Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


diritto pubblico lezione prima, Dispense di Diritto Pubblico

società e diritto, ordinamento giuridico, disposizione e norme--> definizione

Tipologia: Dispense

2020/2021

In vendita dal 29/09/2023

federica-rizzo-pinna
federica-rizzo-pinna 🇮🇹

4.6

(12)

16 documenti

1 / 11

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
RAPPRESENTANZA E LEGGE ELETTORALE
Art. 1 della Costituzione “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione”. Il potere della sovranità appartiene al popolo, non è un potere che può essere ceduto. La
costituzione afferma che il potere è del popolo ma al tempo stesso l’esercizio di questa sovranità è stabilito
dalla costituzione stessa.
La forma principale stabilita dalla costituzione come esercizio della sovranità è che le decisioni non sono
assunte dal popolo ma spettano agli organi rappresentativi (parlamento).
• Il popolo è il titolare in senso giuridico della sovranità
• Il popolo mantiene della sovranità continuativamente il possesso
• Il popolo non può rinunciare alla sovranità e non può trasferirla a nessun singolo individuo o nessuna
parte di sé (né può delegare l’esercizio: democrazia rappresentativa vs. democrazia diretta)
Perché non la democrazia diretta?
1. Rappresentanza come situazione l’eletto interpreta interessi della nazione e cerca «la volontà
generale»
2. Elezione come rapporto processo relazionale e non come mera preposizione alla carica (responsività e
sovranità popolare).
Art. 67 della Costituzione “il rappresentante rappresenta la nazione senza vincolo di mandato”.
Se tutte le decisioni fossero prese dal popolo sarebbe necessario un referendum per ogni proposta del
parlamento, questo significa che ogni legge e atto dovrebbe passare dalla diretta espressione popolare.
Questo sistema di espressione diretta da parte dei cittadini è irrealizzabile.
Quando si vota un referendum abrogativo si vota a favore o contro una proposta, non è possibile che il
popolo modifichi la proposta. La scelta nei referendum è binaria e non è paragonabile a una scelta di legge
democratica, in quanto quest’ultima deriva da discussioni e modifica del testo proposto (questo
procedimento non potrebbe mai avvenire direttamente tra i cittadini).
Il fatto che la sovranità appartenga al popolo non deve far pensare che le costituzioni che prevedono la
sovranità del parlamento (per esempio la costituzione, pur non scritta, inglese) abbiano significato diverso.
La differenza più significativa è che dove la sovranità appartiene al popolo, quasi sempre, sono previsti casi
di democrazia diretta (come nel nostro ordinamento).
L’unica forma di democrazia diretta è il referendum.
Nei casi in cui la sovranità appartiene al parlamento i referendum non esistono in costituzione, questo non
vuol dire che i referendum non si facciano.
Es.dell’Inghilterra: pur essendo un Paese in cui la sovranità appartiene al parlamento, l’uscita dall’Unione
Europea è stata determinata da un referendum.
Ormai sovranità appartenente al popolo o al parlamento negli ordinamenti significano un po’ la stessa cosa:
tutto è comandato dalla democrazia rappresentativa, affiancati da elementi di democrazia diretta.
Quale la democrazia diretta?
Rappresentanza reale o virtuale?
1. Rappresentanza come situazione l’eletto interpreta interessi della nazione e cerca «la volontà
generale». Concetto che nasce nel 700/800, oggi si ritrova nel momento in cui si sostiene che “i
parlamentari rappresentano la nazione”. Rappresentano la nazione senza il vincolo di mandato, questo
significa che non devono esserci flussi esterno che impediscano al soggetto in carica di prendere le sue
decisioni.
2. Rappresentanza come rapporto politico Idea nata principalmente negli Stati Uniti. Gli eletti devono
rispondere nei confronti dei loro elettori. Elezione come rapporto: processo relazionale e non come
mera preposizione alla carica (responsività e sovranità popolare).
Art. 67 della Costituzione “il rappresentante rappresenta la nazione senza vincolo di mandato”.
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa

Anteprima parziale del testo

Scarica diritto pubblico lezione prima e più Dispense in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity!

RAPPRESENTANZA E LEGGE ELETTORALE

Art. 1 della Costituzione “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Il potere della sovranità appartiene al popolo, non è un potere che può essere ceduto. La costituzione afferma che il potere è del popolo ma al tempo stesso l’esercizio di questa sovranità è stabilito dalla costituzione stessa. La forma principale stabilita dalla costituzione come esercizio della sovranità è che le decisioni non sono assunte dal popolo ma spettano agli organi rappresentativi (parlamento).

  • Il popolo è il titolare in senso giuridico della sovranità
  • Il popolo mantiene della sovranità continuativamente il possesso
  • Il popolo non può rinunciare alla sovranità e non può trasferirla a nessun singolo individuo o nessuna parte di sé (né può delegare l’esercizio: democrazia rappresentativa vs. democrazia diretta) Perché non la democrazia diretta?
  1. Rappresentanza come situazione l’eletto interpreta interessi della nazione e cerca «la volontà generale»
  2. Elezione come rapporto processo relazionale e non come mera preposizione alla carica (responsività e sovranità popolare). Art. 67 della Costituzione “il rappresentante rappresenta la nazione senza vincolo di mandato”. Se tutte le decisioni fossero prese dal popolo sarebbe necessario un referendum per ogni proposta del parlamento, questo significa che ogni legge e atto dovrebbe passare dalla diretta espressione popolare. Questo sistema di espressione diretta da parte dei cittadini è irrealizzabile. Quando si vota un referendum abrogativo si vota a favore o contro una proposta, non è possibile che il popolo modifichi la proposta. La scelta nei referendum è binaria e non è paragonabile a una scelta di legge democratica, in quanto quest’ultima deriva da discussioni e modifica del testo proposto (questo procedimento non potrebbe mai avvenire direttamente tra i cittadini). Il fatto che la sovranità appartenga al popolo non deve far pensare che le costituzioni che prevedono la sovranità del parlamento (per esempio la costituzione, pur non scritta, inglese) abbiano significato diverso. La differenza più significativa è che dove la sovranità appartiene al popolo, quasi sempre, sono previsti casi di democrazia diretta (come nel nostro ordinamento). L’unica forma di democrazia diretta è il referendum. Nei casi in cui la sovranità appartiene al parlamento i referendum non esistono in costituzione, questo non vuol dire che i referendum non si facciano. Es.dell’Inghilterra: pur essendo un Paese in cui la sovranità appartiene al parlamento, l’uscita dall’Unione Europea è stata determinata da un referendum. Ormai sovranità appartenente al popolo o al parlamento negli ordinamenti significano un po’ la stessa cosa: tutto è comandato dalla democrazia rappresentativa, affiancati da elementi di democrazia diretta. Quale la democrazia diretta? Rappresentanza reale o virtuale?
  3. Rappresentanza come situazione l’eletto interpreta interessi della nazione e cerca «la volontà generale». Concetto che nasce nel 700/800, oggi si ritrova nel momento in cui si sostiene che “i parlamentari rappresentano la nazione”. Rappresentano la nazione senza il vincolo di mandato, questo significa che non devono esserci flussi esterno che impediscano al soggetto in carica di prendere le sue decisioni.
  4. Rappresentanza come rapporto politico  Idea nata principalmente negli Stati Uniti. Gli eletti devono rispondere nei confronti dei loro elettori. Elezione come rapporto: processo relazionale e non come mera preposizione alla carica (responsività e sovranità popolare). Art. 67 della Costituzione “il rappresentante rappresenta la nazione senza vincolo di mandato”.

Dal punto di vista generale, quando si parla di un sistema rappresentativo significa che c’è un’elezione di alcuni soggetti che compongono il parlamento. In realtà, la rappresentanza politica e l’elezione dei parlamentari, come la conosciamo oggi, non è sempre stata così, vi è stata un’evoluzione nel tempo che si accompagna con il passaggio dallo stato liberale a quello liberaldemocratico (la rappresentanza politica aveva una visione diversa e anche l’elezione). Stato liberale

  • suffragio ristretto
  • rappresentanza della nazione
  • elezioni come scelta del migliore, delega, preposizione alla carica Stato liberaldemocratico
  • suffragio universale
  • pluralismo del popolo, si passa ad una concezione di diversità e pluralismo di idee.
  • limitazioni costituzionali al principio di maggioranza
  • difficoltoso processo di sintesi politica del pluralismo della società. Scontro e confronto ideologico.
  • nuovo ruolo dei partiti e del Parlamento Quando si passa ad un pensiero democratico, il parlamento non è più visto come un luogo in cui tutti sono uguali e tutti si trovano per cercare di raggiungere il benessere complessivo della nazione; piuttosto è un luogo dove ci sono diversi interessi che si scontrano e la sintesi del parlamento crea qualcosa che la maggioranza parlamentare deve approvare. La nozione approvata non è necessariamente di interesse generale ma della maggioranza. Differenza : nonostante tutto sia nato con un’idea di rappresentanza precisa, nelle costituzioni è ancora presente ciò che è nato in Francia nel 700. Quindi ci si attiene ancora a ciò che prevede l’articolo 67 in ambito della rappresentanza e l’esercizio della funzione parlamentare senza vincoli di mandato. L’alternativa al vincolo di mandato è l’assenza del vincolo di mandato, ovvero il mandato imperativo; quest’ultimo è stato presente nei parlamenti prima della rivoluzione francese, quelli che erano definiti pre- parlamenti. Accadeva che, chi andava a votare in parlamento seguiva le istruzioni di un soggetto che lo aveva nominato per votare una determinata legge. Se non venivano rispettate le volontà del soggetto che mandava il secondo al voto, egli perdeva la sua carica. Era un rapporto di diritto privato tra mandante e mandatario, dove un soggetto obbligava il secondo ad un determinato voto. Il rappresentante non era libero nell’esercizio delle sue funzioni. Ora esiste la libertà di mandato, quindi il mandatario è libero di determinarsi come vuole indipendentemente da qualsiasi rapporto giuridico con altri soggetti. Inizialmente, quando nasce, la libertà di mandato voleva sganciare il rappresentante dai suoi elettori; attualmente serve per evitare che i parlamentari siano obbligati dai partiti di appartenenza a votare in un certo modo; la libertà del mandato quindi serve per sganciare il rappresentante dal suo partito. Il rappresentante può votare in parlamento senza essere obbligato a seguire le indicazioni fornite dal suo partito di appartenenza. In poche parole la libertà di mandato, oggi, serve a evitare che il voto di un soggetto sia vincolato. Esempio di vincolo giuridico: Movimento 5 stelle, invitava i suoi rappresentanti a votare secondo le indicazioni del partito. Tutti questi contratti (tra partito e rappresentante) divennero nulli in quanto il partito non poteva prevedere la decadenza del parlamentare (la decadenza è stabilita dalla costituzione), ma prevedeva delle pene pecuniarie di rimborsi che il parlamentare doveva risarcire nel caso in cui avesse votato in modo difforme rispetto al partito di appartenenza. Cardini della democrazia rappresentativa Parlamento: ● Rappresentanza ● Elettività

solito hanno questa pena tutti quei reati che vengono compiuti nei confronti dello Stato (in ambito mafioso per esempio);

  • Il voto è «personale», «eguale», «libero», «segreto»;
  • L’esercizio del diritto di voto è un «dovere civico», attualmente la non partecipazione al voto non prevede alcuna conseguenza; fino al 1993 la legge elettorale stabiliva che chi non partecipava al voto veniva inserito in un albo del comune e nei primi 5 anni successivi il cittadino poteva avere delle implicazioni negative sui certificati per partecipare a concorsi pubblici;
  • È garantito «l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero». In Italia per garantire questo esercizio diritto di voto si è creata un’apposita elezione nelle circoscrizioni estere. Quindi ci sono dei deputati e senatori eletti solo all’estero. Elettorato attivo ed elettorato passivo
  • Elettorato attivo  il diritto di votare
  • Elettorato passivo  il diritto di candidarsi e quindi di essere votati. Questo cambia in base al tipo di elezione. Camera: 18 anni 25 anni Senato*: 18 anni 40 anni (l’età così avanzata per essere eletti in Senato è dovuto a un pensiero ottocentesco secondo cui a quell’età si era più colti). Regioni / Comuni: 18 anni 18 anni Parlamento europeo: 18 anni 25 anni I cittadini non italiani dell’Unione europea hanno diritto di voto e diritto di eleggibilità in Italia alle elezioni comunali e dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
  • Legge costituzionale n. 1/ Le garanzie del diritto di voto (Art. 48.2 costituzione)
  • Voto personale  nel senso che deve essere espresso da ciascun cittadino di persona (è consentito il voto assistito con accompagnatore agli elettori fisicamente impediti). Non può essere concesso a un soggetto votare da altri soggetti.
  • Voto eguale  nel senso che non sarebbe legittimo il voto plurimo o multiplo, cioè consentire a particolari categorie di elettori di esprimere più voti. Ogni elettore deve avere lo stesso numero di voti, questo non vuol dire avere un voto solo, ma lo stesso numero di voti previsti. Sembra un principio banale ma fino a qualche anno fa alcuni sistemi prevedevano il voto plurimo o il voto multiplo. Il voto plurimo significava che se un soggetto votava il suo voto poteva valere x di più rispetto ad un altro soggetto. Il voto multiplo, garantiva la segretezza del voto, per esempio i professori universitari nel Regno Unito potevano votare sia nel comune di residenza che nell’università. Un altro esempio riguarda la Francia dell’800 dove chi pagava di più otteneva più voti, in questo sistema però il voto non era segreto.
  • Voto libero  nel senso che deve essere esente da qualsiasi forma di costrizione e nel senso che deve essere garantita la libera formazione delle opinioni degli elettori. Il voto libero si unisce alla caratteristica di segretezza del voto.
  • Voto segreto  è il presupposto di un voto libero (è vietato portare all’interno della cabina elettorale telefoni cellulari o altre apparecchiature che permettano di fotografare la scheda votata). Per garantire voto segreto e libero si vieta di avere un materiale concreto che possa in qualche modo far trapelare all’esterno il voto (es. in cabina elettorale non si possono portare borse e telefoni. Questo avviene per evitare che associazioni malavitose a cui si è obbligati a dare il proprio voto, abbiano la prova concreta (foto)). Elettorato attivo (^) Elettorato passivo

Il voto segreto nasce ed è utile per essere segreto nei confronti dello Stato. Lo Stato non deve conoscere chi vota e cosa per evitare ripercussioni negative (nel caso di governi particolarmente violenti). Lo stato non deve accedere ai risultati elettorali. È difficile arrivare a un sistema di votazione online o elettronico perché c’è il rischio di perdere il controllo di questo procedimento (hacker). Delle quattro caratteristiche del voto, quella meno garantita è l’eguaglianza, in quanto non sempre i voti valgono allo stesso modo come dovrebbero. Il voto come diritto e come dovere Art. 4 d.p.r. 361/1957 (testo unico elezione Camera)

