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DIRITTO - Programma completo 5 anno superiori, Appunti di Diritto

Appunti completi e dettagliati su tutto il programma di Diritto del 5 anno di superiori. Voto maturità finale: 100/100

Tipologia: Appunti

2022/2023

In vendita dal 30/06/2023

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LE FORME D I STATO:
Con l’espressione forma di Stato si fa riferimento all’insieme delle norme che regolano i rapporti
tra gli organi che detergono i poteri dello stato e la collettività dei cittadini.
Le forme di stato si classificano in base:
All’evoluzione storica dallo Stato assoluto allo Stato democratico;
All’organizzazione territoriale Stato accentrato, Stato federale e Stato regionale.
La storia dello Stato iniziò in Europa tra il XV e il XVII secolo con le monarchie assolute.
STATO ASSOLUTO:
Nello stato assoluto lo Stato si identifica nel sovrano, che è titolare esclusivo dei poteri.
L’espressione ASSOLUTO deriva dal latino ABSOLUTUS che significa: libero da vincoli, senza nessun
legame.
In questo modello non era lasciato spazio alcuno per i diritti dei cittadini, che venivano considerati
dei SUDDITI, privi cioè di diritti politici e soggetti all’autorità senza limiti del sovrano.
I caratteri dello Stato assoluto sono:
La presenza di un APPARATO AMMINISTRATIVO E BUROCRATICO di funzionari per
curare le finanze pubbliche e per riscuotere le imposte;
L’esistenza di un ESERCITO PERMANENTE in grado di assicurare il mantenimento della
pace all’interno del territorio e di fare fronte alle numerose guerre esterne;
La CONTINUITA’ DELLA CORONA assicurata da specifiche leggi di successione al trono;
Il MONOPOLIO DELLA GIUSTIZIA erano le corti del re ad occuparsi di tutti i reati più
gravi, come furti, violenze, omicidi e alto tradimento.
Nel tardo Settecento lo Stato assoluto subì una trasformazione che si caratterizzò nella distinzione
tra Stato e sovrano: il re non era più titolare di un dominio assoluto sui beni e sulle persone, ma
era egli stesso subordinato allo stato. In questa forma il PATRIMONIO REGIO e il PATRIMONIO
STATALE divennero due entità distinte, con la conseguenza che il re non poteva più vendere beni
patrimoniali statali e i tributi imposti ai cittadini NON ALIMENTAVANO più le SPESE DELLA CORTE,
MA UN FONDO PATRIMONIALE PUBBLICO. Inoltre venne istituito uno STATO DI POLIZIA, dal greco
COMUNITA’, volto ad assicurare il benessere della comunità sociale, garantendo servizi quali la
sanità, il commercio e l’economia, e furono importanti le innovazioni giuridiche, infatti furono
abolite la tortura e la pena di morte (tranne in Francia e in Inghilterra).
STATO LIBERALE:
Lo Stato assoluto venne progressivamente sostituito dallo Stato liberale a seguito delle Rivoluzioni
Americana e Francese che si verificarono alla fine del XVIII secolo.
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LE FORME DI STATO:

Con l’espressione forma di Stato si fa riferimento all’insieme delle norme che regolano i rapporti tra gli organi che detergono i poteri dello stato e la collettività dei cittadini.

Le forme di stato si classificano in base:

 All’evoluzione storica  dallo Stato assoluto allo Stato democratico;  All’organizzazione territoriale  Stato accentrato, Stato federale e Stato regionale.

La storia dello Stato iniziò in Europa tra il XV e il XVII secolo con le monarchie assolute.

STATO ASSOLUTO:

Nello stato assoluto lo Stato si identifica nel sovrano, che è titolare esclusivo dei poteri. L’espressione ASSOLUTO deriva dal latino ABSOLUTUS che significa: libero da vincoli, senza nessun legame.

In questo modello non era lasciato spazio alcuno per i diritti dei cittadini, che venivano considerati dei SUDDITI, privi cioè di diritti politici e soggetti all’autorità senza limiti del sovrano.

I caratteri dello Stato assoluto sono:

 La presenza di un APPARATO AMMINISTRATIVO E BUROCRATICO di funzionari  per curare le finanze pubbliche e per riscuotere le imposte;  L’esistenza di un ESERCITO PERMANENTE  in grado di assicurare il mantenimento della pace all’interno del territorio e di fare fronte alle numerose guerre esterne;  La CONTINUITA’ DELLA CORONA  assicurata da specifiche leggi di successione al trono;  Il MONOPOLIO DELLA GIUSTIZIA  erano le corti del re ad occuparsi di tutti i reati più gravi, come furti, violenze, omicidi e alto tradimento.

