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Una panoramica sul processo penale italiano, con particolare attenzione alla funzione giurisdizionale, alla competenza, al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria, al giudice per le indagini preliminari e al giudizio. Vengono descritti i principi costituzionali a tutela del giudice, gli istituti a tutela della imparzialità dei giudici, le misure cautelari personali e reali, i mezzi di prova e i riti speciali. Il testo è organizzato in dieci capitoli.
Tipologia: Dispense
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GGEENNEERRAALLIITTÀÀ
Il Codice di Procedura Penale si apre, non a caso, con la normativa dedicata al “Giudice”
sottolineandone così il ruolo principale all’interno del sistema processuale ed in particolare
nell’ambito del processo.
E’ infatti il “giudice” in senso lato colui che deve risolvere la controversia esistente fra le parti,
esprimendo la propria valutazione circa i vari elementi raccolti nel processo.
Egli, per poter assolvere serenamente a questo compito, necessità di una serie di tutele,
prerogative e garanzie che gli consentano la massima autonomia ed indipendenza.
LLAA TTIIPPOOLLOOGGIIAA DDEEII GGIIUUDDIICCII
I giudici possono essere suddivisi secondo una molteplicità di criteri:
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Giudici monocratici
Giudici collegiali
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Giudici di carriera
Giudici onorari
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Giudici di Merito
Giudici di Legittimità
E’ un organo collegiale che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d’Appello , il quale ha
una estensione in linea di massima corrispondente ad una regione.
Sono altresì previste “sezioni di corte di appello” come nel caso di Reggio Calabria , la quale
dipende da Catanzaro, e di Campobasso , dipendente a sua volta da Napoli.
In materia penale la Corte d’Appello, a seguito della istituzione del Giudice Unico, esercita
giurisdizione sulle decisioni pronunciate in primo grado dal Tribunale.
Inoltre, per alcune determinate materie, ha giurisdizione di primo grado, come nel caso di
deliberazioni di sentenze straniere o di sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale.
è un organo collegiale, la cui circoscrizione territoriale è il
e la cui composizione comprende:
La Corte d’Assise è competente a conoscere reati caratterizzati da una particolare gravità, i quali
sono elencati nell’art.5 c.p.p. Fra questi rientrano:
invece è l’organo giurisdizionale collegiale di secondo
grado chiamato a conoscere sulle sentenze emesse in primo grado dalla Corte d ’Assise , che si
compone di:
I magistrati ed i giudici popolari costituiscono un collegio unico e rappresentano la partecipazione
diretta del popolo alla amministrazione della giustizia, relativamente ai reati che hanno maggiore
risonanza sociale.
Si ricorda che, con D.L.18/1986, in seguito convertito in Legge 79/1986, è stata introdotta la
facoltà, per il Presidente del Collegio, di nomina di due magistrati in qualità di aggiunti, al fine
di poter integrare uno dei magistrati titolari del collegio medesimo.
E’ l’organo giudicante posto al vertice dell’ordinamento giudiziario ed ha sede unica in Roma,
con giurisdizione su tutto il territorio dello Stato.
La Corte di Cassazione ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme applicazione
della legge nei precedenti gradi processuali.
Essa è pertanto “ giudice di diritto ” con il compito fondamentale di controllare che le sentenze
pronunciate dai “giudici di merito” [ossia che hanno valutato i fatti] siano conformi alla legge.
È l’organo giudicante i reati attribuiti ai minori di anni 18.
Sono previsti dei “Tribunali Specializzati” che risiedono presso i Tribunali che sono sede di Corte
d’Appello, e presso i quali sono costituite delle Procure della Repubblica per i minorenni,
altrettanto specializzate.
Il Tribunale dei Minorenni è composto:
psicologiche, psichiatriche ecc. i quali debbono aver compiuto l’età di 30 anni.
È l’organo al quale compete la vigilanza sulla organizzazione degli Istituti di Pena.
Egli prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo al trattamento
rieducativo.
Egli ha altresì competenza in materia di rateizzazione o conversione delle pene pecuniarie,
dei ricoveri in ambienti psichiatrici per soggetti nei quali si configura la sopravvenuta infermità
psichica, delle misure di sicurezza, delle pene detentive sostitutive, della liberazione
anticipata, dei permessi e licenze ecc.
È l’organo collegiale composto da:
Viene istituita presso ogni sede di Corte d’Appello o di Sezione distaccata di Corte d’Appello e
ad esso sono devolute funzioni giurisdizionali di 1° grado in materie di misure alternative, di 2°
grado in merito ai provvedimenti emessi dal Magistrato di Sorveglianza.
I provvedimenti della Magistratura di Sorveglianza, siano essi in composizione collegiale che
dell’organo monocratico, sono ricorribili in Cassazione.
II PPRRIINNCCIIPPII CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNAALLII AA TTUUTTEELLAA DDEELL GGIIUUDDIICCEE
“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge…” [art.
Cost.]
Gli organi giurisdizionali e la loro composizione devono esser sempre “prestabiliti” con legge , al
fine di impedire che possano essere scelti e nominati dei “giudici ad hoc” in determinati processi, a
tutela del cittadino.
l’incolumità pubblica , contiene un nuovo inciso “aperto e di principio” con cui si attribuisce
rilievo alle medesime situazioni anche quando “…d
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o o …”.
Non è modificata invece la competenza della Corte di Cassazione, la quale decide con
ordinanza.
Sono invece legittimati alla richiesta motivata di rimessione il procuratore generale presso la
Corte d’Appello , il Pubblico Ministero presso il giudice competente e l’imputato.
Fra le innovazioni disciplinari, quelle di maggior rilievo sono derivanti dalla riformulazione
dell’art.47 c.p.p., riguardante gli effetti della richiesta di rimessione.
Infatti, mentre prima della riforma apportata dalla Legge CIRAMI, la richiesta non determinava
alcun effetto sospensivo del processo, se non su disposizione della Corte di Cassazione, il
riformulato art.47 , oltre a confermare tale facoltà della Cassazione, ha esteso tale facoltà al
giudice di merito procedente, il quale può disporla con ordinanza.
La sospensione diviene invece obbligatoria quando si giunge alla fase delle conclusioni e
della discussione.
La Corte di Cassazione, a norma dell’art.48 [decisione], decide in camera di consiglio dopo aver
assunto, se necessario le opportune informazioni.
Nel caso in cui la richiesta è ritenuta ammissibile, con conseguente trasmigrazione del processo
ad altra sede giudiziaria, è opportuno evidenziare, fra le novità disciplinari, quelle relative al
regime di utilizzabilità degli atti compiuti, che non è più lasciato alla discrezionalità del giudice in
quanto sono sempre ritenuti validi in presenza di esplicita richiesta di parte.
La ratio dell’istituto della incompatibilità è quella di garantire la celebrazione del “giusto
proces so” così come richiesto dalla Costituzione.
Per poter realizzare tale finalità è assolutamente necessario rimuovere tutte le cause che
potrebbero in qualche modo minare la imparzialità del giudice.
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Essa attiene a ragioni processuali o personali.
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i i sono innanzitutto determinate da atti compiuti in precedenza nel corso
dello stesso procedimento, in fasi diverse, come ad esempio nel caso di una sentenza o di un
provvedimento provvisoriamente conclusivo della azione penale o lo svolgimento di un ruolo di
parte o di soggetto processuale (ad es. chi ha svolto le indagini come P.M. non può anche
svolgere le funzioni di magistrato giudicante nel medesimo processo !) o anche di figura minore
( testimone, perito, querelante ecc.).
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i i concernono invece i casi di incompatibilità per parentela, affinità o
coniugio tra giudici nello stesso procedimento, anche se in fasi e gradi diversi.
Il D.Lgs.51/1998 ha introdotto, quale ulteriore causa di incompatibilità, quella per cui non può
svolgere funzioni di giudice dell’Udienza Preliminare il medesimo magistrato che ha svolto nello
stesso procedimento funzioni di G.I.P., anche se tale incompatibilità non è stata in seguito
inserita nella Legge 479/1999, c.d. CAROTTI nel novero degli atti che precludono la possibilità di
celebrare l’Udienza Preliminare ed in seguito è stato invece precisato, con Legge 144/2000, che
l’incompatibilità G.I.P. – G.U.P. non sussiste se non sono stati compiuti in sede di indagini
preliminari atti che potevano contribuire alla formazione del giudizio nel Giudice.
Non si deve confondere l’ “incompatibilità” con la “rimessione”.
Nella incompatibilità vi è una inidoneità a giudicare di un singolo giudice, mentre nella
rimessione questa inidoneità colpisce l’intero ufficio giudiziario e ne comporta lo spostamento
della competenza territoriale.
Per concludere, alcuni casi di pronunce in sede di incompatibilità:
Il G.I.P. non può celebrare l’eventuale successivo rito abbreviato, qualora egli abbia già
rigettato la richiesta di archiviazione degli atti avanzata dal P.M.
Il G.I.P. non può celebrare l’eventuale successivo rito abbreviato, qualora egli abbia già
disposto il giudizio immediato basandosi sulla evidenza della prova.
Il G.I.P. non può celebrare l’eventuale giudizio abbreviato, qualora egli abbia già rigettato la
richiesta di “patteggiamento” ex art.444 c.p.p.
Non può partecipare al dibattimento il G.I.P. che abbia applicato una misura cautelare
personale nei confronti dell’imputato.
Anche l’astensione ha lo scopo di assicurare l’imparzialità del giudice, nel senso che prevede la
sua sostituzione in conseguenza di particolari gravi situazioni specificamente descritte dalla
legge all’art.36.
A differenza della ricusazione (vedi in seguito) è il giudice stesso a chiedere di esser sostituito,
segnalando le ragioni di convenienza che giustifichino il provvedimento.
Trattandosi di una forma di “auto esclusione” da parte del Giudice competente, si è ritenuto che la
decisione in tale senso debba esser lasciata al Presidente a cui fa capo il Magistrato che
intenda astenersi dal giudizio.
In caso di accoglimento della dichiarazione di astensione del giudice, il giudice, ai sensi
dell’art.42 c.p.p. non può più compiere alcun atto del procedimento ed il provvedimento che
accoglie la dichiarazione di astensione determina anche tutti gli atti che, già compiuti in
precedenza dal giudice (sia in caso di astensione che di ricusazione!) conservino l’efficacia.
Fra le cause di astensione indicate dall’art.36 c.p.p. rientrano i casi in cui il giudice:
Ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è suo debitore
o creditore o del coniuge o dei figli.
Se qualche suo congiunto è parte offesa o danneggiata dal reato o parte privata
Se fra lui ed una delle parti vi sia grave inimicizia
Se esistono comunque gravi forme di convenienza
Quando, in presenza di una delle cause previste per l’astensione del giudice, questi non prende
l’iniziativa per farsi sostituire, è data facoltà alle parti di ricusarlo.
Egli può essere ricusato dalle parti, oltre che nelle ipotesi indicate dall’art.36 c.p.p. per l’astensione, anche
quando abbia, nell’esercizio delle sue funzioni e prima che sia pronunciata la sentenza, manifestato
indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto della imputazione.
L’esame della richiesta di ricusazione non è affidata ad un organo monocratico, come il Presidente
dell’Ufficio a cui appartiene il giudice nel caso della astensione, ma ad un organo collegiale ossia, ai sensi
dell’art.40, la Corte di Appello [ per tutte le richieste di ricusazione proposte in sede e nei confronti di
giudici di 1° e 2° grado di ogni organo giudicante ] e la Corte di Cassazione per la ricusazione di Giudici
della Corte Suprema medesima.
La richiesta, essendo vincolata in caso di rigetto ad una sanzione pecuniaria, può essere
avanzata solo dall’imputato o da persona munita di procura speciale.
La ricusazione non è possibile nei confronti del Pubblico Ministero.
L
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La competenza costituisce la misura della giurisdizione assegnata ad un giudice con
riferimento alla materia, al territorio ed alla connessione.
Attraverso il rispetto delle regole della “competenza” viene chiamato a giudicare su determinati
“fatti-reato” il c.d. “ giudice naturale” individuato con criteri predeterminati ed astratti prima
della commissione del fatto. Ogni reato si configura:
Per il suo titolo o “nomen juris”
Per la sua gravità, desunta dal tipo e dalla entità della pena prevista
Rileva inoltre
Il luogo dove è stato commesso il reato
Eventuali collegamenti con altri reati
Le caratteristiche personali dell’autore (minorenne o maggiorenne)
Tutti questi parametri costituiscono la misura della giurisdizione dei giudici e cioè la loro
competenza.
LLAA CCOOMMPPEETTEENNZZAA PPEERR ““MMAATTEERRIIAA””
Essa si riferisce alla conoscibilità di determinati reati da parte di diversi giudici operanti nello
stesso territorio.
Il codice in particolare disciplina la ripartizione delle competenze fra la pluralità di giudice-ufficio
di primi grado, ossia Giudice di Pace, Tribunale Ordinario, nel quale la competenza si ripartisce
fra organo monocratico e collegiale, Corte Assise. La competenza della Corte d’Assise riguarda
alcuni reati puniti con pena particolarmente elevata.
Schematizzando possiamo quindi precisare che:
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( ossia la distribuzione dei
procedimenti tra giudici aventi la
stessa giurisdizione territoriale ).
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274/2000, il G.d.P. ha competenza nei reati caratterizzati
da un minimo disvalore sociale e per i quali sono
previste sanzioni miti, fatti salvi alcuni reati finanziari, sulle
armi, inquinamento…
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per tutti i fatti a carico di persone di età inferiore a
18 anni.
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sanzionati nel massimo con pena detentiva a 10
anni, e le ipotesi di cui all’art.73 T.U. Stupefacenti
sino a 20 anni di reclusione.
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secondo le attribuzioni riconosciutegli dall’art.33bis
c.p.p. e genericamente per tutti i fatti sanzionati con
pena detentiva da 10 anni e sino a 24 anni.
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e e : è competente per i soli reati di
cui all’art.5 c.p.p., ossia quelli sanzionati con
l’ergastolo o con la reclusione sino a 24 anni, anche
tentati e per i fatti dolosi dai quali è derivata la
morte…
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”
Come abbiamo visto sul territorio dello stato operano diversi giudici aventi competenza nella
medesima materia, ma situati in zone geografiche diverse.
Per individuare la competenza dei vari territori, è necessario seguire il criterio imposto dalla legge,
ossia, in via principale quello ove il reato è stato commesso.
A questa regola principale è stata altresì aggiunta quella per cui, se il fatto ha determinato la
morte di qualcuno, nonostante l’evento si sia verificato altrove, la competenza sarà radicata nel
luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione.
Invece, nel caso dei reati permanenti, si terrà presente il luogo ove il fatto è iniziato.
Accanto alle regole principali, sono previste delle regole suppletive che possiamo riassumere così:
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( secondo il
locus commissi delicti )
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Luogo di consumazione del reato
Se del fatto è derivata la morte, il luogo
dove si è avuta la condotta
Se si tratta di delitto permanente, il luogo
dove è iniziata la consumazione
Se si tratta di delitto tentato, il luogo ove è
stato compiuto l’ultimo atto.
R
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Ultimo luogo dove è avvenuta una parte
della azione o della omissione
Nell’ordine: residenza, dimora, domicilio
dell’imputato
Luogo ove sia stata iscritta per la prima
volta la notizia di reato.
L
L A
C
C O
L’attribuzione di competenza per “connessione” nasce dalla necessità, in casi tassativamente
prestabiliti dalla legge, di trattare unitariamente più procedimenti fra loro legati da un vincolo
particolare.
Sinteticamente possiamo dire che la connessione opera essenzialmente in due ipotesi:
Quando ricorrono queste ipotesi il giudice può procedere alla “riunione dei processi” sempre che
da questo non derivi ritardo alla loro conclusione.
Al contrario egli può anche “separare i processi riuniti” se tale unione non risulti effettivamente
necessaria e soprattutto quando la separazione risulti utile per la speditezza del processo.
Il Giudice inoltre deve disporre d’ufficio la separazione quanto, trattandosi di processo con
imputati detenuti, è ormai prossima la scadenza dei termini di custodia cautelare (vedi dopo).
L
L ’
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La violazione delle regole sulla competenza trova nel codice una disciplina puntuale, in quanto
deve armonizzare due contrapposte esigenze:
Quella della c.d. “ perpetuatio iurisdictionis ”, ossia il “consolidarsi della giurisdizione al
momento della domanda”.
Quella volta alla eliminazione delle attività svolte dal giudice incompetente
In ordine alla “legittimazione” questo vizio è rilevabile d’ufficio dal giudice ed è eccepibile dalle
parti.
Invece, in merito al “momento” in cui fare valere il vizio, esistono vari “sbarramenti temporali”
che possiamo sintetizzare nello schema sotto riprodotto:
I
I I n
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o o m
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L’incompetenza per materia è rilevabile su
eccezione o d’ufficio
Può essere dichiarata in ogni stato e grado del
processo
Trova come unico ostacolo generale il
passaggio in cosa giudicata
È rilevabile entro precisi termini, sotto pena
di decadenza. Tali termini sono:
D
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. . : egli provvede con
ordinanza, restituendo gli atti al PM se riconosce
la propria incompetenza.
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1 1 °
° ° g
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entro la costituzione, per la prima volta, delle
parti in dibattimento.
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o o : il giudice dichiara
l’incompetenza, se riproposta come motivo
d’appello.
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e e : sempre che
sussistano le condizioni già indicate per il
giudizio d’appello, la Cassazione pronuncia la
sentenza di annullamento con rinvio al giudice
competente con decisione vincolante.
Nella ipotesi che fra giudici ordinari sorgano controversie sulla competenza in relazione ad un dato
fatto, la legge attribuisce alla Corte di Cassazione il compito di risolvere il conflitto,
prevedendo tuttavia che se riguarda un contrasto insorto fra giudice dell’Udienza Preliminare e
Giudice Dibattimentale, debba sempre prevalere quest’ultimo.
Schematizzando, vediamo in sintesi come si articola “il conflitto”, che può quindi essere:
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e e : quando uno o più giudici ordinari o speciali contemporaneamente
prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto-reato
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a a : quando due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o
ricusano di prendere cognizione dello stesso reato.
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o o : quando due o più giudici pretendano entrambi di prendere cognizione del
reato
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o o : quando due o più giudici rifiutino entrambi di prendere cognizione dello
stesso reato.
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a a : quando uno dei giudici recede dalla posizione originariamente assunta,
dichiarando, a seconda del caso, la propria competenza o la propria incompetenza.
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à à : decide la Corte di Cassazione con ordinanza vincolante.
LLAA CCAARREENNZZAA DDII AATTTTRRIIBBUUZZIIOONNEE
Come abbiamo visto, con l’introduzione del Giudice Unico e la soppressione della pretura, il
riparto di competenze all’interno del Tribunale latu senso viene effettuato mediante
l’attribuzione.
E’ possibile che si verifichi pertanto, per violazione delle norme di rito, una situazione nella quale
vi sia “carenza di attribuzione” di uno dei predetti organi che procede, quando la legittimazione a
procedere spetta, nell’ambito del medesimo tribunale, ad esempio al giudice monocratico invece
che a quello collegiale, ovvero alla sede distaccata piuttosto che alla sede centrale.
La disciplina processuale del difetto di attribuzione – interna – ricalca sostanzialmente lo stesso
schema illustrato precedentemente per l’incompetenza – esterna.
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I provvedimenti del giudice possono avere forme diverse:
E’ la decisione che esaurisce la fase processuale e va sempre motivata.
È un provvedimento con cui si risolvono questioni incidentali, cioè non esaurisce il processo.
Anche questi provvedimenti sono sempre motivati, ma sono, a differenza della sentenza,
revocabili.
È un provvedimento che può assumere diversi contenuti e viene adottato tanto in fase
processuale quanto in fase esecutiva. Non è necessaria la motivazione salvo i casi
espressamente previsti per legge. Ad esempio, il c.d. “decreto penale di condanna” è, nella
sostanza, una sentenza e come tale deve essere adeguatamente motivato.