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Diritto pubblico (le basi), Dispense di Diritto Pubblico

Questo documento spiega ogni organo sia livello italiano che a livello europeo, facendo anche riferimento all’attualità. Si parte studiano la società fino ad arrivare agli organi fondamentali nella politica attuale.

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 02/10/2023

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ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
CAPITOLO I: CARATTERI FONDAMENTALI DEL
FENOMENO GIURIDICO
a) IL CONCETTO DI DIRITTO E LA NOZIONE DI SOCIETA’ (Ubi
societas – ibi ius, Ubi ius – Ibi societas)
Il diritto fa riferimento a quel complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i
membri di una certa collettività, in un dato momento storico.
Ciò significa affermare che esiste un nesso strettissimo tra fenomeno giuridico e fenomeno
sociale, quindi tra il gruppo sociale, la società ed il diritto, tanto da apparire come due aspetti di un
unico processo che segna l’evoluzione della storia dell’uomo dalle civiltà più antiche ai giorni nostri
(anche se è con la nascita delle prime comunità statali che questo legame emergerà).
Il fenomeno giuridico nasce dove esiste una qualche forma di aggregazione umana, così come lo
sviluppo della società si svolge all’interno delle regole che disciplinano i rapporti tra i soggetti
che la compongono.
Si può dire che il diritto nasce spontaneamente dalla convivenza umana. Quindi, se il diritto nasce
spontaneamente, dove ci sarà società (ubi societas) ci sarà diritto (ibi ius), e dove ci sarà diritto
(ubi ius), ci sarà società (ibi societas).
Anche nelle strutture sociali più semplici esiste tutta una serie di rapporti (rapporti personali, di
famiglia, rapporti patrimoniali, di scambio o rapporti fra consociati di solidarietà e di difesa contro
attacchi esterni) che scaturiscono regole riconosciute o accettate, con diversi livelli di
consapevolezza dei soggetti, per raggiungere un pacifico svolgimento della vita collettiva.
Queste regole nascono dal generale consenso intorno a determinati fini da conseguire
(essenzialmente quelle di conservazione e commercio dei prodotti della terra, nonché quella di
difesa dai nemici esterni) attraverso l’organizzazione comune (ovvero la prevalenza politica di un
gruppo su un altro).
Società e diritto hanno un rapporto UBI SOCIETAS-IBI IUS, UBI IUS-IBI SOCIETAS (dove c’è la società
c’è il diritto, dove c’è il diritto c’è la società).
Nello stadio embrionale del diritto, le ragioni giustificatrici delle norme che regolano la vita sociale
sono: la volontà antenati (antichità temporale), la volontà divina (casta sacerdotale e vertice
decisionale in relazione con la divinità) e la volontà dei potenti.
Nelle costituzioni contemporanee, la ragione giustificatrice è la volontà GENERALE (non del singolo
individuo), ovvero un gruppo di consociati esprime una volontà generale che porta a norme che
regolano la convivenza stabile e pacifica garante nel tempo.
Per raggiungere questa coesistenza pacifica e stabile del gruppo sono necessarie delle limitazioni
della sfera individuale (riferimento filosofico: la mia libertà finisce dove inizia la tua).
Il fenomeno giuridico consiste nella nascita di un complesso di regole che si applicano all’interno
di un aggregato sociale, entro una determinata sfera territoriale, attraverso un’organizzazione
dotata di un minimo di stabilità. I fini e i contenuti di queste regole possono essere assai vari:
possono riguardare ogni tipo di rapporto di convivenza originato da fattori naturali (la volontà di
conseguire insieme fini di sopravvivenza o di sviluppo).
L’esigenza di avere regole di comportamento obbligatorie per tutti i membri della comunità nasce
in coincidenza con l’affermazione delle prime forme di aggregazione umana stabile, le città-stato,
che superavano lo stadio di sviluppo precedente, caratterizzato da una civiltà prevalentemente
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

CAPITOLO I: CARATTERI FONDAMENTALI DEL

FENOMENO GIURIDICO

a) IL CONCETTO DI DIRITTO E LA NOZIONE DI SOCIETA’ (Ubi

societas – ibi ius, Ubi ius – Ibi societas) Il diritto fa riferimento a quel complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa collettività, in un dato momento storico. Ciò significa affermare che esiste un nesso strettissimo tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale , quindi tra il gruppo sociale, la società ed il diritto, tanto da apparire come due aspetti di un unico processo che segna l’evoluzione della storia dell’uomo dalle civiltà più antiche ai giorni nostri (anche se è con la nascita delle prime comunità statali che questo legame emergerà). Il fenomeno giuridico nasce dove esiste una qualche forma di aggregazione umana , così come lo sviluppo della società si svolge all’interno delle regole che disciplinano i rapporti tra i soggetti che la compongono. Si può dire che il diritto nasce spontaneamente dalla convivenza umana. Quindi, se il diritto nasce spontaneamente, dove ci sarà società ( ubi societas ) ci sarà diritto (ibi ius ), e dove ci sarà diritto ( ubi ius ), ci sarà società (ibi societas ). Anche nelle strutture sociali più semplici esiste tutta una serie di rapporti (rapporti personali, di famiglia, rapporti patrimoniali, di scambio o rapporti fra consociati di solidarietà e di difesa contro attacchi esterni) che scaturiscono regole riconosciute o accettate, con diversi livelli di consapevolezza dei soggetti, per raggiungere un pacifico svolgimento della vita collettiva. Queste regole nascono dal generale consenso intorno a determinati fini da conseguire (essenzialmente quelle di conservazione e commercio dei prodotti della terra , nonché quella di difesa dai nemici esterni ) attraverso l’organizzazione comune (ovvero la prevalenza politica di un gruppo su un altro). Società e diritto hanno un rapporto UBI SOCIETAS-IBI IUS, UBI IUS-IBI SOCIETAS (dove c’è la società c’è il diritto, dove c’è il diritto c’è la società). Nello stadio embrionale del diritto, le ragioni giustificatrici delle norme che regolano la vita sociale sono: la volontà antenati (antichità temporale), la volontà divina (casta sacerdotale e vertice decisionale in relazione con la divinità) e la volontà dei potenti. Nelle costituzioni contemporanee, la ragione giustificatrice è la volontà GENERALE (non del singolo individuo), ovvero un gruppo di consociati esprime una volontà generale che porta a norme che regolano la convivenza stabile e pacifica garante nel tempo. Per raggiungere questa coesistenza pacifica e stabile del gruppo sono necessarie delle limitazioni della sfera individuale (riferimento filosofico: la mia libertà finisce dove inizia la tua). Il fenomeno giuridico consiste nella nascita di un complesso di regole che si applicano all’interno di un aggregato sociale, entro una determinata sfera territoriale, attraverso un’organizzazione dotata di un minimo di stabilità. I fini e i contenuti di queste regole possono essere assai vari: possono riguardare ogni tipo di rapporto di convivenza originato da fattori naturali (la volontà di conseguire insieme fini di sopravvivenza o di sviluppo). L’esigenza di avere regole di comportamento obbligatorie per tutti i membri della comunità nasce in coincidenza con l’affermazione delle prime forme di aggregazione umana stabile, le città-stato, che superavano lo stadio di sviluppo precedente, caratterizzato da una civiltà prevalentemente

agricola che aveva come struttura base o i singoli nuclei familiari o altre forme di aggregazione instabile. L’emergere di finalità comuni avvia un processo evolutivo nelle strutture sociali e della formazione di norme giuridiche sempre più complesse e articolate, dando forma allo Stato, ovvero un’entità che si colloca in una posizione di supremazia rispetto a tutti i soggetti (popolo) individuali e collettivi, che vivono in un determinato ambito spaziale (il territorio spaziale) rivendicando l’originarietà del proprio potere (la sovranità) e che dispone della forza per assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo del gruppo sociale. È un’entità che partecipa alla formazione di regole di comportamento dirette a disciplinare i rapporti (internazionali) con gli altri stati, con cui intrattiene relazioni sia pacifiche (alleanza politico-militare e rapporti commerciali), sia ostili (guerra). Il fenomeno giuridico varia col variare delle caratteristiche strutturali della società e dei fini che essa si pone di raggiungere. Per tale motivo, è possibile distinguere due categorie di regole:  regole del diritto statale (norme giuridiche)  altre regole attinenti al comportamento dei membri di una data comunità: come quelle religiose, morali, sociali o filosofiche (buon costume, buona educazione)

LE NORME GIURIDICHE ( o regole del diritto statale)

 Sono dirette a disciplinare essenzialmente in modo stabile il rapporto tra gli individui in quanto soggetti di una comunità, funzionali al raggiungimento di tutti i fini ritenuti di interesse generale.  Vige l’esclusiva statualità della produzione: sono giuridiche SOLO le regole provenienti dal potere sovrano, ovvero dallo Stato (anche se non è esclusivo, proprio perché attualmente esistono la Camera dei deputati, il Senato, che passano leggi non scritte ma riconosciute dalla collettività). Attualmente esistono importanti fonti extra statali di produzione di regole giuridiche (diritto internazionale, giurisprudenza, diritto dell’UE).  Sono legate indissolubilmente agli eventi storici concreti.  Sono caratterizzate dalla coattività, o teoria della sanzione o coercibilità, ovvero dall’esistenza di meccanismi sanzionatori volti a reprimere le violazioni. Lo stato, che detiene il monopolio della forza (sovranità) sanziona i disubbidienti e può quindi imporre il rispetto di una regola.  Non sempre sono contenute in particolari atti, ma a volte hanno origine dal comportamento consuetudinario di coloro che appartengono alla società, anche se storicamente si è assistito ad un processo di progressiva estensione dell’area del diritto scritto, legato ad esigenze di solennità e certezza.

LE REGOLE DI ALTRO GENERE:

 Sono orientate a disciplinare i comportamenti dei singoli e del gruppo in vista del conseguimento di fini particolari.  Sono legate a valori trascendenti  Sono affidate all’adesione spontanea dei membri del gruppo.  Non hanno meno importanza, ma semplicemente hanno origine diversa

Questa distinzione non sta ad indicare che ciascun ordine di regole viva in modo del tutto separato dagli altri, anzi sono frequenti i casi in cui essi si condizionano a vicenda (per esempio come quando un precetto di ordine morale si trasforma in un precetto di ordine giuridico o viceversa).

astrattamente prevista dalla norma: essi possono consistere nella attribuzione ai destinatari della norma dell’obbligo di svolgere (o di astenersi dallo svolgere) una determinata attività (posizione soggettive di svantaggio), ma anche il diritto ad esigere da altri un comportamenti conforme a quello imposto dalla norma giuridica (posizioni soggettive di vantaggio). POSIZIONI SOGGETTIVE DI SVANTAGGIO : doveri (previsti per la soddisfazione di un interesse di carattere generale, come ad esempio il dovere di contribuire alle spese pubbliche), obblighi (previsti per la soddisfazione di un interesse particolare, come ad esempio gli obblighi nascenti da un contratto), e di oneri (soddisfazione di un interesse proprio e non altrui). POSIZIONI SOGGETTIVE DI VANTAGGIO : diritto soggettivo (l’interesse dell’individuo riceve una tutela diretta da parte della norma giuridica) che si distingue in diritti assoluti (l’interesse individuale è tutelato attraverso l’imposizione di obblighi nei confronti di una pluralità indistinta di soggetti e non solo ne confronti di soggetti determinati) e in interesse legittimo (la tutela assicurata dalla norma è solo indiretta dell’interesse del singolo), che a sua volta si distingue in interesse semplice o di fatto (presenta una situazione che potenzialmente è in grado di tradursi in diritto soggettivo o interesse legittimo.

d) I SOGGETTI GIURIDICI

I soggetti giuridici sono coloro cui le norme intendono rivolgersi nell’attribuire diritti o nell’imporre obblighi. Essi sono: o PERSONE FISICHE: dall’articolo 1 del Codice civile, ciascuna persona fisica è dotata della capacità giuridica, e cioè è idonea, almeno astrattamente, ad essere titolare di diritti e destinataria di obblighi fin dal momento della nascita. Il soggetto deve possedere non solo la capacità giuridica, ma anche la capacità di agire. Quest’ultima è variamente limitata dal diritto, con riferimento alle ipotesi in cui non si ritiene che il soggetto sia in grado di esprimere consapevolmente la propria volontà (è il caso del minore o dell’infermo mentale), e quindi si ritiene necessario l’intervento di soggetti terzi (genitori, tutori, ecc.) o PERSONE GIURIDICHE : una pluralità di persone che danno vita ad un’organizzazione al fine di perseguire una finalità comune (associazioni e società commerciali), ovvero una pluralità di beni materiali gestiti da alcune persone fisiche, in vista al raggiungimento di una finalità comune specifica (la fondazione). Tra le persone giuridiche si distinguono quelle private (fenomeni di aggregazione sociale) e quelle pubbliche (come, per esempio, gli enti pubblici). Tra le persone giuridiche pubbliche vi è lo Stato, un soggetto giuridico sia nei confronti degli altri Stati, sul piano internazionale, sia nei confronti dei cittadini, sul piano interno. Ciò consente di ricondurre a un un’unità, ad un unico centro di imputazione, tutte le attività statuali, che sono esercitate attraverso una serie di organi, di cui sono titolari persone fisiche, che agiscono in nome e per conto dello Stato. Il rapporto tra il soggetto che agisce e il soggetto in nome e per conto del quale si agisce può essere:

  • Organico: si realizza un’immedesimazione - Di rappresentanza L’organo dello Stato è infatti lo Stato stesso, gli atti giuridici che esso pone sono imputabili allo Stato e la responsabilità conseguente a tali atti è diretta dello Stato.

e) L’ORDINAMENTO GIURIDICO

Un ordinamento giuridico è un sistema di regole di diritto che si presentano con i caratteri di complessità e di stabilità dettati dalla complessità e stabilità di un certo gruppo sociale e dei fini che ne rappresentano il tessuto connettivo. In altre parole, è un complesso di norme regolanti e caratterizzanti una determinata società. ORDINAMENTO ( Sto mettendo in ordine popolo-territorio-governo ) GIURIDICO ( stiamo ragionando sul potere sovrano dello Stato, il focus è sulle regole di diritto ) COMPLESSIVO ( ragiono sui termini di direzione di questo particolare fenomeno ). Infatti, l’insieme delle regole giuridiche ha bisogno di un apparato organizzativo di soggetti istituzionali che ne assicurano la produzione, l’applicazione e l’osservanza (assicurare l’esecuzione il rispetto delle regole). Gli elementi indispensabili di un ordinamento giuridico sono:

**- Pluralità di soggetti

  • Sistema di norma
  • Organizzazione** Esempio: lo Stato è un ordinamento giuridico perché somma delle regole che la società si da per raggiungere un determinato obiettivo. Lo Stato può essere osservato sotto profili diversi che portano a varie definizioni:
  • Stato-ente o organizzazione  l’insieme degli organi politici, amministrativi e giurisdizionali che compongono lo Stato apparato  il potere dell’apparato pubblico contrapposto alla collettività
  • Stato-ordinamento o comunità  l’insieme dei pubblici poteri e della società civile
  • Stato comunità  assicura la pacifica convivenza e il perseguimento di finalità generali, condivise da una determinata collettività sociale sia sul piano interno (dettando e facendo rispettare regole di comportamento destinate ai singoli come ai gruppi) sia sul piano esterno (favorendo la formazione di regole coerenti con quelle finalità e impegnandosi ad assicurarne il rispetto, in accordo con gli altri ordinamenti generali che compongono la comunità internazionale).

Non esiste un solo ordinamento giuridico ma si parla di PLURALITA’ DI ORDINAMENTI GIURIDICI: sono possibili tanti ordinamenti giuridici quanti sono i fini che una società può individuare, quindi, all’interno di un ordinamento vi possono essere altri ordinamenti che perseguono fini particolari. Gli ordinamenti giuridici possono essere:  PARTICOLARI: quelli che si propongono il raggiungimento di finalità più varie, ma comunque delimitate ad un certo settore e dirette al soddisfacimento di specifici interessi che possono essere di natura economica, culturale, sportiva, religiosa o di altro genere.  GENERALI: si propongono il soddisfacimento di una finalità, generalmente individuata nel “bene comune”, tendenzialmente onnicomprensiva di tutti i possibili interessi sociali. Tra gli ordinamenti generali si distinguono: o ORIGINARI (o equiordinati o separati): ovvero quelli che ripetono da sé medesimi il loro carattere di sovranità (lo Stato, la Comunità Internazionale); sono separati ma posti sullo stesso piano. o DERIVATI: quelli che ripetono i loro poteri da un altro ordinamento da essi sovraordinato (gli enti autonomi territoriali come il Comune, la Provincia, la Regione, province autonome spagnole). Questi ordinamenti vengono riconosciuti e tutelati se non si pongono in contrasto con gli interessi generali perseguiti dall’ordinamento statuale e con le regole da esso poste in essere. Solo in questo modo l’ordinamento generale statuale è in grado di assicurare

norme giuridiche ed è chiamato ad operare in condizioni di indipendenza dagli altri poteri dello Stato, come garante di un’imparziale applicazione della legge. Col passare del tempo, le differenze tra i due sistemi si sono attenuate in seguito a un processo di “osmosi” che ha portato alcuni elementi dell’uno a trasferirsi nell’altro e viceversa. Negli ordinamenti di common law è aumentato il ricorso al diritto scritto (Statute Law), mentre nella civil law la funzione del giudice è andata arricchendosi sempre di più (si pensi al valore persuasivo che viene diffusamente riconosciuto al precedente giurisprudenziale, soprattutto quando esso sia rappresentato dalla decisione di un giudice appartenente a livelli più alti della struttura giudiziaria). Inoltre, la comune adesione di molti Stati all’Unione Europea con carattere obbligatorio per gli Stati membri, non solo di cooperazione economica e sociale, ma anche di armonizzazione dei rispettivi sistemi giuridici

IL GIUDICE COME INTERPRETE:

l’interpretazione del diritto è un metodo che consente il corretto esercizio dell’attività giurisdizionale. Ma quando essa punta a colmare una lacuna nell’ordinamento, finisce per diventare un’attività che somiglia a quella creatrice di nuove norme giuridiche. Non sempre è agevole identificare quale sia la norma da applicare al caso concreto: questa ricerca è svolta dal giudice.  INTERPRETAZIONE LETTERALE: quella condotta sul dettato testuale della norma in questione, sulla base del significato lessicale delle parole che la compongono.  INTERPRETAZIONE LOGICA: diretta ad individuare la coerenza interna della legge o del regolamento o di altra forma normativa.  INTERPRETAZIONE ANALOGICA: diretta a ricercare la norma da applicare al caso concreto in disposizioni che disciplinano materie o fattispecie analoghe a quella che il giudice si trova ad affrontare.  INTERPRETAZIONE SISTEMATICA: diretta a ricercare la norma da applicare al caso concreto desumendola dai principi vigenti nel sistema giuridico complessivo. Anche le stesse pronunce (sentenze) del giudice possono essere classificate come fonti del diritto. Questa possibilità si realizza solo là dove le decisioni del giudice sono dotate di una forza obbligatoria capace di imporsi nei confronti di tutti, ovvero della efficacia erga omnes che contraddistingue le altre fonti normative (la civil law non è dotata di erga omnes).

g) COME SI CLASSIFICANO LE NORME GIURIDICHE:

Le norme giuridiche nascono o mediante l’attribuzione a certi organi del potere di creare, integrare o modificare il diritto ( diritto OGGETTIVO , in vigore in quel determinato momento storico) o mediante il riconoscimento di valore giuridico a regole che nascono da certi fatti o comportamenti umani. Nel primo caso, avremo norme contenute in atti, che prendono il nome di fonti-atto. Se invece le norme derivano dall’operare del secondo meccanismo, saranno fonti-fatto. Entrambe sono dotate della capacità di incidere sul sistema giuridico, modificandolo. È necessario sottolineare, però, che ciascuna fonte risulta dotata di un grado d’intensità (forza normativa ) che risulta diverso a seconda della disciplina dei rapporti che legano tra loro le diverse fonti normative.  Uno dei principi fondamentali è quello GERARCHICO : ordina le varie fonti secondo una scala gerarchica; sul gradino più alto troviamo le fonti dotate di maggior forza normativa e poi, via via, quelle con minor forza. L’ordinamento giuridico predispone i rimedi opportuni

tesi a garantire il rispetto del principio gerarchico ed elimina possibili regole che lo violano. (la Costituzione è sovra elevata alle altre).  Un altro principio che regola è il principio di COMPETENZA: fa riferimento al all’organo che emana le regole stesse e all’oggetto di esse. Si pensi al rapporto tra legge statale e legge regionale: si trovano sullo stesso gradino della scala gerarchica sulla quale sono ordinate le varie fonti normative e i loro rapporti reciproci sono regolati dalla diversa sfera di competenza che la costituzione attribuisce alla prima e alla seconda. Ciò significa che la legge regionale potrà investire certi settori materiali e non altri, e anche nei settori in cui potrà investire dovrà comunque rispettare tutta una serie di limitazioni che, a volte, spetta alla legge statale predisporre.  Molto importante è anche il VALORE DELLE NORME NEL TEMPO E NELLO SPAZIO. o Norme nel tempo  VALORE CRONOLOGICO: tra norme di pari grado gerarchico prevale quella entrata in vigore per ultima. Sarà quindi necessario individuare l’ultima legge approvata in un determinato settore, che può aver apportato modifiche alla norma precedente. o Norme nello spazio: si applica il principio generale della territorialità del diritto; ciò significa che le norme giuridiche hanno efficacia con riferimento a una collettività di soggetti, individuati in relazione ad una determinata area geografica. La legge statale ha quindi efficacia nei confronti dei cittadini e di coloro che operano nel territorio nazionale, e lo stesso avviene per la legge regionale e i provvedimenti degli enti locali minori (Comuni e Province), con riferimento al territorio regionale, comunale o provinciale. Esistono delle eccezioni che interessano soprattutto i rapporti giuridici esistenti tra soggetti di diversa nazionalità e i rapporti disciplinati dal diritto internazionale privato e all’istituto dell’extraterritorialità (sulle navi o aerei che si trovano nello spazio territoriale di uno Stato si applica il diritto dello Stato cui appartengono) o a quello dell’immunità territoriale (alcune zone del territorio di uno Stato sono sottratte al diritto di questo; es. le sedi diplomatiche).

Le fonti normative possono essere sia INTERNE che ESTERNE:INTERNE: operano nell’ambito di un determinato sistema giuridico e ne assicurano la continuità attraverso particolari meccanismi di produzione di norme giuridiche.  ESTERNE: appartenenti a sistemi giuridici diversi e dotate della capacità di produrre effetti normativi. Es. Unione Europea.

LO STATO: DEFINIZIONE ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Lo Stato è inteso come organizzazione politica di un popolo sopra ad un territorio. Non è come la polis greca, l’impero egizio o la repubblica romana, ma si adatta al modello concreto ONU. Lo Stato è un ordinamento giuridico “complessivo”, che attraverso una propria organizzazione (l’insieme degli organi politici, amministrativi e giurisdizionali) assicura la pacifica convivenza e il perseguimento di finalità generali condivise da una determinata collettività sociale sia sul piano interno (dettando e facendo rispettare le regole di comportamento, la forza di coercibilità ), sia sul piano esterno (favorendo la formazione di regole coerenti con quelle finalità e impegnandosi ad assicurarne il rispetto, in accordo con gli altri ordinamenti generali della comunità internazionale. Esempio: la difesa).

È astratta: ragiono sul fatto che una situazione potrebbe presentarsi, e quindi sui casi concreti che cadranno sotto quella regola. Destinata a disciplinare una serie di fattispecie concrete che si presenteranno nel corso del tempo. NORMA e DISPOSIZIONE vanno di pari passo, è difficile cogliere la linea che li divide ANALOGIA LEGIS: disposizioni che disciplinano e regolano casi simili o materie analoghe (spiegazione: io giudice che devo applicare una certa legge a un certo caso che è di fronte a me, che io devo decidere facendo una sentenza, provo ad utilizzare uno di quelli). ANALOGIA IURIS: principi generali dell’ordinamento giuridico che aiutano (mi aiuteranno a risolvere il caso).

CAPITOLO II: LE FORME DI STATO E LE FORME DI GOVERNO NELLA LORO EVOLUZIONE STORICA

a) FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO

Il diritto pubblico riguarda soprattutto lo studio dei principi e degli istituti attinenti all’organizzazione dell’apparato statuale e ai rapporti tra questo apparato, i cittadini e la società civile. Questi principi hanno conosciuto una lunga evoluzione storica che è un tutt’uno con la storia politico-costituzionale e che ha portato all’affermarsi dello Stato moderno.

FORMA DI STATO: fa riferimento al modo in cui è risolto il rapporto fondamentale che intercorre tra autorità e libertà, ovvero il rapporto tra il potere statuale, dotata di potestà d’imperio, e la società civile, ovvero i cittadini/ sudditi, tra governanti e governati. Quindi, con il termine FORMA DI STATO si intende l’insieme delle finalità che lo Stato si pone di raggiungere ed i valori a cui aspira la propria azione.

FORMA DI GOVERNO: è descritta dagli elementi che contraddistinguono il modello organizzativo, l’insieme degli strumenti e dei mezzi mediante i quali una determinata organizzazione statuale persegue le sue finalità. Modi e mezzi si traducono in un insieme di regole che disciplinano i rapporti fondamentali tra gli organi di vertice dell’apparato statuale, detti organi costituzionali (esecutivo, legislativo, giurisdizionale). In altre parole, si parla di distribuzione del potere fra gli organi di vertice del potere giuridico. Ogni forma di Governo deve essere valutata alla luce della forma di Stato in cui essa opera e non in astratto.

Forma di Stato e forma di governo sono strettamente connessi proprio perché sono due aspetti di un unico processo evolutivo e insieme servono a descrivere le caratteristiche delle varie esperienze statuali. La storia delle diverse forme di Stato è accompagnata ad una evoluzione delle diverse forme di governo ed ogni passaggio è stato accompagnato da una fase di transizione in cui i caratteri del vecchio assetto statale si uniscono e convivono con elementi propri del nuovo che comincia ad affermarsi. Ad esempio: Nella monarchia assoluta, vi era il MONARCA, il Sovrano, e la regola prevedeva una forte concentrazione del potere statuale nelle mani di un unico organo costituzionale, che deteneva quindi la funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale. Con l’evoluzione storica, i tre poteri non erano più concentrati in una sola figura. Cosa accade? Il Bill of Rights (1689, UK), Rivoluzione americana (1787) e Rivoluzione francese, tre grandi eventi storici che segnano dei cambiamenti. Al giorno d’oggi, vige la separazione dei poteri: potere esecutivo  governo, potere legislativo  Parlamento, potere giurisdizionale  Magistratura. Vi è poi il presidente della Repubblica.

LE FORME DI STATO

1. Lo stato patrimoniale

Lo Stato patrimoniale fa riferimento ad un modello di rapporti fondamentalmente basato sul diritto di proprietà, elevato a parametro di base per la definizione della posizione dei singoli all’interno dello Stato e dei loro diritti.  È la prima forma di Stato affermatasi successivamente al disfacimento dell’Impero Romano d’Occidente e ha caratterizzato tutto il periodo dell’Alto Medioevo (dal 476 all’anno 1000/1066).  Si tratta di una forma di Stato molto embrionale e sono ancora assenti alcune delle strutture portanti dell’apparato statuale.  Manca una forma organizzativa stabile, in grado di consentire il perseguimento dei fini di carattere generale, d’interesse dell’intera collettività.  A fondamento dello Stato patrimoniale c’è un accordo di natura quasi privatistica che interessa solo alcuni soggetti (i feudatari) e che ha come oggetto la tutela del diritto di proprietà. L’unico fine di questo Stato è, quindi, la difesa contro le minacce che possono provenire dall’esterno o dall’interno contro il diritto di proprietà. Su questa base si fondano i rapporti tra i detentori del potere politico.  La sfera dei diritti si arresta a quella dei soggetti titolari del diritto di proprietà, al di là di questa, esiste una comunità indistinta di individui, che appare più come oggetto di diritti altrui.

2. Lo Stato assoluto

Il tramonto dello stato patrimoniale e l’affermarsi dello stato assoluto coincidono con l’accrescersi dei compiti assunti dallo Stato rispetto a una società con esigenze sempre più complesse. Molto importante è sicuramente l’apertura della società medievale a tutta una serie di attività economiche, soprattutto quella commerciale. Il passaggio da un’economia chiusa, essenzialmente finalizzata alla produzione di beni sufficienti alla richiesta interna, ad un’economia di scambio.  Vediamo diverse manifestazioni di questa forma di Stato dal XV al XVIII secolo, nel momento in cui la scena europea è dominata dalla nascita delle grandi monarchie assolute.  Lo Stato tende a farsi carico e intervenire ( CONCEZIONE INTERVENTISTA DELLO STATO ) nei diversi e nuovi problemi che nascono all’interno della vita sociale ed economica: ad esempio, assicurare le condizioni ottimali per lo sviluppo delle nuove attività economiche, superare la frammentazione feudale, garantire la conquista dei mercati esteri. Interviene nel settore della proprietà fondiaria (maggiore circolazione dei beni), in quello finanziario, in quello dell’istruzione, in quello di alcune opere pubbliche. Lo Stato, quindi, non ha più un fine specifico, strettamente legato a singole posizioni soggettive, ma ha fini di carattere generale, rappresentati dal benessere dell’intera collettività.  Nascono alcune strutture che rimarranno poi come strutture stabili anche negli sviluppi successivi, l’istituzione del fisco e di un sistema di tassazione uniforme, il consolidarsi e l’accrescersi di una burocrazia statuale, la costituzione di un esercito stabile.  Infine, caratteristico dello Stato assoluto, è una progressiva concentrazione del potere nelle mani del Sovrano.

 Lo Stato liberale garantisce la separazione e la reciproca autonomia dei diversi apparati preposti alle funzioni legislative, esecutive e giurisdizionali.  Vengono introdotte regole generali, spesso contenute in una nuova fonte normativa detta Costituzione, destinate a guidare e limitare l’azione dei soggetti politici che operano nelle nuove istituzioni che stavano nascendo (da questo fenomeno nasce poi il Costituzionalismo, volto a porre dei limiti al potere). Si parla di SUBORDINAZIONE ALLA LEGGE , la quale viene vista come atto in grado di vincolare tutti i soggetti, sia pubblici che privati (affermazione del principio cardine dello Stato di diritto). I singoli acquistano, inoltre, precise posizioni soggettive tutelabili davanti al giudice e a qualunque organo dello Stato.  Questa forma di Stato trova la sua prima realizzazione in Inghilterra , per due motivi principali:  grazie alla resistenza che i tentativi assolutistici dei sovrani inglesi hanno incontrato nella classe nobiliare, che grazie ai rapporti con la classe borghese emergente, riuscì a conservare la propria autorità.  grazie alla spinta verso il riconoscimento delle libertà politiche e la lotta per l’affermazione della libertà religiosa. Nonostante due eventi rivoluzionari (1649 e 1688), si arriva alla formazione di uno Stato in cui le varie classi presenti nel contesto sociale trovano un proprio spazio, una propria sede di rappresentanza nell’organo che si pone al centro del sistema costituzionale, ossia nel Parlamento.  In Francia il passaggio allo Stato liberale ha assunto toni assai più bruschi e traumatici. Quando gli elementi di crisi del vecchio Stato assoluto giungono a maturazione, la perdita di un ruolo sociale effettivo da parte della nobiltà le impedisce di svolgere una funzione di mediazione. Questo fa sì che avvenga uno scontro violento tra il vecchio mondo e il nuovo che, nel giro di poco tempo, porta ad un completo rivolgimento negli assetti politici ed istituzionali, senza alcun elemento di continuità con il passato. Uscirà vincitore dallo scontro la classe borghese, che si pone unica interprete e tutrice degli interessi nazionali e fa della nuova istituzione, il Parlamento, unica sede di rappresentanza e di decisione politica, in cui si riconosce e si esprime l’unità del potere statuale, nel passato impersonificata dalla figura del sovrano. RIVOLUZIONE FRANCESE (5 MAGGIO 1789-9 NOVEMBRE 1789) 26 AGOSTO 1789 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO 12 SETTEMBRE 1791 COSTITUZIONE FRANCESE  Una forma di Stato liberale si era già affermata negli Stati Uniti. Si tratta di una grande esperienza costituzionale che segna il passaggio dal XVIII al XIX secolo ed inizia con la Costituzione federale degli Stati Uniti, meglio conosciuta come Costituzione di Philadelphia, del 17 settembre del 1787, a conclusione della guerra d’indipendenza contro l’Inghilterra passata alla storia come RIVOLUZIONE NORDAMERICANA (aprile 1775-1783). Sarà proprio questa rivoluzione che arriverà poi in Francia.  Costituzione nordamericana e francese delineano i principi e le caratteristiche fondamentali dello Stato liberale, che sono scritti nell’articolo 16 della Costituzione dei diritti del cittadino: separazione dei poteri (ogni funzione va affidata ad un organo diverso), e garanzia dei diritti.  Questa forma di Stato però andrà incontro a una progressiva crisi dovuta soprattutto dall’emergere di una serie di gravi contraddizioni tra i principi che lo Stato liberale aveva posto a suo fondamento e gli sviluppi concreti che degli ordinamenti che ad esso si richiamavano.

Lo Stato liberale affermava il principio di uguaglianza e dei diritti di libertà individuali , ma di fatto esclude molta parte della popolazione dai diritti politici a causa della concezione elitaria e aristocratica del potere, tipica della forma di Stato che si afferma in Francia. Le disuguaglianze, soprattutto economiche, erano aggravate e le classi sociali più povere erano escluse da ogni forma di partecipazione politica, cominciando dall’esercizio del diritto di voto. Inoltre, un altro principio base dello Stato liberale era proprio in non intervento in campo economico e sociale, ma al contrario, si verificò un progressivo e sempre più intenso coinvolgimento dello Stato nell’economia , con la conseguenza di rendere l’assetto istituzionale più sensibile all’andamento della situazione economica.

5. Lo Stato totalitario

(fascismo e nazismo) Soprattutto in Paesi come l’Italia, in cui il sistema economico si presentava più fragile, il sommarsi di un diffuso malcontento delle classi più disagiate, ai problemi legati alla riconversione delle industrie belliche, produsse un aumento tale della pressione sociale da determinare il crollo delle istituzioni del vecchio Stato liberale. Questa situazione di crisi portò in molti paesi europei all’avvio dell’esperienza dello Stato totalitario negli anni tra le due Guerre Mondiali.  Questo Stato nasce con l’obiettivo primario di sostituire l’apparato istituzionale proprio dello Stato liberale, mediante l’introduzione di una nuova organizzazione non più fondata sui meccanismi elettorali, ma ispirata ad un forte accentramento del potere intorno alla figura di un “Capo” o di un organo supremo espressivo della forza politica egemone, in grado di contenere e regolare in maniera autoritaria i conflitti sociali. Uno Stato che assume su di sé un ruolo non solo di garante e di interprete, ma di artefice primo degli interessi generali della collettività.  Uno Stato non più non interventista, ma al contrario, esplicitamente impegnato in ogni settore della vita, non solo economica ma anche sociale. Per raggiungere queste finalità, utilizza per la prima volta degli strumenti per il raccordo tra società civile e apparato di potere: il partito unico, come essenziale canale di formazione dell’indirizzo politico generale; i sindacati di Stato, soggetti destinati a gestire i conflitti nel mondo del lavoro; i mezzi di comunicazione di massa (stampa, radio, cinema), come elementi per l’allargamento della base del consenso.  Politica repressiva dei diritti di libertà, in particolare le libertà politiche, arrivando a calpestare il principio di uguaglianza con le leggi razziali.

6. Lo Stato socialista

Lo Stato socialista nasce in seguito alla Rivoluzione russa del 1917 che portò alla caduta del regime zarista in Russia, ma solo nel secondo dopoguerra si estende a molti paesi dell’Europa centrale e orientale, sotto l’influenza dell’Unione Sovietica, e in altri paesi.  Critica radicale ai limiti classisti dello Stato liberale e una diversa valutazione delle ragioni che determinano condizioni di diseguaglianza tra i cittadini, sono alla base dello Stato socialista:  Se la diseguaglianza è determinata dalla proprietà privata dei mezzi di produzione  si afferma la nozione di proprietà socialista.  Se la disuguaglianza nasce dalla divisione della società in classi  si impone il superamento di tale divisione.  Il riconoscimento delle libertà individuali si traduce in privilegio per i soli gruppi dominanti

sia a ragioni di ordine economico e sociale (la crescente difficoltà a gestire sistemi economici sempre più articolati e complessi), sia di ordine politico (la crescente difficoltà che incontrano le sedi centrali di mediazioni a soddisfare una domanda politica).

8. Stato unitario

È uno stato sovrano in cui tutti i poteri sono gestiti da autorità centrali, che hanno degli uffici decentrati su tutto il territorio che sono espressione dell’autorità centrale. NON C’E’ UNO STATO CENTRALE CHE SI CONFRONTA CON REGIONI, COMUNITA’ AUTONOME. Esempio: la Francia.

9. Stato confederale

L’esperienza transitoria che prelude al formarsi di una federazione, quando più Stati sovrani cominciano ad unire la politica estera e militare. Esempio: la Svizzera. Anche l’Unione Europea un po’ somiglia a questo.

10. Stato regionale

Stato unitario in cui viene riconosciuta autonomia ad alcuni enti territoriali. Esempio: Italia (Nella Costituzione sono espressi i diritti che hanno le regioni).

11. Stato federale

È una fusione tra più Stati in precedenza sovrani. Gli Stati preesistenti vengono definiti Stati FEDERATI e, nel momento in cui si forma la federazione, ciascuno limita un po’ la propria sovranità. Gli stati federati hanno una competenza generale (a colte anche competenze tipiche degli Stati sovrani: diritto internazionale, giustizia). Lo Stato federale ha delle competenze “circoscritte alle materie espressamente riservate ” (ciascuna limiterà la sua sovranità per dare parte del suo potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale a delle autorità centrali federali). Il patto viene sottoscritto all’interno di regole che si trovano nella Costituzione. Lo Stato federale può prendere decisioni sulla moneta, sulle elezioni, sulla difesa, sulla sicurezza. In tutte le altre materie, allo Stato federato rimangono tutti i poteri sovrani che aveva prima. Anche la Germania è uno Stato federale. Gli Stati Uniti d’America nascono come 13 colonie, sottoposte al governo del sovrano britannico e mettono insieme, in un primo momento, la politica estera di difesa e la politica commerciale; successivamente, quando viene adottata la costituzione nordamericana, questi Stati, in precedenza sovrani, diventano federati.

La differenza tra Stato federale e stato regionale attiene più al processo storico di cui essi sono la risultante: il primo è una fusione fra più Stati, in precedenza sovrani, mentre il secondo è il risultato di un processo di accentuata autonomizzazione di aree territoriali di uno Stato unitario. Il contenuto degli istituti che nell’una e nell’altra esperienza disciplinano i rapporti tra organi centrali e organi locali è pressoché simile. Si possono indicare alcune caratteristiche che tutt’oggi servono a distinguerle: lo Stato federale è basato sulla regola per cui i membri della federazione hanno una competenza generale, dalla quale sono escluse le materie che vengono espressamente riservate dalle norme costituzionali agli organi federali.

Nello Stato regionale sono gli organi centrali dello Stato ad avere una competenza generale, fatte salve le specifiche competenze affidate alle regioni. Quindi, l’autonomia delle autorità locali sarà più ampia nel primo caso, mentre nel secondo incontra limiti maggiori. In secondo luogo, gli Stati membri di uno Stato federale mantengono spesso alcune tipiche caratteristiche degli Stati sovrani: si pensi al fatto che, in alcuni Stati federali, gli Stati membri della federazione dispongono di propri apparati giurisdizionali e di propri corpi armati.

LE FORME DI GOVERNO

1. LA MONARCHIA ASSOLUTA

La prima forma di governo nasce con lo Stato assoluto. Con l’affermarsi di quest’ultimo si creano le prime premesse per la costituzione dei primi nuclei di una struttura amministrativa statuale unitaria e stabile.  Al vertice di questa struttura si pone il Sovrano, unico organo titolare del potere di decisione politica. Al sovrano fanno capo tutte le funzioni statuali: sia la funzione legislativa (il Re fa le leggi), sia la funzione esecutivo-amministrativa (il Re nomina i funzionari e ne dirige l’esercizio delle funzioni), sia la funzione giurisdizionale (il Re nomina i giudici, che amministrano in suo nome la giustizia). NO DIVISIONE DEI POTERI. Si tratta quindi di una struttura di tipo PIRAMIDALE, caratterizzata da una straordinaria concentrazione del potere in capo all’organo sovrano e definita MONARCHIA ASSOLUTA, una struttura funzionale ad uno Stato che si fa carico di tutelare gli interessi generali della collettività e che quindi necessita una ricomposizione e riunificazione del potere. Tuttavia, a causa di un progressivo accrescimento degli apparati organizzativi dello Stato, a un certo punto il Sovrano ha l’esigenza di dotarsi di un organo ausiliario, che oggi chiamiamo Governo, e di alcuni collegi rappresentativi dei maggiori ceti sociali.

2. MONARCHIA COSTITUZIONALE

La Rivoluzione francese rappresenta la fine sia dello stato assoluto sia della monarchia assoluta che l’aveva contraddistinto. Proprio in Inghilterra intorno al XVII secolo si assiste alla prima teorizzazione del principio della divisione dei poteri grazie a Locke. Si iniziò a immaginare una forma di governo centrata su due organi costituzionali:  il Sovrano, titolare della funzione esecutiva e di quella federativa (quella che noi oggi chiamiamo politica estera)  il Parlamento, titolare della funzione legislativa (oltre che quella giurisdizionale, in parte, esercitata dalla Camera dei Lords).  Infatti, intorno alla metà del’600, l’esperienza inglese vede appunto sovrano e parlamento in una posizione di sostanziale equilibrio: il Sovrano ha ancora un ruolo fondamentale nel quadro della forma di governo, ma si trova ora di fronte un altro organo in funzione di limite , il Parlamento. Si parla di situazione DUALISTA : si fronteggiano due centri di decisione politica ognuno con la propria legittimazione.  La concezione del principio della divisione dei poteri che viene teorizzata in Francia alla fine del XVIII secolo è diversa e più radicale:  Fondamentale è l’idea per cui non ci dovrà essere alcun potere esercitato in condizioni di monopolio da alcun organo dello Stato e nemmeno alcun potere esercitato al di fuori da uno stretto collegamento con la volontà popolare.

dispute politiche e titolare della funzione di supremo garante delle regole costituzionali. Questa forma di governo caratterizza l’esperienza dello Stato liberale fino al primo conflitto mondiale.  Questo è un processo graduale: in un primo momento, infatti, il Governo, pur godendo della fiducia parlamentare, resta ancora parzialmente vincolato alla volontà del Sovrano. Esso si trova in una situazione di doppio vincolo o di doppia fiducia : deve rispondere del suo operato sia di fronte al sovrano, sia di fronte al Parlamento. Successivamente, l’unica vera sede in cui può essere fatta valere la responsabilità politica del governo diviene il parlamento. Questa evoluzione si sviluppa soprattutto quando il corpo elettorale comincerà ad organizzarsi sulla base di formazioni politiche diffuse sull’intero territorio nazionale.

 La crisi di inizio secolo aveva mostrato i punti deboli di questa forma di governo:  La pretesa del parlamento di soddisfare l’intera domanda politica e l’incapacità di soddisfare questa esigenza a causa del tessuto sociale disomogeneo.  Difficoltà di dar vita a maggioranze di governo stabili a causa delle forti contrapposizioni e delle tendenze a dare soluzioni autoritarie al conflitto sociale. A questo punto nacquero delle varianti nel modello classico della forma di governo parlamentare rappresentate da istituti volti sia a consolidare il principio rappresentativo moltiplicando le sedi di rappresentanza politica a livello locale, sia a vincolare l’operato delle maggioranze politiche al rispetto della costituzione. Venne rafforzato il ruolo del capo dello Stato dotandolo di poteri rilevanti per la eliminazione delle cause che impediscono il regolare funzionamento del sistema.  Le forme di governo che sono nate nel periodo successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale si sono distaccate da questo parlamentarismo:  La costituzione italiana del 1948  La legge fondamentale della Repubblica federale tedesca del 1949 (caratterizzata dalla valorizzazione dei governi locali, nonché da un’accentuazione del ruolo del Primo Ministro, il Cancelliere, il quale una volta eletto dal parlamento può essere sfiduciato solo contestualmente alla elezione di un nuovo cancelliere.  La costituzione francese del 1946  Quella inglese, che poggia sul ruolo preminente della funzione di governo riconosciuto al Primo Ministro: esso è nominato dal Sovrano, in seguito all’esito delle elezioni politiche (si tratta del leader del partito che esce vincitore e che può pertanto contare su una maggioranza parlamentare). Egli propone sia la nomina che la revoca dei Ministri, può essere sfiduciato dal parlamento, ma con conseguente scioglimento anticipato del medesimo e il ricorso a nuove consultazioni elettorali.

4. LA FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE

La forma di governo presidenziale, nella sua prima realizzazione storica, precede l’affermarsi del regime parlamentare, essendo stata adottata dagli estensori della costituzione degli Stati Uniti d’America nel 1787.  Essa è caratterizzata dalla scelta di porre al centro del sistema costituzionale l’organo presidenziale, ovvero il Presidente. Questo organo riunisce in sé sia i poteri e le funzioni proprie del capo dello Stato (per esempio quelle relative alla rappresentanza internazionale dello Stato), sia quelli di capo del Governo.  Spetta al Presidente il potere di nomina e di revoca dei più alti funzionari statali, dei Ministri e degli altri vertici politici del Governo. Nella forma di governo presidenziale non

esiste quindi, a differenza di quella parlamentare, un rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo, bensì tra Presidente della Repubblica e Governo. Al tempo stesso, il Parlamento non può essere sciolto dal Presidente.  La somma dei poteri che si concentra nell’organo presidenziale trova un suo bilanciamento grazie al principio democratico nella elezione diretta da parte del popolo del Presidente e nella introduzione di una serie di poteri di controllo e di freno affidati ad altri organi costituzionali, in particolare al Parlamento, per limitare l’esercizio dei poteri del presidente e del suo Governo.

5. LA FORMA DI GOVERNO SEMI-PRESIDENZIALE (O SEMI-

PARLAMENTARE)

Questa forma di governo ha avuto un precedente importante nella Costituzione tedesca del 1919 (Costituzione di Weimar) e ha trovato applicazione in Francia nella Costituzione del 1958.  In esso si ritrovano alcune delle caratteristiche di fondo del regime presidenziale: l’elezione diretta del Presidente della Repubblica e il rapporto fiduciario tra Presidente e Governo.  A queste caratteristiche si sommano alcuni istituti tipici della forma di governo parlamentare: l’istituto dello scioglimento anticipato del Parlamento da parte del Presidente e l’istituto della fiducia parlamentare all’Esecutivo.  Nei regimi semipresidenziali, quindi, l’Esecutivo opera secondo un regime di doppia fiducia: è nominato dal Presidente e al tempo stesso espressione della maggioranza parlamentare, con cui lo lega un rapporto fiduciario.  Questa forma di governo sembrerebbe presupporre per il suo corretto funzionamento una perfetta corrispondenza tra la maggioranza politica, che ha espresso il Presidente della Repubblica, e la maggioranza parlamentare; diversamente, indirizzo politico presidenziale e indirizzo politico governativo e parlamentare rischierebbero di entrare in conflitto (quando la legittimazione democratica è uguale nessuno può essere considerato più legittimato dell’altro). L’esperienza francese sembrerebbe però dimostrare il contrario: ci sono stati periodi di coabitazione , nel corso dei quali maggioranza presidenziale e maggioranza parlamentare sono stati espressione di forze politiche diverse. E il sistema ha retto ugualmente.

6. LA FORMA DI GOVERNO DIRETTORIALE

L’obiettivo primario che si intende raggiungere in questo caso è quello di garantire la stabilità dell’Esecutivo prefissandone a priori la durata, spesso facendola coincidere con la durata della legislatura, il cosiddetto GOVERNO A TERMINE (riesce a portare a termine il suo mandato senza cadere prima). Una volta formato e investito con voto parlamentare, opera al riparo dal rischio che gli altri organi costituzionali ne operino la caduta. Quindi, è nominato dal parlamento e non esiste un rapporto fiduciario (motivo per cui non cade).  Il Governo svolge anche le funzioni tipiche del Capo dello Stato (possibilità da parte del corpo elettorale di mantenere controllo sulla corrispondenza tra volontà dei cittadini e quella dei loro rappresentanti).  Un esempio è la Svizzera: l’assemblea federale elegge il Consiglio federale (il Governo), per la durata di quattro anni. Questo organo è presieduto a turno da uno da uno dei suoi membri, è irrevocabile e viene rieletto in occasione della rielezione del Consiglio nazionale (una delle due camere dell’assemblea federale).