Nel tardo Settecento lo Stato assoluto subì una trasformazione che si caratterizzò nella distinzione tra Stato e sovrano: il re non era più titolare di un dominio assoluto sui beni e sulle persone, ma era egli stesso subordinato allo stato. In questa forma il PATRIMONIO REGIO e il PATRIMONIO STATALE divennero due entità distinte, con la conseguenza che il re non poteva più vendere beni patrimoniali statali e i tributi imposti ai cittadini NON ALIMENTAVANO più le SPESE DELLA CORTE, MA UN FONDO PATRIMONIALE PUBBLICO. Inoltre venne istituito uno STATO DI POLIZIA, dal greco COMUNITA’, volto ad assicurare il benessere della comunità sociale, garantendo servizi quali la sanità, il commercio e l’economia, e furono importanti le innovazioni giuridiche, infatti furono abolite la tortura e la pena di morte (tranne in Francia e in Inghilterra).

STATO LIBERALE:

Lo Stato assoluto venne progressivamente sostituito dallo Stato liberale a seguito delle Rivoluzioni Americana e Francese che si verificarono alla fine del XVIII secolo.

Lo Stato liberale riconosce le libertà fondamentali dei cittadini, il principio della sovranità popolare e dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e si basa sulla ripartizione dei poteri tra organi diversi.

Lo Stato liberale si caratterizza per il riconoscimento delle fondamentali libertà individuali dei cittadini:

 Libertà personale;  Libertà di manifestazione del pensiero;  Libertà religiosa.

In questo modello la sovranità appartiene ai cittadini (principio della sovranità popolare) che sono posti formalmente sullo stesso piano davanti alla legge (principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge). I diritti dei cittadini trovarono riconoscimento in una COSTITUZIONE SCRITTA e fu loro concessa la facoltà di rivolgersi all’autorità giudiziaria in caso di violazione dei propri diritti. Per questa ragione lo Stato liberale è uno STATO DI DIRITTO  lo Stato di diritto è una forma di Stato nella quale i cittadini sono tutelati anche contro gli atti illeciti commessi da organi pubblici.

Nello Stato liberale furono accolte le teorie elaborate dal filosofo francese Montesquieu che prevedevano l’applicazione del principio della separazione dei poteri:

 Potere legislativo  Parlamento;  Potere esecutivo  Governo;  Potere giudiziario  giudici.

In questo modo infatti si evitò rischio di un’eccessiva concentrazione dei poteri in mano ad una sola persona.

Con lo Stato liberale si svilupparono le LIBERTÀ ECONOMICHE, intese sia come il potere di ognuno di intraprendere attività economiche senza limitazioni o controlli dello Stato, sia come diritto assoluto alla proprietà privata. Il PRINCIPIO LIBERISTA e comprendeva la LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA, la quale era basata sulla convinzione che le azioni dei singoli, di per sé egoistiche, combinate tra loro possano condurre all’armonia sociale e alla crescita economica nazionale. I teorici di questo sistema economico erano infatti convinti che esistesse una sorta di “mano invisibile” in grado di convogliare le azioni dei singoli individui verso il benessere comune. Secondo essa i singoli non dovevano essere assolutamente ostacolati né regolamentati nelle loro attività, di conseguenza lo Stato doveva rinunciare a ruolo di controllore del sistema economico limitandosi allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali come:

 La difesa del territorio;  L’amministrazione della giustizia;  La tutela dell’ordine pubblico.

Questo pensiero fu espresso dal filosofo ed economista scozzese Adam Smith considerato il fondatore della scuola classica.

)

commissari del popolo guidato da Lenin. Tra i primi provvedimenti ci fu il DECRETO SULLA TERRA con cui si abolì ogni proprietà privata:

 Tutti i territori divennero proprietà dello Stato e vennero messi a disposizione dei contadini che intendevano coltivarli;  Le banche vennero nazionalizzate cioè espropriate e trasferite allo Stato;  Su tutte le imprese con più di cinque dipendenti venne imposto il controllo da parte dei soviet.

Lo STATO SOCIALISTA si caratterizza per l’abolizione della proprietà privata e per la proprietà statale dei mezzi di produzione. Visto che i mezzi di produzione appartengono allo Stato esso PROGRAMMA LE ATTIVITÀ ECONOMICHE attraverso un processo di PIANIFICAZIONE basato sull’elaborazione di progetti a lunga durata di norma QUINQUENNALI.

Sotto l’aspetto politico lo Stato socialista si caratterizza per l’esistenza di un UNICO PARTITO al governo, da cui dipende l’esercizio delle libertà individuali, molto spesso sacrificate in nome dell’interesse comune. L’applicazione della forma di Stato socialista si è tradotta di fatto in forme di TOTALITARISMO, giungendo alla repressione, anche violenta, delle manifestazioni di dissidenza: coloro i quali criticavano apertamente il regime sovietico furono deportati nei cosiddetti GULAG  campi di lavoro forzato. Fu soprattutto sotto il potere di STALIN che si assistette nell’unione sovietica a EPURAZIONI DI MASSA, note come: PURGHE STALINIANE, rivolte contro chiunque manifestasse tentativi anche deboli di reazione al sistema. Almeno 20 milioni di persone sono state assassinate o private della loro libertà durante questo periodo.

La forma di Stato entra in crisi in seguito alla nomina, nel 1985, di MIKHAIL GORBACIOV a segretario generale del partito comunista in URSS. Sotto la sua guida venne avviato un processo di riforma PERESTROJKA volto ad attenuare il carattere collettivistico dell’economia e a riconoscere il principio della separazione dei poteri. La riforma sovietica si estese successivamente agli altri Stati socialisti europei e diede il via a un processo di trasformazione che ha portato al crollo del sistema socialista in Europa.

STATO TOTALITARIO:

Lo STATO TOTALITARIO è caratterizzato dalla presenza di un regime politico autoritario, che controlla ogni potere statale, e di un’ideologia esclusiva, che aspira al dominio totale di ogni ambito della società.

Lo Stato totalitario, che si affermò in Europa nei primi decenni del XX secolo, si basava sulla convinzione dell’INFERIORITÀ DELLE MASSE rispetto ad alcuni capi, determinando un divario assoluto tra i governanti e governati.

L’instaurazione dei regimi totalitari fu favorita da:

 La crisi economica post bellica;  Il malcontento popolare;

 Lo stato continuo di insicurezza in cui vivevano moltissime persone  mancanza di un lavoro sicuro e paura del futuro;  L’incapacità degli organi di governo dello Stato liberale di fronteggiare adeguatamente la situazione economico sociale.

Tutto ciò favorì l’ascesa di movimenti che promettevano di riportare ORDINE a livello sociale, sedando disordini e rivolte, e di riequilibrare l’economia nazionale attraverso POLITICHE DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ed INTERVENTI PUBBLICI. Alla base del totalitarismo vi è un’ideologia esclusiva che aspira a dominare, oltre che il potere statale, tutti gli AMBITI SOCIALI. Il primo obiettivo è cercare di ottenere il CONSENSO POLITICO, con la completa accettazione da parte delle masse degli obiettivi e degli ideali del potere. Per raggiungere questo scopo si fa uso della PROPAGANDA, la quale è finalizzata a indottrinare gli individui, ed il TERRORE che è determinato dalla repressione violenta di ogni forma di dissenso. Il messaggio che viene passato e che gli Stati possono sopravvivere solo se guidati da un’ELITE POLITICA consapevole degli interessi nazionali, e che è necessario affidarsi alla guida del capo assumendo un atteggiamento di OBBEDIENZA E SOTTOMISSIONE.

Lo Stato totalitario si caratterizza per la CONCENTRAZIONE DEI POTERI PUBBLICI nella persona del capo, per L’ELIMINAZIONE DELLE LIBERTÀ POLITICHE e delle LIBERE ELEZIONI, per un rigido processo di ACCENTRAMENTO DEI POTERI e per una drastica LIMITAZIONE DEI DIRITTI DI LIBERTÀ dei cittadini.

STATO DEMOCRATICO:

Lo STATO DEMOCRATICO è fondato sul valore della democrazia, vale a dire sul riconoscimento della sovranità popolare.

La sovranità popolare può essere esercitata:

 IN FORMA INDIRETTA  attraverso l’elezione dei propri rappresentanti in parlamento e nell’altra assemblea elettive;  IN FORMA DIRETTA  partecipando direttamente a determinate decisioni.

In Italia il popolo può essere chiamato a esprimere la propria volontà in forma diretta mediante l’istituto del REFERENDUM.

In uno stato democratico TUTTI I CITTADINI PARTECIPANO ALLA VITA PUBBLICA e beneficiano dei diritti fondamentali, in particolare della LIBERTÀ e dell’UGUAGLIANZA. Sotto il profilo economico, esso privilegia il sistema a ECONOMIA MISTA, in cui accanto all’iniziativa dei privati si riconosce allo Stato un ruolo di controllo e di programmazione.

Le caratteristiche di uno Stato democratico sono:

 Il pluralismo politico  per cui cittadini possono esprimere liberamente le proprie opinioni politiche e organizzarsi in partiti;

che consentisse anche ai poveri di ricevere gratuitamente l’assistenza necessaria la tutela della salute. Questi Interventi dovevano basarsi sulla CERTEZZA e sulla CONTINUITÀ, tanto che il sistema previdenziale proposto da Beveridge venne definito come sistema di sicurezza “DALLA CULLA ALLA BARA”.

L’introduzione dello stato sociale si ebbe Italia con la legge del 17 marzo 1898 n. 80, attraverso la quale i datori di lavoro vennero obbligati ad assicurarsi contro gli infortuni sul lavoro. Con la costituzione repubblicana del 1948 furono definitivamente accolti nell’ordinamento giuridico italiano i principi propri dello Stato sociale, che sono contenuti principalmente:

 Articolo 4: diritto al lavoro;  Articolo 32: diritto alla salute  Articolo 34: diritto all’istruzione  Articolo 37: tutela del lavoro femminile e minorile  Articolo 38: diritto all’assistenza sociale.

Negli ultimi anni si parla spesso della crisi dello Stato sociale. Ciò a causa del fatto che le spese pubbliche si sono rivelate sempre più gravose e difficili da sostenere. La necessità di riequilibrare i dati del disavanzo pubblico (l’eccedenza delle spese pubbliche rispetto alle entrate) e del debito pubblico (l’ammontare monetario di cui lo Stato è debitore verso i sottoscritti di prestiti pubblici) ha determinato una progressiva diminuzione degli interventi di natura assistenziale, con l’eliminazione della gratuità di numerose prestazioni e con la riduzione dell’entità di gran parte degli aiuti pubblici.

STATO ACCENTRATO, FEDERALE E REGIONALE:

 STATO ACCENTRATO

Nello Stato accentrato o unitario il potere statale compete a organi centrali, che hanno sede nella capitale e amministrano le funzioni pubbliche per l’intero territorio nazionale.  STATO FEDERALE Lo Stato federale è formato da più Stati dotati di un’autonoma sovranità sul proprio territorio, ma sottoposti all’autorità di uno stesso governo in relazione all’esercizio di alcune funzioni, soprattutto la politica estera e la difesa. Dal punto di vista storico il primo processo di tipo federativo si espresse nella nascita di confederazioni di Stati. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, fino alla metà del settecento le colonie inglesi, pur dotate di ampia autonomia e di organi di autogoverno, si sentivano fortemente legata alla corona britannica. Quando però il parlamento di Londra pretese di emanare leggi valide anche per le colonie inglesi, si innescò una crisi che condusse alla dichiarazione di indipendenza americana. Al termine della guerra di indipendenza, si istituì tra l’ex colonie una confederazione basata su un patto di alleanza che diede vita agli Stati Uniti d’America. Con la costituzione del 1787 gli Stati membri si associarono in uno Stato federale. Lo Stato federale si caratterizza per:

 L’esistenza di un ordinamento statale federale, fondato su una costituzione scritta e rigida, e di una pluralità di enti politici territoriali diversamente denominati (Stati membri negli Stati Uniti, cantoni in Svizzera, Lander in Germania, comunità e regioni in Belgio);  La regolamentazione da parte della costituzione della ripartizione di competenze tra Stato centrale e Stati membri;  L’esistenza di un parlamento bicamerale, costituito da una camera rappresentativa del corpo elettorale nazionale e da una camera rappresentativa degli Stati membri.

 STATO REGIONALE Lo Stato regionale è uno Stato unitario in cui però è riconosciuta un’ampia autonomia agli enti locali. L’Italia è uno Stato regionale, l’articolo 5 della costituzione afferma che “ la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo stato il più ampio decentramento amministrativo; Adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento ”. Lo Stato regionale si caratterizza per:  il riconoscimento nella costituzione statale dell’esistenza di enti territoriali autonomi, dotati di propri statuti; l’attribuzione alle regioni, da parte della costituzione, di competenze legislative e amministrative non riservate allo Stato; la partecipazione delle regioni ad alcune funzioni statali, quali la possibilità di presentare proposte di legge al parlamento o di fare richiesta di referendum.

