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Il documento tratta delle fonti dirette del diritto pubblico, in particolare quelle prodotte da ordinamenti diversi da quello italiano ma che producono lo stesso effetto. Vengono analizzate le fonti di diritto internazionale, le fonti di ordinamenti particolari dei singoli stati e di ordinamenti intermedi sovranazionali (UE). Vengono inoltre descritti i caratteri dello Stato istituzione e gli elementi costitutivi dell'ordinamento giuridico originario.
Tipologia: Appunti
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Tra le fonti dirette rientrano quelle che sono prodotti da ordinamenti diversi da quello italiano ma che producono lo stesso un effetto: tra queste fonti ricordiamo quelle di diritto internazionale, le fonti di ordinamenti particolari dei singoli stati, e di ordinamenti intermedi sovranazionali (UE).
Le fonti di diritto internazionali:
Fonti internazionali generalmente riconosciute o anche dette consuetudini internazionali , che sono applicabili attraverso il richiamo dell’articolo 10 della costituzione. Fonti interazionali fattizie , tramite ordine di esecuzione di una determinata legge; riprende il testo o la dicitura dove si riporta il testo del trattato.
Altri fonti esterne sono le fonti di ordinamenti particolari:
Rinvio mobile , viene fatto rinvio ad una fonte di un ordinamento esterno Rinvio fisso , quando si riferisce ad uno specifico atto di un ordinamento esterno a cui viene data esecuzione nel nostro ordinamento.
Norme di ordinamenti intermedi:
Fonti euro unitarie , la cui efficacia nel nostro ordinamento deriva da quella adesione dell’Italia all’Unione Europe attraverso i trattati che hanno dato la nascita a questi ordinamenti sovranazionali.
Esempio fonti euro unitari sono i regolamenti, le direttive, le raccomandazioni, i pareri, le decisioni che hanno efficacia anche negli stati interni.
Che effetti hanno i regolamenti comunitari? Hanno un effetto in virtù della preminenza, hanno portata generale perché producono effetti verso numeri indefiniti di destinatari, sono direttamente applicabili perché producono automaticamente questi effetti in virtù della stessa emanazione, sono obbligatori perché interamente obbligate all’interno degli stati membri.
Le direttive , sono degli atti che indicano un obiettivo da raggiungere per poi ti lasciano liberi di adottare quale debba essere il mezzo per conseguire quest’obiettivo.
Le decisioni sono obbligatorie però possono essere indirizzate a specifici destinatari.
Che cos’è lo Stato istituzione? C’è una posizione di preminenza dello Stato e una prima condizione è quella che esso debba essere originario : vuol dire che deriva la propria validità unicamente da sé stesso, non trae origine da un altro ordinamento.
Affinché uno ordinamento sia indipendente deve avere questa capacità, idoneità a disciplinare e individuare autonomamente quali sono gli interessi e i valori ritenuti essenziali e deve essere in grado di definirli in regole giuridiche. Nell’ambito dello stesso ordinamento si individuano quegli organi preposte alla verifica e alla combinazione delle relative sanzioni.
Ordinamento statale ha questa posizione di preminenza e che ha come sanzione la possibilità di ricorrere alla coercizione fisica, con specifiche garanzie.
Caratteri Stato : originario, indipendente e che abbia un apparato autoritario preminente.
Ordinamento giuridico originario ha fini generali dotato di un apparato ordinario di supremazia. Questo però non è un concetto ancora sufficiente; all’elemento umano è necessario un ulteriore elemento di carattere materiale, ciò un elemento che ci indichi quale sia la dimensione spaziale in cui si localizzano quegli interessi che si propone si realizzare, di conseguire. Quindi occorre inserire anche questo ulteriore elemento materiale. Avremo un ordinamento giuridico originario, a base territoriale.
Accanto a questa dimensione spaziale e alla natura dei fini, dobbiamo dare una nozione ulteriore giuridica ad alcuni di questi elementi che delineano: definire gli elementi costitutivi.
Territorio , lo spazio che è l’ambito in cui è stabilmente organizzata la comunità statale. E’ formato dalla terraferma definita e delineate da confini naturali (montagna) oppure confini artificiali (delineati dall’uomo ad esempio un muro). Il territorio comprende anche il mare territoriale che si estende oltre la terraferma , la piattaforma continentale , lo spazio aereo e infine il sottosuolo.
Territorio fluttuante riguarda il fatto che le navi e gli aerei mercantili quando si trovano in acqua o in cielo di uno Stato, rappresentano territorio dello Stato di cui battono bandiera.
Popolo , esso rappresenta l’elemento umano, personale dell’ordinamento giuridico statale. Il popolo non è altro che l’insieme di tutte quelle persone che lo stato attribuisce lo status di cittadino (hanno la cittadinanza. Attenzione: diverso da popolazione.) Richiede fedeltà della repubblica, il dovere di contribuzione alle spese pubbliche, eccetera. Non fanno parte del popolo gli stranieri che hanno una nazionalità diversa da quella italiana; appartengono ad uno stato estero o apolidi (privi di cittadinanza). Lo Stato esiste se c’è una condivisione di tutti i valori e la base della comunità.
Ci sono vari acquisti di perdita e di acquisto della cittadinanza italiana: per nascita cioè figli di genitori italiani, per estensione cioè il minore straniero che viene adottato diventa cittadino italiano, per fatto di essere nato in Italia e al compimento del 18 esimo anno di età fa richiesta per la cittadinanza italiana. Si può perdere e rinunciare : l’articolo 22 della costituzione ci indica un criterio in base al quale non può essere mai persa ovvero per ragioni politiche. Accanto alla cittadinanza italiana, dobbiamo affiancare un altro status ovvero la cittadinanza europea , quello status che si consegue nel possesso di una cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europeo.