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Simone calzolaio unimc ,Mazziotti di celso
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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● Le Commissioni sono gruppi di parlamentari designati dai gruppi parlamentari stessi. ● Le più importanti sono le Commissioni permanenti, costituite all’inizio di ogni legislatura e rinnovate a metà legislatura. ● Esse corrispondono grosso modo ai ministeri del Governo (es. Commissione Affari Esteri, Giustizia, ecc.).
● Nel 2022, una riforma ha ridotto il numero totale delle Commissioni permanenti da 14 a 10.
● La funzione principale è l’esame preliminare dei disegni di legge: leggono, analizzano e fanno una relazione prima che la Camera o il Senato votino. ● Possono anche ricevere deleghe legislative, cioè esercitare in alcuni casi direttamente la funzione legislativa.
● Sono diverse da quelle permanenti: non sono fisse, ma si creano di volta in volta. ● Devono rispettare la proporzione tra i gruppi parlamentari. ● Hanno poteri simili a quelli dell’autorità giudiziaria per svolgere indagini su materie di interesse pubblico (art. 82 Costituzione).
● La Costituzione (art. 126) prevede una commissione bicamerale specifica per le questioni regionali. ● Altre commissioni bicamerali o speciali possono essere istituite con legge. ● Le funzioni delle commissioni esistenti sono state ampliate con i regolamenti interni delle Camere.
Ogni anno il Governo presenta al Parlamento due documenti: ● Il bilancio preventivo (cioè le entrate e le spese previste per l’anno successivo). ● Il rendiconto consuntivo (cioè come sono andate davvero le finanze l’anno prima).
● La legge di bilancio fa parte della “manovra di bilancio”, cioè l’insieme dei provvedimenti che fissano la politica finanziaria dello Stato. ● Hanno un procedimento particolare, con tre caratteristiche fondamentali:
● Non se ne occupa solo la Commissione Bilancio, ma anche tutte le Commissioni permanenti del Parlamento, ognuna per la parte di bilancio che riguarda il proprio settore (es. salute, difesa, istruzione, ecc.).
● Amnistia: cancella il reato (e quindi il processo o la pena). ● Indulto: cancella in parte o del tutto la pena, ma il reato resta.
● Dopo la riforma del 1992, serve: ○ Il voto favorevole dei 2/3 dei membri di ciascuna Camera, ○ Sia nella votazione di ogni articolo, sia nella votazione finale. 👉 Per questo motivo, approvarle è molto difficile. Dal 1992, è stato approvato solo un indulto nel 2006.
Servono per modificare la Costituzione o approvare leggi di pari livello.
● Dopo l’approvazione parlamentare, si può chiedere un referendum se lo domandano: ○ 1/5 dei membri di ciascuna Camera, ○ Oppure 500.000 cittadini, ○ Oppure 5 Consigli regionali.
● Non si fa il referendum se la legge è stata approvata dai 2/3 dei parlamentari in seconda votazione.
Alcune leggi costituzionali seguono regole specifiche, ad esempio: ● La fusione o creazione di nuove Regioni (art. 132 Cost.). La modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale (art. 116 Cost. + articoli speciali per Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige
Il Parlamento non si limita a fare le leggi. Ha anche il compito di indirizzare politicamente l’azione del Governo, cioè stabilire le grandi linee politiche che il Governo deve seguire.
● Leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali (art. 80 Cost.): servono a confermare e autorizzare l’azione del Governo in ambito internazionale. ● Mozioni, risoluzioni e ordini del giorno: ○ Le mozioni chiedono un voto dell’aula su un certo tema. Le più importanti sono:
● La Commissione ha gli stessi poteri della magistratura per raccogliere prove, documenti e testimonianze. ● Deve essere proporzionata ai gruppi parlamentari (rispecchia la composizione politica del Parlamento). ● Le inchieste possono essere: ○ Legislative: per raccogliere informazioni utili a fare nuove leggi. ○ Politiche: per controllare l’attività del Governo o di enti pubblici. ● Si è discusso se queste commissioni possano avere poteri più ampi della magistratura o essere bicamerali con anche funzioni consultive, ma in pratica queste ipotesi sono state scartate.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune (Camera + Senato insieme) solo nei casi previsti dalla Costituzione, soprattutto per: ● Funzioni elettive ● Funzione accusatoria
● Eleggere il Presidente della Repubblica (art. 83 Cost.): ○ Partecipano anche 3 delegati per Regione, tranne la Valle d’Aosta che ne ha
○ Serve: ■ 2/3 dei voti nei primi tre scrutini ■ Maggioranza assoluta dal quarto in poi ● Eleggere: ○ 5 giudici della Corte costituzionale ○ 8 membri del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura)
○ 45 senatori “eleggibili” tra i quali si sorteggiano i 16 giudici aggregati per i giudizi contro il Presidente della Repubblica. 7 ○ 1 o più commissari per sostenere l’accusa contro il Presidente in caso di impeachment.
● Il Parlamento in seduta comune può accusare il Presidente della Repubblica per: ○ Alto tradimento ○ Attentato alla Costituzione ● Serve il voto a maggioranza assoluta. ● La decisione viene presa dopo una relazione di un comitato misto (Camera + Senato) che valuta se ci sono le condizioni per procedere.
● Secondo l’art. 87 della Costituzione, il Presidente della Repubblica è: ○ Il Capo dello Stato ○ Il rappresentante dell’unità nazionale ● Questo significa che: ○ Rappresenta lo Stato come entità unica, soprattutto nei rapporti internazionali. ○ Deve garantire il rispetto della Costituzione, che è il “patto” che unisce tutti i cittadini italiani.
○ Sergio Mattarella (eletto nel 2015 e rieletto nel 2022)
● 30 giorni prima della fine del mandato, il Presidente della Camera convoca il Parlamento per eleggere il nuovo Presidente. ● Se il mandato finisce con le Camere sciolte o vicine alla scadenza: ○ L’elezione avviene entro 15 giorni dalla prima riunione delle nuove Camere ○ Nel frattempo, il Presidente resta in carica con poteri prorogati
● Se il Presidente non può esercitare le sue funzioni, subentra il Presidente del Senato come supplente. ● L’impedimento può essere: ○ Temporaneo (es. viaggi all’estero) ○ Permanente (es. dimissioni, malattia grave) ○ Controverso, come nel caso del Presidente Segni nel 1964: era malato ma sosteneva di poter governare. Si risolse con una decisione congiunta del Presidente del Consiglio, del Presidente della Camera e del Senato. ● La supplenza può essere parziale: ○ Per esempio, durante viaggi all’estero il Presidente non può esercitare funzioni interne, ma continua a rappresentare l’Italia all’estero.
Gli articoli 89 e 90 della Costituzione stabiliscono che:
● La controfirma serve a garantire che il Governo sia coinvolto e responsabile degli atti del Presidente. ● Il Presidente non decide da solo, ma deve seguire la proposta del Ministro (a meno che questa sia incostituzionale). ● In pratica: la controfirma dimostra che l’atto nasce dalla collaborazione tra Presidente e Governo, ma il peso decisionale è del Governo, che ha la fiducia del Parlamento.
● Distingue tra tre tipi di atti:
● Non sono atti formali, quindi non richiedono controfirma. ● Possono influenzare la vita politica, soprattutto se toccano l’indirizzo politico del Governo. ● Il Presidente dovrebbe essere coerente e rispettoso del ruolo del Governo, per non creare scontri istituzionali. In sintesi finale: ● La controfirma serve a rendere validi gli atti del Presidente e a scaricare la responsabilità sul Governo. ● Il Presidente non agisce da solo, ma in collaborazione con il Governo, che risponde al Parlamento. ● Nei momenti di crisi, però, il Presidente può assumere un ruolo più centrale, come dimostra la storia italiana recente. ● Alcuni atti non hanno bisogno di controfirma, e le dichiarazioni pubbliche del Presidente devono restare istituzionalmente corrette.
● Il Presidente riceve e accredita diplomatici stranieri e ratifica i trattati internazionali (Art. 87 Cost.). ● Alcuni trattati (es. politici, che comportano spese o modificano il territorio) devono essere approvati dal Parlamento prima della ratifica (Art. 80 Cost.). ● A volte si usano “trattati semplificati”, evitando l’autorizzazione parlamentare: un modo discutibile ma diffuso.
● Il Presidente dichiara lo stato di guerra solo dopo la deliberazione delle Camere (Art. 78-87 Cost.). ● Non è chiarissimo se debba avvenire con legge o delibera semplice, ma prevale la seconda ipotesi per semplicità.
● È formalmente il comandante, ma nella pratica la gestione operativa è affidata al Governo e agli alti gradi militari. ● Il suo potere è più garantista e simbolico: garantisce che le Forze Armate rispettino lo spirito democratico della Repubblica. ● Presiede il Consiglio Supremo di Difesa, che ha funzione consultiva in materia militare.
● Il Presidente indice le elezioni e i referendum su proposta del Governo, fissandone la data. ● Può anche rinviare la data o l’effetto abrogativo in casi previsti dalla legge (Legge 352/1970).
● Può nominare fino a 5 senatori a vita, per meriti altissimi (Art. 59 Cost.).
● Fissa la prima seduta dopo le elezioni entro 20 giorni (Art. 61 Cost.). ● Può sciogliere le Camere: un potere molto delicato, esercitabile solo in certi casi (Art. 88 Cost.). ○ Non può sciogliere negli ultimi 6 mesi del mandato, salvo elezioni anticipate.
○ La Corte Costituzionale dice che è esclusiva competenza del Presidente, ma senza consenso unanime. ○ In pratica, viene concessa anche per motivi politici o di opportunità, non solo umanitari.
