Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Appunti di diritto processuale penale parte seconda, Appunti di Diritto Processuale Penale

Appunti completi su impugnazioni, misure cautelari, riti abbreviati (es. immediato) e riti speciali (es. procedimento di fronte al giudice di pace)

Tipologia: Appunti

2021/2022

In vendita dal 29/06/2022

R3p3
R3p3 🇮🇹

4.5

(14)

364 documenti

1 / 64

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
APPUNTI DIRITTO PROCESSUALE PENALE: PARTE 2.
1 La prescrizione.
La sentenza di primo grado, se impugnata o impugnata, passa in NON NON EFFICACEMENTE
giudicato e diventa . Sta alle parti scegliere se sottoporre la sentenza di primo IRREVOCABILE
grado al giudice di grado superiore (appello, organo monocratico o cassazione).
L’Art. 2 legge 134/2021 (INTERVENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI TERMINI DI
) ha profondamente modificato la disciplina della prescrizione di reato PRESCRIZIONE
introducendo l’istituto dell’IMPROCEDIBILITA’ DELL’AZIONE PENALE per superamento dei
a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado. Si termini massimi per l’impugnazione
tratta di un articolo . Il Parlamento prescrisse ciò mentre la IMMEDIATAMENTE PRECETTIVO
Commissione Lattanzi aveva invece proposto un ritorno alla legge Orlando.
La disciplina della prescrizione è stata oggetto d’interventi normativi anche precedenti quali la
Riforma Orlando (legge 103/2017). La prescrizione è causa di estinzione del reato, calcolata dal
giorno della commissione del medesimo. Il termine è fissato in relazione alla del reato GRAVITA’
() (Artt. 157 e segg. cp). Nel processo penale assume rilevanza il TERMINE PRESCRIZIONALE
decorso del tempo in quanto segna l’ “oblio” dell’ordinamento per il fatto accaduto. Molti
ordinamenti attribuiscono all’ decorso del tempo un impatto processuale, mentre è INUTILE
peculiare la scelta di quello italiano di farvi invece corrispondere effetti sostanziali. La
Costituzione prevede infatti all’Art. 27 una che FINALITA’ RIEDUCATIVA DELLA PENA verrebbe
qualora la pena venisse inflitta . meno dopo molto tempo
Il termine di prescrizione può essere soggetto a cause interruttive (fanno RIDECORRERE DA
il termine) o sospensive ( il termine ed al loro estinguersi lo fanno ripartire CAPO SOSPENDONO
dal medesimo momento). La Riforma 2021 è intervenuta soprattutto sulle cause sospensive.
Buona parte dei reati si prescrivono durante le indagini preliminari (il termine prescrizionale
inizia a decorrere dalla commissione del fatto mentre il processo inizia con la notizia di reato, la
quale può emergere con grave ritardo ) ed in appello (quando la notizia di NOTIZIA TARDIVA
reato arriva ). Un numero limitato durante il giudizio di primo grado. TEMPESTIVAMENTE
La legge Orlando aveva stabilito , uno per DUE TERMINI DIFFERENZIATI DI PRESCRIZIONE
l’appello ( ) ed uno per la cassazione ( in quanto il numero di ricorsi per più lungo più breve
cassazione ritenuti è ). AMMISSIBILI quasi esiguo
Nel si è associato al decorso del tempo ed al processo penale un altro corso degli ultimi decenni
rilievo che trova conferma in Costituzione ex Art. 111, ossia la . RAGIONEVOLE DURATA
La disciplina della prescrizione si agganciava all’esercizio dell’azione penale in quanto VECCHIA
serve a regolare la durata del processo. La disciplina invece RAGIONEVOLE ED EQUA NUOVA
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40

Anteprima parziale del testo

Scarica Appunti di diritto processuale penale parte seconda e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity!

APPUNTI DIRITTO PROCESSUALE PENALE: PARTE 2.

1 La prescrizione. La sentenza di primo grado, se NON impugnata o NON EFFICACEMENTEimpugnata, passa in giudicato e diventa IRREVOCABILE. Sta alle parti scegliere se sottoporre la sentenza di primo grado al giudice di grado superiore (appello, organo monocratico o cassazione).

L’Art. 2 legge 134/2021 (INTERVENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE) ha profondamente modificato la disciplina della prescrizione di reato introducendo l’istituto dell’IMPROCEDIBILITA’ DELL’AZIONE PENALE per superamento dei termini massimi per l’impugnazione a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado. Si tratta di un articolo IMMEDIATAMENTE PRECETTIVO. Il Parlamento prescrisse ciò mentre la Commissione Lattanzi aveva invece proposto un ritorno alla legge Orlando.

La disciplina della prescrizione è stata oggetto d’interventi normativi anche precedenti quali la Riforma Orlando (legge 103/2017). La prescrizione è causa di estinzione del reato, calcolata dal giorno della commissione del medesimo. Il termine è fissato in relazione alla GRAVITA’ del reato ( TERMINE PRESCRIZIONALE) (Artt. 157 e segg. cp). Nel processo penale assume rilevanza il decorso del tempo in quanto segna l’ “oblio” dell’ordinamento per il fatto accaduto. Molti ordinamenti attribuiscono al l’ INUTILEdecorso del tempo un impatto processuale, mentre è peculiare la scelta di quello italiano di farvi invece corrispondere effetti sostanziali. La Costituzione prevede infatti all’ Art. 27 una FINALITA’ RIEDUCATIVA DELLA PENA cheverrebbe meno qualora la pena venisse inflitta dopo molto tempo. Il termine di prescrizione può essere soggetto a cause interruttive (fanno RIDECORRERE DA CAPO il termine) o sospensive ( SOSPENDONOil termine ed al loro estinguersi lo fanno ripartire dal medesimo momento). La Riforma 2021 è intervenuta soprattutto sulle cause sospensive. Buona parte dei reati si prescrivono durante le indagini preliminari (il termine prescrizionale inizia a decorrere dalla commissione del fatto mentre il processo inizia con la notizia di reato, la quale può emergere con grave ritardo NOTIZIA TARDIVA) ed in appello (quando la notizia di reato arriva TEMPESTIVAMENTE). Un numero limitato durante il giudizio di primo grado. La legge Orlando aveva stabilito DUE TERMINI DIFFERENZIATI DI PRESCRIZIONE, uno per l’appello ( più lungo) ed uno per la cassazione ( più breve in quanto il numero di ricorsi per cassazione ritenuti AMMISSIBILI è quasi esiguo). Nel corso degli ultimi decennisi è associato al decorso del tempo ed al processo penale un altro rilievo che trova conferma in Costituzione ex Art. 111, ossia la RAGIONEVOLE DURATA.

La VECCHIA disciplina della prescrizione si agganciava all’esercizio dell’azione penale in quanto serve a regolare la RAGIONEVOLE ED EQUA durata del processo. La NUOVAdisciplina invece

l’aggancia alla pronuncia della sentenza di primo grado (reati commessi DOPO il1° Gennaio 2020 ). Dunque, il decorso della prescrizione cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado ( ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE– Art. 161bis cp per cui “ il corso della prescrizione del reato CESSA DEFINITIVAMENTE con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento ”). L’ Art. 344bis cpp ha accolto tale riforma introducendo l’ IMPROCEDIBILITÀ PER SUPERAMENTO DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA DEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE. “ La MANCATA definizione del giudizio di appello ENTRO IL TERMINE DI DUE ANNIcostituisce causa di IMPROCEDIBILITÀdell'azione penale. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di UN ANNO costituisce causa di IMPROCEDIBILITÀ dell'azione penale ”. “ I termini decorrono dal NOVANTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA del termine previsto dall'articolo 544 ” (termini di deposito della motivazione della sentenza 15gg o terminepiù ampio fino a 90ggse lo dichiara alla lettura del dispositivo). “ Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini sono prorogati, con ORDINANZA MOTIVATA del giudice che procede, per un periodo non superiore a un annonel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione ” ( COMPLESSITA’ ACCERTAMENTO). E’ il giudice procedente che decide di prolungare il giudizio sulla base di opportune valutazioni effettuate anche sulla base della tipologia di reati in causa, TASSATIVAMENTE elencati dall’ articolo medesimo (“ ULTERIORIproroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni , etc. …). L’ordinanza di proroga d’appello è ricorribile in cassazione, mentre l’ordinanza della cassazione è ricorribile di fronte ad altra sezione della medesima. Ai sensi del comma 9, “ le disposizioni NON si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti ”. Dunque, VIENE MENO UNA GARANZIA COSTITUZIONALE. Con questa serie di eccezioni, della tutela del diritto alla ragionevole durata del processo rimangono sforniti coloro che hanno commesso reati particolarmente gravi.

Questo meccanismo d’improcedibilità può però creare situazioni paradossali in quanto potremmo avere una sentenza di primo grado assolutoria/proscioglitiva SENZA esclusione dell’impugnazione del PM , con la conseguente apertura d un giudizio d’appello che sicuramente NON si concluderà in un termine di 2 anni. Si tratterebbe quindi di una sentenza di NONliquet che va a sovrapporsi ad una sentenza assolutoria più garantita. L’imputato però può rinunciare

  • richiesto dall’imputato ed approvato consensualmente dal PM (NEGOZIAZIONE DI VOLONTA’ );
  • premialità;
  • procedimento allo stato degli atti. Si tratta di un rito che si definisce al termine dell’udienza preliminare. Nel 1999 nacque un giudizio abbreviato con condizione d’integrazione probatoria nel Fascicolo delle indagini preliminari: si tratta di una richiesta di rito abbreviato NON semplice ma CONDIZIONATA. Conseguentemente, i tempi del giudizio si dilatano e la discrezionalità del giudice del rito abbreviato si espande in quanto deve operare al di là del vaglio di ammissibilità della richiesta osservando la NECESSITÀ della prova al fine della decisione, la suaLEGITTIMITÀ ed anche la sua ECONOMICITÀ nei tempi processuali dell’assunzione ( PROVA PIU’ FORTE E QUALIFICATA rispetto ai parametri dell’ Art. 90 cpp). Il PM ha diritto alla PROVA CONTRARIA. La legge delega ex Art. 1, comma 11, lett. b) prevede che in materia di giudizio abbreviato siano modificate le condizioni dell’ammissibilità del condizionato sostenendo che il giudice debba valutare se con l’assunzione della prova si possono comunque RIDURRE i tempi processuali rispetto al giudizio ordinario. I tassi di accoglimento dell’abbreviato condizionato sono scarsiin quanto l’ammissione di prove aumenta il lavoro ed i tempi processuali. In caso di RIGETTO della richiesta di giudizio abbreviato condizionato l’imputato può :
  • continuare l’udienza preliminare : potrà riproporre la richiesta ENTRO LA CONCLUSIONE DELL’UDIENZA PRELIMINARE ;
  • formulare la richiesta di giudizio abbreviato semplice (ammissione al rito);
  • fare richiesta di applicazione della pena ( PATTEGGIAMENTO). Se la richiesta è stata ritenuta INAMMISSIBILEperché presentata per un reato punito con la pena dell’ergastolo, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la RIDUZIONEdella pena. Il rito abbreviato si conclude con le stesse formule e stessi criteri del giudizio e del dibattimento ma sulla base di materiale valutativo DIFFERENTE. Il rito abbreviato si applica ai reati puniti con la pena detentiva TEMPORANEAo con pena

pecuniaria. Se si tratta di delitti, la pena è ridotta di 𝟏 𝟑, mentre se si tratta di contravvenzioni

della METÀ. Le riduzioni si applicano alla pena in concreto, NONin astratto (Art. 133 cp), ed il giudice fa queste operazioni al termine del rito. Ciò vale anche per il patteggiamento. Il rito abbreviato NONsi può richiedere per i reati puniti con la pena dell’ergastolo ( legge 33/2019). La richiesta d’instaurazione del rito abbreviato è fatta dall’imputato personalmente o a mezzo procuratore speciale in quanto atto personalissimo che implica una RINUNCIAad una garanzia costituzionale. NON occorrendo più il consenso del PM e NON avendo il giudice spazio discrezionale sulla valutazione di tale richiesta, essa costituisce un DIRITTO DELL’IMPUTATO. La richiesta è presentata per iscritto (scrittura autenticata) oppure oralmente PRIMA della conclusione dell’udienza preliminare.

Il giudice quindi dispone con ORDINANZA il MUTAMENTOdi rito passando di conseguenza da giudice dell’udienza preliminare a giudice del giudizio abbreviato. Vi sono delle eccezioni nelle quali il giudizio abbreviato o s ’instaura a seguito di un altro rito alternativo (direttissimo, ad esempio) oppure può essere concesso se richiesto in dibattimento quando vi siano NUOVEcontestazioni patologiche (Artt. 516-517 cpp) o fisiologiche che abbiano MUTATO lo scenario. La richiesta di rito abbreviato in udienza preliminare comporta una serie di sanatorie-decadenze in quanto determina la sanatoria delle nullità NON assolute. Inoltre, determina la NON rilevabilità delle inutilizzabilità, SALVOquelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio (fisiologiche). Sono comunque rilevabili le inutilizzabilità di cui all’ Art. 191 (PROVE ILLEGITTIMAMENTE ACQUISITE : “ le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge NON possono essere utilizzate. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficioIN OGNI STATO E GRADOdel procedimento. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura NON sono comunque utilizzabili, SALVOche contro le persone accusate di tale delitto e al SOLO fine di provarne la responsabilità penale ”). Infine, preclude OGNI questione sulla competenza per territorio. In caso di richiesta di rito abbreviato semplice, il PM NONha alcun potere. In caso di richiesta formulata DOPO il deposito delle indagini difensive ( ATTI UNILATERALI), il PM può chiedere un TERMINE DILATORIO di 60gg per lo svolgimento di INDAGINI SUPPLETIVE relativamente ai temi introdotti dalla difesa ( ATTI UNILATERALI D’INDAGINE ) in quanto si ritiene un riequilibrio delle posizioni delle parti poiché, in una sentenza, la Corte costituzionale aveva altrimenti ritenuto vi fosse una violazione del principio di parità delle parti/armi. Sia in questo caso, sia nel caso di rito abbreviato condizionato il PM recupera uno spazio di reazione in quanto può chiedere l’ammissione della prova contraria. E’ però possibile che, DOPO l’integrazione probatoria , si verifichi una mutazione della qualificazione giuridica o della descrizione dei fatti e quindi l’imputato può scegliere di RECEDERE dal giudizio abbreviato, cui consegue ORDINANZA DI REVOCAdel rito abbreviato e ritorno all’ordinario ( NON frequente). Il giudice, instaurato il giudizio abbreviato, deve decidere applicando gli STESSI criteri e strumenti decisori del dibattimento. Se egli però ritiene di NONavere sufficienti elementi per decidere e dunque NONè in grado di decidere allo stato degli atti, può disporre l’acquisizione d’ufficio di prove ( INTEGRAZIONE PROBATORIA D’U FFICIO) (Riforma 1999). Tale caso èpiù frequente si verifichi nell’abbreviato semplice ma non è insolito che si verifichi anche in quello condizionato. La decisione che conclude il rito abbreviato è una sentenza ex Artt. 529 e segg. cpp. di proscioglimento (assoluzione o non doversi procedere) o condanna (con PENA RIDOTTA). La sentenza di proscioglimento in rito abbreviato NONpuò essere impugnata dal PM. Il PM inoltre

quanto egli NONpuò cambiarne il contenuto. Spetterà alle parti riequilibrare la richiesta sulla base delle indicazioni del giudice. LE ALTRE PARTI SONO ESCLUSE. LA PRONUNCIA NON HA ALCUNA VALENZA ACCERTATIVA ed èequiparataad una sentenza di condanna ma NON LO È, nonostante produca gli STESSI EFFETTI TIPICI. La sentenza di patteggiamento però NON contiene neppure un accertamento sulla responsabilità dell’imputato. Vigono delle ESCLUSIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE (LIMITI) relative ad alcune categorie di soggetti (delinquenti abituali, professionali o per tendenza, recidivi e reiterati GIÀ DICHIARATI) e reati [ delitti di cui all’ Art. 51, commi 3bis e quater (reati di natura associativa nazionale ed interazionale) ed alcuni delitti specifici di violenza sessuale e pedopornografica, ad esempio – ELENCO TASSATIVO ex comma 1bis Art. 444 cpp]: infatti, tali fattispecie sonoESCLUSE dal patteggiamento tra 2 e 5 anni. Possono però patteggiare fino a 2 anni, se si riesce (pressoché impossibile). Si tratta di casi nei quali laSOSPENSIONE CONDIZIONALE NON PUÒ APPLICARSI.

Ci possono essere dei casi in cui imputato e PM NON raggiungono un accordo. Il PM ha l’onere di motivare per ISCRITTOil suo dissenso, il quale sarà valutato dal giudice che potrà ritenerlo anche infondato in dibattimento, con la conseguenza dell’applicazione di una riduzione di pena. In ogni caso, la richiesta può essere riproposta in apertura di dibattimento e se v’è il consenso del PM, la pena sarà applicata dal giudice del dibattimento.

Il giudice NONpuò decidere, nella sentenza di patteggiamento, sull’istanza risarcitoria della parte civile, la quale dovrà costituirsi di fronte al giudice civile e, al massimo, potrà ottenere la liquidazione delle spese a carico dell’imputato ( ESTROMISSIONE PARTE CIVILE). L’imputato si fa carico delle spese di costituzione della parte civile, se costituita. RICORDA CHE IL GIUDICE HA UN RUOLO MERAMENTE DERIVATIVOin quanto il patteggiamento è un RITO NEGOZIALE. Il giudice NONsi pronuncia con patteggiamento qualora ci si trovi in una delle ipotesi di cui all’ Art. 129 cpp.

Il momento principale per la formulazione della richiesta di patteggiamento è l’udienza preliminare, ossia un momento successivo all’esercizio dell’azione penale , come avviene anche nel rito abbreviato, a fronte dell’imputazione formale, così che l’imputato possa fare le proprie valutazioni. Ai sensi dell’Art. 447 cpp, però, è oggi possibile fare richiesta diPATTEGGIAMENTO ANTICIPATO anche durante le indagini preliminari ( ACCORDO ANTICIPATO IMPUTATO-PM): infatti, “ nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una RICHIESTA CONGIUNTA o una richiesta con ilCONSENSO SCRITTO dell'altra parte, fissa, conDECRETO IN CALCE ALLA RICHIESTA , l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELL'UDIENZAil

fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con DECRETOun termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE NONè consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1 ” (RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI). NONè facile in quanto può essere complicato capire cos’abbia il PM nel proprio Fascicolo in quanto segreto. C’è però da considerare che il difensore NONha ancora avito accesso al Fascicolo stesso e dunque tale scelta potrebbe essere rischiosa. La richiesta di patteggiamento può anche essere formulata in opposizione al decreto penale di condanna. Inoltre, esso può essere altresì chiesto in presenza di una modifica dell’imputazione (contestazione patologica, ossia sulla base di atti già presenti nel Fascicolo del PM, e fisiologica, ossia il mutamento dell’imputazione nel corso del procedimento ).

Il rito del patteggiamento porta con sé un’ar ticolata serie di benefici in quanto TUTTIi tipi di

patteggiamento prevedono la riduzione della pena fino a (^) 𝟑𝟏 ( GRADUAZIONE). Esso NONha

efficacia di giudicato nei giudizi civili ed amministrativi per il danno derivante da reato, mentre nei giudizi disciplinari SI ( VINCOLANTE). Dunque, il giudizio civile od amministrativo NON necessariamente si concluderanno con una condanna, anche se la sentenza di patteggiamento viene utilizzato come prova ai fini della decisione sul danno derivante da reato. Nella delega si prevede però che siano RIDOTTI gli effetti extra -penali derivanti dalla sentenza di patteggiamento (pene accessorie e sanzioni disciplinari, ad esempio, hanno effetto IMMEDIATO molto più afflittivo della pena spesso) e sia PRIVATAdegli effetti di giudicato la sentenza dei giudizi disciplinari. La sentenza di patteggiamento NONè riportata nel certificato del casellario giudiziario richiesto del privato (per ottenere un lavoro o per partecipare ad un concorso pubblico BENEFICIO CONCESSO DAL GIUDICE). NEL CASELLARIO IL PATTEGGIAMENTO RISULTA. Per quanto riguarda il patteggiamento minor , NON possono essere accollate all’imputato spese processuali (ad esempio, spese peritali, di mantenimento presso istituti penitenziari, di custodia, etc. …). Inoltre, NON SI APPLICANO LE PENE ACCESSORIE E LE MISURE DI SICUREZZA DIVERSE DALLA CONFISCA OBBLIGATORIA. Nella legge-delega però si prescrive che tale disposizione venga applicata ad OGNItipo di patteggiamento. Infine, il patteggiamento minor produce effetto di estinzione del reato se decorsi 2 (CONTRAVVENZIONI) o 5 (REATI) anni dal passaggio in giudicato della sentenza, il soggetto NONcommette altro delitto e/o contravvenzione dello STESSOgenere per il quale si è proceduto.

