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Una introduzione al diritto, spiegando cosa significhi, le sue fonti e il processo legislativo. Il diritto è un insieme di norme obbligatorie che regolano il comportamento degli individui, distinguiamo tra diritto pubblico e privato. Le norme giuridiche sono obbligatorie, generali, astratte e coattive. Il sistema delle fonti del diritto include fonti di produzione (usi e consuetudini, fonti fatto) e fonti atto (leggi, regolamenti). Il parlamento detiene il potere legislativo e il procedimento legislativo statale è disciplinato dalla costituzione e dai regolamenti parlamentari.
Tipologia: Appunti
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COS’è IL DIRITTO? È il complesso di norme giuridiche che comandano o vietano determinati comportamenti di soggetti che ne sono destinatari. È la facoltà o la pretesa tutelata dalla legge di un determinato comportamento attivo od omissivo da parte di altri. Il diritto è un fenomeno tendenzialmente relativo, esso infatti si evolve nel tempo; basti pensare alle legislazioni sulla pena di morte Diritto Pubblico: è l’insieme delle norme giuridiche che interessano i rapporti tra gli individui e lo stato Diritto PRIVATO: l’insieme delle norme giuridiche che interessano i rapporti tra privati. Cosa sono le Norme Giuridiche? (Art, 12, preleggi) Sono dette anche norme di diritto, servono a permettere lo svolgimento pacifico ed ordinato della vita collettiva. Esse perciò sono obbligatorie e regolano l’attività dell’individuo ordinando alcuni comportamenti e vietandone altri. Le norme giuridiche sono: generali: quando si applicano a tutti gli individui astratte: quando non riguardano il caso concreto ma qualunque tipologia di tipo astratto esse nel diritto vengono interpretate letteralmente le regole che formano il diritto sono definite giuridiche poiché prevedono una sanzione esterna e istituzionalizzata: sono quindi regole coattive o coercibili. Il SISTEMA DELLE FONTI COS’è UNA FONTE? Quando si parla di fonti del diritto si indicano gli atti e i fatti da cui traggono origine le norme giuridiche si differenziano in: fonti di produzione: atti o fatti ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di produrre imperativi che esso riconosce come propri fonti sulla produzione : norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti. FONTI DEL DIRITTO L’art 1 del codice civile fissa quali sono le fonti del diritto: le leggi : sono norme generali di azione o di comportamento emanate in forma scritta dagli organi ai quali ne è attribuita la potestà regolamenti : norme generali ed astratte emanate dal potere esecutivo (Governo, Regioni, provincie, comuni) nell’ambito della propria competenza e delle leggi esistenti Gli usi o consuetudini : sono comportamenti ripetuti nel tempo da parte di una certa collettività con la certezza che essi sono giuridicamente obbligatori FONTI DI PRODUZIONE si dividono in fonti fatto : consistono in comportamenti spontanei della collettività che si ripetono nel tempo, considerati idonei a produrre norme giuridiche(usi e consuetudini) fonti atto : sono le norme giuridiche scritte, emanate dagli organi ai quali tale potere è riconosciuto dall’ordinamento giuridico (leggi del parlamento).
Fonti primarie : la costituzione, le leggi costituzionali, le leggi di revisione costituzionale, i decreti legge e i decreti legislativi, le leggi regionali. Presentano un sistema chiuso, ovvero: non sono configurabili atti di fonte primari al di là espressamente previsti dalla costituzione; ciascun atto normativo non può disporre di una forza maggiore di quella che la costituzione ad esso attribuisce. Agli atti di fonti primari va riconosciuta la forza di legge ( art 77 e 134 cost). Presenta duplice capacità: capacità di innovare : ovvero la nuova elimina la vecchia se di pari grado o subordinata (profilo attivo) capacità di resitere : ovvero le norme sottordinate non modificano le norme sopraordinate (profilo passivo) Fonti secondarie : regolamenti, usi e consuetudini. Presentano un sistema aperto: l’individuazione degli atti di fonte secondari è lasciata alla disponibilità dei soggetti titolari di potestà normative primarie sia pur nel rispetto dei limiti costituzionali esistenti (riserva di legge), gli atti secondari devono essere deliberati sulla base di una previa norma di legge (principio di legalità) Il nostro ordinamento giuridico non scusa l’ignoranza della legge cioè non ammette che un soggetto non conosca la norma in quanto essa entra in vigore generalmente 15 gg dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale GERARCHIA DELLE FONTI
presenta limiti impliciti: non si possono abrogare norme costituzionali, leggi elencate nell’art 75 e quelle ad esse legate, leggi dotate di forza passiva rafforzata, leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, limiti espliciti: non sono abrogabili le leggi tributarie o di bilancio, leggi di amnestia o indulto, leggi di ratifica dei trattati internazionali, le fonti secondarie e le fonti regionali. Il referendum abrogativo può richiederlo un n di 500000 elettori o almeno 5 consigli regionali. Le richieste vanno depositate dal 1 gennaio al 30 settembre di ciascun anno. Non possono essere depositate nell’anno precedente alla scadenza ordinaria della legislatura e nei 6 mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali. Controllo da parte dell’ufficio centrale per il referendum presso la corte di cassazione sulla conformità della richiesta alle regole della legge n 325/1970. Inoltre avviene il controllo della corte costituzionale sull’ammissibilità del referendum. Infine il PDR su proposta del governo fissa il giorno della votazione tra il 15 aprile e il 15 giugno. Il referendum abrogativo necessita del quorum (bisogna votare il 50%+1 degli elettori)