










Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Riassunti di diritto pubblico sul Parlamento
Tipologia: Appunti
1 / 18
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!











La Costituzione:
Intro sul parlamento :
Origini sul parlamento :
Il Parlamento era diviso in due camere ( carattere bicamerale) : House of Lords ( formata da conti, vescovi, e titolari di antiche baronie) e House of Commons ( i rappresentanti delle città e della borghesia). La Camera dei Lord ( camera alta) è totalmente non elettiva mentre la Camera dei Comuni ( camera bassa) è elettiva ( tuttavia fino a metà dell’ 800 questa camera rappresentava una parte limitata della società). Col passare del tempo si va verso il suffragio universale, prima solo maschile e poi anche femminile. La Camera dei Comuni diventa sempre più rappresentativa. Il Parliament Act del 1911 afferma la supremazia della camera dei comuni e limita il potere della camera dei lord.
Parlamento in Italia:
In realtà ci si rese poi conto che il bicameralismo fu non paritario e differenziato.
Importante dire che fu sempre alla camera elettiva ( camera dei deputati) che i governi si rivolsero per ottenere un sostegno politico e fu dunque con la sola Camera che essi instaurarono il rapporto fiduciario ( si diceva appunto che il Senato “non fa crisi” nel senso che esso non poteva determinare la cessazione delle funzioni dell’esecutivo)
Alcune forze in assemblea costituente volevano un parlamento monocamerale, altre un parlamento ancora bicamerale. Queste ultime forze a loro volta si dividevano su quale bicameralismo introdurre. Il compromesso fu raggiunto dando ragione a coloro che volevano due camere e tacitando i timori dei monocameralisti. Entrambe le camere: senato della repubblica e camera dei deputati sono espressione della volontà popolare ( scelte dal popolo). In sintesi nasce un bicameralismo paritario e indifferenziato: ossia un bicameralismo perfetto: le camere sono due, nessuna prevale sull’altra e le loro funzioni sono le stesse. Inizialmente il Senato durava in carica 6 anni e la Camera dei Deputati 5, ma la loro durata fu poi parificata in cinque anni.
La natura paritaria delle due camere potrebbe essere discussa: infatti il Senato non solo ha un piccolo numero di senatori che non sono elettivi, ma rappresenta ben 7 classi annuali di cittadini in meno ( ciò significa che non concorrono ad eleggerlo coloro che, pur avendo la maggiore età, hanno meno di 25 anni).
Parlamento:
Ruolo fondamentale del Parlamento in Italia, con forma di governo parlamentare. Motivi :
Si pone in rapporto con tutti gli altri poteri costituzionali e li indirizza : è il fulcro della sovranità. è il parlamento che da la fiducia al Governo, PDR eletto dal Parlamento. Sia il governo che il PDR hanno una legittimazione di secondo grado. Il parlamento è caratterizzato da legittimazione di primo grado ( il proprio potere dipende dal popolo).
In cosa divergono le camere?
Con i 12 deputati e i 6 senatori eletti nelle circoscrizioni estero si è voluto: -rendere effettivo quel diritto di voto, che, in quanto cittadini italiani, hanno sempre avuto, ma che difficilmente potevano esercitare, a causa della necessità di sottoporsi a viaggi onerosi -isolare questi elettori, riservando ad essi: 12 seggi per i deputati e 6 seggi per i senatori.
L’aver garantito una rappresentanza dei residenti all’estero sia alla camera che al Senato ha confermato il carattere paritario dal bicameralismo italiano.
I senatori a vita sono: -ex PDR ( possono rinunciare a diventare senatori a vita) Il fatto che la durata della carica del presidente della Repubblica sia di sette anni, e il fatto che come presidente della repubblica può essere eletto solo chi abbia compiuto i 50 anni fanno si che i senatori ex presidenti della Repubblica siano non più di due o tre. -fino a un massimo di 5 persone nominate tali dal PDR tra coloro che hanno illustrato la patria per altissimi meriti in campo artistico, scientifico, sociale e letterario l’articolo 59 è stato interpretato nel senso che essi devono essere in tutto cinque e non che ciascun presidente durante il proprio mandato ne possa nominare cinque.
Ce una fetta del Senato non elettiva
La legge contempla alcuni casi di incompatibilità , incandidabilità e ineleggibilità:
L’incompatibilità presuppone l’inopportunità di ricoprire contemporaneamente più ruoli. Sono incompatibili con il ruolo di parlamentare, gli uffici di:
-presidente della Repubblica -Giudice della corte costituzionale -Membro del consiglio superiore della magistratura
Inoltre: -nessuno può essere contemporaneamente deputato e senatore -Nessuno può essere contemporaneamente membro del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo
Chi incorre in una situazione di incompatibilità è tenuto ad optare per una delle due cariche
L’incandidabilità presuppone l’inopportunità di far partecipare alle elezioni chi si sia macchiato di gravi delitti. Non sono candidabili al Parlamento italiano e al Parlamento europeo , le persone che hanno subito condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, di maggiore allarme sociale ( mafia, terrorismo) o per delitti contro la pubblica amministrazione (corruzione) e le persone con condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per le fattispecie criminose più gravi che prevedono una pena non inferiore a quattro anni di reclusione. Non sono candidabili al Parlamento italiano e al il Parlamento europeo, per un periodo di 10 anni, nemmeno i presidenti di regione e i sindaci ritenuti responsabili del dissesto finanziario dell’ente locale a cui sono preposti.
L’incandidabilità comporta la cancellazione dalla lista dei candidati; se essa sopravviene nel corso del mandato, spetta alla camera decidere sulla decadenza della carica parlamentare.
Si parla di ineleggibilità quando il cittadino, in ragione della carica o dell’ufficio che ricopre al momento della candidatura, o che aveva ricoperto entro termini stabiliti dalla legge, non può essere eletto.
Fra gli ineleggibili: -presidenti di provincia -sindaci di comuni con oltre 20.000 abitanti -capo e vicecapo della polizia di stato -capi di gabinetto di ministri -prefetti e viceprefetti -funzionari di polizia -ufficiali superiori delle forze armate -diplomatici -coloro che in proprio o come rappresentanti legali di società private realizzano opere per lo stato o forniscono servizi e beni o hanno ricevuto concessioni e autorizzazioni di notevole valore economico che importino l’obbligo di specifici adempimenti -rappresentanti , amministratori e consulenti legali di società sussidiate dallo Stato e volte al profitto
i componenti del governo hanno diritto ad assistere alle sedute e di essere ascoltati ogni volta che lo richiedono; inoltre i componenti del governo hanno l’obbligo di assistere alle sedute se richiesti
Organi di ciascuna camera:
Il presidente, i vicepresidenti ( sono 4), i segretari ( sono 8 e si occupano della verbalizzazione delle sedute) e i questori compongono l’ufficio di presidenza
Sono permanenti perché sono insediate a inizio legislatura e sono organi obbligatori e necessari, operano per tutta la durata della legislatura.
Le commissioni speciali sono costituite quando c’è da risolvere una questione che esula dalle competenze delle commissioni permanenti. Esse si sciolgono quando il compito è stato assolto.
Le commissioni speciali possono essere : -monocamerali composte dai membri di sola camera ( deputati o senatori) -bicamerali composte dai membri di entrambe le camere ( senatori e deputati)
Le funzioni svolte dalle commissioni speciali possono essere:
l’inconveniente dei gruppi è che i singoli parlamentari devono uniformare le proprie scelte a quelle del gruppo Se un deputato o senatore non si vuole uniformare alle scelte del gruppo può abbandonarlo e chiedere l’ammissione a un altro gruppo o a un gruppo misto (è il gruppo parlamentare nel quale vengono inseriti d'ufficio tutti quei parlamentari che non sono iscritti a nessun altro gruppo) ciascun gruppo ha un capogruppo che coordina l’attività dei parlamentari
Sono composte in modo tendenzialmente proporzionale ai gruppi parlamentari
mentre la commissione può sostituirsi all’aula per approvare una legge, questo la giunta non lo può fare
Strumenti per garantire l’autonomia , l’indipendenza e la libertà dei parlamentari da condizionamenti esterni nell’esercizio delle proprie funzioni:
- regolamento parlamentare la costituzione permette a ciascuna camera di darsi, in modo autonomo, delle regole interne per il suo funzionamento. Nemmeno l’altra camera può influire sul contenuto del regolamento della camera. Es: giunte non previste da norme costituzionali ma previste da regolamenti parlamentari.
-per quanto riguarda la posizione dei singoli parlamentari ( status giuridico dei parlamentari) Articolo 65: non si può appartenere a entrambe le camere.
Articolo 66: ciascuna camera ha il potere di giudicare i titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità
Autodichia : potere di giudicare in proprio; la camera giudica i requisiti di ammissione dei suoi stessi componenti sottraendo questa possibilità a organi esterni , tra cui la Magistratura
Articolo 67: Divieto di vincolo di mandato ogni membro del parlamento rappresenta l’intera nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato; ciò significa:
monoclasse ottocentesco che respingeva il professionismo politico); la misura dell’indennità è stabilita dall’ufficio di presidenza di ciascuna camera e ad essa si aggiungono svariati benefici.
Funzioni delle camere:
Il procedimento legislativo si articola in 3 fasi:
Vi è quindi un numero chiuso di soggetti che possono proporre un’ iniziativa legislativa, sono 5, ma potenzialmente ampliabile con lo strumento della legge costituzionale.
Innanzitutto si avrà il deposito presso la presidenza della Camera o del Senato di una proposta di legge, redatta in articoli. Il governo è il più importante promotore di iniziativa legislativa. Mentre i parlamentari possono presentare proposte di legge al presidente della sola camera a cui appartengono gli altri titolari di iniziativa legislativa possono decidere di presentare le proposte di legge al Presidente della Camera o al Presidente del senato.
La possibilità di decidere se attuare il procedimento in sede referente , in sede redigente o in sede deliberante spetta all’assemblea se ci troviamo alla camera e al presidente se ci troviamo al senato
Procedimento in sede referente: la commissione ha un compito esclusivamente istruttorio che consiste principalmente nell’acquisire tutti i necessari elementi informativi ( es: conformità alla costituzione e alle norme UE). Quindi la commissione discute il progetto in generale e poi lo esamina articolo per articolo. Infine perviene a un testo che invia in assemblea, al quale sono allegati i pareri delle altre commissioni. Si dice che la commissione è riunita in sede referente poiché i risultati a cui perviene vengono riferiti all’Assemblea. Un relatore dovrà illustrare all’assemblea le conclusioni della Commissione.
Procedimento in sede redigente: alla commissione è conferito il compito di formulare un testo semi-definitivo: cioè un testo che , approvato dalla commissione , l’aula voterà come tale senza possibilità di proporre e votare modifiche Procedimento in sede deliberante: se non si oppongono: il governo oppure un 1/10 dei componenti della camera o 1/5 dei componenti della commissione competente, progetti di legge che non riguardano questioni di speciale rilevanza generale possono essere esaminati e approvati in commissione senza passare dall’assemblea.
Vi sono oggetti del progetto di legge per cui è vietato l’utilizzo del procedimento in sede deliberante ( art 72 ultimo comma):
Se si segue il procedimento in sede referente: l’esame in assemblea del progetto di legge predisposto dalla commissione in sede referente si sviluppa attraverso tre momenti :
L’articolo 70 della costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere, ossia la legge deve essere approvata da entrambe le camere nell’identico testo. Ciò comporta che il progetto approvato da una camera deve essere trasmesso all’altra perché lo ridiscuta e lo voti. La seconda camera può :
motivazione serve a rendere chiare le ragioni per le quali i proponenti chiedono di aprire una crisi di governo. Il ricorso all’appello nominale serve a rendere chiara la posizione di ciascun parlamentare La mozione di sfiducia non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione. Se verrà approvata il Governo sarà obbligato a dimettersi, se verrà respinta potrà seguitare a governare.
Mozione di sfiducia individuale : ogni camera può presentarla nei confronti di un singolo ministro; con effetti che riguardano solo il singolo ministro. Se viene sfiduciato il presidente del consiglio è sfiduciato tutto il governo
L’articolo 94 della Costituzione stabilisce che Il Governo per operare deve avere la fiducia delle due Camere. Il procedimento di formazione del nuovo Governo è il seguente (articolo 92/93/94): -il Presidente della Repubblica nomina il futuro presidente del consiglio -se questo accetta l’incarico è nominato ufficialmente e il presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio nomina i ministri -tuttavia prima di poter esercitare le sue funzioni ,il Governo, entro 10 giorni dalla nomina deve presentarsi ad entrambe le Camere per illustrare il proprio programma politico ed ottenere la fiducia
- il governo, come abbiamo detto, entra nella “pienezza” delle sue funzioni in quanto ottenga la fiducia di entrambe le camere. Esso però inizia a governare da subito per quanto riguarda l’ ordinaria amministrazione. -se la maggioranza di ogni camera accorda la fiducia, il Governo può iniziare la sua attività. Più precisamente con la mozione di fiducia , ciascuna camera manifesta al governo nominato dal PDR, il suo sostegno ( prima si presenterà alla camera e poi al senato o viceversa). La mozione di fiducia è votata per appello nominale. -se la fiducia non viene accordata (se una camera non vota la mozione di fiducia o entrambe non la votano) il Governo si deve dimettere ed il PDR deve procedere a una nuova nomina
Come regola generale accade che ( art 94 comma 4) : il voto contrario di una o entrambe le camere ad una proposta del governo non comporta obbligo di dimissioni per il Governo A meno che :
La costituzione non parla della questione di fiducia invenzione dei regolamenti parlamentari
La questione di fiducia è un atto di iniziativa del governo; si parla di essa quando il governo la pone su una propria proposta di legge e consiste nel dichiarare che la mancata approvazione della proposta, così come è stata presentata, verrà interpretata dal Presidente del Consiglio come se fosse un voto di sfiducia nei suoi confronti e quindi si dimetterà. essa può essere vista:
Per quanto riguarda la questione di fiducia :
La mozione di fiducia è un atto certo ( senò il governo non inizia la sua attività) mentre le questioni di fiducia e le mozioni di sfiducia sono atti eventuali. Storicamente non abbiamo mai avuto un governo caduto per una mozione di sfiducia: sono state presentate ma mai approvate.
il parlamento si interfaccia così con il potere giudiziario, e con altri poteri costituzionali del PDR e della Corte costituzionale.
Questi strumenti sono: ▲ la interrogazione ( rivolta al governo): è una domanda rivolta per iscritto da un parlamentare a un ministro o all’intero governo, con la quale si chiede loro se siano a conoscenza di determinare notizie , se le ritengano fondate o infondate e che misure intendano adottare in proposito. L’interrogante deve limitarsi a dire se è soddisfatto o no della risposta. Non si apre alcun dibattito. ▲ L’interpellanza ( rivolta al governo): è una domanda rivolta da un parlamentare per sapere dal governo perché si è comportato in un certo modo e cosa intende fare in ordine a questo o quell’aspetto della sua politica. L’interpellanza non si conclude con la risposta degli interrogati, ma comporta l’apertura di una discussione in assemblea. La sua funzione non è tanto quella di acquisire informazioni ma quella di indirizzare, attraverso la discussione, l’operato del governo.
-trattati che importano variazioni del territorio -tratti che importano oneri alle finanze o modificazioni di leggi
le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionale non possono essere sottoposte a referendum abrogativo tema delicato; inoltre no procedimento decentrato
Il ciclo annuale di bilancio è disciplinato dalla legge 196 del 2009 e dalle successive integrazioni. La programmazione del bilancio degli Stati UE è coordinata a livello europeo: il motivo è che si vogliono rendere le varie politiche di Bilancio coordinate tra loro e rispettose dei vincoli dell’UE. Procedimento: -Il Governo entro il 10/4 sottopone alle camere ( senza approvazione) il documento di economia e finanza che fa il punto della situazione economico-finanziaria del paese e contiene: il programma di stabilità ( obbiettivi di finanza pubblica per i successivi 3 anni) e il programma nazionale di riforma ( indicazione delle riforme strutturali da realizzare per promuovere occupazione e crescita).
Con la legge di riforma costituzionale del 2012 modificato articolo 81 della costituzione introducendo: 1) un principio nuovo ossia quello dell’equilibrio delle entrate e delle spese: esso pone vincoli stringenti alla possibilità per lo Stato di fare politiche sociali a debito e quindi rende illegittime delle operazioni da parte del Parlamento e del governo che finanziano con nuovi debiti scelte di politica economica sociale e fiscale ( limitazione sovranità). L’indebitamento è consentito solo per fronteggiare le conseguenze di un ciclo economico negativo o al verificarsi di eventi eccezionali. 2) la sessione di bilancio non è più un fenomeno nazionale ma è una procedura che coinvolge direttamente il rapporto con l’unione europea.
Modo in cui il parlamento vota:
voto palese : è esplicita la posizione del singolo parlamentare voto segreto : non è visibile il modo in cui il parlamentare ha votato es di voto segreto: voti sulle persone; votazione PDR
Il voto palese si divide in: voto elettronico : si registra il voto in modo diretto voto per alzata di mano voto per appello nominale una persona alla volta è chiamata e gli si chiede in che modo intende pronunciarsi massima responsabilità e trasparenza
L’articolo 64 della Costituzione stabilisce che le deliberazioni delle Camere sono valide solo se è presente alla votazione la maggioranza dei componenti ossia almeno 316 membri nella Camera e 158 membri al Senato ( quorum costitutivo ). Questa maggioranza è chiamata numero legale cioè numero previsto dalla legge. Dato che è raro che a ogni seduta ci sia sempre il numero legale, questo si presume. Tuttavia se ne viene chiesta la verifica e questa accerta la non presenza del numero legale, la seduta è sospesa o rinviata. Possono chiedere la verifica: -almeno 20 deputati -almeno 10 senatori -i presidenti delle rispettive camere
In base alla gravità delle scelte da compiere ci sono maggioranze diverse:
Alla camera , coloro che, presenti, dichiarano di astenersi: concorrono a formare il numero legale ( quorum strutturale) ma non concorrono a formare il quorum funzionale (maggioranza semplice, assoluta, qualificata). Al senato , coloro che, presenti, dichiarano di astenersi: concorrono a formare sia il numero legale (quorum strutturale) che il quorum funzionale.
Per accordare o revocare la fiducia al governo non è richiesta una maggioranza speciale
Come sarebbe stato il parlamento se fosse passata la riforma costituzionale: