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DIRITTO PUBBLICO
Il diritto pubblico è composto da alcune regole giuridiche(norme giuridiche, regole di diritto) le quali sono caratterizzate da coattività o coercibilità, che sancisce l‟adesione obbligatoria e che quindi sono passibili di sanzione (essendo cittadini si devono rispettare le regole giuridiche). Al contrario esistono altri tipi di regole la cui adesione è spontanea, come quelle sociali, etiche o religiose, che non sono appunto previste dal diritto.
Possiamo inoltre affermare che il diritto è legato alle coordinate storiche e geografiche: ciò che infatti è possibile in altri paesi non lo è nel nostro e viceversa; ciò che era illecito anni fa può non esserlo ora.
Ogni regola giuridica in realtà si distingue in due parti:
- Disposizione: enunciato scritto dal legislatore
- Norma: significato di una proposizione normativa attraverso la sua interpretazione
Ogni norma contiene:
- Precetto: cioè il comportamento che deve essere tenuto
- Sanzione: reazione da parte dello Stato nel momento in cui si trasgredisce a tali regole giuridiche
Lo Stato, infatti, detiene il monopolio della forza legittima in quanto è sovrano ed è l‟unico che può garantire il rispetto di tali regole giuridiche. Per tali motivi non tutti possono produrre diritto: è possibile solamente se e nella misura in cui lo Stato lo consenta loro (associazioni, fondazioni ecc.).
Come ho detto in precedenza la norma viene interpretata. I criteri di interpretazione delle fonti sono:
- Interpretazione letteraria: ricavata dal significato grammaticale dell‟enunciato
- Interpretazione teleologica: ricavata sulla base del fine del Costituente. Il giudice si interessa dell‟intenzione del legislatore
- Interpretazione analogica: qualora siano presenti lacune, ossia fattispecie su cui il diritto non disponga in maniera chiara, si fa riferimento a disposizioni normative che regolino casi analoghi
- Interpretazione sistematica: qualora il caso rimanga ancora in dubbio si può far ricorso ai principi generali dell‟ordinamento
- Interpretazione autentica: si può infine ricorrere all‟interpretazione autentica, cioè all‟interpretazione dell‟autore stesso. Se questa è oscura o crea dubbi sarà lo stesso suo creatore a spiegarsi meglio e indicare le sue intenzioni.
Da qui possiamo trarre due definizioni che è bene distinguere:
- Giurisprudenza: interpretazione che i giudici danno a una regola giuridica quando la devono applicare. La Corte Costituzionale interpreta le leggi costituzionali.
- Dottrina: interpretazione da parte degli studiosi si diritto costituzionali
CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA La norma possiede alcune caratteristiche:
- Generalità: è generale perché rivolta a dei consociati, a una collettività. Non potrà mai essere una norma ad personam, al limite può essere applicata su una fetta di collettività (i pensionati). Non è possibile creare leggi per singoli individui
- Astrattezza: non dettata per una situazione concreta bensì per ipotesi astratte, si fanno rientrare al suo interno tutti i casi pratici
- Innovazione: introduce qualcosa di nuovo, il diritto si evolve e si innova
- Coercibilità \ coattività: è obbligatoria e quindi passibile di sanzione
EFFETTI PRODOTTI DALLA NORMA GIURIDICA La norma può produrre situazioni di:
- Vantaggio
- Interessi legittimi: ho un interesse legittimo quando pretendo il corretto uso del potere discrezionale dell‟autorità pubblica(ho l‟interesse che la pubblica amministrazione operi in modo corretto)
- Diritti soggettivi: diritti, indica l‟ambito delle libertà esercitabili dal singolo individuo (diritto di proprietà, libertà personale ecc.)
- Svantaggio
- Doveri: situazione giuridica non imputabile a determinati soggetti, ma a una generalità (si deve rispettare un dovere nel bene della comunità, come pagare le tasse)
- Obblighi: situazione giuridica soggettiva. Il soggetto che ha un obbligo, mantiene quest‟ultimo e fa qualcosa nel bene di una ristretta cerchia (i genitori che mantengono la prole)
- Onere: l‟interesse in questo caso è personale. Se non ottempero al mio onere non sono passibile di
sanzione, ma potrò incorrere in risultati svantaggiosi per la mia stessa persona (es: onere della prova, io ho l‟onere di difendermi in un processo! Non sono obbligato però!).
DESTINATARI DELLE NORME GIURIDICHE Una volta stabilita la natura della norma giuridica è bene interrogarsi su chi siano i destinatari di tali norme:
- Persone fisiche: tutte le persone sono centri di imputazioni di qualificazioni giuridiche. In particolare queste possiedono:
- Capacità giuridica: sono titolari del diritto
- Capacità di agire: esercitare il diritto
- Persone giuridiche: persone che mancano di fisicità. Si parla in questo caso di soggetti astratti quali lo Stato stesso, piuttosto che fondazioni, partiti politici ecc. (a patto che siano riconosciute dallo Stato). Anche qui si parla di:
- Capacità giuridica: sono titolari del diritto
- Capacità di agire: esercitare il diritto (anche se non sempre è possibile; lo Stato ha il diritto di sposarsi ma non può contrarre il matrimonio)
NB: sono titolari della capacità di agire i soggetti che abbiano compiuto la maggiore età (18 anni in Italia), salvo i casi per cui la legge prevede limitazioni a tale capacità, per esempio nei casi di infermità mentale parziale o totale. In questi casi sarà un tutore nominato dal giudice a tutelare il soggetto.
CHI PRODUCE REGOLE GIURIDICHE? In Italia producono regole giuridiche:
- Organi dello Stato apparato: il Parlamento e il governo
- Soggetti dello Stato ordinamento: regioni, province, comuni (non regole ma regolamenti comunali, le ultime due non hanno potestà legislativa)
- Soggetti esterni all‟ordinamento nazionale: ovvero le consuetudini internazionali o la comunità europea. Nelle prime sono inclusi i trattati, anche se in essi possiamo scegliere di aderire oppure no(es: protocollo di Kyoto). Vi sono poi le direttive europee, il regolamento comunitario e la sicurezzaalimentare che derivano dall‟appartenenza alla comunità europea. Si tratta di regole imposte dall‟esterno, dall‟ordinamento europeo. Vi è quindi una limitazione al potere dello stato
- I destinatari delle stesse leggi: i cittadini con un referendum abrogativo o costituzionale
VALIDITÀ ED EFFICACIA DI UNA NORMA Validità: consiste nella conformità di un atto o di una norma rispetto alle norme che lo disciplinano Efficacia: consiste nell‟idoneità di un fatto o di un atto a produrre effetti giuridici, cioè a costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche
EFFICACIA DELLE NORME NEL TEMPO Una volta che la norma giuridica è stata emanata dagli organi competenti essa deve essere portata a conoscenza dei cittadini affinché possano osservarla. A tal fine la norma viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale La norma entra in vigore, cioè inizia a produrre i suoi effetti, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Trascorso questo periodo si presume che tutti ne siano a conoscenza: si parla, a tale proposito di presunzione assoluta di conoscenza. Il periodo di 15 giorni che intercorre tra la pubblicazione della norma giuridica sulla Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore prende il norme di vacatio legis, termine che viene dal latino e che significa mancanza di legge. Una volta entrate in vigore, le norme giuridiche valgono solamente per il futuro: esse sono irretroattive, cioè producono i loro effetti solamente dal momento in cui finisce la vacatio legis e non per il passato. Quindi i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della legge continuano ad essere disciplinati dalle norme precedenti.
Il principio della irretroattività delle norme giuridiche è stabilito dall'art.11 delle Disposizioni sulla legge in generale, il quale afferma che "la legge dispone solo per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".Anche l'art.25 della Costituzione prevede che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso". Una legge in realtà però può essere retroattiva perché il codice civile è una fonte primaria e può essere derogato da un‟altra legge con la sua stessa “forza”. Un regolamento o una fonte secondaria invece non potrà mai essere retroattivo. Ma non tutte le leggi possono essere retroattive, questo poiché si creerebbe incertezza giuridica:avrei paura di uscire di casa temendo che il mio comportamento in futuro possa essere passibile di sanzione! In generale quindi in campo penale non si retroagisce, a meno che non sia una legge in favore della persona, ovvero in “favor rei” (es: adulterio femminile non è più passibile di sanzione, le donne in carcere vengono liberate).
nel tempo sia obbligatorio. Nel tipo di ordinamento del Common Law il diritto è creato dai giudici, mentre nel Civil Law i magistrati sono solo meri interpreti della costituzione. Essi analizzano il reato e si rifanno alla norma più generale del diritto senza poter esprimere pareri. In Italia durante la stesura della costituzione dal ‟46 al ‟48 si cerca di coprire tutto il possibile del diritto per non creare equivoci, ma anche nel nostro ordinamento ci sono delle consuetudini. Ex. 1) Il divieto di schiavitù è una consuetudine, una regola non scritta ma riconosciuta universalmente.
- L‟articolo 92 :“Il presidente della repubblica nomina il presidente del consiglio nei ministri”. Prima della norma però il presidente della repubblica segue delle consuetudini e/o una prassi. Queste sono consuetudini ma anche regole giuridiche a tutti gli effetti. -Il presidente della repubblica si consulta con i rappresentanti dei gruppi parlamentari e dei presidenti delle camere per sapere se il suo candidato avrà la fiducia.
- Dà l‟”incarico” al suo candidato che però deve ancora formare il governo e i ministri.
- Se il candidato riesce a formare il governo accetta l‟incarico e solo a questo punto scatta l‟art. 92.
Nel caso che il presidente della repubblica non sia addirittura in grado di fare le consultazioni poiché ci troviamo in una situazione caotica in cui non esiste nessuno che sarebbe appoggiato (es. governo Prodi) si procede alla prassi del mandato esplorativo: il presidente della repubblica sceglie un presidente delle camere per sondare l‟opinione generale e capire se esiste una maggioranza che possa sostenere un candidato. Tutti questi procedimenti sono regole non scritte ma comunque delle norme legittime e valide.
- Civil law: è un diritto prevalentemente scritto (esiste quindi una costituzione scritta e dettagliata) ed è utilizzato in Italia, in Francia e nell‟Europa occidentale. Il Civil Law nasce dopo la rivoluzione francese quando Napoleone volle restituire l‟ordine distrutto dai moti rivoluzionari. Si decise quindi di adottare un ordinamento che desse più “certezza” dopo il caos del 1789, ovvero che si basasse su norme scritte e fisse, e il diritto doveva rispondere esclusivamente a quelle.
L‟ordinamento giuridico dello stato necessita di ordine, per questo si ricorre a una costituzione. In uno statoassolutistico essa si limita agli editti del re, mentre in uno stato liberale vuole fissare i principi guida per tutti i poteri costituiti, che non possono in alcun modo andare al di fuori della costituzione.
FONTE DEL DIRITTO Produzione del diritto → formare regole che contengano norme Il Parlamento con la legge produce regole → la legge è fonte del diritto Le fonti del diritto sono:
- Fonti sulla produzione: fonti che fissano le regole circa i modi e le forme per la formazione del diritto (non sono rivolte alla collettività ma regolamentano la produzione delle regole stesse)
- Fonti di produzioni: fonti che fissano regole che hanno effetti sull‟esterno(collettività)
- Fonti-atto: atti scritti a cui l‟ordinamento attribuisce la capacità di produrre norme giuridiche.
- Fonti-fatto: comportamenti a cui l‟ordinamento ricollega effetti giuridici. In questo caso a un fatto giuridico viene attribuita la capacità di produrre una norma giuridica che verrà avvertita come vincolante dai consociati. La fonte-fatto per antonomasia nell‟ordinamento nazionale è la consuetudine. Le consuetudini si hanno nel momento in cui la collettività ha la consapevolezza che una determinata cosa si deve o non deve fare (Common law).
- Fonti sulla cognizione:hanno una valenza cognitiva, cioè consente di conoscere le regole ufficiali. Per produrre effetti la regola deve essere prima pubblicata in modo tale che la collettività ne venga a conoscenza; 15 giorni dopo la pubblicazione la regola è effettivamente in atto. Sono fonti ufficiali la Gazzetta Ufficiale, i Bollettini Ufficiali delle Regioni e la Gazzetta Ufficiale dell‟Unione Europea.
- Fonti interne: create e applicate all‟interno dell‟Italia
- Fonti esterne: possono essere direttive, consuetudini internazionali, regolamenti comunitari(esempio: le “missioni di pace” non possiamo rifiutarci di effettuarle perché derivano da una consuetudine internazionale, nonostante “l‟Italia ripudi la guerra”. La consuetudine internazionale a cui si fa riferimento è la seguente “per assicurare la pace a popolazioni oppresse si può anche intervenire militarmente”)
PRINCIPI CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA LE FONTI DEL DIRITTO
È molto importante stabilire un ordine delle norme giuridiche. Esistono dei criteri per questo ordine, e vengono applicati per risolvere eventuali antinomie. I criteri sono tre e entrano in funzione quando due norme hanno un testo contrastante o addirittura opposto. Questi sono:
- Principio gerarchico: principio che si regge sul presupposto che le fonti si articolano in una struttura piramidale, per cui alcune sono sovraordinate da altre. Le fonti del diritto non hanno infatti tutte la stessa “forza”: esiste una scala di efficacia secondo la quale la fonte più “forte” vince. Ad avere la supremazia è la costituzione: infatti gli articoli di essa hanno “forza costituzionale”, che “vince” sulla “forza di legge”. La costituzione ha la supremazia grazie al controllo di costituzionalità e alla revisione costituzionale. La prima prevede che la corte costituzionale controlli che le leggi non contrastino con la costituzione, la seconda riguarda le procedure per modificare la costituzione stessa tramite un procedimento aggravato.
- Costituzione
- Leggi costituzionali e di revisione costituzionale
- Fonti primarie(legge ordinaria, atti aventi forza di legge e la legge regionale) •Fonti secondarie(regolamenti governativi)
Il principio gerarchico, in caso di antinomie, opera(rimedia al vizio formale o sostanziale) con l‟annullamento della norma invalida. Vi sono due casi:
- Norma di rango primario che contrasta con una disposizione di rango costituzionale: spetta alla Corte Costituzionale dichiararne l‟invalidità e procedere con l‟annullamento(principio di costituzionalità)
- Norma di rango secondario che contrasta con una di rango primario: spetta ai giudici comuni dichiararne l‟invalidità e procedere con l‟annullamento(principio di legalità) In ogni caso l‟annullamento ha efficacia ex tunc, pertanto la norma espunta dall‟ordinamento non potrà più essere applicata ai rapporti giuridici futuri ma anche a quelli iniziati prima che la norma venisse annullata e non ancora conclusi.
Nel caso sorgesse un contrasto tra due leggi primarie (es: una legge e un decreto legge) si utilizza il
- Principio cronologico: in questo caso è la legge più recente a “vincere” sulla precedente che viene abrogata. Una legge abrogata continua ad essere una legge valida, ma non è più in vigore e perde la sua efficacia. Una norma abrogata può rivivere: in questo caso si parla di “riviviscenza della legge abrogata”.
Il principio cronologico opera attraverso l‟abrogazione, la quale non comporta l‟estinzione della norma nel tempo, bensì ne delimita l‟efficacia nel tempo, circoscrivendola alle situazioni sorte prima dell‟abrogazione. L‟abrogazione può essere:
- Espressa: laddove la legge successiva disponga in modo esplicito che le norme precedenti perdano la loro efficacia
- Tacita: laddove il Legislatore, benché non lo indichi espressamente, renda le disposizioni precedenti incompatibili con quelle successive, al punto da impedire la loro applicazione contemporaneamente
- Implicita: laddove una data materia viene regolata ex novo da un atto normativo successivo, cioè quando la nuova legge ridisciplina l‟intera materia In ogni caso l‟abrogazione opera solo per il futuro, cioè ha efficacia ex nunc. La vecchia norma perde efficacia dal giorno dell‟entrata in vigore del nuovo atto.
Leggi regionali e leggi statali fanno entrambe parte delle fonti primarie, quindi possono entrare in contrasto tra di loro. Non potendo applicare un criterio gerarchico si comprende che anche il cronologico creerebbe una situazione di incertezza: le leggi inizierebbero a “rincorrersi”. Si applica quindi il:
- Principio di competenza: le regioni (ordinamento derivato) e lo stato sono due enti con competenze diverse: ad esempio la caccia è di competenza regionale, i metodi per l‟attribuzione della cittadinanza sono priorità statale. Quindi nello stesso grado gerarchico ci sono suddivisioni spiegabili in termini di competenza e non cronologici per risolvere due leggi in conflitto. Le competenze sono elencate nell‟art. 117 della costituzione, che non può essere cambiato con una legge normale. Le competenze dello stato si chiamano competenze tassative e sono elencate nell‟art.117. Esistono poi delle competenze in cui concorrono sia lo stato che la
La costituzione può essere di “mera garanzia” o “non di mera garanzia”. La prima si limita a fissare delle norme generali e non specifica in che modo possa essere o non essere cambiata e si basa sui due principi fondamentali. Una costituzione di garanzia è utilizzata in un periodo di fiducia nel governo, in cui quei due principi bastano per mantenere l‟ordine. Durante il periodo del fascismo la fiducia nella legge viene meno, lo statuto Albertino (che era di mera garanzia) viene stravolto e si capisce che non sempre la legge opera in modo positivo. Dopo questo periodo l‟assemblea costituente sceglie di creare una costituzione molto più rigida e particolareggiata, non si lascia più nulla alla casualità.
- è rigida, cioè si può modificare solamente con un processo aggravato e in questo vi sono alcuni limiti, impliciti ed espliciti
- fissa i diritti dei soggetti verso l‟autorità, che non può legalmente violarli
- sostiene i diritti PRIMA del potere e la persona PRIMA dell‟autorità
- non di mera garanzia e libere nel fine MA di valori e indirizzo
Si parla poi di costituzione FORMALE con riferimento al testo scritto, cioè all‟insieme delle disposizioni in essa contenute e alle norme da queste ricavate. Si parla di costituzione MATERIALE quando si vuole indicare la reale e concreta applicazione delle norme costituzionali, quindi le prassi e le direttive che si creano adattando e integrando una norma scritta. Esiste poi la costituzione VIVENTE, molto importante in quanto integra la costituzione del 1948 rendendola più attuale. Questa costituzione nasce dalla giurisprudenza, ovvero dalle decisioni di un giudice costituzionale, e interviene nel settore dei diritti e delle libertà, per estendere le norme a una situazione attuale(i giudicicostituzionali dovrebbero fare solo mere interpretazioni, anche se spesso si crea diritto e si parla di unacostituzione parallela). Per quanto riguarda i diritti e le libertà, la nostra costituzione si basa su una concezione giusnaturalista. Ma, ad esempio, nel 1948 non si parlava di privacy (intesa come controllo dei propri dati personali), e lo stato non poteva essere a conoscenza delle nuove banche dati tecnologiche o delle problematiche legateall‟ambiente. Ma allora questi diritti non sono tutelati? La nostra costituzione si fossilizza in un certo periodo storico? NO È per questo che la costituzione vivente si rende utile e non può accettare una legge che violi un diritto non protetto dalla costituzione. Segue che questa non ha mai valore di modifica, ma solo valenza integrativa. Inoltre l‟articolo 2 della costituzione (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo...”) è a fattispecie aperta e può quindi accogliere tutti i diritti e le libertà che nasceranno nel tempo.
Esistono poi anche delle costituzioni flessibili che si possono cioè modificare con una legge formale (es: lo statuto Albertino). Le costituzioni flessibili non prevedono i due meccanismi di protezione della costituzione, cioè una revisionabilità molto complicata e il controllo di costituzionalità per le altre leggi. In realtà lo statuto Albertino è nato rigido ma reso flessibile e quindi ignorato di conseguenza dal fascismo. Le costituzioni del dopoguerra non sono più costituzioni di garanzia o flessibili: sono molto più lunghe e dettagliate, costituzioni di valore e di indirizzo. In esse si stabilisce un fine per lo stato, un obiettivo. I paesi vinti hanno linee guida degli alleati. Il fine dello stato è molto importante: non solo si decide come devono operare i poteri, ma anche con quale scopo e verso un obiettivo. L‟art. 3 comma 2 dice: “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”. L‟obiettivo quindi è la persona, non più in funzione dello stato (fascismo). Si devono eliminare gli ostacoli economici e sociali che impediscono lo sviluppo stesso di questa, che può partecipare all‟organizzazione sociale, politica ed economica dello stato. Questi obiettivi non c‟erano nelle costituzioni di garanzia del 1700!
REVISIONE DELLA COSTITUZIONE L‟articolo 138 della Costituzione stabilisce una procedura aggravata, identica sia per le leggi di revisione costituzionale sia per le altre leggi costituzionali. Vi sono 2 possibilità di revisione della Costituzione.
- Presentazione della proposta di legge, che può essere fatta dai singoli parlamentari, dai Consigli regionali, dal Consiglio Nazionale dell‟Economia e del Lavoro(CNEL) o dai cittadini(attraverso l‟iniziativa popolare, 50000 firme)
- Si ha poi l‟esame presso le competenti Commissioni permanenti e il successivo dibattito in aula
- Approvazione in prima deliberazione da parte delle due Camere con maggioranza semplice(50%+1 dei presenti)
- Intervallo di almeno 3 mesi
Approvazione in seconda deliberazione da parte delle due Camere:
- Con maggioranza assoluta(50%+1 degli aventi diritto)
- Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (legge approvata ma non applicata)
- Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
- Entro 3 mesi può essere chiesto un referendum costituzionale (fase eventuale) da:
- i cittadini, con almeno 500000 firme
- da almeno 5 Consiglio regionali
- dalla minoranza parlamentare
- 1\5 dei membri di una Camera
- Se viene fatto il referendum e il popolo vota contro la legge decade anche se il parlamento aveva già votato con la maggioranza assoluta. In questo tipo di referendum costituzionale non importa il quorum strutturale ma solo quello funzionale
- Non è consentito il referendum
- Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica
- Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
LIMITI IMPLICITI ED ESPLICITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE La costituzione vigente prevede una procedura aggravata per essere modificata. Tuttavia per quanto possono essere articolati i passaggi procedurali, al potere costituito è comunque garantita la possibilità di intervenire per modificare le disposizioni del testo fondamentale.
Vi sono però dei limiti:
- Espliciti: l‟art. 139 Cost. fissa infatti in termini espliciti il divieto di modificare la forma(di Stato) repubblicana. La dottrina ritiene inoltre che non possano modificarsi tutti quegli elementi che sono diretta conseguenza della scelta repubblicana(non potremmo con una legge di revisione costituzionale tornare alla monarchia, dovremmo uscire dalla costituzione stessa e ricreare uno stato di caos)
- Impliciti: limiti ricavabili dall‟interpretazione della Corte costituzionale. Quest‟ultima ha individuato come limiti impliciti quei principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale. Sono considerati principi supremi, e quindi limiti impliciti , il: › Principio democratico (art.1 Cost.) › Principio lavorista › Principio dell‟inviolabilità della persona umana(art.2 Cost.) › Principio di eguaglianza(art.3 Cost.) › Principio dell‟unità ed indivisibilità della Repubblica(art.5 Cost.) › Principio della libertà › Principio della tutela e del rispetto delle minoranze
LA LEGGE Il termine legge viene usato con diversi significati, in generale però possiamo dire che sono quelle fonti del diritto che hanno forza di legge. Possiamo affermare che la forza di legge ha due profili: un atto con forza di legge ha la capacità di innovare il diritto oggettivo subordinatamente alla Costituzione, abrogando o modificando atti fonte equiparati o subordinati e ha la capacità di resistere all‟abrogazione \ modifica da parte di atti fonte con una forza minore. Esistono due tipi di legge:
- Legge in senso formale: sono atti deliberati dalle camere o da organi a cui è costituzionalmente attribuita la funzione legislativa
- Legge in senso materiale: atto a contenuto normativo, indipendentemente dagli organi che li pongono in essere e quale che sia il procedimento della loro formazione
LA LEGGE FORMALE(procedimento legislativo ordinario) La legge formale è un atto con forza e forma di legge. Il processo di formazione di una legge formale è il seguente:
- Iniziativa legislativa: l‟iniziativa si sostanzia nella presentazione dell‟atto che avvia il procedimento di formazione della legge. [NB. Il regolamento qualifica come DISEGNO DI LEGGE le proposte avanzate dal governo e PROGETTI DI LEGGE in tutti gli altri casi] Sono titolari dell‟iniziativa legislativa:
- il Governo: iniziativa più importante in quanto espressione del raccordo politico tra l‟Esecutivo e la sua maggioranza parlamentare. È l‟unica a poter essere esercitata su qualsiasi materia.
- ciascun membro delle due Camere: ogni membro delle due camere è titolare dell‟iniziativa parlamentare, ma è però vincolato a presentarla alla camera di appartenenza.
- il popolo: il popolo può l‟iniziativa legislativa, previa la raccolta di almeno 50000 elettori. Il progetto può essere presentato a una delle due Camere , la quale avrà il compito di verificarne la correttezza
› Indulto: estinzione totale o parziale della pena, o sostituzione di essa con una meno grave. Conferito dal Parlamento, possiede carattere generale e si riferisce a tutti i condannati che si trovino in determinate condizioni. › Grazia: estinzione totale o parziale della pena, o sostituzione di essa con una meno grave. Conferita dal Presidente della Repubblica e rivolto a una singola persona che si trovi in particolari condizioni.
LE LEGGI ATIPICHE Le leggi atipiche sono leggi che, pur presentando la stessa forma della legge, hanno una particolare posizione nel sistema delle fonti. Alla loro forma particolare corrisponde anche una diversa forza: si può infatti parlare in di forza passiva potenziata, che sta a significare il fatto che non sono abrogabili dal referendum abrogativo(leggi tributarie, leggi di approvazione del bilancio e del rendiconto consuntivo, quelle di amnistia e indulto e quelle di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali)
LEGGI MERAMENTE FORMALI Sono atti di esercizio della funzione di indirizzo(controllo del Parlamento nei confronti del Governo). Sono leggi che hanno forma di legge ma non la stessa forza, cioè non introducono norme in grado di produrre effetti giuridici nell‟ordinamento(legge di approvazione del bilancio del rendiconto consuntivo e legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali)
FONTI PRIMARIE Le fonti primarie sono fonti a numero chiuso, cioè sono quelle e basta. Nessuna fonte primaria può dare origine a un‟altra fonte primaria. Le fonti primarie sono: LEGGE ORDINARIA Per legge ordinaria, secondo l'ordinamento giuridico italiano, s'intende l'atto normativo adottato dal parlamento secondo la procedura ordinariamente prevista per l'esercizio della funzione legislativa. ATTI AVENTE FORZA DI LEGGE Atti aventi il valore della legge ordinaria, ma utilizzati dall‟Esecutivo, cioè dal Governo. Si tratta del decreto legislativo o dei decreti legge.
- Decreto legislativo: nel caso in cui la materia da disciplinare sia di elevata complessità e quindi difficilmente affrontabile dalle Camere in tempi congrui, l‟Assemblea delega all‟Esecutivo(al governo) la funzione legislativa. Il controllo del Parlamento avviene solo dopo l‟operato del Governo. Il procedimento si articola in due fasi.
- La prima fase si consuma all‟interno dl Parlamento ed è finalizzata all‟approvazione della legga delega, cioè una normale legge ordinaria, ma con alcune particolarità sotto il profilo procedurale, tant‟è che deve essere approvata in sede referente, sia sotto quello sostanziale, giacché deve indicare l‟ oggetto , ossia la materia che il Governo è chiamato a disciplinare, i principi e i criteri direttivi che devono guidare l‟attività dell‟Esecutivo e il lasso di tempo entro il quale la delega andrà consumata. Pertanto sono illegittime le deleghe che non rechino alcuna indicazione circa questi tre “parametri”(deleghe in bianco). Non sono però illegittime le deleghe che rechino una mera interpretazione ai principi generali. Da qui il concetto di delega ampia, cioè deleghe che coordinano un‟intera materia, per cui all‟Esecutivo è concesso desumere i principi direttivi. Differenti sono le deleghe vincolate, cioè deleghe caratterizzate da limiti tanto stringenti da ridurre quasi del tutto la discrezionalità del Governo. Vi sono inoltre le deleghe miste, che autorizzano l‟Esecutivo a disciplinare più materie. Bisogna poi ricordare sono posti ulteriori limiti al potere delegato(ad esempio l‟obbligo di ascoltare il parere di una Commissione parlamentare), con la conseguenza che l‟eventuale violazioni di questi produca l‟illegittimità del decreto legislativo. Al riguardo, la Corte costituzionale ha affermato la propria competenza a verificare la conformità del decreto legislativo, in base alla considerazione che le disposizioni contenute nella legge di delega sono “norme interposte”: ogni contrasto tra il decreto legislativo e la sua legge di delegazione determinerebbe l‟illegittimità costituzionale del primo, in quanto violazione dell‟art. 76 Cost.
- La seconda fase si compie all‟interno del Governo e si sostanzia nell‟adozione del decreto delegato. L‟iniziativa per l‟adozione del decreto spetta in genere al Ministro competente per materia, il quale presenta poi la proposta al Consiglio dei Ministri. Quest‟ultimo delibera a maggioranza e adotta il testo del decreto, che può essere sottoposto al parere di organi consultivi. Terminata la fase consultiva, il Consiglio dei Ministri procede con la deliberazione per l‟adozione del testo definitivo che viene trasmesso al Presidente della Repubblica almeno 20 giorni prima della scadenza del termine previsto dalla legge delega. Da ricordare che il Presidente della Repubblica può richiedere che il Governo procedi al riesame del decreto qualora vi siano vizi di natura formale o manifesti illegittimità. A seguito dell‟emanazione, il decreto viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale con la denominazione “decreto legislativo”. Va precisato che l‟approvazione del decreto esaurisce la delega.
Da qui possiamo trarre due diverse definizioni di democrazia: › Rappresentativa: le principali funzioni pubbliche sono affidate a organi dello Stato distinti dal popolo ma collegati ad esso da libere e periodiche elezioni › Diretta: si affida direttamente al popolo l‟esercizio di alcune funzioni, consentendogli di assumere decisioni immediatamente efficaci nell‟ordinamento statale
- Decreto legge: viene regolato dall‟art. 77 Cost. È un atto avente forza di legge, adottabile in casi straordinari di necessità e urgenza, che entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le circostanze di necessità legittimano l‟intervento dell‟Esecutivo anche in assenza della delega del Legislativo(cioè del Parlamento).
Il decreto legge deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri e, una volta adottato, viene immediatamente presentato al Presidente della Repubblica, che lo emana con la denominazione di “decreto legge” e ne ordina la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Data l‟urgenza, il decreto legge entra subito in vigore, senza alcun termine di vacatio legis. Il giorno stesso della sua adozione, il Governo è tenuto a presentare il decreto alle Camere per la sua conversione. Nel lasso di 60 giorni dalla pubblicazione, il decreto deve essere convertito in legge, altrimenti perde la sua efficacia sin dall‟inizio, cioè dal momento in cui è entrato in vigore(ex tunc). Qualora le Camere siano sciolte, devono essere appositamente convocate e devono essere riunite entro 5 giorni dalla convocazione, così da iniziare il procedimento di esame del decreto. Nel caso in cui le Camere, seguendo l‟ordinaria procedura, approvano la legge di conversione che accoglie anche con modifiche il decreto, si ha la novazione della fonte: il decreto non esiste più ed è invece la legge a fissare la disciplina nell‟ambito di urgenza. La legge di conversione è una legge ordinaria e segue il normale iter legis.
Va infine ricordato che la Corte costituzionale è intervenuta per censurare la prassi della reiterazione dei decreti legge. Al termine dei 60 giorni, in caso di mancata conversione, il Governo era solito adottare un altro decreto legge che riproduceva il contenuto del decreto non convertito. Per questo motivo la Corte ha stabilito che il Governo può disciplinarla stessa materia con un ulteriore decreto legge solo nell‟eventualità in cui questo si regga su nuove e autonome circostanze di necessità e urgenza e abbia altresì contenuti essenzialmente differenti. Dalla mancata conversione discende la decadenza del decreto legge, il che implica il venir meno degli effetti prodotti nel corso dei 60 giorni. Al fine di affrontare eventuali problemi di incertezza giuridica dovuti alla mancata conversione, il Parlamento può disciplinare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti legge non convertiti (cosiddetta legge di sanatoria).
La responsabilità richiamata dalla Costituzione è sia penale, poiché i ministri rispondono singolarmente degli eventuali reati commessi con l‟emanazione del decreto legge, sia civile, poiché i ministri rispondono solidalmente di eventuali danni provocati a terzi, che amministrativo-contabile, poiché i ministri rispondono solidalmente a eventuali danni prodotti allo Stato(danno erariale).
NB. Non possono essere oggetto di decreto legge le materie coperte da riserva di Assemblea, ad esempio le leggi elettorali. Se un decreto legge contrasta con una legge del parlamento si applica il criterio cronologico e “vince” il decreto, anche se non è stato ancora convertito in legge. IL REFERENDUM ABROGATIVO Il referendum abrogativo è un istituto di democrazia diretta che consente al corpo elettorale di pronunciasi sull‟abrogazione, totale o parziale, di una legge o un atto avente forza di legge. È previsto dall‟art. 75 Cost. Il procedimento referendario si articola in 3 fasi.
- Iniziativa → 500000 elettori o 5 Consigli regionali possono chiedere che una vigente legge(o un atto avente forza di legge) sia sottoposta a consultazione referendaria. Nel primo caso è necessaria la raccolta firme da parte dei comitati promotori per il referendum, che devono depositare i fogli e l‟indicazione del quesito referendario presso l‟Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione. Nel secondo caso l‟iniziativa è deliberata a maggioranza assoluta dai Consiglio regionali e 5 delegati, uno per ogni Consiglio, depositano la richiesta all‟Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione. I quesiti vanno depositati tra il 1 gennaio e il 30 settembre di ogni anno.
- Controlli → i quesiti sono sottoposti a due controlli: il primo è di legittimità e spetta alla Corte di cassazione mentre il secondo è di ammissibilità e spetta alla Corte costituzionale. L‟Ufficio centrale della Corte di cassazione esamina i quesiti e i documenti per verificarne la regolarità procedurale. Espletato il controllo formale di legittimità, i quesiti vengono trasmessi alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla loro ammissibilità, cioè si accerti che il quesito non tratti determinate materie. Il referendum infatti non può essere indetto sulle leggi tributarie, leggi di bilancio, leggi di amnistia e indulto, leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. Il referendum non si può proporre inoltre per le leggi costituzionali e per quelle rinforzate.
- Indizione → il Presidente della Repubblica indice il referendum. Per essere valida, la consultazione deve vedere la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, cosiddetto quorum di partecipazione(o strutturale o costitutivo). Questi sono chiamati a esprimere un si o un no al quesito referendario, per cui se la maggioranza dei voti
Principio dell‟insindacabilità → Interna corporis acta : la Corte costituzionale si è dichiarata incompetente a giudicarli, non sono sindacabili da questa
FONTI SECONDARIE Le fonti secondarie generalmente sono regolamenti. Si tratta di fonti messe in rapporto di legalità con la legge. Principio di legalità→ i regolamenti devono rispettare la legge in:
- Senso sostanziale: un regolamento deve rispettare la legge o atti ad essa equiparati(o viene annullato da un giudice amministrativo) con il suo contenuto (p. gerarchico). Inoltre i regolamenti diversi da quelli del l‟Esecutivo non possono contrastare con quest‟ultimi.
- Senso formale: essi devono essere autorizzati dalla legge, cioè devono basarsi su una legge e ogni regolamento deve presupporne una. Il compito delle fonti secondarie è solo quello di “attuare” le leggi già preesistenti, sui cui di basano.
Possiamo poi dire: › Sono deliberati dal consiglio dei ministri, su proposta del ministro o dei ministri competenti per materia. Prima della delibera in Consiglio dei Ministri, lo schema di regolamento deve essere sottoposto al parere obbligatorio del Consiglio di Sato. Successivamente la delibera, il regolamento viene emanato dal Presidente della Repubblica con decreto del Presidente della Repubblica(dpr). L‟atto a questo punto è perfetto ma non efficace: deve passare il controllo di legittimità della Corte dei Conti e deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale › Vi sono altri regolamenti ascrivibili all‟Esecutivo, ma non inquadrabili come governativi. Regolamenti ministeriali: sono emanati dal ministro con la forma del Decreto ministeriale, sempre previo parere del Consiglio di Stato. I regolamenti che riguardano materie di competenze di più ministri sono emanati con Decreto interministeriale. › Non possono essere retroattivi o andrebbero in contrasto con la legge per la irretroattività delle fonti REGOLAMENTI GOVERNATIVI Diversamente dagli altri atti amministrativi, i regolamenti dell‟Esecutivo hanno un contenuto generale e astratto. Producono norme giuridiche. Si dice, dunque, che sono atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente legislativi. Il potere regolamentare è attribuito al Governo dalle leggi, che legittimano il potere normativo di rango secondario. I regolamenti dell‟Esecutivo trovano la loro disciplina nell‟art.17 Cost.
Possiamo inoltre riconoscere 4 tipologie differenti di regolamenti governativi:
- Esecutivi: vengono adottati per dare esecuzione alla leggi, ai decreti legislativi e ai regolamenti adottati in UE, senza che vi sia bisogno di una specifica autorizzazione legislativa. Articolano in termini dettagliati la disciplina fissata dalle fonti primarie, ma non possono modificarla o innovarla. Di regola si fa ricorso a essi per rendere di più facile applicazione il contenuto dell‟atto a cui si riferiscono. Il ricorso ai regolamenti esecutivi è ammesso anche per le materie coperte da riserva di legge assoluta, a patto che si limitino a darne stretta esecuzione.
- Attuazione e integrazione: non si limitano a fissare la disciplina in dettaglio, ma integrano le leggi. Questi regolamenti pertanto introducono contenuti innovativi, al fine di sviluppare i principi generali enunciati dalle fonti primarie di riferimento. Di conseguenza, i regolamenti integrativi non sono ammissibili in materie coperte da riserva di legge assoluta.
- Indipendenti: intervengono a disciplinare materie in cui manchi una disciplina dettata da atti di rango superiore e che non siano oggetto di riserva di legge. Si configurano come atti autonomi, a differenza dei due elencati in precedenza, proprio perché sono adottati in assenza di collegamenti con atti di rango primario.
- Organizzativi: disciplinano l‟organizzazione e il funzionamento della pubblica amministrazione.
- Delegati o di delegificazione: regolamenti che intervengono a disciplinare una materia precedentemente disciplinata dalla legge e non coperta da riserva assoluta di legge. Nell‟intento di alleggerire il tessuto normativo di rango primario e di consentire interventi successivi più agili, il Parlamento approva una legge(legge di delegificazione) al preciso scopo di autorizzare il Governo ad adottare un regolamento(appunto delegato) volto a disciplinare una materia già regolata da fonti di rango primario. Il regolamento non ha la forza di abrogare la legge, ed è per questo che la medesima legge di delegificazione che dispone l‟abrogazione della precedente norma di rango primario. Si noti dunque che non è la fonte secondaria(il regolamento) che abroga quella di rango primario, ma è la legge di delegificazione che, nell‟abrogare la fonte primaria d‟interessa, consente al regolamento di innovare la materia e fissare i principi regolatori generale che devono guidare l‟attività normativa del Governo. Il regolamento delegato non è quindi altro che un regolamento di attuazione o integrazione.
REGOLAMENTI REGIONALI LE FONTI DEGLI ENTI LOCALI
LO STATO
Possiamo collocare la nascita dello Stato nella seconda metà del „500. Lo Stato è un fatto eminentemente politico e politiche sono le sue cause: esso nasce per dare precise risposte a precisi problemi politici, a sfide che provengono sia dall‟arena internazionale, sia dal territorio sul quale vuole esercitare la propria sovranità. Lo Stato è una particolare forma storica di organizzazione del potere politico, che viene concentrato, che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo. Possiamo infatti dire che la nascita dello Stato è stata una lenta e progressiva messa a fuoco di un nuovo modo di concepire il potere politico e una serie di mutamenti istituzionali che nel corso della prima età moderna hanno caratterizzato l‟Europa.
Per avere uno Stato deve esserci la coesistenza di 3 elementi:
- Popolo → il popolo è l‟elemento prioritario per l‟esistenza di uno Stato: è infatti elemento personale soggettivo dello Stato, in quanto esso è efficace anche nei confronti dei non cittadini che si trovano sul territorio. Il popolo è il soggetto sul quale esercita il potere sovrano. Naturalmente è compito dello Stato determinare chi ne sia cittadino e chi no. Dalla cittadinanza derivano una serie di situazioni giuridiche riconosciute dall‟ordinamento ai singoli nella relazione con le istituzioni statali. I non cittadini, cioè gli stranieri o gli apolidi, sono invece esclusi dal godimento di alcuni diritti. Possiamo differenziarli così: › Straniero: cittadino di altro Stato che, se presente sul territorio dello Stato, è sottoposto alle sue leggi ed è titolare di situazioni giuridiche soggettive al pari dei cittadini, salvo quelle espressamente riconosciute dalla Costituzione in favore di quest‟ultimi. › Apolide: chi è privo di qualsiasi cittadinanza. Esso, qualora si trovi sul territorio dello Stato, è comunque sottoposto alle sue leggi.
L‟appartenenza al popolo si concretizza come ho detto nel riconoscimento della cittadinanza, cioè di uno status giuridico che mette in luce il rapporto che intercorre fra la persona titolare e lo Stato. Il presupposto teorico per l‟acquisizione della cittadinanza è la condivisione di determinati valori e interessi e dipende da Stato a Stato. L‟acquisizione della cittadinanza può avvenire in diversi modi: › per nascita → dobbiamo distinguere due criteri differenti:
- Ius sanguinis: criterio per cui viene attribuita la cittadinanza a chi sia figlio di uno o entrambi i genitori titolari della cittadinanza di quello Stato, ricorrendo quindi all‟elemento distintivo della discendenza biologica. [stati europei]
- Ius soli: criterio per cui un soggetto acquista la cittadinanza in conseguenza della nascita sul territorio dello Stato. [stati uniti] › al seguito di determinati fatti → la cittadinanza di uno Stato può essere conseguita in seguito al matrimonio con un cittadino di quello Stato › per atti di natura concessiva
È fondamentale distinguere poi dal principio di popolo altri concetti spesso usati in modo errato: › Popolo: concetto prettamente giuridico che indica l‟insieme dei cittadini di uno Stato, cioè di quelle persone legate da rapporto di cittadinanza. Ogni popolo ha uno solo Stato e viceversa. › Popolazione: estrazione demografico \ statistica che intende tutti i soggetti residenti o dimoranti abituali sul territorio di uno Stato, vale a dire il complesso di cittadini, stranieri e apolidi. › Nazione: indica la collettività organizzata dei cittadini, identificandosi come l‟insieme dei soggetti che condividano lingua, cultura, costumi, religione ecc.
- Territorio → è l‟elemento materiale dello Stato. Con il termine territorio si indica l‟ambito spaziale in cui si esercita la potestà dello Stato, che è ente territoriale in quanto non esiste senza uno spazio stabile su cui esercitare la propria potestà sovrana. Lo Stato è, in limitati casi, direttamente titolare di determinate porzioni del territorio su cui esercita la propria sovranità: è il caso dei cosiddetti beni del demanio o del patrimonio dello Stato.
Questione chiave è la delimitazione della sua estensione in concreto. A tal proposito possiamo dire che il territorio dello Stato include: › la terraferma › territorio fluttuante (navi e aerei battenti bandiera dello Stato) › le acque interne, che siano comprese entro i confini dello Stato, i quali possono essere: › naturali: fiumi, montagne ecc. › artificiali: stabiliti da trattati o convenzioni con altri Stati sulla base di criteri ed opere dell‟uomo › mare territoriale: fascia di mare in corrispondenza delle coste di uno Stato › l‟alto mare: mare aperto su cui è sancito il diritto di libera navigazione › sottosuolo marino o piattaforma continentale
- riconosce le libertà fondamentali dei cittadini, in particolar modo:
- la libertà economica, ovvero la libertà di intraprendere attività economiche senza limitazioni o controlli da parte dello Stato
- il diritto alla proprietà privata Il principio di libertà non si riferisce più ad una classe sociale, ad un ceto, bensì al singolo individuo.
I diritti dei cittadini sono disciplinati in una Costituzione scritta e, in caso di una loro violazione, vi è la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria. Per questa ragione lo Stato liberale viene detto anche Stato di diritto. Inoltre, essendo tale, è uno Stato non più basato sulla volontà del sovrano che non ha nessuno a lui superiore, bensì si basa sulla supremazia della legge. Il Parlamento, che è un organo elettivo, stabilisce le norme relative alle libertà fondamentali. Pur essendo uno Stato di diritto, lo Stato liberale non è uno Stato democratico, cioè uno stato nel quale il potere appartiene al popolo. Infatti, la maggior parte dei cittadini non ha il diritto di voto che spetta, esclusivamente, ai nobili, al clero e ai ricchi. Per questo lo Stato liberale deve essere considerato uno Stato elitario, cioè uno Stato nel quale le scelte sono effettuate da una èlite, termine francese usato per indicare solamente una minoranza scelta della società.
Al di là di queste caratteristiche comuni, lo Stato liberale non si presenta come un modello sempre uguale nei diversi paesi europei, ma si assiste a Stati liberali molto diversi tra loro a seconda del diverso contesto storico e sociale.
Nello Stato liberale la forma di governo è sempre quella parlamentare. Tuttavia gli equilibri tra Parlamento e potere esecutivo non sono sempre gli stessi e variano da una realtà all'altra, per cui si va:
- dalla monarchia costituzionale, nella quale il ruolo del Parlamento è più limitato
- al governo parlamentare, dove il Parlamento ha un ruolo ben più ampio
Dopo la Prima guerra mondiale lo Stato liberale entrò in crisi soprattutto in seguito alle rivendicazioni della classe operaia che si era formata con la rivoluzione industriale. Se da una parte, lo Stato liberale difendeva le libertà di tutti i cittadini, dall'altra, sosteneva la proprietà che era un privilegio riservato alla classe borghese. Da questa crisi non venne fuori una sola forma di Stato, ma diverse, a seconda delle idee che prevalsero. Dallo Stato liberale nacquero:
- lo Stato socialista
- lo Stato totalitario detto anche autoritario
- lo Stato democratico che ereditò le caratteristiche dello Stato liberale e ne rappresenta una sua evoluzione
- Stato costituzionale: lo Stato costituzionale è uno Stato nel quale l'ordinamento statale è disciplinato dalla Costituzione. Le Costituzioni, a seconda delle modalità relative alla loro emanazione, possono essere:
- elargite od ottriate, se sono state concesse dal sovrano che va a limitare il suo potere assoluto
- approvate o deliberate o votate, se sono emanate in seguito alla votazione da parte di un organo appositamente costituito, l'assemblea costituente, e in alcuni casi sottoposte anche alla approvazione del popolo mediante referendum A seconda dell'iter necessario per la modifica delle norme in esse contenute, le Costituzioni possono essere:
- rigide, quando può essere modificata solamente da organi speciali o con procedure particolari, diverse rispetto a quelle necessarie per la modifica delle leggi ordinarie(Costituzione italiana)
- flessibili, se può essere modificata dai normali organi legislativi e seguendo la stessa procedura prevista per la modifica delle leggi ordinarie
Uno Stato costituzionale presenta i seguenti caratteri:
- uguaglianza di tutti i cittadini Principio di uguaglianza formale: tutti i cittadini sono pari e non vi sono distinzioni Principio di uguaglianza sostanziale: è compito della Repubblica rimuovere eventuali ostacoli
- riconoscimento di alcune libertà fondamentali
- divisione dei poteri: la funzione legislativa, quella esecutiva o amministrativa e quella giurisdizionale sono affidate a organi distinti. Tali organi, posti al vertice dell'organizzazione dello Stato, sono detti organi costituzionali. Essi godono di parità giuridica e sono autonomi ed indipendenti l'uno dall'altro. Sono organi costituzionali:
- il Parlamento a cui è affidata la funzione legislativa, ovvero il compito di emanare le leggi
- il Governo a cui è affidata la funzione esecutiva, cioè il compito di dare esecuzione alle norme e di amministrare
- la Magistratura a cui è affidata la funzione giurisdizionale, cioè quella di applicare le leggi in caso di una loro violazione o di controversie tra i singoli La teoria della divisione dei poteri è stata formulata, per la prima volta, da Montesquieu. La teoria della divisione dei poteri è accettata, attualmente, in tutti gli Stati costituzionali.
Tuttavia la sua applicazione rigorosa non risulta sempre possibile, per cui le Costituzioni spesso prevedono che, funzioni che spettano normalmente ad un organo, possano in particolari casi, essere assolte da un altro organo. Così, ad esempio, il Governo, pur non avendo funzioni legislative, può emanare le leggi sostanziali, cioè decreti legge e decreti legislativi. Pur essendo le attività amministrative di competenza del Governo, la magistratura può svolgere alcune di queste attività, come l'omologazione delle società commerciali.
- Stato socialista → lo Stato socialista nasce per la prima volta in Russia, dopo la rivoluzione d'Ottobre del 1917 e la fine dello zarismo. Successivamente si è affermato in molti paesi dell'Europa dell'est, ma anche in Stati di indipendenza come Asia, Africa e America centrale. Questa forma di Stato si basa sull'ideologia marxista e si contrappone nettamente a quella liberale, proprio per il diverso ruolo che la proprietà privata ha in entrambi.
Due sono le caratteristiche principali dello Stato socialista:
- l'abolizione della proprietà privata con la conseguenza che i mezzi di produzione appartengono esclusivamente allo Stato;
- la presenza di un partito unico L'attività economica, nello Stato socialista, è oggetto di una severa pianificazione, effettuata attraverso la predisposizione di piani ultra annuali, in genere quinquennali.
Seppure lo Stato socialista si basi sul principio dell'uguaglianza, in molti casi esso è sfociato in forme di totalitarismo, ovvero forme di Stato nelle quali non è ammessa l'opposizione che viene repressa con la violenza. Soprattutto sotto Stalin, nel periodo compreso tra il 1934 e il 1938, periodo detto delle purghe staliniane, la repressione degli oppositori fu durissima: essi furono uccisi oppure inviati nei gulag siberiani, campi di lavoro forzato ai quali pochi sono riusciti a sopravvivere.
Nel 1985, dopo la nomina di Michail Gorbaciov a Segretario generale del Partito comunista, nell‟Unione Sovietica iniziò un periodo di riforme denominato perestrojka, termine russo che significa ricostruzione, ristrutturazione. Obiettivo di tale riforma era quello di ridurre il carattere collettivistico dell'economia e di effettuare una separazione dei poteri riconoscendo una maggiore importanza al Parlamento. Questo processo evidenziò così tutte le contraddizioni proprie dello Stato socialista e lo portò al suo scioglimento nel 1989. La riforma dell'Unione Sovietica ha coinvolto anche gli altri Stati socialisti europei. Oggi, in Europa, non ci sono più Stati socialisti. Questa forma di Stato rimane a Cuba, in Cina, in Corea del Nord e in Vietnam.
- Stato totalitario → la nascita dello Stato totalitario si ha in Europa nei primi decenni del XX secolo. Lo Stato totalitario è caratterizzato:
- dall'accentramento, nelle mani di un capo, di tutti i poteri pubblici
- dall'assenza di libere elezioni
- dalla limitazione delle libertà dei cittadini
- dall'uso della violenza e del terrore per reprimere ogni forma di opposizione. L'esistenza di una polizia segreta contribuisce a creare un clima di insicurezza e di paura
- dalla presenza di forze armate che sono al servizio del potere e che vengono impiegate come strumento di controllo e di oppressione Un ruolo importante ha, negli Stati totalitari, la propaganda diretta ad inculcare gli ideali del regime. Per questa ragione i mezzi di comunicazione di massa (giornali, radio, televisione, ecc..) sono controllati dal partito. Ogni notizia che non segue il pensiero del partito è censurata.
Esempi di Stati totalitari sono:
- la Germania di Hitler
- lo Stato socialista sotto Stalin Entrambi si avvalsero di forme di violenza inaudite: i campi di concentramento, il primo, e le grandi purghe, il secondo. Alcuni ritengono che si possano considerare stati totalitari anche l'Italia di Mussolini e la Spagna di Franco.
- Stato confessionale → nello Stato confessionale vi è una religione che viene riconosciuta come religione di Stato. I principi di tale religione sono tenuti conto nelle leggi dello Stato. Esso, però, tollera anche altre religioni oltre quella dello Stato. L'imposizione di religioni di Stato fu molto frequente nell'età antica, dall'Antico Egitto al Giappone imperiale, fino all'Impero Romano.
Un‟altra suddivisione che possiamo fare è:
- Stato unitario: quando il potere dello Stato è nelle mani di organi centrali che amministrano le funzioni pubbliche per tutto il territorio nazionale. Per questo motivo lo Stato unitario è detto anche Stato accentrato. Esempi di Stati unitari sono l'Italia, la Francia, la Spagna, per citarne solo alcuni.
IL GOVERNO
Il Governo è l'espressione della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che hanno ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento. È un organo costituzionale complesso, composto a sua volta da altri organi dotati di autonomia e di specifiche funzioni, che ne rappresentano gli elementi essenziali ed indispensabili. La manualistica tradizionale, richiamando il criterio di tripartizione di poteri, assegna al Governo quello esecutivo, da intendersi come esecuzione della volontà di un altro potere. In particolare è chiamato a dare esecuzione alle leggi, trasformando il contenuto generale e astratto della normativa in provvedimenti concreti, capaci di incidere sulla vita del Paese e dei cittadini. Questo è il motivo per cui il governo è considerato l‟anello di congiunzione tra la sfera politica e la sfera dell‟amministrazione: da un lato rispecchia l‟orientamento politico della maggioranza parlamentare e dall‟altro è al vertice della struttura amministrativa, cioè di tutto l‟apparato burocratico.
I compiti del governo sono:
- Politica di bilancio e finanziaria: è il bilancio dello stato e la legge finanziaria
- Politica estera
- Politica comunitaria
- Politica militare
- Politica informativa e di sicurezza
ORGANI DEL GOVERNO Il Governo è un organo complesso formato dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che formano insieme in Consiglio dei Ministri, tre organi distinti e necessari, ai quali se ne possono aggiungere altri non necessari.
