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appunti del corso, integrati da riassunto libri: - De Vergottini. - il costituzionalismo britannico e l'Europa F. Rosa - Catalogna scritto dal professore Poggeschi riassunto e appunti molto dettagliati, superato l'esame con 30
Tipologia: Appunti
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La comparazione La comparazione è un’operazione intellettuale di raffronto fra ordinamenti, istituti e normative, che, se compiuta in modo sistematico, assume le caratteristiche di una disciplina scientifica. La comparazione oltre la struttura deve guardare anche alla funzione. Inizialmente l’omogeneità era un presupposto essenziale, ad oggi il principio di omogeneità viene meno. Chi pratica la comparazione?
Oggi, la tematica della comparazione si presenta attuale a causa dell’intensificarsi dei rapporti tra le diverse aree geografiche. Dopo il secondo conflitto mondiale si sono moltiplicati e accentuati i fenomeni di trasferimento delle idee e programmi politici verso il mondo, dando vita ad una migrazione delle idee costituzionali. Nel momento in cui iniziano a circolare vari modelli si ha un adattamento del modello pilota alle esigenze degli organi imitanti. Non è possibile ragionare in termini di perfetta coincidenza fra modello imitato e sua riproduzione poiché non sono storicamente verificabili. Principio di sovranità Gli ordinamenti statali fondati sul principio di sovranità, rimangono arbitri nel decidere di volta in volta la rispettiva apertura verso l’apporto di contributi esterni. Lo stato e il diritto si stanno trasformando alla luce del contesto globale che gli fa da sfondo dando luogo ad una nuova dimensione del fenomeno giuridico. È un contesto che ha natura transnazionale, che trascende i confini dello stato e i due elementi costitutivi dello Stato “territorio e popolo” si affievoliscono. Il diritto costituzionale cosmopolitico o aperto è un’interdipendenza dei diversi ordinamenti per quanto riguarda i principi caratterizzanti il diritto costituzionale comune. In questa prospettiva è emersa la centralità del ruolo delle giurisdizioni statali e internazionali. Il dialogo tra le corti I tribunali internazionali e nazionali sono chiamati ad affrontare e risolvere casi che oltrepassano i confini statali, applicando così un misto tra diritto interno e diritto internazionale. Si viene a creare una “global community of courts” composta da giudici che si riuniscono in convegni scambiandosi idee, si citano reciprocamente nelle loro sentenze e si sentono partecipi di una medesima impresa. I giudici hanno come unico scopo quello di ottenere una tutela efficace dei diritti dell’uomo. Si suole distinguere tra:
Motivazioni e conseguenze della tassonomia: le motivazioni possono essere di carattere teorico, politico, storico e giuridico. La classificazione può essere discutibile, è difficile stabilire che una cosa valga solo all’interno di una casella. Nel diritto comparato vengono inserite le classificazioni delle famiglie giuridiche (il prof dice super-macro comparazione). La classificazione può essere fatta sia da un professore di diritto privato che di diritto pubblico comparato. A partire dall’800’ si iniziarono a fare varie classificazioni, di tipo naturale o linguistico. Distinzione di famiglie giuridiche:
Chi erano le 5 grandi potenze dell’epoca?
Nelle esperienze di Canada, Australia, Sudafrica il giudice utilizza il proprio argomentare e contemporaneamente disposizioni di costituzioni, principi giuridici generali, convenzioni internazionali sui diritti e sentenze. Accade anche che le corti risolvono i casi di costituzionalità senza ricorrere al diritto straniero o alla comparazione, come è avvenuto con il tribunale costituzionale spagnolo che esaminando il problema della costituzionalità di normative in tema di pari opportunità, dopo aver preso in considerazione le normative italiane e francesi, l’unico canone costituzionale da seguirsi sarebbe stata la costituzione statale. Vi sono però giudici che pretendono di utilizzare il proprio diritto e la connessa giurisprudenza, negando la possibilità di ricorrere al diritto esterno e alla comparazione. Le corti comparative per eccellenza sono:
Nella funzione normativa rientra la comparazione al fine di stilare convenzioni internazionali, testi costituzionali e legislativi a valere per il futuro in un numero imprecisato di casi e per un numero indeterminabile di utilizzatori. In quella giurisdizionale la comparazione è utile per la soluzione di puntuali casi da risolversi posti all’attenzione del singolo giudice. Il concetto di comparabilità La comparabilità fra ordinamenti e istituti appartenenti a diversi ordinamenti è stata tradizionalmente collegata al concetto di omogeneità, il quale si riferisce ad una comunanza di principi/valori. Il giudicante, nel formare la propria convinzione prende in esame sia il diritto esterno al proprio ordinamento sia la compatibilità con la costituzione che deve rispettare. Ad esempio, il modello occidentale viene contrapposto ad altri modelli per sottolineare il diverso modo di concepire i diritti fondamentali riconosciuti all’individuo. I principi-valori (la tradizione costituzionale caratterizzante il nostro sistema) costituisce per il normatore e per il giudice un limite alla utilizzabilità dell’apporto di valori incompatibili provenienti da diversi sistemi. Omogeneità e comparabilità di istituti Il concetto di omogeneità riferito a istituti si riferisce alla individuazione di elementi identificanti comuni ai due istituti oggetto di raffronto, elementi che consistono nella identità degli interessi precedenti nei diversi ordinamenti e nella individuazione delle modalità dirette a soddisfarli. La funzione dell’ombudsman è quella di apprestare una tutela di interessi soggettivi diversa e aggiuntiva rispetto a quella offerta dalle giurisdizioni. Il parametro di riferimento nel giudizio comparativo L’analisi critica degli elementi di due o più ordinamenti esaminati ha senso soltanto se il ricercatore fissa un parametro di riferimento in base al quale esprime il proprio giudizio. Il tertium comparationis (parametro) serve come termine di riferimento nel raffronto fra ciò che viene comparato ( comparatum ) con ciò che si intende comparare ( comparationis ). Non c’è una preminenza tra comparatum e comparationis in quanto sono sullo stesso livello.
La Corte gode, comunque, di ampi spazi discrezionali deliberativi quando riscontra una differenza notevole tra le discipline nazionali di un determinato istituto: in tali casi vige il principio della funzionalità in riferimento al caso concreto sempre, però, tenendo nel debito conto i «principi generali comuni dei singoli ordinamenti degli Stati membri» In tal caso - nota MORBIDELLI - si applica la regola tendenziale che viene attinta. di volta in volta, dal patrimonio degli ordinamenti dello Stato che meglio si adatta alla soluzione del caso all'esame della Corte. Nell'ambito del singolo processo, per DE VERGOTTINI, va distinto: a) il momento istruttorio in cui viene svolta un'ampia e generica valutazione comparativa delle fonti disponibili. b) il momento decisorio in cui la Corte tiene effettivamente conto del diritto degli Stati coinvolti nel giudizio. La corte europea dei diritti dell’uomo La Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo (capoluogo della regione dell’Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena, nel nord-est della Francia), è l'organo giurisdizionale volto ad assicurare il rispetto della CEDU da parte degli Stati contraenti. Opera nell'ambito del Consiglio d'Europa, costituisce un altro esempio di giudice comparatista d'eccellenza (ROZAKIS) e si rifà principalmente (ma non esclusivamente) agli indicatori comuni dei singoli diritti interni dei paesi membri E' competente a giudicare «tutte le questioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli» e può essere adita una volta esauriti i rimedi interni previsti dal diritto nazionale, in omaggio ai principi di sovranità dello Stato, di dominio riservato e di sussidiarietà, per i quali uno Stato prima di essere chiamato a rispondere di un proprio illecito sul piano internazionale, deve avere la possibilità di porre termine alla violazione all'interno del proprio ordinamento giuridico. Analogie e differenze (per il diritto comparato è più importante sottolineare le differenze o le analogie?) (appunti) Per il diritto comparato è più importante sottolineare le differenze. Il diritto comparato guarda sia alle analogie che alle differenze perché è l’unico modo per poter descrivere al meglio le masse oggetto di studio. Attraverso questo metodo, il comparatista raggiunge qualcosa di concreto. È importante riconoscere la storia tra passato e presente.
diversità naturale e culturale di tutti gli esseri umani, e un gruppo sociale diventa minoranza solo quando entra in relazione con un altro gruppo che costituisce la maggioranza in relazione a determinati fattori e quando tale relazione assume rilevanza giuridica. Minoranze riconosciute e non riconosciute Il riconoscimento equivale a individuare una determinata comunità minoritaria e consente di promuoverla da una condizione meramente esistenziale a una giuridicamente rilevante (Toniatti, 1994), così da renderla destinataria di forme speciali di tutela. Viceversa, il non riconoscimento confina la minoranza linguistica a uno stadio pregiudico di mero fatto, che non le permette di beneficiare di misure di protezione dissimili da quelle, generali e generiche, fruibili da qualunque cittadino o individuo, indipendentemente da qualsivoglia appartenenza minoritaria e tuttalpiù di interventi di politica culturale di preferenza affidati all'iniziativa del legislatore locale. In Italia, si è optato per l'adozione di misure ad hoc riferite a singoli gruppi minoritari, sulla base degli statuti regionali, speciali o di accordi internazionali e dietro le rivendicazioni di volta in volta espresse dalle minoranze stesse, piuttosto che in via generale, in attuazione dell'Art.6 della Costituzione. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Tre specie di diritti linguistici Diritti linguistici di prima specie: sono quelli dell'integrazione, che avviene tramite l'apprendimento della lingua della maggioranza e ufficiale: nati per essere destinati ai soli cittadini, riguardano oggi anche gli stranieri. Diritti linguistici di seconda specie: sono quelli che riguardano le minoranze tradizionali, e trovano il terreno più fertile laddove esiste una struttura federale o regionale: l'esempio più preclaro di questi si trova in Catalogna. Diritti linguistici di terza specie : riguardano gli stranieri ed il, seppur parziale riconoscimento, delle loro lingue. La situazione delle minoranze linguistiche in Italia prima della Costituzione I modelli di tutela della diversità culturale e le politiche linguistiche che sono state attuate nel corso del tempo certamente si sono differenziate a seconda delle forme di Stato susseguitesi. A partire dallo Stato liberale, il dibattito sulla tutela delle minoranze linguistiche è risultato del tutto insignificante. Se si prende in esame, lo Statuto Albertino, è chiaro che non ci fosse alcuna garanzia per i diritti delle minoranze, al contrario, era ampiamente esplicitata la necessita di sviluppare un'omogeneità linguistica e
culturale che influenzò sia le politiche relative all'istruzione dei primi anni dopo l'unificazione, ma anche l'elaborazione stessa dei principi espressi nello Statuto. Questo affermava, infatti, l'ufficialità della lingua italiana, segno inequivocabile della volontà di superare i particolarismi linguistici. Nell'Art. 62, infatti, riprendendo due editti del Duca di Savoia del 1560 e del 1577, si affermava che la lingua ufficiale del Parlamento era l'italiano, ma si permetteva ai deputati provenienti dalle zone di lingua francese di esprimersi in questa lingua. Ciò si può considerare come un riconoscimento esplicito dell'esistenza di una specifica minoranza, anche se tutte le altre minoranze presenti sul territorio, come quella sarda, friulana e slovena, non erano neppure citate: l'utilizzo di una lingua diversa veniva considerato al pari dell'uso di un dialetto. Nel 1866 venne riconosciuta la minoranza slava, in quanto con la terza guerra d’indipendenza e il trattato di Vienna, si stava organizzando il plebiscito che doveva confermare l’annessione di Veneto, Friuli e Venezia Giulia al Regno d’Italia. Fu un riconoscimento con una forte componente propagandistica, perché venne promesso a cittadini di lingua slovena e croata il rispetto e la valorizzazione della loro lingua. Dopo il voto favorevole all'annessione, le scuole slovene vennero mantenute in funzione, ma non fu emessa nessuna altra norma per la salvaguardia di queste minoranze. Con l’avvento del fascismo, la situazione si inasprì ulteriormente, di fatti ci fu una negazione di ogni forma di tutela delle minoranze. Vennero abolite le autonomie territoriali, soppressione del pluralismo culturale e linguistico in nome dell’interesse superiore della nazione, la quale veniva considerata come appartenenza ad una stessa stirpe, avente dunque vincolo di sangue. Si generò una vera e propria persecuzione nei confronti delle persone appartenenti a minoranze etniche e religiose. Il rapporto tra Stato e cittadino si risolse con una totale privazione di diritti e libertà individuali. Il fascismo operò una sorta di italianizzazione rivolta soprattutto alle minoranze. Solo dopo la Seconda guerra mondiale, la lotta di liberazione e la nascita della Repubblica le cose cambiarono sensibilmente. I cambiamenti nella Costituzione pluralista Con la legge n 482 del 1999 recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche-storiche” sancisce che la Repubblica, pur riconoscendo nell’italiano la lingua ufficiale, garantisce la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. Prima del 1999 non esisteva una legge nazionale che assicurasse alle minoranze un minimo di tutela o uno status privilegiato.
rappresentare il modo in cui è avvenuto o meno il processo di inclusione delle comunità dei/delle migranti nella società d'arrivo. Ma da chi sono composte le seconde generazioni? Vi sono una pluralità di condizioni e di situazioni che interessano i/le giovani con background migratorio, che tuttavia mostrano forti somiglianze con le esperienze vissute dai giovani autoctoni: entrambi i gruppi sono accomunati dall'esperienza della crescita in una società complessa, ma i figli dell'immigrazione sono anche portatori di esperienze specifiche che evidenziano una loro differenziazione interna importante e significativa, che non può essere trascurata. Già le indicazioni numeriche delle generazioni (prima, seconda, terza...) suggeriscono un processo di categorizzazione che rischia di banalizzare e ridurre tutto il vissuto di una persona a un semplice dato biografico, in questo caso il paese d'origine. In realtà, emerge uno scenario che è composto da insiemi di seconde generazioni, che inglobano diverse realtà, come i minori nati in Italia figli di genitori immigrati, i minori stranieri non accompagnati, i minori ricongiunti, i/ minori arrivati per adozione internazionale e i figli di coppie miste; pertanto, se non si dettagliano tali situazioni, si rischia di considerare straniero anche chi è nato in Italia e non vi è emigrato da nessun posto. L’utilizzo della parola “seconda generazione” potrebbe di per sé apparire neutra, ma nasconde e maschera i primi segnali di razzismo, poiché rimanda all’idea di una trasmissione generica delle culture di origine. I figli dei migranti sono percepiti come posterità inopportuna» (A. Sayad, 1993), poiché rompono il mito della temporalità della migrazione e mettono in discussione il ruolo del migrante come invitati buoni, neutrali e silenziosi, che si deve meritare di vivere nel paese di arrivo. Negli studi di Abdelmalek Sayad, sociologo algerino, l'immigrato diventa uno straordinario dispositivo capace di far venire allo scoperto l'inconscio delle società dominanti: il loro nazionalismo più o meno implicito; l'ossessione per legge e ordine come condizione di uno sviluppo che invece non conosce frontiere; l'inferiorizzazione sociale e culturale degli stati ritenuti non sviluppati. Ecco che nella negazione dell'identità dei/delle migranti si può scorgere una specifica manifestazione di un neocolonialismo che non ha più bisogno di colonie territoriali e di obsolete teorie della razza, ma che è compatibile con multiculturalismo, differenzialismo e tutte le chiacchiere qualunquiste con cui si copre la realtà dei migranti percepita come gruppo sociale pericoloso. Pertanto, l'appartenenza degli adolescenti stranieri ad una storia familiare segnata dalla migrazione necessita di essere coniugata con la questione della cittadinanza che - seppur in Italia affondi le sue radici nella famiglia, si acquisisca sostanzialmente per discendenza rappresentando una sorta di eredità - è
da intendere come la maggiore e significativa possibilità di partecipazione all'area pubblica per la creazione di una solidarietà diffusa, che possa rafforzare e sostenere la realizzazione dei progetti delle famiglie e dei figli. Sarebbe opportuno quindi uscire dalla logica classificatoria, che cerca di definire teoricamente e praticamente un fenomeno che va oltre ogni delimitazione fisica e burocratica; si dovrebbe decostruire il pensiero delle società riceventi che pretendono di fissare dei confini chiari tra chi fa parte della comunità nazionale e chi no e capovolgere invece i termini del discorso fissando lo sguardo su altri elementi che non siano in primis il paese di origine, ma piuttosto su come leggere oggi una società che è già al di là della distinzione noi/loro e di cui le nuove generazioni sono l'esempio più evidente. DIRITTO ISLAMICO (assistente) Premesse Cosa si intende con i termini Shari'a? come può essere tradotto? Quali sono la sua natura e la sua efficacia? Mass media, istituzioni, politici, a livello nazionale e internazionale, molto spesso fanno riferimento a questo vocabolo in senso troppo generico, o in certi casi generalista, creando così una sorta di confusione sull'essenza di un fenomeno che in realtà è molto più complesso e dinamico di come viene rappresentato verso l'esterno. I tanti stereotipi che ruotano intorno al termine Shari'a hanno spesso generato una serie di equivoci che impediscono di poter offrire un giudizio trasparente e leale sulle vicende che coinvolgono una delle tre grandi religioni della storia dell'umanità, una fede che è in grado di coprire una vastissima area del pianeta dal nord del Mediterraneo e Medio Oriente sino al sud-est asiatico, dall'Africa centrale sino ad alcuni stati sorti dall'ex Repubblica dell'unione sovietica, senza considerare l'incessante fenomeno delle grandi migrazioni di popolazioni di fede musulmana verso l'Europa e gli altri paesi occidentali. I luoghi dell’Islam È difficile capire e dare un’idea unitaria di diritto dell’Islam. Si è diffuso in territori distanti tra di loro: Africa, Araba, Cina e si hanno delle minoranze in alcuni stati sorti dal disfacimento dell’ex Unione Sovietica. Gli Sciiti e i Sunniti hanno correnti che li differenziano nelle pratiche gli uni dagli altri. Differenze tra musulmani sciiti e sunniti La più importante, ma non unica, differenza religiosa tra musulmani è quella tra la comunità maggioritaria sunnita e le diverse comunità sciite.
Sebbene la Sadaga (atto caritatevole) sia fortemente incoraggiata nel quotidiano di ogni musulmano, per chi ne ha le possibilità, è obbligatorio donare la Zakat (elemosina) una volta all'anno. Questo pilastro garantisce che la ricchezza venga continuamente ridistribuita a coloro che ne hanno bisogno. Durante l'Hajj (pellegrinaggio), i musulmani devono indossare gli stessi semplici indumenti ed eseguire gli stessi atti rituali di devozione ad Allah. Spogliate dei dettagli mondani, alle persone viene ricordato che tutti sono uguali di fronte a Dio. Ciascun pilastro tiene conto anche di coloro che potrebbero non essere in grado di soddisfarli, a causa di problemi di salute, per esempio, gravidanze o mancanza di mezzi finanziari, tra le altre cose. Shari’a – la sua natura L'islam irrompe nel contesto delle antiche società arabe, rivoluzionandone le caratteristiche e apportando profondi mutamenti di ordine non solo religioso, ma anche giuridico, sociale, culturale, economico e politico. L'ambiente di riferimento in cui il mondo musulmano sorge e si sviluppa, quello dell'Arabia centrale, era dettato da una radicata coscienza tribale, retta da un forte vincolo di sangue. L'unione delle tribù assumeva, così, un valore maggiore rispetto al singolo; lo status sociale dell'individuo era esclusivamente legato alla sua appartenenza tribale. Al nucleo del gruppo erano pertanto ricondotti tutti gli ambiti della regolamentazione della quotidianità, ivi compresi quelli giuridici. In questo contesto trova terreno fertile la rivoluzione a portata da Muhammad, la cui azione profetica mira a sovvertire proprio l'ordinamento tribale-familiare sino ad allora eretto a fondamento della società araba; al vincolo di sangue succede, infatti, l'unione sotto un'unica fede, l'islam. Tale opera di ridefinizione sociale si concretizza con la nascita di una nuova comunità, la umma. La prima comunità del profeta appare di natura decisamente pattizia; lo strumento del consenso e del patto non era certo nuovo nell'era preislamica, in quanto era la principale caratteristica che regolamentava la convivenza tra i vari clan. Nel 627 d.C., si ha la definitiva consacrazione della comunità islamica: Unione di tutti i credenti, in cui tutti i membri sono fratelli l'uno con l'altro, accomunati dalla fede nell'unico Dio Allah, dalla missione profetica di Maometto e dal rispetto delle regole sacre da lui trasmesse. Da un simile rovesciamento sociale e culturale, derivano conseguenze decisive: la umma è governata da Dio. Egli è il re e detiene il potere sul suo popolo, senza alcuna forma di mediazione. Il rapporto tra divino e umano è, infatti, diretto, non potendo esistere intermediari in grado di interpretare la volontà del creatore.
Non solo: l'uomo e solo innanzi al giudizio ultimo di Dio rispetto alle sue azioni e la comunanza fraterna sotto la stessa fede è rappresentata dall’uguaglianza tra i membri del popolo islamico, infatti, tutti sono uguali di fronte a Dio e alla sua legge. Se nella nostra tradizione, la legge concepita come diretta emanazione di un potere umano costituito (il dittatore, il monarca, il popolo), ossia frutto di intelletto umano allo scopo di definire normativamente gli ambiti di regolamentazione nel contesto sociale di riferimento, ciò non vale, in origine, per il musulmano; la sua comunità (umma) è governata solo e solamente da Dio, così che la legge deve essere emanazione di Dio stesso. Il credente musulmano deve tenere in considerazione nella sua intera vita il rispetto per la «via diritta» imposta da Dio, comunicata da quest'ultimo all'intera umanità attraverso la missione profetica di Muhammad. Ehi è solo nella sua accezione più stretta che il termine sharia coincide con il significato di «legge religiosa» rivelata ai soli musulmani e in tal senso assume il valore di «diritto islamico». Le principali caratteristiche della sharia