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diritto pubblico II semestre riassunto del manuale Istituzioni di diritto pubblico
Tipologia: Dispense
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Capitolo 6 I diritti fondamentali:
La nascita del costituzionalismo moderno è stata accompagnata da una serie di dichiarazioni dei diritti. Tuttavia, il primo organico riconoscimento delle libertà fondamentali viene considerata la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, con la quale i rappresentanti del popolo francese proclamarono i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo nel 1789. L’importanza di questa si può riscontrare nel suo valore giuridico, essendo stata inserita nella Costituzione del 3 settembre 1791. La concezione moderna delle libertà fondamentali trae alimento dalla filosofia giusnaturalista del XVI e XVII secolo, la quale rivendicava il valore autonomo dell’individuo nei confronti dell’autorità dello stato. Si affermarono i diritti civili, ossia le libertà fondate sulla rivendicazione per l’individuo di una sfera propria e autonoma in cui potesse essere del tutto libero da interferenze dello stato: la libertà personale, di domicilio, economiche e il diritto di proprietà, di manifestazione del pensiero e religiosa. La prima generazione di diritti fu quella dei diritti come libertà dallo stato o libertà negative. A partire dalla metà dell’Ottocento, si svilupparono i diritti politici, ossia i diritti di partecipazione alla vita dello stato: il diritto di voto, di associazione in partiti e sindacati. Questa seconda generazione di diritti, intesi come libertà nello stato o libertà positive, coincise con l’evoluzione dello stato liberaldemocratico (e l’affermarsi del proletariato). A partire dalla prima metà del Novecento iniziarono a svilupparsi i diritti sociali, di terza generazione, intesi come libertà attraverso lo stato: diritto all’istruzione, alla salute, alla previdenza, al lavoro. Successivamente, si sono sviluppati i nuovi diritti di quarta generazione, i quali riguardano le dignità della persona umana. Con l’espressione ‘diritti fondamentali’ si racchiude la famiglia di diritti civili, politici, sociali e i nuovi diritti.
Al fine di tutelare tutta la vasta gamma di diritti fondamentali sono state introdotte delle speciali e variegate istituzioni di garanzia, ossia le autorità garanti. Sono soggetti di diritto coloro che godono della capacità giuridica, cioè l’attitudine a essere titolari di situazioni giuridiche. Il nostro ordinamento riconosce come soggetti sia le persone fisiche sia le persone giuridiche. In base agli artt. 1 e 2 del C.c., la capacità giuridica si acquista alla nascita per le persone fisiche, mentre la capacità di agire alla maggiore età.
riconosce al soggetto non solo determinate facoltà, ma anche la pretesa di obbligare gli altri soggetti a tenere determinati comportamenti. I diritti soggettivi si distinguono in: a) Diritti assoluti: diritto che obbliga tutti i soggetti dell’ordinamento a non intralciarne il godimento (inclusi i diritti fondamentali) b) Diritti relativi: diritto la cui soddisfazione dipende da un comportamento prescritto a un soggetto determinato. L’interesse legittimo designa una situazione soggettiva di vantaggio il cui titolare gode di poteri strumentali in vista del soddisfacimento di un proprio interesse. La distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo, richiamata dagli artt. 24 e 113, si traduce nella ripartizione della tutela giurisdizionale fra giudice ordinario e amministrativo. Le situazioni non favorevoli, invece, sono: a) Obbligo: un comportamento che un soggetto deve tenere per rispettare un diritto altrui b) Dovere: comportamento dovuto c) Soggezione: situazione di chi è soggetto a un potere giuridico.
Cittadino : fu con la Rivoluzione francese che tale concetto acquistò una nuova valenza. È cittadino colui che è titolare di diritti e doveri. Il cittadino diventa la cellula primaria della nazione: un’entità geopolitica che si configura come omogenea. La tradizione preferenza accordata al criterio della discendenza ( ius sanguinis) risponde proprio alla volontà di tutelare la coesione etnico-culturale. Riconoscere la cittadinanza a tutti coloro che nascono in un territorio ( ius soli ) corrisponde alla volontà di coesione della comunità in base a valori condivisi e rivolti verso l’accoglienza. La legge italiana che disciplina tale materia è la l.5 febbraio 1992, n.91: o È cittadino italiano il figlio di un cittadino italiano ( ius sanguinis) e anche chi nasce nel territorio da genitori ignoti o aploidi (ius soli). Cittadinanza acquisita per nascita. o Il minore straniero adottato da un cittadino italiano e il minore riconosciuto come figlio di un cittadino ( ius communicatio). Cittadinanza acquisita per estensione o trasmissione. o Può diventare cittadino per estensione il coniuge di un cittadino che risiede legalmente in Italia da almeno due anni. o Lo straniero che dispone di determinati requisiti (risiede da almeno 10 anni, cittadino dell’UE e risiede da almeno 4 anni, rifugiato e risiede da almeno 5 anni). In questi casi la cittadinanza è attribuita su domanda, tramite decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, previo giuramento. Si parla di cittadinanza per concessione. Il figlio del rifugiato ha diritto alla cittadinanza per beneficio di legge. o Cittadinanza per merito allo straniero. o Ammessa la doppia cittadinanza o È consentito il riacquisto ed è anche prevista la revoca (per reati di terrorismo o eversione). La costituzione stabilisce inoltre che: o Nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per motivi politici (art. 22) o Il cittadino italiano può essere estradato.
diritti dell’uomo, istituita nel 1959. I suoi poteri sono stati ridisegnati dal protocollo n.11 (entrato in vigore nel 1988) e dal protocollo n.14 (2010). In base ad essi, la Corte può essere adita non soltanto dagli stati ma anche tramite ricorsi individuali, solo dopo aver completamente esaurito tutti i rimedi interni allo stato. La tutela dei diritti è anche oggetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Cdfue), che dopo il trattato di Lisbona, ha acquisito lo stesso valore giuridico dei trattati.
I diritti inviolabili: ai sensi dell’art.2 la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. I diritti inviolabili hanno tali caratteristiche: assolutezza, irrinunciabilità, inalienabilità, indisponibilità, imprescrittibilità. I diritti inviolabili sono riconosciuti a tutti gli uomini in quanto tali (non solo ai cittadini). L’art.2 fa poi riferimento alle ‘formazioni sociali’= i diritti del singolo sono tutelati all’interno delle formazioni sociali e la titolarità dei diritti inviolabili spetta anche alle formazioni sociali. Principio personalista (esiste una sfera della personalità dell’uomo che non può essere lesa), principio pluralista (tutela l’uomo nelle situazioni sociali) e principio solidarista.
I diritti della personalità :
Il diritto alla vita e all’integrità fisica: non specificamente previsto dalla Costituzione ma il primo dei diritti inviolabili. Tutelato dalle norme che consentono la donazione del sangue, di organi e tessuti. Il diritto alla vita si può anche implicitamente trarre dall’art.27.4 Cost., che vieta la pena di morte (abolita definitivamente con legge costituzionale del 2007). La battaglia del diritto all’aborto ha messo in evidenza il tema della titolarità del diritto alla vita del nascituro: sentenza 27/1975. Il diritto alla vita implica anche il diritto a disporre della propria vita, e quindi a morire? Occorre distinguere tra lasciarsi morire e darsi la morte. Si parla di eutanasia (attiva o passiva), suicidio assistito e morte assistita. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha negato che il diritto alla vita possa avere un diritto opposto. L.22 dicembre 2017, n.219: sancisce l’obbligo di garantire le cure palliative e il divieto di accanimento terapeutico nella fase terminale della vita, con possibilità di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua. Tale legge non ha riconosciuto il diritto al suicidio assistito, qui è intervenuta la Corte con una sentenza riguardo il caso Cappato del 2019 che ha attenuato le pene.
Il diritto all’onore e all’identità personale: ossia la tutela dell’integrità morale, del decoro, del prestigio, della reputazione della persona, è garantito penalmente (art.595 c.p.). L’art.10 c.c. vieta l’esposizione pubblica dell’immagine altrui fuori dai casi consentiti dalla legge. Il diritto all’identità personale è distinto rispetto al diritto al proprio decoro, al proprio onore, e alla propria rispettabilità e reputazione: esso equivale al diritto a essere sé stesso, inteso come rispetto dell’immagine di partecipe della vita associata con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e
sociali che differenziano e qualificano l’individuo. Primo elemento è il nome. Tale diritto comprende anche il diritto alla ricerca delle proprie origini familiari da parte del figlio adottato.
Il diritto alla libertà sessuale: diritto di disporre liberamente della propria sessualità, considerato inviolabile (art.2). atti di violenza o abusi sessuali sono sanzionati ai sensi della legge 561/1987. Collegato a tale diritto vi è il diritto al libero orientamento sessuale, che si ricollega al pieno sviluppo della persona umana. L’unione omosessuale è una specifica formazione sociale ai sensi dell’art.2. Il legislatore, con la l.20 maggio 2016 n76 , ha istituito l’unione civile fra persone omossessuali. Non è invece riconosciuta la possibilità di adottare figli (talvolta è prevista l’adozione del figlio di appartenenza di uno dei coniugi). Diverso è il diritto all’identità di genere, ossia diritto a scegliere il genere sessuale di appartenenza. Tale situazione soggettiva è riconosciuta dalla l. del 1982. In anni recenti la cost. ha stabilito illegittima la norma che prevedeva lo scioglimento automatico del vincolo matrimoniale in caso di cambiamento del sesso di uno dei coniugi e successivamente in caso i coniugi non volessero sciogliere il vincolo, si abbia autonomica instaurazione dell’unione civile fra persone dello stesso sesso.
Diritto alla riservatezza: alla segretezza e all’intimità della vita privata. La Cost. non contiene una disciplina esplicita in materia, ma la sua tutela passa attraverso i diritti inviolabili. Inoltre, l’ordinamento italiano riconosce tale diritto ai sensi della Cedu (art.8) e alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale. Nel 1996 è stato istituito il Garante per la protezione dei dati personali , andando a sviluppare il diritto alla privacy. Si parla di diritto all’autodeterminazione informativa e di habeas data, ossia il diritto di controllare la circolazione delle informazioni personali. La normativa nazionale in materia è contenuta nel codice sulla protezione dei dati personali, disposizioni in realtà modificate nel 2018 per adeguarlo alle nuove direttive europee. Il regolamento europeo tutela inoltre il diritto all’oblio, ossia la cancellazione dei propri dati personali quando non siano più necessari.
I diritti relativi alla sicurezza personale:
La libertà personale: ai sensi dell’art.13.1 è inviolabile. L’espressione libertà personale è alquanto generica, va letta in riferimento alle misure vietate dal comma 2 art.13, vale a dire la detenzione, l’ispezione e la perquisizione personale. La libertà personale è innanzitutto quella che non ammette atti di coercizione fisica. Una seconda dimensione si fonda sul criterio della degradazione giuridica: possono ritenersi lesive misure che incidono gravemente, degradandola, sulla dignità della persona umana. La libertà personale non include la libertà morale, ossia la libertà dell’individuo di determinare autonomamente i propri comportamenti. La Costituzione ammette restrizioni della libertà personale solo “nei casi e modi previsti dalla legge”. Si tratta di una riserva di legge assoluta. La Costituzione non solo riserva al legislatore la scelta di configurare come reato un certo comportamento ma stabilisce anche i limiti che esso deve rispettare nell’individuazione dei reati: Principio di tassatività e determinatezza del precetto penale: la condotta vietata va prevista e formulata in modo chiaro dal legislatore, affinché tutti abbiano la piena consapevolezza dell’illecito
La libertà di circolazione e soggiorno. La libertà di espatrio: l’art.16.1 riconosce la libertà per ogni cittadino di muoversi sul territorio italiano e di fissare la propria dimora o la propria residenza. Un regime particolare compete ai cittadini dell’UE, i quali godono del “diritto di stabilimento”, ossia la libertà di svolgere in un qualsiasi dei territori una attività economica, del diritto di ingresso in tali paesi Schengen. Tale articolo prevede una riserva di legge rinforzata: la libertà di circolazione e soggiorno può essere soggetta solo alle limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Queste libertà sono state riconosciute per la prima volta dalla Costituzione. Distinzione tra libertà di circolazione e personale: siamo in presenza di una violazione della libertà personale ogni volta che un provvedimento comporti una lesione della dignità dell’individuo. L’art.16.2 garantisce poi la libertà di espatrio.
Libertà di domicilio: tutelato dall’art.14 quale prolungamento della libertà personale, ossia come proiezione spaziale della persona. Vengono estese a questa libertà le garanzie dell’art.13, ossia ispezioni, perquisizioni e sequestri (che possono avvenire solo per riserva di legge o riserva di giurisdizione). Le perquisizioni domiciliari vengono disposte con decreto dell’autorità giudiziaria quando vi sia fondato motivo di ritenere che il corpo del reato si trovi in un determinato luogo. Solo in casi speciali di flagranza di reato, la polizia giudiziaria può procedere, ma è prevista la convalida successiva del P.M. Inoltre, l’art.41 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede la possibilità per la polizia giudiziaria di compiere perquisizioni nei casi in cui si sospetti la presenza di armi. Il domicilio può essere dunque inteso come un qualunque luogo, isolato dall’esterno, in cui la persona abbia diritto di rinchiudersi per coltivare i propri interessi e affetti o la propria attività personale. Per tutelare altri interessi, motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali (tutelati da leggi speciali) è prevista una deroga.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione: l’art 15 garantisce la libertà di comunicare con destinatari. La costituzione tutela anche la libertà e segretezza di ogni comunicazione e le chiara inviolabili. Limitazioni alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni sono soggette alla duplice garanzia della riserva di legge e della riserva giurisdizionale, con esclusione di qualunque intervento dell’autorità di pubblica sicurezza. La legislazione in materia di sequestro di corrispondenza e intercettazione di conversazioni o comunicazioni prevede che sia sempre necessario l’intervento preventivo dell’autorità giudiziaria in sede penale. Per quanto riguarda il caso dei tabulati, ovvero i dati esteriori delle comunicazioni telefoniche si è stabilito che per la loro acquisizione sia necessario un decreto motivato dal pubblico ministero.
I diritti a esprimersi, a ricercare, a insegnare
La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di informazione: La libertà di espressione: art. 21 “diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Lo sviluppo storico ha coinciso con l’affermarsi dello stato liberale e deriva dalle filosofie razionaliste (relativismo: esistono più realtà). In base a tale articolo, chiunque può far conoscere a destinatari indeterminati le proprie o
altrui idee, opinioni sentimenti. L’art. tutela anche il diritto al silenzio, ossia a non esprimersi. La libertà di manifestazione del pensiero incontra due limiti: a) limite esplicito previsto dal comma 6, il buon costume b) una serie di limiti impliciti derivati dall’esigenza di tutelare altri diritti. Il concetto di buon costume si deve intendere come pudore riferito alla sfera sessuale secondo il sentimento medio della comunità. Ci chiediamo a questo punto fino a dove si spinga la libertà dell’arte? Ai sensi dell’art.33.1 l’opera d’arte non è mai oscena. Sugli stampati non è ammessa censura o controllo preventivo, ma solo la possibilità di sequestro successiva. Nel 2017 è stata introdotta una nuova disciplina che responsabilizza gli operatori del settore. Mentre per ciò che concerne i limiti impliciti, il concetto base è che il godimento della libertà da parte di un soggetto non può tradursi nella lesione della libertà di un altro. Il diritto all’informazione: la Dichiarazione universale all’art.19 riconosce sia il diritto di informarsi, di essere informati e di informare. La Corte cost. lo ha ricondotto all’art. 21. Esiste una disciplina dei segreti: segreto professionale, industriale, commerciale e di stato. L’art.21 chiarisce anche i mezzi di diffusione del pensiero: la stampa (libertà di stampa ma non della stampa).
La libertà di religione e di coscienza: stabilite da Dichiarazione Universale (art. 18), Cedu (art. 9) e Cdfue (art. 10). La libertà di religione è uno dei fondamenti della società democratica, bene prezioso che per gli atei, agnostici e indifferenti. La Cost. dedica l’art.19 che tutela la libertà religiosa come libertà di fede e come libertà di pratica religiosa. Lo statuto albertino riconosceva la religione cattolica come religione dello stato. Nell’ordinamento repubblicano è garantita a chiunque la libertà di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, sia individualmente sia collettivamente nel solo rispetto del buon costume. Tale diritto implica anche la libertà di coscienza dei non credenti. La libertà di culto, intesa dunque come pluralismo religioso, è al centro del dibattito.
La libertà di associazione:
Legge Le Chapelier (14 giugno 1791) vietò le associazioni operaie e gli scioperi. In Italia il disfavore per la libertà di associazione, non garantita dallo statuto albertino, si trasformò nel periodo fascista in repressione. Si dovette attendere la costituzione repubblica all’articolo 18: un’organizzazione di individui legati dal perseguimento di un fine comune e soprattutto, da un vincolo che, pur non attendendo all’ordinamento statale, presenta natura giuridica. Proprio l’esistenza di un vincolo giuridicamente rilevante è l’elemento caratteristico che distingue dalla libertà di riunione (altra differenza: tendenziale stabilità della prima e temporaneità della seconsa). Art. 18, ai cittadini è riconosciuta: Libertà di associazione = possibilità di costituire associazioni senza la necessità di permessi Libertà delle associazioni = possibilità di formare un numero indefinito di associazioni Libertà negativa di associazioni – problema delle associazioni obbligatorie. Limiti: art. 18.1 vieta l’esercizio di tale libertà per il perseguimento di fini vietati ai singoli dalla legge penale = sono ammesse tutte le associazioni purché non aventi come fine la commissione di reati (legittimate associazioni contro valori costituzionali). Ma viene consentito di vietare le associazioni dirette a sopprimere violentemente l’ordinamento dello stato. Inoltre, sono previsti due limiti particolari (art. 18.2):
Le formazioni sociali a rilevanza costituzionale
La famiglia:
La Cost. considera la famiglia quale “società naturale fondata sul matrimonio” (art. 29.1). Si è soliti distinguere tra la famiglia legittima , fondata sul matrimonio e la famiglia fondata sulla convivenza di fatto ( more uxorio ). Matrimonio = sia il matrimonio civile sia quello concordatario. La Cost. prende in considerazione anche la famiglia di fatto :
A queste disposizioni si aggiunge la generale tutela che l’art. 2 riconosce alle formazioni sociali dove si svolge la personalità dei singoli (fra le quali rientrano le convivenze omosessuali) il legislatore italiano con la l.76/2016 ha regolamentato sia le unioni civili che la convivenza. Uguaglianza morale e giuridica dei coniugi: superando la concezione patriarcale = ha trovato attuazione con la l.151/1975. Cognome dei figli: sent. 61/2006 Corte cost. aveva invitato il legislatore a rivedere la pratica immediata di attribuzione del cognome.
Le minoranze linguistiche:
Tutelate dall’art. 6 Cost, il quale sancisce il principio generale, attuato con la l. 1999 n.482. I destinatari della legge sono le minoranze linguistiche storiche e vengono individuate le misure di tutela:
Le comunità religiose:
La Costituzione disciplina i rapporti dello Stato con le diverse comunità religiose a seconda che si tratti della Chiesa Cattolica (art. 7) o delle altre confessioni (art. 8). Art. 7:
Nel comma 3 rientra inoltre anche l’ indennizzo che non deve corrispondere all’integrale risarcimento del danno arrecato dall’espropriazione, ma va ad ogni modo quantificato in maniera congrua, seria e adeguata.
La libertà di iniziativa economica:
Art. 41 = tutela l’iniziativa economica privata, o libertà di impresa. Comma 3 = la legge può indirizzare e coordinare a fini sociali tanto l’attività economica pubblica quanto quella privata. Rispetto alle altre libertà costituzionalmente garantite, all’art. 41.2 viene inserita l ’utilità sociale, per la quale l’iniziativa privata non può svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Art. 43 = “ a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo , allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori e utenti, determinate imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio e abbiano carattere di preminente interesse generale ” la collettivizzazione prevista costituisce una soluzione solo in casi particolari (comunque sottoposte a riserve di legge rinforzate). = solo due casi di ricorso all’art. 43:
La libertà sindacale e il diritto di sciopero Per i sindacati è prevista una disciplina specifica costituiti per tutelare gli interessi della categoria degli associati. Art. 39.1 Cost: “l’organizzazione sindacale è libera” = si garantisce il pluralismo contro ogni forma di sindacato unico. Art. 39.2 prevede che ai sindacati non possa essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso gli uffici locali o centrali con la condizione che abbiano degli statuti a base democratica. Art 40: tutela il diritto di sciopero, considerato come diritto di cui si possono avvalere i lavoratori subordinati ma non gli imprenditori. La Serrata è invece diversa = chiusura totale o parziale dell’impresa da parte del datore di lavoro (manifestazione lecita ma non vero e proprio diritto e quindi deve risarcire i lavoratori). Fu la corte costituzionale, attraverso una serie di pronunce a determinare l’ambito del diritto di sciopero. Si legittimò prima lo sciopero economico, poi lo sciopero per finalità politiche. Dunque lo sciopero deve essere considerato come un diritto soggettivo dei lavoratori. La l. 1990 n. 146 ha indicato i limiti allo sciopero nei servizi pubblici essenziali: a parte l’obbligo del preavviso deve anche essere assicurata l’erogazione delle prestazioni indispensabili
I diritti sociali
Il diritto al lavoro:
diritto al lavoro è il primo dei diritti sociali garantiti dalla costituzione (art. 1.1 e 4.1 con natura precettiva ma anche norma promozionale). Diritto al lavoro inteso come:
altri diritti inerenti a questi riguardano il diritto all’equa retribuzione, al riposo settimanale e alle ferie (art. 36), diritto a collaborare alla gestione delle aziende. Tutela contro la disoccupazione: tema degli ammortizzatori sociali = complesso di prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori disoccupati o sospesi da lavoro. Nel nostro ordinamento il sostegno deriva dalla cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga.
Il diritto all’assistenza e alla previdenza:
Art. 38: l’assistenza viene erogata in base alle esigenze del beneficiario dalla pubblica amministrazione, la previdenza, invece, viene erogata da appositi organi e istituti predisposti o integrati dallo stato (Inps). Nel 2019 è stato introdotto il reddito di cittadinanza come misura di natura assistenziale. Vengono considerate come norme precettive sia il comma 1 che il 2 dell’art. 38, i quali attribuiscono diritti soggettivi direttamente azionabili. A partire dagli anni ’90 per esigenze finanziarie, il sistema pensionistico è stato riformato più volte (riforma fornero 2011).
Diritto alla salute:
art. 32.1: “fondamentale diritto dell’individuo ma anche interesse della collettività”. Può essere assimilato ai diritti di libertà ed è inoltre considerabile come diritto soggettivo direttamente azionabile. Tale diritto si esprime anche come diritto ad un ambiente salubre e salutare. l. 23 dicembre 1978, n.833 si è istituito il servizio sanitario nazionale (ssn) = mira a garantire il mantenimento ed il recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione. Si è dato vita ad un servizio sanitario nazionale, finanziato dalla fiscalità generale. Comma 1 sancisce il diritto del singolo a ricevere i trattamenti sanitari, mentre il comma 2 lo tutela dai trattamenti sanitari obbligatori = ne discende l’obbligo del medico di acquisire il consenso informato. I servizi psichiatrici: dopo l’approvazione della legge Basaglia 1978 sono stati chiusi i manicomi ma è rimasta la misura del ricovero coatto qualora l’infermo rifiuti gli interventi necessari in struttura. Tossicodipendenti: non è possibile imporre un trattamento ma sono previste sanzioni amministrative.
libertà di scelta dell’attività lavorativa o professionale da esercitare (4.2) (libertà sia di non subire restrizioni nell’accesso al lavoro ma anche di esercitare in base alle proprie capacità).
Diritto del lavoratore a non essere licenziato in modo arbitrario ma in caso di giusta causa (sent. 1988). Nel 1970 era stato introdotto l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro; tuttavia, solo nel 2014 si è esclusa tale possibilità tranne alcune specie particolari di licenziamento disciplinare e discriminatorio. Mentre per i licenziamenti economici si è parlato di un indennizzo monetario
(su volontà del parlamento). Grazie a questo principio è stato possibile sospendere la leva obbligatoria Art. 53,1: dovere di concorrere alle spese pubbliche che incombe non solo sui cittadini e nella misura della capacità contributiva di ciascun soggetto Art. 54,1: dovere di essere fedeli alla repubblica e di osservare la costituzione e le leggi. Obbligo primario per tutti i cittadini.
Il principio di eguaglianza:
Art.3 sancisce che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni sociali e personali = principio di eguaglianza formale. Ma anche “è compito della repubblica rimuovere qualsiasi ostacolo di ordine economico e sociale che impedisce il pieno sviluppo della libertà umana= principio di eguaglianza sostanziale.
Eguaglianza formale è propria della cultura liberale che riconosce la condizione di eguaglianza nei punti di partenza, intesa come pari opportunità per tutti. L’eguaglianza sostanziale evoca la concezione socialista dell’eguaglianza nei risultati, che impone allo stato di intervenire.
Tensione tra libertà (si esplica nel soggetto singolo) e di uguaglianza: nella cost. italiana si risolve negli articolo 2 e 3 = le libertà non sono un privilegio di pochi ma devono essere garantite a TUTTI + l’esercizio delle libertà deve essere disciplinato per realizzare situazioni di eguale godimento dei diritti.
Dall’art. 3 si ricavano diversi tipi di uguaglianza:
i. Eguaglianza davanti alla legge: la legge si applica a tutti. Principio formulato nella cost. francese del 1791. Tale principio sostanza l’uguaglianza dei cittadini indipendentemente da sesso, razza, religione, opinioni politiche. Così intesa l’uguaglianza rappresenta l’altra faccia dei principi di generalità e astrattezza della legge e riguarda dunque l’efficacia della legge. Nella nostra costituzione corollari di tale principio sono il principio di imparzialità della pubblica amministrazione e il principio di terzietà del giudice. L’art. 3 si riferisce ai cittadini, ma viene applicato anche agli stranieri. Si deve dunque ritenere che il principio di uguaglianza valga nei confronti di tutti i soggetti dell’ordinamento. ii. Eguaglianza come divieto di discriminazione: art. 3,1 individua alcune fattispecie che non possono costituire motivo di discriminazione: Il sesso: sent. 173/1983 Cc ha dichiarato illegittimo il divieto di insegnare nelle scuole materne per gli uomini, ma anche nel 1968 quando venne dichiarato illegittimo il reato di adulterio della moglie. La razza: con la l. 654/1975 si prevede una normativa penale (poi modificata con la legge mancino e ora contenuta nel c.p.) che punisce i discorsi fondati sulla superiorità razziale. Lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
Riguardo a tutte queste fattispecie la cost. ha posto una presunzione di illegittimità costituzionale che, tuttavia, non è assoluta. Vi sono delle deroghe espressamente previste dalla cost.: ad esempio, l’art. 6 che giustifica i trattamenti differenziati degli appartenenti a minoranze linguistiche.
iii. Eguaglianza come divieto di distinzioni o parificazioni irragionevoli: l’eguaglianza è un concetto di natura relazionale e dunque siamo di fronte ad un rapporto triangolare a) norma impugnata per violazione del principio di eguaglianza (norma oggetto) b) la norma parametro e c) la norma che fa da termine di paragone (tertium comparationis). Si deduce come la legge debba trattare il modo uguale situazioni uguali e in modo diversificato situazioni diverse. Si deve dunque intere come principio di eguaglianza ragionevole.
Promozione dell’eguaglianza: viene individuato un compito, spettante alla repubblica (quindi a tutti i soggetti dello stato comunità), che consiste nella rimozione degli ostacoli ed un fine che consiste nel pieno sviluppo della persona umana.
Capitolo 8 La sovranità popolare:
art. 1 comma 2: la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione. Il verbo appartiene indica il popolo è titolare in senso giuridico della sovranità il popolo mantiene il possesso della sovranità non può rinunciare alla sovranità (può delegarne l’esercizio). Il popolo costituisce dunque la fonte di legittimazione di ogni potere costituito e lo Stato diventa quindi uno degli strumenti della volontà popolare accanto agli enti quali regioni e enti locali, i soggetti sovranazionali, il libero associarsi in partiti e in organizzazioni e gli istituti di partecipazione popolare. Il popolo (senso giuridico) = insieme dei cittadini. Popolazione = insieme di tutti coloro che si trovano entro i confini di un qualsiasi ente territoriale. Nazione = basato su un vincolo sociale e politico che accomuna per tradizioni, cultura, storia, lingua, religione un insieme di individui.
Art. 48 tratta del diritto di voto:
Sistema elettorale: consiste in un meccanismo per trasformare in seggi i voti che il corpo elettorale esprime. Occorre però distinguere tra
Le elezioni parlamentari:
Discrezionalità del legislatore in quanto a leggi elettorali, le quali sono andate mutando nel tempo: o La prima legge elettorale fu basata su diverse formule proporzionali (scrutinio di lista alla camera e collegi uninominali al senato) o 1953: introdotto per la sola camera un premio di maggioranza a vantaggio della coalizione che avesse ottenuto la metà più uno dei voti o Anni Novanta: due nuove leggi elettorali per camera e senato, le quali assegnavano ¾ dei seggi in altrettanti collegi uninominali con la formula maggioritaria e ¼, con formula proporzionale, era costruito in modo da avvantaggiare i partiti che avessero vinto meno seggi (era prevista anche uno sbarramento del 4%) o 2005: approvata una legge di tipo proporzionale con premio che venne tuttavia dichiarata illegittima dopo la terza applicazione si era tornati ad un sistema su base interamente proporzionale corretto da un premio di maggioranza. i. Alla camera, ripartiti i seggi proporzionalmente, chi avesse ottenuto più voti avrebbe ottenuto 340 seggi su 630. ii. Al senato, fu prevista una pluralità di premi regionali (55% dei seggi assegnati ad ogni regione) o 2015: fu approvata una legge proporzionale con premio per la sola camera, ma non venne mai applicata. Sentenza n.1/2014: la corte sostenne che il Parlamento può scegliere il sistema elettorale che ritiene più idoneo ma attraverso l’uso di principi ricavabili dall’ordinamento sostenendo illegittima la legge del 2005. Si dichiarò l’incostituzionalità del premio di maggioranza a causa dell’assenza di una soglia minima di voti per assegnarlo. Le tre elezioni avevano dato luogo a tre esiti diversi:
Formule maggioritarie: chi prende più voti conquista l’intera posizione. Ad esempio, per eleggere un collegio formato da 100 componenti si fanno votare gli elettori in altrettanti collegi uninominali si può garantire il pluralismo politico.
Formule proporzionali: ripartiscono i seggi da assegnare in proporzione ai voti ottenuti da ciascun partito (la formula matematica non viene garantita la rappresentanza territoriale). Si può ridurre la frammentazione costituendo una soglia minima (soglia di sbarramento).
Nel 2017 per il senato vigeva la legge del 2005, mentre per la camera quella del 2015 meno le parti eliminate dalla corte. Venne approvata una nuova legge la 165 (in realtà una serie di modifiche al testo unico per l’elezione della camera e quella del senato). Le formule elettorali con le quali sono eletti deputati e senatori hanno carattere misto prevalentemente proporzionale o I seggi sono suddividi su base territoriale, la ripartizione avviene in base al numero degli abitanti ma al senato si attribuiscono a ciascuna regione almeno sette senatori salvo Molise e valle d’Aosta. Ciascuna circoscrizione è stata a sua volta divisa in collegi uninominali (232 alla camera e 116 al senato – con la nuova riforma 147 e 74) e plurinominali. o Ciascuna forza politica può andare alle elezioni da sola, presentando i propri candidati ai collegi uninominali e le proprie liste di candidati nei collegi plurinominali oppure può costituire una coalizione (le cui liste devono presentare lo stesso candidato nei collegi uninominali) o Le liste nei collegi plurinominali sono formate da un minimo di 2 ad un massimo di 4 candidati ed è possibile essere candidati in una stessa lista in fino a 5 collegi plurinominali o Sono previste norme per il riequilibrio della rappresentanza di genere o L’elettore esprime il voto a) tracciando un segno sul simbolo b) tracciando un segno sul nome del candidato uninominale o per l’assegnazione dei seggi si utilizza la formula maggioritaria plurality e poi si procede a determinare a livello nazionale la cifra elettorale delle liste e tenendo conto delle soglie di sbarramento si individuano le coalizioni e le liste partecipanti al riparto dei seggi: soglia pari al 10 % dei voti per coalizioni e 3% voti per liste. o Si individuano poi i seggi che spettano alle varie liste/ coalizioni sulla base delle rispettive cifre elettorali nazionali (per la camera) e regionali per il senato. Per il riparto dei seggi viene usato il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti