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Diritto Pubblico UNIMC, Appunti di Diritto Pubblico

Diritto Pubblico UNIMC Economia e Diritto riassunto capitolo 4

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 02/02/2018

GiampaoloUno
GiampaoloUno 🇮🇹

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ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO.!
PROF. G.M. SALERNO!
TESTO DI RIFERIMENTO: M. MAZZIOTTI DI CELSO , G.M. SALERNO :
“ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO” CEDAM SECONDA EDIZIONE.
CAPITOLO 4: NOTIZIE SULLA STORIA COSTITUZIONALE DELLO STATO
ITALIANO
LO STATUTO ALBERTINO
Lo statuto del regno d’Italia fu emanato dal re Carlo Alberto di Savoia il 4 marzo 1848 e
che entrò in vigore il 17 marzo 1861.
Costituiva un governo monarchico rappresentativo, nel quale:
-il principio della divisione dei poteri era attuato;
-il potere esecutivo spettava al re;
-il potere legislativo spettava al re e al parlamento (formato dalla Camera dei deputati e
dal Senato);
-ai cittadini era garantita eguaglianza giuridica, libertà individuale, inviolabilità del
domicilio, libertà di stampa e riunione e il giudice naturale.
Il fatto che si trattasse di una costituzione flessibile facilitò una profonda evoluzione che
portò a un regime parlamentare, nel quale il Governo, formato dal Consiglio dei ministri
e dal suo Presidente, godeva della fiducia del Parlamento e i cittadini con esclusione
delle donne avevano diritto al suffragio.
DALL’AVVENTO DEL REGIME FASCISTA ALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE
Con l’avvento del fascismo (1922), si formò un governo totalitario. Può essere
considerato come un evoluzione negativa dello statuto in quanto, mentre la prima
consistette in uno sviluppo dei principi liberali cui lo statuto si ispirava, quella fascista
portò alla negazione di quei principi.
Ne sono documento:
-la creazione della milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
-la legge elettorale 2444/1923 che costituì un collegio unico nazionale per l’elezione dei
deputati, eliminando la pluralità dei collegi prevista dall’ art.39 dello statuto;
-la legge elettorale 1019/1928, secondo cui agli elettori doveva proporsi una sola lista di
candidati designati dal Gran Consiglio del fascismo, inizialmente organo del partito, ma
al quale la legge 2693/1928 attribuì il carattere di organo costituzionale dello Stato, con
il compito di controllare e integrare tutte le attività del regime.
Il Presidente del Consiglio prese il nome di Capo del governo (legge 2263/1925). Aveva
il potere di decidere l’oggetto dei lavori parlamentari e di indicare al gran consiglio del
fascismo una lista di candidati alla sua carica, da proporre al re nel caso in cui questa
divenisse vacante.Il Senato rimase immutato.La Camera dei deputati prese il nome di
camera dei fasci e delle corporazioni, e cessò di essere elettiva, i suoi componenti infatti
erano nominati dal Capo del Governo.
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO.

PROF. G.M. SALERNO

TESTO DI RIFERIMENTO: M. MAZZIOTTI DI CELSO , G.M. SALERNO :

“ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO” CEDAM SECONDA EDIZIONE.

CAPITOLO 4: NOTIZIE SULLA STORIA COSTITUZIONALE DELLO STATO

ITALIANO

LO STATUTO ALBERTINO

Lo statuto del regno d’Italia fu emanato dal re Carlo Alberto di Savoia il 4 marzo 1848 e che entrò in vigore il 17 marzo 1861. Costituiva un governo monarchico rappresentativo, nel quale: -il principio della divisione dei poteri era attuato; -il potere esecutivo spettava al re; -il potere legislativo spettava al re e al parlamento (formato dalla Camera dei deputati e dal Senato);

  • ai cittadini era garantita eguaglianza giuridica, libertà individuale, inviolabilità del domicilio, libertà di stampa e riunione e il giudice naturale. Il fatto che si trattasse di una costituzione flessibile facilitò una profonda evoluzione che portò a un regime parlamentare, nel quale il Governo, formato dal Consiglio dei ministri e dal suo Presidente, godeva della fiducia del Parlamento e i cittadini con esclusione delle donne avevano diritto al suffragio. DALL’AVVENTO DEL REGIME FASCISTA ALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE Con l’avvento del fascismo (1922), si formò un governo totalitario. Può essere considerato come un evoluzione negativa dello statuto in quanto, mentre la prima consistette in uno sviluppo dei principi liberali cui lo statuto si ispirava, quella fascista portò alla negazione di quei principi. Ne sono documento: -la creazione della milizia volontaria per la sicurezza nazionale; -la legge elettorale 2444/1923 che costituì un collegio unico nazionale per l’elezione dei deputati, eliminando la pluralità dei collegi prevista dall’ art.39 dello statuto; -la legge elettorale 1019/1928, secondo cui agli elettori doveva proporsi una sola lista di candidati designati dal Gran Consiglio del fascismo, inizialmente organo del partito, ma al quale la legge 2693/1928 attribuì il carattere di organo costituzionale dello Stato, con il compito di controllare e integrare tutte le attività del regime. Il Presidente del Consiglio prese il nome di Capo del governo (legge 2263/1925). Aveva il potere di decidere l’oggetto dei lavori parlamentari e di indicare al gran consiglio del fascismo una lista di candidati alla sua carica, da proporre al re nel caso in cui questa divenisse vacante.Il Senato rimase immutato.La Camera dei deputati prese il nome di camera dei fasci e delle corporazioni, e cessò di essere elettiva, i suoi componenti infatti erano nominati dal Capo del Governo.

Altri provvedimenti limitarono o soppressero diritti e libertà dei cittadini. Con la sconfitta delle forze italo-tedesche in Sicilia in 25 luglio 1943, il re revocò Mussolini e nominò capo di un governo di militari Pietro Badoglio. Il fatto che il re avesse riassunto l’effettivo comando delle forme armate e il supremo potere di decisione politica fu un vero colpo di Stato. Mussolini rispose mettendo in pericolo l’unità nazionale con la creazione della repubblica sociale italiana nella zona occupata dai tedeschi. Nella zona occupata dagli eserciti anglo-americani, i partiti antifascisti si costituirono in un Comitato di liberazione nazionale ed esigevano l’abdicazione del re. In seguito ad un accordo, i partiti antifascisti partecipavano al Governo. Il re dopo la liberazione di Roma nel 1944, nominò lungotenente l’erede Umberto e fu deciso che un’Assemblea costituente avrebbe deliberato l’ordinamento costituzionale dello Stato. Poco dopo questa decisione venne rivista, stabilendo che a scegliere non sarebbe stata l’Assemblea costituente bensì il popolo con un referendum istituzionale. LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA E L’EVOLUZIONE DELL’ASSETTO COSTITUZIONALE Con il referendum avvenuto il 2 giugno 1946, vinse la Repubblica. L’Assemblea costituente fu dominata dal partito comunista e democristiano; elaborò una nuova Costituzione (approvata il 22 dicembre 1947 ma che entrò in vigore il 1° gennaio 1948) e gli statuti di quattro Regioni ad autonomia speciale (Sicilia,Sardegna,Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta). L’Assemblea costituente si sciolse il 31 gennaio 1948. Nel Sessantennio della Costituzione, essa ha subito un’evoluzione fatta di atti legislativi emanati secondo l’art. 138 Cost, e di leggi ordinarie che hanno rilievo costituzionale per le materie che regolano,quali sono ad esempio le leggi elettorali. In particolare le leggi relative a: -Corte costituzionale (leggi costituzionali 1/1948 e 1/1953 e l.87/1953); -Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (l. 33/1957) -Consiglio superiore della magistratura (l.195/1958) -attuazione dell’istituto referendario (l. 372/1970) e dell’ordinamento regionale. Il Friuli Venezia Giulia dovette attendere la legge costituzionale 1/1963, mentre il Trentino Alto Adige la legge costituzionale 1/1971. Le riforme costituzionali : -legge cost. 2/1963 modificava la composizione numerica delle Camere , parificava la durata della legislatura del Senato a quella della Camera. -legge cost. 1/1967 modificava gli artt. 10 e 16 Cost. sull’estradizione; -legge cost. 2/1967 modificava le norme della legge cost. 1/ -legge cost. 1/1991 venne consentito al Presidente della Repubblica di sciogliere anticipatamente le Camere anche nel corso degli ultimi sei mesi del suo mandato. -legge cost 1/2002 abrogò una parte della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione. -legge cost 2/2001 modificò gli statuti delle regioni a autonomia speciale;

  • legge^ cost.^ 3/2001^ modificò^ l’ordinamento^ regionale^ e^ degli^ enti^ locali;estese l’autonomia delle Regioni fino ai limiti del federalismo.