La sentenza è SOLAMENTE ricorribile per Cassazione in relazione ad alcuni specifici profili: infatti, ai sensi dell’ Art. 448, comma 2bis cpp , “ il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza SOLOper motivi attinenti all'espressione della volontà

condanna SCOMPAREdal mondo giuridico e può essere chiesto altro rito alternativo (rito abbreviato, patteggiamento od oblazione) oppure può essere scelto di andare a dibattimento ( SCELTE DI CONVENIENZA). L’opposizione può essere effettuata anche dal civilmente obbligato per la pena pecuniaria , ossia colui che è tenuto a versare una somma di denaro PARI alla pena pecuniaria qualora l’imputato sia INSOLVIBILE. In presenza di più coimputati, anche se SOLOalcuni si oppongono, qualora il vi sia sentenza di assoluzione (fatto NON sussiste, NONprevisto dalla legge come reato, cause di giustificazione), anche le altre parti gioveranno della sospensione degli effetti del decreto.

Anche nel decreto penale di condanna si ha l’ ESCLUSIONE delle spese processuali eNONfa stato nei giudizi civili ed amministrativi per accertamento di danno da reato, nonostante possa essere utilizzato come prova ai fini della decisione. In ragione di questa natura, il decreto penale di condanna produce anche un EFFETTO ESTINTIVO decorsi 2/5 anni dalla sua irrevocabilitàse il condannato NON ha commesso altro delitto o contravvenzione dello STESSOtipo di quello per cui si è proceduto. Inoltre, la pena applicata con decreto penale di condanna può essere soggetta a sospensione condizionale, se ne sussistono i presupposti. Infine, è IMPOSSIBILLEche il decreto contenga una condanna risarcitoria a favore della parte civile in quanto NON V’È STATA NEPPURE la possibilità di costituzione. RICORDA CHE le statistiche dimostrano che èquasi impossibileriscuotere il credito del decreto di condanna e per questo con la delega si vogliono adottare misure d’incentivo al pagamento della sanzione pecuniaria.

3 Giustizia collaborativa. 3.1 La sospensione del procedimento con messa alla prova. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disciplinata dagli Artt. 464bis e segg. cpp e consegue all’introduzione dell’ Art. 168bis cp (SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA DELL'IMPUTATO) che la introduce come CAUSA ESTINTIVA DEL REATO. La messa alla prova nacque originariamente SOLO nel procedimento minorile. Si tratta di un progetto nel quale l’imputato si obbliga ad un comportamento virtuoso, che può andare dal riconciliamento con la vittima sino ad ipotesi più specifiche, sotto osservazione dei servizi sociali. Se l’esito è POSITIVO, il giudice fissa nuova udienza e dichiara ESTINTOil reato ex Art. 129 cpp , richiamato l’ Art. 168bis cp. Con legge 67/2014, la messa prova venne estesa anche agli adulti sulla base del modello già adottato per i minori, prevedendo però anche dei TETTI MASSIMI DI PENA (DELIMITAZIONE– pena pecuniaria o pena detentiva non superiore a 4 anni : “nei procedimenti per reati puniti con la SOLA pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentivanon superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativaalla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova” *…+, Art. 168bis, primo comma cp). PER GLI

ADULTI, LA MESSA ALLA PROVA PUÒ ESSERE CONCESSA SOLO UNA VOLTA (comma 4). I DELINQUENTI ABITUALI, PROFESSIONALI O PER TENDENZA SONO ESCLUSI DALLA MESSA ALLA PROVA (comma 5).

La messa alla prova può essere chiesta sia durante le indagini preliminari (MESSA ALLA PROVA ANTICIPATA), sia in udienza preliminare. Essa può inserirsi come richiesta a SEGUITOdel giudizio immediato o di quello per direttissima. La richiesta deve contenere il progetto/programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna con prova di avvenuta richies ta all’ Ufficio, il quale si occupa altresì dell’applicazione di una serie di sanzioni che permettono di scontare la pena detentiva fuori dall’istituto carcerario come la detenzione domiciliare. Il PM deve prestare il proprio consenso oppure motivare il dissenso. All’inizio del dibattimento , l’imputato può riproporre la richiesta di messa alla prova ed il giudice la può concedere nonostante il dissenso eventuale del PM se lo ritiene INFONDATO. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità ( AGGIUNTIVAMENTE E NON ALTERNATIVAMENTE). Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione NON RETRIBUITA, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi,in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che NONpregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore ” ( Art. 168bis cp). NON SI TRATTA DI RISARCIMENTO DANNO. Ai sensi dell’Art. 464bis, quarto e quinto comma cpp, “ il programma in ogni caso prevede: a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti NECESSARIO E POSSIBILE; b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale; c) le condotte volte a promuovere, OVE POSSIBILE, la mediazione con la persona offesa. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi

FORME DELL’OBLAZIONE :

  • ordinaria (Art. 162 cp, OBLAZIONE NELLE CONTRAVVENZIONI): “ nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la SOLApena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, PRIMA dell'apertura del dibattimento, ovvero PRIMAdel decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, OLTRE le spese del procedimento.IL PAGAMENTO ESTINGUE IL REATO ” ( DIRITTO ALL’OBLAZIONE );
  • speciale (Art. 162bis cp, OBLAZIONE NELLE CONTRAVVENZIONI PUNITE CON PENE ALTERNATIVE): “ nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, PRIMA dell'apertura del dibattimento, ovvero PRIMA del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, OLTRE le spese del procedimento. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda. Il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto. La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado. IL PAGAMENTO DELLE SOMME ESTINGUE IL REATO ”. Dunque, il giudice valuta la permanenza delle conseguenze dannose o pericolose e la gravità del fatto. SONO ESCLUSI DALL’OBLAZIONE SPECIALE RECIDIVI, REITERATI, DELINQUENTI ABITUALI O PER TENDENZA. Se la domanda di oblazione è ACCOLTA, viene fissata la somma da versare ed avvenuto il versamento si estingue il reato. L’estinzione è pronunciata con archiviazione o sentenza. L’ORDINANZA NON È IMPUGNABILE.

3.4 La remissione della querela. La remission e della querela è una specifica causa di estinzione del reato. Ai sensi dell’ Art. 152 cp, “ nei delitti punibili a querela della persona offesa, LA REMISSIONE ESTINGUE IL REATO. La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto FATTI INCOMPATIBILIcon la volontà di persistere nella querela. La remissione può intervenire SOLO PRIMA della condanna, SALVIi casi per i quali la legge disponga altrimenti. LA REMISSIONE NON PUÒ ESSERE SOTTOPOSTA A TERMINI O A CONDIZIONI. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno ” (REMISSIONE DELLA QUERELA). Vi sono alcune ipotesi di sollecitazione alla remissione della querela da parte del:

  • giudice di pace: tentativo di conciliazione o rinuncia al ricorso;
  • Tribunale monocratico: tentativo di conciliazione.

4 I riti anticipatori del dibattimento od autoritativi. Anche i riti anticipatori mirano ad un risparmio dei tempi processuali. Il ruolo dell’imputato è in questi casi minimale, a DIFFERENZAdegli altri riti alternativi. Si tratta di situazioni nelle quali, per ragioni molto evidenti risultanti dal quadro probatorio , l’accertamento può entrare immediatamente nella fese dibattimentale e del giudizio.

4.1 Il giudizio direttissimo. Il giudizio direttissimo è frutto di una scelta unilaterale del PM. Si tratta di un giudizio ant icipatorio in cui l’imputato NON ha alcuno spazio ( consapevole)nella sua attivazione. Esso comporta una CONTRAZIONE dei tempi processuali in quanto v’è una base probatoria solidissima su cui fondare l’accusa in dibattimento. Esso comporta dunque la CONTRAZIONE delle indagini preliminari. Il giudizio direttissimo ha connotati di obbligatorietà in presenza di determinati presupposti, SALVOche comporti pregiudizio per le indagini. Tale giudizio consegue all’ arresto in flagranza di reato, misura pre-cautelare eseguita dalla Polizia giudiziaria in via AUTONOMA (Artt. 380-381 cpp), quando il PM ne è informato. La condizione probatoria è evidente data la flagranza di reato, la quasi flagranza o la flagranza impropria. Il PM, entro 48h dall’arresto, porta l’imputato di fronte al giudice dibattimentale per chiedere convalida (atto ex post che certifica la CORRETTEZZAdi un altro atto già compito – RETROATTIVITA’ DELLA CONVALIDA ). Si tratta di una convalida particolare in quanto quella ordinaria si svolge di fronte al giudice per le indagini preliminari. Alla convalida consegue l’instaurazione del giudizio direttissimo. Vi sono però dei casi in cui il giudice NON può convalidare l’arresto per carenza di presupposti, specialmente nei casi di ARRESTO FACOLTATIVO ex Art. 381 cpp in quanto è lasciato alla polizia giudiziaria uno spazio discrezionale tale che le permetta di valutare nell’immediato la portata del fatto e la sua gravità. In ASSENZA di convalida, gli atti vengono restituiti al PM in quanto MANCAil presupposto legale alla base del giudizio direttissimo. E’ però possibile che, dietro consenso della parte, si possa comunque procedere con giudizio direttissimo nonostante la MANCATAconvalida. Può dare inizio ad un giudizio direttissimo è quello di arresto già convalidato e nei 30ggche trascorrono tra l’arresto e la convalida, il PM può operare ulteriori indagini perseguendo la strada del giudizio direttissimo, SALVOciò arrechi pregiudizio alle indagini. La confessione, resa in interrogatorio, NON ha regime di prova legale ed è LIBERAMENTE valutata (dal giudice/dal PM). Se questa è convincente e solidacome base probatoria, il PM può sfruttarla per disporre giudizio direttissimo. Il rito s’instaura entro 30gg dall’iscrizione della notizia di reato RILEVANZA ( dell’iscrizione più o meno ritardata). Anche in presenza della misura pre- cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa famigliare il PM può disporre giudizio direttissimo, citando direttamente per il giudizio l’imputato di fronte al giudice per il dibattimento i quanto c’è una situazione probatoria chiara.

Il PM può chiedere GIUDIZIO IMMEDIATO ORDINARIO O CUSTODIALE:

  • ordinario: quando la prova appare EVIDENTE ( EVIDENZA PROBATORIA), SALVOche ciò pregiudichi GRAVEMENTEle indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un LEGITTIMO impedimento e che NONsi tratti di persona irreperibile ” (Art. 453, primo comma cpp). Il PM deve fare la richiesta entro 90gg dall’iscrizione della notizia di reato. Nonostante ciò, anche se decorrono più di 90gg, il PM NON decade dalla possibilità di proporre la richiesta e dunque essa NON diviene inammissibile ( TERMINE NON PERENTORIO);
  • custodiale: “ il pubblico ministero richiede il giudizio immediato entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare ( ESECUZIONE DELL’ORDINANZA CAUTELARE ), per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, SALVO che la richiesta pregiudichi GRAVEMENTEle indagini ” (Art. 453, comma 1bis cpp). Il presupposto dell’ordinanza che dispone la misura cautelare è la presenza di GRAVI INDIZI DI REATO valutati dal giudice. Inoltre, la custodia cautelare può essere anche disposta alla FINEdelle indagini preliminari. Il giudizio immediato è dunque chiesto sulla base della PERSISTENZAdella misura cautelare, la quale è stata originariamente disposta dal giudice dietro richiesta del PM sulla base degli atti lui fornitagli. Dunque, oltre a NON esservi contraddittorio, il GIP NON ha nemmeno conoscenza dell’int ero Fascicolo. Inoltre, il fatto che quelli che il PM considera gravi indizi di reato dipende molto anche dal momento delle indagini preliminari in cui vengono presentati. La giurisprudenza ha negli ultimi anni sostenuto che tale ipotesi NONsia autonoma del primo comma in quanto deve comunque verificarsi che l’udienza preliminare sia effettivamente superflua oppure no sulla base dellasussistenza o meno di un’ evidenza probatoria. Il PM chiede giudizio immediato ed invia gli atti al GIP ( TUTTA l’attività d’indagine e l’elenco delle intercettazioni). Le parti hanno diritto di prendere visione di tali atti ed estrarne copia in quanto il Fascicolo è a disposizione delle medesime presso la Cancelleria del GIP.

Il GIP, D’UFFICIO ED AUTONOMAMENTE ( de plano SENZA contraddittorio), entro 5gg emette DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO con gli STESSI elementi del DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO ex Art. 429 cpp ( VALUTAZIONE DISCREZIONALE della superfluità o meno dell’udienza preliminare), ne dà comunicazione al PM e lo fa notificare all’imputato ALMENO 30gg PRIMA della data d’udienza fissata per il giudizio immediato ( TERMINE MINIMO DILATORIO). Il GIP compone AUTONOMAMENTE nel Fascicolo del dibattimento. Però, il GIP, sempre entro 5gg, può

anche RESPINGERE la richiesta per CARENZAdi presupposti rimettendo gli atti al PM. In ogni caso, col decreto di giudizio immediato si dà avviso al giudizio con conseguente deposito delle liste testimoniali, istruzione dibattimentale, eventuale modifica dell’imputazione, e sposizione delle conclusioni ed emissione delle varie tipologie di sentenza dibattimentali (DIBATTIMENTO ANTICIPATO ).

L’imputato, entro 15gg dalla notifica del decreto, può chiedere giudizio abbreviato, patteggiamento e sospensione con messa alla prova. Egli inoltre può altresì presentare eccezione d’incompetenza.

5 - Le impugnazioni. 5.1 Principi generali comuni alle impugnazioni. Il Libro IX cpp dedicato alle impugnazioni è quello che, nella struttura del Codice del 1988, rappresenta l’elemento di maggior continuità rispetto al Codice Rocco ( LIMITE). Gli spazi di riduzione delle impugnazioni sono LIMITATI in quanto incontrano limiti sia nella normativa acostituzionale, sia sovranazionale. Infatti, a i sensi dell’ Art. 111, comma 7 Costituzione , “ contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è SEMPREammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge ”. L a Costituzione però NON prevede il diritto all’appello A DIFFERENZAdi quanto avviene nella CEDU al Protocollo 2 (Art. 7) in cui si ammette un diritto di review dell’imputato nel merito della sentenza.

Le impugnazioni sono rimedi giuridici a disposizione delle parti volti a RIMUOVERE gli svantaggi/errori derivanti da una decisione del giudice. IL PRESUPPOSTO DELL’AZIONE È L’ERRONEITÀ DELLA DECISIONE e quindi è la possibilità di lamentare un error , sia che si tratta di un error in judicando (errore nel giudizio/merito) od in procedendo (violazione di legge).

La Corte d’appello è l’organo che svolge la funzione più ampia ed è giudice di secondo grado che si pronuncia avverso le sentenze di primo grado del Tribunale. Oggi, ha anche giurisdizione per la revisione e la rescissione di giudicato. Anche la Corte d’assise d’appello svolge funzione di giudice di secondo grado avverso però le sentenze della Corte d’assise. Il Tribunale in composizione monocratica è giudice di secondo grado delle sentenze del giudice di pace. La Corte di cassazione esercita giurisdizione di legittimità in quanto NON esercita l’intera funzione giurisdizionale e NON entra nel merito della decisione: infatti, si lamentanoSOLTANTO errori nell’applicazione della legge (sostanziale o processuale) ma NON l’erron ea ricostruzione logica dei fatti. E’ proponibile ricorso per cassazione dopo il giudizio d’appello oppure si può scegliere di ricorrere per saltum DIRETTAMENTEla sentenza di primo grado. Inoltre, la Corte di

  • per il responsabile civile NON c’è interesse a impugnare il titolo di reato o l’ammontare della pena, ma a NEGARE la responsabilità dell’imputato e/o ELIMINARE il nesso eziologico o causale;
  • il civilmente obbligato ha interesse ad ottenere l’ESCLUSIONE della colpevolezza dell’imputato e della somma di denaro da corrispondere in caso d’insolvenza oppure la RIDUZIONEdella pena pecuniaria inflitta;
  • l’interesse della parte civile è commisurato al concetto di soccombenza e può essere anche ai SOLI fini extrapenali quando il PM NON ha impugnato i capi penali della sentenza di assoluzione.

DISTINGUIAMO TRA :

  • impugnabilità oggettiva: una SENTENZApuò essere impugnata:  totalmente o complessivamente;  parzialmente (capi o punti). SALVE ECCEZIONI ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE, LE ORDINANZE emesse in dibattimento o gli atti preliminari possono essere impugnate SOLO ASSIEME ALLA SENTENZA che definisce il grado in cui sono state pronunciate ( INSCINDIBILI) e quest’ultima può essere impugnata ANCHE SOLTANTO in connessione all’ordinanza , cioè IN ASSENZA DI ALTRI SPECIFICI MOTIVIper impugnare la sentenza;
  • impugnabilità soggettiva: legittimati ad impugnare sono il PM, l’imputato ed il difensore ( congiuntamente o separatamente), responsabile civile e civilmente obbligato, parte civile e querelante. Questi ultimi sono raggruppati per interesse oggetto della propria impugnazione. NON E’ LEGITTIMATA LA PERSONA OFFESA IN QUANTO NON PARTE. Ai sensi dell’Art. 570 cpp, “ IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE E IL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO POSSONO PROPORRE IMPUGNAZIONE, NEI CASI STABILITI DALLA LEGGE, QUALI CHE SIANO STATE LE CONCLUSIONI DEL RAPPRESENTANTE DEL PUBBLICO MINISTERO. Il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento. L'IMPUGNAZIONE PUÒ ESSERE PROPOSTA ANCHE DAL RAPPRESENTANTE DEL PUBBLICO MINISTERO CHE HA PRESENTATO LE CONCLUSIONI (agisce come sostituto del Procuratore generale. Egli ha un POTERE AUTONOMO e può formulare RICHIESTE DIVERSE). Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell'atto di appello può partecipare al successivo grado di giudizioquale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano IN OGNI CASOal procuratore generale ” ( IMPUGNAZIONE DEL PM). Quindi, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale che ha svolto ed esercitato le funzioni d’accusa nel giudizio di

primo grado, A PRESCINDERE delle conclusioni rassegnate dal sostituto in udienza (FUNZIONE APICALE ). Ai sensi dell’Art. 593bis cpp, “ NEI CASI CONSENTITI, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d’assise e del tribunale può appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale. Il procuratore generale presso la corte d’appello può appellare SOLTANTOnei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento ” (APPELLO DEL PM). Dal d.lgs. 11/2018 , l’impugnazione del Procuratore generale e del Procuratore generale presso la Corte d’appello NON SI SOVRAPPONGONO PIÙ. Inoltre, TUTTI I SOGGETTI NON LEGITTIMATI A IMPUGNARE I CAPI PENALI DELLA SENTENZA POSSONO SOLLECITARE IL PM A FARLO CHE, SE NON IMPUGNA, DEVE EMETTERE DECRETO MOTIVATO.

Ai sensi dell’Art. 571 cpp, “ l'imputato può proporre impugnazione personalmenteo per mezzo di un procuratore speciale nominato ANCHE PRIMAdella emissione del provvedimento. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l'imputato INCAPACEdi intendere o di volere, che NONha tutore, possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può TOGLIERE EFFETTO all'impugnazione proposta dal suo difensore ” (PREVALENZA DELL’ATTO DELL’IMPUTATO SU QUELLO DEL DIFENSORE ) ( IMPUGNAZIONE DELL’IMPUTATO ). L’appello dell’imputato PUÒ essere proposto PERSONALMENTE e NON NECESSARIAMENTE tramite il difensore ( MERA FACOLTA’ ), AD ECCEZIONEdel ricorso per cassazione. Capita sovente che venga nominato un NUOVO DIFENSORE PER IL RICORSO, anche se il mandato della nomina del primo difensore copre anche il giudizio d’impugnazione. L’imputato può impugnare sia capi civili, sia penali. Con la Riforma 2021 è possibile s’introduca nel comma terzo dell’Art. 571 uno SPECIFICO MANDATO D’IMPUGNARE DEL DIFENSORE DELL’ASSENTE , strumento che assicura che alla parte pervenga la conoscenza di una pronuncia nei suoi confronti alla quale vuole opporsi.

Il responsabile civile è quel soggetto che può essere condannato a risarcire il danno cagionato dalla condotta dell’imputato condannato. Si tratta di una posizione strettamente aderente a quella dell’imputato. Il suo ruolo è però più delicatoin quanto la sua posizione è influenzata dall’accertamento di responsabilità dell’imputato e può proporre impugnazione con il mezzo previsto per l’imputato, contro le disposizioni della sentenza che riguardano:

  • la responsabilità dell’imputato
  • la condanna p ropria e dell’imputato alle restituzioni e al risarcimento/rifusione spese processuali ( CONTESTAZIONE DEL NESSO DI CAUSALITA’ O NESSO EZIOLOGICO ).