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Diritto pubblico Aperte ecampus, Prove d'esame di Diritto Pubblico

Domande aperte diritto pubblico completo

Tipologia: Prove d'esame

2019/2020

In vendita dal 17/05/2023

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Olivia Fioravanti doc.
Domande diritto
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Domande diritto

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 LA NORMA GIURIDICA

quando parliamo di norme giuridiche intendiamo tutto quell’insieme di leggi volte a stabilire delle linee di comportamento specifiche di un gruppo di persone. queste norme vengono condivise ed accettate dal gruppo con lo scopo di sopravvivere pacificamente e di raggiungere gli scopi che lo stesso gruppo ha deciso essere fondamentali. inoltre ,quando tali norme tendono a completarne delle altre precedenti, vengono definite dispositive; mentre quelle che servono per risolvere delle controversie vengono definite di conflitto.  LA CITTADINANZA ACQUISTO-PERDITA-RINUNCIA essendo la cittadinanza un rapporto giuridico che determina l’appartenenza di un individuo ad uno stato, essa puo’ essere acquisita per nascita , per estensione,per beneficio di legge o per naturalizzazione. ma cosi’ come la si acquisisce,essa puo’ essere anche persa nel caso in cui il cittadino accetti un impiego pubblico in uno stato estero e non ottemperi alla richiesta di abbandono da parte del governo italiano,oppure se il cittadino italiano non abbandona l’impiego pubblico presso uno stato straniero col quale si e’ in conflitto. infine si puo’ anche rinunciare alla cittadinanza nel caso in cui si risiede o si stabilisce la residenza all’estero.  FORME DI GOVERNO le forme di governo sono diverse a seconda di chi detiene i poteri legislativi ed esucutivi. nello specifico avremo una monarchia costituzionale nel caso in cui il potere esecutivo e’ nelle mani nel re e quello legislativo nelle mani del parlamento;il governo sara’ parlamentare se ad esso fara’ capo il potere esecutivo ed il parlamento da piena fiducia al programma presentato al momento del suo insediamento; il governo presidenziale vede il potere esecutivo nelle mani del presidente che si presenta come capo di stato e di governo; il governo semi presidenziale e’ una forma intemedia tra quello parlamentare e quello presidenziale , ad esempio quello della francia; il governo direttoriale prevede 2 soli organi : il parlamento ed il direttorio , nominato dal parlamento stesso, che rappresenta tutte le forze politiche in proporzione alla loro forza e svolge la funzione di governo e di capo dello stato;  REFERENDUM ABROGATIVO Il referendum abrogativo consente di eliminare leggi, decreti legge o parti di essi se viene raggiunto il quorum previsto dalla Costituzione. Il referendum abrogativo è uno strumento di democrazia diretta previsto dalla nostra Costituzione. Permette di ritoccare una legge, una disposizione di legge, un decreto, o parti di esso, tramite una consultazione popolare. Data la sua importanza, la Costituzione stabilisce tassativamente le materie sulle quali può essere proposto, quelle che lo escludono e il quorum da raggiungere affinché sia valido.Inoltre ogni testo referendario, prima di poter essere sottoposto al voto degli elettori, deve superare il giudizio di costituzionalità della Corte costituzionale.  CRITERI DI INTERPRETAZIONE – ANTINOMIE-

La Costituzione italiana è quell’insieme di regole che esprimono i principi e gli istituti fondamentali dello Stato. I primi 12 articoli rappresentano i criteri guida e non possono essere soggetti a revisione costituzionale; essa si presenta sotto forma scritta, lunga , votata dai rappresentanti del popolo, convenzionale e rigida in senso forte. Essa inoltre si presenta sotto forma di democrazia diretta, rappresentativa,decentrata e si fonda sul lavoro inteso come diritto e dovere dei cittadini.  RAPPORTI CIVILI(PRINCIPALI MEZZI DI DIFFUSIONE) I rapporti civili sono sanciti e regolati dall’art. 17 della Costituzione ,il quale autorizza il popolo a riunirsi in luoghi sia pubblici che privati , alla’aperto o al chiuso , col solo obbligo di preavviso al Questore 3 gg prima solo in caso di riunione in un luogo aperto e pubblico. Diversa dalla riunione è l’associazione , regolata dall’art.18 della Costituzione, in quanto si presenta come una formazione sociale ,volontaria , tendenzialmente stabile. Anche gli articoli 13,14,15 e 16 regolano i rapporti civili asserendo l’inviolabilità della libertà personale , della segretezza delle corrispondenze e delle comunicazioni , la libertà di circolazione all’interno del proprio territorio nazionale ed al di fuori di esso , fatto salvo gli obblighi di legge.  RAPPORTI ETICO SOCIALI ( ARTT. 29-34 ) Gli artt. 29-34 sanciscono i rapporti etico-sociali dei cittadini : la Costituzione infatti garantisce i diritti dell’uomo che hanno carattere sociale, cioè i diritti che spettano all’ individuo in quanto membro della comunità sociale. La prima formazione sociale che la Costituzione riconosce e tutela è la famiglia. Essa rappresenta il luogo di sviluppo dell’individuo ed il primo nucleo in cui l’uomo entra in contatto con gli altri, imparando il significato della collaborazione, della solidarietà e dell’apprendimento dei modelli educativi e culturali. Il secondo nucleo in cui continua la formazione dell’individuo è la scuola. Essa rappresenta uno strumento insostituibile per la socializzazione e l’apprendimento. La Costituzione garantisce a tutti il diritto all’istruzione, che consente ai giovani di inserirsi professionalmente nella società e nel mercato del lavoro. Il presupposto per esercitare pienamente i diritti costituzionalmente riconosciuti, è la titolarità del bene salute , inteso non solo come interesse alla prevenzione e cura in caso di malattia, ma anche come necessità dell’uomo di vivere in un ambiente salubre, che rispetti il suo equilibrio psicofisico. Si tratta dell’interesse di ogni persona a condizioni personali, di vita e di lavoro che non mettano in pericolo la propria salute e quella degli altri membri della collettività.  I RAPPORTI ECONOMICI ( ARTT. 35-47 ) I rapporti economici all’interno del territorio nazionale italiano sono sanciti dagli artt.35-47 della Costituzione. Infatti la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali

intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.  ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO Per elettorato attivo s’intende l’idoneità e la capacità giuridica ad esprimere attraverso il voto , che deve sempre essere personale e privo di influenze, la preferenza per un candidato piuttosto che un altro nell’elezione a cariche pubbliche, oppure le proprie idee riguardo ad una questione che viene posta a referendum.Per poter votare (quindi esprimere la propria preferenza) devono sussistere dei requisiti, senza i quali l’individuo non è considerato idoneo, quindi non gli viene riconosciuto il diritto di voto. Questi requisiti sono diversi nei vari ordinamenti ma in quasi tutti fanno riferimento all’ età , alla cittadinanza oppure al casellario giudiziale. In Italia, per esempio, possiedono il diritto al voto tutti i cittadini italiani che godano pienamente dei loro diritti civili e politici e che abbiano raggiunto la maggiore età (18 anni). Non è però sufficiente aver compiuto 18 anni per scegliere i membri del Senato dove l’età richiesta per votare è di 25 anni. Con elettorato passivo invece si fa riferimento alla capacità di un individuo di essere eletto a cariche pubbliche. Questo istituto, regolato dall’articolo 51 Cost, è riconosciuto a tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso. Per poter essere eletti devono sussistere dei requisiti quali l’aver compiuto 25 anni per la Camera e 40 anni per il Senato. Nel nostro ordinamento sussistono delle situazioni che possono precludere il diritto di essere votati e queste si identificano nei concetti di ineleggibilità e incompatibilità. Nella situazione di ineleggibilità si trovano questi soggetti che sono sottoposti in seguito ad una sentenza alle misure di prevenzione, come la detenzione cautelare o gli arresti domiciliari. La loro ineleggibilità sussiste per tutta la durata della pena detentiva. Per incompatibilità invece s’intende la situazione nella quale si trova un soggetto che ricopre una carica che risulta incompatibile con la carica per la quale si è candidato.  IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE È un organo collegiale composto da deputati e senatori. Ha competenza specializzata ed esclusiva. Spetta al Presidente della Camera il potere di convocare il Parlamento in seduta comune. I casi in cui il Parlamento si riunisce in seduta comune sono: 1) Elezione del Presidente della Repubblica; 2) Giuramento del Presidente della Repubblica ; 3) Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica ; 4) Elezione di 1\3 dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura ; 5) Elezione di 5 giudici costituzionali.  SVOLGIMENTO DEI LAVORI NELLE CAMERE I lavori delle Camere sono organizzati in base ad una specifica programmazione (bimestrale o trimestrale) che prevede un calendario dei lavori (bi o trimestrale). Tale attività costituisce un momento fondamentale per la vita delle assemblee e viene organizzata dalla Conferenza di capigruppo con modalità diverse per la Camera e per il Senato. Le sedute sono pubbliche , anche se ciascuna Camera e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Il pubblico e i mezzi di informazione sono ammessi in aula e i resoconti degli atti parlamentari vengono regolarmente pubblicati (vedi: siti istituzionali delle due assemblee) a garanzia della trasparenza dell’attività parlamentare. E’ stabilito, sia nel regolamento del Senato (art. 56), sia in quello della Camera (art. 27), che non si può discutere né decidere su materie che non siano preventivamente iscritte all’ ordine del giorno , a meno che ciò non sia deciso dalla Camera stessa a

apportarvi modifiche fa sì che sia completata la fase deliberativa. Se invece vi apporta modifiche il disegno ripassa all'altra camera che a sua volta se apporta modifiche deve ripassarlo ulteriormente e così via fino a che uno stesso testo è approvato in entrambe le camere. Approvato il progetto di legge viene passato al PDR per la promulgazione il quale può rinviare camere, con un messaggio motivato, il disegno di legge per farlo modificare. Le Camere possono modificare il disegno di legge oppure possono approvarlo nuovamente: in tal caso il Presidente è obbligato a promulgarlo. Subito dopo la promulgazione, e comunque entro 30 giorni dalla stessa, la legge deve essere pubblicata. Viene posto il sigillo alla legge (da parte del Ministro della Giustizia) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione a meno che la stessa legge non preveda un termine diverso.  PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI COSTITUZIONALI Nel caso di approvazione di leggi costituzionali o di revisione costituzionale il procedimento è sempre affidato al Parlamento ma attraverso un cosiddetto procedimento aggravato. L’Art. 138 Cost. dice che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate con 2 successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Al termine dell’iter di approvazione se la votazione non raggiunge la maggioranza , il progetto è respinto e serve la maggioranza assoluta per la seconda deliberazione; se il progetto è approvato con la maggioranza qualificata dei 2\3 la legge è immediatamente promulgata; se il progetto è approvato a maggioranza assoluta (metà+1 dei votanti) la legge è approvata non viene promulgata ma prima pubblicata; nel termine di 3 mesi dalla pubblicazione è possibile chiedere l’indizione del referendum.  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune , integrato da 3 delegati per ogni regione tranne che per la Val D’Aosta che ne ha solo 1 ; la sua carica dura 7 anni e può cessare o per fine mandato , per destituzione( accusa di alto tradimento o attentato alla Costituzione ),per impedimento permanente,per dimissioni o per decadenza della carica ( cioè perdita di uno dei requisiti per la nomina ). Egli può nominare 5 Senatori a vita , può sciogliere le Camere,non può essere rieletto e deve aver compiuto 50 anni ,essere cittadino italiano e deve godere dei diritti civili e politici. Gli atti da lui emanati devono essere necessariamente controfirmati dal Ministro che li propone.  I PRINCIPI COSTITUZIONALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La P.A. segue dei principi ben precisi quali quello della Legalità , della imparzialità , del pubblico concorso , il principio della ragionevolezza , del buon andamento , del pareggio di bilancio, della pubblicità e trasparenza , della sussidiarietà , della responsabilità.  IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il procedimento amministrativo è volto a garantire lo svolgimento imparziale ed efficace dell’azione amministrativa attraverso delle fasi : la prima fase è quella dell’iniziativa , segue l’istruttoria cioè la raccolta di tutti gli elementi; con la fase decisoria la P.A decide e stabilisce il contenuto del provvedimento finale; ultima fase è quella integrativa dell’efficacia, cioè il provvedimento viene sottoposto a verifiche. Tale procedimento deve garantire la conclusione , la motivazione , l’individuazione di un responsabile del procedimento , la partecipazione, il diritto di accesso agli atti.  IL PROVVEDIMENTO Il provvedimento amministrativo è l’atto conclusivo del procedimento amministrativo. Esso è caratterizzato dalla sua unilateralità , dalla tipicità , dalla esecutività e dalla esecutorietà. Esso può tuttavia presentare delle patologie , cioè può presentarsi nullo o annullabile nel caso in cui presenti delle lacune , mancanze , violazioni di legge o incompetenze.  TUTELA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Ogni cittadino ha la possibilità , qualora ve ne sia l’esigenza , di presentare ricorso nei confronti della pubblica amministrazione ed a seconda della tipologia di controversia la legge italiana prevede un iter burocratico ben preciso : 1) In caso di annullamento o modifica del provvedimento oggetto della controversia , la richiesta va fatta direttamente alla P.A. ; 2) Ricorso gerarchico proprio: l’organo competente è quello gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l’atto; Oggetto del ricorso è qualunque atto amministrativo. 3) Ricorso gerarchico improprio: il ricorso viene presentato ad organo che non ha nessun rapporto di tipo gerarchico con l'organo che ha prodotto l'atto verso il quale si vuole ricorrere. Si deve trattare di un atto della P.A. e può riguardare sia interesse legittimo che un diritto soggettivo. Questo tipo di ricorso è previsto nel caso in cui non esista alcun organo gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato l'atto che si intende impugnare. 4) Ricorso in opposizione: il ricorso è presentato allo stesso organo amministrativo che ha prodotto l'atto verso il quale si vuole ricorrere : è un rimedio tassativo che può essere utilizzato solo nei casi previsti dalla legge. 5) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: è un ricorso alternativo al ricorso giurisdizionale. Può riguardare solo provvedimenti definitivi e per soli motivi di legittimità.  IL SISTEMA GIURISDIZIONALE – GIURISDIZIONE ORDINARIA E SPECIALE La funzione giurisdizionale ,come sancito dalla Costituzione, è esercitata dai magistrati ordinari e speciali , istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. I nfatti l’art. 102 della Costituzione dice che la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinai che sono assunti attraverso concorso pubblico. In ipotesi tassative la funzione giurisdizionale può essere svolta da magistrati speciali. I magistrati ordinari si occupano di giurisdizione civile e penale e per garantire l’indipendenza la Costituzione è previsto un organo di autogoverno (Consiglio superiore della Magistratura) : il civile persegue l’interesse della collettività e quello penale persegue l’interesse del privato nelle controversie tra esso e la P.A. La giurisdizione speciale invece si occupa di controversie amministrative , contabili e militari : i giudici amministrativi tutelano gli interessi legittimi lesi da un atto della P.A.; Corte dei Conti è composta da magistrati contabili ed a loro sono affidati i giudizi in materia di contabilità pubblica, pensionistica e di

 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE

Riguarda il rapporto tra Stato e Regioni in ordine alla violazione dei criteri costituzionali di competenza legislativa intercorrenti tra i 2 soggetti. Esso è regolato dall’art. 127 Cost. co. 1 che dispone che il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge stessa. Dispone inoltre che quando che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge stessa. Il conflitto può sorgere: • fra organi appartenenti a diversi poteri; • fra organi chiamati a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono; • per la delimitazione della sfera di attribuzione determinata per i vari poteri da norme costituzionali.  L’AUTONOMIA E L’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. L’indipendenza può essere:  esterna : si vuole impedire qualsiasi forma di interferenza dal potere esecutivo;  interna : si vuole impedire qualsiasi forma di interferenza all’interno dello stesso potere giudiziario; La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati sono inamovibili e non possono essere dispensati, sospesi dal servizio, trasferiti se non in seguito a decisioni del Consiglio superiore della Magistratura e soltanto in casi specifici. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso per garantire la selezione dei migliori candidati e per sottrarli ad influenza che potrebbero derivare da altri sistemi di assegnazione.  COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE Secondo l'articolo 135 della Costituzione, la Corte si compone di quindici giudici. Il sistema di nomina è frutto di un equilibrio delicato, perché cerca di armonizzare fra loro esigenze diverse: assicurare che i giudici siano il più possibile imparziali e indipendenti; garantire il necessario livello di competenza tecnico- giuridica; portare nella Corte varie competenze ed esperienze, diverse culture e sensibilità, ma non estranee e scollegate rispetto a quelle presenti nelle istituzioni politiche. I giudici devono essere scelti tutti fra ristrette categorie di giuristi con elevata preparazione: magistrati, in servizio o a riposo, provenienti dalle "supreme magistrature", cioè dalla Corte di cassazione, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti ; professori universitari ordinari di materie giuridiche; avvocati con una esperienza di almeno vent'anni di esercizio della professione. Non c'è alcun limite minimo né massimo di età. Ogni giudice è nominato per un mandato di nove anni e non è rieleggibile né prorogabile: alla scadenza, va a riposo o rientra, se ne ha ancora i requisiti, nella precedente posizione professionale. La lunghezza del mandato è superiore a quella di ogni altro mandato previsto dalla Costituzione così ad assicurare l'indipendenza dei giudici, anche dagli organi politici che li designano. Se un giudice cessa dal mandato anticipatamente, per morte o dimissioni o decadenza viene sostituito ad opera dello stesso organo che aveva designato il suo predecessore, e dura in carica a sua volta nove anni.Ogni giudice, entrando a far parte della Corte, si immette nel "collegio" apportando il contributo della sua personalità e lavorando a stretto contatto con gli altri giudici. È infatti una caratteristica essenziale della Corte costituzionale quella di essere un

organo "collegiale": le sue decisioni non sono prese da una né da poche persone, ma sempre dal collegio, cioè dall'insieme dei giudici.  LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE La giustizia costituzionale nel nostro ordinamento è relativamente recente, infatti prende le proprie mosse dall' art. 134 della Costituzione del 1948 che è la norma posta alla base dell'istituzione della Corte costituzionale e articolo che ne chiarisce subito le funzioni, in un più ampio titolo dedicato alle garanzie costituzionali. La giustizia costituzionale è a tutti gli effetti una manifestazione della funzione giurisdizionale dello Stato , è la forma tipica che assumono le decisioni della Corte costituzionale che utilizza le sentenze, le ordinanze e i decreti a seconda che la decisione sia di merito o di natura processuale. La sua funzione è anche quella di protezione della carta costituzionale e dei valori propri di uno Stato.  CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA E’ un organo presieduto dal PdR,composto dal PdR ,PCM, Ministri per gli affari esteri , dell’Interno , dell’Economia e delle finanze, della difesa , e dello sviluppo economico e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa.

 CORTE DEI CONTI

La Corte dei Conti di divide in 10 sezioni di cui una di controllo e nove giurisdizionali. Essa ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica,pensioni ordinarie e di guerra , nonché per i ricorsi del personale da essa dipendente. Contro le decisioni da essa prese è possibile l’appello alle sezioni riunite della Corte stessa,il ricorso contumaciale, il ricorso per revocazione e il ricorso alla Cassazione.

 CNEL

Composto da esperti e rappresentanti delle categorie produttive nominati dal PdR su proposta del PCM , è un organo di consulenza delle Camere e del Governo; ha funzione legislativa e consultiva in materia di politica e programmazione economica e sociale.  CONSIGLIO DI STATO L’Avvocatura dello Stato è l’organo legale dello Stato al quale sono assegnati compiti di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni Statali in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali. L’Avvocatura dello Stato, al cui vertice è l’Avvocato Generale dello Stato, è organizzata sul territorio attraverso una struttura centrale, l’Avvocatura Generale, con sede a Roma, e venticinque articolazioni periferiche, le Avvocature Distrettuali, dislocate in tutti capoluoghi di Regione o comunque dove abbia sede la Corte d’Appello.

promuovono lo sviluppo della comunità locale e sono i principali destinatari delle funzioni amministrative, in quanto più vicini al cittadino e ritenuti più idonei a esercitare i compiti amministrativi.  IL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale è l’organo deliberativo-rappresentativo della Regione ed è eletto dal corpo elettorale. Esercita le funzioni legislative riconosciute alla Regione. Può presentare proposte di legge alle Camere in materia di interesse regionale. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Per quanto riguarda le Regioni di diritto comune si dispone un numero proporzionale alla popolazione - per le Regioni a statuto speciale il numero dei componenti è fisso (es. Sicilia 90). Quanto alla durata esse è fissata in 5 anni. La Giunta Regionale è l’organo esecutivo della Regione assieme al suo Presidente che dirige la politica della Giunta e ne è responsabile. Provvede alla predisposizione e presentazione del bilancio e del conto consuntivo regionale; ha potere di iniziativa regionale. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto e lo stesso poi nomina e/o revoca i componenti della Giunta. Il Presidente della Regione è l’organo che rappresenta la Regione all’estero; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; rappresenta l’ente in giudizio; promuove la questione di legittimità costituzionale di una legge. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.  CITTA’ METROPOLITANE Sono enti formati da una pluralità di comuni affini per contiguità territoriale; i suoi organi sono il Sindaco metropolitano , il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana.  I COMUNI Sono gli enti che rappresentano la propria comunità e ne curano gli interessi. L’organo normativo è il Consiglio comunale, quello esecutivo è la Giunta comunale. Il sindaco è l’organo di rappresentanza del comune ed esercita alcune funzioni proprie dello Stato , oltre ad avere il potere di emanare ordinanze ; la sua nomina varia a seconda del numero di abitanti.  LE PROVINCE Sono l’organo intermedio tra comune e regione; la sua funzione normativa è data al consiglio provinciale. I nuovi organi della provincia sono il Presidente, il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci.  LA BUONA SCUOLA: MATERIE D’INSEGNAMENTO,INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI,SCATTI DI CARRIERA , SUPPLENZE,SUPER PRESIDE Gli scatti di carriera (ossia gli aumenti di stipendio) non saranno più legati solo all'anzianità ma anche ai crediti formativi e didattici che gli insegnanti acquisiranno nel tempo. Ogni tre anni il dirigente scolastico, che sarà valutato a sua volta, potrà distribuire premi ai docenti più meritevoli. Il merito varrà per il

70%,l'anzianità per il 30% della valutazione finale. I curricula dei professori saranno online (come i bilanci degli istituti. Ogni insegnante potrà spendere, con la sua “Carta elettronica del docente”, fino a 500 euro all'anno per la formazione che diventa strutturale, continua e obbligatoria. Ci sarà un piano nazionale aggiornato ogni tre anni. Le priorità di formazione per il 2015 sono lingue, inclusione scolastica, didattica innovativa e digitale. Con la “buona scuola” spariscono i supplenti. Il sistema delle supplenze sarà infatti sostituito dall'organico funzionale d'istituto, o reti di scuole, costituito da un numero di docenti che servirà a coprire gli insegnanti assenti e da una quota aggiuntiva per tutte le altre esigenze. Ciascun preside avrà a disposizione un numero di insegnanti, non solo per le cattedre, ma anche per lavorare a singoli progetti, come un progetto europeo o per l'alternanza tra scuola e lavoro. La cosiddetta “chiamata diretta” da parte del preside non riguarderà tutti gli insegnanti ma solo quelli che andranno a formare l'organico funzionale (o dell'autonomia) della scuola, ossia quella parte degli insegnanti precari che lo Stato non può destinare all'organico delle scuole perché, per esempio, non ci sono cattedre a sufficienza per loro. Questi insegnanti entreranno in un “albo territoriale”. I presidi, però non potranno più chiamare, per l'organico funzionale, chi ha un'abilitazione diversa rispetto a quella della classe di concorso richiesta se nell'ambito territoriale in cui si trova la scuola sono disponibili insegnanti che sono abilitati in quella classe di concorso. Anche la gestione delle risorse umane, finanziarie e materiali non potrà prescindere dal parere e le competenze degli organi collegiali. I neoassunti saranno in prova per un anno: se lo supereranno diventeranno insegnanti a tempo indeterminato, altrimenti perderanno l'incarico. Ogni tre anni il Ministro dell'Istruzione, sulla base delle esigenze manifestate dalle scuole nei piani triennali (con la procedura per l'approvazione dei piani descritta prima), deciderà il numero totale degli insegnanti a livello nazionale. Il numero totale degli insegnanti verrà ripartito a livello di singola Regione. L' assunzione, la carriera, la valutazione dei docenti e le competenze del dirigente scolastico In ogni regione l’ufficio scolastico regionale dividerà gli aspiranti insegnanti in albi territoriali e a ogni scuola verrà assegnato il numero di insegnanti necessari alle sue esigenze, in base a quanto richiesto nel piano triennale. Il preside sceglierà fino a tre insegnanti da assumere dagli albi territoriali. Agli albi territoriali saranno iscritti solo gli insegnanti che supereranno il concorso pubblico nazionale per l'accesso all'insegnamento; questo concorso sarà bandito periodicamente dal Ministero. I tipi di posto che gli insegnanti potranno ricoprire all' interno di una scuola saranno tre: - Posto comune (quello a cui tutti siamo abituati, che prevede l'insegnamento in classe) - Posto di sostegno (l'insegnante che sarà impegnato in attività di sostegno agli studenti diversamente abili o comunque bisognosi di assistenza) - Posto funzionale (gli insegnanti che collaboreranno con il preside nella gestione e nell'organizzazione della scuola o che ricopriranno incarichi di coordinamento o specifici o saranno destinanti al completamento dell'offerta formativa. Se in passato a svolgere alcune ore di stage in azienda erano esclusivamente gli studenti degli istituti tecnici e professionali, con la riforma tutti coloro che frequentano il triennio delle superiori (compresi i licei) dovranno farne almeno 400. Sono 200 invece le ore "facoltative" per chi va al liceo. L'alternanza sarà in azienda, ma anche in enti pubblici. A partire dalla scuola superiore gli alunni potranno inoltre scegliere insegnamenti "opzionali" - attivati dalle scuole - a seconda delle loro attitudini. Soprattutto nelle aree a forte presenza di alunni non italiani è previsto un piano di integrazione con gli stranieri oltre a laboratori linguistici per perfezionare l'italiano come seconda lingua e laboratori di lingue non comunitarie.  LA LEGISLAZIONE SCOLASTICA : LA SCUOLA E L’ORDINAMENTO ITALIANO Il principio dell’istruzione di massa, come bene nazionale, iniziò a diffondersi nel corso del XVIII secolo con il diffondersi delle idee illuministiche. La prima, vera legge che cercò di regolamentare la materia è stata la legge Casati che rimase in vigore, salvo alcune modifiche, fino al 1923. Gli anni successivi alla prima guerra mondiale hanno visto lo Stato impegnato a dare un assetto organico al sistema scolastico : La Riforma Gentile ha apportato sostanziali modifiche: estensione dell’obbligo scolastico fino al 14° anno di età (5 anni di scuola elementare, un corso di avviamento professionale di 3 anni per coloro che non accedevano alla scuola media); l’istituzione di scuole speciali per persone con problemi alla vista e all’udito;

Gli ambiti di intervento sono stati: varare un piano di intervento programmatico volto ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili; revisione complessiva del sistema scolastico .I criteri operativi a cui si è ispirata la normativa sono stati:

  • razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso;
    • ridefinizione dei curricoli vigenti;
  • revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
  • rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola primaria;
  • revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione degli organici del personale docente;
    • ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti;
  • definizione i criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica. La finalità della norma è stata quella di adottare un piano programmatico con l’intento di ripensare l’impianto del sistema scolastico attraverso una revisione e un riordino dell’intero quadro normativo per realizzare un riassetto della spesa pubblica e per favorire lo sviluppo del sistema. Le azioni da intraprendere sono: 1. Revisione degli ordinamenti scolastici; 2. Riorganizzazione della rete scolastica 3. Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane delle scuole.