● Nomina 5 giudici della Corte costituzionale (su 15), con decreto controfirmato dal Premier.
● È Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). ● Partecipa senza controfirma agli atti interni del CSM, ma con controfirma per quelli esterni (come lo scioglimento). Il Presidente della Repubblica è un organo di garanzia, che: ● Non governa, ma vigila sul corretto funzionamento delle istituzioni. ● Ha poteri importanti ma limitati, spesso condivisi con Governo e Parlamento. ● È centrale nei momenti di crisi politica, nelle transizioni istituzionali e nelle relazioni internazionali Certo! Ti spiego passo per passo il significato del testo, che tratta la responsabilità del Presidente della Repubblica italiana secondo la Costituzione e secondo alcune interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.
Secondo la Costituzione (art. 90), il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti che compie nell’ambito delle sue funzioni, tranne nei casi di: ● Alto tradimento ● Attentato alla Costituzione Questi due sono reati eccezionali che possono giustificare la sua messa in stato d’accusa.
🛠 Opinione dottrinale (giuridica più tradizionale): Una parte della dottrina ritiene che, essendo comunque dei reati, alto tradimento e attentato alla Costituzione debbano essere: ● Ben definiti dalla legge penale, come previsto dai principi di legalità e garanzia del diritto di difesa. ● Regolati quindi, rispettivamente: ○ Dal Codice Penale Militare di Pace (art. 77) per l’alto tradimento. ○ Dal Codice Penale (art. 283) per l’attentato alla Costituzione. 👉 Quindi, secondo questa tesi, si tratterebbe di reati comuni, che si devono trattare secondo le norme ordinarie. 🛠 Opinione contraria (più costituzionalista, condivisa dagli autori del testo): Gli autori del testo invece dicono: ● Il fatto che la messa in stato d’accusa venga fatta dal Parlamento in seduta comune e il giudizio sia affidato alla Corte Costituzionale integrata (con giudici aggregati), dimostra che non è un normale processo penale, ma un giudizipolitico-costituzionale. ● Alto tradimento e attentato alla Costituzione sarebbero quindi reati “propri” del Presidente, cioè valutati in base alla gravità della violazione dei suoi doveri costituzionali.
● Gli autori rispondono che non serve giustificazione, perché la libertà di espressione (art. 21 Cost.) garantisce il diritto di criticare anche il Presidente. ● In passato, esisteva un reato (art. 279 c.p.) che puniva chi attribuiva pubblicamente al Presidente critiche verso il Governo, ma questa norma è stata abrogata nel 2006.
Il testo discute i limiti e le forme di responsabilità del Presidente della Repubblica: ● Per gli atti funzionali è irresponsabile, salvo alto tradimento e attentato alla Costituzione. ● Ma questi reati vanno intesi come reati istituzionali speciali, non comuni. ● Per gli atti extra-funzionali, può essere processato come un qualsiasi cittadino. ● Tuttavia, ci sono preoccupazioni per le conseguenze pratiche di un procedimento penale contro un Presidente in carica. ● Infine, la critica politica al Presidente è legittima e protetta dalla libertà di espressione
Il “Governo della Repubblica”, come definito dall’art. 92 della Costituzione, è l’organo costituzionale che esercita l’indirizzo politico e amministrativo dello Stato. È posto al vertice dell’apparato amministrativo statale e opera sulla base di un rapporto fiduciario con il Parlamento. È un organo collegiale e complesso, formato:
● dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ● dai Ministri, dd a che insieme costituiscono il Consiglio dei Ministri.
A differenza di altri Paesi, in Italia il potere esecutivo non è accentrato nel Presidente del Consiglio, ma è esercitato collegialmente dal Consiglio dei Ministri. La legge n. 400/1988 e la giurisprudenza costituzionale (es. sentenza n. 242/1989) hanno confermato che le decisioni politiche più rilevanti e l’indirizzo amministrativo generale si formano in seno al Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio dei Ministri: ● determina la politica generale del Governo; ● definisce l’indirizzo dell’attività amministrativa; ● delibera su questioni politiche rilevanti. Ne fanno parte tutti i Ministri, che votano su base paritaria. Possono partecipare senza diritto di voto: ● Vice-ministri (solo per riferire su temi di loro competenza).
● Il Consiglio di Gabinetto (art. 6 l. 400/1988) può essere istituito dal Presidente del Consiglio per essere coadiuvato nell’attività, ma non sostituisce il Consiglio dei Ministri. ● Esistono Comitati interministeriali, con poteri rilevanti di coordinamento su settori complessi (es. C.I.P.E., C.I.S.R., C.I.C.R., C.I.A.E., C.I.C.). ● I Comitati dei Ministri sono istituiti dal Presidente del Consiglio per valutazioni preliminari su specifiche materie (art. 5 l. 400/1988).