- Il Presidente del Consiglio è un organo necessario e ha una posizione differenziata rispetto ai Ministri. L‟art. 95 della Cost. attribuisce una specifica posizione al Presidente del Consiglio, il quale è chiamato a dirigere la politica generale del Governo e a esserne responsabile. Al Presidente del Consiglio è attribuito il potere di convocare il Consiglio dei ministri e di fissarne l‟ordine del giorno, decidendo cioè quali sono gli argomenti sui quali discutere e trattare. Inoltre deve mantenere l‟unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l‟attività dei Ministri. È dunque chiaro come il Presidente del Consiglio abbia un ruolo guida rispetto ai Ministri. Anche per queste ragioni al Presidente del Consiglio è attribuita la rappresentanza generale del Governo, sia nei rapporti con il Parlamento sia con gli altri organi costituzionali
- I Ministri sono organi necessari e attualmente sono 13. Ogni ministero deve essere guidato da un Ministro ma non è vero il contrario: possono cioè esserci Ministri che non sono preposti a nessun Ministero(ministri senza portafoglio). Così come possono esserci più Ministri che ministeri, è anche vero che possono esserci più ministeri guidati dallo stesso Ministro. I Ministri hanno un duplice ruolo: da un lato compongono l‟organo collegiale Consiglio dei Ministri, dall‟altro sono al vertice dell‟apparato ministeriale(questo vale solo per i Ministri con portafoglio, cioè per quelli preposti a un ministero), che deve dare effettiva esecuzione all‟indirizzo politico e trasformarlo nell‟adozione di provvedimenti concreti.
- Il Consiglio dei ministri è l‟organo con maggiori attribuzioni ed è formato dal Presidente del Consiglio e dai Ministri(con o senza portafoglio). All‟organo collegiale spettano tutte le funzioni espressamente attribuite e tutte quelle che la Costituzione e le leggi attribuiscono al Governo senza ulteriori specificazioni. Il Consiglio dei Ministri inoltre è competente per ogni questione che incida sull‟indirizzo politico derivante dal rapporto di fiducia.
Oltre a questi organi, il Governo conta anche altri organi non necessari, che sono i Vice-presidenti del Consiglio dei Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Vice-ministri, il Consiglio di Gabinetto e i Comitati interministeriali.
FORMAZIONE DEL GOVERNO È un procedimento complesso che si articola in una serie atti coordinati volti alla formazione di un atto finale. Tale procedimento viene iniziato ogni qualvolta il Governo presenta le sue dimissioni nel corso della legislatura, sia in seguito ad una crisi parlamentare che extraparlamentare, oppure quando in seguito a nuove elezioni si forma una nuova maggioranza parlamentare. La Costituzione non disciplina la fase delle dimissioni del Governo, ma solo quelle della formazione, per altro in maniera assai scarna; l‟articolo 92 infatti, dispone solamente che “il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questi i Ministri”. Tutte le altre norme che regolano il procedimento di formazione del Governo, sono di origine consuetudinaria, essendosi affermate dalla prassi.
Vi sono due fasi:
- nomina del Presidente del Consiglio: il Presidente della Repubblica dovrà cercare di nominare a Governo chi possa ottenere la fiducia del Parlamento, e la possa mantenere il più a lungo possibile. Il Presidente della Repubblica comunque ha un ristretto margine di discussionalità, in quanto dovrà tenere conto delle indicazioni che gli provengono dalle forze politiche presenti in Parlamento. Il capo dello Stato dunque, svolgerà un ruolo di mediatore, rimanendo al di fuori di interessi partitici ed operando al solo scopo di assicurare al paese un Governo quanto più stabile.
Il procedimento di formazione del Governo inizia con le consultazioni, svolte appunto dal Capo dello Stato: le personalità che il Capo dello Stato andrà ad interpellare sono innanzi tutto gli ex Presidenti della Repubblica, in secondo luogo i Presidenti di Camera e Senato, quindi gli esponenti dei più importanti partiti politici, infine rappresentanze sindacali ed, in genere del mondo economico.
Al termine delle consultazioni, il Capo dello Stato avrà gli elementi di valutazione, in base ai quali procederà al conferimento dell‟incarico a colui il quale ritiene abbia le migliori chance di formare il Governo. In alcune situazioni di particolare difficoltà, è possibile che il Capo dello Stato affidi al Presidente di Camera e Senato il cosiddetto “mandato esplorativo”, cioè il compito di svolgere delle consultazioni ristrette, per avere una visione politica aggiornata, al fine del conferimento dell‟incarico.
Nel momento in cui viene designato il Presidente del Consiglio incaricato, questo ultimo accetterà con riserva. Infatti egli dovrà procedere a sua volta ad una serie di consultazioni, volte a verificare, innanzi tutto, l‟effettiva esistenza di una maggioranza parlamentare che possa sostenere il Governo e, in secondo luogo, a formare la lista dei Ministri, che formeranno la squadra di Governo, ed infine nella buona azione del programma di Governo, che fissi gli obbiettivi che si intendono raggiungere. Se riesci a formare il Governo ricevi la nomina. Nel periodo di transizione prima della nomina governa il vecchio governo dimissionario con atti di ordinaria amministrazione.
- nomina dei Ministri: Al termine di queste consultazioni, il Presidente del Consiglio incaricato, scioglierà la riserva in senso:
- positivo: se il Presidente del consiglio incaricato scioglierà positivamente la riserva, e accetterà l‟incarico, consegnerà al Presidente della Repubblica la lista dei Ministri, che quest‟ultimo provvederà a nominare. Nominati il Presidente del Consiglio e Ministri, il Governo cosi formato, presterà giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica (art. 93 ). Successivamente entro 10 giorni, dovrà presentarsi in Parlamento per esporre il programma di Governo, e chiedere la fiducia: quest‟ultima consiste in una votazione, che avverrà sia alla Camera che al Senato, e nel caso di esito positivo, porterà al Governo ad assumere a pieno le proprie funzioni.
- negativo: se non riesce a trovare i ministri che accontentino la maggioranza può rifiutare l‟incarico. Il Capo dello Stato potrà iniziare delle nuove consultazioni, oppure nel caso in cui non lo ritenga necessario e che riesca a determinare una maggioranza che appoggi il Governo, sciogliere anticipatamente le Camere e indurre nuove elezioni politiche. Successivamente dagli esiti del voto elettorale, verranno prese le conseguenti determinazioni dal Capo dello Stato, in ordine al soggetto a cui affidare l‟incarico.
N.B. Il voto contrario di uno o entrambe le camere a una legge proposta dal governo non comporta le dimissioni del governo stesso, ma spesso il governo le accompagna con una questione di sfiducia. È una sorta di ricatto! Se non passa la legge il governo si dimette!
CAUSE DI CESSAZIONE DEL GOVERNO Il Governo non è un organo a termine: esso continuerà a svolgere le proprie funzioni, fino a quando le Camere non gli revochino la fiducia o decida lui stesso di dimettersi.
Le più ricorrenti cause di cessazione del Governo sono:
- crisi parlamentari: crisi che si originano all‟interno delle Camere. Possono essere:
- voto di sfiducia delle Camere: è l‟atto formale con cui il Parlamento revoca la fiducia inizialmente concessa, e comporta per il Governo l‟obbligo giuridico di dimettersi. Non è espressamente previsto dalla Costituzione, anche se l‟articolo 94 dice che il “Governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere”
- questione di fiducia: si ha nel caso in cui il Governo nel momento in cui presenta al Parlamento un provvedimento di legge, di cui richiede l‟approvazione, avverte che, se il provvedimento non dovesse essere approvato, automaticamente riterrà venuta meno la fiducia del Parlamento, e quindi provvederà a presentare le sue dimissioni(vedi il NB della pagina precedente)
- crisi extraparlamentare: si ha quando uno o più partiti politici, ritirano il proprio appoggio alle maggioranze. Conseguentemente il Governo non contando più su una maggioranza parlamentare, dovrà necessariamente dimettersi