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Riassunto di Diritto processuale penale, Dispense di Diritto

Una panoramica sul processo penale italiano, con particolare attenzione alla funzione giurisdizionale, alla competenza, al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria, al giudice per le indagini preliminari e al giudizio. Vengono descritti i principi costituzionali a tutela del giudice, gli istituti a tutela della imparzialità dei giudici, le misure cautelari personali e reali, i mezzi di prova e i riti speciali. Il testo è organizzato in dieci capitoli.

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 30/01/2022

Roberto.Forcetti
Roberto.Forcetti 🇮🇹

4.5

(112)

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SOMMARIO
CAPITOLO PRIMO- LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE: IL GIUDICE 8
Generalità 8
La Tipologia dei Giudici 8
Organi 9
Il giudice di pace 9
Il Tribunale in composizione “monocratica” 9
Il Tribunale in composizione “collegiale” 9
La Corte d’Appello 10
La Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello 10
La Corte di Cassazione 10
Tribunale per i Minorenni 11
Il Magistrato di Sorveglianza 11
Il Tribunale di Sorveglianza 11
I principi Costituzionali a tutela del Giudice 11
Precostituzione del Giudice 11
Indipendenza ed imparzialità del Giudice 12
Gli istituti a tutela della imparzialità dei giudici 12
La rimessione del processo 12
L’incompatibilità 13
L’astensione 14
La ricusazione 14
Il Giusto Processo 15
CAPITOLO SECONDO- LA COMPETENZA 16
Generalità 16
La competenza per “materia” 16
Competenza per “territorio” 17
La competenza per Connessione 17
L’attribuzione o “competenza interna 18
L’incompetenza 19
La carenza di attribuzione 20
La tipologia dei provvedimenti 20
Sentenza 20
Ordinanza 20
Decreto 20
CAPITOLO TERZO- IL PUBBLICO MINISTERO 21
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Anteprima parziale del testo

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SOMMARIO

  • CAPITOLO PRIMO- LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE: IL GIUDICE
  • Generalità
  • La Tipologia dei Giudici
  • Organi
    •  Il giudice di pace
    •  Il Tribunale in composizione “monocratica”
    •  Il Tribunale in composizione “collegiale”
    •  La Corte d’Appello
    •  La Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello
    •  La Corte di Cassazione
    •  Tribunale per i Minorenni
    •  Il Magistrato di Sorveglianza
    •  Il Tribunale di Sorveglianza
  • I principi Costituzionali a tutela del Giudice
    •  Precostituzione del Giudice
    •  Indipendenza ed imparzialità del Giudice
  • Gli istituti a tutela della imparzialità dei giudici
    •  La rimessione del processo
    •  L’incompatibilità
    •  L’astensione
    •  La ricusazione
  • Il Giusto Processo
  • CAPITOLO SECONDO- LA COMPETENZA
  • Generalità
  • La competenza per “materia”
  • Competenza per “territorio”
  • La competenza per Connessione
  • L’attribuzione o “competenza interna”
  • L’incompetenza
  • La carenza di attribuzione
  • La tipologia dei provvedimenti
    •  Sentenza
    •  Ordinanza
    •  Decreto
  • CAPITOLO TERZO- IL PUBBLICO MINISTERO
  • Generalità
  • Organizzazione degli Uffici
  • La Direzione Distrettuale Antimafia [Legge 8/92]
  • La Direzione Nazionale Antimafia
  • Attribuzioni del Pubblico Ministero
  • Le funzioni del Pubblico Ministero
    •  Funzione inquirente nelle indagini preliminari
    •  Funzione di incriminazione
    •  Funzione requirente
  • L’attività investigativa del Pubblico Ministero
    •  Gli “Accertamenti Tecnici”
    •  L’interrogatorio dell’Indagato
  • Le Misure Cautelari Personali
    •  Generalità
    •  Le Misure Coercitive
    •  L’esecuzione delle misure cautelari
  • Le misure cautelari reali
  • Applicazione ed estinzione delle misure cautelari
    •  Applicazione,…
    •  …modifica e termine
  • La chiusura della fase investigativa
    •  La proroga del termine
    •  L’archiviazione
    •  L’udienza preliminare
    •  Il fascicolo del dibattimento
  • Il difensore nelle indagini preliminari
  • Le indagini difensive
  • CAPITOLO QUARTO- LA POLIZIA GIUDIZIARIA NEL PROCESSO PENALE
  • Il sistema della P.G. nel Codice Proc. Penale
    •  La Polizia nel nostro ordinamento giudiziario
    •  Il rapporti fra P.G. e magistratura nella evoluzione legislativa
    •  I compiti della P.G. introdotti dalle leggi speciali
  • L’organizzazione della Polizia Giudiziaria
    •  Le sezioni di polizia giudiziaria
    •  Le sezioni di Polizia Giudiziaria per i Minorenni
    •  Servizi di Polizia Giudiziaria
    •  Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti ad altri organi
    •  Disponibilità della Polizia Giudiziaria
  • Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria
    •  Nozione
    •  Attribuzioni della Polizia Giudiziaria
  • Le guardie delle Province e dei Comuni
  • Le funzioni di Polizia Giudiziaria
  • Le sezioni di Polizia Giudiziaria
    •  Composizione
    •  Procedura di assegnazione (artt. 7 e 8 Disp.Att.c.p.p.)
    •  La direzione delle sezioni di Polizia Giudiziaria (art.9 Disp.Att.c.p.p.)
    •  Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni di P.G.
    •  Trasferimenti e promozioni
  • I Servizi di Polizia Giudiziaria
  • I doveri della Polizia Giudiziaria
    •  Dovere di riferire nel termine previsto alla A.G. la notizia di reato
    •  Attività investigativa di iniziativa e delegata
    •  Doveri previsti da disposizioni di legge relativi all’esercizio delle funzioni
  • La Responsabilità Disciplinare
  • Il procedimento disciplinare
    •  Iniziativa disciplinare
    •  Contestazione
    •  Competenza
    •  Le garanzie difensive
    •  Impugnazione
  • CAPITOLO QUINTO- LA NOTIZIA DI REATO
  • L’attività informativa della P.G.: Notizia di Reato
    •  Generalità
    • a) L’informativa di P.G.
    • b) La Denuncia
    • c) Il Referto
  • Notizie di reato non qualificate o “atipiche”.
    • a) Comunicazioni Anonime
    • b) Delazioni confidenziali
    • c) Notizie di stampa e di mezzi audiovisivi
    • d) Atti relativi alla procedibilità dell’azione penale
    • e) Fonti di prova non utilizzabili
    • f) Notizie acquisite dei c.d. “servizi segreti” (SISMI, SISDE)
  • Le Condizioni di Procedibilità
    •  La querela
    •  L’Istanza
    •  La richiesta
    •  L’autorizzazione a procedere
  • L’eliminazione del “rapporto giudiziario”
  • Utilizzabilità processuale della Notizia di Reato
  • Il Contenuto della Notizia di Reato
  • CAPITOLO SESTO- L’ATTIVITÀ INVESTIGA TIVA DELLA P.G.
  • L’attività investigativa ad iniziativa della P.G.
  • I Poteri di Identificazione della P.G. ex art.349
  • Sommarie informazioni dalla persona indagata
  • Sommarie informazioni dalle persone informate…
  • Le perquisizioni (art.352 c.p.p.)
    •  Nozioni Generali
    •  Casi Speciali di “perquisizione”
    •  Ulteriori fattispecie
  • Acquisizione di plichi o di corrispondenza (art.353)
    •  Plichi Sigillati
    •  Corrispondenza
  • Accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone.
    •  Gli Accertamenti Urgenti
    •  Il Sequestro
    •  I Rilievi
    •  Gli accertamenti
  • Attività investigative atipiche
    •  Pedinamento
    •  L’appostamento
    •  I Rilievi
  • L’attività investigativa soggettivamente atipica
    •  Il confronto (art.364 c.p.p.)
    •  L’individuazione
  • Le garanzie difensive
  • La Documentazione delle Attività di P.G.
    •  L’annotazione
    •  Il “Verbale”
    •  La Relazione di Servizio
  • I poteri coercitivi della libertà personale
    •  I principi generali del processo penale in tema di libertà personale
    •  L’arresto in flagranza ed il fermo di indiziato di delitto
    •  Il differimento dell’arresto
  • L’arresto in flagranza
    •  Arresto Obbligatorio in flagranza (art.380 c.p.p.)
    •  Arresto facoltativo (art.381)
    •  Concetto di flagranza (art.382 c.p.p.)
    •  Facoltà di arresto da parte dei privati (art.383 c.p.p.)
  • Il Fermo di Indiziati di Delitto
    •  La legge delega per l’emanazione del nuovo c.p.p.
    •  Organi legittimati
    •  Ipotesi
    •  Presupposti
  • Adempimenti conseguenti all’arresto ed al fermo
  • La convalida dell’arresto e del fermo
    •  L’udienza di convalida
  • L’attività di Polizia Giudiziaria delegata.
  • Altre attività della P.G.: le NOTIFICAZIONI
  • Adempimenti esecutivi e rintraccio del latitante
  • Le operazioni “sotto copertura”.
  • CAPITOLO SETTIMO- RAPPORTI FRA P.M. E P.G.
  • Funzioni del Pubblico Ministero
  • Disponibilità della P.G. da parte del P.M.
  • Subordinazione della P.G. rispetto al P.M.
  • Coordinamento delle Indagini relative ai Reati di CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
  • Il Coordinamento delle Forze di Polizia
    •  Legge 121/1981
    •  D.P.R. 447/1988: Il nuovo Codice di Procedura Penale
    •  D.L. 345/1991, convertito in Legge 410/1991
  • I servizi centrali ed interprovinciali
  • Il Consiglio Generale per la lotta alla criminalità
  • La soppressione dell’Alto Commissario…
  • La Direzione Investigativa Antimafia: D.I.A.
  • Le intercettazioni preventive
  • Le intercettazioni per il rintraccio del latitante
  • I Colloqui Investigativi
  • CAPITOLO OTTAVO- IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
  • Il ruolo del G.I.P.
  • Le Funzioni del G.I.P.
  • CAPITOLO NONO- IL GIUDIZIO
  • Generalità
  • Gli atti preliminari al dibattimento
  • Il dibattimento
  • L’Istruzione Dibattimentale
  • La trasmigrazione di atti e documenti
    •  Generalità
    •  Prova Piena
  • I Mezzi di Prova
    •  La testimonianza
    •  L’esame delle parti
    •  I confronti
    •  La ricognizione
    •  Gli esperimenti giudiziali
    •  La perizia e la consulenza tecnica
    •  I documenti
  • La testimonianza della P.G.
    •  Testimonianza Diretta
    •  Testimonianza Indiretta
  • I mezzi di ricerca della prova
    •  Ispezioni
    •  Perquisizioni
    •  Sequestri
    •  Intercettazioni
    •  L’utilizzazione e la valutazione delle prove
  • L’Incidente Probatorio
  • La Decisione
    •  L’utilizzazione delle prove
    •  La valutazione delle prove e la sentenza
  • I riti speciali
    •  Il giudizio direttissimo – (dibattimentale)
    •  Giudizio immediato – (dibattimentale)
    •  Il Decreto Penale di Condanna (extra – dibattimentale)
    •  Giudizio abbreviato (extra – dibattimentale)
    •  Il patteggiamento (extra – dibattimentale)
  • CAPITOLO DECIMO- RITO AVANTI IL GIUDICE UNICO
  • La riforma del giudice Unico
  • Analogie fra rito collegiale e monocratico
  • Accesso al Dibattimento
    •  Udienza Preliminare e Citazione Diretta
  • CAPITOLO UNDICESIMO- IL GIUDICE DI PACE
  • Premessa
  • La competenza del Giudice di Pace
  • Le indagini preliminari
    • Motivi di carattere formale
  • La citazione a giudizio
  • Il ricorso immediato al Giudice di Pace
  • La fase dibattimentale

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GGEENNEERRAALLIITTÀÀ

Il Codice di Procedura Penale si apre, non a caso, con la normativa dedicata al “Giudice”

sottolineandone così il ruolo principale all’interno del sistema processuale ed in particolare

nell’ambito del processo.

E’ infatti il “giudice” in senso lato colui che deve risolvere la controversia esistente fra le parti,

esprimendo la propria valutazione circa i vari elementi raccolti nel processo.

Egli, per poter assolvere serenamente a questo compito, necessità di una serie di tutele,

prerogative e garanzie che gli consentano la massima autonomia ed indipendenza.

LLAA TTIIPPOOLLOOGGIIAA DDEEII GGIIUUDDIICCII

I giudici possono essere suddivisi secondo una molteplicità di criteri:

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Giudici monocratici

Giudice delle indagini preliminari

Tribunale Monocratico

Magistrato di Sorveglianza

Giudice di Pace

Giudici collegiali

Corte d’Assise

Corte d’Assise d’Appello

Tribunale dei Minori

Corte d’Appello

Tribunale collegiale

Tribunale di Sorveglianza

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Giudici di carriera

Sono tutti coloro che hanno un

rapporto di impiego ed

appartengono alla carriera della

Magistratura, detti anche

“ Giudici Togati ”.

Giudici onorari

Giudice di pace

Giudici popolari (6) Corte Assise

Esperti del Tribunale dei Minori

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Giudici di Merito

Sono tutti quelli ai quali compete

la cognizione estesa sia alle

questioni di diritto che alla

valutazione propria del fatto.

Giudici di Legittimità

Corte di Cassazione

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E’ un organo collegiale che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d’Appello , il quale ha

una estensione in linea di massima corrispondente ad una regione.

Sono altresì previste “sezioni di corte di appello” come nel caso di Reggio Calabria , la quale

dipende da Catanzaro, e di Campobasso , dipendente a sua volta da Napoli.

In materia penale la Corte d’Appello, a seguito della istituzione del Giudice Unico, esercita

giurisdizione sulle decisioni pronunciate in primo grado dal Tribunale.

Inoltre, per alcune determinate materie, ha giurisdizione di primo grado, come nel caso di

deliberazioni di sentenze straniere o di sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale.

Ogni corte d’appello è divisa in s

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è un organo collegiale, la cui circoscrizione territoriale è il

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e la cui composizione comprende:

  • un consigliere di Corte d’Appello (presidente)
  • un magistrato di Tribunale
  • 6 giudici popolari

La Corte d’Assise è competente a conoscere reati caratterizzati da una particolare gravità, i quali

sono elencati nell’art.5 c.p.p. Fra questi rientrano:

  • i delitti sanzionati con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore a 24 anni
  • per ogni fatto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone
  • per fattispecie particolari come la riduzione in schiavitù , l’omicidio del consenziente

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invece è l’organo giurisdizionale collegiale di secondo

grado chiamato a conoscere sulle sentenze emesse in primo grado dalla Corte d ’Assise , che si

compone di:

  • un magistrato di Cassazione
  • un magistrato d’Appello
  • 6 giudici popolari

I magistrati ed i giudici popolari costituiscono un collegio unico e rappresentano la partecipazione

diretta del popolo alla amministrazione della giustizia, relativamente ai reati che hanno maggiore

risonanza sociale.

Si ricorda che, con D.L.18/1986, in seguito convertito in Legge 79/1986, è stata introdotta la

facoltà, per il Presidente del Collegio, di nomina di due magistrati in qualità di aggiunti, al fine

di poter integrare uno dei magistrati titolari del collegio medesimo.

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E’ l’organo giudicante posto al vertice dell’ordinamento giudiziario ed ha sede unica in Roma,

con giurisdizione su tutto il territorio dello Stato.

La Corte di Cassazione ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme applicazione

della legge nei precedenti gradi processuali.

Essa è pertanto “ giudice di diritto ” con il compito fondamentale di controllare che le sentenze

pronunciate dai “giudici di merito” [ossia che hanno valutato i fatti] siano conformi alla legge.

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È l’organo giudicante i reati attribuiti ai minori di anni 18.

Sono previsti dei “Tribunali Specializzati” che risiedono presso i Tribunali che sono sede di Corte

d’Appello, e presso i quali sono costituite delle Procure della Repubblica per i minorenni,

altrettanto specializzate.

Il Tribunale dei Minorenni è composto:

  • 1 Magistrato d’Appello (presidente)
  • 1 Magistrato di Tribunale
  • 2 cittadini, un uomo ed una donna, selezionati accuratamente fra gli esperti di discipline

psicologiche, psichiatriche ecc. i quali debbono aver compiuto l’età di 30 anni.

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È l’organo al quale compete la vigilanza sulla organizzazione degli Istituti di Pena.

Egli prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo al trattamento

rieducativo.

Egli ha altresì competenza in materia di rateizzazione o conversione delle pene pecuniarie,

dei ricoveri in ambienti psichiatrici per soggetti nei quali si configura la sopravvenuta infermità

psichica, delle misure di sicurezza, delle pene detentive sostitutive, della liberazione

anticipata, dei permessi e licenze ecc.

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È l’organo collegiale composto da:

  • 1 Magistrato di Cassazione (presidente)
  • 1 Magistrato di Sorveglianza
  • 2 Esperti ex art.80 o art.70 O.P. (psichiatria, psicologia, criminologia ecc.)

Viene istituita presso ogni sede di Corte d’Appello o di Sezione distaccata di Corte d’Appello e

ad esso sono devolute funzioni giurisdizionali di 1° grado in materie di misure alternative, di 2°

grado in merito ai provvedimenti emessi dal Magistrato di Sorveglianza.

I provvedimenti della Magistratura di Sorveglianza, siano essi in composizione collegiale che

dell’organo monocratico, sono ricorribili in Cassazione.

II PPRRIINNCCIIPPII CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNAALLII AA TTUUTTEELLAA DDEELL GGIIUUDDIICCEE

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“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge…” [art.

Cost.]

Gli organi giurisdizionali e la loro composizione devono esser sempre “prestabiliti” con legge , al

fine di impedire che possano essere scelti e nominati dei “giudici ad hoc” in determinati processi, a

tutela del cittadino.

l’incolumità pubblica , contiene un nuovo inciso “aperto e di principio” con cui si attribuisce

rilievo alle medesime situazioni anche quando “…d

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o o …”.

Non è modificata invece la competenza della Corte di Cassazione, la quale decide con

ordinanza.

Sono invece legittimati alla richiesta motivata di rimessione il procuratore generale presso la

Corte d’Appello , il Pubblico Ministero presso il giudice competente e l’imputato.

Fra le innovazioni disciplinari, quelle di maggior rilievo sono derivanti dalla riformulazione

dell’art.47 c.p.p., riguardante gli effetti della richiesta di rimessione.

Infatti, mentre prima della riforma apportata dalla Legge CIRAMI, la richiesta non determinava

alcun effetto sospensivo del processo, se non su disposizione della Corte di Cassazione, il

riformulato art.47 , oltre a confermare tale facoltà della Cassazione, ha esteso tale facoltà al

giudice di merito procedente, il quale può disporla con ordinanza.

La sospensione diviene invece obbligatoria quando si giunge alla fase delle conclusioni e

della discussione.

La Corte di Cassazione, a norma dell’art.48 [decisione], decide in camera di consiglio dopo aver

assunto, se necessario le opportune informazioni.

Nel caso in cui la richiesta è ritenuta ammissibile, con conseguente trasmigrazione del processo

ad altra sede giudiziaria, è opportuno evidenziare, fra le novità disciplinari, quelle relative al

regime di utilizzabilità degli atti compiuti, che non è più lasciato alla discrezionalità del giudice in

quanto sono sempre ritenuti validi in presenza di esplicita richiesta di parte.

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La ratio dell’istituto della incompatibilità è quella di garantire la celebrazione del “giusto

proces so” così come richiesto dalla Costituzione.

Per poter realizzare tale finalità è assolutamente necessario rimuovere tutte le cause che

potrebbero in qualche modo minare la imparzialità del giudice.

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Essa attiene a ragioni processuali o personali.

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i i sono innanzitutto determinate da atti compiuti in precedenza nel corso

dello stesso procedimento, in fasi diverse, come ad esempio nel caso di una sentenza o di un

provvedimento provvisoriamente conclusivo della azione penale o lo svolgimento di un ruolo di

parte o di soggetto processuale (ad es. chi ha svolto le indagini come P.M. non può anche

svolgere le funzioni di magistrato giudicante nel medesimo processo !) o anche di figura minore

( testimone, perito, querelante ecc.).

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i i concernono invece i casi di incompatibilità per parentela, affinità o

coniugio tra giudici nello stesso procedimento, anche se in fasi e gradi diversi.

Il D.Lgs.51/1998 ha introdotto, quale ulteriore causa di incompatibilità, quella per cui non può

svolgere funzioni di giudice dell’Udienza Preliminare il medesimo magistrato che ha svolto nello

stesso procedimento funzioni di G.I.P., anche se tale incompatibilità non è stata in seguito

inserita nella Legge 479/1999, c.d. CAROTTI nel novero degli atti che precludono la possibilità di

celebrare l’Udienza Preliminare ed in seguito è stato invece precisato, con Legge 144/2000, che

l’incompatibilità G.I.P. G.U.P. non sussiste se non sono stati compiuti in sede di indagini

preliminari atti che potevano contribuire alla formazione del giudizio nel Giudice.

Non si deve confondere l’ “incompatibilità” con la “rimessione”.

Nella incompatibilità vi è una inidoneità a giudicare di un singolo giudice, mentre nella

rimessione questa inidoneità colpisce l’intero ufficio giudiziario e ne comporta lo spostamento

della competenza territoriale.

Per concludere, alcuni casi di pronunce in sede di incompatibilità:

  Il G.I.P. non può celebrare l’eventuale successivo rito abbreviato, qualora egli abbia già

rigettato la richiesta di archiviazione degli atti avanzata dal P.M.

  Il G.I.P. non può celebrare l’eventuale successivo rito abbreviato, qualora egli abbia già

disposto il giudizio immediato basandosi sulla evidenza della prova.

  Il G.I.P. non può celebrare l’eventuale giudizio abbreviato, qualora egli abbia già rigettato la

richiesta di “patteggiamento” ex art.444 c.p.p.

  Non può partecipare al dibattimento il G.I.P. che abbia applicato una misura cautelare

personale nei confronti dell’imputato.

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Anche l’astensione ha lo scopo di assicurare l’imparzialità del giudice, nel senso che prevede la

sua sostituzione in conseguenza di particolari gravi situazioni specificamente descritte dalla

legge all’art.36.

A differenza della ricusazione (vedi in seguito) è il giudice stesso a chiedere di esser sostituito,

segnalando le ragioni di convenienza che giustifichino il provvedimento.

Trattandosi di una forma di “auto esclusione” da parte del Giudice competente, si è ritenuto che la

decisione in tale senso debba esser lasciata al Presidente a cui fa capo il Magistrato che

intenda astenersi dal giudizio.

In caso di accoglimento della dichiarazione di astensione del giudice, il giudice, ai sensi

dell’art.42 c.p.p. non può più compiere alcun atto del procedimento ed il provvedimento che

accoglie la dichiarazione di astensione determina anche tutti gli atti che, già compiuti in

precedenza dal giudice (sia in caso di astensione che di ricusazione!) conservino l’efficacia.

Fra le cause di astensione indicate dall’art.36 c.p.p. rientrano i casi in cui il giudice:

  Ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è suo debitore

o creditore o del coniuge o dei figli.

  Se qualche suo congiunto è parte offesa o danneggiata dal reato o parte privata

  Se fra lui ed una delle parti vi sia grave inimicizia

  Se esistono comunque gravi forme di convenienza

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Quando, in presenza di una delle cause previste per l’astensione del giudice, questi non prende

l’iniziativa per farsi sostituire, è data facoltà alle parti di ricusarlo.

Egli può essere ricusato dalle parti, oltre che nelle ipotesi indicate dall’art.36 c.p.p. per l’astensione, anche

quando abbia, nell’esercizio delle sue funzioni e prima che sia pronunciata la sentenza, manifestato

indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto della imputazione.

L’esame della richiesta di ricusazione non è affidata ad un organo monocratico, come il Presidente

dell’Ufficio a cui appartiene il giudice nel caso della astensione, ma ad un organo collegiale ossia, ai sensi

dell’art.40, la Corte di Appello [ per tutte le richieste di ricusazione proposte in sede e nei confronti di

giudici di 1° e 2° grado di ogni organo giudicante ] e la Corte di Cassazione per la ricusazione di Giudici

della Corte Suprema medesima.

La richiesta, essendo vincolata in caso di rigetto ad una sanzione pecuniaria, può essere

avanzata solo dall’imputato o da persona munita di procura speciale.

La ricusazione non è possibile nei confronti del Pubblico Ministero.

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La competenza costituisce la misura della giurisdizione assegnata ad un giudice con

riferimento alla materia, al territorio ed alla connessione.

Attraverso il rispetto delle regole della “competenza” viene chiamato a giudicare su determinati

“fatti-reato” il c.d. “ giudice naturale” individuato con criteri predeterminati ed astratti prima

della commissione del fatto. Ogni reato si configura:

  Per il suo titolo o “nomen juris”

  Per la sua gravità, desunta dal tipo e dalla entità della pena prevista

Rileva inoltre

  Il luogo dove è stato commesso il reato

  Eventuali collegamenti con altri reati

  Le caratteristiche personali dell’autore (minorenne o maggiorenne)

Tutti questi parametri costituiscono la misura della giurisdizione dei giudici e cioè la loro

competenza.

LLAA CCOOMMPPEETTEENNZZAA PPEERR ““MMAATTEERRIIAA””

Essa si riferisce alla conoscibilità di determinati reati da parte di diversi giudici operanti nello

stesso territorio.

Il codice in particolare disciplina la ripartizione delle competenze fra la pluralità di giudice-ufficio

di primi grado, ossia Giudice di Pace, Tribunale Ordinario, nel quale la competenza si ripartisce

fra organo monocratico e collegiale, Corte Assise. La competenza della Corte d’Assise riguarda

alcuni reati puniti con pena particolarmente elevata.

Schematizzando possiamo quindi precisare che:

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( ossia la distribuzione dei

procedimenti tra giudici aventi la

stessa giurisdizione territoriale ).

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e e : introdotto con la D.Lg.s

274/2000, il G.d.P. ha competenza nei reati caratterizzati

da un minimo disvalore sociale e per i quali sono

previste sanzioni miti, fatti salvi alcuni reati finanziari, sulle

armi, inquinamento…

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per tutti i fatti a carico di persone di età inferiore a

18 anni.

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o o : comprende i fatti

sanzionati nel massimo con pena detentiva a 10

anni, e le ipotesi di cui all’art.73 T.U. Stupefacenti

sino a 20 anni di reclusione.

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e e :

secondo le attribuzioni riconosciutegli dall’art.33bis

c.p.p. e genericamente per tutti i fatti sanzionati con

pena detentiva da 10 anni e sino a 24 anni.

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e e : è competente per i soli reati di

cui all’art.5 c.p.p., ossia quelli sanzionati con

l’ergastolo o con la reclusione sino a 24 anni, anche

tentati e per i fatti dolosi dai quali è derivata la

morte…

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Come abbiamo visto sul territorio dello stato operano diversi giudici aventi competenza nella

medesima materia, ma situati in zone geografiche diverse.

Per individuare la competenza dei vari territori, è necessario seguire il criterio imposto dalla legge,

ossia, in via principale quello ove il reato è stato commesso.

A questa regola principale è stata altresì aggiunta quella per cui, se il fatto ha determinato la

morte di qualcuno, nonostante l’evento si sia verificato altrove, la competenza sarà radicata nel

luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione.

Invece, nel caso dei reati permanenti, si terrà presente il luogo ove il fatto è iniziato.

Accanto alle regole principali, sono previste delle regole suppletive che possiamo riassumere così:

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( secondo il

locus commissi delicti )

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  Luogo di consumazione del reato

  Se del fatto è derivata la morte, il luogo

dove si è avuta la condotta

  Se si tratta di delitto permanente, il luogo

dove è iniziata la consumazione

  Se si tratta di delitto tentato, il luogo ove è

stato compiuto l’ultimo atto.

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  Ultimo luogo dove è avvenuta una parte

della azione o della omissione

  Nell’ordine: residenza, dimora, domicilio

dell’imputato

  Luogo ove sia stata iscritta per la prima

volta la notizia di reato.

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L’attribuzione di competenza per “connessione” nasce dalla necessità, in casi tassativamente

prestabiliti dalla legge, di trattare unitariamente più procedimenti fra loro legati da un vincolo

particolare.

Sinteticamente possiamo dire che la connessione opera essenzialmente in due ipotesi:

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Quando ricorrono queste ipotesi il giudice può procedere alla “riunione dei processi” sempre che

da questo non derivi ritardo alla loro conclusione.

Al contrario egli può anche “separare i processi riuniti” se tale unione non risulti effettivamente

necessaria e soprattutto quando la separazione risulti utile per la speditezza del processo.

Il Giudice inoltre deve disporre d’ufficio la separazione quanto, trattandosi di processo con

imputati detenuti, è ormai prossima la scadenza dei termini di custodia cautelare (vedi dopo).

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La violazione delle regole sulla competenza trova nel codice una disciplina puntuale, in quanto

deve armonizzare due contrapposte esigenze:

  Quella della c.d. “ perpetuatio iurisdictionis ”, ossia il “consolidarsi della giurisdizione al

momento della domanda”.

  Quella volta alla eliminazione delle attività svolte dal giudice incompetente

In ordine alla “legittimazione” questo vizio è rilevabile d’ufficio dal giudice ed è eccepibile dalle

parti.

Invece, in merito al “momento” in cui fare valere il vizio, esistono vari “sbarramenti temporali”

che possiamo sintetizzare nello schema sotto riprodotto:

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  L’incompetenza per materia è rilevabile su

eccezione o d’ufficio

  Può essere dichiarata in ogni stato e grado del

processo

  Trova come unico ostacolo generale il

passaggio in cosa giudicata

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  È rilevabile entro precisi termini, sotto pena

di decadenza. Tali termini sono:

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. . : egli provvede con

ordinanza, restituendo gli atti al PM se riconosce

la propria incompetenza.

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entro la costituzione, per la prima volta, delle

parti in dibattimento.

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l’incompetenza, se riproposta come motivo

d’appello.

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e e : sempre che

sussistano le condizioni già indicate per il

giudizio d’appello, la Cassazione pronuncia la

sentenza di annullamento con rinvio al giudice

competente con decisione vincolante.

Nella ipotesi che fra giudici ordinari sorgano controversie sulla competenza in relazione ad un dato

fatto, la legge attribuisce alla Corte di Cassazione il compito di risolvere il conflitto,

prevedendo tuttavia che se riguarda un contrasto insorto fra giudice dell’Udienza Preliminare e

Giudice Dibattimentale, debba sempre prevalere quest’ultimo.

Schematizzando, vediamo in sintesi come si articola “il conflitto”, che può quindi essere:

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e e : quando uno o più giudici ordinari o speciali contemporaneamente

prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto-reato

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a a : quando due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o

ricusano di prendere cognizione dello stesso reato.

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reato

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o o : quando due o più giudici rifiutino entrambi di prendere cognizione dello

stesso reato.

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a a : quando uno dei giudici recede dalla posizione originariamente assunta,

dichiarando, a seconda del caso, la propria competenza o la propria incompetenza.

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à à : decide la Corte di Cassazione con ordinanza vincolante.

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Come abbiamo visto, con l’introduzione del Giudice Unico e la soppressione della pretura, il

riparto di competenze all’interno del Tribunale latu senso viene effettuato mediante

l’attribuzione.

E’ possibile che si verifichi pertanto, per violazione delle norme di rito, una situazione nella quale

vi sia “carenza di attribuzione” di uno dei predetti organi che procede, quando la legittimazione a

procedere spetta, nell’ambito del medesimo tribunale, ad esempio al giudice monocratico invece

che a quello collegiale, ovvero alla sede distaccata piuttosto che alla sede centrale.

La disciplina processuale del difetto di attribuzione – interna – ricalca sostanzialmente lo stesso

schema illustrato precedentemente per l’incompetenza – esterna.

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È un provvedimento con cui si risolvono questioni incidentali, cioè non esaurisce il processo.

Anche questi provvedimenti sono sempre motivati, ma sono, a differenza della sentenza,

revocabili.

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È un provvedimento che può assumere diversi contenuti e viene adottato tanto in fase

processuale quanto in fase esecutiva. Non è necessaria la motivazione salvo i casi

espressamente previsti per legge. Ad esempio, il c.d. “decreto penale di condanna” è, nella

sostanza, una sentenza e come tale deve essere adeguatamente motivato.