










































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Introduzione, diritti e doveri, iva, ires e singole categorie di reddito, iref, operazioni etra/intracomunitarie, regimi particolari di tassazione (stabile organizzazione, regime di trasparenza fiscale, consolidato mondiale / nazionale)
Tipologia: Dispense
1 / 50
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!











































Il diritto tributario è il diritto che disciplina i tributi. Esiste un enorme quantità di tributi ma noi ne analizzeremo solo alcuni e in particolare: IVA IRES IRPEF Il tributo è una entrata dello stato che consente il perseguimento di molteplici finalità. I tributi servono a garantire il funzionamento della repubblica. Esistono 2 tipi di entrate: entrate legate al patrimonio dello stato : esse derivano dalle concessioni che lo stato fa del suo patrimonio (demanio pubblico). Queste entrate rappresentano una parte minima del fabbisogno che lo stato necessita. Tributi : è una delle espressioni della sovranità dello stato. È il potere di chiedere autoritativamente a ciascun soggetto della comunità di concorrere alle spese pubbliche. Nella categoria tributi distinguiamo: imposte tasse contributi Tutti è tre sono imposti in modo autorevole dallo stato, ma vi è la possibilità che il potere impositivo venga attribuito anche ad altri enti come le regioni e i comuni. Il potere di istituire i tributi è in mano allo stato il quale può attribuire agli enti il potere di gestire e riscuotere l' imposta. Esempio: ICI/IMU istituita con legge statale ma applicata e gestita dai comuni.
il sistema contributi quando si tratta di contributi previdenziali sembra essere più vicino al mondo delle imposte piuttosto che delle tasse in quanto sembra rispondere a un bisogno di solidarietà. Il pagamento del contributo avviene in ragione al fatto che si appartiene a un gruppo (nel caso delle imposte l’appartenenza è alla collettività) e al senso di responsabilità nel garantire allo stesso gruppo la prestazione esempio: contributo cassa previdenziale dottori commercialisti lo stato nel decidere le imposte e dunque la pressione fiscale non può avere un libero arbitrio. Vi sono delle regole da rispettare dette di diritto positivo poiché è lo stesso stato che le detta. FONTI costituzione : fonte primaria del diritto tributario. La potestà legislativa in materia tributaria spetta, in base all' art 117 della costituzione, allo Stato e alle Regioni. Lo Stato ha, in via esclusiva, la potestà di disciplinare il sistema tributario e dis tabilire i principi fondamentali in materia fiscale. Le regioni invece, hanno una potestà legislativa concorrente in materia di finanza pubblica e sistema fiscale e hanno potestà legislativa in materia di tributi regionali e locali nell'ambito sempre dei principi fondamentali istituiti dallo stato. leggi, decreti legge, decreti legislativi regolamenti e direttive comunitarie Nella Costituzione gli articoli fondamentali in materia di imposte sono: articolo 53, 1° e 2° comma della costituzione: “ tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività” L'articolo 53 dunque contiene i tre fondamentali PRINCIPI COSTITUZIONALI CHE REGOLANO IL DIRITTO TRIBUTARIO : P. DELL'UNIVERSALITA' DELL'IMPOSTA: il principio della generalità o dell'universalità del tributo si ricava dall'art, 53 della Costituzione, in base al quale “ tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva” Il termine tutti si riferisce tanto ai cittadini italiani quanto ai cittadini stranieri e agli apolidi. Tale termine si rivolge inoltre sia alle imprese individuali che collettive, sia nazionali che straniere. L’obbligo di contribuire è imposto a tutti, residenti e non, perché considera che chiunque tessa relazioni con la repubblica è tenuto a concorrere; l’articolo 53 comma 1 è espressione degli articoli 2, 3 della costituzione che enunciano il dovere di solidarietà. PROGRESSIVITA' DEL SISTEMA TRIBUTARIO Dal secondo comma invece si deduce che il nostro sistema è improntato su criteri di progressività. Un principio di equità vuole che il carico tributario individuale cresca con il crescere della ricchezza del contribuente. Quando il carico tributario cresce in misura più che proporzionale con crescere della ricchezza imponibile, la tassazione è definita progressiva. La tassazione progressiva è una tassazione ad aliquote (marginali) crescenti. La Corte costituzionale ha sottolineato che il principio di progressività non riguarda i singoli tributi ma il sistema nel suo complesso; non è quindi vietato che singoli tributi siano ispirati a criteri diversi. Il principio di progressività indica che il sistema tributario ha anche funzioni redistributive per il raggiungimento dei fini di giustizia sociale fissati dalla Costituzione. La progressività è realizzabile attraverso diverse modalità: per detrazione, per classi,
l'utilizzo della legge delega. ART 75: comma 2 - non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. ART. 81 : comma 3- con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Comma 4 – ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. ART. 119: comma 1 – i Comuni, le province, le città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
talvolta le leggi escludono l'obbligatorietà della ripresentazione della dichiarazione finchè non intervengono mutamenti oggettivi e soggettivi negli elementi dichiarati (tributi locali, tassa per la raccolta e trasporto rifiuti) mentre vi è l'obbligatorietà annuale per l'iva e altre imposte dirette. Vi è la possibilità di rettificare gli errori commessi dal dichiarante a proprio danno. LA DISCIPLINA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DPR 600/1973: ART 1 : Dichiarazione dei soggetti passivi. Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d’imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi. La dichiarazione è unica agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi e deve contenere l’indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell’accertamento e delle sanzioni. ART 2 : Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell’art. 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi. ART 8: Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni. Deve essere redatta pena nullità utilizzando stampati conformi ai modelli di dichiarazione approvati annualmente con decreto del ministro dell'economia. I PRINCIPI GENERALI sono: GENERALITA': Obbligo di dichiarazione a tutti i percettori di redditi UNICITA': ha per oggetto tutti i redditi di qualsiasi natura possedui da un contribuente. ANNUALITA': obbligo di dichiarazione al normale periodo annuale ANALITICITA': deve contenere tutti gli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell'imponibile FORMA VINCOLANTE: modelli approvati con decreto ministeriale EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE E PROBLEMA DELLA RITRATTABILITA' riscossione coattiva dell'amministrazione delle imposte per la parte non spontaneamente versata riconoscimento di garanzie (rettifiche) di errori o omissioni nella compilazione della medesima: non si può ritirare materialmente la dichiarazione ma si può rimediare a errori o omissioni sfavorevoli per il contribuente. Situazioni creditorie per quanto riguarda alle opzioni effettuate con la dichiarazione devono ritenersi suscettibili non di ritrattazione per errore ma di revoca per quanto riguarda i contenuti il contribuente può far valere gli errori commessi in proprio
direttiva del 1967 = definizione linee generali direttiva del 1977 = adozione sesta direttiva definizione di una copertura uniforme all’interno dell’UE direttiva del 2007 = la sesta direttiva è stata sostituita dalla direttiva n. 2006/12/EC cd RIFUSA cioè agli stati membri viene data la possibilità di deroghe ed introduce eccezioni NORMATIVA IVA ITALIANA: DPR 633//72 recentemente modificato dal DL 135/09 – stabile organizzazione – e Dlgs 18/2010 e armonizzato dalla disciplina dell’IVA. L’IVA è stata introdotta nel nostro ordinamento dal DPR 26/10/72 n. 633 e rappresenta il tributo più rilevante nel settore delle imposte indirette. A norma dell’ art 1 l’IVA colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuale nel territorio dello stato nell’esercizio dell’impresa, di arti o professioni e le impostazioni da chiunque effettuate. L’IVA ha lo scopo di colpire una sola volta, con aliquote fissate dalla legge, i beni e i servizi destinati al consumo attraverso l’imposizione sul valore aggiunto nelle varie fasi produttive. In pratica l’IVA colpisce – attraverso un sistema di detrazioni imposta da imposta – solo la parte di incremento che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e di distribuzione, fino a incidere totalmente sul consumatore finale, che corrisponderà l’intera imposta. Le caratteristiche proprie del tributo sono:
compiuto transazioni sul prodotto.
Non sono soggette al pagamento dell’imposta Non devono essere né fatturate né annotate nei libri IVA Sono estranee al volume d’affari IVA Non consentono di recuperare l’IVA pagata a monte sugli acquisti. I SOGGETTI PASSIVI Il soggetto passivo d’imposta è colui che realizza il presupposto. Si devono ritenere soggetti passivi coloro che effettuano le operazioni imponibili. In concreto possiamo dire che i soggetti passivi dell’IVA sono: Coloro che effettuano cessioni di beni nell’esercizio di una impresa Coloro che effettuano prestazioni di servizi nell’esercizio di una impresa Coloro che effettuano cessioni di beni o esercitano prestazioni di servizi nell’esercizio di una arte o professione Chiunque effettui impostazioni extra CE, anche senza esercitare un’attività imprenditoriale Coloro che effettuano acquisti intracomunitari di beni In realtà il meccanismo del tributo fa si che coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi siano contribuenti solo percossi dal tributo: i contribuenti di fatto sono i consumatori finali che versano l’IVA ma non possono recuperarla in alcun modo. Il consumatore è soggetto passivo di fatto e non di diritto.
L’art. 6 del DPR 633/72 individua il momento di effettuazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA. In particolare la norma fissa tale circostanza: Per la cessione di beni immobili: nel momento della stipulazione dell’atto Per la cessione di beni mobili: nell’atto della consegna o spedizione Per le cessioni i cui effetti costitutivi o traslativi si determinano successivamente: nell’atto della produzione di tali effetti, e comunque, se riguardano beni mobili, trascorso un anno dalla consegna o spedizione Per le prestazioni di servizi: nell’atto del pagamento del corrispettivo MECCANISMI DI FUNZIONAMENTO Con il sistema dell’IVA ogni contribuente , al passaggio della merce, è tenuto al pagamento dell’aliquota IVA non per l’intero ammontare del valore del bene ma solo per la quota di valore che il contribuente ha aggiunto con il proprio lavoro. Il meccanismo dell’ IVA si basa sulle seguenti fasi:
L’IRES si configura come imposta personale che colpisce con aliquota proporzionale (non progressiva) la capacità contributiva totale, ossia il reddito delle persone giuridiche ed enti assimilati. Per persone giuridiche si intende la comunione di beni e persone volta al raggiungimento di un fine comune; il loro requisito essenziale è il riconoscimento, da parte dello stato, della personalità giuridica. Si caratterizzano per l’autonomia patrimoniale di cui godono rispetto alle singole persone fisiche che le compongono. Anche nell’IRES esiste una diversa disciplina per i soggetti residenti : che sono tenuti al pagamento dell’imposta per i redditi dovunque prodotti soggetti non residenti: che sono obbligati per i soli redditi prodotti in Italia. PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA Art 72 Presupposto d’imposta Presupposto dell'imposta sul reddito delle società e' il possesso dei redditi in denaro o in natura rien tranti nelle categorie indicate nell'articolo 6. Reddito è dunque l’acquisizione di ricchezza: tale reddito, tuttavia, viene diversamente calcolato se condo i tipi di soggetti passivi dell’imposta. Esistono, infatti, normative differenziate per le società commerciali per gli enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l’attività commerciale per le società ed enti non residenti. I criteri della territorialità sono gli stessi dell’IRPEF e il tributo è dovuto per periodi d’imposta. Il periodo di imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione della società o dell’ente, come risulta per legge o dall’atto costitutivo. Se la durata dell’esercizio o del periodo non è determinata dal la legge o dall’atto costitutivo, il periodo di imposta si intende costituito da un anno solare. (art 77) RESIDENZA DELLE PERSONE GIURIDICHE
Art 73 Soggetti passivi Comma 3: Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Comma 4: L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e' determinato in base alla legge, all'at to costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o re gistrata. Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. Uno degli indizi per determinare la residenza delle società in Italia è la residenza, in Italia, dei mem bri del consiglio di amministrazione. Il legislatore ha fissato 3 criteri di collegamento fra i soggetti diversi dalle persone fisiche e il territorio ai fini della determinazione della residenza fiscale: sede legale sede dell’amministrazione oggetto principale Si tratta di principi alternativi pertanto è sufficiente che uno solo di essi sia verificato perché le socie tà o l’ente possano essere considerati fiscalmente residenti in Italia e conseguentemente soggetti a im posizione diretta per i redditi prodotti nel mondo. SEDE LEGALE: Criterio identico sia per le società di persone che per quelle di capitali. Criterio formale di agevole constatazione e infatti quella risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto della so cietà. Art 46 cc: quando la legge fa dipendere determinati effetti della residenza o dal domicilio, per le per sone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede. Nei casi in cui la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima. SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE: il legislatore ha usato gli stessi termini sia per le società di persone che per le società di capitali: la formulazione del comma 3 dell’art.73, infatti, ricalca il comma 1 dell’art.5 del TUIR.
comma5bis Fatta salva ogni prova contraria la sede dell’amministrazione di un soggetto è ritenuta esistente nel territorio dello stato se esso detiene partecipazioni di controllo in società di capitali, so cietà cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello stato purchè: ci sia il controllo anche indiretto delle società detentrici le partecipazioni il consiglio di amministrazione delle società detentrici è formato in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello stato comma 5ter occorre considerare la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o del pe riodo di gestione del soggetto estero La società non residente deve detenere partecipazioni di controllo nei soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 73 del TUIR. La norma quindi rinvia al concetto di controllo previsto dall’art. 2359, c.c., per cui rileva sia il controllo di diritto (disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria) sia il controllo di fatto (disporre di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nella stessa assemblea ordinaria). Gli effetti delle nuove norme fanno si che il soggetto estero si considera ad ogni effetto residente nel territorio dello Stato e sarà quindi soggetto a tutti gli obblighi strumentali e sostanziali che l’ordinamento prevede per le società e gli enti residenti. La norma prevede, ponendo a carico del contribuente, l’inversione dell’onere della prova, ossia la possibilità per il contribuente di vincere la presunzione dimostrando, con argomenti adeguati e con vincenti, che la sede di direzione effettiva della società non è in Italia bensì all’estero. FENOMENI DI DOPPIA RESIDENZA DELLE SOCIETA’ La doppia residenza delle società può verificarsi quando:
Articolo 1 Presupposto dell'imposta. “Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6”. l'articolo 1 esplicita il presupposto d’imposta fondamentale inteso come condizione necessaria ed imprescindibile per l'applicazione delle imposte sui redditi: possesso di redditi da parte del contribuente. circostanza che detto reddito possa manifestarsi sotto forma di denaro o di beni e servizi. l’appartenenza dello stesso ad una delle categorie di cui all’art. 6. L'articolo 6 individua in modo analitico i redditi soggetti ad imposizione ossia: a) redditi fondiari; possesso di beni immobili, terreni fabbricati b) redditi di capitale; derivanti dall'impiego del denaro c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; percepiti nell'esercizio di arti e professioni e) redditi di impresa; in relazione all'attività riconducibile all'art. 2095 cc f) redditi diversi. Espressamente disciplinati e regolati dal TUIR la condizione imprescindibile per l'applicazione dell' imposta sui redditi delle persone fisiche si applicano solamente se l'individuo ha prodotto questi redditi elencati. L'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, abbreviata con l'acronimo IRPEF, è un'imposta diretta, personale, progressiva e generale, regolata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986 , n. 917. Per essere precisi ci sono ulteriori forme di tassazione di redditi che sono richiamati dalla legge 537/93 art. 14 comma 4 che ha previsto la tassazione di tutti i proventi che derivano da fatti o atti qualificabili come illecito civile, amministrativo o penale. Quindi si può affermare che il legislatore ad oggi tassa sia i redditi provenienti dall'art. 6 sia i proventi da atti illeciti. Questo è in vigore dal 2006; prima i proventi illeciti per essere tassati dovevano essere riconducibili alle 6 categorie dell'art. 6. Il periodo d’imposta preso in esame si fini IRPEF è l’anno solare: ad ogni anno corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.
L’IRPEF è quindi un imposta periodica, il cui periodo serve a delimitare nel tempo il reddito tassabile: l’imputazione dei redditi al periodo d’imposta è regolata dalle norme relative alle diverse categorie di redditi che compongono il reddito complessivo. LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE Articolo 2 Soggetti passivi. “Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.