LE FORME DI GOVERNO:

L’analisi delle forme di governo ci consente di esaminare il modo in cui sono organizzati i rapporti tra gli organi costituzionali dello Stato. Con l’espressione forma di governo si fa riferimento all’insieme delle regole e delle modalità relative alla distribuzione del potere tra diversi organi dello Stato.

Sono riconoscibili le forme di governo:

 Pure  gli organi costituzionali operano in modo autonomo;  Miste  esiste un legame continuativo tra il parlamento e il governo, in virtù del quale il governo può essere costretto a dimettersi nel caso in cui il parlamento lo reputi inadatto alla gestione dell’amministrazione statale.

Le forme di governo vengono classificate:

LA MONARCHIA:

Il capo dello Stato è un sovrano il cui potere è originario e trasmissibile per via ereditaria o per elezione.

Essa può essere:

parlamento bicamerale, composto dalla camera dei deputati e dal Senato e sempre il re controllava il potere giudiziario. Lo statuto albertino fu un esempio di costituzione:

 Breve  in quanto dedicò uno spazio estremamente ristretto ai diritti dei cittadini ( articoli);  Flessibile  perché poteva essere modificata tramite leggi ordinarie;  Ottriata  cioè concessa dall’alto e non votata dai rappresentanti dei cittadini;  Confessionale  per il fatto che riconosceva come unica religione di Stato quella cattolica.

Nel giro di alcuni anni il potere del re andò gradualmente attenuandosi e ciò portò la trasformazione del regno d’Italia in una monarchia costituzionale parlamentare riconoscendo, quindi, l’appartenenza esclusiva del potere legislativo al parlamento.

A seguito della liberazione nazionale di cui celebriamo ogni anno la ricorrenza il 25 aprile, il 2 giugno 1946 si svolsero le prime elezioni libere dopo 25 anni e per la prima volta furono ammesse al voto anche le donne. Gli italiani si pronunciarono, mediante referendum, sulla scelta tra monarchia e repubblica. Il popolo scelse per lo stato italiano la forma repubblicana ed elesse i 556 membri dell’assemblea costituente, cui fu affidato il compito di scrivere il testo della costituzione. Il 28 giugno 1946 fu eletto dall’assemblea costituente il capo provvisorio dello Stato: Enrico de Nicola. Per svolgere i propri lavori in modo ordinato e concludente, il compito di elaborare la prima stesura del testo costituzionale venne affidato a una commissione ristretta di 75 deputati, i quali si suddivisero in tre sottocommissioni che si occuparono della stesura delle parti relative:

 Ai diritti e doveri dei cittadini;  Ai rapporti economico sociali;  All’ordinamento statale.

La costituzione repubblicana fu pronta e approvata definitivamente il 22 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

LA STRUTTURA E I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE:

La costituzione italiana è composta complessivamente da 139 articoli ed è suddivisa:

  1. Gli articoli dall’1-12  parlano dei principi fondamentali in cui si sono voluti evidenziare i principi portanti della Repubblica italiana, in particolare:  La democrazia;  Il lavoro;  L’uguaglianza dei cittadini;  L’organizzazione di Stato regionale;  La libertà religiosa;  Il rifiuto della guerra.
  2. Dal 13-54  comprende gli articoli sui diritti e doveri dei cittadini;
  3. Dal 55-139  si riferisce all’organizzazione dello Stato;
  1. Infine ci sono 18 articoli che sono le disposizioni transitorie e finali  predisposte per consentire un ordinato passaggio dal regime monarchico a quello repubblicano.

La costituzione italiana è contraddistinta da alcuni caratteri che la differenziano dallo statuto Albertino:

 La popolarità  in quanto la costituzione è stata emanata da un organo rappresentativo del popolo;  La rigidità  perché la modifica degli articoli della costituzione repubblicana richiede che venga posta dal parlamento una complessa procedura denominata: Revisione costituzionale;  La lunghezza  poiché la costituzione dedica molti articoli al riconoscimento di diritti di carattere sia civile, sia etico-sociale, sia economico e politico;  La compromissorietà  in quanto nella costituzione si conciliano principi appartenenti a diverse ideologie;  La democraticità  la carta costituzionale è fortemente permeata dal principio di democrazia, in base al quale la sovranità appartiene al popolo come si afferma nell’articolo 1 comma;  La programmaticità  questo carattere della costituzione deriva dalla considerazione che essa rappresenta un programma che le forze politiche antifasciste intesero realizzare nel tempo per costituire una nuova organizzazione sociale dopo la drammatica esperienza del fascismo;  La laicità  in quanto non riconosce un’unica religione di Stato e la costituzione non è basata su di esso.

PROCEDURA DI REVISIONE COSTITUZIONALE:

Le LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE, come si vede dall’articolo 138 della costituzione, sono adottate da ciascuna camera del parlamento e sono approvate a maggioranza assoluta (la metà più uno) dei componenti di ciascuna camera. Se non si raggiunge la maggioranza assoluta la legge di revisione può essere sottoposta a referendum costituzionale confermativo che serve per confermare se si deve procedere o no alla revisione deliberata.

L’articolo 139 afferma che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

IL FONDAMENTO DEMOCRATICO E LA TUTELA DEI DIRITTI:

L’ARTICOLO 1 DELLA COSTITUZIONE afferma che: “ l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

Esso, quindi, sostiene il valore della DEMOCRAZIA, la quale è la forma di governo in cui il titolare della sovranità è il popolo al quale spettano le decisioni relative all’organizzazione e al funzionamento dello Stato. L’esercizio della democrazia è normalmente di tipo:

Questo principio viene specificato nel secondo comma dove viene affermato il PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE, cioè l’impegno attivo dello Stato a eliminare gli ostacoli che dovessero impedire la realizzazione pratica dell’uguaglianza dei cittadini. In questa parte si mette in risalto che lo Stato non può limitarsi ad affermare teoricamente un principio, ma deve anche porre in essere le condizioni perché esso sia concretamente realizzato. Una conseguenza del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale è che lo Stato deve adottare provvedimenti differenziati e di favore per le categorie più deboli della società. L’uguaglianza sostanziale implica in sé il diritto alla differenza, nel senso che ciascuna persona deve vedere rispettata la propria identità e individualità senza perciò subire discriminazioni o essere considerata meno meritevole di altri davanti alla legge e nella società. Il principio di uguaglianza sostanziale prende quindi atto dell’esistenza di disuguaglianze di fatto e attribuisce allo Stato il compito di garantire a coloro che sono diversi dagli altri gli stessi diritti e le stesse libertà. Il riferimento in merito al principio di uguaglianza sostanziale corrisponde alla forma di Stato sociale: in base a essa i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, quindi più deboli rispetto agli altri, hanno il diritto all’assistenza sociale, attraverso l’erogazione di pensioni, sussidi e indennità.

IL LAVORO COME DIRITTO E DOVERE:

L’ARTICOLO 4 DELLA COSTITUZIONE dichiara che: “ La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.

Nel primo comma dell’articolo 4 della costituzione si afferma il principio del DIRITTO DEL LAVORO. Esso non prevede l’obbligo per lo Stato di garantire un lavoro a tutti ma sostiene la necessità che lo Stato si impegni a promuovere le condizioni per rendere il lavoro accessibile a tutti.

Nel secondo comma dell’articolo, invece, il lavoro viene inquadrato come un DOVERE che non implica necessariamente un impegno extradomestico o una remunerazione. Quello del lavoro, però, è un dovere CIVICO che deve essere adempiuto dai “buoni cittadini” e infatti non prevede conseguenze punitive, come una sanzione, in caso si decida di non lavorare.

I PRINCIPI DEL DECENTRAMENTO E DELL’AUTONOMIA:

L’ARTICOLO 5 DELLA COSTITUZIONE afferma che: “ La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”.

Nell’articolo 5 viene definito il principio del DECENTRAMENTO, il quale consiste nel trasferimento di funzioni e di poteri decisionali dagli organi centrali dello Stato a quelli degli enti locali. Questo perché lo Stato italiano è stato caratterizzato da un forte accentramento, iniziato con l’unificazione del territorio nazionale nel 1861 e con la legge di unificazione amministrativa del 1865, basata sull’estensione dell’apparato burocratico piemontese a tutto il paese.

La nostra costituzione prevede la promozione delle autonomie locali, essa corrisponde nei fatti al potere riconosciuto agli enti pubblici territoriali diversi dallo Stato (Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni) di gestire, attraverso una propria amministrazione e propri atti normativi, le attività pubbliche correlate ai bisogni della cittadinanza locale. L’autonomia degli enti locali non è però illimitata, in quanto deve sempre rispettare i limiti stabiliti dalla costituzione. Essi possiedono un’autonomia:

 Amministrativa;  Statutaria  possono dotarsi di una legge fondamentale denominata STATUTO, che definisce la loro organizzazione e il loro funzionamento.

È stato anche introdotto il PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’, in base al quale ad esso lo Stato provvede alla soddisfazione degli interessi pubblici solo nella misura in cui gli enti locali non siano in grado di farvi fronte.

L’ARTICOLO 6 DELLA COSTITUZIONE sancisce che l’Itali, se pur in modo limitato, è uno Stato multinazionale, in relazione alla presenza, in determinate Regioni, di comunità la cui nazionalità non corrisponde a quella italiana e per rispettare i principi di uguaglianza fra tutti i cittadini, la nostra costituzione, ammette nelle zone interessante il BILINGUISMO.

LA LIBERTA’ RELIGIOSA:

L’ARTICOLO 7 DELLA COSTITUZIONE dice che “ Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”.

L’articolo 7 della costituzione conferma la validità dei PATTI LATERANENSI firmati nel 1929 tra lo Stato Italiano, rappresentato da Benito Mussolini e la chiesa cattolica, rappresentata dal cardinale Pietro Gasparri. Essi sono composti da due documenti:

  1. Il trattato  lo stato rinuncia alla propria sovranità sul territorio della città del Vaticano;
  2. Il concordato  vennero riconosciute alcune concessioni da parte dello stato alla chiesa cattolica come: l’inserimento della religione come materia scolastica, il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio cattolico e le agevolazioni fiscali accordate agli enti ecclesiastici.

L’ARTICOLO 8 DELLA COSTITUZIONE dichiara che “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.

Il primo comma dell’articolo afferma che lo stato italiano si adegua alle norme del DIRITTO INTERNAZIONALE, cioè alle norme che regolano le relazioni tra gli stati. Il secondo comma sancisce che la condizione giuridica dello straniero è disciplinata dalla legge in conformità delle norme internazionali. Esistono norme diverse per i cittadini:

 Dell’UNIONE EUROPEA  hanno piena libertà di circolazione, di soggiorno e di lavoro a parità dei cittadini italiani (trattato di Maastricht del 1992);  Per quelli EXTRACOMUNITARI  possono permanere in Italia subordinatamente al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

Nel terzo comma dell’articolo viene riconosciuto il DIRITTO DI ASILO, che consiste nella facoltà per gli stranieri di poter risiedere nel nostro territorio per motivi di sicurezza, in quanto nel loro paese non è garantito l’esercizio delle libertà riconosciute nella prima parte della nostra costituzione.

L’ultimo comma fa riferimento all’estradizione, cioè un provvedimento che permette a uno stato di chiedere il trasferimento e la consegna di un imputato o di un condannato che si trova nel territorio di un altro Stato, affermando che essa non è ammessa nei confronti di stranieri che siano accusati per reati politici.

L’ARTICOLO 11 DELLA COSTITUZIONE stabilisce che “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Esso contiene il PRINCIPIO DEL RIPUDIO ALLA GUERRA come strumento di offesa ad altri stati ed esso si esprime a favore della costruzione di rapporti internazionali improntati al rispetto reciproco e alla pace.

LO STATO ITALIANO E I DIRITTI DEI CITTADINI

LA LIBERTA’ PERSONALE:

La Parte prima della costituzione italiana comprende gli articoli dal 13 al 54 che si occupano dei DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI, i quali sono tutelati sia nella loro dimensione individuale che in quella collettiva. Esistono quindi 2 diversi concetti:

 LIBERTA’ FORMALE  indichiamo il riconoscimento formale delle libertà, nel senso che ogni persona è libera di adottare tutti i comportamenti non vietati dalla legge;  LIBERTA’ SOSTANZIALE  comporta l’impegno dello Stato a rendere concretamente possibile ai cittadini, anche ai più deboli, l’esercizio delle libertà.

Per esaminare questo concetto possiamo esaminare L’ARTICOLO 34 DELLA COSTITUZIONE, il quale afferma: “La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso”.

Nel primo comma siamo di fronte a un principio di libertà formale, mentre vi è il concetto di libertà sostanziale nel quarto.

L’ARTICOLO 13 DELLA COSTITUZIONE tutela la LIBERTA’ PERSONALE dicendo che: “La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.(RISERVA DI LEGGE)

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.(RISERVA DI GIURISDIZIONE)

All’interno dell’articolo la Costituzione sottolinea il diritto di non subire atti arbitrari di:

 DETENZIONE  consiste nell’obbligo di soggiorno carcerario;  ISPEZIONE PERSONALE  è un esame che viene compiuto sul corpo dell’individuo allo scopo di individuare tracce di reato;  PERQUISIZIONE PERSONALE  è, come l’ispezione, una ricerca corporale, volta però a individuare elementi di prova qualora si ritenga che l’individuo nasconda il corpo del reato.

In particolare, nel primo e nel secondo comma viene individuata la cosiddetta RISERVA DI LEGGE, mentre la RISERVA DI GIURISDIZIONE viene analizzata negli ultimi tre. Esse sono delle limitazioni della libertà personale qualora essa diventi un abuso e un interesse altrui. La RISERVA DI LEGGE è il principio per cui determinate materie possono essere disciplinate solo attraverso leggi e non mediante provvedimenti amministrativi. La RISERVA DI GIUSDIZIONE, invece, è il principio per cui determinate decisioni possono essere adottate solo da un magistrato e non da organi politici o amministrativi. Entrambe le limitazioni devono, quindi, essere motivate da un MANDATO dell’autorità GIUDIZIARIA e nell’emettere tale mandato il giudice deve rispettare il principio di riserva di legge, cioè che egli può esercitare questo potere solo nei casi e nei modi previsti dalla legge e deve motivare le sue ragioni. L’OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE NEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI È LEGATO AL DIRITTO ALLA DIFESA  L’ARTICOLO 24 E 111 DELLA COSTITUZIONE. Solo se l’imputato è correttamente informato della natura e dei motivi dell’accusa a suo carico ha

 DOMICILIO  esso corrisponde al luogo in cui una persona ha stabilito il centro dei propri affari e interessi, quindi il luogo in cui sono i libri contabili del soggetto. Esso si riferisce al luogo in cui vive un individuo, anche a titolo temporaneo;  RESIDENZA  è il luogo in cui vive ufficialmente una persona ed è prevalentemente legata ad un comune;  DIMORA  è il luogo dove momentaneamente vive una persona come la casa al mare.

Quest’articolo vieta, inoltre, le interferenze nella vita privata che si svolge nel proprio domicilio, con esplicito riferimento alle:

 ISPEZIONI  è un mezzo di ricerca di prove basato sull’accertamento delle tracce del reato;  PERQUISIZIONE  è una ricerca minuziosa di cose nascoste, diretta all’individuazione del corpo del reato;  SEQUESTRI  consiste nell’imporre un vincolo di indisponibilità sulle cose e può servire a procurare una prova di reato o a impedire la commissione di reati.

Essi sono tutti sottoposti a RISERVA DI LEGGE e RISERVA DI GIURISDIZIONE, come le limitazioni della libertà personale.

L’ARTICOLO 15 DELLA COSTITUZIONE stabilisce: “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.

Esso protegge il diritto ALLA RISERVATEZZA per quanto riguarda le possibili forme di comunicazione ed essa può essere limitata solo nei casi e nei modi previsti dalla legge e dietro motivazione dell’autorità giudiziaria.

L’ARTICOLO 16 DELLA COSTITUZIONE sancisce: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”.

Quest’articolo riconosce a tutti i cittadini italiani il diritto di CIRCOLARE e di SOGGIORNARE in qualsiasi parte del territorio nazionale. Possono esserci casi in cui si è costretti a limitare la libertà di circolare di un individuo per ragioni sanitarie o di sicurezza. Non è, però, ammessa alcuna restrizione dovuta a ragioni politiche.

I DIRITTI DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE:

L’ARTICOLO 17 DELLA COSTITUZIONE recita: “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica”.

L’ARTICOLO 18 DELLA COSTITUZIONE stabilisce: “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”.

In questi due articoli sono riconosciuti il DIRITTO DI RIUNIONE e DI ASSOCIAZIONE:

 RIUNIONE  Corrisponde a un raggruppamento di persone che si trovano in un determinato luogo in vista di un certo scopo. Lo scopo della riunione è libero, quindi può essere di varia natura come: culturale, scientifico, politico o di divertimento. Il diritto di riunione però subordinato al suo carattere pacifico e può essere esercitato senza alcun preavviso se la riunione avviene in un luogo privato o in un luogo aperto al pubblico, Occorre darne preavviso all’autorità di polizia quando si tratta invece di luogo pubblico ed essa può essere vietata solo per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.  ASSOCIAZIONE  Corrisponde invece alla formazione di un vincolo stabile e duraturo tra più soggetti, che si uniscono tra loro per il conseguimento di un obiettivo comune. Il diritto di associazione ammesso purché non si tratti di associazioni:

  1. A delinquere;
  2. Segrete  LOGGIA MASSONICA P2;
  3. Che si propongono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

LA LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO:

L’ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE afferma: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.