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Riassunto libro diritto pubblico primo anno
Tipologia: Dispense
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“crisi della legge” - abbraccia inflazione legislativa, ovvero produzione di troppe leggi e scadimento qualità della legislazione e impoverimento ruolo della legge. Assume due significati: 1. crisi legata al superamento dello stato liberale borghese, in cui la legge era atto normativo per antonomasia, produttore di regole e limiti alle attività dei consociati. Legge si trasforma in un modello con caratteristiche diverse richieste da una società ormai pluralista, nella quale diventa strumento di realizzazione sociale. Perde centralità per l’inadeguatezza dell’intervento statale causato dagli squilibri derivati dalla globalizzazione.
vede la lege come subordinata alla costituzione e come rappresentazione in via ordinaria della sua integrazione. Leggi dette “rinforzate” - presentano elementi aggiuntivi e caratteristici. Tra esse ci sono per esempio le leggi riservate all’assemblea e l leggi di amnistia e inadulto. Questultia in base all’articolo 79 revisionato dalla legge costituzionale numero 1 del 1992 deve essere deliberata a maggioranza dei due terzi di ciascuna camera in ogni suo articolo e nella votazione finale, vengono inoltre dette rafforzatissime poiché per esse è richiesta, oltre ad una implicita riserva di assemblea, una maggioranza superiore di quella necessaria per le leggi costituzionali. Ai presentano inoltre come leggi a contenuto parzialmente vincolato, essendo prescritto che esse fissino il termine per la loro applicazione e che tale termine non sia anteriore alla presentazione del disegno di legge. La riforma del titolo V, parte seconda, della costituzione ha introdotto altre figure di leggi rinforzate, come ad esempio l’articolo 116 terzo comma prevede la possibilità di attribuire a determinate regioni una maggiore forma di autonomia in quelle materie che la costituzione attribuisce alla competenza concorrente di stato e regioni e quelle di competenza legislativa esclusiva dello stato. Questa attribuzione va stabilita con legge dello stato da approvare a maggioranza assoluta su iniziativa della regione interessata ed enti locali. Atra ipotesi di questo rafforzamento è data dall’articolo 11 secondo comma della legge costituzionale 3 del 2001 che, con riferimento alle leggi statali che intervengono in materia di competenza concorrente o quelle concernenti articolo 119, stabilisce che siano sottoposte il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata da rappresentanti delle regioni e degli enti locali. Infine, la legge costituzionale 1 del 2012 ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella carta costituzionale, ovvero una legge che deve stabilire il contenuto ella legge di bilancio, norme fondamentali e criteri per assicurare equilibrio tra entrate e uscite. Le leggi “atipiche” - leggi vincolate ad essere meramente firmali o a competenza limitata. Ne fanno parte, per esempio, quelle di autorizzazione e approvazione, che presuppongono un atto il cui contenuto è fatto proprio della legge. Il dato quantitativo e qualitativo relativo a questi due tipi di legge da valenza all’indicazione costituzionale relativa alle leggi primarie, la quale va nel senso della specializzazione delle fonti secondo la qualità della materia sulla quale incidono.
destinate ad esaurirsi una volta terminato il potere delegato con emanazione del decreto legislativo. Il decreto legislativo delegato: adottato dal governo ed emanato dal presidente della repubblica. La sua validità è subordinata a quella della legge di delegazione e al rispetto, oltre quello di ogni limite derivante da norme costituzionali, dei limiti fissati da questa legge. Riguardo quest’ultima affermazione si deve affermare che gli oggetti definiti non coincidono con un’intera materia, dovendosi piuttosto riferire ad ambiti più circoscritti su cui può essere esercitata la funzione legislativa del governo. Alcune disposizioni della legge si riferiscono alla potestà legislativa del governo. L'articolo 16 ha sottratto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti tutti gli atti aventi forza di legge del governo, cioè i decreti delegati e decreti-legge che vi erano assoggettati al pari di tutti i decreti del presidente della repubblica. Ciascuna camera può comunque chiedere la valutazione della corte riguardo le conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione di un decreto-legge in legge o dall’emanazione di decreto legislativo da parte del governo. Ogni delegazione è revocabile in qualunque tempo, esplicitamente tramite abrogazione della legge di delega o implicitamente mediante approvazione di leggi disciplinanti la materia delegata, prima che siano stati emanati i decreti legislativi. Né il governo potrebbe sovrapporre i suoi atti alle leggi formali sopraggiunte nel frattempo, salvo he legge di delegazione lo preveda espressamente. Quello delegato è un potere legislativo discrezionale e non libero nei fini per effetto della predeterminazione parlamentare dei principi e criteri. La costituzione non può partecipare insieme alla legge di delega a conferire il valore legislativo al decreto delegato. Il parametro di validità costituzionale di quest’ultimo non costituitob dalla sola costituzione ma anche dalla stessa legge di delegazione che, in base alla prima, opera il trasferimento di valore e può essere considerata norma sostanzialmente costituzionale. La legge delegante sarebbe dunque norma interposta tra previsione costituzionale dell’articolo 76 e il singolo decreto delegato, sicché la violazione di essa determina l’incostituzionalità del decreto per effetto dell’indiretta violazione degli articoli 77 e 76. La disposizione delegante pone dunque una norma sulla produzione autorizzata da una norma di ramgo superiore e in principi enunciati entrano a far parte dell disciplina della materia insieme alle norrme prodotte dal decreto delegato, mentre l’efficacia è subordinata all’entrata in vigore di quest’ultimo. La capacità condizionante della legge di delega nei confronti del decreto legislativo non significa che la prima sia sottratta al rispetto delle norme costituzionali. Eventuale anticostituzionalità di essa determina anche incostituzionalità del decreto. Corte costituzionale, per questo, ad avere cautela riguardo le leggi di delega. Il sindacato di
costituzionalità su di essa deve infatti essere svolto attraverso un confronto tra gli esiti di due processi: il primo concernente la norma delegante al fine di individuarne il contenuto sulla base dei principi e criteri, del contesto in cui si trovano, ragioni e finalità, il secondo concernente la norma delegata da interpretare nekl significato compatibile con i criteri direttivi della delega. Per individuare quando un decreto legislativo delegato abbia un vizio da eccesso di delega, quando fuoriesce dai confini delineati dalla legge di delega, occorre analizzare criteri e principi diretti di essa tenendo conto della ratio; quindi, del contesto normativo in cui sono inseriti e alle loro finalità. In questo processo i principi e limiti posti dal delegante rappresentano base e limite delle norme delegate e strumenti per interpretazione della portata di essi. È soltanto il limite minimo ed essenziale della legge di delegazione che rappresenta parametro di validità dei decreti delegati, mentre qualsiasi limite ulteriore potrebbe essere considerato irrilevante. Questi limiti ulteriori, sulla base dell0appartenenza della potestà legislativa delle camere e del nesso tra legge e atto governativo, si devono considerare ammissibili, rilevanti e costituenti parametro di giudizio costituzionale sull’eccesso di delega i limiti ulteriori. Questo contenuto “ulteriore” va distinto a sua volta in quello “delegante” e “dispositivo diretto non delegante” e infatti possibile che la legge delega contenga anche disposizioni regolanti direttamente la materia alla quale la delega si riferisce. In tal caso l’atto assume duplice figura: è legge ma anche legge di delega. Attività legislativa delegata del governo incontra però dei vincoli. Innanzitutto, i decreti devono essere emanati dal presidente della repubblica e denominati “decreti legislativi” e con indicazione della legge di delegazione nel preambolo, della deliberazione del Consiglio dei ministri e adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. Nel caso in cui mancassero o riconosciuto come regolamento in delegificazione oppure illegittimo. Emanazione decreto entro un termine fissato da legge di delegazione; testo del decreto dato al presidente per emanazione almeno venti giorni prima della scadenza. Dove il termine previsto per la delega ecceda due anni, il governo è tenuto a richiedere oil parere delle camere sugli schemi dei decreti delegati, parere che deve essere espresso entro sessanta giorni indicando le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il governo, nei 30 giorni successivi, ritrasmette i testi alle commissioni per il parere definitivo da esprimere entro trenta giorni. È inoltre possibile l’esercizio frazionato della delega= se l delega si riferisce ad una pluralità di soggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il governo può esercitarla mediante più atti successivi. Al governo garantito di adottare decreti correttivi e integrativi del decreto legislativo delegato, detto principale, già adottato. Per questo sono stabiliti due termini diversi per l’esercizio della delega: il primo per adozione del decreto principale e il secondo per quelli
per cui sia evidente l’assenza di casi straordinari di necessità o urgenza o quando vizio di costituzionalità sia grave.
legge di conversione, quindi vizio di legittimità costituzionale del decreto e vizio in procedendo della stessa legge. Inizialmente i decreti convertiti in legge erano assorbiti dalla legge di conversione e, prima della conversione, non poteva essere compiuto alcun controllo di validità, ma con la legge del 1995 si pone la sindacabilità in ogni tempo dei decreti-legge con riferimento al presupposto di necessità e urgenza. Infatti, essendo evidente la mancanza dei presupposti, allora può essere rilevata in ogni momento. Solo nel 2007 la corte ha dichiarato incostituzionalità di un decreto per i suoi evidenti vizi di legittimità. A tal fine la corte ha fatto leva sulla disomogeneità del decreto, la quale non si traduce in un vizio di costituzionalità dello stesso, ma in un sintomo dell’evidente mancanza di presupposti, riscontrabile quando atto governativo non risulti provvisto di presupposti tali da supportare le singole part tra loro irrelate o non sia espressione di esigenze necessarie e urgenti. Costituzionalmente illegittimo non è stato considerato l’atto del decreto ma la norma contenuta nell’atto estranea alla straordinaria necessità e urgenza. La corte ha dovuto limitare anche la reiterazione dei decreti-legge, prassi consistente nell’adozione da parte del governo, a fronte di mancata conversione, di un nuovo decreto- legge che riproduce il contenuto di quello precedente prorogandone la disciplina violando la provvisorietà imposta ai decreti. In questo cado l’articolo 15 della legge del 1988 vieta solo la rinnovazione delle disposizioni dei decreti dei quali sia negata la conversione in legge con voto contrario di una delle camere. In altri casi il governo potrebbe rinnovare le disposizioni di decreto-legge non convertito. La corte condanna la prassi della reiterazione, considerandola in violazione dell’articolo 77 perchè altera la natura provvisoria del decreto, superando il termine invalicabile previsto dalla costituzione per conversione in legge, toglie carattere straordinario dei requisiti, poiché la reiterazione va a prolungare nel tempo il richiamo ai motivi già posti a fondamento del primo decreto. Attenua inoltre la sanzione della perdita retroattiva di efficacia di un decreto non convertito. La corte ha anche stabilito due condizioni affinché la reiterazione possa essere considerata legittima: 1. diversità sostanziale dei contenuti normativi 2. presupposti giustificativi nuovi e sopravvenuti di natura straordinaria. Inoltre, la sentenza del 1996 fa salvi decreti già convertiti in legge o che alla data decisione erano già in corso di conversione, affermando che il sindacato della corte sulla reiterazione dei decreti debba intervenire pria della conversione e escludendo che il vizio in procedendo del decreto illegittimamente reiterato si trasmetta alla legge di conversione. La caratteristica dei decreti-legge, riguardo il suo contenuto, non è l’individualità o la concretezza tipica del provvedere, quanto l’omogeneità sostanziale dell’oggetto su cui devono vertere, dunque la puntualità. Sono dotati di un vincolo di contenuto, attinente alla matrice originaria che deve ispirarne le disposizioni, pena illegittimità del decreto. In questo ambito la corte è intervenuta con la legge del 2012 in cui si afferma che “l’articolo 15 della legge del 23 agosto 1988, dove prescrive che il contenuto del decreto-legge debba essere
normativo primario di per sé a competenza generale che subisce eccezioni o sottrazioni di competenza normativa insuscettibile di estensione analogica. Non è più riducibile alle disposizioni dell’articolo 77 e dunque non considerabile un tipo unitario di atto normativo, ma si devono annoverare due tipi di decreti-legge, che si differenziano sulla base dell’efficacia vincolante dei limiti sanciti dalla legge 400 che non siano espressivi di limiti impliciti nel sistema costituzionale: 1. ordinario, relativa necessità, può accadere che la legge ordinaria stabilisca limiti ulteriori di legittimità purché non in contrasto con la costituzione; 2. straordinario, adottato nei casi di necessità assoluta e negata efficacia vincolante. 9.3. Altri atti legislativi del governo
indicare principio abrogativo. Poiché la puntualità è complementare all’eccezionalità dell’uso e della puntualità dell’oggetto. Il progressivo ampliamento dei limiti posti all’esperibilità del mezzo referendario si è risolto in un’operazione di riduzione della capacità operativa dello stesso sul versante della sua forza attiva e in un ridimensionamento della sua equiparazione a fonti primarie. A ciò è accompagnato il riconoscimento di una forza super legislativa sul lato passivo, avendo la Corte costituzionale riconosciuto al referendum abrogativo l’attitudine ad esprimere nei confronti della legge ordinaria un vincolo consistente nel divieto di modificare la disciplina residua. La corte ha dunque sottolineato la natura del referendum come atto-fonte dell’ordinamento, che comporta che esso manifesta una volontà definitiva e irrepetibile. Ne consegue che l’abrogazione tramite referendu di una disciplina legislativa non consentirebbe al legislatore la scelta di far rivivere la normativa ivi contenuta. Affermandosi una permanente scissione tra vis attiva (potere del popolo di abrogare una legge) e vis passiva (resistenza all’abrogazione rispetto a future leggi parlamentari), la seconda è limitata alla sola ipotesi che la legge posteriore riproduca la normativa già abrogata dal popolo, ponendo come nulla la deliberazione popolare. Il legislatore che voglia intervenire sul tessuto normativo inciso sul referendum può farlo sia adottando legge che colmasse il vuoto normati provocato da abrogazione, sia modificando norma immediatamente conseguente ad un’abrogazione referendaria parziale. La giurisprudenza permette la sospensione dell’efficacia abrogativa del referendum. L'articolo 37 della lege 352 del 1970 stabilisce che, nel decreto in cui è dichiarata abrogazione, il presidente della repubblica, su proposta del ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possa posticipare l’entrata in vigore di abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione. Ciò dimostra che il decreto presidenziale abbia natura normativa e para legislativa, introdotto allo scopo di eliminare vuoti nell’ordinamento derivanti da abrogazione popolare.
prospettiva; infatti, l’articolo 64 non riproduce la qualificazione dei regolamenti e non rilascia alle camere la definizione delle modalità di approvazione di essi, stabilendo che ciascuna adatti il proprio regolamento a maggioranza assoluta. Inoltre, introdotto obbligo di pubblicazione nella gazzetta ufficiale e bisogna tener conto che è l’articolo 72 della costituzione a a definire l’ambito principale di applicazione, prevedendo che ogni disegno di legge presentato da una camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da commissione e da camera che l’approva articolo per articolo con valutazione finale. Spetta inoltre al regolamento disciplinare il processo di formazione della legge e all’interno di essi non mancano riferimenti a norme che riguardano altri soggetti che non siano le camere o che sono suscettibili di essere applicate sia da organi parlamentari sia da giudici comuni, per questo la tesi che tendeva a negare la valenza dei regolamenti del senato e delle camere come fonti dell’ordinamento, viene considerata superata. Si ritiene che le disposizioni costituzionali, attraverso il rinvio ai regolamenti, fondino una riserva di competenza, in ragione della quale, in materia di disciplina del procedimento legislativo e di organizzazione e funzionamento delle camere, non si faccia ricorso all’intervento di fonti diverse. Essendo costituzione rigida fa sì che la riserva non possa essere infranta dall’intervento di una fonte diversa. Sulla base di ciò ai regolamenti parlamentari va riconosciuta una condizione di primarietà propria degli Atti legislativi che si afferma con la subordinazione alle sole norme costituzionali. La costituzione ha escluso che le norme dei regolamenti possano divenire oggetto di questione di legittimità costituzionale. In particolare, giudice costituzionale ha assunto questa posizione con la legge del 1985 numero 154 in cui ha escluso la sindacabilità dei regolamenti senza risolvere la questione relativa alla loro forza e la sentenza 120 del 2014 ha affermato che, ponendo la costituzione legge e atti che possono regolare ciò che rientra nella competenza della legge stessa, non consente di includere tra essi i regolamenti. Dubbia è inoltre riconducibilità dei regolamenti parlamentari nel novero degli atti legislativi le cui norme siano suscettibili ad abrogazione tramite referendum abrogativo, sia perchè mancata proposizione di referendum su queste norme ha impedito pronunce del giudice di ammissibilità, sia perché le ragioni addotte a sostegno dell’esclusione non sono irresistibili.
altre fonti la competenza per la normazione di certi settori. Ma in questo caso non ci sono ostacoli, per la mancanza di fondamento costituzionale, ad una riappropriazione
considerate normative, dunque non dovrebbero essere ridotte ad atti amministrativi per ridurne il valore legislativo.
Infine, il discorso si estende al diritto extralegislativo e all’autonomia privata, comprendendo le regole sociali, i codici etici, deontologici o di autoregolazione, e gli statuti e regolamenti di associazioni o ordini professionali. Queste norme, pur non rientrando formalmente nelle fonti giuridiche statali, acquistano rilevanza giuridica se applicate da amministrazioni o giudici, confermando che non è possibile costruire un sistema chiuso di fonti. In alcuni casi, tali regole possono assumere efficacia anche nello spazio transnazionale, dove ordinamenti statali o internazionali le recepiscono come forme di diritto debole o sussidiario, oppure le subiscono nell’interpretazione e applicazione delle proprie norme.
violazione dell’art. 117 Cost., che distingue tra materie di competenza esclusiva dello Stato, materie di legislazione concorrente e materie di potestà legislativa esclusiva regionale. Quindi, tra statuto e legge regionale esiste una distinzione di competenze, non una gerarchia generale. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 2/2004, ha ribadito che accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali possono coesistere altri di natura ricognitiva (sulle funzioni e compiti della Regione) o indicare priorità politiche o legislative. Sulla loro efficacia giuridica si può discutere (cfr. sent. n. 171/1999). Le sentenze nn. 372, 378 e 379 del 2004 precisano che le enunciazioni statutarie aventi carattere programmatico o di principio, che eccedono la sfera di attribuzione regionale, non hanno efficacia normativa e non violano né le competenze statali né attribuiscono poteri alle Regioni. Tali disposizioni hanno una funzione culturale o politica, ma non normativa, rappresentando convinzioni o sensibilità della comunità regionale al momento dell’approvazione dello statuto. Il rapporto tra statuto regionale e legislazione statale non può essere letto in termini gerarchici. In questa direzione va anche la nuova formulazione dell’art. 123, primo comma, della Costituzione, secondo cui gli statuti devono essere “in armonia con la Costituzione” e non più anche “con le leggi della Repubblica”, come previsto nella versione precedente. La Corte costituzionale ha chiarito che gli statuti non solo devono rispettare ogni disposizione della Costituzione, come tutte le norme dell’ordinamento, ma anche il suo “spirito”, in nome della necessaria armonia costituzionale (sent. n. 304/2002). Tale orientamento è stato ribadito nella sent. n. 196/2003, affermando che gli statuti devono essere in armonia con tutti i precetti e principi ricavabili dalla Costituzione. Le disposizioni statutarie rappresentano espressione dell’autonomia regionale, esercitata in una sfera di competenza riservata. Sebbene la potestà statutaria sia vincolata nei limiti dell’art. 123 Cost., si colloca in un ambito proprio delle Regioni, per cui lo statuto non è riducibile a uno schema gerarchico in cui possa affermarsi la superiorità della legge statale. Anche la superiorità dello statuto rispetto alla legge regionale non è pienamente ricostruibile in termini gerarchici, ma risulta limitata ai soli contenuti necessari fissati dall’art. 123 Cost. Ciò non toglie che, per tali contenuti necessari, le disposizioni statutarie costituiscano un limite alla potestà legislativa regionale, la cui violazione si traduce indirettamente in violazione della Costituzione. In questo senso, le norme statutarie fungono da norme interposte tra la Costituzione (art. 123) e le leggi regionali. Diversa è la disciplina degli statuti delle Regioni a autonomia differenziata (o speciale), i quali sono adottati mediante legge costituzionale. Tuttavia, a differenza di quanto previsto dall’art. 138 Cost. per le revisioni costituzionali ordinarie, la legge costituzionale n. 2/ stabilisce, per la modifica di tali statuti, la consultazione della Regione interessata e l’esclusione del referendum costituzionale nazionale. Il nuovo art. 116 Cost., come integralmente sostituito dall’art. 2 della legge costituzionale n. 3/2001, conferma l’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni già a statuto speciale. La norma transitoria contenuta nell’art. 10 della stessa legge costituzionale prevede