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Diritto Programma 5° superiore, Sintesi del corso di Diritto

Programma di diritto della quinta superiore

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 11/12/2019

Giusy__
Giusy__ 🇮🇹

4.6

(19)

24 documenti

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LO STATO
È l’organizzazione politica sovrana di un popolo su un territorio, quindi, per parlare di Stato è necessario
che ci sia un’organizzazione delegata all’esercizio dell’autorità, esercitata su un territorio definito e su un
determinato popolo.
POPOLO: insieme dei cittadini di uno Stato, anche se non presenti in esso (italiani all’estero)
POPOLAZIONE: insieme delle persone presenti nel territorio di uno Stato in un determinato momenti,
indipendentemente dal fatto che siano cittadini, apolidi o stranieri.
NAZIONE: insieme di persone accumunate da un’unica identità storica, culturale, di razza, di lingua, di
costumi e tradizioni.
CITTADINANZA: condizione giuridica di un individuo di appartenenza di uno Stato, con tutti i diritti e doveri
che tale condizione comporta. Modi di acquisto:
IUS SANGUINIS: quando figlio di genitori italiani o è stato adottato da genitori italiani.
IUS SOLI: se nasce in territorio italiano ma figlio di ignoti o apolidi.
MATRIMONIO: se sposa cittadino italiano
NATURALIZZAZIONE [DECRETO DEL PdR]: straniero residente in Italia da 10 anni; particolari interessi;
particolari meriti serviti.
PER ELEZIONE: straniero nato in Italia, residente ininterrottamente nel territorio per 18 anni.
TERRITORIO: luogo in cui lo Stato esercita la sua autorità. Costituito da:
TERRAFERMA: superficie del globo terrestre delimitata da confini (naturali o artificiali).
MARE TERRITORIALE: fino a 12 miglia dalla costa.
SPAZIO AEREO: spazio sovrastante la terraferma e il mare territoriale.
SOTTOSUOLO:
TERRITORIO MOBILE: navi e aerei militari ovunque si trovano nel mondo; navi e aerei civili fin dove
non c’è giurisdizione estera.
ORGANIZZAZIONE POLITICA SOVRANA: complesso delle regole e delle istituzioni che un popolo si dà per
garantire il raggiungimento di fini comuni.
Lo Stato è una persona giuridica pubblica in quanto dotato di personalità giuridica. La sovranità dello stato
può essere:
ORIGINARIA: sorge nel momento stesso in cui lo Stato si forma.
DERIVATA: quando esercitata attraverso gli enti pubblici.
STATO APPARATO: organi per esercitare le proprie funzioni: Parlamento, Governo, Magistratura.
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LO STATO

È l’organizzazione politica sovrana di un popolo su un territorio , quindi, per parlare di Stato è necessario che ci sia un’organizzazione delegata all’esercizio dell’autorità, esercitata su un territorio definito e su un determinato popolo. POPOLO: insieme dei cittadini di uno Stato, anche se non presenti in esso (italiani all’estero) POPOLAZIONE: insieme delle persone presenti nel territorio di uno Stato in un determinato momenti, indipendentemente dal fatto che siano cittadini, apolidi o stranieri. NAZIONE: insieme di persone accumunate da un’unica identità storica, culturale, di razza, di lingua, di costumi e tradizioni. CITTADINANZA: condizione giuridica di un individuo di appartenenza di uno Stato, con tutti i diritti e doveri che tale condizione comporta. Modi di acquisto: IUS SANGUINIS: quando figlio di genitori italiani o è stato adottato da genitori italiani. IUS SOLI: se nasce in territorio italiano ma figlio di ignoti o apolidi. MATRIMONIO: se sposa cittadino italiano NATURALIZZAZIONE [DECRETO DEL PdR]: straniero residente in Italia da 10 anni; particolari interessi; particolari meriti serviti. PER ELEZIONE: straniero nato in Italia, residente ininterrottamente nel territorio per 18 anni. TERRITORIO: luogo in cui lo Stato esercita la sua autorità. Costituito da: TERRAFERMA: superficie del globo terrestre delimitata da confini (naturali o artificiali). MARE TERRITORIALE: fino a 12 miglia dalla costa. SPAZIO AEREO: spazio sovrastante la terraferma e il mare territoriale. SOTTOSUOLO: TERRITORIO MOBILE: navi e aerei militari ovunque si trovano nel mondo; navi e aerei civili fin dove non c’è giurisdizione estera. ORGANIZZAZIONE POLITICA SOVRANA: complesso delle regole e delle istituzioni che un popolo si dà per garantire il raggiungimento di fini comuni. Lo Stato è una persona giuridica pubblica in quanto dotato di personalità giuridica. La sovranità dello stato può essere: ORIGINARIA: sorge nel momento stesso in cui lo Stato si forma. DERIVATA: quando esercitata attraverso gli enti pubblici. STATO APPARATO: organi per esercitare le proprie funzioni: Parlamento, Governo, Magistratura.

FORME DI STATO

Modo in cui sono regolati i rapporti tra Stato e cittadini. STATO ASSOLUTO: caratterizzati dalla presenza di un sovrano con potere illimitato e incondizionato. (Arabia Saudita: re Salman bin Abdulaziz). STATO LIBERALE: garantisce la libertà dei singoli nei confronti dell’azione dello Stato; esso stesso è tenuto a rispettare le norme che crea. (più liberali: Svezia, Costa Rica, Australia, Canada, Svizzera). STATO TOTALITARIO: un un’unica forza politica si impone come garante e artefice dei presunti interessi generali del popolo; i poteri sono concentrati in un un’unica persona (dittatore) che controlla in maniera totale le masse. (fascismo, nazionalismo, franchismo). STATO SOCIALISTA: ha lo scopo di realizzare l’uguaglianza economica e sociale, le produzioni sono programmate e controllate dallo Stato, a cui appartengono terre e mezzi di produzione; non è ammessa la proprietà privata e iniziative economiche. (attualmente Corea del Nord, Cina, Cuba, Laos, Vietnam. Da collegare anche Rivoluzione Russa). STATO DEMOCRATICO: trova la sua legittimazione nella volontà del popolo, che si esprime attraverso la votazione dei suoi rappresentanti; questa forma di governo è quindi: rappresentativa (governata dai rappresentanti del popolo), pluralista (garantisce rappresentanza di idee e valori diversi), costituzionale (retto da una Costituzione). --- negli anni → Stato Sociale: si preoccupa del benessere dei cittadini, assicurando alcuni servizi essenziali.

STRUTTURA DELLO STATO

A secondo della struttura interna, ovvero di come viene distribuito il potere politico tra Stato centrale e governi locali, uno Stato può essere: STATO REGIONALE: i cui enti locali hanno poteri legislativi e di indirizzo politico propri, indipendenti da quelli dello Stato centrale (potere decentrato). (Italia e Spagna) STATO FEDERALE: formato da più Stati membri, ciascuno dotato di propria sovranità, che si uniscono allo scopo di raggiungere fini comuni in diversi ambiti (politica estera e difesa). (Stati Uniti e Germania). STATO UNITARIO: il potere sovrano è attribuito a un unico ente centrale, che lo delega agli organi locali (potere centrale). (Francia e Paesi Bassi).

Italiana: Dal 1861 al 1946 fu una monarchia costituzionale basata sullo Statuto Albertino, concesso nel 1848 da Carlo Alberto di Savoia ai suoi sudditi del Regno di Sardegna, prima di abdicare l'anno successivo. Al vertice dello Stato vi era il re, il quale riassumeva in sé i tre poteri legislativo (insieme al Parlamento [Camera dei deputati, eletti dal popolo, e Senato, eletti a vita dal Re]), esecutivo (insieme ai ministri nominati personalmente) e giudiziario (attraverso i giudici nominati personalmente), seppur esercitati non in maniera assoluta. Lo Statuto fu il primo atto di autolimitazione delle funzioni del sovrano e costituì un compromesso tra il potere monarchico e i principi di libertà e democrazia; si trattava di una costituzione liberale, in quanto riconosceva le libertà civili sancite nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino; tuttavia, non era una costituzione sociale in quanto lo Stato non interveniva per rendere effettivi tali diritti. Lo Statuto era una carta ottriata (concessa dal re), flessibile (facilmente modificabile dagli organi legislativi) e breve (84 art.). ( fascismo e secondo conflitto mondiale ).

MONARCHIA PARLAMENTARE: Il sovrano Britannico regna, ma non governa. Il potere esecutivo è

affidato al governo, guidato dal Primo Ministro, nominato dalla Regina. Il primo ministro guida la politica nazionale, il Cancelliere dello Scacchiere è il titolare delle Finanze e il Lord Cancelliere è il ministro della giustizia. Il parlamento ha una struttura bicamerale. La Camera dei Comuni, eletta a suffragio universale e la Camera dei Lords, composta da membri vitalizi ed ereditari nelle figure degli aristocratici. Il presidente dell'assemblea è il Lord Cancelliere. Il potere giudiziario, basato sui principi della common law, basato sui precedenti giurisprudenziali più che su codici o, in generale, leggi e altri atti normativi di organi politici. The Queen reigns, but doesn’t governs. Executive power is entrusted to the government, led by the Prime Minister, appointed by the Queen. The Prime Minister leads national politics, the Chancellor of the Exchequer is the holder of finance and the Home Secretary is the Minister of Justice. The parliament has a bicameral structure. The House of Commons, elected by universal suffrage and the House of Lords, composed of members of life and inheritance in the figures of the aristocrats. The chairman of the assembly is the Home Secretary. The judiciary, based on the principles of common law, based on previous jurisprudence rather than on codes or, in general, laws and other normative acts of political bodies.

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Attività diretta a soddisfare in concerto i bisogni della collettività, viene svolta dalla pubblica amministrazione o PA, cioè dall’insieme degli enti, uffici e organi pubblici incaricati di svolgere funzioni amministrative. Può essere distinta in: ATTIVITA’ GIURIDICA: diretta ad assicurare l’esistenza della società, in quanto garantisce una convivenza ordinata e pacifica dei cittadini. Comprende tre settori di intervento: polizia, difesa e giustizia. ATTIVITA’ SOCIALE: diretta a promuovere il benessere e il progresso della società (migliorare la qualità di vita dei cittadini). Inoltre, la PA è un’attività di parte (in caso di contrasto prevale l’interesse pubblico e su quello privato), spontanea (agisce di propria iniziativa), discrezionale (può scegliere come soddisfare nel modo migliore l’interesse pubblico). La PA è regolata dai principi generali quali: PRINCIPIO DI LEGALITA’ : deve rispettare le norme giuridiche PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO: deve essere efficiente, ovvero fornire ai cittadini servizi in grado di soddisfare i loro bisogni ed evitare sprechi delle risorse pubbliche. PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’: non deve fare favoritismi o discriminazioni. AMMINISTRAZIONE ATTIVA: realizza in concreto le finalità pubbliche. AMMINISTRAZIONE CONSULTIVA: esprime pareri sullo svolgimento dell’attività amministrativa. AMMINISTRAZIONE DI CONTROLLO: verifica la legittimità o regolarità degli atti amministrativi. AMMINISTRAZIONE DIRETTA o STATALE: costituita dagli organi centrali che svolgono funzioni amministrative. AMMINISTRAZIONE INDIRETTA: formata da enti pubblici diversi dallo Stato che svolgono funzioni amministrative. DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO: consiste nel trasferimento di compiti amministrativi dagli organi centrali dello Stato ad altri organi periferici dello Stato oppure ad altri enti pubblici.

ORGANI ATTIVI CENTRALI

Organi che adottano i provvedimenti amministrativi necessari per soddisfare i bisogni pubblici, sono: CONSIGLIO DEI MINISTRI: con il compito di fissare l’indirizzo generale dell’attività amministrativa, al fine di realizzare il programma politico del Governo. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: mantiene l’unità dell’indirizzo amministrativo del governo e promuove e coordina l’attività dei singoli ministri. MINISTRI: dirigono un ministero, cioè l’organizzazione complessa incaricata di un ramo o settore specifico dell’amministrazione centrale. Ministeri: possono essere disciplinati solo con una legge o atto avente forza di legge (art. 95 cost.)

ORGANI ATTIVI PERIFERICI

PREFETTO: rappresenta il Governo nell’ambito di una circoscrizione provinciale ed è responsabile della sicurezza e dell’ordine pubblico. SINDACO: svolge alcune funzioni amministrative, sotto la direzione del Prefetto e del ministro dell’interno, come ufficiale del Governo.

ORGANI CONSULTIVI

Esprimono pareri sugli atti e sui provvedimenti che emanano gli organi dell’amministrazione attiva. CONSIGLIO DI STATO: organo di consulenza in materia giuridico-amministrativa del Governo e, più in generale, della pubblica amministrazione. AVVOCATURA DELLO STATO: organo amministrativo incaricato di assicurare la difesa legale e la consulenza giuridica agli organi della PA.

ORGANI DI CONTROLLO (collegamento: bilancio e rendiconto aziendale)

Hanno il compito di verificare la legittimità o, in alcuni casi, l’opportunità degli atti della PA. CORTE DEI CONTI: controlla gli atti amministrativi della PA. Controllo di legittimità: si riferisce ai singoli atti amministrativi indicati in modo tassativo dalla legge e viene effettuato prima che producano effetti giuridici. Controllo finanziario: riguarda la gestione degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e, più in generale, la gestione del bilancio e del patrimonio di tutte le amministrazioni pubbliche. Controllo sul rendiconto generale dello Stato: predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato, in base ai rendiconti delle singole amministrazioni, dopo la chiusura di ogni esercizio. RAGIONERIA DELLO STATO: svolge un controllo interno di legittimità sugli atti più importanti riguardanti la gestione economica-finanziaria e patrimoniale della PA.

Organi politici delle Regioni (art. 121) CONSIGLIO REGIONALE è l’organo legislativo, approva le leggi regionali, e di indirizzo e di controllo politico- amministrativo, in quanto delibera gli obiettivi dell’attività della Regione e vigila sugli altri organi regionali. GIUNTA REGIONALE è l’organo esecutivo della Regione, che ha il compito di attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio Regionale. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE è l’organo direttivo e rappresentativo della Regione, in quanto dirige l’attività della Giunta e rappresenta la Regione. ENTI LOCALI Hanno autonomia statutaria, regolamentare (nelle materie di loro competenza possono emanare regolamenti amministrativi), organizzativa (possono decidere autonomamente riguardo al proprio organico e alla gestione del personale), amministrativa (titolari di funzioni proprie), finanziaria (gestiscono le proprie entrate) e contabile (hanno proprio bilancio). I cittadini hanno diritto di presentare istanze, proposte e petizioni; di richiedere referendum consultivi o propositivi; di accedere ai documenti amministrativi. CITTA’ METROPOLITANE ART.114: La repubblica è costituita dai Comuni, Provincie, Città metropolitane, Regioni e Stato. LEGGE 56 07/04/2014: vengono definite come enti territoriali di vasta area, con propri organi, statuti e funzioni e sono: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Cagliari e Catania. Ha funzione di: promozione e gestione integrata dei servizi pubblici, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; mobilità e viabilità; promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale. Per realizzare queste finalità la Città metropolitana deve adottare un piano strategico del territorio metropolitano, che dura tre anni e deve essere aggiornato ogni anno. ( strategie aziendali ) ORGANI: SINDACO METROPOLITANO, di diritto al sindaco del Comune capoluogo, è a capo della Città metropolitana; con funzione di rappresentare l’ente locale, convocare e presidiare il Consiglio e la Conferenza metropolitana e sovraintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici della Città metropolitana e all’esecuzione degli atti. CONSIGLIO METROPOLITANO è l’organo di indirizzo e controllo dell’ente locale. CONFERENZA METROPOLITANA è un organo con funzioni propositive e consultive, in base a quanto dispone lo statuto dell’ente locale. COMUNI Ha uno statuto comunale, approvato dal Consiglio comunale e deve contenere le norme fondamentali relative all’organizzazione e all’attività del Comune. Ha il potere di svolgere qualsiasi attività amministrativa che interessi la collettività locale.

ORGANI:

SINDACO è l’organo posto al capo del Comune ed è responsabile dell’amministrazione comunale nel suo complesso. Presidia al Consiglio comunale, rappresenta politicamente e giuridicamente il Comune, dirige e vigila sul funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, coordina gli orari degli esercizi commerciali, nomina e revoca i rappresentanti del Comune. CONSIGLIO COMUNALE è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell’attività del Comune. GIUNTA COMUNALE è l’organo esecutivo e deliberante del Comune. Presieduto dal Sindaco del Comune e formato da un numero di assessori stabilito nello statuto comunale.

COMMERCIO INTERNAZIONALE E GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA

Il commercio internazionale ha come oggetto lo scambio di beni e servizi tra operatori economici di Stati

diversi; questo, a seconda del periodo storico e delle dottrine economiche prevalenti, ha seguito due modelli contrapposti: il LIBERO SCAMBIO, basato sulla libertà degli scambi con l’estero, e il PROTEZIONISMO, basato su misure dirette a limitare la libertà degli scambi con l’estero per proteggere le imprese nazionali dalla concorrenza delle imprese estere. Ci fu una forte accelerazione dalla seconda metà del XIX secolo per effetto della GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA.

La GLOBALIZZAZIONE indica, dal punto di vista economico, il processo crescente di internazionalizzazione

delle imprese. È stata favorita grazie al processo tecnologico, che ha diminuito la distanza in senso fisico tra i mercati e ha ridotto le barriere naturali rappresentate dai costi dei trasporti e delle comunicazioni; al progresso sociale, che ha consentito il superamento delle barriere culturali; le politiche di integrazione, che hanno eliminato o ridotto le barriere politiche al commercio internazionale; le politiche di liberalizzazione, che hanno favorito la concorrenza delle imprese e hanno soppresso le barriere economiche.

Le FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE sono gli atti che producono le norme giuridiche dirette a

disciplinare i rapporti commerciali tra imprese o soggetti di paesi diversi. FONTI NAZIONALI sono le fonti che in ogni Stato contengono le norme per regolamentare i rapporti giuridici che coinvolgono soggetti stranieri o che si svolgono all’estero. Nel nostro Paese la principale fonte nazionale è la legge 31/05/1995 n. 218. CONVENZIONI INTERNAZIONALI sono i trattati internazionali, cioè gli accordi che disciplinano le relazioni tra due o più Stati: CONVENZIONE DI GINEVRA [1956] regola il contratto di trasporto internazionale stradale di merci. CONVENZIONE DI NEW YORK [1958] regola le decisioni pronunziate da arbitri scelti liberamente dalle parti per risolvere una controversia. CONVENZIONE DI BRUXELLES [1968] riguarda la competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle sentenze civili e commerciali pronunciate da un giudice di uno Stato membro dell’EU.

OSTACOLI DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

BARRIERE FORMALI

BARRIERE TARIFFARIE attraverso i DAZI DOGANALI : sono tributi, ovvero prelievi coattivi di una somma di denaro a favore dello Stato, che devono essere pagati sul valore o sulla quantità di prodotti che vengono importati all’interno di un determinato Paese. Da un lato realizzano una penalizzazione per le imprese straniere, dall’altro lato costituiscono una misura di protezione delle imprese nazionali. Inoltre, aumentano il gettito fiscale dello Stato che li impone, in quanto costituiscono un’entrata finanziaria. BARRIERE NON TARIFFARIE attraverso i CONTINGENTAMENTI DELLE IMPORTAZIONI che consistono in limitazioni alla quantità massima dei prodotti di un determinato tipo che possono essere importati nel corso di un anno; gli ACCORDI NEGOZIALI SULLE ESPORTAZIONI che sono restrizioni volontarie delle esportazioni; le COMMODITY AGREEMENTS ovvero accordi commerciali diretti a stabilizzare nel lungo periodo i prezzi di alcuni prodotti. BARRIERE LEGALI E AMMINISTRATIVE Intervento diretto dello Stato nell’attività economica, l’esistenza di norme tecniche o a tutela dei consumatori, l’obbligo di rispettare particolari adempimenti amministrativi per esportare o per operare direttamente in un mercato estero. ALTRE BARRIERE: differenze giuridiche, distanza fisica, contesto socio-culturale e ambiente politico.

FORME DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

La scelta di una forma di internazionalizzazione da parte di un’impresa dipende da una parte dai costi, ovvero dalle spese che si prevedono di sostenere per accedere a un mercato estero, e dall’altra dai ricavi, cioè dagli obiettivi aziendali e dalla redditività attesa dall0investimento, nonché dai rischi che si devono affrontare. In un primo momenti l’imprenditore dovrà individuare le modalità di ingresso che, in base alle caratteristiche della sua organizzazione aziendale e dal mercato target (cioè dal mercato nel quale vuole entrare), non sono praticabili in concreto; in un secondo momento l’imprenditore dovrà scegliere, tra le diverse modalità possibili in astratto, le forma di penetrazione nel mercato estero che ritiene più conveniente. IMPRESE INTERNAZIONALI sono imprese nazionali, cioè costituite all’interno di uno Stato nel quale hanno la loro sede legale e amministrativa, che esportano i loro prodotti anche all’estero o concludono accordi di collaborazione con imprese straniere. IMPRESE MULTINAZIONALI sono imprese nazionali che svolgono la loro attività in Stati diversi, attraverso la realizzazione di investimenti diretti all’estero e la creazione di filiali o società in altri Stati. Dal punto di vista economico possono essere: ORIZZONTALI, quando producono merci uguali o simili nelle unità produttive situate nei diversi Paesi. VERTICALI, quando realizzano prodotti negli stabilimenti creati in alcuni Paesi che vengono utilizzati come materie prime o semilavorati negli stabilimenti in altri Paesi. DIVERSIFICATE, quando producono beni o servizi diversi nelle aziende operanti nei vari Paesi.

ESPORTAZIONE consiste nella vendita dei prodotti di un’impresa in un mercato estero, mantenendo però la sede produttiva nel Paese d’origine. ESPORTAZIONE INDIRETTA un’impresa esporta i suoi prodotti in un mercato estero attraverso l’intermediazione di un operatore nazionale specializzato nel commercio internazionale, al quale viene affidato il compito di gestire i rapporti con i clienti esteri. ESPORTAZIONE DIRETTA un’impresa esporta i suoi prodotti in un mercato estero mediante la propria struttura commerciale, senza utilizzare i servizi di intermediazione di altre imprese. ACCORDI DI COLLABORAZIONE con imprese estere contengono impegni reciproci da parte dei partner coinvolti e quindi devono prevedere, per il loro funzionamento, specifiche modalità di tutela e di controllo del rispetto, da parte delle imprese coinvolte, degli obblighi assunti. LICENSING contratto in base al quale un’impresa concede a un’altra impresa il diritto di utilizzare e di sfruttare economicamente un brevetto industriale, un know how o un marchio. FRANCHISING è il contratto con il quale un’impresa incarica un’altra impresa di distribuire o produrre un determinato bene o servizio utilizzando i suoi segni distintivi, il suo know how e i suoi brevetti. La sua funzione è quella di creare una rete di vendita o di produzione gestita da imprenditori indipendenti dal punto di vista giuridico ed economico, riducendo in questo modo i costi dell’impresa industriale e assicurando una maggiore efficienza della distribuzione o della produzione JOINT VENTURE internazionale è un accordo di cooperazione o collaborazione stipulato tra un’impresa straniera e un’impresa nazionale, con il quale le imprese coinvolte assumono reciprocamente l’obbligo di svolgimento di un’attività comune. INVESTIMENTI PRODUTTIVI ALL’ESTERO consistono nella creazione, da parte di un’impresa nazionale, di un insediamento produttivo in un Paese straniero; attraverso la creazione di una sede secondaria o filiale, la costituzione di una nuova impresa e l’acquisizione o partecipazione a un’impresa già esistente.