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Una panoramica dettagliata delle fonti del diritto italiano, con particolare attenzione alle norme costituzionali e ai regolamenti governativi. Esplora il processo legislativo, i tipi di atti normativi, i limiti e le caratteristiche dei decreti legge e legislativi, e l'iter di formazione dei regolamenti governativi. Utile per comprendere il sistema giuridico italiano e le sue diverse fonti.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Per STATO si intende la comunità politica organizzata, al cui interno troviamo una comunità stanziata su un determinato territorio dove si inseriscono delle strutture organizzative di vertice che vanno a disciplinare la convivenza di questi soggetti. Lo Stato moderno è caratterizzato da più caratteri, ma due sono quelli più importanti:
Lo Stato liberale è il frutto della lotta vittoriosa della borghesia (terzo Stato contro l’aristocrazia e l’alto clero). Esso è contrassegnato da una base sociale ristretta poiché il diritto di voto è riservato a coloro che possiedono un determinato rango ( Stato monoclasse ), ma riconosce a tutti i cittadini diritti di proprietà e di libertà garantiti da regole di diritto generale tutelato da giudici indipendenti ( Stato di diritto ). Dallo Stato liberale si sviluppa lo Stato liberaldemocratico che si comincia a delineare l’inizio 900. La disomogeneità della base sociale e la ricerca di forme di coesione e integrazione sociale garantite inducono a fissare in costituzioni rigide la tutela dei diritti civili, politici e sociali ( Stato Costituzionale ). Stato confessionale: ovvero gli ordinamenti che non accettano il principio della separazione della sfera religiosa dalla sfera civile (lo stato islamico trova diretta applicazione la shabia, ovvero il corpus di norme tratte dal Corano e che regola ogni aspetto della vita privata e pubblica). La REPUBBLICA ITALIANA , può definirsi uno stato sociale che si ispira al costituzionalismo liberaldemocratico e a tutte le caratteristiche dello Stato costituzionale. Tra i valori, principi e tecniche, si possono riassumere
Il procedimento per modificare i principi fondamentali è più complesso come riporta l’Art. 138 , è necessario organizzare una prima deliberazione (della Camera), una maggioranza relativa (50% + 1) in seguito attendere almeno tre mesi e organizzare una seconda deliberazione (del Senato). Sarà necessaria una maggioranza assoluta (da tutti i componenti) dalle due camere. È necessario un procedimento aggravato per poterla modificare, non è sufficiente un procedimento ordinario.
Per RISERVA DI LEGGE si intende quello strumento con cui la costituzione regola il concorso delle fonti nella disciplina di una determinata materia, per evitare di vincolare gli organi del potere legislativo, ossia la Burocrazia e la Polizia. Impone al legislatore di regolare una determinata materia in modo da non lasciarla alla disciplina del potere legislativo. Per alcune materie quindi è solo e soltanto il Parlamento a legiferare e non il governo o gli enti inferiori (-> segno di rigidità della nostra Costituzione). Un altro principio è il PRINCIPIO DI LEGALITÀ , presente nell’ Art. 25 comma 2, che ha come ragione quella di assicurare che un determinato comportamento possa essere imposto ai consociati solo in base a una legge. La fonte primaria per eccellenza è la LEGGE ORDINARIA, ossia la legge del Parlamento. Essa è frutto della scelta politica dell’organo rappresentativo del Paese, quindi dell’organo detentore del potere legislativo del Paese. La volontà politica del Parlamento si estrinseca all’interno del Parlamento stesso, diventa espressione del potere legislativo e si trasforma in legge. I PROGETTI DI LEGGE si distinguono in: DISEGNI DI LEGGE , se sono stati presentati dal Governo al Parlamento (DdL) PROPOSTE DI LEGGE, se sono presentati dagli altri soggetti La funzione legislativa, ossia L’APPROVAZIONE DI LEGGE ordinaria , funziona in modi diversi in base alla legge che deve essere approvata. Le basi sono una serie di atti volti a un risultato finale che si articolano in tre atti:
esercitare una potestà legislativa solo se il Parlamento lo autorizza o preventivamente oppure successivamente. Mentre il decreto legge scaturisce da una decisione autonoma del Governo, il Decreto Legislativo viene emanato dal governo a seguito di Delega da parte del Palamento conferita ad hoc per disciplinare una determinata materia tecnica e specifica. Un altro tipo di fonte primaria sono gli STATUTI Art.123 “Ciascuna Regione ha uno STATUTO che in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione e delle leggi e dei regolamenti regionali.” Uno statuto è quindi l’atto fondamentale della regione, una sorta di magna carta dell’ente territoriale di riferimento, che disciplina l’ente e che ne pone le regole fondamentali. Deve essere in armonia con la Costituzione. Alcuni parlano di “Costituzioni regionali” per sottolineare l’importanza di questi atti. Vengono definite cosi per:
I regolamenti parlamentari sono regolamenti cosiddetti “Interna corpuris” che vengono adottati dalle camere e che vanno semplicemente a regolamentare i lavori delle Camere. Vengono definiti fonti di primo grado, ma che hanno efficacia solo all’interno del Parlamento. ORGANI COSTITUZIONALI Gli Organi Costituzionali sono Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale e Magistratura. Il PARLAMENTO in Italia è definito dall’ Art.55 come composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Inizialmente era definito dallo Statuto Albertino e ciò che cambia tra le due tipologie di Parlamento delineate è proprio il Parlamento stesso, in quanto istituzione che riprende due camere distinte e separate, che però hanno le stesse funzioni e svolgono le medesime attività ( Bicameralismo Perfetto ). Dal 1939 il Parlamento viene trasformato in Camera dei Fasci, con un potere subalterno rispetto a quello legislativo. Prima del 2020 parlando di Parlamento si intendeva quell’organo complesso perché formato da due Camere:
Giunte per il regolamento , esaminano le proposte di modifica dei regolamenti interni o qualora ci siano dubbi sulla comprensione di una norma esprimono pareri sull’interpretazione Giunte per l’autorizzazione a procedere , esaminano le richieste di applicazione ad un parlamentare di misure restrittive delle libertà personali e sottopone all'assemblea una proposta di delibera; esamina anche le richieste di autorizzazione a procedere nei confronti dei membri del Governo per i reati ministeriali. Esiste un quarto tipo che sono le Giunte per le questioni comunitarie , che esaminano le questioni attinenti alla materia dell’UE. La funzione principe è la funzione legislativa (fare le leggi), ma il Parlamento ha a che una funzione di indirizzo politico, principalmente nella fiducia parlamentare , e quindi con il potere esecutivo. Atti tipici dell’indirizzo politico sono: La fiducia parlamentare La mozione , che serve come stimolo nelle discussioni in aula su determinati aspetti dell’attività svolta dal Governo. Si cerca di stimolare la discussione Le risoluzioni , che sono atti di indirizzo politico che hanno la funzione di far dire ai singoli deputati e senatori qual è il loro pensiero sui singoli atti del governo e sull’oggetto di discussione. Vuole l’espressione del singolo pensiero L’ordine del giorno di istruzione del governo IMMUNITÀ PARLAMENTARE -> Secondo l’ Art.68 comma 1 “ i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle proprie funzioni ” – Ogni parlamentare gode di una serie di immunità per poter garantire il libero esercizio delle funzioni parlamentari e evitare il rischio di prevaricazioni da parte del potere giudiziario. Le immunità si distinguono in:
Viene eletto dal Parlamento in seduta comune , Camera e Senato si riuniscono nella sede della Camera dei deputati, con anche l’aggiunta del voto di 58 delegati regionali. Per essere eletto è richiesta una maggioranza qualificata. Art.83 “ Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta .” Unico requisito per essere eletto è che la persona debba essere un cittadino che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici. Può essere eletto per sette anni , anche se può dimettersi prima o può abbandonare il suo ruolo nei casi in cui il Presidente sia permanentemente impossibilitato alle sue funzioni. Esiste un sostituto che è il Presidente del Senato , il quale si deve limitare a compiere solo gli atti urgenti o di ordinaria amministrazione. Se l’impedimento è temporaneo il Presidente del Senato svolge la supplenza fino a che non termina l’impedimento; se invece l’impedimento è permanente il Presidente della Camera deve convocare l’assemblea elettiva per eleggere il nuovo Capo di Stato. Nell’esercizio delle sue funzioni non può essere chiamato a rispondere accuse, se non in due casi di:
Carta costituzionale conferisce un'autonoma rilevanza, facendone il centro nevralgico dell'intera attività del Governo: egli, infatti, ne dirige la politica generale e ne è il responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuove e coordina l'attività dei Ministri. Il Presidente del Consiglio è, dunque, titolare di un potere di direzione dell'intera compagine governativa, il che lo abilita a svolgere ogni iniziativa volta a mantenere omogeneità nell'azione comune della coalizione, finalizzandola alla realizzazione del programma esposto in Parlamento al momento del voto di fiducia. Tali funzioni, però, non si spingono sino a determinare unilateralmente la politica generale del Governo, compito questo assolto collegialmente dal Consiglio dei Ministri attraverso le sue deliberazioni.
È presieduto da: Presidente della Repubblica, Primo presidente della Corte di cassazione, Procuratore generale della corte di cassazione. Gli altri componenti sono 24 e durano in carica 4 anni e: