanno chiesto sul programma da sei crediti vecchio ordinamento l’ho messo stamattina sulla pagina web c’è il testo da adottare e le parti da portare. La regola del tutoraggio vale solo per gli studenti della sezione N negli anni in cui c’era Voena non vale come metodo suppletiv per i cambi di corso da una sezione all’altra. Ieri abbiamo cominciato a passare in rassegna i connotati tipici dei due grandi modelli di processo penale che si sono susseguiti nei corsi dei secoli cioè i processi penali di tipo inquisitorio e accusatorio. Abbiamo sottolineato i diversi profili qualificanti della disciplina processuale penale, i due modelli adottino soluzioni, principi, scelte completamente diverse e quindi lo abbiamo fatto procedendo per contrapposizioni successive. Avevamo individuato 5 fondamentali differenze tra i due modelli: