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Diritto sindacale, Sintesi del corso di Diritto Sindacale

appunti personali del corso di Diritto sindacale seguendo il manuale di ORONZO MAZZOTTA

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

In vendita dal 21/10/2020

Marcojusunipi
Marcojusunipi 🇮🇹

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DIRITTO SINDACALE- ORONZO MAZZOTTA
CAPITOLO I
SEZIONE 1: I rapporti collettivi: libertà, organizzazione ,rappresentanza
Il Diritto sindacale si sviluppa parallelamente allo sviluppo dei rapporti socio-
economici che muovono dal modello economico del cd. sistema curtense verso il
modello economico industriale.
Il diritto sindacale è costituito da regole fissate dallo Stato e dalle parti sociali per
determinare le relazioni tra i soggetti collettivi circa i rapporti di lavoro subordinato.
Mentre l’oggetto di studio del Diritto del lavoro è il contratto individuale di lavoro,
oggetto del diritto sindacale è il contratto collettivo di lavoro, negoziato da soggetti
collettivi( sindacati, organi di rappresentanza dei datori di lavoro come ass.
industriali…) e gli strumenti di autotutela( sciopero e serrata) che sono mezzi di
pressione nei confronti della controparte per ottenere una modifica dei patti.
Il nostro Ordinamento, al pari di tutti gli Ordinamenti democratici, postula un
pluralismo sindacale, in cui possono essere autonomamente costituite associazioni
di tutela degli interessi delle varie categorie.
Anche se storicamente vi furono , per es, nel Codice penale sardo del 1859,
condanne per l’associazionismo sia di operai che di datori di lavoro.
Il successivo codice penale Zanardelli del 1889 basandosi sulla tolleranza reprimeva
non l’associazionismo ma eventuali minacce o violenze lesive della libertà di lavoro.
Col Fascismo si impose un corporativismo che interruppe la libera e democratica
associazione di categoria.
Col la legge del 1926 si impose infatti un solo sindacato di diritto pubblico per
categoria, riconosciuto dal governo fascista, che stipulava contratti collettivi
obbligatori che venivano poi inseriti nel sistema delle fonti.
Con la caduta del regime fascista, nel 1943, si soppressero le istituzioni
corporativiste, lasciando in vita le organizzazioni sindacali di diritto pubblico e le
norme dei contratti collettivi.
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DIRITTO SINDACALE- ORONZO MAZZOTTA

CAPITOLO I

SEZIONE 1: I rapporti collettivi: libertà, organizzazione ,rappresentanza

Il Diritto sindacale si sviluppa parallelamente allo sviluppo dei rapporti socio- economici che muovono dal modello economico del cd. sistema curtense verso il modello economico industriale.

Il diritto sindacale è costituito da regole fissate dallo Stato e dalle parti sociali per determinare le relazioni tra i soggetti collettivi circa i rapporti di lavoro subordinato.

Mentre l’oggetto di studio del Diritto del lavoro è il contratto individuale di lavoro, oggetto del diritto sindacale è il contratto collettivo di lavoro, negoziato da soggetti collettivi( sindacati, organi di rappresentanza dei datori di lavoro come ass. industriali…) e gli strumenti di autotutela( sciopero e serrata) che sono mezzi di pressione nei confronti della controparte per ottenere una modifica dei patti.

Il nostro Ordinamento, al pari di tutti gli Ordinamenti democratici, postula un pluralismo sindacale, in cui possono essere autonomamente costituite associazioni di tutela degli interessi delle varie categorie.

Anche se storicamente vi furono , per es, nel Codice penale sardo del 1859, condanne per l’associazionismo sia di operai che di datori di lavoro.

Il successivo codice penale Zanardelli del 1889 basandosi sulla tolleranza reprimeva non l’associazionismo ma eventuali minacce o violenze lesive della libertà di lavoro.

Col Fascismo si impose un corporativismo che interruppe la libera e democratica associazione di categoria.

Col la legge del 1926 si impose infatti un solo sindacato di diritto pubblico per categoria, riconosciuto dal governo fascista, che stipulava contratti collettivi obbligatori che venivano poi inseriti nel sistema delle fonti.

Con la caduta del regime fascista, nel 1943, si soppressero le istituzioni corporativiste, lasciando in vita le organizzazioni sindacali di diritto pubblico e le norme dei contratti collettivi.

Oggi la libertà sindacale è sancita all’art 39, comma 1, della Costituzione, e da altre fonti comunitarie ed internazionali, benché non rappresentino norme cogenti, per es. le convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro( OIL) circa la protezione dei diritti di libertà sindacale e la protezione dei dipendenti contro discriminazioni dei datori di lavoro.

A livello europeo invece le convenzioni della CEDU o gli artt. Della Convenzione di Nizza( la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

Art. 39, comma 1 Cost : “ l’organizzazione sindacale è libera”.

Innanzitutto questa previsione si innesta nella più ampia previsione, di cui all’art 18, della libertà di associazione , e rispetta la protezione fornita dalla Costituzione alle libertà civili.

Il comma rinvia, per la definizione ed applicazione reale, alla società: e la società sindacale degli anni ’70 ha voluto estendere questa garanzia anche alla tutela di interessi solo indirettamente connessi con la posizione del lavoratore, come diritto alla casa o all’istruzione( pansindacalismo).

La libertà sindacale sul piano individuale, implica la libertà positiva di costituire sindacati, aderirvi ecc…

Questo implica però anche la cd. libertà negativa, cioè di non far parte di un determinato sindacato, al contrario di quanto avviene soprattutto nei paesi anglosassoni con le clausole cd. closed shop, o di sicurezza sindacale.

Corollario della libertà sindacale è la libertà di organizzazione interna e di azione sindacale, a tutela di interessi collettivi, ma non il contrario: infatti la Corte costituzionale ha affermato che non esiste una riserva di contrattazione con i sindacati.

Il sindacato non deve essere controllato né controllabile dai pubblici poteri.

La libertà sindacale è garantita anche verso il datore di lavoro.

La L. 300/1970 rappresenta lo Statuto dei Lavoratori , che ha per es. istituzionalizzato la presenza sindacale all’interno dell’impresa, per vigilare su possibili violazioni dei diritti sindacali e approntato un procedimento giurisdizionale urgente contro comportamenti antisindacali datoriali.

Il Codice civile si occupa prevalentemente dell’aspetto patrimoniale dell’associazione; uno dei principi base è quello per cui il sodalizio si regge sulla volontà dei singoli associati e conferisce la rappresentanza esterna a coloro che sono investiti, a livello interno, della presidenza o direzione.

Per quanto riguarda la responsabilità patrimoniale i terzi possono agire sul fondo comune e coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione ne rispondono personalmente e solidalmente.

Parte della Dottrina civilistica pensa di poter estendere le norme valide per le associazioni riconosciute, che non siano incompatibili, alle associazioni riconosciute.

Questo consente di applicare l’istituto del recesso, che deve essere per l’associato sempre libero, mentre per l’associazione disposto dall’assemblea e in presenza di gravi motivi.

Infine la Costituzione appronta tutela anche all’organizzazione sindacale che abbia struttura non associativa, per es. le vecchie Commissioni interne o rappresentanze sindacali unitari (strutture rappresentative a carattere aziendale).

Il requisito della democraticità interna è fondamentale per l’applicazione all’associazione delle norme legali che attribuiscono diritti e poteri ai sindacati; mentre la concreta gestione della democrazia interna è rimessa alle regole civilistiche e al vaglio del giudice ordinario.

Le poche decisioni in materia hanno per lo più riguardato casi di scissione in cui gli scissionisti pretendevano parte del patrimonio sociale( vd. Scissione della corrente cristiana dalla CGL).

Alla luce della più moderna riflessione dottrinale all’associazione riconosciuta andrebbe estesa la soggettività, per es. nel caso di controversie tra associazione stessa e sottoparti, in cui l’associazione si è costituita parte del giudizio.

Nel caso di azioni da parte del sindacato contro per es. controparti contrattuali, la giurisprudenza ha per lungo tempo negato la legittimazione attiva-passiva, legittimazione che solo recentemente è stato concessa.

RSA e RSU :sono due organismi di rappresentanza sindacale per i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati. Le RSU (“Rappresentanza Sindacale Unitaria”) vengono elette da tutti i lavoratori presenti in azienda, indipendentemente dalla

loro iscrizione ad un sindacato. Invece, le RSA (“Rappresentanza Sindacale Aziendale”) sono elette dagli iscritti ad un particolare sindacato. Quindi, le RSU hanno la rappresentanza generale dei lavoratori e partecipano alla contrattazione aziendale, invece le RSA tutelano i soli iscritti al sindacato e non partecipano alla contrattazione aziendale.

SEZIONE III: Il sindacato in Italia

La nascita dell’associazionismo operaio è la conseguenza del processo di industrializzazione che si è verificato in Italia a partire dalla seconda metà dell’Ottocento.

Si parte dalla soppressione della Corporazioni previste dallo Statuto albertino del 1848 e cominciano a diffondersi le Società Operaie di Mutuo Soccorso, le quali benché si occupassero di assistenza agli operai non possono essere considerate le progenitrici della classe operaia, in quanto da un lato ammettevano sia operai che artigiani come soci, dall’altra garantivano solo sussidi economici agli operai ed assistenza sanitaria in caso di infortunio sul lavoro.

Questo modello delle società operaie di mutuo soccorso entrò infatti in crisi con l’avvento, verso fine Ottocento, del Partito Operaio Italiano organizzato a livello territoriale con le cd. leghe di resistenza, che si prefiggeva di combattere lo sfruttamento operaio.

Nel 1892 nasce il Partito dei Lavoratori Italiani, dal 1895 Partito Socialista Italiano: parte degli associati confluisce nel neonato partito politico( Partito Socialista Italiano), mentre la restante parte rimase entro i confini dell’associazionismo sindacale.

Inizialmente le prime forme organizzative sindacali si caratterizzavano per essere legate ad un determinato mestiere( muratore…); più tardi ci si rese conto che nel processo produttivo venivano coinvolte categorie di lavoratori disomogenee e quindi non era funzionale ad una lotta antipadronale.

Le federazioni di categoria hanno il compito di sottoscrivere il contratto collettivo nazionale dello specifico settore, mentre alle confederazioni compete il coordinamento delle politiche sindacali di tutti i lavoratori.

A livello europeo abbiamo la Confederazione Europea dei Sindacati( CES) e a livello internazionale la Confederazione Interazionale dei Sindacati Liberi( CISL) cui i nostri 3 principali sindacati aderiscono.

Per le imprese a livello europeo opera l’Unione delle Industrie della Comunità europea ( UNICE).

Per quanto attiene all’organizzazione sindacale dei datori di lavoro, premesse che il datore trovandosi dal lato forte del contratto non ha bisogno di associarsi, solo nel 1906 nasce la Lega industriale di Torino.

Nel 1910 nasce la Confederazione Italiana dell’Industria( CIDI).

Attualmente abbiamo Confindustria, Confcommercio…

Le Pubbliche Amministrazioni, per la fase di contrattazione coi sindacati, sono rappresentate dall’ARAN, Agenzia per la Rappresentanza Negoziale.

La contrattazione collettiva può comportare la costituzione di organismi paritetici, per es. la Cassa Edile, che è composta da rappresentanti di lavoratori e datori, e funge da ammortizzatore sociale.

Di recente, la riforma del mercato del lavoro operata dal D.lgs del 2003 ha affidato funzioni a questi enti bilaterali come per es. funzioni di formazione.

Sezione III: La rappresentanza sindacale

La rappresentatività, a differenza della rappresentanza, è un concetto sociologico che esprime la capacità effettiva di una determinata associazione sindacale di raccogliere ed organizzare il consenso della categoria ce rappresenta. Il problema della rappresentatività si pone solo in un contesto caratterizzato dal pluralismo sindacale.

La questione è quando sia lo Stato a dover scegliere i sindacati più rappresentativi: si pone il problema della scelta dei criteri attraverso i quali individuare i sindacati maggiormente rappresentativi degli interessi degli affiliati.

La nozione di “sindacato maggiormente rappresentativo” può essere analizzata partendo dalle funzioni assegnate via via dalla legge ai sindacati.

a) Poteri di rappresentanza dei lavoratori all’interno di organi collegiali, che esprimono la partecipazione dei sindacati a funzioni pubbliche: per es. il CNEL, ma anche altri organi e commissioni.

b) Funzioni e/o poteri di rappresentanza dei lavoratori all’interno dell’impresa privata o nel pubblico impiego: la L. 300/1970( Statuto dei Lavoratori) ha optato per conferire rilevanza a sindacati a livello intercategoriale o intersindacale, con conseguente scelta verso le tre grandi confederazioni CGIL, CISL , UIL. Si privilegiava la valorizzazione di interessi più ampi e di principi solidaristici.

c) Funzioni e/o poteri negoziali che autorizzano i sindacati dotati di rappresentatività a stipulare contratti collettivi nel settore privato come in quello pubblico: nel contesto , per es. , delle grandi imprese in crisi o in fase di ristrutturazione abbiamo norme che attribuiscono poteri negoziali ai sindacati

d) Funzioni e/o poteri di deroga normativa alle condizioni previste dalla legge, attribuite esclusivamente ai contratti collettivi stipulati dal sindacato maggiormente rappresentativo: abbiamo poteri di deroga e/o integrazione della disciplina che regola il rapporto di lavoro. Per es. la legge che individua il contratto collettivo applicabile per la determinazione della retribuzione imponibile previdenziale. Qui il legislatore presuppone per la stessa categoria vi siano più contratti collettivi ed indica come criterio di scelta fra i contratti da applicare quello stipulato da parte di associazioni che nella categoria siano dotate di maggiore rappresentatività.

Circa i criteri di rappresentatività adottati abbiamo il numero di tesserati, l’articolazione territoriale del sindacato, la partecipazione all’attività contrattuale… un riferimento infatti lo troviamo nella L. 936/1986 in cui si prevede che le nomine dei rappresentanti delle categorie produttive in seno al CNEL sono effettuate dal Presidente del Consiglio tenuto conto dell’ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, della consistenza numerica , della partecipazione effettiva alla formazione e stipulazione dei contratti o accordi collettivi e alla composizione delle controversie collettive o individuali di lavoro.

SEZIONE V: Sindacato e funzioni pubbliche

Nel 1996 abbiamo un accordo circa misure contro la disoccupazione; nel 1998 il patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione voluto dal Governo d’Alema, con cui la concertazione viene istituzionalizzata prevedendo meccanismi procedurali certi e trasparenti e coordinata con prospettive di decentramento amministrativo e federalismo.

Ultimamente il Governo Berlusconi, nel 2002, sottoscrive il Patto per l’Italia con il dissenso della CGIL, dissenso manifestato anche nella riforma del mercato del lavoro dell’anno successivo.

Sottotipi degli accordi trilateri sono i cd. strumenti di programmazione negoziata:

  • Patti territoriali: stipulati tra le amministrazioni locali e soggetti privati con la partecipazione delle parti sociali con obiettivi di sviluppo economico
  • Contratti d’area: con lo scopo di promuovere l’occupazione in aree economicamente depresse utilizzando agevolazioni fiscali e finanziarie autorizzate dalla Ue( stipulati dai soliti soggetti).

SEZIONE VI : La rappresentanza e i diritti sindacali nei luoghi di lavoro

Per lungo tempo i sindacati italiani hanno trascurato la rappresentanza sindacale all’interno dell’azienda: questo vuoto è stato colmato da entità rappresentative completamente autonome.

Nel 1906 nasce la Commissione interna, nata dall’accordo tra FIOM( org. Sind. Mettallurgici) e la fabbrica di automobili ITALA.

Nel 1925 con l’accordo di Palazzo Verdoni le commissioni interne vennero soppresse, furono ripristinate dopo il crollo fascista nel ’43, e regolamentate nel ’ con accordi interfederali.

Le commissioni svolgevano azioni sindacali benché non facessero parte dei sindacati e rimasero in vita fino agli anni ’60.

Nel ’68-’69 vennero introdotti i delegati e il consiglio di fabbrica; i delegati erano soggetti rappresentativi dei lavoratori appartenenti ad un gruppo omogeneo di lavoratori( che operavano nello stesso settore produttivo o reparto). I delegati si riunivano nel consiglio di fabbrica( o consiglio di delegati): i tre sindacati CGIL, CISL,

UIL, riconobbero poteri contrattuali all’interno dell’impresa. In virtù del patto federativo furono considerati come la struttura base del sindacato.

Nel 1984 abbiamo la rottura del patto federativo e il declino dei consigli di fabbrica e i vari sindacati si orientarono verso la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie.

Nel 1970 con lo Statuto dei Lavoratori arriva un intervento normativo che promuove la rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro.

Si arrivava da un biennio di contestazioni partito nelle aule universitarie nel 1968, con contestazioni rivolto non più solo a “padroni” e stato, ma anche agli stessi sindacati considerati istituzioni dello stato.

E così si sperimentano forme di autogestione diretta di matrice assembleare.

Nel 1969 inizia l’iter parlamentare, su proposta del Ministro socialista Brodolini dello Statuto dei Lavoratori.

Il legislatore collegò le coalizioni spontanee di lavoratori all’interno del luogo di lavoro ai sindacati, con un intento quindi di sostegno ai sindacati medesimi. Si privilegiò una democrazia di tipo rappresentativo rispetto d una di democrazia diretta assembleare.

Secondo l’art 35 dello Statuto, esso si applica nei luoghi di lavoro in cui vi siano oltre 15 lavoratori.

Lo Statuto prevede che possano essere costituite rappresentanze sindacali aziendali ad iniziativa dei lavoratori e privilegiando i sindacati confederati; i sindacati autonomi trovano spazio all’art 19, questi devono guadagnarsi la legittimazione( presunta per quelli confederali) sul campo e possono avere r.s.a se nell’unità produttiva è applicato un contratto collettivo( nazionale o provinciale) sottoscritto da quel singolo sindacato.

La Corte costituzionale in alcune pronunce, per es. quelle degli anni ’70, ha peraltro affermato la legittimità costituzionale di questa scelta, basandosi su parametri di ragionevolezza e solidità dell’impianto sindacale.

Con il referendum del 1995 circa l’art 19 dello Statuto, i termini “nazionali e provinciali” sono stati cancellati: ne consegue che le r.s.a di sindacati autonomi

dirigente per r.s.a; per il numero di ore si va da un minimo all’anno di 1 ora fino ad un minimo di 8 ore per le aziende maggiori.

Di regola il lavoratore-dirigente della r.s.a da comunicazione al datore 24 ore prima dell’intenzione di usufruire dell’ora di permesso, sempre per attività connesse alla materia sindacale.

Poi vi sono i permessi non retribuiti , ad. Es. per partecipare a convegni sindacali per massimo 8 giorni all’anno; la comunicazione va data almeno 3 giorni prima.

Vi sono permessi retribuiti per dirigenti provinciali o nazionali delle associazioni firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva.

I dirigenti di tutti i sindacati sono inoltre titolari di aspettativa no retribuita, aspettativa utile ai fini pensionistici in quanto gli enti previdenziali hanno l’onere di accreditare la prestazione contributiva.

Nel caso del settore pubblico il limite massimo delle aspettative e dei permessi è determinato tra l’ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative.

Il dirigente delle r.s.a non può essere trasferito senza il nulla-osta del sindacato di appartenenza8 vd. Art 22 statuto e 2103 cod. civ).

Riguardo il licenziamento del sindacalista interno, l’art 18, comma 11, dello Statuto dei lavoratori riprende l’accordo Interconfederale del 1966 e si applica a dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali , candidati e membri di commissioni interne. In questi casi su istanza del lavoratore o del sindacato di appartenenza il giudice, tramite ordinanza, può reintegrare sul posto di lavoro se ritiene gli elementi di prova forniti dal datore irrilevanti. Il legislatore mira all’effettiva reintegrazione sul posto di lavoro in quanto il contatto del sindacalista con gli altri lavoratori è un elemento fondamentale e per ogni giorno di ritardo alla reintegra del datore p previsto un costo doppio.

A seguito della rottura del Patto federativo nel 1984 abbiamo il superamento della rappresentanza unitaria dei consigli di fabbrica e la moltiplicazione delle r.s.a( una per ciascuna sigla sindacale).

Nel 1993, anche per adeguarsi alla normativa europea sulla politica dei redditi, abbiamo il Protocollo Ciampi-Giugni con la revisione della rappresentanza sindacale nell’impresa e l’introduzione della r.s.u: rappresentanza sindacale unitaria.

Nel Dicembre ’93 Confindustria, CGIL, CISL e UIL sottoscrivono un accordo interfederale che regola le r.s.u

In pratica nelle unità produttive con oltre 15 dipendenti CGIL,CISL ,UIL rinunciano a costituire proprie r.s.a in favore di una comune r.s.u, che subentrano nei poteri e facoltà previste per le r.s.a

Nell’accordo interconfederale si prevede che in una singola unità produttiva ogni sindacato può uscire dalla r.s.u con l’obbligo però di dare disdetta all’intero accordo interconfederale( per evitare la frammentazione sindacale).

La materia è confluita nel Testo Unico sulla rappresentanza sindacale del 2014 firmato da Confindustria, CGIL, CISL, UIL. Il Testo Unico prevede che il numero dei rappresentanti delle r.s.u sia proporzionale al numero di dipendenti: fino a 200 dipendenti 3 rappresentanti; 3 ogni 300 nelle unità produttive fino a 3. dipendenti; 3 ogni 500 nelle unità produttive con oltre 5.000 dipendenti. I rappresentanti sono eletti a suffragio universale a scrutinio segreto tra liste concorrenti.

Alla elezioni della r.s.u possono partecipare anche organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Testo Unico del 2014 o firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva, sia altre organizzazioni purché costituite con un proprio statuto e atto costitutivo( per evitare la partecipazione di coalizioni occasionali di lavoratori). In ogni caso anche queste liste devono rispettare i contenuti del T.U del 2014 e presentare un numero di firme di almeno il 5% degli aventi diritto al voto nelle aziende con almeno 60 dipendenti( con meno serviranno 3 firme).

I rappresentanti delle r.s.u restano in carica 3 anni e decadono automaticamente al termine del periodo. Al dimissionario subentra il primo dei non eletti.

Le r.s.u subentrano quindi nelle funzioni delle r.s.a e hanno gli stessi diritti e la competenza a firmare il contratto collettivo nazionale di lavoro.

r.s.a nel pubblico impiego

Fino al referendum del 1995 potevano costituire r.s.a associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e ai sindacati ammessi alla contrattazione di reparto in quanto più rappresentativi.

interesse sindacale. E del lavoro. Il datore deve essere preavvertito. All’assemblea possono partecipare tutti i lavoratori e anche quelli sospesi o in cassa integrazione o scioperanti e anche dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la r.s.a

Il datore di lavoro non ha invece diritto a partecipare all’assemblea.

Le assemblea nell’orario di lavoro sono retribuite e hanno un limite temporale( 10 ore annue), quelle fuori orario non sono retribuite e non hanno limiti temporali.

Il referendum

Lo Statuto( art. 21) prevede che possano costituirsi referendum promossi da tutte le r.s.a fuori dall’orario di lavoro con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità produttiva.

Il referendum deve avere ad oggetto materie inerenti l’attività sindacale( attività sindacale è tutto ciò che rientra nell’attività di tutela svolta dall’associazione).

Attività di proselitismo e raccolta di contributi

La materia è regolata dall’art 26 dello Statuto dei lavoratori; la norma ha subito un referendum abrogativo nel 1995.

Con l’effetto del referendum il datore di lavoro( delegato), opera un pagamento nelle mani del delegatario( il sindacato) su richiesta del lavoratore( delegante) su base volontaria oppure solo se destinatario di una previsione del contratto collettivo, mentre invece prima in base all’art 26, comma 3, era obbligato.

Sicuramente hanno risentito degli effetti del referendum le associazioni sindacali escluse dai contratti collettivi( es. i COBAS).

SEZIONE VII: il procedimento di repressione dell’attività sindacale

L’art 28 dello Statuto dei Lavoratori ha la funzione di ripristinare i diritti e le prerogative sindacali lese da comportamenti illegittimi del datore di lavoro che mirino a impedire o limitare l’esercizio delle libertà sindacali o del diritto di sciopero.

In questi casi le associazioni sindacali possono ricorrere dinanzi il giudice del lavoro del luogo per ottenere la cessazione del comportamento e la rimozione degli effetti.

Il giudice del lavoro, attraverso un speciale procedimento giurisdizionale, ordina la cessazione del comportamento e la rimozione degli effetti. La parte soccombente, entro 15 giorni, può proporre opposizione dinanzi il solito giucice: a questo punto scaturisce un processo vero e proprio con la formulazione di una sentenza contro la quale vi è il ricorso in appello e in Cassazione.

Si tratta di uno speciale procedimento d’urgenza condotto dal giudice al termine di una sommaria istruttoria.

Per rafforzare la deterrenza dello strumento processuale, a carico del datore di lavoro che omette di eseguire l’ordine del giudice, abbiamo la sanzione penale ex 650 cod. pen. Con arresto fino a 3 mesi o un’ammenda.

La norma richiama il sindacato e le strutture territoriali, che di solito sono i sindacati provinciali di categoria, mentre di regola deve escludersi la r.s.a che non ha una struttura a carattere territoriale né ha natura associativa.

Inoltre si richiamano tutti quei soggetti che hanno interesse ad agire, compresi sindacati esterni, che di regola hanno meno coinvolgimento e più ponderazione.

Un altro requisito è la natura nazionale del sindacato, con esclusione di realtà meramente locali.

Legittimato passivamente è il datore di lavoro e non le associazioni datoriali.

Il singolo lavoratore può ottenere la tutela dei propri diritti attraverso gli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale.

La condotta antisindacale

In base all’art 28 è antisindacale il comportamento diretto ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e delle attività sindacali nonché del diritto di sciopero. Si tratta comunque di un concetto indeterminato.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno escluso l’animus nocendi.

Si distinguono attività monoffensive come quelli diretti a violare una prerogativa delle associazioni sindacali, come il diritto di informazione; comportamenti

Il Diritto del lavoro nasce anche per assicurare un trattamento uguale e uniforme ai lavoratori su tutto il territorio nazionale.

Sennonché l’avvento della cd. globalizzazione ha frammentato il mercato del lavoro e lo statuto giuridico dei lavoratori e generato fenomeni di concorrenza fra mercati del lavoro disomogenei, in particolare fra i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo.

Si è perciò avvertita l’esigenza di affidare ad organismi sovra-nazionali l’emanazione di norme per regolare l mercato del lavoro, come nel caso del Diritto comunitario.

Dove non può operare il diritto sovra-nazionale operano strumenti privatistici, come i contratti commerciali internazionali, che regolano i rapporti fra imprese e che contengono le cd. clausole sociali, per cui l’impresa che riceve la consegna di lavoro si impegna a garantire standard minimi di trattamento ai propri dipendenti.

La materia dei Diritti sociali fondamentali è contenuta nella Carta di Nizza( la carta dei diritti fondamentali della UE adottata nel 2000 a Nizza) benché non sia giuridicamente vincolante.

La Corte di Giustizia ha comunque detto che i principi contenuti nella Carta di Nizza riprendono quelli dell’art 151 del TUE e quindi possono essere resi effettivi dagli organi giurisdizionali dei vari stati membri.

Fra i diritti giuslavoristici troviamo la dignità umana, la libertà d’impresa, la libertà professionale, il principio di non discriminazione, parità di trattamento fra uomini e donne…

Le imprese multinazionali, per garantire standard minimi di tutela del lavoro, spesso di dotano dei cc.dd. codici di condotta, che sono privi di vincolatività giuridica.

Per quanto riguarda il sistema sotto-statale , la riforma del titolo V della Costituzione operata nel 2001 ha riscritto le competenze Stato-regioni: nella materia del lavoro abbiamo competenze sia da parte dello Stato( per quanto concerne la determinazione dei livelli minimi di prestazioni dei diritti civili e sociali) competenza concorrente e residuale delle regioni.

SEZIONE II: Il contratto collettivo

Il contratto collettivo è un contratto sottoscritto dalle associazioni sindacali( dei lavoratori e dei datori di lavoro) per dettare norme che troveranno applicazione nei

confronti dei rapporti di lavoro del settore produttivo rappresentato dai soggetti stipulanti.

Il contratto assume quindi un’efficacia obbligatoria per il datore di lavoro. Ma il problema era quello della efficacia reale, o inderogabilità, del contratto collettivo su quello nazionale: in caso di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di applicare il contratto collettivo vi erano effetti meramente risarcitori senza che il lavoratore potesse invocare l’applicazione diretta e a suo favore del contratto collettivo.

Nel 1902 viene istituito il Consiglio superiore del lavoro e vi furono varie proposte legislative volte a riconoscere giuridicamente i sindacati e il contratto collettivo.

Durante il ventennio fascista abbiamo l’introduzione di una forma di corporativismo autoritario al posto delle vecchie associazioni sindacali. La L. del 1926 oltre a vietare le organizzazioni sindacali attribuiva ad un unico sindacato( sia datori che lavoratori) la rappresentanza legale di ciascuna categoria produttiva. Il sindacato unico era un sindacato fascista.

La materia fu inserita nel Codice civile del ’42 dove all’art 1 della preleggi troviamo che tra le fonti del diritto abbiamo le norme corporative. Le norme corporative ricomprendevano sia i contratti collettivi che le cd. sentenze collettive: se non veniva trovato un accordo tra le parti, interveniva la Magistratura del lavoro, una sezione speciale costituita presso ogni corte d’appello e composta da 3 giudici togati e 2 cittadini esperti di diritto del lavoro.

Questa magistratura del lavoro stabiliva le nuove condizioni contrattuali.

Il contratto collettivo corporativo era quindi una fonte del diritto e aveva, secondo la dottrina maggioritaria dell’epoca, natura pubblicistica.

Nel 1943 con decreto regio furono soppresse le corporazioni, mentre le organizzazioni sindacali di diritto pubblico furono riorganizzate. Nel 1944 i sindacati fascisti furono soppressi.

Ma il decreto del ’43 mantenne in vita il corpus normativo costituito dagli accordi, dalla sentenze della magistratura del lavoro e dalla ordinanze corporative, per non pregiudicare la posizione dei lavoratori.