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Riassunti del corso di Istituzioni Di Diritto Romano e appunti elaborati personalmente con i concetti delle lezioni. Libro di riferimento consigliato: libro di Antonio Mantello "Istituzioni di Diritto Romano" lezioni I.
Tipologia: Sintesi del corso
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esse si individua l’intera opera sia come destinata all’insegnamento, sia come fonte legislativa;
Tali materiali causano svariati problemi perché:
L’ esportazione in Italia avvenne in due momenti:
L’Italia divenne così terra di diritto giustinianeo-bizantino, almeno fino alla dominazione longobarda, dopo la quale la situazione non fu recuperabile nemmeno con l’incoronazione di Carlo Magno nell’800. La sopravvivenza del corpus si ebbe ad opera della Chiesa, con sommari, riassunti e raccolte e con l’importazione dall’Oriente di nuove raccolte nei territori ancora bizantini, come la τα βασιλικα , volta al recupero del modello giustinianeo con la distribuzione in 60 libri del materiale del corpus. La ricomparsa della versione originale del corpus si ebbe tra XI e XII secolo d.C. in Italia con un processo fatto di analisi testuali dirette a stabilire regole giuridiche per il presente. Autore del recupero fu Irnerio , la cui interpretazione del corpus era basata sull’elaborazione delle glosse , ovvero annotazioni al testo per chiarirne il significato ma anche per effettuare una sua analisi critica. L’opera dei glossatori fu rivista da Accursio che elaborò la “Magna glossa”, o semplicemente “Glossa”. Nel tardo medioevo invece si ebbe un altro tipo di studio del corpus, basato stavolta sul commento ; i commentatori approfondirono l’opera dei glossatori, andando però alla ricerca del significato più profondo e delle rationes sottostanti al tessuto linguistico. Tale opera risentiva della riscoperta della logica aristotelica, grazie alla quale si capì che l’interpretazione del diritto doveva svolgersi dal basso verso l’alto e partire dal dato reale, ossia dalla norma giustinianea.
Il lavoro dei glossatori e poi quello dei commentatori è passato alla storia con il nome di “ mos italicus ”, per il luogo di nascita e sviluppo. Ciò avvenne con l’avvento dell’Umanesimo, nato e sviluppatosi in Italia sotto il profilo letterario, ma maggiormente in Francia per l’ambito giuridico, tanto da creare lì il cosiddetto “ mos gallicus ”, contrapposto a quello italiano. Si frantuma così l’unità della riflessione sul corpus avutasi nel medioevo e si viene a concepire che esso possa essere letto in molteplici, differenti modi. In Italia si avvertì l’esigenza tipicamente umanistica di guardare al segmento storico greco-romano nella convinzione che lì si potesse trovare la chiave per risolvere i problemi esistenziali del presente. Così Giustiniano era visto come l’esponente dei
Il giusnaturalismo però non fu di per sé sufficiente a impedire la creazione dello stato assoluto , tanto che gli stessi sovrani si servirono di esso, trasferendo i suoi concetti nella sfera storico-positiva. Ciò si nota in Austria , dove fu pubblicato il “ Codice civile per i territori ereditari tedeschi ”: in esso si affermava l’attenuazione delle distinzioni sociali a favore dell’idea giusnaturalistica dell’uomo in sé e per sé, ma per una rigorosa applicazione di tali concetti fu necessaria la Rivoluzione francese. Nel 1804 Napoleone pubblica il “ Code civil des francais ”, nella cui apertura si hanno due norme fondamentali che esprimono la possibilità di esercitare i propri diritti civili indipendentemente dal possesso della cittadinanza. Ciò è espressione di qualcosa di nuovo, proveniente dalla distruzione dell’ordinamento monarchico assoluto dell’ancien règime , anche se Napoleone non esitò a farsi incoronare imperatore, giustificando tale atto come l’unico modo per salvare la rivoluzione. Dopo l’avventura napoleonica e la Restaurazione seguita al Congresso di Vienna del 1815 si ebbe il definitivo abbandono del giusnaturalismo a favore della supremazia del diritto positivo; ciò avvenne grazie al codice civile , che ebbe origine nella circostanza della nascita, dal terzo stato, della borghesia , che ha reinterpretato il giusnaturalismo in base alle esigenze del capitalismo moderno. Così però i ceti intermedi finirono per creare un ordinamento del tutto a proprio favore. Il codice civile napoleonico è stato comunque un archetipo, almeno per l’Italia, dove fu sfruttato per il codice civile del 1865, immediato antecedente di quello del 1942, tuttora vigente. Altrettanto non avvenne in Germania dove l’idea dell’utilizzo del modello francese fu bocciata e sostituita da quella di un ulteriore recupero del corpus iuris come modello base. I risultati della Pandettistica , movimento scaturito da tale recupero, sfociarono nel codice civile del Reich bismarckiano del 1900. Si chiude così il periodo delle grandi codificazioni e il corpus venne rispedito nel passato, non avendo più alcuna influenza sul presente, caratterizzato dalle codificazioni moderne.
L’analisi del corpus ha il fine di ricostruire sia il diritto presente in esso, sia quello ad esso precedente a noi pervenuto minimamente per altra via. Il periodo identificabile come ESPERIENZA GIURIDICA ROMANA è quello che va dall’VIII secolo a.C. al VI d.C., distinto da quelli successivi perché in essi il corpus non ha causato il prolungamento di tale esperienza ma è servito come strumento per l’individuazione di un diritto nuovo.
2. Dal presente al passato
Per esperienza giuridica si intende il complesso di regole che disciplinano le strutture organizzative, i loro rapporti con le persone e i loro stessi rapporti intersoggettivi.
presente la realtà storica del tempo che privilegiava l’assetto organizzativo statale. A nessuno dei due interessava la distinzione diritto giusto / diritto ingiusto , perché:
Attualmente il diritto oggettivo è diviso in diritto pubblico e diritto privato e in ciò si nota il peso dell’influenza dell’antichità sulle questioni moderne. Si fa, infatti, risalire a Ulpiano , giurista del III secolo d.C., una frase riportata poi nell’apertura del Digesto e delle Istituzioni giustinianee secondo cui il diritto pubblico è quello che interessa il modo d’essere della struttura organizzativa romana, mentre quello privato è quello concernente più da vicino l’utilità dei singoli. Viene quindi adottato un criterio oggettivo per il diritto pubblico e un criterio teleologico per quello privato; il secondo crterio viene preferito da tale giurista, come conferma la parte successiva di tale frase in cui si afferma che vi sono infatti fini che interessano la sfera pubblica e fini che interessano quella privata. Da tutto ciò proviene la difficoltà per trovare criteri stabili per l’analisi della giurisprudenza antica.
La distinzione tra i precetti che riguardano il modo d’essere del soggetto di diritto e quelli che riguardano i suoi atti e i loro effetti è la distinzione tra norme di determinazione e norme di comportamento. Tra queste poi si distingue l’ atto giuridico lecito dall’ atto giuridico illecito , a seconda che la volontà sia considerata degna di protezione da parte dell’ordinamento. Qui si trova il concetto di negozio giuridico , che può essere dichiarativo o meno. Riguardo alle manifestazioni della volontà vi sono state diverse opinioni nel corso della storia che, in caso di contrasto tra volontà effettiva e sua esternazione, esaltano, alcune, il primato del momento dell’interiorità, altre quello dell’esteriorità. Altro problema affrontato nel corso della storia è quello riguardante gli effetti dell’attività del soggetto di diritto , circa la
creazione di relazioni intersoggettive o di situazioni giuridiche soggettive. Sicuro è che la prima è concepibile solo in presenza delle ultime e viceversa.
Il diritto soggettivo viene configurato come la pretesa di un comportamento passivo di astensione degli altri per l’esercizio da parte del titolare di una serie di facoltà. In questo caso il diritto soggettivo è assoluto e può essere della personalità, a carattere non patrimoniale, o reale, a carattere patrimoniale. Quest’ultimo si distingue in:
Oltre al soggetto di diritto inteso come persona fisica vi sono altri soggetti di imputazione , ovvero gli enti che possono essere a base patrimoniale, ovvero la fondazione , basata sulla devoluzione di un complesso di beni a scopo non lucrativo, oppure a base personale, ovvero un gruppo di persone che lavorano per lo stesso scopo, e di questo gruppo fanno parte le associazioni , a scopo non lucrativo, e le società , a scopo lucrativo, che possono essere di persone o di capitali; queste ultime ricevono la soggettività giuridica più piena propria delle associazioni riconosciute, ovvero la massima autonomia del patrimonio dell’ente rispetto a quello delle persone fisiche.
Le fasi degli assetti economici non furono del tutto coincidenti con quelle politico- istituzionali.
Col il VI secolo, infine, il cambiamento diviene evidente e si ha l’ affermazione dell’economia chiusa tipica del medioevo.
5. Diritto come norma e diritto come esperienza giuridica
Per affrontare l’ analisi degli assetti giuridici dell’epoca romana non si può utilizzare il concetto di diritto oggettivo, in quanto troppo legato alle visioni statalistiche moderne. Piuttosto si può parlare di ESPERIENZA GIURIDICA intesa come il complesso di norme comunque poste e vincolanti le strutture organizzative secondo i criteri da esse stesse posti. Si può parlare di esperienza giuridica là dove vi siano i tre momenti:
L’età del regnum fu caratterizzata dal dato realtà , poiché le regole esistevano per lo stabilizzarsi di determinati comportamenti. I referenti erano visti sia nella volontà divina, sia nell’ordine naturale delle cose; all’epoca però la divinità era intesa come immanente alla realtà, per cui non esisteva il fato e l’ordine naturale delle cose non poteva identificarsi con esso. Il dato statuizione normativa era rappresentato dai precetti concessi al popolo dal re, mentre il dato riflessione tecnico-interpretativa consisteva nell’attività dei pontefici. Su ciò si ha un problema di interpretazione degli storici moderni, per cui alcuni credono che al rex spettasse la disciplina giuridica di casi singoli e particolari, mentre altri ritengono che egli creava norme generali insieme all’assemblea popolare. In
7. L’età repubblicana
In età repubblicana avviene un grande cambiamento grazie alla compilazione della LEGGE DELLE DODICI TAVOLE con la quale si capì che i precetti potevano provenire anche da un intervento autoritativo. A ciò si arrivò grazie alla lotta tra patrizi e plebei anche se per essa non si può parlare di una vera e propria vittoria di classe perché i gruppi sociali non erano blocchi compatti, né le tavole erano costruite a senso unico. Molto in ogni modo continuava a provenire dalla consuetudine e importante rimane anche il ruolo del collegio sacerdotale dei pontefici. Dopo tale intervento, però, non fu portata avanti la linea guida inaugurata con le dodici tavole perché si lasciò ad altri tale compito, ovvero alla magistratura per il dato statuizione normativa e ai giuristi di professione per il dato riflessione tecnico-interpretativa.
Con il modo di produzione schiavistico , alle procedure contenute nelle dodici tavole si aggiungono delle nuove prassi. L’attività legislativa consisteva nella produzione di LEGES che potevano essere leges rogatae , ossia proposte dal magistrato e sottoposte all’approvazione delle assemblee di tutto il popolo, oppure i plebiscita , ovvero determinazioni dell’assemblea della plebe. Si determinava così la distinzione tra la lex , proveniente da tutto il popolo, e il plebiscitum , proveniente dalla plebe, ossia il popolo esclusi i patrizi. Dal materiale a nostra disposizione non proviene un principio secondo cui la lex non potesse sostituire il traditum, anzi il “ iussum populi vel plebis ” (ovvero l’attività legislativa dell’epoca, costituita da leges e plebiscita) era proprio mirato allo svecchiamento del traditum. Vi erano varie magistrature, tra le quali la più importante era quella del PRETORE la cui opera non consisteva nella creazione di diritto nuovo ma nella concessione o non concessione di tutela processuale a quei rapporti intersoggettivi stimati degni di considerazione. Il suo diritto era il IUS HONORARIUM , distinto da quello già esistente, detto IUS CIVILE. Si ha così un nuovo tipo di processo senza più i vecchi rituali e diviso in una fase in iure e in una apud iudicem. Nella prima, il pretore
ascoltava le parti ed elaborava una formula per limitare la successiva azione del giudice; nella seconda, il giudice prendeva in considerazione eventuali testimonianze e prove per poi emanare la sua decisione ma sempre nei limiti previsti dal pretore. Vi era quindi una vasta gamma di formule, per cui il pretore limitava da sé la sua azione predisponendo le varie azioni e le relative formule-tipo riferibili alle diverse fattispecie processuali nell’ EDITTO , che emanava all’inizio della sua carriera. L’editto era suddiviso in cinque parti:
L’ azione del pretore poteva essere di tre tipi:
venne sempre meno e ciò fu fatto passare come il naturale decesso di qualcosa di ormai troppo vecchio e antiquato. In realtà tutto ciò fu dovuto ad un vero e proprio programma politico che intese sostituire alle assemblee popolari il primato del senato in quanto organo più facilmente controllabile tanto che le sue decisioni, i senatusconsulta , subentrarono alla lex di derivazione popolare, mentre prima essi avevano solo una valenza politica di pressione psicologica.
Durante il principato venne meno anche la creazione edittale tra il I e il II secolo d.C. Fu, infatti, emanata una redazione definitiva dell’editto pretoriale da parte di Adriano. Alcuni spiegano tale notizia come il tentativo di giustificare a posteriori la fine dell’attività pretorile con un intervento adrianeo, ma ciò non spiega per quale motivo si sarebbe dovuta attribuita la falsificazione proprio a tale principe. Il pretore fu così esautorato dal libero esercizio delle sue facoltà tra cui quella integrativa che divenne priorità dello stesso principe o attraverso la regolamentazione diretta o attraverso il ricorso al principio analogico. Gli atti precettivi posti in essere dal principe erano di varia natura:
Per quanto concerne il dato riflessione tecnico-interpretativa si nota ancora il bisogno dell’intervento del giurista, desumibile dalla nascita di dibattiti di scuola che comportarono la fioritura di diversi generi e opere letterarie. A ciò Augusto fece fronte subordinando l’autorevolezza del giurista alla sua nell’ambito delle consulenze legali date ai privati e attribuendo solo ad alcuni giuristi la facoltà di rilasciare pareri grazie ad una vera e propria concessione, detta ius respondendi. Nell’ambito poi
della riflessione più propria ci fu l’inserimento di una “cooptazione” dei giuristi considerati più rilevanti all’interno dell’apparato imperiale con la conseguente burocratizzazione del ceto dei giuristi e la relativa perdita da parte della giurisprudenza del suo ruolo di potere sociale estraneo ad ogni assetto politico.
9. L’età tardo-antica
Col passaggio dal principato al dominato e poi all’impero bizantino e con il passaggio dal modo di produzione schiavistico a quello tardo-antico, le constitutiones imperiali divennero l’elemento portante dell’esperienza giuridica. Furono privilegiati gli edita , come leges generales, e i rescripta , come leges speciales. La lex assunse diversi significati: