Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Riassunti di Diritto Tributario: Esercizi e Quiz su Presupposto e Redditi, Dispense di Diritto Tributario

Introduzione, diritti e doveri, iva, ires e singole categorie di reddito, iref, operazioni etra/intracomunitarie, regimi particolari di tassazione (stabile organizzazione, regime di trasparenza fiscale, consolidato mondiale / nazionale)

Tipologia: Dispense

2012/2013

In vendita dal 10/06/2013

giadam89
giadam89 🇮🇹

17 documenti

1 / 50

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
INTRODUZIONE AL DIRITTO TRIBUTARIO
Il diritto tributario è il diritto che disciplina i tributi.
Esiste un enorme quantità di tributi ma noi ne analizzeremo solo alcuni e in particolare:
IVA
IRES
IRPEF
Il tributo è una entrata dello stato che consente il perseguimento di molteplici finalità.
I tributi servono a garantire il funzionamento della repubblica.
Esistono 2 tipi di entrate:
entrate legate al patrimonio dello stato: esse derivano dalle concessioni che lo stato fa del
suo patrimonio (demanio pubblico). Queste entrate rappresentano una parte minima del
fabbisogno che lo stato necessita.
Tributi: è una delle espressioni della sovranità dello stato. È il potere di chiedere
autoritativamente a ciascun soggetto della comunità di concorrere alle spese pubbliche.
Nella categoria tributi distinguiamo:
imposte
tasse
contributi
Tutti è tre sono imposti in modo autorevole dallo stato, ma vi è la possibilità che il potere
impositivo venga attribuito anche ad altri enti come le regioni e i comuni.
Il potere di istituire i tributi è in mano allo stato il quale può attribuire agli enti il potere di gestire e
riscuotere l' imposta.
Esempio: ICI/IMU istituita con legge statale ma applicata e gestita dai comuni.
1. imposte: è un tributo che viene applicato a soggetti per il fatto che questi appartengono alla
comunità indipendentemente dai servizi richiesti. Sono applicate anche se non vi è una
controprestazione (finanziamento della scuola, giustizia). Non c'è controprestazione diretta.
È una manifestazione del DOVERE DI SOVRANITA' (art 53).
2. tasse: è un tributo che costituisce una sorta di corrispettivo in quanto è richiesta al cittadino
che gode di un determinato servizio. Presenta tre caratteristiche principali:
1. è imposta in modo autorevole
2. è pagata in cambio di un servizio
3. il prezzo non è commisurato al valore della controprestazione ossia del servizio reso
esempio: biglietto museo statale, tassa smaltimento rifiuti.
SINALLAGMA CONTRATTUALE: da un lato la prestazione dall'altro la controprestazione. Non
c'è però diretta sinallagmaticità tra prezzo e controprestazione. Esempio: tassa sui rifiuti: una parte è
commisurata alla prestazione l'altra è pagata per i benefici che vengono tratti dalla collettività.
Tariffa: è il corrispettivo di una prestazione e la corte costituzionale ha individuato nella
tariffa i caratteri che la fanno appartenere alla categoria tassa. Ma la distinzione tra l'essere
tassa e l'essere tariffa ha importanti conseguenze. esempio: tariffa igiene ambientale
contributi: le caratteristiche che identificano un contributo sono:
l’imposizione autoritativa da parte dell’ente
il pagamento in cambio di una prestazione che però non è simultanea bensì futura
dal pagamento del contributo ne deriva l’appartenenza a un gruppo
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32

Anteprima parziale del testo

Scarica Riassunti di Diritto Tributario: Esercizi e Quiz su Presupposto e Redditi e più Dispense in PDF di Diritto Tributario solo su Docsity!

INTRODUZIONE AL DIRITTO TRIBUTARIO

Il diritto tributario è il diritto che disciplina i tributi. Esiste un enorme quantità di tributi ma noi ne analizzeremo solo alcuni e in particolare:  IVA  IRES  IRPEF Il tributo è una entrata dello stato che consente il perseguimento di molteplici finalità. I tributi servono a garantire il funzionamento della repubblica. Esistono 2 tipi di entrate:  entrate legate al patrimonio dello stato : esse derivano dalle concessioni che lo stato fa del suo patrimonio (demanio pubblico). Queste entrate rappresentano una parte minima del fabbisogno che lo stato necessita.  Tributi : è una delle espressioni della sovranità dello stato. È il potere di chiedere autoritativamente a ciascun soggetto della comunità di concorrere alle spese pubbliche. Nella categoria tributi distinguiamo:  imposte  tasse  contributi Tutti è tre sono imposti in modo autorevole dallo stato, ma vi è la possibilità che il potere impositivo venga attribuito anche ad altri enti come le regioni e i comuni. Il potere di istituire i tributi è in mano allo stato il quale può attribuire agli enti il potere di gestire e riscuotere l' imposta. Esempio: ICI/IMU istituita con legge statale ma applicata e gestita dai comuni.

  1. imposte : è un tributo che viene applicato a soggetti per il fatto che questi appartengono alla comunità indipendentemente dai servizi richiesti. Sono applicate anche se non vi è una controprestazione (finanziamento della scuola, giustizia). Non c'è controprestazione diretta. È una manifestazione del DOVERE DI SOVRANITA' (art 53).
  2. tasse : è un tributo che costituisce una sorta di corrispettivo in quanto è richiesta al cittadino che gode di un determinato servizio. Presenta tre caratteristiche principali:
  3. è imposta in modo autorevole
  4. è pagata in cambio di un servizio
  5. il prezzo non è commisurato al valore della controprestazione ossia del servizio reso esempio: biglietto museo statale, tassa smaltimento rifiuti. SINALLAGMA CONTRATTUALE: da un lato la prestazione dall'altro la controprestazione. Non c'è però diretta sinallagmaticità tra prezzo e controprestazione. Esempio : tassa sui rifiuti: una parte è commisurata alla prestazione l'altra è pagata per i benefici che vengono tratti dalla collettività. Tariffa: è il corrispettivo di una prestazione e la corte costituzionale ha individuato nella tariffa i caratteri che la fanno appartenere alla categoria tassa. Ma la distinzione tra l'essere tassa e l'essere tariffa ha importanti conseguenze. esempio: tariffa igiene ambientale contributi : le caratteristiche che identificano un contributo sono: l’imposizione autoritativa da parte dell’ente il pagamento in cambio di una prestazione che però non è simultanea bensì futura dal pagamento del contributo ne deriva l’appartenenza a un gruppo

il sistema contributi quando si tratta di contributi previdenziali sembra essere più vicino al mondo delle imposte piuttosto che delle tasse in quanto sembra rispondere a un bisogno di solidarietà. Il pagamento del contributo avviene in ragione al fatto che si appartiene a un gruppo (nel caso delle imposte l’appartenenza è alla collettività) e al senso di responsabilità nel garantire allo stesso gruppo la prestazione esempio: contributo cassa previdenziale dottori commercialisti lo stato nel decidere le imposte e dunque la pressione fiscale non può avere un libero arbitrio. Vi sono delle regole da rispettare dette di diritto positivo poiché è lo stesso stato che le detta. FONTIcostituzione : fonte primaria del diritto tributario. La potestà legislativa in materia tributaria spetta, in base all' art 117 della costituzione, allo Stato e alle Regioni. Lo Stato ha, in via esclusiva, la potestà di disciplinare il sistema tributario e dis tabilire i principi fondamentali in materia fiscale. Le regioni invece, hanno una potestà legislativa concorrente in materia di finanza pubblica e sistema fiscale e hanno potestà legislativa in materia di tributi regionali e locali nell'ambito sempre dei principi fondamentali istituiti dallo stato.  leggi, decreti legge, decreti legislativiregolamenti e direttive comunitarie Nella Costituzione gli articoli fondamentali in materia di imposte sono: articolo 53, 1° e 2° comma della costituzione: “ tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività” L'articolo 53 dunque contiene i tre fondamentali PRINCIPI COSTITUZIONALI CHE REGOLANO IL DIRITTO TRIBUTARIO : P. DELL'UNIVERSALITA' DELL'IMPOSTA: il principio della generalità o dell'universalità del tributo si ricava dall'art, 53 della Costituzione, in base al quale “ tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva” Il termine tutti si riferisce tanto ai cittadini italiani quanto ai cittadini stranieri e agli apolidi. Tale termine si rivolge inoltre sia alle imprese individuali che collettive, sia nazionali che straniere. L’obbligo di contribuire è imposto a tutti, residenti e non, perché considera che chiunque tessa relazioni con la repubblica è tenuto a concorrere; l’articolo 53 comma 1 è espressione degli articoli 2, 3 della costituzione che enunciano il dovere di solidarietà. PROGRESSIVITA' DEL SISTEMA TRIBUTARIO Dal secondo comma invece si deduce che il nostro sistema è improntato su criteri di progressività. Un principio di equità vuole che il carico tributario individuale cresca con il crescere della ricchezza del contribuente. Quando il carico tributario cresce in misura più che proporzionale con crescere della ricchezza imponibile, la tassazione è definita progressiva. La tassazione progressiva è una tassazione ad aliquote (marginali) crescenti. La Corte costituzionale ha sottolineato che il principio di progressività non riguarda i singoli tributi ma il sistema nel suo complesso; non è quindi vietato che singoli tributi siano ispirati a criteri diversi. Il principio di progressività indica che il sistema tributario ha anche funzioni redistributive per il raggiungimento dei fini di giustizia sociale fissati dalla Costituzione. La progressività è realizzabile attraverso diverse modalità: per detrazione, per classi,

l'utilizzo della legge delega. ART 75: comma 2 - non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. ART. 81 : comma 3- con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Comma 4 – ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. ART. 119: comma 1 – i Comuni, le province, le città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I DOVERI E I DIRITTI TRIBUTARI FONDAMENTALI

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE: PRINCIPI GENERALI

talvolta le leggi escludono l'obbligatorietà della ripresentazione della dichiarazione finchè non intervengono mutamenti oggettivi e soggettivi negli elementi dichiarati (tributi locali, tassa per la raccolta e trasporto rifiuti) mentre vi è l'obbligatorietà annuale per l'iva e altre imposte dirette. Vi è la possibilità di rettificare gli errori commessi dal dichiarante a proprio danno. LA DISCIPLINA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DPR 600/1973: ART 1 : Dichiarazione dei soggetti passivi. Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d’imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi. La dichiarazione è unica agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi e deve contenere l’indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell’accertamento e delle sanzioni. ART 2 : Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell’art. 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi. ART 8: Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni. Deve essere redatta pena nullità utilizzando stampati conformi ai modelli di dichiarazione approvati annualmente con decreto del ministro dell'economia. I PRINCIPI GENERALI sono:  GENERALITA': Obbligo di dichiarazione a tutti i percettori di redditi  UNICITA': ha per oggetto tutti i redditi di qualsiasi natura possedui da un contribuente.  ANNUALITA': obbligo di dichiarazione al normale periodo annuale  ANALITICITA': deve contenere tutti gli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell'imponibile  FORMA VINCOLANTE: modelli approvati con decreto ministeriale EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE E PROBLEMA DELLA RITRATTABILITA'  riscossione coattiva dell'amministrazione delle imposte per la parte non spontaneamente versata  riconoscimento di garanzie (rettifiche) di errori o omissioni nella compilazione della medesima: non si può ritirare materialmente la dichiarazione ma si può rimediare a errori o omissioni sfavorevoli per il contribuente.  Situazioni creditorie  per quanto riguarda alle opzioni effettuate con la dichiarazione devono ritenersi suscettibili non di ritrattazione per errore ma di revoca  per quanto riguarda i contenuti il contribuente può far valere gli errori commessi in proprio

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

IVA

DPR 26 OTTOBRE 1972 N. 633

NORMATIVA IVA NELLA UE:

 direttiva del 1967 = definizione linee generali  direttiva del 1977 = adozione sesta direttiva definizione di una copertura uniforme all’interno dell’UE  direttiva del 2007 = la sesta direttiva è stata sostituita dalla direttiva n. 2006/12/EC cd RIFUSA cioè agli stati membri viene data la possibilità di deroghe ed introduce eccezioni NORMATIVA IVA ITALIANA:  DPR 633//72 recentemente modificato dal DL 135/09 – stabile organizzazione – e Dlgs 18/2010 e armonizzato dalla disciplina dell’IVA. L’IVA è stata introdotta nel nostro ordinamento dal DPR 26/10/72 n. 633 e rappresenta il tributo più rilevante nel settore delle imposte indirette. A norma dell’ art 1 l’IVA colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuale nel territorio dello stato nell’esercizio dell’impresa, di arti o professioni e le impostazioni da chiunque effettuate. L’IVA ha lo scopo di colpire una sola volta, con aliquote fissate dalla legge, i beni e i servizi destinati al consumo attraverso l’imposizione sul valore aggiunto nelle varie fasi produttive. In pratica l’IVA colpisce – attraverso un sistema di detrazioni imposta da imposta – solo la parte di incremento che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e di distribuzione, fino a incidere totalmente sul consumatore finale, che corrisponderà l’intera imposta. Le caratteristiche proprie del tributo sono:

  1. Imposta generale o istantanea: applicata a tutte le operazioni/scambi aventi ad oggetto beni e servizi/ l’occasione del prelienvo è rappresentato da ogni singolo scambio di beni o servizi
  2. Imposta di consumo o gravante sul consumatore finale: supportata dal consumatore finale, in quanto questi, a differenza di ogni esercente arte o professione ed ogni imprenditore, non potrà detrarre l’imposta pagata sugli acquisti.
  3. Imposta neutrale: indifferente nel numero di passaggi del bene o servizio: l’IVA assoggetta al tributo soltanto il valore aggiunto. In tal modo, a parità di prezzo il carico fiscale su un prodotto risulta sempre uguale a prescindere dal numero degli operatori economici che hanno

compiuto transazioni sul prodotto.

  1. Non cumulativa: proporzionale al prezzo percepito dal soggetto passivo quale contropartita dei beni e servizi forniti
  2. Trasparente: viene riscossa in ciascuna fase a prescindere dal numero di operazioni precedenti. REGIME DELLE OPERAZIONI AI FINI IVA:  OPERAZIONI NEL CAMPO IVA: o Imponibili (art 1) o Non imponibili (art 8 8bis 9 dpr 600/73 cessioni all’esportazioni e servizi internazionali nonché cessioni intracomunitarie art 41 dl 331/93) o Operazioni esenti (art 10 dpr 600/73)  OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA o Operazioni escluse NEL CAMPO IVA: o OPERAZIONI IMPONIBILI Il presupposto è dato dalla situazione giuridica che legittima lo Stato al prelievo del tributo: nel caso dell’IVA si fa riferimento all’effettuazione di operazioni imponibili. I requisiti perché una operazione sia definita imponibile sono tre: PRESUPPOSTI OGGETTIVI Le cessioni di beni a titolo oneroso che trasferiscono la proprietà di beni o che costituiscono o trasferiscono diritti reali di godimento su beni di ogni genere nonché le altre operazioni analiticamente indicate nell’art 2.(art 2 DPR 633) Le prestazioni di servizi dipendenti da obbligazioni di ogni tipo: di fare, di non fare e di permettere (contratto d’opera, appalto, mediazione etc.) previo corrispettivo (art 3 DPR 633) PRESUPPOSTI SOGGETTIVI Affinché un operazione possa essere assoggettata ad IVA è necessario che essa sia svolta nell’esercizio di un impresa o di arti e professioni. Gli artt. 4 e 5 del DPR 633/72 stabiliscono che cosa debba intendersi per esercizio di impresa, arti e professioni. In particolare per esercizio d’impresa s’intende l’esercizio in forma abituale, anche se non esclusiva, delle attività commerciali organizzare in forma d’impresa nonché le attività che. Pur non rientranti in quelle individuate dall’art. 2195 cc, sono comunque organizzate in forma di impresa. PRESUPPOSTI TERRITORIALI Ai fini dell’ applicazione dell’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere effettuate nel territorio dello Stato italiano. In base all’art. 7 del decreto IVA per territorio dello stato

 Non sono soggette al pagamento dell’imposta  Non devono essere né fatturate né annotate nei libri IVA  Sono estranee al volume d’affari IVA  Non consentono di recuperare l’IVA pagata a monte sugli acquisti. I SOGGETTI PASSIVI Il soggetto passivo d’imposta è colui che realizza il presupposto. Si devono ritenere soggetti passivi coloro che effettuano le operazioni imponibili. In concreto possiamo dire che i soggetti passivi dell’IVA sono: Coloro che effettuano cessioni di beni nell’esercizio di una impresa Coloro che effettuano prestazioni di servizi nell’esercizio di una impresa Coloro che effettuano cessioni di beni o esercitano prestazioni di servizi nell’esercizio di una arte o professione Chiunque effettui impostazioni extra CE, anche senza esercitare un’attività imprenditoriale Coloro che effettuano acquisti intracomunitari di beni In realtà il meccanismo del tributo fa si che coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi siano contribuenti solo percossi dal tributo: i contribuenti di fatto sono i consumatori finali che versano l’IVA ma non possono recuperarla in alcun modo. Il consumatore è soggetto passivo di fatto e non di diritto.

MOMENTO IMPOSITIVO

L’art. 6 del DPR 633/72 individua il momento di effettuazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA. In particolare la norma fissa tale circostanza: Per la cessione di beni immobili: nel momento della stipulazione dell’atto Per la cessione di beni mobili: nell’atto della consegna o spedizione Per le cessioni i cui effetti costitutivi o traslativi si determinano successivamente: nell’atto della produzione di tali effetti, e comunque, se riguardano beni mobili, trascorso un anno dalla consegna o spedizione Per le prestazioni di servizi: nell’atto del pagamento del corrispettivo MECCANISMI DI FUNZIONAMENTO Con il sistema dell’IVA ogni contribuente , al passaggio della merce, è tenuto al pagamento dell’aliquota IVA non per l’intero ammontare del valore del bene ma solo per la quota di valore che il contribuente ha aggiunto con il proprio lavoro. Il meccanismo dell’ IVA si basa sulle seguenti fasi:

  • Fatturazione Il contribuente, soggetto passivo IVA, che cede un bene o presta un servizio è tenuto ad emettere un documento fiscale nei confronti del soggetto cliente in cui compare oltre al corrispettivo pattuito anche l’IVA. Tale documento è una fattura nel caso si tratti di grossisti e ricevuta fiscale nel caso di tratti di dettaglianti o professionisti.
  • Rivalsa Consiste nel diritto/dovere del soggetto passivo del tributo di richiedere a un altro soggetto (cliente) una somma di denaro pari al tributo di cui è debitore addebitandogliela in fattura in aggiunta al corrispettivo. In sostanza l’imposta deve essere addebitata al destinatario delle operazioni imponibili. Tale addebito è obbligatorio ed è nullo ogni patto contrario.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’

IRES

D. Lgs. 12 dicembre 2003 / 344

CARATTERI GENERALI

L’IRES si configura come imposta personale che colpisce con aliquota proporzionale (non progressiva) la capacità contributiva totale, ossia il reddito delle persone giuridiche ed enti assimilati. Per persone giuridiche si intende la comunione di beni e persone volta al raggiungimento di un fine comune; il loro requisito essenziale è il riconoscimento, da parte dello stato, della personalità giuridica. Si caratterizzano per l’autonomia patrimoniale di cui godono rispetto alle singole persone fisiche che le compongono. Anche nell’IRES esiste una diversa disciplina per i  soggetti residenti : che sono tenuti al pagamento dell’imposta per i redditi dovunque prodotti  soggetti non residenti: che sono obbligati per i soli redditi prodotti in Italia. PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA Art 72 Presupposto d’imposta Presupposto dell'imposta sul reddito delle società e' il possesso dei redditi in denaro o in natura rien tranti nelle categorie indicate nell'articolo 6. Reddito è dunque l’acquisizione di ricchezza: tale reddito, tuttavia, viene diversamente calcolato se condo i tipi di soggetti passivi dell’imposta. Esistono, infatti, normative differenziate per  le società commerciali  per gli enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l’attività commerciale  per le società ed enti non residenti. I criteri della territorialità sono gli stessi dell’IRPEF e il tributo è dovuto per periodi d’imposta. Il periodo di imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione della società o dell’ente, come risulta per legge o dall’atto costitutivo. Se la durata dell’esercizio o del periodo non è determinata dal la legge o dall’atto costitutivo, il periodo di imposta si intende costituito da un anno solare. (art 77) RESIDENZA DELLE PERSONE GIURIDICHE

Art 73 Soggetti passivi Comma 3: Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Comma 4: L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e' determinato in base alla legge, all'at to costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o re gistrata. Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. Uno degli indizi per determinare la residenza delle società in Italia è la residenza, in Italia, dei mem bri del consiglio di amministrazione. Il legislatore ha fissato 3 criteri di collegamento fra i soggetti diversi dalle persone fisiche e il territorio ai fini della determinazione della residenza fiscale:  sede legale  sede dell’amministrazione  oggetto principale Si tratta di principi alternativi pertanto è sufficiente che uno solo di essi sia verificato perché le socie tà o l’ente possano essere considerati fiscalmente residenti in Italia e conseguentemente soggetti a im posizione diretta per i redditi prodotti nel mondo. SEDE LEGALE: Criterio identico sia per le società di persone che per quelle di capitali. Criterio formale di agevole constatazione e infatti quella risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto della so cietà. Art 46 cc: quando la legge fa dipendere determinati effetti della residenza o dal domicilio, per le per sone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede. Nei casi in cui la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima. SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE: il legislatore ha usato gli stessi termini sia per le società di persone che per le società di capitali: la formulazione del comma 3 dell’art.73, infatti, ricalca il comma 1 dell’art.5 del TUIR.

  • Per sede dell’amministrazione della società di altro ente si intende sia il luogo dove trova concreta esecuzione l’oggetto sociale sia la sede dove abitualmente si incontrano gli amministratori per svolge re l’attività amministrativa, per organizzare e dirigere la gestione sociale dell’ente.
  • “La sede dell’amministrazione è il luogo dal quale provengono gli impulsi volitivi inerenti all’attività amministrativa delle società ed enti”. Per stabilire se una società costituita all’estero abbia la sede dell’amministrazione in Italia occorre avere riguardo alla situazione sostanziale ed effettiva, senza limitarsi a quella formale o appa rente. INDICATORI PER INDIVIDUARE LA SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE  residenza degli amministratori. Se tutti gli amministratori della società hanno la residenza in Italia, la società avrà la sua sede dell’amministrazione in Italia. Se specularmente vi fossero

comma5bis Fatta salva ogni prova contraria la sede dell’amministrazione di un soggetto è ritenuta esistente nel territorio dello stato se esso detiene partecipazioni di controllo in società di capitali, so cietà cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello stato purchè:  ci sia il controllo anche indiretto delle società detentrici le partecipazioni  il consiglio di amministrazione delle società detentrici è formato in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello stato comma 5ter occorre considerare la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o del pe riodo di gestione del soggetto estero La società non residente deve detenere partecipazioni di controllo nei soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 73 del TUIR. La norma quindi rinvia al concetto di controllo previsto dall’art. 2359, c.c., per cui rileva sia il controllo di diritto (disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria) sia il controllo di fatto (disporre di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nella stessa assemblea ordinaria). Gli effetti delle nuove norme fanno si che il soggetto estero si considera ad ogni effetto residente nel territorio dello Stato e sarà quindi soggetto a tutti gli obblighi strumentali e sostanziali che l’ordinamento prevede per le società e gli enti residenti. La norma prevede, ponendo a carico del contribuente, l’inversione dell’onere della prova, ossia la possibilità per il contribuente di vincere la presunzione dimostrando, con argomenti adeguati e con vincenti, che la sede di direzione effettiva della società non è in Italia bensì all’estero. FENOMENI DI DOPPIA RESIDENZA DELLE SOCIETA’ La doppia residenza delle società può verificarsi quando:

  1. due Stati ritengono di avere entrambi potestà impositiva sulla base delle regole interne, rite nendosi entrambi come stato della residenza;
  2. due Stati adottano differenti criteri di collegamento per l’individuazione della residenza fisca le; Ciò può comportare fenomeni di doppia imposizione quando entrambi gli Stati prevedono l’applica zione del criterio di tassazione worldwide nei confronti dei soggetti residenti; Le convenzioni internazionali risolvono situazioni di doppia imposizione causate da fenomeni di dop pia residenza. Il fenomeno della doppia residenza fiscale si verifica in due circostanze:
  1. quando un contribuente, in forza della normativa interna di due Stati, risulti essere residen te in entrambi,
  1. quando il reddito di provenienza estera di un contribuente residente in uno Stato è assogget tato a tassazione in entrambi i paesi, quello di residenza del percettore e di quello di provenienza del la rendita. Indipendentemente dalla configurazione assunta, la doppia residenza fiscale è all’origine di un “con flitto di potestà impositiva” fra due Stati su un contribuente, sia persona fisica che ente diverso da persona fisica. IL SUPERAMENTO DELLE PRESUNZIONI DI RESDIENZA La prova per superare la presunzione di residenza in Italia di società formalmente residenti all’estero (estero vestizione) non può essere fornita né attivando la procedura di interpello ordinario né presen tando l’interpello disapplicativo delle norme antielusive. la dimostrazione della "prova contraria " sulla base non solo del dato documentale, ma anche sulla base di tutti gli elementi concreti da cui risulti, in particolare, il luogo in cui le decisioni strategiche, la stipulazione dei contratti e le operazioni finanziarie e bancarie siano effettivamente realizzate, è (...) essenziale per permettere quella valutazione caso per caso necessaria al fine di garantire la proporzio nalità della norma rispetto al fine perseguito, a mitigare la portata generale della disposizione antielu siva in questione e, pertanto, a confermare la compatibilità della stessa con la normativa comunitaria ". Qualche ulteriore considerazione deve essere effettuata nel caso di holding "statiche" o di società di mera detenzione di partecipazioni; è, infatti, evidente che per tale tipologia di società non sono necessarie particolari strutture produttive e di conseguenza potrebbe assume rilevanza determinante la circostanza che le assemblee (e i consigli di amministrazione o i comitati esecutivi) siano tenuti all'estero. LA RESIDENZA DEL TRUST Per trust si intendono “i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente mediante atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico”.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

IRPEF

DPR 22 dicembre 1986 / 917

IL PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

Articolo 1 Presupposto dell'imposta. “Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6”. l'articolo 1 esplicita il presupposto d’imposta fondamentale inteso come condizione necessaria ed imprescindibile per l'applicazione delle imposte sui redditi: possesso di redditi da parte del contribuente. circostanza che detto reddito possa manifestarsi sotto forma di denaro o di beni e servizi. l’appartenenza dello stesso ad una delle categorie di cui all’art. 6. L'articolo 6 individua in modo analitico i redditi soggetti ad imposizione ossia: a) redditi fondiari; possesso di beni immobili, terreni fabbricati b) redditi di capitale; derivanti dall'impiego del denaro c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; percepiti nell'esercizio di arti e professioni e) redditi di impresa; in relazione all'attività riconducibile all'art. 2095 cc f) redditi diversi. Espressamente disciplinati e regolati dal TUIR la condizione imprescindibile per l'applicazione dell' imposta sui redditi delle persone fisiche si applicano solamente se l'individuo ha prodotto questi redditi elencati. L'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, abbreviata con l'acronimo IRPEF, è un'imposta diretta, personale, progressiva e generale, regolata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986 , n. 917. Per essere precisi ci sono ulteriori forme di tassazione di redditi che sono richiamati dalla legge 537/93 art. 14 comma 4 che ha previsto la tassazione di tutti i proventi che derivano da fatti o atti qualificabili come illecito civile, amministrativo o penale. Quindi si può affermare che il legislatore ad oggi tassa sia i redditi provenienti dall'art. 6 sia i proventi da atti illeciti. Questo è in vigore dal 2006; prima i proventi illeciti per essere tassati dovevano essere riconducibili alle 6 categorie dell'art. 6. Il periodo d’imposta preso in esame si fini IRPEF è l’anno solare: ad ogni anno corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.

L’IRPEF è quindi un imposta periodica, il cui periodo serve a delimitare nel tempo il reddito tassabile: l’imputazione dei redditi al periodo d’imposta è regolata dalle norme relative alle diverse categorie di redditi che compongono il reddito complessivo. LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE Articolo 2 Soggetti passivi. “Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

  1. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. 2bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”. I soggetti passivi del tributo sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello stato (comma1). L'imposta si applica: per le persone fisiche residenti nel territorio dello stato, su tutti i redditi posseduti in Italia e all'estero – reddito mondiale. (principio della “worldwide taxation” ) Per le persone fisiche non residenti nel territorio dello stato. Sui soli redditi prodotti nello stato. (principio della territorialità) EX: Se un medico possiede degli studi medici non solo in Italia, ma anche all’estero, egli sarà tenuto ad aggiungere al reddito nazionale anche quelli prodotti all’estero. Si dice in tal caso che esso viene tassato per il suo “reddito mondiale” per persone fisiche residenti. Ne emerge quindi che per i soggetti residenti si segue il principio della residenza,ovvero il reddito del soggetto residente viene tassato indipendentemente dal fatto che esso sia prodotto in territorio nazionale o all’estero. Per quanto riguarda i non residenti invece, si segue il cosiddetto principio della fonte. Esso è usato in alternativa al primo. Con questo principio di tassazione vengono tassati i redditi o i beni prodotti o esistenti all'interno del territorio dello stato in questione. Il soggetto riceverà quindi trattamenti differenti a seconda del paese in cui percepisce i redditi o possiede dei beni. RESIDENZA FISCALE La determinazione della residenza fiscale viene ricondotta a 3 elementi fondamentali più un elemento temporale (comma 2):