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Università degli Studi di Brescià
DIRITTO PUBBLICO
APPUNTI LEZIONI INTEGRATI
Libro di testo: Corso di diritto pubblico - Barbera Fusano, edizione “il Mulino” (ultima edizione 2016) Costituzione + testi normativi DIRITTO PUBBLICO 13/02/ L’oggetto del corso è l’organizzazione delle nostre istituzioni pubbliche. Viviamo in uno Stato, in una comunità di 60 milioni di persone e dentro a relazioni e rapporti internazionali, in un contesto che si ispira a determinati valori di convivenza, relazioni e rapporti civili, sociali ed economici. L’obiettivo del nostro corso è studiare come tutto questo è organizzato e come la comunità si dà delle regole per convivere in un contesto pacifico ed organizzato. Questi obiettivi sono possibili perché attraverso i secoli la storia ci ha insegnato a organizzare le nostre comunità con delle regole e delle istituzioni, con dei sistemi di controllo sempre più sofisticati e che ci permettono di realizzare le nostre aspirazioni e di convivere in maniera pacifica. Dobbiamo quindi capire quali sono le istituzioni pubbliche che ci governano e capire quali sono i limiti e le regole che governano la nostra convivenza civile. Il sistema che regge un ordinamento giuridico e che costruisce il diritto di una comunità è la costituzione. Un ordinamento giuridico è quell’insieme di persone, rapporti e situazioni che è disciplinato da norme giuridiche; in questo si differenzia da un ordinamento religioso, ad esempio. La norme giuridica (regola di diritto) è quella regola che viene posta dalle nostre istituzioni pubbliche e che ha la caratteristica di avere un valore vincolante e cogente nei confronti delle persone e il cui rispetto viene assicurato in modo legittimo, con la forza, dalle istituzioni pubbliche (art. 575 c.p.: pone delle conseguenze giuridiche per le violazioni della norma, il rispetto viene posto con la forza dallo stato). Il mancato rispetto di una norma religiosa, ad esempio, non causa conseguenze imposte dalle istituzioni pubbliche; non incidono in maniera diretta sulla persona. Per capire la legittimità di queste norme dobbiamo capire come nascono e chi ha il potere di deciderle e di farle rispettare. Concetto di Stato : può esprimere diversi significati, ma dal nostro punto di vista è la massima istituzione pubblica; è definito non solo dalla definizione, ma anche da altri particolari, come ad esempio il territorio (che è un elemento fondamentale dello Stato), che è l’ambito geografico in cui viene esercitato il potere. Un altro elemento che richiama il concetto di Stato è la comunità, poiché il potere viene esercitato su di essa, quindi le persone con cittadinanza dello Stato. Nel corso dei secoli il concetto di Stato è variato molto, attraversando nella storia forme diverse, modelli organizzativi differenti e che sono cambiati: oggi ci troviamo in un punto di arrivo che ha subito molte trasformazioni, ma che non è detto rimarrà per sempre. Alla parola Stato dobbiamo associare il concetto di sovranità : [art. 1 Costituzione] richiama il concetto di sovrano, re, monarca, capo che esercita i poteri in un ordinamento che servono ad assicurare una vita pacifica e non conflittuale. Si riferisce sia ai soggetti interni che stranieri. Senza un potere pubblico come la sovranità ci troveremmo in Stato di anarchia, dove ognuno fa ciò che vuole. Ciò che è cambiato nel concetto di sovranità è la legittimazione del sovrano (chi dà alle istituzioni pubbliche il potere di governare un determinato ordinamento, come ad esempio il popolo) e ciò che limita questa condizione. L’Italia, ad esempio, è uno stato sovrano, ma appartenendo all’Unione Europea ha rinunciato ad alcuni suoi poteri delegandoli ad istituzioni esterne [art. 11 Costituzione]. La Costituzione italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948, approvata dall’Assemblea Costituente, eletta il 2 giugno 1946.
Tra la metà e la fine del diciassettesimo secolo in Inghilterra, in Francia e negli Stati Uniti poi, nascono le Costituzioni, che fino a quel momento non erano esistite. Questo rappresenta un passaggio storico decisivo poiché la Costituzione è una sorta di contratto, di patto che il sovrano stipula con i suoi cittadini e da cui trae la legittimazione del suo potere, che fino a quel momento nasceva dall’uso della forza e dai diritti monastici. In cambio della legittimazione a conservare il potere del sovrano i cittadini ottengono il Parlamento, che fino a quel momento non esisteva (c’erano dei consigli dei nobili) e le prime dichiarazioni dei diritti, cioè che alcune libertà fondamentali vengano scritte nella Costituzione. Da questo momento non si parla più di sudditi, ma la popolazione diventa cittadina. In questo momento nasce lo Stato di diritto : è quello Stato la cui vita/azione è interamente regolata dal diritto e quindi anche il potere del sovrano è regolato dal diritto. Il Parlamento è quell’organo che all’interno di uno Stato viene investito del potere di fare le leggi; in qualunque ordinamento il Parlamento è il titolare del potere legislativo. È importante poiché il Parlamento è tale in quanto i suoi componenti sono scelti dal popolo (inizialmente votava solo la borghesia) e viene investito del potere di fare le leggi, sottratto al sovrano, che mantiene solo il potere esecutivo. [Art. 13 Costituzione] La prima libertà fondamentale è quella personale , ovvero la garanzia di una sfera di libertà delle limitazioni arbitrarie da parte del potere pubblico, è quindi intesa come protezione dell’individuo. [Art. 14 Costituzione] Anche la libertà di domicilio è inviolabile, ovvero la libertà di avere una propria casa/rifugio dove la legge non può intromettersi se non con delle garanzie previste dalla legge. [Art. 15 Costituzione] La libertà e la segretezza della corrispondenza: torna l’idea di una sfera privata in cui si nega allo Stato, salvo emergenze reali, di intromettersi nella sfera di intimità del soggetto. [Art. 19 Costituzione] La libertà religiosa è fondamentale, in quanto l’Italia è uno Stato laico. [Art. 21 Costituzione] La libertà di manifestazione del pensiero è, entro alcuni limiti, inviolabile. Queste sono quelle libertà che garantiscono l’effettivo cambiamento da suddito a cittadino.
- Stato Liberaldemocratico : La sua collocazione è agli inzi del ‘900. È caratterizzato dal riconoscimento dei diritti politici ed in particolare da: a) Estensione del diritto di voto ai ceti esclusi ( almeno in parte, in Italia venne esteso a tutti gli uomini maggiorenni nel 1912) b) Favorisce l’organizzazione in partiti politici e sindacati per meglio rappresentare i ceti più deboli (Stato pluriclasse)
- Stato Sociale : Può considerssi una variante della forma Liberaldemocratica, con l’importante modifica che oltre ai diritti civili, seguiti da quelli politici, vengono per la prima volta riconosciuti i diritti sociali; cioè lo Stato non solo tutela i diritti dei cittadini, ma crea le condizioni necessarie per far si che questi diventino veramente effettivi. Ad esempio, la libertà di studiare diventa diritto allo studio quando lo Stato si fa carico di creare scuole pubbliche di ogni ordine e grado che diano la possibilità a tutti di studiare senza costi Il manifesto dello Stato italiano è scolpito nell’articolo 3 comma 2 della Costituzione, letto in confronto al comma 1. Stato liberale → eguaglianza formale Stato sociale → eguaglianza sostanziale
- Stato Fascista : Si ispiravo alle concezioni Statolatre(Valore assoluto dello stato, diritti tutelati solo per interessi statali.
- Stato Confessionale : Non accetta la separazione tra sfera politica e sfera religiosa.
Lo Stato contemporaneo non denigra i principi dello Stato liberale, ma ne arricchisce i contenuti. Come si colloca in questo quadro la forma di Stato italiana? Iniziamo a parlare di Stato italiano dal 17 marzo 1971 e nella sua fase iniziale è quella di una Monarchia Costituzionale, con i Savoia, la Costituzione e lo Statuto Albertino; quest’ultimo ci accompagna fino al 1948, quando entra in vigore la Costituzione Repubblicana. Questo passaggio non è stato improvviso: in primis viene assegnato il potere esecutivo al Re, che non lo esercita in maniera diretta, poiché nomina un suo primo ministro che deve trovare l’appoggio e il consenso del Parlamento. Il secondo fenomeno al quale si assiste è l’approvazione di leggi elettorali per il Parlamento, che estendono progressivamente il suffragio universale maschile (diritto di voto) e, solo nel 1966, quello femminile, allargando la base elettorale. Nel frattempo (1922- 1945 ) l’Italia conosce una deviazione, il Fascismo: lo Stato Fascista è uno Stato nel quale si torna quasi ad una struttura di Stato Assoluto, poiché vengono negate le libertà. Anche lo Stato Socialista riscontra delle similitudini a quello Fascista, in quanto due estremizzazioni in senso opposto. Dopo il ’45 succedono due cose fondamentali: il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, in cui gli italiani sono chiamati a scegliere tra Monarchia e Repubblica. La maggioranza non fu netta, ma vinse la Repubblica. Lo stesso giorno gli elettori furono convocati a votare l’assemblea costituente, che lavorò alla stesura della nuova Costituzione, che tenne conto di 4 grandi motivazioni:
- L’impronta di molti partecipanti all’assemblea costituente contro il fascismo;
- L’Italia è nel blocco Atlantico, legata alle Democrazie occidentali e non alle Repubbliche Socialiste dell’Europa dell’est, quindi l’opzione di fondo abbraccia il modello Capitalista e Liberalista;
- In questo periodo storico viene approvata la convenzione ONU sui diritti dell’uomo;
- La Costituzione nasce dalla sintesi della cultura Cattolica, Liberale e Socialista. La forma di Stato italiana è una forma di Stato Democratica (suffragio universale), Repubblicana (art. primo comma), Liberale e Sociale (art. 3 secondo comma). Vi è poi un’aggiunta: l’Italia ha una forma di Stato regionale; questo esprime il modello di organizzazione territoriale che lo Stato decide di darsi. Lo Stato francese è accentrato, mentre all’opposto possiamo avere, come in America, lo Stato Federale, dove viene suddivisa la sovranità sul territorio. Che differenza c’è tra Repubblica e Monarchia? È essenzialmente il modo in cui viene eletto il capo dello Stato: se viene scelto sulla base della legge dinastica, parliamo di Monarchia, se invece viene eletto, parliamo di Repubblica. Forme di Governo : può assumere configurazioni diverse, l’assetto organizzativo dei poteri di governo di uno stato può assumere forme diverse. Intendiamo quindi il rapporto che in un dato ordinamento si instaura, in base alla Costituzione, tra i poteri pubblici, tra gli organi costituzionali e in particolar modo tra il potere legislativo e il potere esecutivo. A differenza della Forma di Stato che esprime una forma verticale delle varie libertà, la Forma di Governo è espresso più in forma orizzontale. Il potere pubblico si può distinguere in tre distinti poteri: (La separazione dei poteri teorizzata da Locke Montesquieu) ▪ Potere legislativo: potere di scrivere le leggi, ovvero le norme generali ed astratte che regolano la nostra vita quotidiana e si applicano a tutti coloro che si ritrovino nel contesto dello Stato; ▪ Potere esecutivo: potere di dare esecuzioni alle leggi, ovvero il potere di Governo; ▪ Potere giudiziario: potere esercitato dai giudici, che è chiamato ad applicare al singolo caso la legge tutte le volte in cui si genera una situazione di incertezza e conflitto che richieda una verifica di quale sia la corretta legge da applicare.
“Il modo come in un determinato ordinamento viene
organizzato ed esercitato il potere politico e quindi come viene suddiviso il potere pubblico)
- Forma di Governo Presidenziale: Tale forma di governo prende il nome dal titolare del potere esecutivo che è il presidente in persona. Il modello di riferimento è quello americano, delineato dalla Costituzione del 1787( rigida, infatti sono avvenute poche modifiche) Gli elettori eleggono sia il Presidente(tramite i Grandi Elettori) e sia in Congresso( Camere dei rappresentati e Senato). Il congresso svolge la funzione legislativa. Vige una forte separazione dei poteri( voluta proprio dai costituenti, emigrati dall’Inghilterra e che non volevano più un Re) tra potere esecutivo e legislativo. Nessuno dei due ( Congresso e Presidente) può sfiduciare l’altro se non per il caso di impeachement del Presidente(messa in stato di accusa, per la quale serve una maggioranza molto alta e non avviene mai per motivi politici). Il congresso fa le leggi e il presidente le approva, con possibilità di veto, richiedendo la maggioranza dei 2/3. Inoltre il Presidente ha il potere di nomina di ministri e alti funzionari e la firma di trattati, sempre con parere favorevole del Senato. La logica ti tale forma di governo è quella dei pesi e contrappesi. 20/02/ Ci sono poi delle forme miste (ibride): sono dei modelli organizzativi che non corrispondono al cento per cento a queste due Forme di Governo, in quanto mettono insieme aspetti della Forma di Governo Presidenziale e Parlamentare. La più nota è la Forma di Governo francese, con la quinta Repubblica e la Costituzione del 1958, utilizzando una forma di Semipresidenzialismo , che è la più tipica ibridizzazione. Questa è caratterizzata da un Primo Ministro che esercita la funzione esecutiva forte del rapporto di fiducia che la Camera dei deputati gli dà. Senza la fiducia il Primo Ministro non può rimanere in carica ed esercitare le sue funzioni. In Francia il Presidente della Repubblica è eletto dai cittadini e ricopre un ruolo rappresentativo e anche attivo, è la figura più di spicco del sistema politico francese. Egli partecipa alla funzione esecutiva, in particolare nelle materie di politica estera e della difesa. Il Semipresidenzialismo nasce in Francia, ma trova altre applicazioni in Finlandia, Austria, Portogallo in modo temperato. Anche la Russia di Putin è una forma di Semipresidenzialismo. Nelle forme ibride ritroviamo anche la forma svizzera; la Svizzera è uno Stato Federale, con una Forma di Governo direttoriale , frutto dei 23 cantoni e delle 4 lingue. I cittadini eleggono il Parlamento, che dà la fiducia iniziale ad un esecutivo che prende il nome di direttorio che, una volta insediato, rimane in carica quanto il Parlamento. La fiducia non può essere revocata. Infine vi è la Forma di Governo regionale italiana : è una forma di governo mista chiamata Neoparlamentare che combina la Forma di Governo Parlamentare e Presidenziale. Gli aspetti presidenziali sono ad esempio la possibilità di votare il Presidente della Regione, ma anche il Consiglio Regionale (legislativo). Nel momento in cui il Presidente si candida, deve avere collegata a sé una lista con all’interno delle persone che lo supporterebbero in caso di vincita all’interno del Consiglio Regionale. Indipendentemente dai voti che le liste ottengono, quelle scelte dal Presidente avranno l’agevolazione del premio di maggioranza (maggioranza dei seggi nel consiglio). Il Consiglio Regionale può sfiduciare il Presidente, costringendolo a dimettersi e facendo sciogliere così anche il Consiglio stesso; la regola è detta del “ simul stabult, simul cadent” (insieme saranno, insieme cadranno). Questa organizzazione delle regioni è uguale a quella dei Comuni.
La Forma di Governo italiana – IL PARLAMENTO [Parte II – Titolo I – Art. dal 55 all’82] È una forma di governo parlamentare nella quale il popolo sovrano è chiamato ad eleggere esclusivamente il Parlamento. Il Parlamento è composto da due Camere: ▪ Camera dei deputati: formato da 630 deputati; ha componenti esclusivamente elettivi (eletti dai cittadini); per votare per la camera dei deputati è necessario avere almeno 18 anni e per essere eletti deputati sono necessari 25 anni d’età [art. 56 Costituzione]; ▪ Senato della Repubblica: formato da 315 senatori; oltre ai componenti elettivi (315) ci sono anche i senatori a vita (ex Presidenti della Repubblica e i senatori a nomina presidenziali, nominati dal presidente della Repubblica, quest’utlimi non possono essere in totale più di 5, non è da intedere che ogni presidente possa nominarne 5)[art. 59 Costituzione]; per votare per il senato occorrono i 25 anni d’età e per essere votati senatori occorrono i 40 anni d’età [art. 58 Costituzione]; la Costituzione prevede che sia eletto a base regionale [art. 57 Costituzione]. È quindi un tipo di Parlamento bicamerale paritario perfetto, poiché le due Camere, che pure presentano differenze, svolgono le stesse funzioni e le svolgono in modo paritario (con parità dei poteri e si pongono inoltre in una posizione di fiducia del Governo in maniera paritaria. Alla nascita del parlamento non esisteva un bicameralismo perfetto in quanto c’era differenza tra le due camere, il Senato era di nomina regia e utilizzato per contrappesare le decisione della camera elettiva; prorio per questo si usava dire che il “Senato non fa crisi”. 26/02/ Il Parlamento resta in carica 5 anni, che è la durata della legislatura , che è il periodo che intercorre tra un’elezione legislativa e l’altra, a meno che non ci sia uno scioglimento anticipato. In tal caso i poteri delle camere sono prorogati fino a quando si riuniscono le nuove camere, per garantire l’esercizio delle funzioni. Può essere prorogata in caso di guerra [art. 60 Costituzione e Art.78, in quanto spetta proprio alle camera dichiarare lo stato di guerra.]. Prima del ’62 il Senato restava in carica 6 anni invece che 5. La vita del Governo non sempre dura lo stesso tempo di una legislatura, infatti mediamente la sua durata è molto più breve e questo dipende dalla situazione politica. Il capo dello Stato dura in carica 7 anni, che è una misura volutamente diversa e più lunga di quella delle Camere. La forma di Governo parlamentare riconosce una centralità al Parlamento. È l’unico organo che può vantare una legittimazione democratica diretta. Elegge il presidente della repubblica e dà la fiducia al Governo. È composto da due Camere, scelta fatta per tre ragioni:
- La prima è una scelta di rappresentanza: le due Camere servono per rappresentare entità diverse all’interno del Parlamento. La Camera dei Deputati (Camera bassa) rappresenta la Nazione nella sua interezza, mentre l’altra (Camera alta) ha una rappresentanza più settoriale.
- La seconda è una scelta di tradizioni, perché dall’origine i Parlamenti nascono bicamerali.
- La terza è una scelta per avere una maggiore accuratezza e ponderazione delle decisioni. L’Italia sceglie un modello bicamerale per la terza motivazione nominata, poiché in termini di rappresentanza Camera e Senato sono molto simili. Un Governo potrebbe ottenere la fiducia grazie ai voti dei Senatori a vita? Si, poiché tutti i Senatori hanno gli stessi poteri, cambia solo il modo in cui arrivano alla carica. Come sono organizzate le Camere? [Art. 64 Costituzione → Regolamento parlamentare] I regolamenti parlamentari sono due diversi testi normativi, poiché ciascuna Camera adotta il proprio, attraverso i quali ciascuna Camera, nel rispetto della Costituzione si dà regole di organizzazione interna e di funzionamento. Il Codice del funzionamento di una camera è scritto nei regolamenti parlamentari che
Il secondo organo sono i Gruppi Parlamentari. I Parlamentari devono per forza aderire a un gruppo e, se non lo fa, viene iscritto d’ufficio al Gruppo Misto. Il Gruppo Parlamentare è la proiezione in Parlamento dei Partiti Politici e deve avere almeno 30 componenti (20 deputati e 10 senatori). È importante aggregare per ideologie omogenee in quanto ogni gruppo ha un certo tempo a disposizione per intervenire nei dibattiti. La Costituzione non vieta il passaggio da un Gruppo all’altro. [Art 67 Costituzione → Divieto del mandato imperativo] 3 - Commissioni [art. 82 Costituzione] Il terzo organo sono le Commissioni permanenti , chiamate così perché vengono insediate all’inizio della Repubblica. Sono 14 in ciascuna Camera e si occupano di vari temi; ognuna si specializza in un’area tematica, spesso molto vicina ai Ministeri. Discutono e preparano i testi legislativi da approvare poi in Assemblea. Può capitare che la stessa persona faccia parte di più commissioni. Le Commissioni Parlamentari sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi Parlamentari [art. 72 Costituzione]. Quindi i gruppi che hanno la maggioranza in Assemblea avranno la maggioranza anche in commissione. Le Commissioni Speciali vengono istituite per progetti particolarmente complessi. 4 - Giunte Le Giunte sono anch’esse un organo interno e svolgono funzioni istruttorie e preparatorie di decisione da deliberare poi in Assemblea. Intervengono in materie diverse dalle Commissioni, ovvero in tema di regolamento (interpreta il regolamento ed hanno un ruolo fondamentale nella proposta di modifica di esso), autorizzazioni ed elezioni (lavoro istruttorio in ordine alle contestazioni riguardanti le elezioni). I compiti delle tre Giunte corrispondono, in ordine, all’art 64, 68, 66 della Costituzione. 27/02/ Sistemi elettorali: il diritto di voto e il concetto di elettorato attivo e passivo Il concetto di elettorato attivo implica il diritto di andare a votare per l’elezione di un certo organo; spetta ai cittadini italiani maggiorenni (era 21 anni fino al 1975 in seguito è stato modificato a 18 anni. Ciò è stato possibile in quanto la materia elettorale è oggetto di legge.) salvo alcune eccezioni, che godono dei diritti civili e politici. Le eccezioni sono:
- I 25 anni per votare il Senato (elezioni politiche).
- Per le elezioni amministrative (elezioni nei comuni) rimane la regola dei 18 anni rimane ferma, ma si aggiunge che, oltre ai cittadini italiani, possono votare anche i cittadini comunitari che risiedono in quel comune. Le limitazioni sono previste solo per indegnità morale prevista dalla legge:
- Chi non ha la capacita di agire
- Come pena accessoria in caso di sentenze penali definitive Le garanzie previste dalla nostra costituzione sono
- Il voto è personale (espresso da ciascun cittadino in persona e non delegabile)
- Il voto è uguale (ogni voto vale come un altro)
- Il voto è libero (deve essere libero da ogni forma di costrizione e protetto dalla legge;infatti è vietata ogni tipo di propaganda dal seggio)
- Il voto è segreto (il punto in cui si esprime maggiormente il voto segreto) [art. 48 Costituzione] Il voto (secondo comma) è personale, uguale, libero e segreto.
Il sistema elettorale è quel meccanismo che un ordinamento assume in relazione ad una determinata elezione o scelta di organi rappresentativi per contare i voti espressi dagli elettori e per trasformare i voti in seggi all’interno dell’organo da eleggere. Gli obiettivi fondamentali che un sistema elettorale persegue sono due:
- Assicurare la corretta rappresentanza democratica: far si che il Parlamento rispecchi nel modo più fedele possibile gli orientamenti politici del popolo.
- Creare le condizioni perché all’interno delle Camere sia possibile dar vita a maggioranze politiche capaci di esprimere un Governo e di approvare un programma legislativo, quindi condizioni di governabilità. Nella forma di Governo Parlamentare questo secondo obiettivo è molto importante, mentre in quella Presidenziale è meno significativo. Esistono sistemi elettorali più o meno adatti a contesti sociali e politici di una Nazione. Quanto ai presupposti Costituzionali, la materia elettorale è estranea in senso stretto alla Costituzione. Nella nostra Costituzione non è specificato quale sistema elettorale bisogna adottare, infatti questa decisione è frutto di una scelta legislativa. Sono quindi ammessi diversi sistemi elettorali, che devono rispettare alcuni paletti posti dalla Corte Costituzionale. Sistema elettorale puro Possono esserci diverse forme di sistemi elettorali e ogni ordinamento sceglie la sua. Esistono due modelli puri e una serie di sistemi ibridi: ▪ Sistemi elettorali maggioritari : fra più candidati che aspirano alla conquista del seggio Parlamentare, conquista il seggio il candidato che ottiene il maggior numero di voti, lasciando gli altri senza nulla. Questo sistema favorisce la selezione di candidature autorevoli. In democrazia il pluralismo politico (presenza di un’opposizione) è essenziale per rappresentare le idee politiche di tutti. In Inghilterra il territorio Nazionale è suddiviso in tanti collegi uninominali quanti sono i seggi da assegnare e, in ciascun collegio, si ripete la stessa competizione maggioritaria. Il vantaggio di questo tipo di sistema è che tende alla semplificazione della rappresentanza Parlamentare e favorisce la governabilità. Lo svantaggio, però, è che il sistema maggioritario semplifica la rappresentanza Parlamentare, cioè si riduce la rappresentabilità. ▪ Sistemi elettorali proporzionali : è quel sistema che tende a ricreare nella ripartizione dei seggi all’interno del Parlamento la stessa proporzione che c’è nella ripartizione dei voti. In questo caso, quindi, alla percentuale dei voti corrisponde tendenzialmente la percentuale dei seggi. Per essere democratico non ha bisogno dei collegi uninominali, anzi, tanto più il territorio è ampio, meglio è. Il vantaggio è la massimizzazione della capacità rappresentativo-democratica nel Parlamento. Lo svantaggio è che si andrebbe a creare difficoltà nella formazione di un Governo (multipartitismo esasperato). Gli elettori inoltre non votano i singoli candidati, ma votano liste di candidati e, a seconda di quanti voti ha ottenuto ciascuna lista, avrà diritto a eleggere un certo numero di candidati all’interno della lista; l’elettore può anche esprimere una preferenza tra i candidati. L’Italia dal 1948 al 1993 utilizzava questo sistema. Sistema elettorale misto La Germania elegge metà dei suoi deputati col sistema maggioritario uninominale e metà col sistema proporzionale. In questo modo dà voce alla rappresentanza democratica. L’Italia utilizza sistemi misti dal 1993, con i ¾ maggioritario e ¼ proporzionale. Ora invece utilizza un sistema che attribuisce 1/3 dei seggi col sistema maggioritario uninominale e 2/3 con quello proporzionale. Il premio di maggioranza è un premio di seggi aggiuntivi che vengono attribuiti alla forza più votata, ma che non ha raggiunto la maggioranza assoluta dei seggi (solo quella relativa), consentendo a questa forza di raggiungere la maggioranza assoluta dei seggi. Questo sistema è applicato in Italia (legge elettorale 2005) e viene usato tutt’oggi nelle elezioni regionali. Un altro sistema misto è l’utilizzo delle soglie di sbarramento : prevedere delle soglie minimi percentuali che una forza politica deve raggiungere in termini di voti, per poter aspirare all’assegnazione di seggi (in Germania è del 5%). Più che un sistema misto è una correzione e una razionalizzazione per semplificare la governabilità. +Governabilità
- rappresentanza
- Governabilità +rappresentanza
L’esigenza che la Costituzione tutela è la garanzia alla massima libertà e autonomia nell’esercizio delle sue funzioni. Le regole che tutelano questo aspetto sono: Potere di autoregolamentazione che si esprime attraverso il Regolamento parlamentare; serve ad esprimere come funziona e come si organizza il Parlamento al suo interno. Ciò che le Camere mettono nel regolamento non può essere oggetto di controllo di costituzionalità dalla Corte Costituzionale. L’autonomia e l’indipendenza vengono tutelate garantendo all’istituzione nel suo complesso il massimo dei poteri e anche tutelando i singoli componenti della Camera e del Senato. La carica di Parlamentare comporta una serie di immunità e di condizioni di privilegio che servono a garantire al Parlamentare la massima libertà nel compiere le sue funzioni senza subire condizionamenti esterni; in particolare sono 4 le norme costituzionali sulle quali ci soffermeremo:
- [Art. 65 Costituzione] Tocca alla legge la definizione dei casi di ineleggibilità (situazione giuridica di un soggetto che, in ragione della carica che copre, non può essere eletto perché quella carica può diventare un elemento di condizionamento per chi lo vota, es.: sindaco) e di incompatibilità (non impedisce di essere eletto come Parlamentare, ma obbliga colui che viene eletto a scegliere tra una carica e l’altra). Il secondo comma specifica che non si può ricoprire la carica di Deputato e Senatore nello stesso momento. I casi di ineleggibilità possono essere: se non sia cessata, entro 6 mesi prima della scadenza delle camere o 7 giorni prima dello scioglimento anticipato delle Camere, l’attività di presidente della provincia/sindaci(oltre 20'000 abitanti)/capo e vice capo della Polizia di Stato/ prefetti e viceprefetti/coloro che come come impresa privata lavorano per lo stato o che comunque esistono degli accordi per farlo/giudici solo in aspettativa da almeno il lasso di tempo indicato sopra.
- I casi di incandidabilità invece sono per coloro condannati da una sentenza definita detentiva di almeno due anni. Tale situazione di incandidabilità dura almeno 6 anni, con possibilità di proroga fino ad 8 anni per particolari situazioni.
- [Art 66 Costituzione] È espressione di autonomia e indipendenza delle due Camere. Dà il potere di valutare in proprio la condizione di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri componenti, o di decretarne la decadenza della carica. È ciascuna Camera che giudica i propri componenti (autodichìa: farsi giustizia in proprio). Ciascuna Camera, subito dopo le elezioni, verifica uno per uno i suoi componenti.
- →[Art 67 Costituzione] Divieto di mandato imperativo : possibilità di esercitare le funzioni di Parlamentare senza vincolo di mandato. Il mandato giuridico è l’incarico che una parte da ad un’altra di agire per suo conto, di solito è oneroso ed è fonte di responsabilità giuridica (vedi diritto privato). Il mandato politico è un mandato perché i nostri parlamentari agiscono in nome e per conto del popolo italiano, ma è una visione ideale di valori ed è un mandato libero. Non produce responsabilità giuridica.
- →[Art. 68 Costituzione] Immunità Parlamentari : sono dei privilegi, uno status, che la Costituzione riconosce al Parlamentare in quanto tale per proteggere il Parlamentare da interferenze improprie del potere Giudiziario. A sua volta l’art. 68 si divide in due parti: - il primo comma disciplina la c.d. i nsindacabilità : il parlamentare non ha responsabilità penale, civile o amministrativa per ciò che dice e per i voti che dà nell’esercizio delle sue funzioni, dandogli protezione assoluta, cioè che resta valida anche quando termina la carica; questa immunità vale per ciò che è esercizio della propria funzione parlamentare, ma non può diventare un ingiustificato privilegio. - il secondo e terzo comma disciplinano le vere e proprie immunità penali : per arrestare, perquisire o intercettare un Parlamentare serve l’autorizzazione della Camera di appartenenza, non basta la sentenza del Giudice. Questo perché si vuole evitare che un uso strumentale della giustizia possa condizionare il processo democratico. Il motivo per cui il Parlamento potrebbe negare l’autorizzazione al giudice dovrebbe essere soltanto se riconosce nell’iniziativa del giudice il c.d. intento persecutorio; inoltre non è possibile l’arresto cautelare di un Parlamentare. Fino al 1993 l’autorizzazione era richiesta anche per procedere penalmente nei confronti di un Parlamentare, per mandarlo a processo: questo si è prestato ad abusi di ogni genere. Ora invece possono essere indagati, rinviati a giudizio, giudicato in primo, secondo o terzo grado senza bisogno di alcuna autorizzazione. Nel caso in cui il parlamentare sia colto in fragranza di reato l’arresto è obbligatorio. “Ogni parlamentare esercita le sue funzioni senza rispondere ad altro che alla sua coscienza”
- [Art. 69 Costituzione] I membri del Parlamento ricevono un’indennità dalla legge, anche questo è un modo per garantire la loro libertà. L’indennità è stabilita dagli Uffici di Presidenza di ogni camera con dei limiti. Inoltre i parlamentari godono di una serie di benifici. Funzioni del Parlamento Il Parlamento è il titolare del potere legislativo e in questa veste la principale cosa che fa sono le leggi, ovvero approvare tutta quella mole di norme giuridiche di rango primario che regolano la nostra vita e orientano le nostre scelte e che sono l’attuazione dei valori costituzionali. Il potere legislativo è il più importante dei poteri all’interno di un ordinamento. Altrettanto importante è la funzione di indirizzo politico alle istituzioni, cioè il merito delle scelte che uno Stato fa nella cornice delle regole costituzionali (scegliere tra sanità pubblica o privata, il livello di tassazione, ecc..). Le maggioranze parlamentari danno l’indirizzo politico e lo fanno in tre modi: ▪ Attraverso le leggi che vengono approvate; ▪ La fiducia al Governo, poiché l’indirizzo politico viene portato avanti da quest’ultimo; ▪ Il rapporto che ha col Governo è di tipo dinamico, attraverso degli strumenti il Parlamento può influenzare il Governo (ad esempio la mozione, la risoluzione, le interrogazioni e le interpellanze). Inoltre il Parlamento ha rilevanti funzioni elettive su altri organi (o pezzi di altri organi), come ad esempio il Presidente della Repubblica, cinque Giudici Costituzionali e otto membri su ventiquattro dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM); Il Parlamento svolge anche una funzione conoscitiva e di indagine (inchieste). Interagisce con l’Unione Europea nella definizione delle politiche comunitarie (in particolare interagisce con il Parlamento Europeo). Il Parlamento è l’unico potere che si interfaccia con tutti gli altri, per questo ha una forte centralità nel nostro ordinamento. Nell’esercizio di queste funzioni il Parlamento opera in modo paritario ma autonomo: le due Camere interagiscono costantemente nello svolgimento di queste funzioni, ma questo non limita la libertà di ciascuna nelle decisioni. Una legge per essere approvata deve passare da entrambe le Camere e la legge non è approvata fino a quando entrambe le Camere non condividono il medesimo testo. Lo stesso avviene nel rapporto fiduciario. La nostra Costituzione, però, prevede cinque casi nei quali il Parlamento opera in seduta comune, nell’aula di Montecitorio, presieduto dal presidente della Camera: [art. 55, secondo comma Costituzione]
- [PdR] Elezione del Presidente della Repubblica: in questo caso è integrato da tre delegati di ciascuna regione (58 in tutto) → (maggioranza assoluta);
Vi è un margine di scelta e di discrezionalità, ma ci sono anche vari vincoli, quello essenziale è il rapporto fiduciario : poiché lo scopo di una forma di Governo Parlamentare è avere un Governo che goda della fiducia delle camere, il PdR deve scegliere qualcuno che possa confidare nell’ottenere la fiducia da parte delle Camere. Crisi di Governo: quando si dimette il Governo in carica (per un voto di sfiducia o per sue dimissioni) diventa protagonista il PdR, che dovrà risolverla nominando un nuovo Governo. Procedimento (Iter) di formazione di Governo:
- Dimissioni del precedente Governo e crisi di Governo;
- Consultazioni presidenziali: è la convocazione al palazzo del Quirinale di una serie di persone che possono offrire al PdR elementi utili per risolvere la crisi. Queste persone sono: − gli ex Presidenti della Repubblica − i Presidenti delle due Camere − i rappresentanti dei Gruppi Parlamentari: l’obiettivo è sapere da loro a chi darebbero la fiducia e con quale formula politica. Non hanno una durata fissa (possono durare qualche giorno o anche mesi) e il PdR può fare anche più di un giro di consultazioni; la durata variabile dipende dalla chiarezza del risultato elettorale.
- Incarico: questo non è ancora la nomina, è un atto verbale ed informale con cui il PdR incarica qualcuno di provare a formare un Governo. Questa fase potrebbe non verificarsi nell’ipotesi in cui vi sia una paralisi rispetto a qualsiasi opzione di Governo, sciogliendo anticipatamente o immediatamente le Camere. La persona incaricata solitamente (solo Berlusconi fece diversamente e solo per un netto risultato elettorale) accetta l’incarico con riserva, per svolgere a propria volta delle consultazioni.
- Nuove consultazione che questa volta svolge il Presidente incaricato: non è più il PdR che incontra le tre figure citate prima, ma l’incaricato che consulta i gruppi parlamentari per verificare la disponibilità alla fiducia, per condividere un programma di Governo e per la condivisione della lista dei Ministri. Queste consultazioni tendono ad allargarsi anche alle forze sociali (imprenditori, sindacati…) che possono rendersi utili nella stesura del programma di Governo. Anche queste non hanno una durata fissa. Se le consultazione si concludono con esito negativo, il Presidente incaricato torna al Quirinale e restituisce l’incarico al PdR, tornando così alla fase 1; se invece si concludono positivamente si entra nella fase 4.
- Si apre se l’incaricato alla fine delle consultazione ha raccolto elementi sufficiente per convincersi di avere la fiducia delle Camere. L’incaricato torna dal PdR con la lista dei Ministri e da questo momento aggancia la previsione costituzionale [art. 92 Costituzione, comma 2]: il PdR nomina l’incaricato e, su proposta di questi, i Ministri. Così si concretizza la nomina presidenziale, concludendosi con la firma dei decreti di nomina del Presidente del Consiglio e della lista dei Ministri. Il PdR emana inoltre il decreto con cui accetta le dimissioni del Presidente del Governo precedente (poiché prima di questa fase egli è invitato a rimanere in carica per sbrigare le questioni di ordinaria amministrazione). Può il PdR rifiutare uno dei ministri proposti? Può rifiutarlo in presenza di situazioni di grave inopportunità a coprire la determinata carica.
- Il nuovo Governo è in carica, ma non ha ancora la sua funzione perché non ha ancora avuto la fiducia delle Camere. Può solo svolgere attività di ordinaria amministrazione. [Art. 93 Costituzione] Vi è quindi il giuramento nelle mani del PdR da parte di Presidente del Consiglio e Ministri.
- [Art. 94 Costituzione] È il passaggio fondamentale: ottenimento della fiducia entro 10 gg dal giuramento di entrambe le Camere per poter essere investito di tutti i suoi poteri. Serve il voto a favore del 50% più uno [art. 64, comma tre] dei presenti al voto. Come si ottiene la fiducia? Il Governo deve chiederla alle Camere entro 10 giorni dal giuramento, presentandosi ad entrambe le Camere esponendo il programma di Governo chiedendo l’appoggio, senza dovere ripere il discorso in entrambe le
camere (Fino a poco tempo fa era così). A questo punto inizia la discussione parlamentare in ogni gruppo politico e si vota per la mozione di fiducia. L’assemblea vota e, se i voti sono favorevoli, il Governo ha così la fiducia delle Camere. Ai sensi dell’art. 94 la mozione di fiducia non deve essere motivata, se non facendo generico riferimento alle dichiarazioni programmatiche del Presidente, votata per appello nominale (voto non segreto). Dopo la fiducia il Governo entra nella pienezza delle sue funzioni. Se invece i voti contrari prevalgono, il Governo torna al Quirinale a rassegnare le proprie dimissioni, ripartendo dal punto 1. La vita del Governo non ha un termine fisso, ma ha un termine che dipende dalle condizioni politiche. Il voto contrario del Parlamento determina l’obbligo delle dimissioni solo se il Governo ha posto la questione di fiducia. La mozione di sfiducia è invece un atto di iniziativa del parlamento che vuole porre fine ad un rapporto di fiducia, costringendo il Governo a dimettersi; questa deve essere motivata, votata per appello nominale, firmata da almeno 1/10 dei componenti della Camera e non può essere votata e discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione. Come è formato il Governo Il Governo è un’entità a geometria variabile: il governo in senso stretto è formato dal Presidente del Consiglio e dai Ministri; i Ministri sono il vertice delle ammibistrazioni di cui sono preposti. Rispondono “collegialmente” agli atti del Consiglio dei Ministri e “individualmente” agli atti dei rispettivi ministeri. I Ministri, secondo il d/lgs 300/1999 sono 13 più un certo numero di Ministri aggiuntivi che il Presidente può decidere di nominare. Questi si distinguono in:
- Ministri con portafoglio : sono posti a capo dei Ministeri, hanno sotto di loro un apparato burocratico da guidare; sono tanti quanti sono i Ministeri, cioè tredici.
- Ministri senza portafoglio : non sono a capo di un Ministero, ma esercitano quelle funzioni che gli sono delegate dal Presidente del Consiglio e che, in mancanza di delega, spetterebbero al Presidente. Tutti i Ministri compongono il Consiglio dei Ministri: partecipano paritariamente e votano. L’unico vantaggio che ha il Presidente del Consiglio è che vota per ultimo, quindi il suo voto è determinante. Il numero dei componenti del Governo dipende anche dal numero di Ministri senza portafoglio, che possono essere inserito anche successivamente. Le Camere possono anche votare la sfiducia ad un singolo Ministro (mozione di sfiducia individuale) e lo obbliga alle dimissioni. La mozione di sfiducia rivolta al Presidente del Consiglio determina le dimissioni dell’intero Governo, mentre quella del singolo Ministro no. 09/03/ IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI [Parte II – Titolo III - Sezione I – Art. dal 92 al 96] IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il PdC è un primus inter pares → non ha una posizione dominante rispetto agli altri ministri. Egli non è il titolare del potere esecutivo, è uno dei componenti del consiglio dei ministri, che è l’organo supremo, e ne è il vertice. Ha sede a Palazzo Chigi. [Art. 95 Costituzione] Disciplina la posizione del PdC, dice che pur facendo da capo al consiglio dei ministri ha una posizione di direzione e coordinamento dell’attività dei Ministri ed esprimere un indirizzo politico unitario. La legge 400/1988 è uno dei testi fondamentali per quanto riguarda il Governo. Attua una distinzione fra PdC e Ministri. Negli articoli 2 e 5 stabilisce le attribuzioni del consiglio dei ministri, quindi di definire che cosa fa capo all’organo collegiale nel suo complesso e le attribuzioni del PdC. Riconosce una sorta di dualismo tra l’organo collegiale nel suo complesso e dell’organo monocratico del PdC.
[Art. 96 Costituzione] RESPONSABILITA DEI MINISTRI : Per il ministro che non è anche parlamentare è prevista una distinzione tra reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni e reati comuni. Se sta esercitando le sue funzioni si ricorre al tribunale dei ministri, previa autorizzazione della Camera o del Senato; se invece è un reato comune viene trattato come un normale cittadino. L’autorizzazione può essere negata solo ad una condizione: si convincono che il ministro ha commesso quel reato per un superiore interesse nazionale, quindi nel suo comportamento non c’era interesse proprio. La parte della Costituzione relativa al governo si chiude con gli articoli 99 e 100. L’ art. 99 disciplina il CNEL, un organo ausiliario che fornisce supporto al governo in tutte le materie di natura economica. Il CNEL è composto da vari rappresentanti ed è uno dei 5 soggetti che nel nostro ordinamento ha l’iniziativa legislativa davanti alle Camere. Ai sensi dell’art 99, può quindi presentare progetti di legge. L’ art. 100 prevede altri organi ausiliari: Consiglio di Stato e Corte dei Conti (vedi emanazione dei regolamenti governativi, per la quale occorre il parere di questi due organi: il consiglio di stato per questioni giuridiche, mentre la corte dei conti per questioni economiche). Questi due organi li ritroviamo anche nell’art. 103, titolo IV, dove si parla della magistratura; questo perché la corte dei conti e il consiglio di stato sono anche giudici speciali che si occupano di determinate materie (oltre che organi ausiliari di governo). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Il capo dello Stato) [Parte II – Titolo II – Art. dall’83 al 91] È il supremo vertice politico Istituzionale del Paese; può essere il Presidente della Repubblica o il Monarca. Il monarca è scelto in ragione della legge dinastica e dura tutta la vita, fino a quando abdica. Il PdR è eletto e dura in carica un periodo di tempo limitato (4 anni USA, 7 anni Italia). Entrambe le figure nella forma di governo parlamentare occupano il vertice politico Parlamentare, il capo dello stato. È più un capo morale e rappresentativo (ruolo di garante della Costituzione e mediatore tra Parlamento e Governo), più che un capo che esercita i poteri di Governo ed è estraneo all’indirizzo politico (super partes). Le modalità di elezione del PdR sono coerenti con questa idea: non è eletto dai cittadini, se ne occupa il titolo II della seconda parte della Costituzione (dall’art. 83 a 91), ma dal Parlamento in seduta comune. Se fosse eletto dai cittadini saremmo in presenza della forma di Governo Semipresidenziale. Nell’elezione vengono coinvolti anche i 58 delegati regionali per far si che il PdR sia rappresentativo dei territori. Distinzione della tipologia degli atti Presidenziali Le maggioranze richieste per la sua elezione: il collegio elettorale è composto da 630 deputati, 315 + 7 senatori a vita, 58 delegati regionali (1010 in tutto). Lo scrutinio è segreto ed è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti (circa 673, numero nettamente superiore a quello della maggioranza politica). L’obiettivo del ricorso alla maggioranza qualificata è cercare un consenso ampio nella scelta del presidente. Se non si riesce a trovare un’intesa dopo il terzo voto (ossia dopo 3 votazioni non si raggiunge ancora la maggioranza qualificata), il quorum deliberativo si abbassa dalla maggioranza qualificata dei 2/3 a quella assoluta, che è comunque una maggioranza rilevante. Il presidente resta in carica 7 anni ed è rieleggibile (è successo solo una volta con Napolitano). 30 giorni prima della scadenza del suo mandato vengono convocati ancora i Deputati, Senatori e delegati per l’elezione del nuovo presidente. In caso di impedimento temporaneo, il PdR ha nel presidente del Senato il suo supplente. Requisiti per essere eletti: qualunque cittadino italiano può essere eletto PdR, deve godere di diritti civili e politici e deve avere compiuto i 50 anni di età. Compiti del PdR [art. 87- 88 - 92 Costituzione] L’art 87 elenca una serie di funzioni ed esordisce con una definizione: il presidente è il capo dello stato e rappresenta l’unità nazionale; non ha funzioni di indirizzo politico ma una funzione di garanzia.
Si interfaccia avendo un rapporto col parlamento
- Invia messaggi alle camere;
- Può convocare le camere in via straordinaria
- Indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove camere;
- Scioglie le camere in via ordinaria o anticipata; (almeno che non sia negli ultimi 6 mesi del suo mandato a patto che esse non siano anch’esse negli ultimi 6 mesi della legislatura)
- Promulga le leggi, atto formale che sancisce l’entrata in vigore di una legge. In caso contrario rinvia le legge alle camere per essere riesaminata; Nel caso del rinvio, la legge ridiscussa e riapprovata deve essere obbligatoriamente promulgata dal PdR (Potere di Veto sospensivo)
- Nomina i senatori a vita. (Non possono essere più di 5 in totale, non è da da intendere che ogni PdR possa nominarne 5.) Il rapporto fra presidente e Governo è ancora più forte in quanto il presidente nomina il Governo, ne raccoglie le dimissioni ed avvia la procedura per la formazione di un nuovo Governo e dà veste formale a molti atti deliberati dal Governo (decreti legislativi, regolamenti). Inoltre i ministri controfirmano tutti gli atti del PdR. Il PdR si interfaccia anche col potere giudiziario:
- Presiede il CSM (l’organo di autogoverno dei giudici);
- Concede la grazia, ossia un atto di clemenza individuale.
- Nomina 1/3 dei giudizi della corte costituzionale( un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative (art. 135 primo comma Cost.)). Il PdR si interfaccia col corpo elettorale:
- Indice le elezioni;
- Indice il referendum, ossia un atto di democrazia diretta attraverso cui il popolo è chiamato a pronunciarsi su una determinata questione. Tema della controfirma ministeriale (o controfirma degli atti del PdR): la nostra Costituzione all’art. 89 dice che tutti gli atti del PdR a pena di invalidità debbono essere firmati dal ministro proponente che se ne assume la responsabilità. La controfirma serve a trasferire sul ministro la responsabilità politica e giuridica di quell’atto. Non si vuole coinvolgere il presidente per gli atti che questi svolge nell’esercizio delle sue funzioni. Le due eccezioni alla controfirma riguardano gli atti personalissimi , ossia le dimissioni del PdR e le esternazioni , dichiarazioni informali pronunciate dal Presidente della Repubblica in pubbliche occasioni. Ai sensi dell’art. 90 il PdR non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, fatta eccezione per le ipotesi di alto tradimento(da intendersi come collusione con altre potenze straniere) ed attentato alla Costituzione. Occorre che di fronte a tali comportamenti il parlamento in seduta comune deliberi a maggioranza assoluta dei suoi componenti che sia messo in stato d’accusa, poi giudicato dalla Corte Costituzionale. Non tutte le controfirme hanno lo stesso peso, alcune sono delle mere ratifiche formali di decisioni prese dal PdR, altre invece che sanciscono una decisione del governo sul contenuto di quell’atto. Ci sono 3 tipologie diverse di atti presidenziali, che devono tutti essere firmati e controfirmati:
- Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente presidenziali, ad esempio la nomina dei senatori a vita che esce sotto forma di decreto del presidente, ma è anche una sua decisione;
- Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi, ad esempio i decreti legge, atti aventi forza di legge (vedi art. 77);
- Atti complessi, ossia atti che hanno la forma dell’atto presidenziale ma al cui contenuto (sostanza) concorrono sia il presidente che il governo. Sono due: la nomina del presidente del consiglio e dei ministri, lo scioglimento anticipato delle camere. 13/03/ [Art. 89 Costituzione] Controfirma ministeriale principio per il quale tutti gli atti del PdR devono essere necessariamente controfirmati da un Ministro competente per la materia trattata. Questo è una regola senza