  • Fino al 1993: «L’esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese» (con sanzioni: v. art. 115 d.p.r. 361/1957)
  • Dopo la legge 277/1993: «Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica»
  • Dopo la legge 270/2005: «Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica» Il voto degli italiani residenti all’estero
  • Legge cost. 1/2000: ha istituito la «circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere» (art. 48.3 Cost.)
  • Legge cost. 1/2001: ha previsto l’elezione di 12 deputati e di 6 senatori nella circoscrizione Estero (artt. 56-57 Cost.: dalla XIX leg. ridotti rispettivamente a 8 e 4)
  • Legge 459/2001: ha disciplinato l’esercizio del diritto di voto dei residenti all’estero
  • Legge cost. 1/2020: I deputati all’estero sono ridotti a 8 e I senatori a 6 I cittadini italiani residenti all’estero: a) votano nella circoscrizione Estero (voto per corrispondenza) oppure b) votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione in cui sono iscritti (previa opzione di esercitare il diritto di voto in Italia). Prima il cittadino italiano residente all’estero doveva tornare in Italia, quello che accade adesso per le elezioni comunali. Nel 2000 il legislatore modifica la costituzione e introduce la “ circoscrizione estero ”. Una parte di deputati e una parte di senatori è eletta nella circoscrizione estero, che riguarda solo i cittadini residenti all’estero e sui quali non c’è nessuna determinazione da parte dei cittadini residenti in Italia. All’inizio erano 12 deputati e 6 senatori, con la riforma costituzionale che ha previsto la diminuzione dei parlamentari da 630 a 400 e da 315 senatori a 200, sono diminuiti anche i deputati della circoscrizione estera e attualmente sono 8 residenti all’estero eletti per la camera e 4 per il senato. Successivamente c’è stata una disciplina elettorale per l’elezione di questi senatori e si sono formalizzate le due possibilità di voto per questi cittadini residenti all’estero. Un’opzione consiste nel tornare in Italia e votare per i candidati che si presentano nelle circoscrizioni italiane, oppure restano all’estero e votano per la circoscrizione estero. In questo meccanismo è stato evidenziato un problema in merito alla regola sulla cittadinanza presente nel nostro ordinamento. I cittadini residenti all’estero sono tanti e principalmente sono residenti all’estero da diverse generazioni (non sono stati loro i primi a trasferirsi, ma nonni e bisnonni). Se i soggetti nati all’estero hanno un legame di sangue con un soggetto che era cittadino italiano allora anche il nuovo nascituro ha la cittadinanza. Quindi tutti i discendenti di cittadini italiani hanno la cittadinanza italiana e quella del paese in cui sono residenti; hanno dunque una doppia cittadinanza. Osservando i dati, i cittadini italiani residenti all’estero votano molto poco perché non hanno nessun tipo di interesse. Un secondo tema è vicino a quello della rappresentanza: ha un significato giuridico rilevante far eleggere soggetti a persone che non vivono nel territorio nazionale?

c’è una competizione tra singoli candidati nello specifico territorio che creano una competizione elettorale diversa da tutti gli altri collegi elettorali.

  • sistema plurality o first past the post: il seggio lo vince chi ottiene più voti in ciascun collegio (es. Regno Unito, Stati Uniti, Canada). È il sistema elettorale maggioritario più semplice. Il primo vince e tutti gli altri voti non producono rappresentanza. Esempio di formule elettorali: la formula plurality a turno unico Nel collegio uninominale considerato è eletto il candidato Bianchi, che ha ottenuto più voti rispetto a ciascuno degli altri candidati. Bianchi vince con 4.000 voti e gli altri 6.000 sono insignificanti e non hanno alcuna rappresentanza.
  • sistema majority con doppio turno eventuale: il seggio lo vince chi ottiene la metà più uno dei voti, per cui se nessuno consegue questo risultato si procede a una seconda votazione fra i primi due o fra coloro che hanno riportato una certa percentuale di voti (es. Francia) Nel collegio uninominale considerato non è eletto alcun candidato, non avendo nessuno dei quattro raggiunto il 50%+1 dei voti. In tal caso si procede a un secondo turno: se è previsto il ballottaggio, fra Bianchi e Rossi. Un ballottaggio di questo tipo può creare con facilità una maggioranza in parlamento, perché i candidati sono singoli ma appartengono a una certa forza politica. Rendimento del sistema maggioritario
  1. può favorire l’emersione di una maggioranza parlamentare
  2. Per ottenere la maggioranza è necessaria la vittoria nella maggioranza dei collegi
  3. Può produrre risultati disproporzionali ma non per questo «problematici» dal punto di vista costituzionale e dell’eguaglianza del voto

La prima colonna rappresenta il numero di seggi e la seconda è la percentuale di voti. Per esempio il partito conservatore ottiene poco più del 35% di voti e i seggi ottenuti in parlamento sono poco più della metà. È per questo che si predilige la maggioranza all’interno del parlamento, perché tendenzialmente è un sistema elettorale che premia di più rispetto ai voti ottenuti da una forza politica. Accade perché in certi collegi si può vincere con un voto di scarto, perciò avere forze politiche che hanno poca differenza in termini di percentuale di voti assoluti ma che hanno grandi differenze in termini di seggi. Tra le prime due forze politiche vi è un divario del 5% di voti ottenuti e del 15% di seggi. Questo vantaggia la prima forza politica e può favorire una maggiora stabilità. Quando si parla di stabilità di una forma di governo parlamentare, si dice che il primo presupposto è avere un sistema come descritto sopra. Il sistema deve essere accompagnato da pochi partiti politici forti, se ce ne fossero tanti sarebbe difficile che uno di questi ottenga la maggioranza. Quindi sembra un sistema che sovra-rappresenta, ma in realtà può anche sotto-rappresentare. Un caso di sottorappresentazione è il caso di “UK Indipendence Party” che in queste elezioni prende il 12% di voti e ottiene solo un seggio su 600. Evidentemente è un partito che prende un po’ di voti in tutti i collegi ma in nessuno di essi ottiene la maggioranza. In quest’ottica sembrerebbe un sistema che non rispetti del tutto l’eguaglianza, perché si ha un certo numero di voti che non ha un suo rispecchiamento nel numero di seggi, si può concludere che il principio dell’eguaglianza del voto non sia rispettato. Viceversa, si ritiene che sia un sistema elettorale del tutto legittimo e che garantisca al principio di eguaglianza del voto perché è un sistema considerato ragionevole nel momento in cui ha competizioni politiche diverse che eleggono soggetti diversi in parti diversi del territorio. È un sistema che rispetta il principio di eguaglianza nel momento in cui si garantisce agli elettori di ogni singolo collegio elettorale di votare nello stesso modo. Ci sono sistemi molto simili, in cui una forza politica ottiene il 35% e poi ha il 50% dei seggi, ma non è detto che questi siano legittimi. La sovraesposizione, che è naturale e casuale, è dovuta al meccanismo elettorale in sé che prevede di valutare le singole competizioni elettorali e non il risultato complessivo ottenuto dalle forze politiche. Questo è un sistema elettorale maggioritario, sistema semplice e che dispone di tante competizioni quante sono i posti in parlamento, chi vince prende il posto.

Se si ipotizza che i seggi siano 5, ne toccano quattro alla lista viola e uno alla lista Rossa. Questo sistema garantisce una sovra-rappresentazione delle forze politiche maggiori, rispetto a quelle minori. Sostanzialmente si prendono tutti i voti e si dividono per ogni forza politica. Al maggior numero che risulta si attribuisce un seggio. Qual è il sistema proporzionale ragionevole? In realtà vanno bene tutti, saranno i legislatori insisteranno su certi modelli piuttosto che altri, in base a ciò che si presume ottenere dal sistema elettorale. Se si punta ad una stabilità, una maggioranza del sistema elettorale, utilizzare la formula del divisore è più ragionevole.

  • Formule miste: cercano di conciliare principio maggioritario (governabilità) e principio proporzionale (rappresentatività). Si prevede che alcuni seggi siano eletti con il sistema maggioritario e altri con il sistema proporzionale. Ad esempio la legge elettorale italiana prevede che i 3/8 dei seggi della camera e i 3/8 dei seggi del senato siano eletti in collegi uninominali, con lo stesso meccanismo previsto nel Regno Unito (il primo che arriva vince). Gli altri sono eletti con un sistema proporzionale. Nel nostro ordinamento utilizzare solo la formula elettorale maggioritaria non sarebbe corretto, in quanto è un sistema politico disaggregato e formato da molti partiti e forze politiche. Utilizzare solo il sistema maggioritario vorrebbe dire togliere dalla rappresentanza politica troppi partiti.
  • sistemi proporzionali con attribuzione di un premio di maggioranza o majority-assuring (es. Italia dal 2005 al 2017) In Italia dal 1993 al 2005 si sono adottate formule miste, con qualche differenza: dal 93 al 2005 i 2/3 dei seggi era a sistema maggioritario e 1/3 a sistema proporzionale; Date queste proporzioni il rendimento del sistema elettorale era simile a quello che si ha in un sistema maggioritario. Ora la parte maggioritaria è molto ridotta e i risultati complessivi di un’elezione sono più vicini a una proporzionalità tra voti e seggi. Esiste un’altra formula elettorale, tipica dell’Italia, che è il sistema proporzionale completo di maggioranza. È simile al sistema proporzionale con un accenno al sistema maggioritario, perché con la legge 270 del 2005 si afferma che la prima forza politica che arriva, ovvero il soggetto che ha ottenuto più voti a livello nazionale, ottiene il 55% dei seggi. Questo sistema elettorale è stato dichiarato illegittimo dalla corte costituzionale in ragione della violazione del principio di eguaglianza del voto.

Da questa tabella si capisce la mancanza del principio egualitario di questo sistema: con il 29,55% dei voti la coalizione di centro sinistra (Italia Bene Comune) ottiene 340 seggi (35% dei 630 deputatati). La coalizione di centro destra con il 29,18% dei voti ottiene 124 seggi. Avendo lo stesso numero di voti si hanno seggi diversi, questo produce una disuguaglianza del voto perché si ha il 29% dei cittadini che valgono 340 seggi e il 29% che vale 124. Un sistema di questo genere è stato inventato per soddisfare un’idea di fondo di stabilità, in quanto si ritiene che il nostro ordinamento sia molto instabile. Per avere un sistema stabili servono delle forze politiche stabili piuttosto che un sistema elettorale che garantisca stabilità. Come sono cambiate le leggi elettorali

  • Elezioni del 1948: due diverse formule proporzionali, con scrutinio di lista alla Camera, con collegi uninominali al Senato;
  • Elezioni del 1953: premio di maggioranza alla coalizione che avesse ottenuto la metà più uno dei voti (solo alla Camera);
  • Elezioni dal 1958 al 1992: ritorno alla precedente formula proporzionale;
  • Elezioni dal 1994 al 2001: formula maggioritaria plurality in collegi uninominali per tre quarti dei seggi, il residuo quarto con formula proporzionale;
  • Elezioni dal 2006 al 2013: formula proporzionale con premio;
  • Elezioni del 2018: formula prevalentemente proporzionale, con una quota ridotta di seggi assegnata con formula maggioritaria plurality. Premio di maggioranza. Legge elettorale 270/
  1. Chi ottiene più voti: 55% seggi alla Camera dei deputati
  2. Al Senato: chi ottiene più voti nella regione ottiene il 55% dei seggi assegnati alla regione.
  3. Ratio del sistema elettorale: favorire maggioranza (garantendola alla camera) Problemi di Costituzionalità:
  4. Diseguaglianza del voto
  5. Legittimazione «quasi diretta» del governo Tema della preferenza Con un voto di preferenza l’elettore ha maggior potere sul corpo elettorale. Liste bloccate: se è previsto il voto di preferenza, sono eletti i candidati che all'interno della lista hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze; in caso contrario, sono eletti i candidati collocati ai primi posti della lista (in tal caso si parla di lista bloccata). Art. 51 della costituzione: (pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici) “Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”. Se un voto di preferenza è dato a un candidato, il secondo deve essere dato a un candidato di genere opposto. Se i due voti di preferenza sono entrambi soggetti dello stesso sesso, il secondo voto viene annullato. Queste clausole sono state aggiunte dal legislatore per garantire una parità di genere.