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IL PARLAMENTO diritto pubblico, Appunti di Diritto Pubblico

Riassunti di diritto pubblico sul Parlamento

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 10/03/2018

rossella-ronchi
rossella-ronchi 🇮🇹

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La Costituzione:
Principi fondamentali primi 12 articoli
Parte I ( diritti e doveri dei cittadini) art 13- 54 4 titoli
Parte II (ordinamento della repubblica) organizzazione poteri costituzionali 6 titoli diversi:
1. Parlamento da art 55 a art 82 2 sezioni ( configurazione camere; funzione fondamentale
delle camere)
2. Presidente Repubblica da art 83 a 91
3. Governo da art 92 a 100
4. Magistratura da art 101 a 113
5. Regioni, Province, Comuni da art 114 a 133 le potestà pubbliche non appartengono solo
allo Stato
6. Corte costituzionale e procedimento di revisione costituzionale da art 134 a 139
Intro sul parlamento:
Origini sul parlamento:
I primi parlamenti erano riunioni di baroni e nobili che il re convocava a parlamento per
consultarli, per chiedere loro risorse, per comunicare le sue decisioni, e per renderne giustizia.
La trasformazione di queste assemblee in qualcosa di simile a ciò che noi conosciamo avvenne
in Inghilterra e durò vari secoli.
La nascita del parlamento moderno si ha nel 1700 quando il parlamento inglese conquistò il
potere di stabilire l’ordine di successione al trono ( con l’act of settlement del 1701).
Nel corso del 1700 il Parlamento inglese iniziò a influire sulla scelta, da parte del re, dei
ministri e in particolare del primo ministro.
Il Parlamento era diviso in due camere ( carattere bicamerale) : House of Lords ( formata da
conti, vescovi, e titolari di antiche baronie) e House of Commons ( i rappresentanti delle città e
della borghesia).
La Camera dei Lord ( camera alta) è totalmente non elettiva mentre la Camera dei Comuni
( camera bassa) è elettiva ( tuttavia fino a metà dell’ 800 questa camera rappresentava una parte
limitata della società). Col passare del tempo si va verso il suffragio universale, prima solo
maschile e poi anche femminile. La Camera dei Comuni diventa sempre più rappresentativa .
Il Parliament Act del 1911 afferma la supremazia della camera dei comuni e limita il potere
della camera dei lord.
Con il suffragio universale, i Parlamenti diventarono assemblee espressione di tutta la società.
Inoltre tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento nasceva il partito politico di massa.
Parlamento in Italia:
Fino a dopo la prima guerra mondiale tutti i parlamenti furono bicamerali e (se si
eccettuano Stati Uniti e Svizzera da un lato e Belgio e Francia dall’altro) una delle due
camere era espressione monarchica: si trattò di un contrappeso nei confronti della
camera elettiva.
Il bicameralismo poteva essere differenziato (nel quale cioè i due rami avessero
funzioni in parte diversificate, oltre ad essere formati in modo radicalmente diverso) e
paritario (senza cioè che una camera prevalesse sull’altra), oppure indifferenziato e
paritario, che viene anche definito bicameralismo perfetto.
Il nostro attuale Parlamento italiano è il diretto erede del Parlamento dell’Italia
monarchica previsto dallo Statuto Albertino nel marzo 1848.
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La Costituzione:

  • Principi fondamentali primi 12 articoli
  • Parte I ( diritti e doveri dei cittadini) art 13- 54 4 titoli
  • Parte II (ordinamento della repubblica) organizzazione poteri costituzionali 6 titoli diversi:
    1. Parlamento da art 55 a art 82 2 sezioni ( configurazione camere; funzione fondamentale delle camere)
    2. Presidente Repubblica da art 83 a 91
    3. Governo da art 92 a 100
    4. Magistratura da art 101 a 113
    5. Regioni, Province, Comuni da art 114 a 133 le potestà pubbliche non appartengono solo allo Stato
    6. Corte costituzionale e procedimento di revisione costituzionale da art 134 a 139

Intro sul parlamento :

Origini sul parlamento :

  • I primi parlamenti erano riunioni di baroni e nobili che il re convocava a parlamento per consultarli, per chiedere loro risorse, per comunicare le sue decisioni, e per renderne giustizia. La trasformazione di queste assemblee in qualcosa di simile a ciò che noi conosciamo avvenne in Inghilterra e durò vari secoli.
  • La nascita del parlamento moderno si ha nel 1700 quando il parlamento inglese conquistò il potere di stabilire l’ordine di successione al trono ( con l’act of settlement del 1701). Nel corso del 1700 il Parlamento inglese iniziò a influire sulla scelta, da parte del re, dei ministri e in particolare del primo ministro.

Il Parlamento era diviso in due camere ( carattere bicamerale) : House of Lords ( formata da conti, vescovi, e titolari di antiche baronie) e House of Commons ( i rappresentanti delle città e della borghesia). La Camera dei Lord ( camera alta) è totalmente non elettiva mentre la Camera dei Comuni ( camera bassa) è elettiva ( tuttavia fino a metà dell’ 800 questa camera rappresentava una parte limitata della società). Col passare del tempo si va verso il suffragio universale, prima solo maschile e poi anche femminile. La Camera dei Comuni diventa sempre più rappresentativa. Il Parliament Act del 1911 afferma la supremazia della camera dei comuni e limita il potere della camera dei lord.

  • Con il suffragio universale, i Parlamenti diventarono assemblee espressione di tutta la società. Inoltre tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento nasceva il partito politico di massa.

Parlamento in Italia:

  • Fino a dopo la prima guerra mondiale tutti i parlamenti furono bicamerali e (se si eccettuano Stati Uniti e Svizzera da un lato e Belgio e Francia dall’altro) una delle due camere era espressione monarchica: si trattò di un contrappeso nei confronti della camera elettiva. Il bicameralismo poteva essere differenziato (nel quale cioè i due rami avessero funzioni in parte diversificate, oltre ad essere formati in modo radicalmente diverso) e paritario (senza cioè che una camera prevalesse sull’altra), oppure indifferenziato e paritario , che viene anche definito bicameralismo perfetto.
  • Il nostro attuale Parlamento italiano è il diretto erede del Parlamento dell’Italia monarchica previsto dallo Statuto Albertino nel marzo 1848.
  • Il Parlamento subalpino ( previsto dallo Statuto Albertino) era bicamerale, ossia costituito da una camera di rappresentanza nazionale (allora caratterizzata da un suffragio particolarmente ristretto) e di una camera alta di nomina regia ( Senato). Il Parlamento subalpino previsto dallo Statuto albertino era caratterizzato da un bicameralismo: -differenziato: le due camere avevano funzioni in parte diversificate ed erano formate in modo radicalmente diverso -paritario: un ramo non doveva prevalere sull’altro

In realtà ci si rese poi conto che il bicameralismo fu non paritario e differenziato.

Importante dire che fu sempre alla camera elettiva ( camera dei deputati) che i governi si rivolsero per ottenere un sostegno politico e fu dunque con la sola Camera che essi instaurarono il rapporto fiduciario ( si diceva appunto che il Senato “non fa crisi” nel senso che esso non poteva determinare la cessazione delle funzioni dell’esecutivo)

  • Durante il fascismo, il Parlamento italiano non fu più espressione del corpo elettorale ma nacque la Camera dei fasci e delle corporazioni che era organo di nomina governativa e partitica. Il regime fascista rifiutava l’idea che le istituzioni rispecchiassero il pluralismo politico.
  • Dopo il referendum istituzionale del 2 giugno del 1946 il Senato del Regno di Sardegna era scomparso per sempre ( era formato da senatori di nomina regia) , infatti fu abolita la forma monarchica.

Alcune forze in assemblea costituente volevano un parlamento monocamerale, altre un parlamento ancora bicamerale. Queste ultime forze a loro volta si dividevano su quale bicameralismo introdurre. Il compromesso fu raggiunto dando ragione a coloro che volevano due camere e tacitando i timori dei monocameralisti. Entrambe le camere: senato della repubblica e camera dei deputati sono espressione della volontà popolare ( scelte dal popolo). In sintesi nasce un bicameralismo paritario e indifferenziato: ossia un bicameralismo perfetto: le camere sono due, nessuna prevale sull’altra e le loro funzioni sono le stesse. Inizialmente il Senato durava in carica 6 anni e la Camera dei Deputati 5, ma la loro durata fu poi parificata in cinque anni.

La natura paritaria delle due camere potrebbe essere discussa: infatti il Senato non solo ha un piccolo numero di senatori che non sono elettivi, ma rappresenta ben 7 classi annuali di cittadini in meno ( ciò significa che non concorrono ad eleggerlo coloro che, pur avendo la maggiore età, hanno meno di 25 anni).

Parlamento:

Ruolo fondamentale del Parlamento in Italia, con forma di governo parlamentare. Motivi :

  1. esso è la più diretta immediata espressione della sovranità popolar e ( la sovranità popolare trova espressione nel Parlamento, dato che è l’unico organo costituzionale eletto direttamente dai cittadini).

Si pone in rapporto con tutti gli altri poteri costituzionali e li indirizza : è il fulcro della sovranità. è il parlamento che da la fiducia al Governo, PDR eletto dal Parlamento. Sia il governo che il PDR hanno una legittimazione di secondo grado. Il parlamento è caratterizzato da legittimazione di primo grado ( il proprio potere dipende dal popolo).

  1. Presenza di una tradizione diffusa un po ovunque che costruisce il Parlamento con due camere. Le camere dovevano rappresentare classi sociali diverse: la camera deputati rappresentava la borghesia, il senato rappresentava il clero e l’aristocrazia
  2. Controllo reciproco ( garanzia reciproca) data l’importanza che l’organo ricopre: maggiore qualità della legislazione.

In cosa divergono le camere?

  1. nel numero non hanno lo stesso numero dei componenti Camera dei deputati: 630 deputati ( 618 eletti da cittadini residenti in italia e 12 da cittadini italiani residenti all’estero) Senato : 315 senatori ( 309 eletti dai cittadini residenti in Italia e 6 eletti da cittadini italiani residenti all’estero) Ogni deputato rappresenta circa 90.000 elettori e ogni senatore 180.000 elettori.

Con i 12 deputati e i 6 senatori eletti nelle circoscrizioni estero si è voluto: -rendere effettivo quel diritto di voto, che, in quanto cittadini italiani, hanno sempre avuto, ma che difficilmente potevano esercitare, a causa della necessità di sottoporsi a viaggi onerosi -isolare questi elettori, riservando ad essi: 12 seggi per i deputati e 6 seggi per i senatori.

L’aver garantito una rappresentanza dei residenti all’estero sia alla camera che al Senato ha confermato il carattere paritario dal bicameralismo italiano.

  1. Camera composta solo da deputati eletti dai cittadini Il senato è formato da 315 senatori eletti dai cittadini + un piccolo numero di senatori a vita (che non devono essere eletti dal corpo elettorale; ma una volta nominati rimangono tali per tutta la vita fino alla morte)

I senatori a vita sono: -ex PDR ( possono rinunciare a diventare senatori a vita) Il fatto che la durata della carica del presidente della Repubblica sia di sette anni, e il fatto che come presidente della repubblica può essere eletto solo chi abbia compiuto i 50 anni fanno si che i senatori ex presidenti della Repubblica siano non più di due o tre. -fino a un massimo di 5 persone nominate tali dal PDR tra coloro che hanno illustrato la patria per altissimi meriti in campo artistico, scientifico, sociale e letterario l’articolo 59 è stato interpretato nel senso che essi devono essere in tutto cinque e non che ciascun presidente durante il proprio mandato ne possa nominare cinque.

Ce una fetta del Senato non elettiva

  1. Il corpo elettorale chiamato a eleggere la camera (elettorato attivo) : è rappresentato da tutti i cittadini italiani che abbiano almeno 18 anni di età Il corpo elettorale chiamato a eleggere il Senato (elettorato attivo) : è rappresentato da tutti i cittadini italiani che abbiano almeno 25 anni di età Quindi le due camere non rappresentano esattamente lo stesso popolo
  2. Possibilità di essere eletti deputati( con almeno 25 anni di età e se non si è incorsi in limitazione del diritto di voto) e senatori ( con almeno 40 anni di età e se non si è incorsi il limitazioni del diritto di voto). I senatori sono più vecchi dei deputati

La legge contempla alcuni casi di incompatibilità , incandidabilità e ineleggibilità:

L’incompatibilità presuppone l’inopportunità di ricoprire contemporaneamente più ruoli. Sono incompatibili con il ruolo di parlamentare, gli uffici di:

-presidente della Repubblica -Giudice della corte costituzionale -Membro del consiglio superiore della magistratura

Inoltre: -nessuno può essere contemporaneamente deputato e senatore -Nessuno può essere contemporaneamente membro del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo

Chi incorre in una situazione di incompatibilità è tenuto ad optare per una delle due cariche

L’incandidabilità presuppone l’inopportunità di far partecipare alle elezioni chi si sia macchiato di gravi delitti. Non sono candidabili al Parlamento italiano e al Parlamento europeo , le persone che hanno subito condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, di maggiore allarme sociale ( mafia, terrorismo) o per delitti contro la pubblica amministrazione (corruzione) e le persone con condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per le fattispecie criminose più gravi che prevedono una pena non inferiore a quattro anni di reclusione. Non sono candidabili al Parlamento italiano e al il Parlamento europeo, per un periodo di 10 anni, nemmeno i presidenti di regione e i sindaci ritenuti responsabili del dissesto finanziario dell’ente locale a cui sono preposti.

L’incandidabilità comporta la cancellazione dalla lista dei candidati; se essa sopravviene nel corso del mandato, spetta alla camera decidere sulla decadenza della carica parlamentare.

Si parla di ineleggibilità quando il cittadino, in ragione della carica o dell’ufficio che ricopre al momento della candidatura, o che aveva ricoperto entro termini stabiliti dalla legge, non può essere eletto.

Fra gli ineleggibili: -presidenti di provincia -sindaci di comuni con oltre 20.000 abitanti -capo e vicecapo della polizia di stato -capi di gabinetto di ministri -prefetti e viceprefetti -funzionari di polizia -ufficiali superiori delle forze armate -diplomatici -coloro che in proprio o come rappresentanti legali di società private realizzano opere per lo stato o forniscono servizi e beni o hanno ricevuto concessioni e autorizzazioni di notevole valore economico che importino l’obbligo di specifici adempimenti -rappresentanti , amministratori e consulenti legali di società sussidiate dallo Stato e volte al profitto

  • altri Qualora si accertata una causa di ineleggibilità, essa comporta l’annullamento dell’elezione.
  1. la Camera dei deputati e il Senato sono eletti a suffragio universale diretto; universale perché il diritto di voto è riconosciuto a tutti i cittadini

i componenti del governo hanno diritto ad assistere alle sedute e di essere ascoltati ogni volta che lo richiedono; inoltre i componenti del governo hanno l’obbligo di assistere alle sedute se richiesti

Organi di ciascuna camera:

  • Presidente resta in carica per tutta la durata della legislatura ed è eletto con maggioranza qualificata; egli rappresenta all’esterno la camera, assicura il corretto e l’ordinato svolgimento dei lavori e il buon andamento dell’amministrazione interna. Inoltre fa osservare il regolamento e dirige le sedute. Nelle sue funzioni si avvale dell’ausilio di: vicepresidenti, segretari e questori ( questi ultimi, oltre a svolgere determinati incarichi, mantengono ordine e sicurezza nelle rispettive sedi )

Il presidente, i vicepresidenti ( sono 4), i segretari ( sono 8 e si occupano della verbalizzazione delle sedute) e i questori compongono l’ufficio di presidenza

  • Commissioni permanenti sono 14 sia alla camera che al senato e sono suddivise per materia di competenza ( es: tutti i progetti di legge riguardanti la scuola verranno assegnati alla commissione istruzione …) ; esse rispecchiano la “proporzione” dei gruppi parlamentari. Svolgono funzioni essenziali e da esse passano tutti i progetti di legge che poi saranno discussi in assemblea. Più precisamente:
  • le commissioni possono svolgere solamente una fase istruttoria e preparatoria della legge che si conclude con l’invio del testo del progetto di legge in assemblea
  • le commissioni possono essere protagoniste dell’intero procedimento , nel senso che talvolta i progetti di legge possono essere direttamente approvati in commissione senza passare in assemblea ( questo è il motivo per cui le commissioni permanenti devono essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari)

Sono permanenti perché sono insediate a inizio legislatura e sono organi obbligatori e necessari, operano per tutta la durata della legislatura.

Le commissioni speciali sono costituite quando c’è da risolvere una questione che esula dalle competenze delle commissioni permanenti. Esse si sciolgono quando il compito è stato assolto.

Le commissioni speciali possono essere : -monocamerali composte dai membri di sola camera ( deputati o senatori) -bicamerali composte dai membri di entrambe le camere ( senatori e deputati)

Le funzioni svolte dalle commissioni speciali possono essere:

  • consultive per esempio esaminare progetti di riforma
  • d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell’autorità giudiziaria ( non può arrestare)
  • di controllo per esempio vigilare sull’imparzialità delle trasmissioni messe in onda dal servizio radiotelevisivo pubblico
  • I gruppi parlamentari sono di numero incerto e la quantità dipende dall’esito delle elezioni; unico limite: 20 deputati per formare un gruppo per formare un gruppo di deputati ne servono 20 minimo e per formare un gruppo di senatori ne servono 10 minimo sono la proiezione all’interno della camera o del senato dei partiti politici sono raggruppamenti di deputati o senatori eletti nelle liste dello stesso partito il gruppo esprime in modo unitario la propria volontà il vantaggio dei gruppi è la semplificazione del confronto politico : non ci sono centinaia di posizioni individuali ma le posizioni da considerare sono quelle dei gruppi

l’inconveniente dei gruppi è che i singoli parlamentari devono uniformare le proprie scelte a quelle del gruppo Se un deputato o senatore non si vuole uniformare alle scelte del gruppo può abbandonarlo e chiedere l’ammissione a un altro gruppo o a un gruppo misto (è il gruppo parlamentare nel quale vengono inseriti d'ufficio tutti quei parlamentari che non sono iscritti a nessun altro gruppo) ciascun gruppo ha un capogruppo che coordina l’attività dei parlamentari

  • Le giunte sono 3 alla camera e al senato; esse sono organismi , composti da più parlamentari, che svolgono specifiche funzioni consultive e di controllo. Le giunte sono:
  • la giunta per il regolamento formula proposte di modifica o di integrazione dei regolamenti parlamentari
  • la giunta per le elezioni verifica la regolarità delle consultazioni elettorali, e la presenza, negli eletti, dei requisiti indicati dalla legge
  • (^) la giunta per le autorizzazioni a procedere e le immunità e sprime un primo parere sull’opportunità di accogliere o respingere le richieste di arresto o altre limitazioni nei confronti dei parlamentari

Sono composte in modo tendenzialmente proporzionale ai gruppi parlamentari

mentre la commissione può sostituirsi all’aula per approvare una legge, questo la giunta non lo può fare

  • conferenza dei capigruppo è composta dai presidenti dei gruppi parlamentari ( capigruppo) e il governo può sempre inviare un proprio rappresentante. Essa decide il programma dei lavori, il calendario, e l’ordine del giorno delle singole sedute. La conferenza delibera all’unanimità al Senato e a maggioranza qualificata dei 3/4 alla Camera.

Strumenti per garantire l’autonomia , l’indipendenza e la libertà dei parlamentari da condizionamenti esterni nell’esercizio delle proprie funzioni:

- regolamento parlamentare la costituzione permette a ciascuna camera di darsi, in modo autonomo, delle regole interne per il suo funzionamento. Nemmeno l’altra camera può influire sul contenuto del regolamento della camera. Es: giunte non previste da norme costituzionali ma previste da regolamenti parlamentari.

-per quanto riguarda la posizione dei singoli parlamentari ( status giuridico dei parlamentari) Articolo 65: non si può appartenere a entrambe le camere.

Articolo 66: ciascuna camera ha il potere di giudicare i titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità

Autodichia : potere di giudicare in proprio; la camera giudica i requisiti di ammissione dei suoi stessi componenti sottraendo questa possibilità a organi esterni , tra cui la Magistratura

Articolo 67: Divieto di vincolo di mandato ogni membro del parlamento rappresenta l’intera nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato; ciò significa:

monoclasse ottocentesco che respingeva il professionismo politico); la misura dell’indennità è stabilita dall’ufficio di presidenza di ciascuna camera e ad essa si aggiungono svariati benefici.

Funzioni delle camere:

  • Funzione legislativa ( formazione delle leggi) consiste nel discutere e approvare le leggi che avranno efficacia su tutto il territorio nazionale ; essa è svolta collettivamente dalle due camere (articolo 70 costituzione), nel senso che una legge non può considerarsi approvata dal Parlamento fino a quando le due camere, ognuna distintamente dall’altra, non abbiano approvato lo stesso testo. A questa funzione sono dedicati gli articoli da 70 a 74 e questi articoli descrivono il procedimento legislativo ( procedimento attraverso cui le camere esercitano la funzione legislativa e approvano le leggi; esso però è dettagliato nei singoli momenti più minuti del suo svolgimento nel regolamento parlamentare ).

Il procedimento legislativo si articola in 3 fasi:

  • fase dell’iniziativa (articolo 71) l’iniziativa legislativa appartiene: al governo, a ciascun membro delle Camere, a 50. elettori , ai consigli regionali (art 121 comma 2), al CNEL (consiglio nazionale dell’economia e del lavoro)( art 99 comma 3) e agli organi e enti ai quali sia conferita da legge costituzionale ( questa è una riserva di legge costituzionale)

Vi è quindi un numero chiuso di soggetti che possono proporre un’ iniziativa legislativa, sono 5, ma potenzialmente ampliabile con lo strumento della legge costituzionale.

Innanzitutto si avrà il deposito presso la presidenza della Camera o del Senato di una proposta di legge, redatta in articoli. Il governo è il più importante promotore di iniziativa legislativa. Mentre i parlamentari possono presentare proposte di legge al presidente della sola camera a cui appartengono gli altri titolari di iniziativa legislativa possono decidere di presentare le proposte di legge al Presidente della Camera o al Presidente del senato.

  • fase della approvazione (articolo 72) L’istruttoria in commissione non è fase che possa essere evitata: ogni progetto di legge viene assegnato dal presidente a una delle commissioni permanenti in base alla materia di competenza. Una o più delle altre commissioni possono essere chiamate ad esprimere un parere ( richiesto quasi sempre e ha effetti sul procedimento). Il ruolo delle commissioni dipende dal tipo di procedimento prescelto: esistono 3 procedimenti che possono anche intersecarsi tra loro, essi sono: il procedimento in sede referente , il procedimento in sede redigente e il procedimento in sede deliberante ( legislativa).

La possibilità di decidere se attuare il procedimento in sede referente , in sede redigente o in sede deliberante spetta all’assemblea se ci troviamo alla camera e al presidente se ci troviamo al senato

Procedimento in sede referente: la commissione ha un compito esclusivamente istruttorio che consiste principalmente nell’acquisire tutti i necessari elementi informativi ( es: conformità alla costituzione e alle norme UE). Quindi la commissione discute il progetto in generale e poi lo esamina articolo per articolo. Infine perviene a un testo che invia in assemblea, al quale sono allegati i pareri delle altre commissioni. Si dice che la commissione è riunita in sede referente poiché i risultati a cui perviene vengono riferiti all’Assemblea. Un relatore dovrà illustrare all’assemblea le conclusioni della Commissione.

Procedimento in sede redigente: alla commissione è conferito il compito di formulare un testo semi-definitivo: cioè un testo che , approvato dalla commissione , l’aula voterà come tale senza possibilità di proporre e votare modifiche Procedimento in sede deliberante: se non si oppongono: il governo oppure un 1/10 dei componenti della camera o 1/5 dei componenti della commissione competente, progetti di legge che non riguardano questioni di speciale rilevanza generale possono essere esaminati e approvati in commissione senza passare dall’assemblea.

Vi sono oggetti del progetto di legge per cui è vietato l’utilizzo del procedimento in sede deliberante ( art 72 ultimo comma):

  1. materia costituzionale
  2. materia elettorale
  3. leggi di delegazione legislativa
  4. leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali
  5. leggi di approvazione di bilanci consuntivi

Se si segue il procedimento in sede referente: l’esame in assemblea del progetto di legge predisposto dalla commissione in sede referente si sviluppa attraverso tre momenti :

  1. Si apre la discussione generale : discussione sulle linee generali del progetto
  2. Si passa alla fase dell’esame e della votazione articolo per articolo : si discute e si vota su ciascun articolo del progetto; inoltre i parlamentari possono proporre emendamenti ossia modifiche parziali al progetto in discussione, integrazioni o soppressioni di parti
  3. Si passa alla votazione finale : che può dare esito negativo e quindi il progetto viene respinto oppure può dare esito positivo e il progetto viene inviato all’altra camera affinché lo ridiscuta e lo voti prima in commissione e poi in aula.

L’articolo 70 della costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere, ossia la legge deve essere approvata da entrambe le camere nell’identico testo. Ciò comporta che il progetto approvato da una camera deve essere trasmesso all’altra perché lo ridiscuta e lo voti. La seconda camera può :

  • Approvare il testo così come le è stato inviato, in tal caso il progetto diventa legge
  • Respingerlo in tal caso il procedimento si esaurisce
  • Introdurre uno o più emendamenti In quest’ultima ipotesi il testo ritorna la prima camera che potrà limitare il riesame sugli emendamenti effettuati e potrà:
  • Approvare la nuova formulazione e in questo caso il progetto diventa legge
  • Non approvare la nuova formulazione e in questo caso il procedimento si esaurisce
  • Introdurre emendamenti In quest’ultima ipotesi il progetto deve tornare alla camera precedente e la navetta si ripete finché il testo non è approvato da entrambe le camere nella stessa formulazione oppure cada in bocciatura definitiva.
  • fase integrativa dell’efficacia (articolo 73) essa completa l’iter legislativo e è rimessa alla volontà del PDR. Il PDR ha 30 giorni di tempo per promulgare la legge. La promulgazione è l’atto con cui il PDR:
  • dichiarar che la legge è stata regolarmente approvata da entrambe le camere
  • ordina a chiunque spetti di rispettarla e di farla rispettare
  • dispone l’inserimento del testo della legge nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana

motivazione serve a rendere chiare le ragioni per le quali i proponenti chiedono di aprire una crisi di governo. Il ricorso all’appello nominale serve a rendere chiara la posizione di ciascun parlamentare La mozione di sfiducia non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione. Se verrà approvata il Governo sarà obbligato a dimettersi, se verrà respinta potrà seguitare a governare.

Mozione di sfiducia individuale : ogni camera può presentarla nei confronti di un singolo ministro; con effetti che riguardano solo il singolo ministro. Se viene sfiduciato il presidente del consiglio è sfiduciato tutto il governo

L’articolo 94 della Costituzione stabilisce che Il Governo per operare deve avere la fiducia delle due Camere. Il procedimento di formazione del nuovo Governo è il seguente (articolo 92/93/94): -il Presidente della Repubblica nomina il futuro presidente del consiglio -se questo accetta l’incarico è nominato ufficialmente e il presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio nomina i ministri -tuttavia prima di poter esercitare le sue funzioni ,il Governo, entro 10 giorni dalla nomina deve presentarsi ad entrambe le Camere per illustrare il proprio programma politico ed ottenere la fiducia

- il governo, come abbiamo detto, entra nella “pienezza” delle sue funzioni in quanto ottenga la fiducia di entrambe le camere. Esso però inizia a governare da subito per quanto riguarda l’ ordinaria amministrazione. -se la maggioranza di ogni camera accorda la fiducia, il Governo può iniziare la sua attività. Più precisamente con la mozione di fiducia , ciascuna camera manifesta al governo nominato dal PDR, il suo sostegno ( prima si presenterà alla camera e poi al senato o viceversa). La mozione di fiducia è votata per appello nominale. -se la fiducia non viene accordata (se una camera non vota la mozione di fiducia o entrambe non la votano) il Governo si deve dimettere ed il PDR deve procedere a una nuova nomina

Come regola generale accade che ( art 94 comma 4) : il voto contrario di una o entrambe le camere ad una proposta del governo non comporta obbligo di dimissioni per il Governo A meno che :

  1. il governo spontaneamente ritenga venuto meno il rapporto di fiducia valutazione discrezionale
  2. il governo su quella sua proposta ponga la questione di fiduciain questo caso la dimissione è un obbligo giuridico ; il governo lo fa quando è sicuro di poter contare sul consenso del Parlamento
  3. una camera , di fronte a un governo con un programma legislativo non più condiviso , presenta la mozione di sfiducia ( se i si prevalgono sui no in ciascuna camera, la mozione di sfiducia è approvata e il governo deve dimettersi)

La costituzione non parla della questione di fiducia invenzione dei regolamenti parlamentari

La questione di fiducia è un atto di iniziativa del governo; si parla di essa quando il governo la pone su una propria proposta di legge e consiste nel dichiarare che la mancata approvazione della proposta, così come è stata presentata, verrà interpretata dal Presidente del Consiglio come se fosse un voto di sfiducia nei suoi confronti e quindi si dimetterà. essa può essere vista:

  • come un atto di coraggio da parte del governo che rischia il tutto per tutto pur di fare approvare una legge nella quale crede
  • come uno stratagemma per interrompere la discussione in aula, appunto la questione di fiducia accelera i tempi del dibattito (per vincere le lentezze parlamentari)
  • Dal momento che oggigiorno le maggioranze parlamentari sono risicate, se il governo è costretto a dimettersi perché ha posto la questione di fiducia su una sua proposta, saranno quasi sicuramente costrette anche le camere a sciogliersi ( perché date le scarse maggioranze sarà difficile dare la fiducia a un nuovo governo)

Per quanto riguarda la questione di fiducia :

  • devono intercorre almeno 24 ore dal momento in cui è apposta e il momento in cui è discussa e votata
  • la proposta su cui è stata posta la questione di fiducia deve essere votata per appello nominale

La mozione di fiducia è un atto certo ( senò il governo non inizia la sua attività) mentre le questioni di fiducia e le mozioni di sfiducia sono atti eventuali. Storicamente non abbiamo mai avuto un governo caduto per una mozione di sfiducia: sono state presentate ma mai approvate.

  • Funzione elettorale la funzione elettorale del parlamento riguarda la scelta della persona fisica che andrà a ricoprire un certo ruolo. Appunto, il parlamento è l’unico organo eletto dai cittadini ed esso è a sua volta fonte di investitura di poteri costituzionali nei confronti :
  • del presidente della repubblica : il parlamento in seduta comune elegge il PDR ( art 83) con le maggioranze che studieremo e il parlamento è integrato da 3 delegati per ogni regione ad eccezione della Valle d’Aosta che ne ha 1.
  • corte costituzionale : 1/3 dei giudici della corte costituzionale è eletto dal parlamento in seduta comune (art 135)
  • consiglio superiore della magistratura : elezione di 1/3 dei membri del consiglio superiore della magistratura da parte del parlamento in seduta comune(art 104)

il parlamento si interfaccia così con il potere giudiziario, e con altri poteri costituzionali del PDR e della Corte costituzionale.

  • Funzione nei rapporti internazionali e del dialogo con il Parlamento europeo art 117 comma 5: è previsto un dialogo istituzionale tra i parlamenti nazionali e il parlamento europeo per condividere le strategie europee.
  • Funzione di controllo e di informazione le camere dispongono di strumenti per esercitare funzioni di controllo e di informazione. Essi sono di portata diversa: alcuni sono nella disponibilità del singolo parlamentare, altri delle commissioni, e altri dell’intera assemblea.

Questi strumenti sono:la interrogazione ( rivolta al governo): è una domanda rivolta per iscritto da un parlamentare a un ministro o all’intero governo, con la quale si chiede loro se siano a conoscenza di determinare notizie , se le ritengano fondate o infondate e che misure intendano adottare in proposito. L’interrogante deve limitarsi a dire se è soddisfatto o no della risposta. Non si apre alcun dibattito. ▲ L’interpellanza ( rivolta al governo): è una domanda rivolta da un parlamentare per sapere dal governo perché si è comportato in un certo modo e cosa intende fare in ordine a questo o quell’aspetto della sua politica. L’interpellanza non si conclude con la risposta degli interrogati, ma comporta l’apertura di una discussione in assemblea. La sua funzione non è tanto quella di acquisire informazioni ma quella di indirizzare, attraverso la discussione, l’operato del governo.

-trattati che importano variazioni del territorio -tratti che importano oneri alle finanze o modificazioni di leggi

le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionale non possono essere sottoposte a referendum abrogativo tema delicato; inoltre no procedimento decentrato

  • Articolo 81 : legge di bilancio Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. ( annualità legge di bilancio e del rendiconto consuntivo) La legge di bilancio è appunto una legge a necessaria iniziativa governativa ; Ogni legge che stabilisce nuovi o maggiori oneri deve prevedere anche i mezzi per farvi fronte ( copertura finanziaria). Nel caso in cui il bilancio ( legge di bilancio) non sia approvato entro il 31 dicembre, il Parlamento può concedere per non oltre 4 mesi l’esercizio provvisorio, con il quale autorizza il Governo a impegnare risorse mese per mese in misura non superiore a 1/12 di quelle previste dal bilancio dell’anno precedente.

Il ciclo annuale di bilancio è disciplinato dalla legge 196 del 2009 e dalle successive integrazioni. La programmazione del bilancio degli Stati UE è coordinata a livello europeo: il motivo è che si vogliono rendere le varie politiche di Bilancio coordinate tra loro e rispettose dei vincoli dell’UE. Procedimento: -Il Governo entro il 10/4 sottopone alle camere ( senza approvazione) il documento di economia e finanza che fa il punto della situazione economico-finanziaria del paese e contiene: il programma di stabilità ( obbiettivi di finanza pubblica per i successivi 3 anni) e il programma nazionale di riforma ( indicazione delle riforme strutturali da realizzare per promuovere occupazione e crescita).

  • il Governo invia poi il documento a Bruxelles entro aprile -Il Governo con riferimento all’esercizio dell’anno precedente, predispone il rendiconto generale dello Stato ( si compone del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio, in cui sono dimostrati e riassunti i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale realizzata dallo Stato nell’anno precedente a quello in cui è predisposto) che viene presentato entro Giugno alle Camere assieme all’eventuale disegno di legge di assestamento ( in caso di scostamenti rispetto alle previsioni) -Entro luglio il Consiglio UE, su proposta della commissione, si pronuncia sul programma di stabilità e sul programma nazionale di riforma con l’adozione di raccomandazioni, eventualmente suggerendo modifiche e correzioni specifiche per far si che i programmi siano in linea con gli obbiettivi fissati dall’UE. -il governo entro il 27/9 presenta al Parlamento la nota di aggiornamento del documento di economia e di finanza che fissa i nuovi obbiettivi e recepisce le raccomandazioni fatte in sede europea. -Il governo entro il 20/10 presenta al Parlamento il disegno di legge di bilancio che reca la manovra di finanza pubblica. Inoltre il Governo presenta alla Commissione europea il documento programmatico di bilancio che riassume i contenuti della manovra predisposta con il disegno di legge. -A novembre la Commissione UE adotta un parere sul documento programmatico di bilancio
  • Da fine ottobre a fine dicembre ogni camera dedica una sessione di bilancio in cui si discute e si vota la legge di bilancio. La legge di bilancio si compone di 2 sezioni.

Con la legge di riforma costituzionale del 2012 modificato articolo 81 della costituzione introducendo: 1) un principio nuovo ossia quello dell’equilibrio delle entrate e delle spese: esso pone vincoli stringenti alla possibilità per lo Stato di fare politiche sociali a debito e quindi rende illegittime delle operazioni da parte del Parlamento e del governo che finanziano con nuovi debiti scelte di politica economica sociale e fiscale ( limitazione sovranità). L’indebitamento è consentito solo per fronteggiare le conseguenze di un ciclo economico negativo o al verificarsi di eventi eccezionali. 2) la sessione di bilancio non è più un fenomeno nazionale ma è una procedura che coinvolge direttamente il rapporto con l’unione europea.

Modo in cui il parlamento vota:

voto palese : è esplicita la posizione del singolo parlamentare voto segreto : non è visibile il modo in cui il parlamentare ha votato es di voto segreto: voti sulle persone; votazione PDR

Il voto palese si divide in: voto elettronico : si registra il voto in modo diretto voto per alzata di mano voto per appello nominale una persona alla volta è chiamata e gli si chiede in che modo intende pronunciarsi massima responsabilità e trasparenza

L’articolo 64 della Costituzione stabilisce che le deliberazioni delle Camere sono valide solo se è presente alla votazione la maggioranza dei componenti ossia almeno 316 membri nella Camera e 158 membri al Senato ( quorum costitutivo ). Questa maggioranza è chiamata numero legale cioè numero previsto dalla legge. Dato che è raro che a ogni seduta ci sia sempre il numero legale, questo si presume. Tuttavia se ne viene chiesta la verifica e questa accerta la non presenza del numero legale, la seduta è sospesa o rinviata. Possono chiedere la verifica: -almeno 20 deputati -almeno 10 senatori -i presidenti delle rispettive camere

In base alla gravità delle scelte da compiere ci sono maggioranze diverse:

  • maggioranza semplice : voto favorevole della metà più uno dei presenti in aula ( quorum deliberativo) ; di solito le decisioni di ogni camera sono assunte a maggioranza semplice
  • maggioranza assoluta : voto favorevole della metà più uno dei componenti dell’assemblea
  • maggioranza qualificata : voto favorevole di 2/3 dei componenti dell’assemblea Elezione PDR ART 83

Alla camera , coloro che, presenti, dichiarano di astenersi: concorrono a formare il numero legale ( quorum strutturale) ma non concorrono a formare il quorum funzionale (maggioranza semplice, assoluta, qualificata). Al senato , coloro che, presenti, dichiarano di astenersi: concorrono a formare sia il numero legale (quorum strutturale) che il quorum funzionale.

Per accordare o revocare la fiducia al governo non è richiesta una maggioranza speciale

Come sarebbe stato il parlamento se fosse passata la riforma costituzionale: