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Le Fonti del Diritto: Un'analisi delle Norme Costituzionali e dei Regolamenti Governativi, Schemi e mappe concettuali di Diritto Pubblico

Una panoramica dettagliata delle fonti del diritto italiano, con particolare attenzione alle norme costituzionali e ai regolamenti governativi. Esplora il processo legislativo, i tipi di atti normativi, i limiti e le caratteristiche dei decreti legge e legislativi, e l'iter di formazione dei regolamenti governativi. Utile per comprendere il sistema giuridico italiano e le sue diverse fonti.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2023/2024

Caricato il 02/01/2025

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PRIMA PARTE DIRITTO
Per STATO si intende la comunità politica organizzata, al cui interno troviamo una comunità stanziata su un
determinato territorio dove si inseriscono delle strutture organizzative di vertice che vanno a disciplinare la
convivenza di questi soggetti.
Lo Stato moderno è caratterizzato da più caratteri, ma due sono quelli più importanti:
-La politicità: sta a indicare che l'ordinamento statale si prende cura di tutti gli interessi generali che
riguardano una determinata collettività stanziata su un determinato territorio.
-La sovranità: vale a dire la supremazia rispetto a ogni altro potere costituito al suo interno e la sua
indipendenza rispetto a poteri esterni. Vi sono altri enti con il proprio ordinamento giuridico (es.
comuni) che possono essere definiti politici ma non sovrani (libertà limitata da regole definite dalla
Costituzione). La sovranità è un potere non costituito ma costituente.
Lo Stato si identifica per tre elementi: sovranità, popolo e la territorialità.
- la SOVRANITÀ è il potere politico che si svolge tramite poteri autoritativi e che cura i rapporti interni
ed esterni con gli altri ordinamenti e con gli altri soggetti. La sovranità cerca di tutelare gli interessi
nazionali che coincidono con l’interesse pubblico dell’ente di riferimento a cui si contrappongono gli
interessi sovranazionali, facenti parte delle comunità internazionali.
- La TERRITORIALITÀ, nel senso che esso si esprime in quanto riguarda determinati soggetti che si
trovano su un determinato territorio e con cui hanno un rapporto di fatto particolare.
- Il POPOLO che è formato dall’insieme di quei soggetti cui l’ordinamento giuridico riconosce diritti e
doveri che vanno a qualificare lo status di cittadino. Il concetto di popolo deve essere distinto e
differenziato dal concetto di popolazione che rappresenta al contrario un concetto più ampio e che
si riferisce a quell’insieme indifferenziato di soggetti che si trovano in quel momento sul territorio e
che non presuppone la titolarità di situazioni soggettive specifiche facenti parte del popolo (es.
stranieri).
La CITTADINANZA è “uno status cui la Costituzione riconnette una serie di diritti e doveri
Legge 91/1992 disciplina la cittadinanza italiana e prevede espressamente che sia cittadino italiano per
nascita:
-a: il figlio di padre e madre italiana -> IUS SANGUINIS “Figlio, anche adottivo, di padre o madre in possesso
della cittadinanza italiana, qualunque sia il luogo di nascita”
-b: colui che è nato nel territorio della Repubblica italiana se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi -> IUS
SOLI
-c: lo straniero che è nato in Italia e che ha la residenza italiana sino al compimento del 18esimo anno di età
La perdita della cittadinanza può avvenire o per rinuncia oppure automaticamente in presenza di alcune
condizioni.
a) Per rinuncia: qualora il cittadino possegga, acquisti o riacquisti una cittadinanza estera o qualora
abbia deciso di stabilire la propria residenza all'estero
b) automatica: qualora il cittadino svolgendo funzioni alle dipendenze di uno stato estero voglia
conservare queste posizioni nonostante l'intimazione del governo italiano a cessare questo
rapporto di dipendenza. O quando un soggetto si mostra con atti gravi infedele alla Repubblica
Italiana.
Esistono diverse tipologie di Stato moderno ed esse riguardano il modo in cui si atteggia il rapporto fra i
cittadini, il potere politico, vale a dire rapporto fra governanti e governati nonché ai fini ultimi che si può
nell’ordinamento. Si possono dunque individuare le seguenti forme di Stato:
Dopo la distruzione dell’ordinamento feudale che precede lo Stato moderno si afferma lo Stato assoluto
caratterizzato dalla legittimazione del sovrano direttamente da Dio.
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PRIMA PARTE DIRITTO

Per STATO si intende la comunità politica organizzata, al cui interno troviamo una comunità stanziata su un determinato territorio dove si inseriscono delle strutture organizzative di vertice che vanno a disciplinare la convivenza di questi soggetti. Lo Stato moderno è caratterizzato da più caratteri, ma due sono quelli più importanti:

  • La politicità: sta a indicare che l'ordinamento statale si prende cura di tutti gli interessi generali che riguardano una determinata collettività stanziata su un determinato territorio.
  • La sovranità: vale a dire la supremazia rispetto a ogni altro potere costituito al suo interno e la sua indipendenza rispetto a poteri esterni. Vi sono altri enti con il proprio ordinamento giuridico (es. comuni) che possono essere definiti politici ma non sovrani (libertà limitata da regole definite dalla Costituzione). La sovranità è un potere non costituito ma costituente. Lo Stato si identifica per tre elementi: sovranità, popolo e la territorialità.
  • la SOVRANITÀ è il potere politico che si svolge tramite poteri autoritativi e che cura i rapporti interni ed esterni con gli altri ordinamenti e con gli altri soggetti. La sovranità cerca di tutelare gli interessi nazionali che coincidono con l’interesse pubblico dell’ente di riferimento a cui si contrappongono gli interessi sovranazionali, facenti parte delle comunità internazionali.
  • La TERRITORIALITÀ , nel senso che esso si esprime in quanto riguarda determinati soggetti che si trovano su un determinato territorio e con cui hanno un rapporto di fatto particolare.
  • Il POPOLO che è formato dall’insieme di quei soggetti cui l’ordinamento giuridico riconosce diritti e doveri che vanno a qualificare lo status di cittadino. Il concetto di popolo deve essere distinto e differenziato dal concetto di popolazione che rappresenta al contrario un concetto più ampio e che si riferisce a quell’insieme indifferenziato di soggetti che si trovano in quel momento sul territorio e che non presuppone la titolarità di situazioni soggettive specifiche facenti parte del popolo (es. stranieri). La CITTADINANZA è “ uno status cui la Costituzione riconnette una serie di diritti e doveriLegge 91/1992 disciplina la cittadinanza italiana e prevede espressamente che sia cittadino italiano per nascita: -a: il figlio di padre e madre italiana -> IUS SANGUINIS “ Figlio, anche adottivo, di padre o madre in possesso della cittadinanza italiana, qualunque sia il luogo di nascita” -b: colui che è nato nel territorio della Repubblica italiana se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi -> IUS SOLI -c: lo straniero che è nato in Italia e che ha la residenza italiana sino al compimento del 18esimo anno di età La perdita della cittadinanza può avvenire o per rinuncia oppure automaticamente in presenza di alcune condizioni. a) Per rinuncia : qualora il cittadino possegga, acquisti o riacquisti una cittadinanza estera o qualora abbia deciso di stabilire la propria residenza all'estero b) automatica: qualora il cittadino svolgendo funzioni alle dipendenze di uno stato estero voglia conservare queste posizioni nonostante l'intimazione del governo italiano a cessare questo rapporto di dipendenza. O quando un soggetto si mostra con atti gravi infedele alla Repubblica Italiana. Esistono diverse tipologie di Stato moderno ed esse riguardano il modo in cui si atteggia il rapporto fra i cittadini, il potere politico, vale a dire rapporto fra governanti e governati nonché ai fini ultimi che si può nell’ordinamento. Si possono dunque individuare le seguenti forme di Stato : Dopo la distruzione dell’ordinamento feudale che precede lo Stato moderno si afferma lo Stato assoluto caratterizzato dalla legittimazione del sovrano direttamente da Dio.

Lo Stato liberale è il frutto della lotta vittoriosa della borghesia (terzo Stato contro l’aristocrazia e l’alto clero). Esso è contrassegnato da una base sociale ristretta poiché il diritto di voto è riservato a coloro che possiedono un determinato rango ( Stato monoclasse ), ma riconosce a tutti i cittadini diritti di proprietà e di libertà garantiti da regole di diritto generale tutelato da giudici indipendenti ( Stato di diritto ). Dallo Stato liberale si sviluppa lo Stato liberaldemocratico che si comincia a delineare l’inizio 900. La disomogeneità della base sociale e la ricerca di forme di coesione e integrazione sociale garantite inducono a fissare in costituzioni rigide la tutela dei diritti civili, politici e sociali ( Stato Costituzionale ). Stato confessionale: ovvero gli ordinamenti che non accettano il principio della separazione della sfera religiosa dalla sfera civile (lo stato islamico trova diretta applicazione la shabia, ovvero il corpus di norme tratte dal Corano e che regola ogni aspetto della vita privata e pubblica). La REPUBBLICA ITALIANA , può definirsi uno stato sociale che si ispira al costituzionalismo liberaldemocratico e a tutte le caratteristiche dello Stato costituzionale. Tra i valori, principi e tecniche, si possono riassumere

  • I diritti dell’uomo: hanno il primato su ogni altro valore, alla tutela dei diritti civili e politici si aggiunge la tutela dei diritti sociali, qualificati come diritti di cittadinanza.
  • I titoli che legittimano il riconoscimento di diritti e doveri sono la cittadinanza e non l’appartenenza una corporazione, una classe, o una religione.
  • È garantito il rispetto del principio di eguaglianza, la sovranità appartiene al popolo. - La principale tecnica di adozione delle decisioni politiche è il principio di maggioranza e il criterio della senior pars (decidono i più degni).
  • È perseguita la separazione dei poteri o comunque la loro limitazione secondo la tecnica del governo misto (nessun organo assume tutte le funzioni). Altro elemento caratterizzante lo Stato è dato dalle NORME GIURIDICHE. La reciproca convivenza dei soggetti nasce necessariamente regolata e stabilita da norme che possono garantire una plausibile convivenza, che sono per lo più di organizzazione o di comportamento, che tendono a regolamentare ogni tipo di fenomeno socialmente rilevante e contestualmente sono norme che tendono a predisporre un apparato sanzionatorio in grado di garantirne l’osservanza. Si fa riferimento ad atti o dei fatti che prescrivono una determinata regola obbligatoria per i membri di una determinata collettività inducendoli ad adottare un certo comportamento.
  1. Il primo aspetto è il CONTENUTO di una norma giuridica che riguarda l’individuazione di interessi meritevoli di garanzia e la erogazione di sanzioni in caso di inosservanza.
  2. La seconda caratteristica è data dalla COATTIVITÀ nel senso che la norma deve essere effettivamente applicata sia nei rapporti sociali sia nei confronti delle autorità amministrative che compongono lo Stato. Essa implica l’applicabilità della norma in concreto anche a prescindere dal gradimento della norma e dalla volontà del destinatario di accettarne la sua osservanza.
  3. La terza caratteristica è data dall’ INNOVATIVITÀ nel senso che può essere modificata nel tempo o rinnovata al fine di valutare l’interesse concreto del momento e quindi adeguarsi alla situazione.
  4. La quarta è data dalla sua GENERALITÀ ED ASTRATTEZZA , ossia che la norma è congeniata in maniera tale da riferirsi ad intere categorie di situazioni ripetibili nel tempo e riferibile a tutti i soggetti che si trovano in quella situazione. Alcune norme vengono definite NORME SPECIALI , che pur avendo la caratteristica di generalità ed astrattezza, si riferiscono a destinatari differenziati e specifici (es. norme parlamentari).
  • Seguono ancora le FONTI SECONDARIE , a carattere aperto nel rispetto del principio di legalità vi sono i regolamenti governativi, regolamenti interministeriali, regolamenti ministeriali sono graduati al loro interno secondo l’ordine.
  • Chiudono le FONTI CONSUETUDINARIE , ossia le fonti fatto del nostro ordinamento che hanno applicazione in via residuale Esistono anche le FONTI DELL’UNIONE EUROPEA che si collocano tra la Costituzione e le Fonti di rango primario. Sono ordinamenti e direttive dell’Unione Europea, considerate intermedie perché lo Stato Italiano ha aderito all’Unione Europa riducendo la propria sovranità, facendo valere le fonti europee anche sopra le fonti sottostanti a meno che vadano contro i principi > con il TRATTATO DI MAASTRICHT (o Trattato dell’Unione Europea) del 1992 nasce infatti l’Unione Europea i cui principi fondamentali si basano sulla moneta unica, su una politica estera e di sicurezza comune e sulla cooperazione di pulizia e giudiziaria in materia penale Le Fonti Dell’unione Europea sono quindi consentine in virtù dell’ ART.10 e 11 della Costituzione Italiana con i quali l’Italia non solo ripudia la guerra, ma in virtù dell’adesione all’UE, consente di limitare la propria sovranità nazionale per un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Tra queste fonti troviamo le FONTI ORIGINARIE e le FONTI DERIVATE. Quando si parla di quelle originarie si fa riferimento ai trattati che vanno a costituire organismi nazionali e che contengono le regole fondamentali di questi organismi. Le fonti invece derivate sono distinte in atti vincolanti e atti non vincolanti. I primi sono per noi più rilevanti perché incidono sullo stato italiano, mentre quelli non vincolanti (come raccomandazioni e pareri) sono espressione di un potere consultivo, ma che non impedisce allo stato di adottare regole diverse. Hanno quindi rilevanza gli atti vincolanti che si dividono in: regolamenti, direttive e decisioni.  REGOLAMENTO -> Il regolamento è il più importante, fonte primaria dopo il trattato, è definito dall’art 249 del trattato dell’unione Europa in cui si afferma che il regolamento ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è quindi direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. La sua caratteristica è che opera nell’ordinamento italiano direttamente senza il vaglio di stato e regioni e senza che venga disposta la sua esecuzione, infatti è definito auto applicativo. Anche questi vengono pubblicati nella gazzetta della comunità europea e sono di fatto legge al pari delle leggi ordinarie, anzi si dice che in caso di contrasto tra una legge ordinaria e un regolamento comunitario prevale quello comunitario.  DIRETTIVA -> La direttiva è un atto normativo che si indirizza allo stato per raggiungere un determinato risultato lasciando quindi allo stato la discrezionalità di valutazione circa il modo in cui raggiungere quel risultato.  DECISIONI -> vengono adottate dagli organi dell’unione europee e devono essere recepite dall’Ordinamento italiano La costituzione contiene poi delle norme precettive o programmate , ossia norme che non possono trovare un’immediata attuazione, ma individuano solo degli orientamenti e degli indirizzi rivolti al Parlamento per disciplinare determinati interessi. COSTITUZIONE E FONTI COSTITUZIONALI La costituzione è la fonte suprema a cui occorre risalire per poter legittimare l’intero sistema delle fonti del diritto. Costituzione è stata prodotta e scritta dall’Assemblea Costituente nel 1° gennaio 1948 , all’indomani del referendum Repubblica/Monarchia (prime elezioni a suffragio universale) del 2 giugno 1946. La Costituzione è l’atto supremo dell’ordinamento in quanto posta dal potere costituente: di fronte a essa tutti gli altri atti sono subordinati in quanto prodotti da potere costituiti, ossia previsti e disciplinati dalla Costituzione stessa. Essa è scritta, votata, non concessa da un sovrano. Ha tre caratteristiche fondamentali che la identificano: è SCRITTA, RIGIDA E LUNGA.
  1. Rigida a causa dei limiti imposti per la possibilità di modificazione delle norme > infatti per poter modificare la costituzione italiana deve essere adottato un procedimento aggravato e complesso, perché lo scopo era garantire una serie di cautele che impedisse la modifica facilitata delle leggi, togliendo al Parlamento la possibilità di modificarla tramite delle semplici leggi ordinarie > Prima invece c’era lo Statuto Albertino , definito flessibile perché poteva essere modificato anche con una semplice legge.
  2. Lunga, in quanto su molti argomenti contiene una disciplina non limitata a generali emancipazioni del principio, ma estesa ad aspetti applicativi di dettaglio. Inoltre lunga perché si compone da 139 articoli, divisi in due parti: la prima parte riguarda i Diritti e Doveri dei cittadini, mentre la seconda riguarda l’Ordinamento della Repubblica, in particolare gli articoli 55-100 disciplinano organismi che operano l’ordinamento italiano, come Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura, Regioni e gli altri Enti territoriali).
  3. Scritta PRINCIPI FONDAMENTALI > Nella costituzione i primi 12 articoli sono i Principi fondamentali, non modificabili neanche con l’Iter Aggravato. Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. “Diritti inviolabili” ART.2 Inviolabilità: fa riferimento all’intangibilità di alcuni diritti non solo da parte dello stato, ma anche da parte degli organi che rappresentano lo stato (Parlamento e Governo) e intangibilità di alcuni diritti rispetto alle decisioni che possono essere assunte dai giudici in tribunale. Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.Principio di uguaglianza ” ART.3 > Distingue tra uguaglianza formale e sostanziale. Formale contenuto nel primo comma afferma che tutti noi cittadini siamo tutti uguali davanti alla legge, ma poi è intervenuta la corte costituzionale con la sentenza 46/1977 e la sentenza 54/1979 affermando che siamo Tutti uguali, non solo i cittadini, dando una lettura estensiva della norma. Al secondo comma invece si parla di uguaglianza sostanziale, per cui viene detto che è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli per rendere il principio di uguaglianza non solo formale, ma anche sostanziale (ad esempio deve garantire diritto di istruzione a tutti). Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua

Il procedimento per modificare i principi fondamentali è più complesso come riporta l’Art. 138 , è necessario organizzare una prima deliberazione (della Camera), una maggioranza relativa (50% + 1) in seguito attendere almeno tre mesi e organizzare una seconda deliberazione (del Senato). Sarà necessaria una maggioranza assoluta (da tutti i componenti) dalle due camere. È necessario un procedimento aggravato per poterla modificare, non è sufficiente un procedimento ordinario.

  • Se il progetto di modifica della legge costituzionale viene approvato a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera, il progetto viene pubblicato in Gazzetta ufficiale a scopo notiziale prima ancora che sia promulgato dal Presidente della Repubblica. Dal giorno della pubblicazione decorrono tre mesi entro cui può essere richiesto che la legge sia sottoposta a referendum costituzionale per la necessità di un quorum strutturale mancante. Questa domanda può essere fatta da ⅕ dei componenti di una camera o 5 consigli regionali o 500 mila. Il referendum indotto deve passare sotto l’ufficio centrale per il referendum che accerta la regolarità della richiesta e indice il referendum vero e propri. A quel punto sono i cittadini a votare se sono d’accordo o no e vince la maggioranza dei voti validi.
  • Se invece il progetto viene approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, non è consentito richiedere referendum e quindi la legge costituzionale viene modificata, promulgata e pubblicata Esistono dei limiti alla revisione costituzionale , espressi ad esempio dall’ Art. 139 che invece afferma che “ La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.” > Non si può quindi tornare a una Monarchia. Accanto a tale limite se ne pongono altri, detti limiti impliciti, che non sono quindi espressamente individuabili, ma che dipendono dalle scelte consacrate nei principi fondamentali della Costituzione. Nelle FONTI PRIMARIE sono a carattere chiuso e sono solo quelle indicate dalla Costituzione, e quindi ne fanno parte le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreto legge e decreto legislativo). Alle fonti primarie fanno riferimento gli Art. dal 70 all’80 della Costituzione. Le fonti primarie si dividono a loro volta in:  FONTI DI PRODUZIONE , sono gli strumenti con cui viene prodotta la norma (le leggi stesse)  FONTI DI COGNIZIONE , atti che non producono il diritto, ma servono a farlo conoscere (ad esempio la Gazzetta ufficiale della Repubblica o i bollettini e le gazzette regionali). Oltre ad avere una funzione informativa, ha la funzione di far conoscere proprio la Legge, in quanto nessuno è scusato per essere ignorante in materia di una legge, infatti quando una legge viene pubblicata sulla Gazzetta si dà per scontato che tutti la conoscano, tanto che la legge non entra in vigore quando viene pubblicata, ma dopo 15 giorni dalla pubblicazione (periodo chiamato “ Vacatio legis ”, periodo in cui i consociati possono prendere conoscenza della legge) Esiste anche una distinzione tra:  Fonti ATTO , ossia gli atti normativi/giuridici scritti, che si riconoscono dall’intestazione dell’autorità emanante e il nome iuris della legge  Fonti FATTO , ossia i fatti normativi, ossia i fatti (comportamenti, non scritti) giuridici a cui l’ordinamento giuridico riconosce un’importanza/rilevanza. Sono una categoria residuale, definite dal riconoscimento collettivo della generalità dei consociati (ad esempio consuetudini/prassi) -> i consociati pensano di obbedire a una legge, anche se in realtà è solo una prassi e quindi l’ordinamento ne riconosce la valenza

Per RISERVA DI LEGGE si intende quello strumento con cui la costituzione regola il concorso delle fonti nella disciplina di una determinata materia, per evitare di vincolare gli organi del potere legislativo, ossia la Burocrazia e la Polizia. Impone al legislatore di regolare una determinata materia in modo da non lasciarla alla disciplina del potere legislativo. Per alcune materie quindi è solo e soltanto il Parlamento a legiferare e non il governo o gli enti inferiori (-> segno di rigidità della nostra Costituzione). Un altro principio è il PRINCIPIO DI LEGALITÀ , presente nell’ Art. 25 comma 2, che ha come ragione quella di assicurare che un determinato comportamento possa essere imposto ai consociati solo in base a una legge. La fonte primaria per eccellenza è la LEGGE ORDINARIA, ossia la legge del Parlamento. Essa è frutto della scelta politica dell’organo rappresentativo del Paese, quindi dell’organo detentore del potere legislativo del Paese. La volontà politica del Parlamento si estrinseca all’interno del Parlamento stesso, diventa espressione del potere legislativo e si trasforma in legge. I PROGETTI DI LEGGE si distinguono in:  DISEGNI DI LEGGE , se sono stati presentati dal Governo al Parlamento (DdL)  PROPOSTE DI LEGGE, se sono presentati dagli altri soggetti La funzione legislativa, ossia L’APPROVAZIONE DI LEGGE ordinaria , funziona in modi diversi in base alla legge che deve essere approvata. Le basi sono una serie di atti volti a un risultato finale che si articolano in tre atti:

  1. INIZIATIVA. Hanno diritto di presentare un progetto di legge ogni singolo parlamentare, il governo, almeno 50mila elettori attraverso una raccolta di firme, ma anche ciascuna regione e il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. L’iniziativa però si riduce solo a un diritto di presentazione/di invio, non vuol dire che debba essere approvato per forza.
  2. DECISIONE (divisa in istruttoria in Commissione e deliberazione in Aula ), la proposta del progetto di legge si articola nel lavoro in una Commissione Referente e nel lavoro in aula da una sottocommissione, che comunque ha una sua proporzionalità dei partiti politici della camera di riferimento. In questo caso si parla di Commissione Referente che sistema il testo, fino a quando si arriva a un testo finale adottato dalla commissione che poi viene riferito tramite testo scritto alla Camera di riferimento, che sia dei Deputati o del Senato. Nel momento in cui il testo viene portato in Parlamento ci può essere una relazione unitaria della commissione o due relazioni (una di maggioranza e una di minoranza, perché anche se per esempio la maggioranza ha votato per eliminare dal testo un emendamento, la minoranza se lo ritiene valido può comunque presentarlo e riproporlo in sede di assemblea). Una volta esaurito il lavoro della commissione il testo passa all’aula per la discussione. Il testo di legge viene prima discusso nelle linee generali, quindi sui principi, poi si passa alla discussione dei singoli articoli e poi si passa alla votazione articolo per articolo e poi del testo finale, in quanto se un articolo viene considerato fondamentale da una parte dell’aula, ma non viene approvato, può essere considerato “ Non armonizzato”. L’approvazione finale deve essere delle due camere sullo stesso identico testo.
  3. INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA (divisa in promulgazione e pubblicazione ), dal momento in cui il testo viene approvato dalle due camere, viene dato al Presidente della Repubblica che può o firmarlo o rimandarlo all’ultima camera che l’ha approvato chiedendo di riguardarla e di ridiscutere di alcune cose. Nel caso in cui il Parlamento lo riproponga uguale due sono le vie che secondo alcuni il Presidente può prendere: o lo firma o decide di non firmarlo ma si dimette. Una volta che la legge è firmata e promulgata dal Presidente della Repubblica, viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e passati i 15 giorni della Vacatio legis, diventa legge.
  • il Parlamento non può provvedere a una conversione tardiva
  • non è possibile da parte del Governo presentare un decreto con un contenuto identico e in assenza di nuovi presupposti di necessità ed urgenza Il Parlamento quindi deve riunirsi entro 5 giorni e deve convertire il decreto legge in legge.  DECRETO LEGISLATIVO Il decreto legislativo , invece, è un atto normativo deliberato dal governo su delegazione del Parlamento e avente forza di legge (-> un esempio sono i Testi Unici). La legge di delegazione è quella con cui il Parlamento delega il Governo ad esercitare la funzione legislativa e stabilisce:
  • Principi e criteri direttivi che devono indicare ragioni e obiettivi della delega
  • Termine entro il quale il Decreto Legislativo dovrà essere emanato
  • L’oggetto che il Governo dovrà disciplinare Art.76 “L’esercizio della funzione legislativa può essere delegata al governo purché il Parlamento determini i principi e i criteri direttivi e purché questa delega venga esercitata dal governo per un tempo limitato e per oggetti definiti”. > Il Governo redige il decreto legislativo sulla base della legge di delegazione, rispettando oggetti, limiti temporali e principi espressi. In questo caso esistono dei limiti :
  • il Governo deve rispettare i principi e i criteri direttivi indicati dal Parlamento (indicazioni di indirizzo)
  • limite temporale, nel senso che il Governo ha tempo generalmente sei mesi per disciplinare questa materia. E non si può eccedere i due anni entro i quali il governo deve intervenire
  • la delega deve avere un oggetto definito Il Decreto legislativo che è in violazione dei tre elementi entra in vigore, produce effetti, ma è incostituzionale e dovrà essere impugnato davanti alla Corte Costituzionale per violazione di uno dei tre requisiti. In ogni momento il Parlamento può revocare la delega:
  • In modo ESPLICITO : con l’abrogazione della legge di delegazione (fonte primaria – legge ordinaria, si abroga facendo una nuova legge).
  • In modo IMPLICITO : esercitando direttamente il potere delegato, va ad abrogare la legge delega Il decreto legislativo, inteso come atto che il governo adotta in attuazione della legge di delegazione. È una fonte utilizzata nei casi in cui la materia da disciplinare sia complessa e richieda specifiche competenze tecniche (a volte sono anche scelte politiche). Si ha:
  • Legge di delegazione
  • Deliberazione del decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri
  • Emanazione da parte del Presidente della Repubblica > Egli può rinviarlo alle Camere quando ritiene ci siano gravissime incostituzionalità. Non è suo compito stabilire se è incostituzionale ma è la Corte Costituzionale che decide in merito, i tempi però sono molto lunghi. I decreti Legislativi sono legiferati negli Art 76 e 77 della Costituzione, in cui viene riportata che la caratteristica principale è data dal fatto che questi atti anziché essere adottati dal parlamento, cui compete tradizionalmente la funzione legislativa, sono invece adottati dal Governo ovviamente con una serie di cautele e garanzie tali da mantenere la cosiddetta centralità del Parlamento nel nostro ordinamento.  Si dice quindi che decreto legislativo e decreto legge sono atti che hanno valore di legge ordinaria, ovvero hanno forza legge. Quindi fonti sullo stesso grado delle leggi del parlamento. Questa equiparazione tra le due fonti necessita in realtà di certe precisazioni, nel senso che il governo può

esercitare una potestà legislativa solo se il Parlamento lo autorizza o preventivamente oppure successivamente. Mentre il decreto legge scaturisce da una decisione autonoma del Governo, il Decreto Legislativo viene emanato dal governo a seguito di Delega da parte del Palamento conferita ad hoc per disciplinare una determinata materia tecnica e specifica.  Un altro tipo di fonte primaria sono gli STATUTI Art.123 “Ciascuna Regione ha uno STATUTO che in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione e delle leggi e dei regolamenti regionali.” Uno statuto è quindi l’atto fondamentale della regione, una sorta di magna carta dell’ente territoriale di riferimento, che disciplina l’ente e che ne pone le regole fondamentali. Deve essere in armonia con la Costituzione. Alcuni parlano di “Costituzioni regionali” per sottolineare l’importanza di questi atti. Vengono definite cosi per:

  • per l’ampliamento delle tematiche disciplinate nello statuto
  • perché anche per la modifica dello statuto delle regioni ordinarie si richiede un procedimento aggravato, che in molti punti richiama l’iter previsto per la modifica della costituzione disciplinato nell’Art. 138. In ogni statuto sono presenti diversi contenuti:
  • Contenuto necessario -> quello indicato in costituzione
  • Contenuto facoltativo -> può essere previsto o non previsto nel documento. Esiste una figura importante del difensore civico regionale, ossia colui a cui si può rivolgere il cittadino per possibili abusi da parte delle varie amministrazioni regionali
  • Contenuto non consentito -> determinate materie non possono essere disciplinate in tale atto Per la formazione dello statuto è necessaria una doppia delibera da parte del consiglio regionale adottate ad intervallo non inferiore di due mesi l’una dall’altra e deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio regionale. Quando non è approvato dalla maggioranza assoluta, lo statuto può essere sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione dello statuto ne faccia richiesta o un cinquantesimo degli elettori della regione o quando la richiesta proviene da un quinto dei componenti del consiglio. Quando sottoposto a referendum deve essere approvato dalla maggioranza dei voti validi. Il governo (e solo lui) può impugnare sempre e comunque gli statuti delle regioni innanzi alla corte costituzionale entro 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta. Gli statuti delle regioni speciali sono invece delle fonti costituzionali perché vengono approvate con un iter aggravato. I limiti delle leggi regionali:  Competenza territoriale -> Lo statuto territoriale non ha vigenza se non nel territorio della regione che l’ha emanato, anche se non si esclude che la regione possa adottare leggi che si proiettano all’esterno del proprio territorio in virtù di norme generiche e programmate.  Competenza per materia -> nel 2001 c’è stata una revisione dell’Art 117 Titolo V, con il quale si affermava che lo stato aveva competenza generale in tutte le materie, mentre le regioni avevano competenza residuale in un elenco di materie specifiche tassativamente indicato nell’Art 117.

I regolamenti parlamentari sono regolamenti cosiddetti “Interna corpuris” che vengono adottati dalle camere e che vanno semplicemente a regolamentare i lavori delle Camere. Vengono definiti fonti di primo grado, ma che hanno efficacia solo all’interno del Parlamento. ORGANI COSTITUZIONALI Gli Organi Costituzionali sono Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale e Magistratura. Il PARLAMENTO in Italia è definito dall’ Art.55 come composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Inizialmente era definito dallo Statuto Albertino e ciò che cambia tra le due tipologie di Parlamento delineate è proprio il Parlamento stesso, in quanto istituzione che riprende due camere distinte e separate, che però hanno le stesse funzioni e svolgono le medesime attività ( Bicameralismo Perfetto ). Dal 1939 il Parlamento viene trasformato in Camera dei Fasci, con un potere subalterno rispetto a quello legislativo. Prima del 2020 parlando di Parlamento si intendeva quell’organo complesso perché formato da due Camere:

  • la Camera dei deputati (630 componenti eletti da cittadini maggiorenni),
  • il Senato della Repubblica (315 componenti eletti dai cittadini che abbiano compiuto 25 anni, più un piccolo numero di senatori a vita, di cui 5 nominati dal presidente della Repubblica per “altissimi meriti”). Con la legge 261/2020 c’è stata una modifica del numero dei componenti che sono ora divisi in 400 deputati, 200 senatori con l’aggiunta dei senatori a vita e l’elezione dei membri è un’elezione che avviene a suffragio universale diretto. La Camera dei Deputati e il Senato hanno una loro organizzazione interna che gli permette di svolgere tutte le attività parlamentari previste dalla Costituzione. L’ Art 63 prevede che ciascuna camera elegga tra i suoi componenti:
  • il Presidente dell’assemblea > ha il compito di rappresentare all’esterno la camera e di assicurare sia il corretto e ordinato svolgimento dei suoi lavori, sia il buon andamento dell’amministrazione interna, fa osservare il regolamento e dirige le sedute
  • l’Ufficio di presidenza , che nel Senato si chiama Consiglio di presidenza > composto in modo da rappresentare tutti i gruppi parlamentari. Ha potere normativo relativamente a tutto ciò che riguarda l’amministrazione, la contabilità e il personale della camera Un altro ufficio sono le Giunte Parlamentari sono connesse alle attività della camera, ma non a quelle di natura legislativa. Sono organi permanenti che esercitano funzioni strumentali all'organizzazione e al funzionamento interno delle Camere, infatti sono sempre monocamerali. I componenti sono nominati dal presidente della camera di appartenenza, rispettando, per quanto possibile, le proporzioni tra i gruppi. Hanno competenze specifiche nelle seguenti materie: regolamento, elezioni, autorizzazioni a procedere, questioni comunitarie. Esse sono principalmente di tre tipi:  Giunte delle elezioni , svolgono una verifica dei poteri dei neo eletti, accertano la regolarità delle operazioni elettorali, la sussistenza dei requisiti di eleggibilità e l'inesistenza di cause di incompatibilità in capo ai parlamentari eletti;

Giunte per il regolamento , esaminano le proposte di modifica dei regolamenti interni o qualora ci siano dubbi sulla comprensione di una norma esprimono pareri sull’interpretazione  Giunte per l’autorizzazione a procedere , esaminano le richieste di applicazione ad un parlamentare di misure restrittive delle libertà personali e sottopone all'assemblea una proposta di delibera; esamina anche le richieste di autorizzazione a procedere nei confronti dei membri del Governo per i reati ministeriali. Esiste un quarto tipo che sono le Giunte per le questioni comunitarie , che esaminano le questioni attinenti alla materia dell’UE. La funzione principe è la funzione legislativa (fare le leggi), ma il Parlamento ha a che una funzione di indirizzo politico, principalmente nella fiducia parlamentare , e quindi con il potere esecutivo. Atti tipici dell’indirizzo politico sono:  La fiducia parlamentare  La mozione , che serve come stimolo nelle discussioni in aula su determinati aspetti dell’attività svolta dal Governo. Si cerca di stimolare la discussione  Le risoluzioni , che sono atti di indirizzo politico che hanno la funzione di far dire ai singoli deputati e senatori qual è il loro pensiero sui singoli atti del governo e sull’oggetto di discussione. Vuole l’espressione del singolo pensiero  L’ordine del giorno di istruzione del governo IMMUNITÀ PARLAMENTARE -> Secondo l’ Art.68 comma 1i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle proprie funzioni ” – Ogni parlamentare gode di una serie di immunità per poter garantire il libero esercizio delle funzioni parlamentari e evitare il rischio di prevaricazioni da parte del potere giudiziario. Le immunità si distinguono in:

  • Insindacabilità: per come votano e per ciò che dicono, nell’esercizio delle loro funzioni i parlamentari non possono essere in alcun modo chiamati a rispondere > Significa che il parlamentare non ha responsabilità civile, penale e disciplinare rispetto alla collettività per poter consentire un’ampia autonomia del parlamentare stesso
  • Inviolabilità: i parlamentari non possono subire alcuna forma di limitazione della libertà personale, di domicilio e di comunicazione. Al riguardo esistono però eccezioni: il caso in cui il parlamentare sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale l’arresto in flagranza è obbligatorio, il caso in cui abbia subito una condanna detentiva passata in giudicato > l’ Art.68 comma 2 dice che “ i membri del Parlamento non possono essere sottoposti a perquisizione personale, domiciliare né possono essere arrestati o privati della propria libertà personale se non c’è una previa autorizzazione da parte delle Camere ”. > Lo scopo di questa norma è quello di tutelare i parlamentari da un uso distorto dei provvedimenti restrittivi sulla libertà personale che potrebbero essere adottati dalla magistratura per esercitare delle pressioni sul loro operato, in particolare in prossimità delle elezioni. Ci sono però eccezioni per le quali non è necessaria l’autorizzazione delle camere, ossia nei casi di:
  • Deve essere data esecuzione a una sentenza irrevocabile di condanna, che non può più essere modificata perché è già stato proposto l’appello, ovvero il ricorso in cassazione e quindi è già stata accertata in maniera definitiva la colpevolezza dell’imputato
  • Il parlamentare è stato colto nell’atto di commettere un delitto per il quale viene previsto un arresto obbligatorio (in flagranza di reato). Ogni volta, quindi, che deve essere applicata una privazione della libertà personale per reati particolarmente gravi può essere arrestato, ad esempio in casi di omicidio. La stessa autorizzazione è richiesta per sottoporre membri del parlamento ad intercettazioni e per il sequestro di corrispondenza.

Viene eletto dal Parlamento in seduta comune , Camera e Senato si riuniscono nella sede della Camera dei deputati, con anche l’aggiunta del voto di 58 delegati regionali. Per essere eletto è richiesta una maggioranza qualificata. Art.83Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta .” Unico requisito per essere eletto è che la persona debba essere un cittadino che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici. Può essere eletto per sette anni , anche se può dimettersi prima o può abbandonare il suo ruolo nei casi in cui il Presidente sia permanentemente impossibilitato alle sue funzioni. Esiste un sostituto che è il Presidente del Senato , il quale si deve limitare a compiere solo gli atti urgenti o di ordinaria amministrazione. Se l’impedimento è temporaneo il Presidente del Senato svolge la supplenza fino a che non termina l’impedimento; se invece l’impedimento è permanente il Presidente della Camera deve convocare l’assemblea elettiva per eleggere il nuovo Capo di Stato. Nell’esercizio delle sue funzioni non può essere chiamato a rispondere accuse, se non in due casi di:

  • Alto tradimento , se l’attività del presidente era volta non per il bene del Paese, come ad esempio in accuse di spionaggio
  • Attentato alla Costituzione , ossia quando in maniera manifesta viola l’integrità della costituzione o incide in maniera irreparabile Il GOVERNO della Repubblica ricopre potere esecutivo e vertice dell’amministrazione, costituisce l’organo che più di ogni altro promuove, elabora e realizza le politiche pubbliche. È un organo composto, ossia composto al suo interno da altri organi monocratici (come il Presidente del Consiglio e i singoli ministri) e da altri collegiali (come il Consiglio dei ministri). Essi hanno funzioni tra loro differenti e non del tutto sovrapponibili. Il Governo è l'espressione della maggioranza parlamentare , cioè della coalizione di partiti che hanno ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento. Il Governo è un organo costituzionale complesso, composto a sua volta da altri organi dotati di autonomia e di specifiche funzioni, ma che ne rappresentano gli elementi essenziali ed indispensabili. Il Governo per esercitare deve avere la fiducia dal Parlamento , se non la ottiene può esercitare solo funzioni di ordinaria amministrazione. Tra l’incarico e la fiducia c’è il passaggio del Giuramento in cui si giura di svolgere le funzioni con diligenza in una celebrazione solenne. Una volta svolto il giuramento il Governo può chiedere la fiducia al Parlamento. È il detentore del potere esecutivo , nel senso che ha il potere di realizzare concretamente le disposizioni contenute nelle leggi. Inoltre partecipa con il Parlamento al potere legislativo e alla funzione di indirizzo politico, attraverso l’emanazione dei decreti legislativi e dei decreti legge, sottoponendo i disegni di legge con i quali intende realizzare il proprio programma politico. È un organo composto da tre distinti organi costituzionali, ognuno dotato di specifiche funzioni:
  • Presidente del Consiglio (o Capo del Governo) che dirige la politica generale del Governo e ne mantiene l’unità di indirizzo politico. Al Presidente del Consiglio, in quanto capo dell'Esecutivo , la

Carta costituzionale conferisce un'autonoma rilevanza, facendone il centro nevralgico dell'intera attività del Governo: egli, infatti, ne dirige la politica generale e ne è il responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuove e coordina l'attività dei Ministri. Il Presidente del Consiglio è, dunque, titolare di un potere di direzione dell'intera compagine governativa, il che lo abilita a svolgere ogni iniziativa volta a mantenere omogeneità nell'azione comune della coalizione, finalizzandola alla realizzazione del programma esposto in Parlamento al momento del voto di fiducia. Tali funzioni, però, non si spingono sino a determinare unilateralmente la politica generale del Governo, compito questo assolto collegialmente dal Consiglio dei Ministri attraverso le sue deliberazioni.

  • Ministri (o Segretari di Stato), insieme al Presidente del Consiglio compongono il Consiglio dei Ministri. Come membri del Governo, contribuiscono collegialmente alla formazione e all’attuazione del suo programma politico. Ciascuno gestisce un settore di attività del governo. Inoltre, sono responsabili individualmente per gli atti del loro dicastero e collegialmente per gli atti del Consiglio. Esistono anche i Ministri senza portafoglio , che non sono a capo di alcun ministero ma esercitano funzione attribuite alla presidenza del Consiglio
  • Consiglio dei Ministri , organo collegiale. Determina la politica generale del governo e svolge le principali funzioni del governo A partire dagli anni 90 il Governo ha assunto una funzione preminente anche rispetto al Parlamento, perché svolge funzioni legislative continuamente. Art.89 Gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un membro del Governo. > L’attività del Governo in alcuni casi può essere considerata illegittima sia nell’esercizio delle funzioni sia fuori dall’esercizio. In questo caso il Ministro, se è Deputato o Senatore la Camera e il Senato devono esprimersi al riguardo, successivamente non si andrà più alla Corte Costituzionale, ma direttamente a un tribunale ordinario civile, penale o amministrativo. Alla MAGISTRATURA compete l’esercizio del potere giudiziario , che è il compito di garantire l’applicazione del diritto procedendo all’irrogazione di sanzioni nelle ipotesi di violazione delle norme (coattività, ovvero se la norma non viene rispettata ci sono delle conseguenze a carico del soggetto, la magistratura deve controllare e in caso applicare restrizioni). La caratteristica è che il giudice deve essere in una posizione di terzietà rispetto alle parti, ovvero deve essere un soggetto estraneo alle parti e deve giudicare in modo equidistante e deve soprattutto amministrare la giustizia in nome del popolo ed applicare solo la legge. Art. 51 del Codice di procedura civile - Astensione del giudice -> il giudice si può astenere quando conosce le parti del processo o può essere ricusato in determinati casi indicati dalla legge. _“Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
  1. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
  2. se egli stesso o la moglie è, parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
  3. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
  4. se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;_

È presieduto da: Presidente della Repubblica, Primo presidente della Corte di cassazione, Procuratore generale della corte di cassazione. Gli altri componenti sono 24 e durano in carica 4 anni e:

  • 2/3 sono i membri togati , perché sono soggetti appartenenti alla magistratura ordinaria (civile o penale). Sono nominati dalla Magistratura
  • 1/3 vengono definiti membri laici, nel senso che vengono scelti tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di professione. Sono nominati dal Parlamento Le competenze del Consiglio superiore della magistratura sono individuate nell’ Art.105 e specificate nella legge 195/1958. Si occupano dell’assunzione dei magistrati, dei trasferimenti dei magistrati, di promozioni e di provvedimenti disciplinari. Quest’ultimo è il potere più importante riconosciuto e in questo caso il provvedimento viene adottato con una vera sentenza, con la partecipazione necessaria di almeno 15 componenti su 24, dei quali 10 togati e 5 laici.